Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Commentari • 39
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2013, n. 28011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28011 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 15/02/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 558
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 24668/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM OL, nato a [...] il [...], e MM AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 3.4.2012 dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la costituita parte civile RC CO, l'avv. Lo Cascio Loredana, del Foro di Palermo, che ha concluso associandosi alla richiesta del pubblico ministero, depositando, altresì, nota spese.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 3.4.2012 il tribunale di Palermo in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Palermo, in data 7.12.2001, aveva condannato MM OL e MM AL ciascuno alla pena di Euro 1800,00 di multa ed al risarcimento del danno derivante dal reato nei confronti della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., commessi in danno di RC CO. Avverso tale decisione, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso gli imputati articolando distinti motivi di impugnazione.
Essi lamentano, innanzitutto, i vizi dell'inosservanza ovvero della erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena inflitta loro inflitta, la cui entità sarebbe stata determinata in violazione della disciplina dell'art. 81 c.p. in tema di reato continuato. I ricorrenti deducono, altresì, i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto il giudice di appello: 1) avrebbe fondato la propria decisione, con motivazione erronea e manifestamente illogica, sulle soie dichiarazioni della persona offesa senza tenere conto del contenuto delle deposizioni di alcuni testi che smentivano l'ipotesi accusatoria;
2) non ha fatto buon governo dei principi in tema di concorso di persone nel reato, ritenendo illogicamente che l'azione criminosa dipendesse da una condotta aggressiva concordata sin dall'inizio dagli imputati, laddove invece essa appare come il frutto di una iniziativa improvvisa ed autonoma;
3) ha errato nel ravvisare un contenuto minaccioso nell'espressione "altrimenti ti rompo le corna", trattandosi di affermazione del tutto generica, con conseguente indeterminatezza della minaccia;
ed, infine ha omesso di provvedere in ordine ad uno specifico motivo di gravame rappresentato dalla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad acquisire il certificato medico rilasciato dall'ospedale palermitano dove si era recato il MM OL per farsi refertare gli esiti di un pugno ricevuto nel corso della riunione condominiale in cui avvennero i fatti per cui si procede;
acquisizione che il giudice di primo grado aveva respinto e che invece appare necessaria per valutare la credibilità della persona offesa, che, a differenza di quanto affermato dagli imputati, ha dichiarato che non vi era stata alcuna colluttazione con il MM OL, e la prospettata l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 599 c.p.. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili.
Ed invero è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), il ricorso per Cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. 4, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. 5, 12.12.1996, n. 3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389). Ulteriore causa di inammissibilità del ricorso proposto dai CO deve individuarsi nella circostanza che nei motivi si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510; Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).
Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, secondo quanto in precedenza chiarito (cfr. Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148). Manifestamente infondate sono poi le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto agli imputati. Evidente, infatti, l'errore in cui incorrono i ricorrenti nel ritenere che il giudice di pace, nell'individuare nell'art. 594 c.p., il reato più grave, ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato, sia partito da una pena base (900,00 Euro di multa, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ad Euro 600,00 di multa) superiore al massimo edittale previsto per il delitto di ingiuria (che essi fissano in Euro 516,00 di multa), senza tenere conto, come correttamente rilevato dal giudice di appello, di quanto statuito dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. a), secondo cui ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, categoria nella quale rientra il delitto di ingiuria, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da Euro 258,00 ad Euro 2582,00. Ne consegue che nessun limite edittale è stato superato dal giudice di pace nella determinazione della pena inflitta, che, peraltro, tenuto conto dell'aumento operato sulla pena base come ridotta in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., appare del tutto conforme al limite previsto dall'art. all'art. 81 c.p., comma 2. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di MM OL e di MM AL va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, tenuto conto della evidente inammissibilità del ricorso, facilmente evitabile, attraverso la conoscenza di orientamenti consolidati da tempo nella giurisprudenza di legittimità da parte degli stessi ricorrenti, che, quindi, non possono ritenersi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). I ricorrenti vanno, altresì, condannati in solido alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio di legittimità, che, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, si fissano in complessivi Euro 2200,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che liquida in duemiladuecento più accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013