Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 3
In tema di stupefacenti, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica.
Nel caso di pluralità di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare. (Fattispecie in tema di pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche.
Commentari • 7
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Per pluralità di reati tributari con continuazione la durata delle sanzioni accessorie segue la pena principale Massima Giurisprudenziale Con eccezione dell'ipotesi di continuazione tra reati omogenei, e fermo restando il rispetto del limite massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare, in caso di pluralità di reati tributari unificati dalla continuazione, la durata della pena accessoria deve essere uniformata a quella dela pena principale inflitta. Decisione: Sentenza n. 8041/2018 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Tributario Massima: In caso di pluralità di reati tributari unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 14954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14954 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
14954/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sen Composta da Sent. n. 3430 3430 sez. Saverio Felice Mannino - Presidente - Vito Di OL - Relatore - UP 02/12/2014- Graziosi Chiara R.G.N. 51702/2013 Aldo Aceto Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. RR AL nato a [...] il [...] 2. ZA OV CA nato a [...] il [...] 3. ZA IE OR nato a [...] il [...] 4. ZZ RO IO nato a [...] il [...] 5. AR NA NC nato a [...] il [...] 6. TT IA nata a [...] il [...] 7. TT RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2013 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di OL;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione quanto ai fatti commessi sino al 2 giugno 2007 da ZZ RO IO e ZA IE OR;
annullamento con rinvio limitatamente al regime sanzionatorio per gli stessi ZZ RO IO e ZA IE OR (per i fatti commessi successivamente al 2 giugno 2007) e per TT RO e RR AL. Rigetto nel resto. Uditi per gli imputati l'avv. Salvatore Eugenio Daidone, e dell'avv. IZ Scalvi, che ricorsi;
Furio Faranda, sostituto processuale dell'avv. l'avv. Raffaella Monaldi, sostituto processuale hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei . . 2 RITENUTO IN FATTO 1. AL RR, OV CA ZA, IE OR ZA, RO IO ZZ, NA NC AR, IA TT e RO TT ricorrono per cassazione avverso la sentenza dell'1 luglio 2013 con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale della medesima città, esclusa la contestata recidiva, ha ridotto la pena inflitta a OV CA ZA ad anni sette e mesi sei di reclusione e € 33.000 di multa;
revocato la confisca e disposto il dissequestro e la restituzione al predetto di tre orologi Rolex e di una polizza previdenziale;
ha ridotto la pena inflitta a IA TT ad anni sette di reclusione e € 30.000,00 di multa;
ha ridotto, concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena inflitta a IE OR ZA ad anni due e mesi dieci di reclusione e € 13.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a suo carico nonché il sequestro di un assegno bancario ordinandone la restituzione;
ha dichiarato non doversi procedere a carico di RO TT in ordine al fatto del 18 luglio 2007 per essere già stato giudicato con sentenza in data 23 aprile 2009 del Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Bergamo e ha ridotto la pena per le residue imputazioni ad anni uno e mesi uno di reclusione e € 4.000,00 di multa;
ha ridotto, concessa l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, la pena inflitta ad AL RR ad anni due e mesi quattro di reclusione ed € 12.000 di multa revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
ha assolto NA NC AR dal reato ascrittogli con riferimento alla cessione di stupefacente a CA FE e, confermata la continuazione fra i reati di cui al presente processo e il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Brescia in data 16 gennaio 2009 e ritenuto più grave il reato di cui alla predetta sentenza, applicata la diminuente per il rito, ha aumentato la pena di cui alla sentenza 16 gennaio 2009 della Corte di appello di Brescia di anni uno e mesi dieci di reclusione € 6.000,00 di multa, e così complessivamente anni quattro e mesi sei di reclusione e € 20.000 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, ivi comprese le statuizioni emesse nei confronti di RO IO ZZ condannato in primo grado alla pena di anni uno, mesi tre di reclusine ed € 9.000 di multa. Ai ricorrenti erano contestati il delitto (capo 1 addebitato al solo OV CA ZA) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, ceduto, dietro corrispettivo, sostanza stupefacente del tipo cocaina 3 a OL OR, Gianfranco Piantoni, Ugo Pennacchio. In provincia di Brescia dal maggio 2007 al gennaio 2008; il delitto (capo 2 addebitato a OV CA ZA e RO IO ZZ, in concorso con MA ER per il quale si era proceduto separatamente) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, ceduto, dietro corrispettivo, sostanza stupefacente del tipo cocaina a RO IO ZZ e MA ER per i quali, a loro volta, si è proceduto separatamente). In provincia di Brescia dal maggio 2007 al gennaio 2008; il delitto (capo addebitato a OV CA ZA e IA TT) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in concorso fra di loro, detenuto ai fini di spaccio, circa 200 gr. di cocaina. In LO il 3 novembre 2007; il delitto (capo 4 addebitato a OV CA ZA e a IA TT) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso tra di loro, ceduto, dietro corrispettivo, sostanza stupefacente del tipo cocaina a RO IO ZZ che a sua volta provvedeva alla rivendita a NC ST. In LO il 3 novembre 2007; il delitto (capo 5 addebitato a OV CA ZA e a IA TT in concorso con SE IL CC e AN FO va per i quali si è proceduto separatamente) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso tra di loro,i primi due ceduto dietro corrispettivo, trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo . cocaina, a CC e FO che acquistavano al fine della successiva rivendita a terzi. In Lovere (Bg) il 7 agosto 2007; il delitto (capo 6 addebitato a . IE OR ZA) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere in diverse occasioni, ceduto dietro corrispettivo, sostanza stupefacente del tipo cocaina, a RI ER e MA ER. In provincia di Brescia dal maggio 2007 al gennaio 2008; il delitto (capo 10 addebitato a RO TT) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere ceduto, dietro corrispettivo in tre occasioni, sostanza stupefacente del tipo marijuana (quantificata in circa venti grammi a cessione) a IA TT che, a sua volta, provvedeva alla rivendita a terzi. In provincia di Brescia il 13 giugno, il 13 luglio ed il 18 luglio 2007; il delitto (capo 12 addebitato a OV CA ZA e a IA TT in concorso con EN TT, AN AN, RI AR e TT AG per i quali si è proceduto separatamente) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere TT EN in diverse occasioni ceduto dietro corrispettivo sostanza stupefacente del tipo cocaina a OV CA ZA e IA TT che provvedevano, a loro volta, alla successiva rivendita a terzi. In provincia di Brescia dal giugno 2007 al marzo 2008; il delitto (capo 19 addebitato ad AL RR in concorso con RI AR, TT AG, IO SA per i 4 quali si è proceduto separatamente) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere RI AR e TT AG in ripetute occasioni, ceduto dietro corrispettivo quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina a AL RR, destinati, a loro volta alla cessione a terzi;
In PI (BS) dal dicembre 2007 al marzo 2008; il delitto (capo 22 addebitato ad AL RR) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere ceduto 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a TT AG. In PI (BS) il 22 febbraio 2008; il delitto (capo 25 addebitato a NA AR in concorso con EM AR, MA RA NO e MA NI per i quali si è proceduto separatamente) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 per avere NA AR e EM AR, in diverse occasioni, ceduto dietro corrispettivo quantitativi imprecisati di sostanza stupefacente del tipo cocaina a CA RR, IO DE (circa 30 grammi per volta), SI ER (dai 3 ai 5 grammi per volta), AR IN, MA RA NO (circa 100 grammi per volta) e MA NI (dai 3 ai 20 grammi per volta). NO e NI provvedevano, a loro volta, alla successiva rivendita a terzi. In provincia di Brescia dal 19 ven dicembre 2007 al 31 gennaio 2008. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, OV CA ZA, IE OR ZA, RO IO ZZ, IA TT e RO TT, tramite il comune difensore, AL RR e NA NC AR, personalmente, affidano il gravame ai seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. OV CA ZA, IE OR ZA, RO IO ZZ, IA TT e RO TT impugnano con il medesimo atto di gravame.
2.1.1. OV CA ZA e IA TT deducono, sotto plurimi profili, violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. per erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione in ordine all'assorbimento di tutti i capi nel capo 12) dell'imputazione nonché per il mancato riconoscimento della speciale attenuante di cui al quinto comma dell'articolo 73 legge stupefacente per contraddittorietà della motivazione sul punto e inoltre per la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. Si assume come la principale doglianza verta sul fatto che il capo 12) dell'imputazione sia assolutamente generico e non lasci alcuno spazio per comprendere le condotte contestate e quindi per poter esercitare il diritto di difesa dalle accuse mosse. Secondo i ricorrenti il giudice di primo grado, il cui convincimento è stato avallato dalla Corte di appello, ha ritenuto fondato il capo 12) dell'imputazione, assorbente tutti gli altri reati, con la conseguenza che ha 5 incluso nella contestazione altre condotte di acquisto, per la successiva rivendita, mai compiutamente descritte. In buona sostanza, l'imputato (il riferimento nell'atto di gravame è relativo al solo OV CA ZA) è stato ritenuto responsabile di altre condotte, oltre a quelle descritte dai dati 1), 2), 3), 4) e 5) di imputazione e ciò ha riverberato i propri effetti con riferimento alla commisurazione della pena, con l'ulteriore sottolineatura che tutto ciò era stato già dedotto con i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado ha offerto una motivazione inadeguata per convalidare la valutazione del giudice di primo grado. Con specifico riferimento al capo 1) di imputazione, si evidenzia come l'unico sequestro effettuato si sia verificato in capo al OR, al quale è stato sequestrato solo un grammo di sostanza stupefacente. La sentenza impugnata sarebbe sprovvista di motivazione anche riguardo ai rimanenti capi di imputazione non avendo superato le obiezioni mosse da difesa con i motivi di appello ed avendo trascurato le spiegazioni assolutamente verosimili fornite per interpretare i contenuti dei dialoghi. Si sostiene che sarebbe stata dimostrata la sussistenza dell'azienda condotta e gestita dal ricorrente, e la vendita di prodotti caseari, per cui non si può ven tacciare di inverosimiglianza ciò che, viceversa, ha trovato una adeguata spiegazione. Altro elemento di valutazione, contenuto in sentenza, che stride con tutte le emergenze probatorie sarebbe quello relativo ai quantitativi, che risulterebbero provati nell'ordine di qualche grammo, posto che i sequestri operati a carico di coloro che avrebbero acquistato dal OV CA ZA sono nell'ordine di 1-2 grammi. Quanto al trattamento sanzionatorio, si osserva, con riferimento alla posizione di OV CA ZA, come proprio la considerazione che l'unico precedente contestato all'imputato sia risalente al lontano 1986 avrebbe dovuto indurre il tribunale (e dunque la Corte d'appello) ad escludere la recidiva contestata, che invece è stata ritenuta con una motivazione apparente. Per le medesime considerazioni, a OV CA ZA dovevano essere concesse le attenuanti generiche in presenza di una regolare condotta di vita desunta dalla intrapresa attività lavorativa, con la conseguenza che l'unico precedente non avrebbe dovuto incidere sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena. In ordine a IA TT neppure si giustifica il diniego delle invocate attenuanti generiche, né il trattamento sanzionatorio alla stessa riservato, posto che gli aspetti oggettivi e soggettivi avrebbero dovuto indurre i Giudici del merito a riservare alla ricorrente un trattamento meno severo. Altresì immotivata è apparsa la conferma della sentenza di primo grado relativamente alla mancata revoca della pena accessoria del ritiro della patente 6 di guida per anni tre. Si osserva come l'applicazione della pena accessoria non si giustifichi, soprattutto in considerazione della risalenza delle condotte in oggetto, tenuto conto che la stessa risulta assolutamente imprescindibile per lo svolgimento di regolare attività da parte del ricorrente. Immotivato sarebbe stato anche il rigetto della richiesta di restituzione dei beni e delle somme di denaro sequestrati in capo a OV CA ZA, IA TT e IE OR ZZ avendo la difesa dato ampia prova della legittima provenienza delle cose vincolate.
2.1.2. RO IO ZZ, IE OR ZA e RO TT deducono, con il medesimo atto di gravame e sotto i rispettivi profili, la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai capi 2-6-10. Si assume che, a fronte del materiale probatorio utilizzato e richiamato in sentenza, tutte le intercettazioni escludono che determinati rapporti si siano perfezionati, anche sul mero piano dell'accordo, trattandosi di conversazioni per lo più criptiche e tali da non consentire una inequivocabile interpretazione in malam partem. ven Quanto a IE OR ZA, le telefonate riportate non consentono di pervenire all'affermazione di responsabilità. . Quanto alla posizione di RO TT, dalla stessa sentenza emerge che l'acquisto era stato eseguito per il personale consumo della droga da parte del ricorrente e della sorella. Quanto alla posizione di RO IO ZZ, risulta comprovato agli atti che il ricorrente acquistava per il proprio uso personale.
2.2. NA NC AR deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento agli articoli 267, comma 1, e 271 cod. proc. pen. (articolo 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). Assume che la Corte territoriale ha ritenuto il decreto autorizzativo delle intercettazioni ampiamente motivato anche in relazione alla posizione del ricorrente, posto che la motivazione fornita riguardava la complessiva attività di spaccio della quale era parte attiva anche il AR. Sennonché la motivazione, se adeguata rispetto alle altre persone interessate, deve ritenersi apodittica circa la posizione del ricorrente, scollegata dalle condotte attribuibili agli altri imputati (primo motivo). Denuncia inoltre la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) con riferimento alla valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche (secondo motivo). Lamenta poi l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) con riferimento all'omessa 7 concessione dell'attenuante di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e, comunque, la mancanza o la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) con riferimento a tale circostanza (terzo motivo). Si duole inoltre della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche (quarto motivo). Deduce ancora la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) con riferimento alla sanzione ex art. 85 d.p.r. n. 309 del 1990, assumendo che, quanto all'an, la sanzione accessoria pare non essere applicabile sulla base di un mero automatismo, a differenza di quanto previsto dall'articolo 186 del codice della strada ed è prevista unicamente a fini specialpreventivi, laddove i fatti contestati non erano recenti e, dal momento dell'arresto, il ricorrente ha sempre osservato una condotta improntata al rispetto della legalità. In ordine poi al quantum del periodo di sospensione irrogato, osserva che la decisione non indica in alcun modo le ragioni sottese alla scelta di applicare la ven sanzione massima prevista dalla disposizione normativa (quinto motivo). Deduce infine l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) con riferimento al vincolo imposto sull'autovettura e sugli assegni sequestrati il 3 ottobre 2011 (sesto motivo).
2.3. AL RR deduce la nullità della notifica dell'estratto contumaciale (articolo 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) osservando che egli aveva proposto appello tramite l'avvocato Benedetto Bonomo presso il quale eleggeva domicilio. Tuttavia la sentenza veniva notificata al precedente difensore e il ricorrente ha appreso la notizia soltanto all'inizio del mese di novembre e pertanto ha attivato l'impugnazione solo quando è venuto a conoscenza della notifica dell'estratto, conseguendo da ciò la nullità della notifica della sentenza (primo motivo). Lamenta inoltre l'inosservanza della legge penale (articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), l'illogicità e il difetto della motivazione (articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in ordine all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Rileva, in primo luogo, come le intercettazioni ambientali poste a fondamento della presunta colpevolezza del ricorrente siano state eseguite in un luogo di privata dimora con conseguente illegittima intrusione nella sfera individuale di soggetti intercettati non prevista dalla legge né contemplata dalle norme costituzionali (secondo motivo). Deduce ancora l'inosservanza della legge penale (articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), l'illogicità e il difetto della motivazione (articolo 606, 8 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in ordine all'applicazione del d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione alla sostanza stupefacente, osservando che alcuna sostanza è stata rinvenuta o sequestrata e che dunque manca la prova della natura stupefacente della sostanza la cui illegittima detenzione è stata contestata al ricorrente (terzo motivo). . Denuncia poi l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) con riferimento al d.p.r. n. 171 del 1993 sul rilievo della mancanza della finalità di spaccio, essendo la detenzione esclusivamente finalizzata al personale consumo (quarto motivo). Lamenta infine la violazione del diritto di difesa in relazione al rigetto della t richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (articolo 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) e all'omessa motivazione in relazione al mancato esercizio di poteri integrativi di cui all'articolo 507 cod. proc. pen., deducendo di aver chiesto l'analisi del capello, la quale avrebbe dimostrato lo stato di dipendenza del ricorrente dalla droga e tale prova, da ritenersi decisiva, non è stata ammessa, in violazione di legge, dai giudici del merito (quinto motivo). ven : CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di OV CA ZA e IA TT sono infondati.
2. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto assorbiti i reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione nell'unica contestazione di cui al capo : d'accusa n. 12) sul condivisibile rilievo secondo il quale è risultata provata una . sorta di ininterrotto e quasi quotidiano rifornimento di stupefacente presso EN TT da parte di OV CA ZA, coadiuvato dalla TT materialmente partecipe degli acquisti effettuati dal convivente ZA siccome direttamente in essi coinvolta, per la successiva rivendita. Le intercettazioni, secondo la ratio decidendi della sentenza impugnata, hanno dimostrato come il TT disponesse in via continuativa di 30/40 grammi di stupefacente da smerciare tanto che la sua attività di spaccio culminò con l'arresto del 23 marzo 2008 quando il TT fu trovato in possesso di 6 kg di cocaina trasportata in un camper unitamente a IZ Mor. Nel novembre 2007, Il TT fu visto poi consegnare, tramite RI AR e TT AG, circa 150.000 euro, senza causa, ad un trasportatore estero nonché consegnare a tale HI 200 grammi di cocaina, fatto per il quale anche questi venne tratto in arresto. La Corte d'appello ha dato atto che, parallelamente a questi incontri, TT ne teneva di simili con OV CA ZA proprio nel corso della parallela attività di spaccio svolta da costui nel medesimo lasso temporale, 9 sicché, correttamente, i Giudici del merito hanno tratto il logico convincimento circa il fatto che alcun dubbio potesse sussistere in ordine alla natura degli incontri intercorsi fra il ricorrente ed il TT, incontri che sono stati monitorati attraverso le intercettazioni e i servizi di osservazione, sicché elementi concreti, acquisiti agli atti, quali la frequenza dei contatti, l'evidente presenza di sottintesi quanto alle ragioni degli incontri stessi, i continui richiami privi di specificazione a sempre nuovi abboccamenti, anche più volte nello stesso giorno presso nei pressi di pubblici esercizi, l'allusione generica ai luoghi degli incontri, il raggiungimento della destinazione concordata seguendo tragitti tortuosi e tenendo condotte di guida circospette hanno indotto logicamente a ritenere, anche nella conclamata assenza da parte degli imputati di ipotesi alternative valide, che fosse univoca l'interpretazione delle intercettazioni nel senso che gli interlocutori prendessero accordi per effettuare all'atto dell'incontro consegne di sostanza stupefacente dal TT al ZA. Di tale solido convincimento, adeguatamente e logicamente motivato e pertanto insuscettibile di sindacato di legittimità, i Giudici del merito hanno dato atto nelle sentenze di primo e di secondo grado riportando il contenuto delle intercettazioni e gli elementi di prova a conforto di essi, desunti anche e proprio ve dai reati specificamente contestati ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione. Al cospetto di tali incessanti attività delittuose, così logicamente ricostruite, la doglianza circa l'assorbimento delle condotte contestate ai capi 1), 2), 3), 4) e 5) dell'imputazione con quella di cui al capo 12) è destituita di qualsiasi fondamento, dovendosi considerare che, in presenza di una attività continuativa di traffico di sostanze stupefacenti protrattasi per un congruo periodo di tempo con cessioni periodiche e monitorata attraverso servizi di intercettazione di conversazioni il cui contenuto sia ritenuto, come nella specie, univoco circa l'attività di spaccio, può legittimamente ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa quando siano dimostrate alcune singole cessioni, collegate probatoriamente a quelle contestate, come quando si acquista allo scopo di cedere, senza necessità di dover riscontrare tutti i singoli episodi di rifornimento e di successiva cessione, soprattutto al cospetto di fatti della stessa natura e tra loro avvinti da continuità cronologica ed intercorsi tra le medesime persone, posto che la collocazione nel tempo e nello spazio degli episodi criminosi contestati attraverso il ricorso ad elementi conosciuti e contestati all'imputato, rispetto ai quali questi si sia potuto ampiamente difendere, consente all'imputato stesso di conoscere i profili fondamentali del "fatto" che gli viene addebitato, senza che possa ritenersi sussistente una lesione del diritto di difesa. Nel caso di specie, con accertamento di merito adeguatamente e logicamente motivato è stato ritenuto che, nel periodo dal maggio 2007 al marzo 10 2008, OV CA ZA, in concorso con IA TT, si fosse ininterrottamente rifornito, durante gli incontri monitorati attraverso le intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, di droga dal TT per la successiva rivendita a soggetti terzi, di cui alcuni identificati (capi d'accusa da 1 a 5, i cui fatti sono stati specificamente contestati dal maggio 2007 al gennaio 2008 e in tre casi in date precisamente individuate nel 3 novembre 2007, capi 3 e 4, e 7 agosto 2007, capo 5) ed altri non identificati (con riferimento al periodo temporale dal giugno 2007 al marzo 2008), con la conseguenza che le condotte contestate sino al gennaio 2008 sono state ritenute assorbite nel capo 12 che ricomprende l'attività criminosa protrattasi sino a marzo 2008, data dell'arresto del TT stesso, periodo non interamente ricompreso nelle precedenti contestazioni e cronologicamente successivo, senza soluzione di continuità, ad esse.
2.1. Le successive doglianze manifeste dai ricorrenti (OV CA ZA e IA TT) devono ritenersi in parte generiche ed in parte inammissibili in quanto i ricorsi hanno del tutto ignorato la ratio decidendi della sentenza impugnata sui punti devoluti alla Corte territoriale e si sono limitati a riportare, con lo stesso contenuto grafico e letterale, l'atto di appello (pag. 6 del ricorso in ven relazione a pag. 6 e 7 dell'appello; pag. 7 del ricorso in relazione a pag. 11 dell'appello; pag. 8 del ricorso in relazione a pagg.11 e 13 dell'appello). La Corte del merito, sul capo d'accusa n.1 (pag. 18 ss. della sentenza impugnata) ha ampiamente affrontato le doglianze sollevate con i motivi di impugnazione, pervenendo a ritenere ampiamente provata la contestazione ed inattendibile la tesi difensiva secondo la quale le conversazioni intercettate avessero ad oggetto i prodotti caseari dell'azienda agricola e non invece la cessione delle sostanze stupefacenti;
ha escluso che le condotte potessero essere ricondotte a fatti di lieve entità tenuto conto del contenuto delle intercettazione e anche, tra l'altro, che la cessione di droga di cui al n. 5 del capo d'accusa (30 grammi di cocaina) fosse del tutto incompatibile con la reclamata ipotesi lieve (pag. 30 ss sentenza impugnata); ha esclusi la recidiva nei confronti del ricorrente, accogliendo parzialmente il motivo (pag. 38 sentenza impugnata); ha ritenuto non fondata la richiesta di concessione delle attenuanti generiche per entrambi i ricorrenti sul rilievo che la loro concessione richiedesse la presenza di elementi positivi del tutto non sussistenti nella specie (pag. 39 sentenza impugnata) in considerazione della massiva attività di spaccio del ZA e la completa assenza di resipiscenza nonché l'evidente intraneità della TT nelle attività del primo;
ha escluso l'illegittimità della revoca della patente di guida per essere stato ampiamente dimostrato che la guida di veicoli ha costituito lo strumento necessario per l'attività massiva di spaccio durata per lungo nel tempo (pag. 41 sentenza impugnata); ha puntualmente motivato su 11 sequestro delle cose vincolate al punto si aver disposto il dissequestro e la restituzione di oggetti anche di valore (41 ss. sentenza impugnata). Al cospetto di tali puntuali e ampie motivazioni sui punti controversi, i ricorsi, ignorando completamente l'iter logico giuridico seguito dai giudici d'appello si sono limitati a trascrivere le ragioni della precedente impugnazione senza porsi minimamente il problema di dover criticare la decisione impugnata indicando le specifiche ragioni della doglianza onde consentire la verifica di legittimità. Sul punto, questa Corte ha già affermato e deve ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608).
2.2. Quanto invece al motivo proposto (pag. 7 del ricorso) con riferimento ai capi d'accusa da n. 2 a n. 5, lo stesso deve ritenersi inammissibile per assoluta ven genericità avendo i ricorrenti, senza prendere posizione sui punti specifici della motivazione censurata, apoditticamente affermato l'esistenza di vizi motivazionali per il presunto mancato superamento delle obiezioni mosse con i motivi di appello. Consegue il rigetto dei ricorsi proposti da OV CA ZA e IA TT che vanno perciò condannati al pagamento delle spese processuali.
2.3. Quanto ai ricorsi proposti da RO IO ZZ, IE OR ZA e RO TT essi sono infondati nella parte in cui deducono l'insistenza dei profili di responsabilità e/o la detenzione dello stupefacente per l'uso personale, trattandosi di motivi nuovi non sollevati con i motivi di appello (pag. 12 e 13 atto di appello in parte qua) o comunque solo accennati e quindi genericamente sollevati, con la conseguenza che non possono essere scrutinati in sede di legittimità in presenza di una causa d'inammissibilità originaria. Per il resto i ricorsi vanno accolti per quanto di ragione. La Corte d'appello ha infatti ritenuto l'ipotesi lieve (quinto comma dell'art. 73 legge stup.) per IE OR ZA e ad analogo approdo era pervenuto il tribunale nei confronti di RO IO ZZ e RO TT. Va quindi considerato che il quinto comma dell'art. 73 legge stup., all'esito dell'intervento normativo inaugurato con il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, conv. in legge 21 febbraio 2014, n. 10, è stato ristrutturato prevedendosi una fattispecie costituente titolo autonomo di reato, e non più circostanza attenuante del reato base di cui all'art. 73, comma 1, legge stup., punita, con la nuova incriminazione e senza distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere, 12 con una pena edittale da uno a cinque anni di reclusione e da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00 di multa. La strategia diretta a non distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere, ai fini della sanzione applicabile ai fatti di lieve entità, è stata ribadita dall'ulteriore intervento normativo introdotto con la legge 16 maggio 2014, n. 79 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 che, da un lato, ha confermato la struttura della fattispecie concepita come titolo autonomo di reato e, dall'altro, ha ulteriormente modificato il profilo sanzionatorio riportandolo, operazione peraltro già conseguita con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, alle sanzioni edittali previste ante legem n. 49 del 2006 per i fatti di lieve entità relativi alla droghe leggere (ma anche per le pesanti) fissando la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032,00 a euro 10.329,00 (art. 1, comma 24-quater, lett. a). Alla stregua dello ius superveniens, è maturata dunque la prescrizione limitatamente ai fatti commessi fino al giugno 2007 da RO IO ZZ e IE OR ZA sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ven perché il reato è estinto per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dei suddetti ricorrenti per la residua parte dell'imputazione e nei confronti di RO TT. Il Giudice di rinvio valuterà, con accertamento di merito precluso in sede di legittimità, la misura della pena da irrogare sulla base dell'applicazione della causa estintiva (per RO IO ZZ e IE OR ZA) e, per tutti i ricorrenti, sulla base della nuova normativa in conseguenza della modifica dei minimi e massimi edittali e della natura autonoma e non più circostanziale della fattispecie incriminatrice. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
3. Il primo ed il secondo motivo di gravame del AR ed il secondo motivo del RR tesi ad evidenziare l'illegittimità delle disposte intercettazioni telefoniche vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi. Essi sono manifestamente infondati. Il AR è stato indicato nel decreto autorizzativo delle intercettazioni come cointeressato all'attività di spaccio (pag. 51 della sentenza impugnata), con la conseguenza che è stato osservato il criterio del collegamento tra il reato da accertare e soggetto nei cui confronti è stata eseguita l'intercettazione dovendosi considerare che in tema di presupposti sulla cui base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, del cod. proc. pen. individui, tra questi, quello dei "gravi indizi di reato£ ( o dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità 13 organizzata: articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203) - è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo "probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza (in chiave altamente probabilistica;
o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo 15 della Costituzione. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento;
senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto ven non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053 ), conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato. Alla stregua dei richiamati principi, la sentenza impugnata ha dato atto della specifica e completa motivazione dei decreti autorizzativi, laddove la prospettazione del RR, oltre ad essere nuova perché non proposta con i motivi di appello quanto all'esecuzione di intercettazioni ambientali, non è affatto contestualizzata con atti del processo specificamente indicati o con una qualsiasi parte del testo della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso in parte qua difetta del tutto di autosufficienza. Circa la lettura di talune intercettazioni, come sviluppate nel secondo motivo del ricorso AR, va infine osservato come sia precluso in sede di controllo di legittimità chiedere alla Corte di cassazione di procedere ad una rilettura delle prove che costituisce caratteristica peculiare, propria ed esclusiva, fuori dai casi di manifesta illogicità della motivazione nella specie non sussistenti, del giudizio di merito.
4. Il terzo motivo del ricorso AR è infondato. 14 La Corte territoriale ha escluso che i fatti di spaccio accertati fossero sussumibili nell'ipotesi lieve del quinto comma dell'art. 73 legge stup., sul rilievo che le conversazioni intercettate, con i precisi riferimenti numerici alla droga da cedere ed alle somme da consegnare a titolo di corrispettivo, dimostrassero l'esistenza di negozi illeciti per quantitativi di sostanze stupefacenti tali da impedire di ricondurre il fatto nell'ambito del quinto comma. La Corte d'appello, quindi, non ha escluso l'ipotesi lieve, come erroneamente assume il ricorrente rifacendosi alla ratio decidendi del tribunale, in considerazione della continuità del rapporto illecito ossia in base al fatto del mero : presupposto che l'imputato avesse posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga reiterate nel tempo ma sulla base di circostanze specifiche riferite alle modalità dell'azione e al quantitativo oggetto della cessione che impediscono di sussumere il fatto nel perimetro tracciato dal reclamato quinto comma dell'art. 73 legge stup.
5. Allo stesso modo è infondato il quarto motivo del ricorso AR avendo la ven Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego della concessione delle attenuanti generiche sulla base della massività della condotta, dell'assenza di resipiscenza, dell'assenza di qualsiasi elemento di premialità nella sua condotta o comunque nella sua vita anche anteatta o successiva che potesse essere considerato a tale proposito, dovendosi ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
6. Il quinto motivo, col quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre, è inammissibile perché aspecifico. Questa Corte ha già affermato il principio, al quale occorre dare continuità, in base al quale, in materia di stupefacenti, la pena accessoria del ritiro della patente di guida (art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ha natura facoltativa e non obbligatoria, con la conseguenza che la sua irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 16285 del 18/12/2008, dep. 17/04/2009, De Lisi, Rv. 243398). Nel caso di specie, la Corte bresciana ha affermato che il possesso della patente di guida si è rivelato strumento essenziale per la gestione dell'impresa criminale da parte del AR, senza che su tale rilevante aspetto, sebbene 15 sinteticamente motivato, il ricorrente stesso abbia preso specifica posizione contestandone il fondamento. Neppure può ritenersi errata la determinazione della pena accessoria comminata nel massimo di tre anni secondo la previsione dell'art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché la durata delle pene accessorie temporanee, come nella specie, fissata dalla legge solo nel massimo, per il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., è : eguale a quella della pena principale inflitta nel senso che va ragguagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie, approdo ermeneutico recentemente convalidato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale sono riconducibili al novero delle pene accessorie non espressamente determinate dalla legge quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti : limiti, ragione per la quale la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 12/02/2015, Basile Rv. 262328). -Nel caso, come nella specie, di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione va riaffermato il principio di diritto secondo il quale la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi, nella specie sussistente, di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512), fermo restando il rispetto del limite edittale I massimo previsto per le specifica sanzione accessoria da applicare. Avendo la Corte territoriale complessivamente applicato al AR la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e € 20.000 di multa in tema di pluralità di reati omogenei unificati dal vincolo della continuazione, la sospensione della patente di guida per anni tre in base all'art. 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve ritenersi perfettamente legittima e sottratta, per le ragioni in precedenza indicate, da uno specifico obbligo di motivazione in proposito.
7. E' invece fondato il sesto motivo di gravame in merito alla confisca dell'autovettura e agli assegni confiscati. Questa Corte ha affermato che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere 16 oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso perciò di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale (Sez. 6, n. 24756 del 01/03/2007, Muro Martinez Losa, Rv. 236973) evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato (Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591). La sentenza impugnata non dà conto di ciò e, quanto agli assegni confiscati, ritiene in maniera apodittica che essi costituiscano provento dell'attività delittuosa ma disponendone in sostanza la confisca, come fondatamente lamenta il ricorrente, in ragione del fatto che il AR non ne abbia giustificato il possesso, invertendo inammissibilmente l'onere della prova, perché, non essendo il sequestro stato disposto e la confisca comminata ai sensi sell'art. 12 ven sexies d.l. 08/06/1992 n. 306 conv. in legge 07/08/1992 n. 356, la misura ablativa può essere applicata solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. per la confisca del profitto del reato, con la conseguenza che deve essere accertato il nesso eziologico tra il reato ed i beni oggetto della misura di sicurezza reale in quanto è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra cosa e reato previsto dall'art. 240 cod. pen. e il giudice è tenuto a motivare le ragioni per le quali è possibile disporre la confisca di specifici beni che servirono o furono destinati a commettere il reato (i c.d. mezzi di esecuzione del reato) e/o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. La sentenza va pertanto annulla in parte qua con rinvio per nuovo esame sul punto.
8. Quanto al ricorso presentato da AL RR, il primo motivo di gravame è manifestamente infondato risultando dal testo del ricorso come l'interposta e tempestiva impugnazione abbia comunque sanato l'eventuale difetto di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
9. Il terzo motivo è infondato. Con esso il ricorrente obietta che manca nei suoi confronti la prova della detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti per la fondamentale ragione che non è stata sequestrata alcuna sostanza e di conseguenza alcun accertamento sulla natura tossica o meno su di essa è stata eseguita. A prescindere dal fatto che nell'atto di appello (pag. 2) si riferisce di una perquisizione domiciliare sfociata nel sequestro di sostanza stupefacente il cui 17 possesso il ricorrente avrebbe giustificato sul presupposto di detenerla per il suo che, per stabilire l'effettiva natura personale consumo, va osservato . stupefacente di una sostanza non è necessario che sia stato eseguito il sequestro della droga in relazione al singolo episodio contestato, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia o anche soltanto l'accertamento sul tipo di sostanza commerciata che sia stato inequivocabilmente desunto, come nella specie, principalmente in base alle intercettazioni telefoniche. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola ed altri, Rv. 259157). 10. Anche il quarto motivo, contraddittorio rispetto al precedente e del tutto incompatibile con esso, ed il quinto motivo sono infondati. ven Si sostiene che la sentenza difetti di motivazione per aver omesso di considerare che la sostanza stupefacente fosse detenuta per fini esclusivamente personali. Sul punto, la Corte territoriale ha enunciato il tenore testuale di alcune conversazioni del tutto inequivoche circa il fatto che il ricorrente detenesse la sostanza stupefacente per spacciarla e trarne illecito guadagno. Istruttiva a tal proposito è l'intercettazione ambientale del 22 febbraio 2008 quando, trovandosi con i complici ad eseguire conteggi, il ricorrente, come si evince dal testo della sentenza impugnata, ha consegnato a TT AG qualcosa spiegando che è per sdebitarsi nei confronti della coppia e precisando ai suoi interlocutori che egli acquistava lo stupefacente a quattro e lo vendeva a cinque ("la pago a quattro e la vendo a cinque"), offrendosi di procurarne ancora. Da ciò la Corte territoriale ha tratto solido argomento per ritenere pretestuosa l'eccezione della detenzione della droga per il consumo personale. Ne consegue come fosse del tutto irrilevante disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per stabilire se il ricorrente fosse o meno anche consumatore si sostanza stupefacente (quinto motivo), in presenza di prove univoche circa la conclamata attività di spaccio delle sostanze stupefacenti detenute. Sotto tale ultimo profilo, la sentenza impugnata non merita perciò la censura che le viene mossa con il motivo di gravame. 18 11. Tuttavia, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, ha ritenuto i fatti contestati al RR sussumibili nell'ambito del quinto comma dell'art. 73 legge stup., con la conseguenza che, alla stregua dello ius superveniens, la sentenza impugnata (per le stesse ragioni già enunciate sub 2.3. del considerato in diritto quanto alle posizioni di RO IO ZZ, IE OR ZA e RO TT) va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il Giudice di rinvio parimenti valuterà, con accertamento di merito precluso in sede di legittimità, la misura della pena da irrogare al ricorrente sulla base della nuova normativa in conseguenza della modifica dei minimi e massimi edittali e della natura autonoma e non più circostanziale della fattispecie incriminatrice. Il ricorso di AL RR va conseguentemente rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, limitatamente ai fatti commessi fino al 2 giugno 2007 da ZZ RO IO e ZA IE OR e rinvia limitatamente al trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto i rispettivi ricorsi. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT RO e RR AL limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la determinazione pena. Rigetta nel resto i rispettivi ricorsi. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca dell'autovettura e degli assegni sequestrati a AR NA NC e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di ZA OV CA e TT IA che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/12/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Saverio Felice Mannino Vito Di OL что с ама IN DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 APR 2015 ANCELLIERE Las ant 19