Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2015, n. 34148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34148 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/05/2015
Dott. PELLEGRINO DR - Consigliere - SENTENZA
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 965
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49294/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'DR NC N. IL 25/11/1979;
EN NA N. IL 25/02/1986;
D'AM GO N. IL 17/11/1966;
DE MO RO N. IL 10/06/1982;
UN EO N. IL 09/07/1987;
TO GI N. IL 21/08/1979;
IA RI N. IL 27/08/1984;
UN NI N. IL 30/01/1978;
avverso la sentenza n. 10/2013 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 27/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati D'DR, D'AM e UN A., e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
Uditi gli Avvocati Davino e Torre per D'DR, l'Avv. Gargiulo per D'AM, l'Avv. Affettato (sost. proc. dell'Avv. Tedesco) per EN, l'Avv. Ferrone per De SI, l'Avv. Torre per RI, nonché, quale sost. proc. dell'Avv. Sereno, per UN MA:
tutti si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento;
Rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli otto imputati indicati in epigrafe ricorrono contro la sentenza con la quale, in data 27 maggio 2014, la Corte di assise di appello di Salerno ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città in data 18 giugno 2013. Le numerose imputazioni e le singole statuizioni, in ampia parte oggetto di censura, saranno riepilogate in sede di disamina dei motivi di ricorso di ciascuno.
Questi ultimi, fondati su argomentazioni nel complesso ampiamente sviluppate, saranno enunciati soltanto nei limiti strettamente necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze (come, peraltro, disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, in riferimento alla successiva motivazione).
2. All'udienza pubblica 5 maggio 2015, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
LA DECISIONE:
3. La sentenza impugnata va annullata:
- nei confronti di DE MO RO limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
- nei confronti di TO GI, limitatamente al reato di cui al capo 10.
per entrambi con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati;
- nei confronti di UN NI, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Il ricorso di TO GI è nel resto inammissibile. I ricorsi di D'DR NC sono nel complesso infondati e vanno integralmente rigettati.
I ricorsi di EN NA, D'AM GO, UN EO ed IA RI sono in toto inammissibili.
I LIMITI DE SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE. 4. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
4.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
4.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6^, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
4.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6^, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
4.2.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622;
Sez. 3^, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623;
Sez. 5^, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2^, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
4.3. Non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
4.3.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
4.4. È anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125, 530 e 533 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
4.5. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
4.6. Con riferimento alla promiscua denuncia dei tre possibili vizi di motivazione in relazione allo stesso capo o punto della sentenza, deve rilevarsi che la motivazione manca, oppure è contraddittoria, oppure è manifestamente illogica;
pertanto, nel caso in cui il ricorrente voglia denunciare contestualmente i tre vizi di motivazione, ha l'onere processuale di indicare specificamente su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
4.6.1. La Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - d'ora in poi, Corte EDU - ha avuto più volte (per tutte, Sez. 1^, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo) modo di affermare che sono in contrasto con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito dell'art. 6, 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la L. n. 848 del 4.8.1955) - d'ora in poi, Convenzione EDU -, le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il formalismo eccessivo asseritamente mostrato dalla Corte di cassazione lussemburghese nel dichiarare irricevibile il loro ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ed il conseguente pregiudizio al loro diritto di accesso ad un tribunale).
Come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza n. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268), la Corte EDU ritiene, quindi, che, nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale, "gii Stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 1 della Convenzione EDU".
Tale principio non vieta, tuttavia, agli Stati aderenti "la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi", ma "costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva".
4.6.2. Ciò premesso, pur nel rispetto di tale orientamento della Corte EDU, deve ritenersi che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di fatto in ordine alle quali si assuma la "mancanza" di motivazione, oppure ai punti della motivazione che si assumano essere inficiati da "contraddittorietà" o da "manifesta illogicità", onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cit.. E residua necessariamente, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso, in caso di contestuale deduzione dei tre vizi di motivazione deducibili con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuno di essi, la specifica causa petendi.
4.6.3. Va, in proposito, ribadito (Sez. II, sentenza n. 19712 del 6 febbraio 2015, CED Cass. n. 263541) Eseguente principio di diritto:
"Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), ha l'onere (sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso) di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica".
4.7. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
4.7.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
4.7.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
4.7.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza grafica, pretende la dimostrazione della sua mera apparenza rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
4.7.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
4.8. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
4.8.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3^, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).
4.9. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2^, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED C n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2^, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato". 4.10. È consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164). 4.10.1. È ugualmente consolidato l'ulteriore orientamento di questa Corte, a parere della quale le dichiarazioni auto ed etero accusatone registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192 c.p.p., comma 3, (Sez. Un., sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, CED Cass. n. 263714).
4.10.2. Ed è opportuno immediatamente osservare che, nella specie, la Corte di appello di Salerno ha offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione - in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente anche perché puntualmente confermate dai fatti che si sono successivamente potuti accertare.
Ne consegue che le critiche mosse da alcuni ricorrenti al senso ed al significato dato ai colloqui registrati, oltre alla carenza di riscontri, devono ritenersi manifestamente infondate.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
I RICORSI:
6. Ricorsi di D'DR NC.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. (omicidio pluriaggravato di TO TO, "così scissa l'originaria imputazione") 2. (detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo) 3. (direzione ed organizzazione di un'associazione di tipo camorristico operante in Salerno e zone limitrofe) 6. (rapina) 7. (detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo con matricola abrasa) 10. (direzione ed organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di cocaina ed hashish, operante in Salerno e Napoli) 11. (traffico delle predette sostanze stupefacenti), aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato,
operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado limitatamente alle predette affermazioni di responsabilità, ma, in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato l'imputato colpevole anche del delitto di tentato omicidio in danno di US AN, contestato nell'ambito del capo 1, lasciando inalterata la pena, e disponendo le statuizioni accessorie del grado.
6.1. Le difese denunciano:
(ricorso avv. Davino).
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per violazione degli artt. 192, 194 e 533 c.p.p., con mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.
Dopo aver riepilogato gli elementi asseritamente posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, il ricorrente ne lamenta l'inconsistenza ed inaffidabilità; in particolare:
- i collaboratori CA e IO sarebbero animati da moventi opportunistici ed il primo avrebbe fornito una collaborazione "altalenante";
- la genesi delle dichiarazioni collaborative sarebbe riconducibile a pregresse frequentazioni in ambito familiare tra i dichiaranti;
- le dichiarazioni del CA sarebbero in più punti inverosimili ed incongrue, e comunque prive di riscontri, nonché addirittura in contrasto con quelle di EL IU quando alla vicenda dell'alibi che il CA avrebbe dovuto fornire al D'DR;
- anche le dichiarazioni del EL sarebbero inverosimili;
- non esisterebbero sicuri e congrui riscontri in ordine ai presunti incontri tra D'DR e CA e tra D'DR e EL IU;
- prive di rilievo sarebbero le dichiarazioni di EL TA;
- le dichiarazioni di IO LA esprimerebbero personali convinzioni della dichiarante e conterrebbero ancora una volta pesanti incongruenze ed inverosimiglianze, soprattutto quanto al riferito interessamento dell'imputato per gli spostamenti di TO;
- frutto di deduzioni prive di qualsiasi fondamento probatorio sarebbe l'ipotesi avanzata in sentenza che RO IU avrebbe inconsapevolmente rivelato a AC i movimenti di TO la sera dell'omicidio; tale assunto contrasterebbe comunque con le dichiarazioni di DE MO RO, che ha attribuito al RO un ruolo consapevole nella vicenda.
Il ricorrente riepiloga ulteriormente a f. 38 s. del ricorso i tratti salienti del ragionamento probatorio che ha condotto alla conclusiva e contestata affermazione di responsabilità, per ribadirne l'inadeguatezza, ed evidenziare che essa è in contrasto con quanto riferito dal collaboratore DE MO quanto al ruolo in concreto svolto dal D'DR (che avrebbe condotto la moto) e dal AC (che avrebbe esploso i 3 colpi all'indirizzo delle vittime): ma anche questa versione sarebbe sfornita dei necessari riscontri;
- privi di elementi valorizzagli come riscontri sarebbero, infine, i colloqui intercettati in carcere del fratello del defunto TO TO;
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per violazione dell'art. 416 bis c.p., e art. 74, L. droga, con difetto di motivazione, per mancanza ed illogicità, quanto all'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie (lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe concretamente delineato i contesti associativi di riferimento ed il ruolo nell'ambito di essi in concreto assunto dal ricorrente, estraneo alle valorizzate direttive di IN AN, e che le acquisite intercettazioni non contengano elementi di rilievo;
d'altro canto il ricorrente non può aver preso parte all'attuazione del programma del IN poiché nelle more arrestato per rapina;
il collaboratore DE MO ha, inoltre, espressamente escluso il coinvolgimento del D'DR nelle attività riguardanti i traffici di droga, e mancano, comunque, utili riscontri all'assunto che il ricorrente partecipasse alla divisione dei relativi utili);
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., e art. 74, L. droga, con mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso tra i due reati associativi, in difetto di condotte riconducibili all'art. 74 cit.
4 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 e 628 c.p. - art. 530 c.p.p., con mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità, in difetto dei necessari elementi costitutivi della fattispecie (capi 6 e 7: il colloquio tra RO OR e EL, valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità conterrebbe riferimenti troppo evanescenti per fondare da solo l'affermazione di responsabilità dell'imputato, e l'ulteriore conversazione che comproverebbe la presenza del ricorrente a bordo di un furgone non sarebbe immediatamente riferibile al fatto contestato).
(ricorso avv. Claudio Torre)
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C) ed E), per inosservanza di norme processuali prevista a pena di nullità ed assoluta carenza di motivazione (il ricorrente, dopo aver riportato, in 8 pagine, l'atto di appello, lamenta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, poiché la prima avrebbe meramente riportato non è ben chiaro se la richiesta di OCC del PM o la successiva OCC - per il riferimento prima alla richiesta, poi all'ordinanza -, e comunque integralmente gli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, senza alcuna autonoma valutazione, e la seconda non avrebbe tenuto alcun conto di tale doglianza);
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione (lamentando, sotto plurimi profili, che riepiloga a ff. 10-21 l'inattendibilità delle dichiarazioni, in massima parte rese dai collaboratori di giustizia, valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità);
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza,
contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione (lamentando l'incompatibilità dei contestati e ritenuti reati associativi in correlazione con la L. n. 203 del 1991, art. 7);
7 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E), per erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza,
contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il tentato omicidio (non configurabile a titolo di dolo eventuale).
6.2. I ricorsi sono, nel complesso, infondati.
6.2.1. Il primo motivo a firma dell'avv. TORRE è palesemente generico e manifestamente infondato: il ricorrente, ad un tempo, indica promiscuamente l'atto che asserisce indebitamente riportato (avendo fatto riferimento prima alla richiesta di emissione di OCC, poi a detta ordinanza), erra nel ritenere non consentita la motivazione per relationem ad atti condivisi (in particolare, fisiologica in presenza - come nel caso di specie in parte qua - di una doppia conforme affermazione di responsabilità), ed afferma una circostanza non riscontrabile in atti, evidente essendo che le sentenze di primo e secondo grado, dopo aver riepilogato gli esiti di maggior rilievo delle indagini preliminari mutuati dai relativi atti, più o meno pedissequamente riportati, ne hanno valutato autonomamente l'attendibilità e la rilevanza ai fini delle conclusive affermazioni di responsabilità.
6.2.2. I quattro motivi del ricorso a firma dell'avv. DAVINO ed il terzo motivo a firma dell'avv. TORRE riguardano le complessive affermazioni di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti generici, perché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte:
Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 9 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA, IO, IN - vagliate con scrupolo e motivatamente ritenute attendibili -, dichiarazioni testimoniali ed intercettazioni di conversazioni, elementi dal complesso delle quali ha, in particolare, incensurabilmente desunto la responsabilità dell'imputato in ordine alla vicenda omicidiaria in oggetto (che si inseriva in un cruento contrasto tra esponenti di opposte fazioni militanti nell'ambito dei sodalizi criminosi di matrice camorristica che controllavano il territorio in Salerno e zone limitrofe) ed alle imputazioni accessorie.
La Corte di appello, dopo aver ricostruito le modalità della vicenda (che aveva visto come protagonisti due soggetti a bordo di una motocicletta, uno dei quali alla guida, l'altro armato aveva esploso due colpi alle testa della vittima) ha evidenziato la genuinità delle dichiarazioni del collaboratore CA, che aveva riferito di aver ricevuto, nell'immediatezza dei fatti, le confidenze dell'imputato relative ad un omicidio appena commesso (peraltro al momento non prestandovi fede), che erano risultate descrittive di modalità coincidenti (quanto all'identità della vittima ed al modo in cui era stata uccisa, "con due botte alla testa") con quelle dell'omicidio in contestazione;
considerato che
detto omicidio risaliva a poco prima, il D'DR non poteva altrimenti conoscerne le modalità se non per avervi preso parte;
il CA aveva anche, in data 3.7.2007, indicato il giusto calibro dell'arma impiegata (f. 18) e le sue successive ritrattazioni sono state incensurabilmente attribuite alle pressioni e minacce ricevute dai congiunti (queste ultime costituenti dato giudizialmente accertato:
f. 20 della sentenza impugnata).
Sono state valorizzate a necessario riscontro di tali dichiarazioni:
- le dichiarazioni della collaboratrice IO (la quale ha ricordato che nei giorni precedenti quello dell'omicidio, l'imputato le aveva chiesto di essere informato sui movimenti della vittima, e che già una volta le aveva detto di essersi "messo in caccia", ma senza imbattersi nell'antagonista);
- le dichiarazioni del collaboratore IN, anch'egli inserito nel medesimo contesto associativo, il quale ha ricordato che il D'DR aveva affiancato nell'esecuzione dell'omicidio altro soggetto separatamente giudicato (LA);
- le dichiarazioni di EL TA (fidanzata di tal PETRONE, soggetto ucciso alcuni mesi dopo nell'ambito del medesimo conflitto cruento), la quale ha ricordato di aver parlato con l'odierno imputato dopo che era divenuta nota nell'ambiente di riferimento la scelta del CA di collaborare con la giustizia:
il D'DR le aveva detto che il CA avrebbe potuto rendere dichiarazioni che avrebbero potuto farlo arrestare ed incarcerare per molto tempo (15 anni, secondo la dichiarante), ma che se lo avesse fatto, quando poi sarebbe "uscito" lo avrebbe ammazzato;
- le dichiarazioni di EL IU (fratello di TA), il quale ha ricordato che il D'DR gli aveva chiesto di fornirgli un alibi per la sera dell'omicidio (ed ha anche riferito - pur se solo "de relato", e doppiamente - che gli esecutori materiali dell'omicidio erano gli emergenti LA e D'DR);
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia DE MO, il quale ha riferito notizie de relato non verificabili sulla vicenda omicidiaria (ma precise quanto all'indicazione della dinamica e dell'arma impiegata), coincidenti con quanto riferito da CA e IN in merito alle sue ragioni, ed in particolare alla ricostruzione dei contrasti tra gruppi rivali nell'ambito del quale l'omicidio era maturato.
Sono stati, inoltre, valorizzati, ad ulteriore riscontro:
- gli acquisiti dati che documentano un intenso traffico telefonico tra il ricorrente ed il LA immediatamente prima dell'omicidio de quo;
- l'intercettazione di un colloquio intercorso tra TO GI ed i figli, incensurabilmente interpretata e motivatamente riferita all'odierno imputato, "NC" (f. 28 ss. della sentenza impugnata, e f. 42 della sentenza di primo grado).
Detti elementi, tutti convergenti - ciascuno con riferimento al segmento della vicenda che ne è risultato descritto - nell'individuare l'imputato come responsabile/autore materiale dell'omicidio di TO TO, hanno motivatamente indotto la Corte di appello, come in precedenza il primo giudice, alla conclusiva affermazione di responsabilità.
6.2.3. Il quarto motivo a firma dell'avv. TORRE è infondato.
6.2.3.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza di un tradizionale contrasto, tra autorevoli dottrine, sulla compatibilità tra il dolo eventuale ed il tentativo.
Analogo contrasto ha diviso la giurisprudenza.
Inizialmente, le Sezioni Unite (sentenza 18 giugno 1983, Basile, CED Cass. n. 159825) avevano ritenuto la compatibilità tra dolo eventuale e delitto tentato: nel caso di specie, un agricoltore aveva sorpreso un individuo intento a tagliare la recinzione del suo podere, e gli aveva detto di averlo riconosciuto, al che l'individuo (successivamente identificato nell'imputato) si era voltato di scatto ed aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo dell'agricoltore, attingendolo alle ragione steno-cleido-mastoidea del collo.
A fronte del persistere del contrasto, in più occasioni le Sezioni Unite sono state nuovamente investite del problema, mostrandosi, peraltro, attente a collegare l'astratto esame del problema ai singoli casi concreti, e quindi preoccupandosi necessariamente, in primo luogo, di distinguere il dolo eventuale da quello diretto e da quello alternativo. La conseguenza è stata che il problema non è stato mai riesaminato poiché, nei casi di volta in volta esaminati, è stato esaminato un dolo diretto, e non meramente eventuale:
- sentenza 15 dicembre 1992 ZZ (fattispecie nella quale l'imputato aveva trafitto l'addome della vittima con un coltello a serramanico con lama di circa cm. 10, senza reiterare il colpo, ma affondando la lama con un movimento rotatorio che aveva provocato gravi lesioni, tali da poterne cagionare la morte, se la vittima non fosse stata prontamente sottoposta ad un delicato difficile intervento chirurgico);
- sentenza 12 ottobre 1993, SA (fattispecie nella quale un rapinatore in fuga aveva esploso colpi d'arma da fuoco in danno di una guardia giurata attingendola alla gambi destra e procurandole lesioni guarite in 32 giorni);
- sentenza 14 febbraio 1996, Mele, CED Cass. n. 204167 (fattispecie analoga a quella da ultimo descritta, con esplosione di colpi in danno di un operaio che si era posto all'inseguimento del rapinatore). Questa decisione ha precisato, "perché non prosegua una errata tendenza giurisprudenziale ad estendere il dolo eventuale per superare le difficoltà probatorie che talora si riscontrano nell'accertamento della... volontà omicida (...) o per semplificare la motivazione sul dolo", che il dolo eventuale "sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle. Quando invece si entra nel campo della probabilità, specie quando la realizzazione del fatto si presenti all'agente come altamente probabile - e sarà il concreto accadimento stesso a segnare la linea di demarcazione - non si può ritenere che il colpevole si limiti ad accettare il rischio dell'evento, ma accettando l'evento lo vuole, sicché versa in dolo diretto e non eventuale".
La giurisprudenza più recente (Sez. 1^, sentenza n. 25114 del 31 marzo 2010, CED Cass. n. 247707; Sez. 6^, sentenza n. 14342 del 20 marzo 2012, CED Cass. n. 252565) considera pacifica la correttezza della tesi dell'incompatibilità (in verità senza dar compiutamente conto ne' delle precedenti "tappe" del contrasto, ne' delle ritenute ragioni del suo superamento).
6.2.3.2. Nel caso di specie, tuttavia, osserva il collegio che la questione dedotta dalla difesa è priva di concreto rilievo ai fini della decisione: invero, la Corte di appello (f. 33 e 36 ss. della sentenza impugnata), dopo avere incensurabilmente ricostruito i fatti accaduti (il riferimento, nell'ambito della vicenda omicidiaria di cui al capo 1, è all'esplosione di un terzo colpo in direzione di US MANUELA, che viaggiava con la vittima TO TO), ha correttamente enucleato la configurabilità di un vero e proprio "dolo diretto" (in proposito, a prescindere dall'impiego di espressioni talora tecnicamente non ineccepibili, la definitiva descrizione del fatto accertato ed il conclusivo riferimento a Sez. Un. 14 febbraio 1996, Mele appaiono illuminanti in ordine alle ragioni del convincimento della Corte di appello), poiché l'esplosione non mirava ad alcun altro fine, se non a quello di attingere la donna (cosa non avvenuta per puro caso, ovvero a causa di una minima imprecisione nella mira), per impedirle di chiedere soccorsi (cosa facilmente possibile con l'impiego del telefono cellulare) ed in tal modo ostacolare la successiva fuga degli autori dell'omicidio TO.
6.2.4. Assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate sono anche le doglianze riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati associativi di cui ai capi 3) e 10) a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 41 ss. - f. 46 ss. per il reato di cui all'art. 74, L. droga - della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, essenzialmente valorizzando plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ritenute attendibili, ed esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, dettagliatamente esaminando, e puntualmente confutando, le obiezioni difensive di rilievo (in particolare, f. 43 ss.).
6.2.5. Ancora una volta del tutto prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate sono, infine, le doglianze riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 6) e 7) a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 50 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, essenzialmente valorizzando esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, e dettagliatamente esaminando, e puntualmente confutando, le obiezioni difensive di rilievo.
6.2.6. Con tali argomentazioni, reato per reato, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare genericamente doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
6.2.7. Il quarto motivo a firma dell'avv. TORRE è all'evidenza generico, perché per l'ennesima volta meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato: nessuna incompatibilità sussiste, infatti, tra i reati associativi accertati e ritenuti e la contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, (come correttamente ed esaurientemente chiarito dalla Corte di appello a f. 52 della sentenza impugnata).
7. Ricorso di EN NA.
L'imputata in primo grado è stata dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi 3. (in qualità di partecipe) 10. (ancora in qualità di partecipe) 11., con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, unificati dal vincolo della continuazione, e condannata, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, riducendo la pena.
7.1. La difesa denuncia:
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) ed E), - nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C) - artt. 185 - 121 c.p.p., nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamenta il mancato esame del contenuto di una memoria difensiva);
2 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., (capo 10, rectius 3), artt. 74 e 73, L. droga (rispettivamente, capi 10 ed 11), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
In proposito, il difensore della ricorrente lamenta promiscuamente che:
- la partecipazione dell'imputata al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., sarebbe stata inammissibilmente desunta dal fatto di essere moglie del coimputato LA, separatamente giudicato;
- le intercettazioni valorizzate sarebbero in realtà univoche in senso contrario, evidenziando l'estraneità della donna ai contesti associativi oggetto di contestazione;
- l'imputata è connivente, od al più responsabile di un favoreggiamento personale;
- le sue conversazioni con l'amico di vecchia data RI ZI non rivelano alcuna cointeressenza criminale, ma soltanto difficoltà economiche, dimostrate dall'impiego presso un punto SNAI con modeste condizioni che mal si conciliano con il ruolo di partecipe all'organizzazione criminale de qua che le viene attribuito;
- il coinvolgimento della donna (vicina al marito soltanto per evidente affectio coniugale) negli affari del gruppo sarebbe escluso anche dal tenore delle conversazioni con il marito intercettate in sala colloqui in carcere, in particolare da una conversazione del 4.12.2008 riportata per estratto a f. 7 del ricorso;
- la condotta della ricorrente non è comunque aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7, poiché ella opera solo per ragioni di amicizia,
parentela od affinità;
- le conversazioni intercettate dopo l'arresto del marito dimostrerebbero il distacco della donna rispetto agli amici del marito;
- il collaboratore DE MO, che ha parlato del coinvolgimento della donna nelle attività del marito, sono non credibili perché non disinteressate ne' spontanee, viziate dalla pregressa e documentata conoscenza degli atti, oltre che generiche e non contenenti riferimenti a concrete condotte tenute dalla donna;
- analoghe considerazioni si impongono per le dichiarazioni della collaboratrice EL TA, peraltro ampiamente generiche;
- non è ben chiaro cosa avrebbe fatto di concreto la EN, e perché la sua condotta non potrebbe integrare il mero favoreggiamento;
- la conversazione del 15 dicembre 2010 con RI ZI, all'uopo valorizzata, riportata a f. 65 della sentenza di condanna, sarebbe insufficiente perché in realtà insignificante;
- anche quanto alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga, le dichiarazioni del collaboratore DE MO sono generiche, e le conversazioni valorizzate - che riepiloga - non comprovano l'assunzione di un ruolo attivo della donna in traffici di droga ne', in particolare, la disponibilità di denaro comune;
- l'accertato acquisto in data 12 dicembre 2008 di droga non meglio identificata era finalizzato all'uso personale di DE ST VA e TO GI, non alla cessione a terzi, ed integrerebbe soltanto gli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75, L. droga, o comunque in subordine dovrebbe essere attenuato ex art. 73, comma 5, L. droga;
- ancora, dovrebbe nel dubbio ritenersi che si trattava di droghe c.d. leggere ed applicarsi il conseguente trattamento sanzionatorio più favorevole.
7.2. Il ricorso è in toto inammissibile.
7.2.1. Il primo motivo è palesemente privo della necessaria specificità.
7.2.1.1. Nel vigente sistema processuale, che va necessariamente delineato alla luce dei principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., e dagli artt. 1, 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come rispettivamente interpretati dalla Corte costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, sussiste il diritto dell'indagato/imputato all'utilizzazione ed alla valutazione della prova;
sussiste, cioè, il diritto dell'indagato/imputato di difendersi provando, che si estrinseca anche attraverso la sua facoltà di presentare memorie ed istanze a partire dalla fase delle indagini preliminari, ed in ogni stato e grado del procedimento (ex art. 121 c.p.p.). Tale diritto è tutelato, all'interno del procedimento, in maniera specifica dal suo diritto di impugnazione.
All'obbligo di motivazione delle ordinanze e delle sentenze fa, infatti, riscontro il potere di impugnazione, che - sia pur limitato dai principi che lo regolano - è così vasto e penetrante da consentire di individuare, al di là dell'affermazione dell'esistenza di un dovere funzionale del giudice teso all'accertamento della verità (e non già solo a provare il contenuto dell'accusa), l'esercizio di un diritto soggettivo dell'imputato all'esercizio effettivo di tale dovere;
diritto che, in sede di legittimità, può, secondo i casi, essere fatto valere sub specie di vizio della motivazione (in argomento, cfr. Sez. 1^, sentenza n. 14121 del 10 febbraio 1986, CED Cass. n. 174630). Si è, più recentemente, affermato, che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, può, comunque, influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, e legittimare - in sede di legittimità - il ricorso per vizio di motivazione (Sez. 1^, sentenza n. 37531 del 7 ottobre 2010, CED Cass. n. 248551; Sez. 6^, sentenza n. 18453 del 28 febbraio 2012, CED Cass. n. 252713).
A tal fine è, peraltro, necessario, come ordinariamente imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), che il ricorrente non si limiti a lamentare l'omessa motivazione sul contenuto di una propria memoria, ma indichi, con la necessaria specificità, in qual modo l'omessa considerazione delle argomentazioni svolte in memoria abbia inficiato la complessiva tenuta deW'iter argomentativo seguito dal provvedimento impugnato.
7.2.1.2. Al contrario, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a lamentare l'omessa considerazione del contenuto di una sua memoria, senza indicarne la data di deposito, senza allegarla, senza indicarne, con la dovuta specificità, il contenuto e la asserita rilevanza, ovvero senza indicare i punti della motivazione della sentenza di appello che sarebbero a suo avviso inficiati dalla lamentata omissione, e senza indicare le ragioni per le quali la lamentata omissione risulterebbe decisiva, compromettendo la complessiva congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione impugnata.
7.2.2. Il secondo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 50 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, essenzialmente valorizzando esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, e dettagliatamente esaminando, e puntualmente confutando, le obiezioni difensive di rilievo.
Molte conversazioni evidenziano il ruolo attivo assunto dall'imputata nell'ambito delle attività riconducibili al sodalizio criminoso di cui al capo 3), ed in particolare la trasparente strumentalizzazione del suo impiego presso un centro SNAI al fine di procurare l'espansione degli interessi del predetto sodalizio nel settore dei giochi e delle scommesse, anche con apparecchi automatici;
quanto alle attività nel settore dei traffici di sostanze stupefacenti, ineccepibile è il riferimento (f. 67 della sentenza impugnata) alla cocaina.
7.2.2.1. Merita unicamente di essere precisato in diritto che la pretesa di qualificare come mero favoreggiamento personale l'accertato contributo di partecipazione all'enucleato sodalizio criminoso fornito dall'imputata è del tutto inaccoglibile: questa Corte (per tutte, Sez. Un., sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012, CED Cass. n. 253151) ha già univocamente chiarito che il reato di favoreggiamento personale non è configurabile con riguardo ai reati permanenti (come il contestato ed accertato reato associativo), fino a che la permanenza non sia cessata.
7.2.2.2. Nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello ha incensurabilmente indicato le ragioni della ritenta intraneità della donna rispetto all'accertato sodalizio criminoso di matrice camorristica di cui al capo 3).
7.2.2.3. Con tali argomentazioni, reato per reato, la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare genericamente doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite (peraltro, per quanto riguarda le conversazioni intercettate, solo parzialmente considerate - come nel caso delle conversazioni tra l'imputata ed il RI -, secondo convenienza difensiva), fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
8. Ricorso di D'AM GO.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 11., con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, e condannato, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado limitatamente alla predetta affermazione di responsabilità, ma, in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato l'imputato colpevole anche del delitto di cui al capo 10., e, ritenuta la continuazione, ha rideterminato in termini più severi la pena, disponendo le statuizioni accessorie del grado.
8.1. La difesa denuncia:
1 - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 legge droga - 42 c.p., artt. 526 e 530 c.p.p. - illegittimità della motivazione
(lamenta di essere stato assolto in primo grado dal reato di cui all'art. 74, L. droga, e che per tale reato persino il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza coercitiva emessa;
la motivazione della Corte di appello prescinde dallo stabile inserimento dell'imputato nell'associazione e dal necessario dolo;
le dichiarazioni del collaboratore DE MO sarebbero insufficienti ed inidonee a fondare un giudizio di responsabilità penale in danno del ricorrente;
le conversazioni intercettate non contengono elementi individualizzanti in danno dell'imputato; è stata trascurata l'esistenza di un canale di rifornimento proprio dell'imputato, che contrasta con la ritenuta intraneità all'associazione;
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e C), in riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 3, nonché illegittimità della motivazione, ancora con riguardo al reato di cui al capo 10, quanto alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore DE MO, non spontanee, inquinate da condizionamenti endoprocessuali, generiche e non corredate da riscontri individualizzanti, enunciati ma in realtà non desumibili dalle conversazioni intercettate;
3 - violazione dell'art. 73, L. droga ed omessa motivazione (le due sentenze di merito non conterrebbero riferimenti all'imputato in ordine al reato ascrittogli);
4 - violazione dell'art. 99 c.p., ed omessa motivazione quanto alla mancata esclusione della ritenuta recidiva reiterata specifica, senza tener conto del positivo esito dell'affidamento ai servizi sociali separatamente conseguito;
8.2. Il ricorso è in toto inammissibile.
8.2.1. I primi due motivi (entrambi riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 10) sono assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 105 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, essenzialmente valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia DE MO ed i plurimi esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate.
Meritano, in particolare, condivisione le perplessità espresse dalla Corte di appello sull'evenienza che l'assoluzione ottenuta in primo grado in ordine al reato di cui al capo 10) possa essere stata condizionata da un mero errore materiale, atteso che i passi della motivazione - riportati dalla Corte di appello a f. 107 s. - dedicati nel complesso alla ricostruzione del contributo fornito dal D'AM ai traffici di droga dei presunti sodali (in ordine ai quali egli ha riportato condanna) sembrerebbero dimostrativi della sua consapevole e fattiva intraneità al sodalizio.
8.2.2. A prescindere da tali considerazioni (che di per sè anticipano le ragioni per le quali la ricostruzione operata dalla Corte di appello, nei fatti sostanzialmente coincidente con quella operata dal primo giudice, appare, quanto alle difformi conclusioni, maggiormente persuasiva), osserva il collegio che la Corte di appello (f. 108 ss.) ha correttamente ed esaurientemente posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 10) le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia DE MO, motivatamente ritenute attendibili, e chiare nel delineare il ruolo dell'imputato (capace "di rinvenire i canali per procacciare le forniture in favore del gruppo") e le concordanti risultanze delle acquisite intercettazioni di conversazioni (che documentano la sua "messa a disposizione" del sodalizio, per ampio lasso di tempo), ed ha incensurabilmente concluso ritenendo accertato che il D'AM fosse compartecipe dell'enucleata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cui contribuiva stabilmente e consapevolmente ricoprendo il ruolo, ben preciso e di indubbio rilievo causale, di soggetto incaricato di assicurare i rifornimenti di cocaina da commercializzare, con cadenza più o meno fissa (100 - 150 grami alla settimana).
8.2.3. Con tali argomentazioni, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare genericamente doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 8.2.4. È noto al collegio l'orientamento per il quale deve ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. 6^, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole -della colpevolezza.
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6^, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. 6^, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza". Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
8.2.4.1. Nel caso di specie, peraltro, sono già state anticipate le ragioni (8.2.1. s.) per le quali la ricostruzione operata dalla Corte di appello, nei fatti sostanzialmente coincidente con quella operata dal primo giudice, appare, quanto alle difformi conclusioni, maggiormente persuasiva.
8.2.4.2. Nessun problema pone, infine, la disomogeneità di verdetti de quibus quanto al rispetto del principio del contraddittorio, poiché si verte in materia di interpretazione di captazioni, non di prove dichiarative assunte in contraddittorio, ed in primo grado si era proceduto con rito abbreviato (ovvero con spontanea e consapevole rinuncia alle garanzie proprie del dibattimento da parte dell'imputato).
8.3. Per quanto riguarda le doglianze ulteriori, la Corte di appello ha, ancora una volta, confermato sia l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11) che la non esclusione della contestata e ritenuta recidiva, sulla base di argomentazioni corrette, nonché esaurienti, logiche, non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede, alle quali non può che farsi rinvio:
- (3 motivo) f. 113 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11);
- (4 motivo) f. 115 della sentenza impugnata quanto alla mancata esclusione della recidiva.
8.3.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre che su una considerazione soltanto parziale, prò domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste, in difetto di documentati travisamenti.
9. Ricorso di DE MO RO (avv. Luigi A. M. Ferrane f.). L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 3. (in qualità di partecipe) 10. (ancora in qualità di partecipe) 11., con la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado.
9.1. La difesa denuncia:
I - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E), in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 8, per non essere stata concessa la massima riduzione della pena prevista per la dissociazione;
difetto di motivazione.
9.2. Il ricorso è fondato.
A fondamento della contestata statuizione, la Corte di appello (f. 93 della sentenza impugnata) ha posto la considerazione della gravità dei fatti.
In tal modo, non si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 6^, sentenza n. 10740 del 16 marzo 2011, CED Cass. n. 249373), per la quale la circostanza^ ^ attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione.
Il principio, già accolto da questa Sezione (sentenza n. 32645 del 18 giugno 2013, CED Cass. n. 256789) in riferimento all'analoga circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, va condiviso e ribadito.
9.2.1. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di DE MO RO limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, che andrà condotto conformandosi al principio di diritto enunciato nel 9.2.
10. Ricorso di UN EO.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 10. (in qualità di partecipe) 11., con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado.
10.1. La difesa denuncia:
1 - mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 L. droga, in particolare per mancanza ed illogicità in ordine al raggiungimento della prova insuperabile in relazione al pactum sceleris ed alla affectio societatis - illogicità della motivazione;
assenza di elementi a carico dell'imputato, non desumibili dalla captazioni valorizzate dalla sentenza impugnata, in assenza di percezione di redditi provenienti dalla ipotizzata attività illecita oltre che dell'individuazione di quantità e qualità della droga in ipotesi oggetto di traffico;
2 - illogicità della sentenza ed inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e violazione delle regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p. (lamenta in particolare che le dichiarazioni dei collaboratori siano prive dei necessari riscontri, tra loro contrastanti e lacunose;
quelle del DE MO sarebbero state valutate acriticamente, nonché non spontanee nè disinteressate;
3 - illogicità ed insufficienza della motivazione quanto alla determinazione della pena.
10.2. Il ricorso è in toto inammissibile.
10.2.1. I tre motivi sono assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivi e, comunque, manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 78 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), alle quali non può che farsi rinvio, ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, previo dettagliato esame delle obiezioni difensive di rilievo:
- (1 e 2 motivo) f. 78 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 10), essenzialmente valorizzando le dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia ed i molteplici esiti di intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ad evidente riprova dell'assoluta genericità delle doglianze del ricorrente, in ricorso si fa cenno alle sole dichiarazioni del DE MO, pur essendo state formalizzate doglianze riguardanti i contributi di tutti i collaboratori, e si lamenta che le valorizzate intercettazioni non conterrebbero validi elementi a carico dell'imputato, pur senza citarne il contenuto in ipotesi travisato). In tal modo, il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte di appello (delle quali manca in ricorso una compiuta disamina, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, prò domo sua, delle risultanze acquisiste;
- (3 motivo) f. 83 della sentenza impugnata (l'imputato ha già benevolente fruito della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti aggravanti, e la pena è già stata quantificata in misura "assai prossima al minimo edittale".
11. Ricorso di TO GI.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 3. (in qualità di partecipe) 10. (ancora in qualità di partecipe) 11., con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, riducendo la pena per effetto della ritenuta prevalenza sulle concorrenti aggravanti delle già concesse attenuanti generiche.
11.1. La difesa denuncia:
1 - violazione di legge, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74, L. droga ed al traffico di droga di cui al capo 11. (lamenta che ai fini dell'affermazione di responsabilità sia stata valorizzata unicamente la partecipazione dell'imputato ad un viaggio a Napoli per effettuare un acquisto di droga poi non effettuato, con conseguente inesistenza dell'oggetto; le inattendibili dichiarazioni del collaboratore DE MO non sono neanche corredate da riscontri individualizzanti;
2 - violazione di legge, inesistenza e comunque contraddittorietà della motivazione quanto "alla mancata diminuzione nel massimo per la concessione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate da imputarsi in concreto ad un mero errore di battitura. Violazione di legge in relazione alla diminuzione per la scelta del rito in misura inferiore al terzo". 11.2. La sentenza impugnata va annullata nei confronti di TO GI limitatamente al reato di cui al capo 10.; il ricorso è nel resto inammissibile.
11.2.1. Ai fini dell'integrazione di un contributo di partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, questa Corte (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 50965 del 2 dicembre 2014, CED Cass. n. 261379) è ferma nel ritenere che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione.
11.2.1.1. Ciò premesso, nel caso di specie deve convenirsi con il ricorrente che l'elemento valorizzato dalla Corte di appello ai fini dell'affermazione di responsabilità (la partecipazione dell'imputato ad un viaggio a Napoli per effettuare un acquisto di droga) unitamente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DE MO (che, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, sembrerebbero prive dei necessari riscontri individualizzanti quanto alla partecipazione del TO al sodalizio in qualità di "assaggiatore" e "confezionatore in dosi" della sostanze destinate ad essere "spacciate") sia insufficiente a dar prova di tutto quanto in premessa indicato.
11.2.1.2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di TO GI, limitatamente al reato di cui al capo 10., con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, che andrà condotto conformandosi al principio di diritto enunciato nel 11.2.1, e tenendo conto dei rilievi di cui al 12.1.1.1..
11.2.2. La statuizione che precede assorbe le doglianze costituenti oggetto del secondo motivo, inerenti al conclusivo trattamento sanzionatone.
11.2.3. Il primo motivo, nella residua parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 11), appare, al contrario, assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 70 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità (alle quali non può che farsi rinvio), valorizzando in particolare quanto emergente dalle acquisite intercettazioni in ordine al pur unico viaggio compiuto dall'imputato in compagnia della ARGIENTO per acquistare droga, a nulla rilevando l'esito negativo della successiva perquisizione (f. 73 ss. della sentenza impugnata).
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte di appello (delle quali manca in ricorso una compiuta disamina, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, prò domo sua, delle risultanze acquisite.
12. Ricorso di IA RI.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 4. (due rapine) 5. (detenzione e porto illegali di un'arma comune da sparo), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle ulteriori aggravanti contestate, unificati dal vincolo della continuazione, e condannata, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili.
12.1. La difesa denuncia:
1 - nullità della sentenza impugnata per carenza, mancanza e contraddittorietà della motivazione. Errata applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., (lamenta l'occasionalità dei rapporti tra l'imputato ed il LA e l'inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore DE MO, generiche e de relato, oltre che non riscontrate;
l'imputato non è stato chiamato a rispondere di reati di natura associativa, ne' contro di lui è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7). 12.2. Il motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. 4^, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6^, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 116 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, previo dettagliato esame delle obiezioni difensive di rilievo, essenzialmente valorizzando la chiamata in reità del collaboratore di giustizia DE MO, motivatamente ritenuto attendibile (il quale aveva dichiarato che l'IA, facchino ai mercati generali, aveva fatto da basista per gli agguati al due presidenti delle cooperative di facchinaggio), le dichiarazioni rese da tal CI MA (che aveva dichiarato di aver visto la notte dei fatti, alle ore 3.45, il LA (coimputato dell'IA) "da solo ed a piedi in attesa di entrare per incontrarsi con un suo amico operaio della struttura" individuato nell'IA, e le successive, significative intercettazioni riepilogate a f. 119 s. cui si rinvia. II ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della Corte di appello (delle quali manca in ricorso una compiuta disamina, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, prò domo sua, delle risultanze acquisiste.
13. Ricorso di UN NI.
L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 12 (favoreggiamento personale), esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata, e condannato, operata la riduzione di rito, alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuiti accessorie del grado.
13.1. La difesa denuncia:
1 - inosservanza dell'art. 63 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 191 c.p.p., (il verbale di s.i.t. del 4.11.2008 sarebbe affetto da inutilizzabilità patologica, poiché il UN era stato già raggiunto da consistenti elementi di prova - dichiarazioni del CA - ed è stato quindi esaminato senza le dovute garanzie, perché sentito in ordine a fatti che lo coinvolgevano, a prescindere dall'iscrizione nel registro degli indagati: detto verbale di s.i.t. costituisce corpo del reato di favoreggiamento;
2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilita di cui al primo motivo;
3 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamenta l'inidoneità probatoria delle dichiarazioni del CA, perché inattendibili e non riscontrate);
4 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (lamenta la contraddittorietà dei "passaggi" riportati in sentenza a f. 87 ed 89: l'imputato, secondo la contestazione, avrebbe fornito al CA la notizia sull'identità di uno degli autori dell'omicidio TO, ma, secondo la motivazione, avrebbe appreso tali notizie dallo stesso CA);
5 - violazione dell'art. 378 c.p. (in difetto di una notizia che l'imputato avrebbe omesso di riferire alla P.G.), dell'art. 384 c.p., comma 1, (poiché il presunto favoreggiamento avrebbe comunque ad oggetto gravi fatti-reato nei quali l'imputato era coinvolto), dell'art. 384 c.p., comma 2, (poiché l'imputato avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta ad indagini preliminari) e dell'art. 378 c.p., comma 2, (in assenza di prova della consapevolezza che il soggetto favorito era imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p.);
6 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'individuazione del dolo di favoreggiamento (in presenza al più di un mero e penalmente irrilevante autofavoreggiamento);
7 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla materialità del favoreggiamento (l'imputato non aveva negato di avere avuto un colloquio con il CA, ed aveva omesso di riferire alla PG non una notizia, bensì mere voci correnti nel pubblico, che legittimamente aveva ritenuto di non riferire poiché esse non avrebbero comunque potuto costituire oggetto di testimonianza ex art. 194 c.p.p., comma 3);
8 - erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 378 c.p., comma 2. 13.2. Il ricorso è fondato.
13.2.1. Vanno preliminarmente disattesi i primi due motivi, riguardanti la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni del UN, poi divenute corpo del reato contestatogli:
a prescindere dalla già chiarita non necessità della motivazione in ordine alle questioni di diritto, purché correttamente - come nella specie - risolte (4.3. s.), deve rilevarsi che le invocate dichiarazioni del CA (in ipotesi indizianti in danno del UN) riguardavano pacificamente un presunto proposito (di UN NI) di rapinare un "bingo", ed erano pertanto del tutto sconnesse rispetto alle ulteriori vicende in ordine alle quali egli sarebbe stato successivamente sentito.
13.2.2. Ciò premesso, deve convenirsi con il ricorrente che le dichiarazioni del CA, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, siano del tutto prive dei necessari riscontri individualizzanti (in alcun modo indicati); detta motivazione appare, inoltre, all'evidenza inficiata da una macroscopica e decisiva contraddizione, affermandosi ad un tempo (f. 87) che l'imputato, secondo la contestazione, avrebbe fornito al CA la notizia sull'identità di uno degli autori dell'omicidio TO, ma anche che (f. 89) egli avrebbe appreso tale notizia dallo stesso CA;
deve, infine, rilevarsi, per completezza, che dal verbale costituente corpo del reato (allegato dal ricorrente) non sembra comprendersi con chiarezza quale sia la domanda alla quale l'imputato non avrebbe risposto, in tal modo tenendo la condotta contestata.
13.2.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti di UN NI, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio, che andrà condotto tenendo conto di quanto osservato nel che precede.
13.2.4. La statuizione che precede assorbe le ulteriori doglianze costituenti oggetto del ricorso.
14. LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi di D'DR NC comporta ex art. 616 c.p.p., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi di EN NA, D'AM GO, UN EO ed IA RI, comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata:
nei confronti di DE MO RO limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
nei confronti di TO GI, limitatamente al reato di cui al capo 10.
per entrambi con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti indicati;
nei confronti di UN NI, con rinvio alla Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di TO GI. Rigetta i ricorsi di D'DR NC e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di EN NA, D'AM GO, UN EO ed IA RI, che condanna al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2015