Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2017, n. 31632
CASS
Sentenza 16 maggio 2017

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In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, quella che nel momento in cui esso viene adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2017, n. 31632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31632
    Data del deposito : 16 maggio 2017

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