Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2016, n. 42981
CASS
Sentenza 28 giugno 2016

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Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, confermativa della condanna in primo grado, perché, risolvendosi la prova individualizzante nella confidenza fatta dai familiari di un detenuto per altra causa in un colloquio intercettato, nel corso del quale indicavano gli imputati come autori del furto oggetto di procedimento senza evocare la fonte dell'informazione, ha mancato di accertare se detti confidenti fossero testimoni diretti ovvero avessero riferito notizie apprese da altri o da voci correnti).

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    Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo dei libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma primo, c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno: ualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo c.p.p., evidenziando come in ogni caso il contenuto captato deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio. Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2016, n. 42981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42981
Data del deposito : 28 giugno 2016

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