Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
È improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2013, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 22/11/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 3026
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere - N. 7912/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM BE N. IL 13/09/1972;
MM ND N. IL 22/08/1968;
avverso la sentenza n. 2339/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Galasso Aurelio, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. Per la ricorrente MA RO è presente l'Avvocato Voce, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Chiede l'applicazione dell'indulto.
Per il ricorrente MA RE è presente l'Avvocato Giangrandi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. MA RO e MA RE sono imputati del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché in concorso tra loro sottraevano alla garanzia dei creditori disponibilità liquide per complessivi Euro 450.000, a mezzo di otto prelievi dalla cassa per prestito infruttifero a favore di MA RE (e da questi impiegati in altra sua società). Il tribunale di Firenze li ha ritenuti responsabili del reato ascritto e li ha condannati alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ciascuno (pena base di anni tre di reclusione, aumentata ex art. 99 c.p., comma 3). La Corte d'appello di Firenze ha concesso a MA RO le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla recidiva, ed ha pertanto ridotto la pena nei suoi confronti ad anni tre di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Contro la pronuncia di appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
3. MA RO:
a. violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per inosservanza ed erronea applicazione della L. Fall., artt. 110, 216 e 223; si censura la contraddittorietà della motivazione che prima da atto che la MA era una mera prestanome che agiva per ordine e conto del fratello e poi si afferma che la stessa avesse piena consapevolezza del disegno fraudolento. Mancherebbe, poi, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della bancarotta, potendosi al più rimproverare una condotta meramente negligente od imprudente, non essendo emersa la consapevolezza della destinazione dei prelievi effettuati dal fratello.
b. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.; secondo la difesa il quadro indiziario è costituito da un unico elemento e cioè quello della contraddittoria esposizione da parte degli imputati della destinazione assegnata alla somma oggetto di distrazione. c. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E, per erronea applicazione dell'art. 81 c.p.; la difesa chiede che i giudici di legittimità si pronuncino sull'applicazione dell'istituto della continuazione in relazione ai fatti accertati con la sentenza numero 3765-2008 del gip di Firenze, divenuta definitiva il 27 gennaio 2012 (dopo la sentenza di appello).
4. MA RE:
a. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta;
sotto tale profilo si censura la ritenuta non credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato ed il mancato rilievo assegnato al fatto che le somme sarebbero state utilizzate per far fronte ai debiti dell'altra società di famiglia solo al fine di permettere il completamento della ristrutturazione della torre che costituiva il patrimonio della società fallita. b. Contraddittorietà e mancanza di motivazione in merito al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche;
lamenta la difesa che non si sia dato adeguato rilievo al ruolo collaborativo dell'imputato ed all'entità del danno, non così ingente. c. Riconoscimento dell'istituto della continuazione. d. Erronea applicazione della L. Fall., art. 216, comma 4, artt. 37 e 133 c.p. e art. 27 Cost.; sotto tale profilo si contesta la condanna alla pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale nella misura fissa di anni 10, invece che essere determinata in misura uguale a quella della pena principale, come prescritto dall'art. 37 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi infondati. Per quanto riguarda MA RO, va rilevato, innanzitutto, che non c'è contraddittorietà della motivazione tra la parte in cui si da atto che la MA era una mera prestanome, che agiva per ordine e conto del fratello, e quella in cui si afferma che la stessa avesse piena consapevolezza del disegno fraudolento, giacché il prestanome può ben essere al corrente di quello che compie l'amministratore di fatto. Quanto alla seconda censura, trattasi di questione di merito che ha trovato in sentenza adeguata motivazione (ricordandosi, in proposito, che ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, costituendo un tutt'uno a cui si deve guardare, sistematicamente, per valutare la congruità delle ragioni che giustificano la decisione). A questa Corte non è consentito esaminare le prove ne' intromettersi negli accertamenti di fatto, ma per quanto emerge dalla sentenza è quanto meno inverosimile che la MA non fosse al corrente della destinazione delle somme alla copertura dei deficit finanziari del fratello;
alla pagina 4 la Corte afferma che l'imputata era risultata una valida interlocutrice del curatore, ben informata dei prelievi oggetto dell'imputazione e, in un primo momento (salvo poi rettificare le iniziali indicazioni per evidenti esigenze difensive), anche consapevole della destinazione delle somme prelevate per fini del tutto estranei alle esigenze della società.
2. Il secondo motivo è generico ed è pure manifestamente infondato, essendo la prova della distrazione emersa non in forza delle contraddittorie dichiarazioni rese dagli imputati, bensì dalla oggettiva mancanza in cassa della somma prelevata ed utilizzata per fini estranei a quelli sociali.
3. Con il terzo motivo non si muove una censura contro la sentenza impugnata, ma si chiede di applicare in continuazione una condanna che è divenuta definitiva successivamente al deposito della sentenza di appello. L'istanza non è accoglibile;
ritiene questo collegio che non sia consentito proporre davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato ancora "sub judice" ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, rimanendo aperta, in tale eventualità, soltanto la possibilità che la continuazione venga applicata in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p. (Sez. 6, n. 4425 del 12/10/2004, Moschetti, Rv. 230564; conf. 4855 del 1990 Rv. 183942, N. 5476 del 1991 Rv. 187128).
4. Quanto al ricorso di MA RE, il primo motivo è inammissibile non solo perché diretto contro valutazioni di merito che hanno trovato in sentenza adeguata motivazione, ma altresì per la sua irrilevanza ai fini della decisione, considerato che le finalità per cui l'agente agisce sono indifferenti rispetto alla materialità del reato, il cui dolo richiede esclusivamente la consapevolezza di sottrarre beni e denaro all'impresa (poi) fallita. Che tale condotta fosse, nell'ottica dell'imputato, giustificata dalla finalità di portare avanti un lavoro nell'interesse della fallenda società, non toglie che l'imputato fosse consapevole di sottrarre risorse all'impresa per destinarli ad altro, diverso, soggetto giuridico.
5. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché diretto contro valutazioni di merito che sono state giustificate in sentenza con una motivazione adeguata. Si ricorda che la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (sez. 6, 27 maggio 2011, n. 11790).
6. In merito al terzo motivo di ricorso e cioè alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, si richiama quanto esposto con riferimento al motivo numero tre di MA RO.
7. Il quarto motivo di ricorso è infondato;
la L. Fall., art. 216 costituisce norma speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 37 c.p. e può pertanto derogarvi, avendo la stessa forza di legge. In
ogni caso le due norme non sono in conflitto, dal momento che l'art. 37 si applica, per sua espressa previsione, solo ove la durata della pena accessoria non sia espressamente determinata. Fattispecie che non ricorre nel caso di bancarotta, ove il quarto comma dell'articolo 216 determina in misura fissa (10 anni), la pena accessoria in esame. Quanto agli eventuali profili di illegittimità costituzionale della norma, occorre ricordare che la Corte cost. ha dichiarato inammissibile la relativa questione, osservando che tramite essa viene richiesto un intervento additivo (chiedendo alla Corte costituzionale di aggiungere le parole "fino a" alla disposizione citata), al fine di consentire l'applicazione dell'art. 37 c.p., che non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata ed eccede dunque i poteri di intervento del giudice delle leggi (Corte cost., 31 maggio 2012, n. 134).
8. Infine in merito alla richiesta di indulto, formulata per la prima volta in sede di discussione, si rammenta che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009, Albano e altri, Rv. 245106).
9. Consegue a quanto esposto che entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014