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27 ottobre 1967
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6 novembre 1974
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1 luglio 2011
1 luglio 2011
Art. 1.
Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".
Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"".
Commentari • 19
- 1. Art. 391-ter c.p.: escluso il reato per dispositivi non immediatamente utilizzabili e inidonei alla comunicazioneLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 21 agosto 2025 · 7.170925
[…] Paradigmatica a tal riguardo è la disciplina sancita all'art. 1, legge 2 ottobre 1967, n. 895 ove è punita la condotta di chi fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede, a qualsiasi titolo, armi da guerra o parti di esse. […]
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Giurisprudenza • 271
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2023, n. 12468Provvedimento: […] dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all'art. 697 cod. pen. contestati ai capi B) e C) perché estinti per prescrizione, ha rideterminato la pena per i residui reati di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 895/1967 in tre anni di reclusione e 11.000 euro di multa. […] In primo luogo ha rilevato la omessa pronuncia sul primo motivo di appello, relativo al delitto di cui all'art. 1 legge n. 895/1967, in ordine alla condotta di fabbricazione delle armi artigianali di cui al capo B), […] La sentenza di secondo grado omette del tutto l'esame di tale motivo di appello e non aggiunge alcuna motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 1 legge n.895/1967, […]Leggi di più...
- autosufficienza ricorso·
- trattamento sanzionatorio·
- rinvio giudizio·
- art. 2 legge n. 895/1967·
- omessa motivazione·
- annullamento sentenza·
- art. 1 legge n. 895/1967·
- funzionalità armi·
- travisamento dichiarazioni