Sentenza 14 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (Fattispecie relativa ad annullamento di condanna per traffico di stupefacenti, nella quale la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché non aveva adeguatamente motivato sul fatto che, in una conversazione intercettata, l'imputato accusava il suo interlocutore di averlo "truffato", circostanza che consentiva alla difesa di prospettare che la droga ricevuta non aveva in realtà efficacia drogante).
Commentari • 5
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Articolo a cura di: Avv. Claudio Calvello Le Sezioni Unite confermano l'illecito per interferenze esterne e l'utilizzabilità dei messaggi WhatsApp Le Sezioni Unite confermano la sanzione disciplinare della censura nei confronti di un magistrato che, spendendo implicitamente la propria qualità, aveva instaurato un rapporto sistematico con un soggetto terzo per ottenere informazioni, suggerimenti e contatti utili rispetto a procedure di nomina presso il CSM. La Corte afferma che i messaggi WhatsApp acquisiti mediante sequestro disposto dal pubblico ministero sono utilizzabili anche nel procedimento disciplinare. Viene ribadito che l'illecito si configura anche senza una spendita espressa …
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Profili de jure condito Il comma 2 Art. 80 TU 309/90 dispone che “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [ovverosia le sostanze illecite sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva, ndr]. La ratio dell'”ingente quantità” non è ponderalmente circostanziata, nel comma 2 Art. 80 TU 309/90. Per conseguenza, come sempre e come prevedibile, è …
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Cass., Sez. II, sentenza 24.3.2022 (dep. 6.5.2022), n. 18245, Balsamo e altri. In tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga “parlata”), la loro valutazione ai sensi dell'art.192, comma 2, c.p.p., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore. In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, è invalsa una giurisprudenza, ormai consolidata, secondo la quale, ai fini della condanna, non è necessario il sequestro della sostanza stupefacente o delle armi o del prezzo della …
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Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2017, n. 27434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27434 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2017 |
Testo completo
27434-1 7 SD REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.264 Vincenzo Rotundo Giorgio Fidelbo -Relatore - PU 14/02/2017 Massimo Ricciarelli R.G.N. 40697/16 Ersilia Calvanese Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AL ME, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/07/2016 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Eliana Saporito, sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Fornari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 20 novembre 2015, ha confermato la responsabilità di ME AL per l'importazione, avvenuta nel settembre del 2006 in concorso con altri, di oltre due chili di cocaina dalla Spagna (artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 6, d.P.R. 309/1990), riducendo la pena a sei anni di reclusione ed euro 30.000 di multa per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
2. L'avvocato Giuseppe Fornari, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. nonché il connesso vizio di motivazione. Si assume che la sentenza di condanna si è basata esclusivamente sui risultati di alcune intercettazioni telefoniche che non appaiono in grado di giustificare l'affermata responsabilità. In particolare, si richiamano due intercettazioni: quella del 17 novembre 2006, in cui uno dei coimputati (ON LI UE UN, detto Junior) dice ad AL te ne arriveranno 2 e mezzo capito?»; l'altra del 4 ottobre 2006, nel corso della quale AL litiga con tale Wonder, sostenendo di essere stato truffato. Secondo la difesa dalle conversazioni suindicate emergerebbe non solo l'assoluta incertezza sulla tipologia, quantità e qualità della sostanza che sarebbe stata importata, ma soprattutto la dimostrazione della mancanza di efficacia drogante del composto, desumibile dall'oggetto del litigio tra l'imputato e il Wonder. In sostanza, si assume che la mancanza di ogni accertamento sulla droga in questione non avrebbe dovuto giustificare una sentenza di condanna, che risulta emessa in assenza di prove certe da cui ricavare gli elementi relativi al tipo, alla qualità e alla quantità di sostanza, con la conseguente violazione del principio secondo cui l'affermazione di responsabilità penale deve poter superare ogni ragionevole dubbio. Nella specie, la Corte d'appello ha ritenuto sufficienti gli elementi desunti dalle sole intercettazioni che, invece, presentano forti margini di incertezza in assenza di ogni accertamento sulla sostanza stupefacente, situazione che avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputato ovvero una riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.2. La sentenza di appello, confermando quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato esclusivamente in base ai risultati delle intercettazioni, non essendo stato operato alcun sequestro della droga oggetto delle conversazioni intercorse tra AL e i suoi fornitori. Il Tribunale ha inquadrato la vicenda nell'ambito dell'attività svolta da organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti tra la Spagna e l'Italia; di queste organizzazioni farebbe parte anche l'attuale ricorrente il quale avrebbe convenuto l'acquisto di un quantitativo di stupefacente da soggetti sudamericani, residenti in [...]; sempre in base a "flussi dialogici" captati, si sarebbe trattato di oltre due chili di cocaina. Con riferimento alle deduzioni difensive, che contestavano la mancanza della prova dell'efficacia drogante dello stupefacente, sottolineando la circostanza che non era stato possibile sottoporre la sostanza ad analisi non essendo stato operato alcun sequestro, la Corte territoriale le ha ritenute infondate, con una motivazione, oggetto di censura nel ricorso, che appare manifestamente illogica e basata su una erronea applicazione della legge. Innanzitutto, risulta del tutto insufficiente la motivazione là dove desume la «buona qualità»> della droga dal contesto generale in cui ricomprende l'episodio in contestazione. In particolare, i giudici d'appello assumono che la sostanza avesse efficacia drogante in quanto precedenti sequestri di stupefacente effettuati nell'ambito di indagini riguardanti traffici tra il Sud America e la Spagna, cioè i Paesi di riferimento dei fornitori dell'AL, avevano rivelato che la sostanza drogante fosse di «buona qualità»; inoltre, giustificano tale affermazione rilevando che i fornitori non avrebbero corso il rischio di compromettere la loro "reputazione commerciale" offrendo sostanza priva di capacità drogante;
infine, osservano che lo stesso AL si è lamentato della scarsa qualità della droga, senza tuttavia mai accennare ad una truffa per una fornitura di sostanza «innocua», diversa dalla droga;
concludono, rilevando che è difficile ipotizzare che un quantitativo di oltre due chili lordi di cocaina fosse privo di eccipiente puro e di minima efficacia, tale da rendere inoffensiva la condotta. 3 1.2. Si tratta di affermazioni che hanno un carattere prevalentemente congetturale e che, inoltre, si basano su una ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate non univoco. Come correttamente osservato nel ricorso, si tratta di un giudizio di colpevolezza che ha utilizzato i risultati intercettativi aventi, in questo caso, una valenza puramente indiziaria, in assenza di elementi di prova oggettivi, dal momento che non vi è stato il sequestro dello stupefacente, sicché i giudici avrebbero dovuto operare una valutazione attenta su tali elementi indiziari, soprattutto alla luce delle deduzioni difensive proposte con l'appello. Come è noto l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente la possibilità di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», oggi deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 1792 del 03/03/2010, Giampà; Sez. 1, n. 23813 del 08/05/009, Manickam). In altri termini, il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale".
1.3. Questo grado di credibilità razione non appare raggiunto nel procedimento in esame, in quanto la Corte d'appello, da un lato, ha fatto ricorso a vere e proprie congetture, dall'altro, non ha attentamente valutato i riscontri probatori offerti dalle stesse conversazioni intercettate. Sotto il primo profilo ha respinto le deduzioni difensive, dirette ad evidenziare la mancanza di ogni concreta possibilità di ritenere la capacità drogante dello stupefacente 4 in assenza delle analisi chimiche sulla sostanza, in base ad argomentazioni apodittiche, relative alla buona qualità della droga, desunta da precedenti sequestri e dalla "serietà commerciale" dei fornitori;
sotto un diverso profilo ha trascurato del tutto il contenuto di una delle conversazioni intercettate tra l'imputato e un suo fornitore - riportata nella sentenza di primo grado -, in cui AL, lamentandosi della scarsa qualità della droga, accusa il suo interlocutore di averlo truffato. Questo riferimento specifico alla "truffa" è stato trascurato dai giudici di appello, che hanno escluso, senza una adeguata motivazione, l'ipotesi prospettata dalla difesa, secondo cui lo stupefacente sarebbe stato privo di efficacia drogante, ipotesi che avrebbe trovato un riscontro proprio nella conversazione indicata. E' vero che questa Corte di cassazione ha riconosciuto che il giudice di merito, anche in assenza delle analisi chimiche, può desumere la presenza del principio attivo di una sostanza drogante da diverse fonti di prova acquisite agli atti, ma deve comunque trattarsi di elementi significativi, in grado di sostituire i risultati di una perizia e nel caso di indizi - come nella specie devono avere le caratteristiche cui si riferisce l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
1.4. Tali valutazioni devono avere un rigore particolare nei casi, purtroppo sempre più frequenti, in cui i processi in materia di stupefacenti si basano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni (c.d. "droga parlata"), senza che sia operato il sequestro della sostanza, quindi in assenza della prova che si tratti effettivamente di "droga", di quale tipo e di quale consistenza quantitativa e qualitativa. Del resto, se il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, dall'altro lato grava sul pubblico ministero rischio di una mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato, con la conseguenza che appare corretto, in tali ipotesi, riconoscere la sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5,, d.P.R. n. 309 del 1990, considerando che il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per la regola del favor rei, deve risolversi a favore dell'imputato (cfr., Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, El Maddahi). 5 2. In conclusione, i rilevati vizi della motivazione giustificano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, anche al fine di verificare la possibilità di una riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per le ragioni sopra esposte.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 14 febbraio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Vincenzo Roburde Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 1 GIU 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvand DI PUCCHIO 9