Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 14954
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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In tema di stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.

Nel caso di pluralità di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare. (Fattispecie in tema di pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 14954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14954
Data del deposito : 2 dicembre 2014

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