Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
È improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2015, n. 31974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31974 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 02/07/2015
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1497
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 11427/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RI, n. a Roma il 24.04.1981, rappresentato e assistito dall'avv. De Angelis Roberto, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, seconda sezione penale, n. 3712/2014, in data 07.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva nell'interesse di IA RI in data 04.06.2015;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa avv. De Angelis Roberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.11.2013, all'esito di giudizio abbreviato, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma dichiarava IA RI responsabile dei reati di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 81 c.p., comma 2, art. 572 c.p. (capo A), artt.
582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5, art. 577 c.p., comma 1, n. 1 (capo B), art. 81 c.p., comma 2, artt. 629, 56,
629 c.p. (capo C) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nonché del vincolo della continuazione ed esclusa l'operatività della contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di IA RI veniva proposto appello;
con sentenza in data 07.07.2014, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza di secondo grado, nell'interesse di IA RI, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:
- contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del vizio di mente dell'imputato, erronea interpretazione delle risultanze processuali (primo motivo);
- omessa applicazione della disciplina della continuazione con la sentenza n. 9345/2013 della Corte d'appello di Roma (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la consulenza di parte avesse accertato l'incapacità del IA di indirizzare i propri impulsi, illogicamente e contraddittoriamente, ha ritenuto che l'elaborato confermasse la perizia, quando quest'ultima aveva invece affermato la piena capacità di intendere e di volere.
3.2. In relazione al secondo motivo, dopo aver evidenziato come la sentenza impugnata avesse negato il riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 9345/2013 della Corte d'appello di Roma per pendenza di giudizio in cassazione, si rappresenta come nelle more quel precedente giudizio fosse divenuto definitivo a seguito della sentenza della Suprema Corte resa nell'ambito del procedimento n. 26725/2014: da qui la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede di legittimità, giusto l'insegnamento di questa Suprema Corte (sent. n. 49810/2012 che aveva richiamato precedente analoga pronuncia, la n. 7316/1996). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. Va preliminarmente ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). Si è altresì affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007;
Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.1. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.2. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
2.3. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo - non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
2.4. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
3. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure, meramente assertive, che il ricorrente rivolge, con il primo motivo di ricorso, al provvedimento impugnato si palesano infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.
3.1. Si legge in sentenza come il perito nominato al fine di accertare l'esistenza della capacità di intendere e di volere del IA al momento del fatto abbia tratto le seguenti conclusioni:
"... a) sulla base dell'assenza di precedenti psichiatrici significativi, dei dati ricavati dalla documentazione sanitaria in atti, dalla mancata convalida della proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio motivata dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pertini per il fatto di non avere riscontrato patologie di pertinenza psichiatrica, dell'obiettività psichiatrica registrata nel corso delle operazioni peritali e della mancanza di sintomi caratteristici delle condizioni di "cronica intossicazione" (abbia) ritenuto che al momento dei fatti oggetto del procedimento fosse pienamente capace di intendere e di volere;
b) le condotte di aggressività poste in essere sono da ricondurre agli effetti dell'intossicazione acuta da sostanze stupefacenti ed alcoliche assunte e ad una struttura disfunzionale di personalità che non è sembrato possedere quei requisiti di gravità e di intensità, tali da poter influenzare negativamente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.
Del resto anche il consulente di parte, pur ritenendo configurato un vizio parziale di mente ha affermato che il soggetto è capace di comprendere appieno il significato delle sue azioni ma non di indirizzare i propri impulsi e che la sua "tossicodipendenza stabile è una condizione che non influisce sulla capacità di intendere e di volere". Non sussistendo elementi di contraddittorietà o di inadeguatezza negli accertamenti peritali, sostanzialmente non disconfermati neppure dalla consulenza di parte, non può essere accolta la richiesta di proscioglimento per vizio totale di mente ne' quella di applicazione dell'attenuante del vizio parziale ai sensi dell'art. 89 c.p. ...".
3.2. A fronte di tale chiarissima motivazione, il ricorrente espone le proprie doglianze limitandosi a definire il concetto di capacità di intendere e di volere, affermando - in modo del tutto apodittico - l'esistenza di un contrasto tra le due risultanze tecniche senza riuscire in alcun modo ne' a semplicemente prospettare ne', tanto più, a dimostrare, gli specifici profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato.
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. È nota al Collegio l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla proponibilità, per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione della richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora "sub judice", ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso.
4.1. In relazione al primo orientamento, la 4A sezione penale, con decisione assunta all'udienza del 16/10/2012, dep. 21/12/2012, n. 49810, Ferrara, Rv. 254091, ha affermato il principio di diritto così massimato: "La continuazione può essere richiesta per la prima volta in sede di legittimità, qualora solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata sia passata in giudicato la sentenza relativa al reato per il quale si richiede la continuazione medesima. (Nella specie, la Corte, avendo rilevato che una sentenza per analogo reato, commesso in epoca di poco precedente a quello oggetto del ricorso, era passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata, ha annullato con rinvio la sentenza, al fine di consentire al giudice del merito di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv. c.p.)". Negli stessi termini, si era già espressa, in un non recente passato, Sez. 3, n. 7316, del 13/6/1996, dep. 20/7/1996, Baiano, Rv. 205811, (espressamente citata nella motivazione della sentenza poco sopra indicata, come precedente conforme), così massimata: "La continuazione può essere applicata per la prima volta in sede di legittimità, qualora venga richiesta allegando, una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia della decisione impugnata, in quanto non si è modificato il quadro normativo al riguardo nel vigore del nuovo codice di rito, giacché la disciplina contemplata dall'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva ha carattere sussidiario ed incontra alcune limitazioni (art. 187 e 188 disp. att. c.p.p. e 671 c.p.p.) insussistenti in sede cognitiva. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che "tuttavia l'omesso passaggio in giudicato della sentenza prodotta e l'assenza di ogni allegazione tale da consentire l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso inducono a ritenere infondato detto motivo, fatta salva la possibilità di più idonea dimostrazione in sede esecutiva)". Alle stesse conclusioni, ancor prima, era anche giunta Sez. 2, n. 9955, del 13/4/1995, dep. 29/9/1995, Palma, Rv. 202813, ponendosi in linea con quella che era la posizione assolutamente prevalente nella vigenza del codice di procedura penale del 1930 (ex plurimis, Sez. 1, n. 3160, del 4/10/1988, dep. 25/2/1989, Barozzi, Rv. 181235).
4.2. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è rinvenibile, tuttavia, un diverso orientamento che esclude possa essere proposta dinanzi la Corte di Cassazione la richiesta di applicazione della continuazione, anche se la sentenza di condanna è passata in giudicato successivamente alla pronuncia di quella gravata da ricorso. Si tratta di un'opzione emersa subito dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito ed esplicitata da Sez. 5, n. 4855 del 2/3/1990, dep. 4/4/1990, Rv. 183942, Achilli, per la quale, secondo l'attuale normativa di cui all'art. 671 nuovo c.p.p., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile, successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per Cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi all'annullamento della sentenza ancora suo judice con rinvio al giudice di appello per l'esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall'art. 81 c.p.; attualmente ciò non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione. Ma, considerata anche la necessaria tutela dell'altra esigenza del principio della celerità del procedimento, deve escludersi l'annullamento anche nel caso che - come nella specie - l'applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello e il giudice non l'abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista dall'art. 671 c.p.p. essendo quella che la continuazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione".
Successivamente, detto orientamento è stato ripreso da Sez. 6, n. 4425, del 12/10/2004, dep. 8/2/2005, Moschetti, Rv. 230564, sentenza con la quale si è affermato il principio di diritto così massimato:
"È improponibile davanti alla corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato ancora "sub judice" ed altro reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, rimanendo aperta, in tale eventualità, soltanto la possibilità che la continuazione venga applicata in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p." e nuovamente riaffermato, nei medesimi sostanziali termini, da Sez. 5, sent. n. 5236 del 22/11/2013, dep. 3/2/2014, Tommasi, Rv. 258880.
4.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio di dover aderire a tale ultimo orientamento.
4.3.1. Vigente il codice di rito del 1930 si riteneva, da un lato, che la richiesta di applicazione della continuazione non potesse essere proposta per la prima volta col ricorso per Cassazione, facendosi eccezione al principio devolutivo solo quando, per ragioni obiettive, non fosse stato possibile proporre la questione davanti al giudice di merito, in primo grado o in appello (per tutte SS.UU. 21/4/1979, Pelosi); e, in questo senso, non mancò qualche decisione (3/5/1976, Mancone e 24/11/1983 Tarallo) che addirittura ritenne possibile pronuncia diretta da parte della Corte di Cassazione in virtù di applicazione analogica dell'allora art. 538 c.p.p.. 4.3.2. Con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, quindi, della disposizione di cui all'art. 671 c.p.p., la questione sembrava avere perduto importanza.
E, tuttavia, come si è visto, alcune decisioni (cfr. Sez. 2, 13/4/1995, Palma e Sez. 3, 13/6/1996, Baiano, sopra citate) si sono tenute ancora sulla linea della proponibilità della questione in cassazione (nel caso appunto che si alleghi una sentenza passata in giudicato dopo la pronuncia di quella attualmente gravata di ricorso e sempre che non vi sia stata decisione da parte del giudice del merito), giudicando non mutato il quadro normativo: ciò perché - si dice - la disciplina ex art. 671 c.p.p. 1989 ha carattere sussidiario e comunque incontra delle limitazioni (artt. 187 e 188 disp. att. c.p.p.) non esistenti in sede cognitiva.
Questo Collegio ritiene - come detto - di dover seguire la linea più rigorosa impostata subito dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina codicistica da Sez. 5, 2/3/1990, Achilli, cit., dove si è tra l'altro sottolineato che, mancando in precedenza una espressa disposizione di legge, doveva pur percorrersi in qualche modo strada che non vanificasse il diritto dell'imputato a fruire del trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole previsto dall'art. 81 c.p.; oggi, al contrario - proseguiva quella decisione - vi è
l'altra esigenza di rispetto del principio della celerità del procedimento, assunta a cardine del nostro sistema processuale con l'operata ratifica della CEDU.
Attualmente, si può aggiungere, un annullamento con rinvio (di una sentenza che al momento della pronunzia non presentava pecche di sorta) confliggerebbe anche col principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), mentre sarebbe un'evidente forzatura la pronuncia di una decisione sostanzialmente di merito da parte della Corte di Cassazione (possibilità di questo tipo sono rarissime e tassativamente previste, come nell'art. 706 c.p.p. ovvero nella L. n. 134 del 2003, art. 5, comma 3); per altro verso, l'art. 619, comma 2
- corrispondente al vecchio art. 538 - non sembra potersi dilatare nel suo contenuto fino a comprendere la determinazione di una pena del tutto nuova e in virtù di un giudizio discrezionale (per non dire che, in definitiva, la forzatura potrebbe anche ridondare a danno dell'interessato, privato di un grado di giurisdizione). La natura pacificamente sussidiaria della disciplina prevista dall'art. 671 c.p.p. significa soltanto che gli istituti della continuazione
(come del concorso formale di reati) debbano trovare applicazione quando, per qualsiasi ragione, il giudice del merito non si sia pronunciato, non certo che una decisione si possa richiedere per la prima volta anche in cassazione.
5. Al rigetto del ricorso, consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 2 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015