Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, confermativa della condanna in primo grado, perché, risolvendosi la prova individualizzante nella confidenza fatta dai familiari di un detenuto per altra causa in un colloquio intercettato, nel corso del quale indicavano gli imputati come autori del furto oggetto di procedimento senza evocare la fonte dell'informazione, ha mancato di accertare se detti confidenti fossero testimoni diretti ovvero avessero riferito notizie apprese da altri o da voci correnti).
Commentari • 4
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Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo dei libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno: ualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo c.p.p., evidenziando come in ogni caso il contenuto captato deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio. Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2016, n. 42981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42981 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
4 2 9 8 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1987 Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Dott. Gerardo SABEONE - Consigliere - UP 28/6/2016 Dott. Carlo ZAZA - Consigliere - R.G.N. 2759/2016 Dott. Rosa PEZZULLO - Consigliere - Consigliere Relatore- Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: CA SC OL, nato ad [...], il [...]; UC VA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 2/10/2015 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1 А 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di CA SC OL e UC VA per il reato di furto in abitazione aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del CA articola quattro motivi. Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione e violazione del diritto di difesa, rilevandosi come l'unica fonte dell'accusa sia costituita dall'intercettazione di una conversazione tra terze persone integrante un mero indizio, mentre, quanto ai riscontri acquisiti in merito all'identificazione dell'imputato con uno dei soggetti menzionati nel corso della suddetta comunicazione, alcun valore probante avrebbe la testimonianza di uno degli operanti su circostanze che avrebbero dovuto essere provate autonomamente. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione di RO RM, uno dei protagonisti della conversazione intercettata. Con il terzo ed il quarto motivo vengono dedotti ulteriori vizi della motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., delle attenuanti generiche, nonché in merito all'applicazione dell'aumento di pena relativo alla contestata recidiva.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del UC articola tre motivi. Con i primi due vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato, evidenziandosi anche in questo caso il valore meramente indiziario della conversazione intercettata, nel corso della quale la moglie dell'RO ebbe a riferire a quest'ultimo sostanzialmente delle mere voci relative all'identità degli autori del furto di cui si tratta, nel mentre l'unica attività investigativa di riscontro posto in essere e cioè la comparazione del DNA estratto dalle tracce di sangue rilevate sul luogo del delitto aveva dato esito negativo. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta - infine la violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
2. In particolare sono fondati il primo motivo del ricorso del CA e il corrispondente motivo di quello del UC con effetto assorbente delle altre censure proposte dai ricorrenti.
2.1 La prova della responsabilità degli imputati per il furto perpetrato nel settembre del 2007 all'interno dell'abitazione di HI AT riposa esclusivamente sugli esiti 2 delle intercettazioni eseguite pochi giorni dopo il fatto all'interno del carcere di Trapani del colloquio tra RO RM - detenuto allora per altra causa e la moglie ed i - figli, nel corso dei quali i familiari riferivano al primo che nell'abitazione attigua alla loro era stato per l'appunto effettuato un furto di cui erano stati autori i due imputati, menzionati direttamente e comunque attraverso l'indicazione di particolari fisici o relativi alla composizione del nucleo familiare che trovavano riscontro negli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini. -2.2 Non è in dubbio il principio richiamato in sentenza e sostanzialmente non contestato nei ricorsi per cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (ex multis Sez. 1, n. 37588 del 18 giugno 2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842). Nell'affermare tale principio questa Corte ha altresì precisato, tuttavia, che qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo c.p.p., evidenziando come in ogni caso il contenuto captato deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio (Sez. 5, n. 4572/16 del 17 luglio 2015, Ambroggio, Rv. 265747).
2.3 In tal senso deve allora evidenziarsi che la prova individualizzante a carico dei due imputati si risolva nella confidenza effettuata dai familiari dell'RO a quest'ultimo, senza che però venga precisato quale sia stata la fonte delle informazioni riferite. La sentenza, in altri termini, ha mancato di stabilire benché sollecitata sul punto dai gravami di merito se gli autori della confidenza siano stati testimoni diretti - del fatto ovvero abbiano riferito notizie apprese da altri o addirittura voci correnti. E' ovvio che tale accertamento assume carattere centrale ai fini della tenuta logica e giuridica del discorso giustificativo, giacchè solo nel primo caso il contenuto delle intercettazioni può autonomamente sostenere probatoriamente l'accusa, costituendo negli altri un mero indizio che, per quanto grave e preciso, per assurgere a prova della responsabilità necessita della concorrenza di ulteriori elementi di pari valore. Elementi che non possono identificarsi, come erroneamente ritenuto dai giudici del merito, negli esiti degli accertamenti investigativi posti in essere ai fini dell'identificazione dei soggetti menzionati nel corso delle conversazioni intercettate, in quanto gli stessi non riguardano direttamente l'oggetto della prova di cui si tratta e cioè la fonte delle informazioni riferite dalla moglie e dai figli dell'RO. E la lacuna motivazionale risulta tanto più grave nella misura in cui la Corte territoriale nemmeno si è confrontata 3 con gli esiti (negativi) dell'unico accertamento obiettivo svolto nel corso delle indagini e cioè la comparazione del DNA rilevato sul luogo del delitto con quello degli imputati.
3. In realtà la lacuna motivazionale di cui si è detto è frutto, per come è dato desumere dalla motivazione della sentenza, della limitata piattaforma probatoria posta a disposizione dei giudici del merito, dalla quale però non poteva essere ricavata comunque la prova di responsabilità. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata senza rinvio per non aver gli imputati commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere gli imputati commesso il fatto. Così deciso il 28/6/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Lefolore N Grazia Lapalorcia Luca Pistorelli DEPORTATA IN CANCELLERIA adell 12 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Comisia Lanzuise cust 4