Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2015, n. 34148
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Sentenza 5 maggio 2015

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La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2015, n. 34148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34148
    Data del deposito : 5 maggio 2015

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