Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche dopo il deposito della sentenza, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, quella che nel momento in cui esso viene adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2017, n. 31632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31632 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
31 632-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/05/2017 VINCENZO ROTUNDO Sent. n. sez. - Presidente 1064/2017 ANNA CRISCUOLO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO - N.12329/2017 EMILIA ANNA GIORDANO ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza del 24 febbraio 2017 ha rigettato l'appello avverso la ordinanza della Corte di Appello di Torino del 19 gennaio 2017 di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della custodia in carcere per decorrenza del termine massimo. Espone l'ordinanza: NO è in custodia in carcere dal 23 ottobre 2012 per il reato di associazione mafiosa. Con sentenza in primo grado del 26 novembre 2014 /6 febbraio 2015 è stato condannato ad anni nove di reclusione. Tale sentenza sospendeva i termini di custodia per 90 giorni durante la pendenza del termine di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. 1 Con sentenza della Corte di Appello di Torino del 23 febbraio 2016 la condanna era confermata in punto di responsabilità con riduzione della pena ad anni sette di reclusione. In dispositivo la Corte di Appello fissava il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione senza, però, alcuna decisione in termini di sospensione dei termini di custodia. il 17 maggio 2016 il presidente della Corte di Appello Torino prorogava ex art. 158 comma 4bis disp. att. cod. proc. pen. il termine di deposito della sentenza di giorni 60. La sentenza era quindi depositata il 21 luglio 2016. il 18 gennaio 2017 il ricorrente chiedeva alla Corte di Appello dichiararsi l'inefficacia della misura per la decorrenza, alla data del 21 gennaio 2017, del termine massimo della custodia in carcere di anni quattro e mesi tre. il procuratore generale, a seguito della richiesta di esprimere parere, chiedeva che venisse disposta la sospensione dei termini della custodia in carcere per il periodo della pendenza del termine di cui all'articolo 544, comma 2, cod. proc. pen, come ulteriormente prorogato il 17 maggio 2016. La Corte di Appello, prima di decidere sulla richiesta di scarcerazione, con ordinanza del 19 gennaio 2017, disponeva la sospensione dei termini richiesta dal procuratore generale rilevando, in conseguenza, la mancata decorrenza dei termini di custodia in carcere alla data indicata dalla difesa la cui istanza, quindi, rigettava. - Il Tribunale del riesame riteneva corretta la decisione considerando che l'unico limite temporale alla adozione della sospensione dei termini di custodia è che tali termini non siano ancora pienamente spirati. Il provvedimento ben poteva essere adottato dopo il deposito della sentenza e da un giudice diverso da quello procedente nel momento della pendenza del termine per il deposito della motivazione. Nel caso di specie, il provvedimento di proroga del termine era stato adottato il 19 gennaio 2017, prima della scadenza del 21 gennaio 2017. Pertanto non si era verificata la scadenza dei termini di custodia. Contro tale provvedimento NO ricorre a mezzo del difensore di fiducia deducendo con unico motivo la violazione dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto la sospensione del termine in questione poteva essere disposta solo fino al momento del deposito della sentenza essendo condizione per disporre la sospensione la pendenza attuale dei termini dell'art. 544, commi 2 e 3 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Difatti, come correttamente affermato dalla ordinanza impugnata, la sospensione del termine di custodia per la pendenza dei termini dell'art. 544, commi 2 e 3 cod. proc. pen. può essere disposta anche successivamente e nella seguente fase processuale, essendovi l'unico limite, qui rispettato, che il termine di custodia non sia già scaduto (si veda, per tutte, Sez. 3, n. 3637 del 15/12/2010 - dep. 01/02/2011, P.M. in proc. M., Rv. 24915701). Il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 Il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Di Stefano- Vincenzo Rotundo DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 27 GIU 2017, A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito 3