Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.
Commentari • 2
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Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2017, n. 51607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51607 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
51607-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 19/09/2017 Presidente Sent. n. sez. GRAZIA LAPALORCIA 1990/2017 FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE - N. 16918/2017 PAOLO MICHELI ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO IC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi presentati. Udito il difensore L'avvocato Chiusolo, per LL e DI, riportandosi al ricorso presentato chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato Ingraffia insiste per l'accoglimento del ricorso presentato. L'avvocato Todisco si riporta. ми RITENUTO IN FATTO -1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha all'esito di giudizio abbreviato condannato US LA, D'RE LA, LL IT, GL DO NT e DI EL per una serie di reati contro l'ordine pubblico e contro il patrimonio, come verrà meglio precisato nel prosieguo.
2. La Corte d'appello di Bari, preso atto della rinuncia di tutti gli imputati ai motivi concernenti il giudizio di responsabilità, ha rideterminato -in senso più favorevole agli imputati - la pena ad essi applicata. In particolare: A) ad US LA, condannato per spaccio di marijuana ed hashish, ha irrogato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa;
B) a D'RE LA, condannato per associazione mafiosa, ha irrogato la pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;
C) a LL IT, condannato per associazione mafiosa e spaccio di stupefacenti, ha irrogato la pena complessiva di anni nove di reclusione, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte d'appello di Bari del 2/10/2006, irrevocabile il 31/1/2007; D) a GL DO, condannato per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, usura e detenzione di armi, ha irrogato la pena di anni otto di reclusione;
E) a DI EL, condannato per associazione mafiosa, spaccio di stupefacenti, detenzione di armi e rapina, ha irrogato la pena di anni diciotto di reclusione, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bari del 30/5/2014, irrevocabile il 17/9/2015. 3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, gli imputati suddetti.
3.1. US LA si duole della mancata riqualificazione del reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90, chiesta con i motivi d'appello, nonché del mancato riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza della Corte d'Assise d'appello di Bari del 16 aprile 2010, divenuta irrevocabile il 12/1/2012 (deduce trattarsi di reati omogenei, posti in essere nello stesso contesto spaziale e a distanza di poco più di due anni).
3.2. Il difensore di D'RE LA lamenta che la Corte d'appello abbia omesso "qualsivoglia motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato" e che abbia "omesso di considerare alcuni dati oggettivi (quali la risalenza nel tempo dei precedenti penali del D'RE, il ruolo del tutto marginale ricoperto dallo stesso nel presunto sodalizio criminoso) che se correttamente valutati avrebbero certamente consentito la disapplicazione della recidiva contestata". 2 ли 3.3. LL IT lamenta la violazione di plurime norme di legge sostanziale e procedurale derivante dal fatto che riconosciuta la continuazione tra i reati - oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bari del 10/2/2006 - il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto escludere la recidiva, stante l'incompatibilità logica tra i due istituti ed avrebbe dovuto applicare le attenuanti generiche già concesse dal primo giudice con giudizio di prevalenza.
3.4. EM DO lamenta che la Corte d'appello non abbia dato sfogo alla sua richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, nonostante la Corte Costituzionale avesse, nel frattempo, con sentenza del 23 luglio 2015, n. 185, "decompresso" il potere riconosciuto, sul punto, al giudicante, rendendo facoltativo l'aumento di pena per la recidiva reiterata.
3.5. DI EL lamenta che, nel rideterminare la pena per il reato continuato, non si sia tenuto conto del fatto che gli erano state riconosciute, con sentenza del 30/5/2014, attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Infatti, deduce, la pena base di anni dodici, mesi uno e giorni dieci di reclusione, inflitta con sentenza del 30/5/2014, è stata aumentata complessivamente di anni cinque, mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di cui al presente giudizio, valutando le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO Premesso che tutti gli imputati avevano rinunciato, in appello, ai motivi di gravame, con esclusione di quelli attinenti al riconoscimento delle attenuanti generiche, al riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati di cui a sentenze irrevocabili specificamente indicate e alla rideterminazione della pena (pag. 5 della sentenza d'appello), nessuno dei ricorsi può trovare accoglimento, per quanto verrà argomentato nel prosieguo.
1. Entrambi i motivi di ricorso di US sono inammissibili. Il primo è tale perché dalla rinuncia ai motivi d'appello non era stato escluso quello riguardante la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, Dpr 309/90 (ora reato autonomo, a seguito dell'entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79). Legittimamente, pertanto, il giudice d'appello si è disinteressato della circostanza suddetta. Né, d'altra parte, un obbligo di motivazione era derivato al giudice d'appello dall'insistenza sui - - motivi concernente la determinazione della pena, giacché la rinuncia ai motivi di Il 3 appello, ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Cass., n. 53340 del 24/11/2016; sez. 1, n. 19014 del 11/4/2012). Tanto, perché è da escludere che i motivi relativi alle attenuanti siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli concernenti la determinazione della pena, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione, in quanto trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze sono punti della decisione tra loro distinti ed autonomi.
1.1. Il secondo motivo è inammissibile perché esorbita dai confini del giudizio di cassazione e perché è manifestamente infondato. Invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Cass., n. 49969 del 21/9/2012). Nella specie, la continuazione è stata esclusa fondamentalmente per la distanza temporale - - tra i fatti (quasi tre anni) e per il concorso nel reato di persone diverse (oltre all'US), del tutto marginale essendo il riferimento - contenuto in sentenza - al "diverso contesto territoriale", nemmeno precisato nella sua consistenza, sicché è da escludere per il giudicante che i reati siano il frutto di una medesima risoluzione criminosa. La decisione costituisce puntuale applicazione dei principi sul reato continuato e fa corretta applicazione delle regole della logica, in quanto, effettivamente, l'ideazione di più reati seppur omogenei non può essere presente, con sufficiente determinazione, alla mente dell'autore molto tempo prima del fatto, specie se alla loro realizzazione concorrono persone diverse (oltre al soggetto presente in tutti e della cui condotta si discute).
2. Anche i motivi di ricorso di D'RE sono inammissibili. La rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità esclude - contrariamente all'assunto del ricorrente - che la Corte d'appello dovesse motivare in punto di colpevolezza, stante l'effetto devolutivo dell'impugnazione (come rideterminato dalla rinuncia). Anche la disapplicazione della recidiva non era consentita, per lo stesso motivo, - ad alla Corte di merito, in quanto la rinuncia a tutti i motivi di appello esclusione soltanto di quello riguardante le attenuanti e la misura della pena comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Cass., n. 11761 del 30/1/2014).
3. Il ricorso di LL è infondato. Nonostante un isolato precedente di questa Corte sia in linea con la tesi del ricorrente (Cass., n. 5761 dell'11/11/2010), è da ли escludere, secondo l'orientamento fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, che la recidiva sia incompatibile con la continuazione (Cass., SU, n. 9148 del 17/4/1996; conf.: sez. 2, n. 18317 del 22/4/2016; sez. 4, n. 49658 del 30/9/2014; sez. 5, n. 41881 del 2/7/2013). A tale orientamento il collegio senz'altro aderisce, dovendosi rilevare in risposta alle censure difensive e - all'avversa tesi giurisprudenziale - che nel mondo fenomenico esistono i singoli reati, col loro carico di disvalore. Nel disvalore dei reati è compresa anche la circostanza personale costituita dalla recidiva, perché per legge e per senso comune il reato commesso dal pregiudicato è più grave di quello commesso dall'incensurato, essendo segno di una maggiore propensione al crimine. Può capitare che, per finzione giuridica, i singoli reati vengano unificati in uno solo, ai fini del trattamento sanzionatorio, cosicché nella nuova entità, considerata unitariamente, confluiscono i reati destinati a comporla. Detti reati entrano "nell'insieme" (nel reato continuato) col loro carico di disvalore, che è rapportato a tutte le circostanze della condotta, agli effetti che ne sono derivati, alle condizioni personali del reo, a quelle della vittima ed ai suoi rapporti con la vittima. Pertanto, il reato che viene unificato, per fictio iuris, ad altro reato già giudicato, non perde le sue caratteristiche soggettive, che rimangono inalterate anche a seguito dell'unificazione, sicché tutte devono contribuire a determinare il complessivo trattamento sanzionatorio. Non convince, invece, la sentenza dell'11-11-2010, n. 5761, secondo cui "non vi è compatibilità tra recidiva e continuazione, con la conseguenza che non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo". Non convince perché non tiene conto del fatto che l'unificazione dei reati avviene al solo al fine di determinare il trattamento sanzionatorio (quoad poenam) e non può portare al sovvertimento della realtà. Né pare condivisibile il ragionamento laddove argomenta che "i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita", giacché i reati che confluiscono in quello continuato mantengono a tutti gli effetti la propria autonomia, come confermato tra l'altro dal regime della prescrizione. La fictio iuris non può eliminare, quindi, il dato che qui interessa: il fatto che il nuovo reato viene commesso da soggetto che, seppure in esecuzione di una deliberazione presa antecedentemente, tuttavia commette il fatto quando ha già riportato condanna passata in giudicato per precedente reato, insiste - - 5 nell'esecuzione del disegno criminoso (nonostante il rimprovero ricevuto) e dà quindi prova di una maggiore proclività a delinquere. A tanto va aggiunto che la programmazione e deliberazione, a livello essenzialmente "ideale", di un numero determinato di delitti non esclude che, al momento dell'esecuzione, occorra un nuovo conato della volontà, diretto a dare forma e sostanza alla programmazione originaria;
il che rende evidente sia che la continuazione rimane a livello di finzione giuridica, sia che la contrapposizione - da parte dell'autore - all'ordine normativo si rinnova nel momento in cui viene posto in essere un reato della serie programmata. Ne consegue che non possono trovare accoglimento le censure del ricorrente, relative sia al diniego di disapplicazione della recidiva che al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
4. Il ricorso di GL è manifestamente infondato, giacché la Corte d'appello, con valutazione unitaria per tutti gli imputati (quindi, anche per GL), ha ritenuto che i numerosi precedenti penali da cui quest'ultimo è gravato, reiterati anche nel quinquennio, siano indicativi di una maggiore pericolosità e rendano l'imputato immeritevole di attenuanti generiche prevalenti (che, infatti, non sono state concesse nella maniera richiesta). Non è corretto affermare, quindi, che il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza, giacché, al contrario, ha mostrato di aver bene presente l'istanza difensiva e di volerla disattendere per le ragioni sopra esposte. Nessun accenno vi è, nella sentenza d'appello, alla "obbligatorietà" dell'aumento di pena, per cui nessun effetto ha, sulla correttezza del giudizio espresso dal giudicante, l'intervento della Corte Costituzionale, attuato con sentenza n. 185 del 2015, posto che la decisione della Corte di merito riposa non già sulla cogenza dell'art. 99, comma 5 (nella formulazione antecedente all'intervento del giudice delle leggi), bensì sulla ritenuta pericolosità dell'imputato e sulla gravità dei fatti da lui posti in essere. manifestamente infondato. Nella 5. Il ricorso di DI è anch'esso determinazione della pena nel reato continuato le attenuanti qualunque esse - siano incidono sulla pena base, nel senso che se ritenute prevalenti - - - riducono detta pena nella misura ritenuta equa dal giudicante, dopodiché gli aumenti di pena per i reati satelliti prescindono dal bilanciamento delle circostanze. Infatti, in tema di reato continuato, giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo al fatto considerato come violazione più grave, e con riferimento alle sole aggravanti ed attenuanti che allo stesso specificamente si riferiscono, sicché delle circostanze riguardanti ciascuno dei reati satellite si deve tener conto esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex 6 ли art. 81 cod. pen. (Cass., n. 26340 del 25/3/2014; sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013; sez. 5, n. 4609 del 7/3/1996). Nello specifico, la Carte d'appello ha recepito, - con la sentenza impugnata- confermandolo, il giudizio formulato dal giudice della sentenza del 30/5/2014 (che aveva determinato la pena tenendo conto delle attenuanti, giudicate prevalenti sulle aggravanti); di conseguenza, non era chiamata ad effettuare una ulteriore comparazione tra le circostanze relativamente ai reati satellite, ma doveva, come ha fatto, solo tenere conto degli elementi circostanziali relativi ai detti reati, al fine di calibrare gli aumenti di pena in maniera “adeguata" rispetto alla gravità dei reati stessi. La violazione di legge è pertanto, insussistente, come pure il vizio di motivazione lamentato.
6. Segue a tanto che il ricorso di LL infondato, ma non in maniera manifesta, stante il contrasto di giurisprudenza rilevato va rigettato, mentre - vanno dichiarati inammissibili ricorsi di tutti gli altri. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tutti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, mentre gli autori di ricorsi inammissibili vanno anche condannati al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto della natura delle doglianze sollevate, si reputa equo quantificare in € 2.000 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di D'RE LA, US LA, GL DO NT e DI EL, che condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di LL IT, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/9/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antoni поровете (Grazia Lapalorcia) GOITATA RE add 13 NOV 2017 IL FUNZIONARIO C 7