Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2015, n. 30918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30918 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
309 18/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO PRESTIPINO 979 Presidente N. - - Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 49688/2014Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO VI N. IL 26/03/1957 BO AS N. IL 17/09/1963 avverso la sentenza n. 7393/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE uUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Com Schle che ha concluso per i get it cos NA fer OS IV Udito, per la parte civile, l'Avv Invernizzi eu depoisia conclusal note spere. e AR e UC Udit i difensor Avv. T RIGANOW миоFrucesco Misha the c lou l'accogl ollчелю RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna di AL NC alla pena di anni otto ed euro 3000 di multa e di AL TO alla pena di anni 5 mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di estorsione. Si contestava agli imputati di avere costretto IV OS a consegnare materiale idraulico del valore di 2200 euro e denaro contante per euro 200 facendo riferimento alle azioni violente di "ragazzi" a loro collegati.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di AL NC che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduceva che la Corte di appello aveva utilizzato il contenuto della registrazione tra l'imputato e la persona offesa malgrado la carenza di autorizzazione della autorità giudiziaria e prova della sua genuinità, non essendo nonostante non fosse emersa la disponibile il supporto originale;
2.2 vizio di motivazione nella parte in cui non era stata adeguatamente valutata la tesi difensiva che non negava il fatto ma tendeva a dare allo steso una diversa spiegazione;
segnatamente: si censurava la illogica svalutazione dell'attendibilità dei testi AL MI e AL IN;
la mancata considerazione di una rilevante produzione documentale, ovvero della fattura relativa ai lavori del marzo precedente i fatti per cui si procede, che ne attestava il regolare pagamento;
si censurava anche la svalutazione della testimonianza del Butti, rilevante per la conferma della tesi difensiva tendente ad inquadrare la dazione della somma contestata non come provento di una azione estorsiva, ma come parziale restituzione del prestito effettuato da AL a favore del IV.
2.3. Mancata assunzione di prova decisiva. Si censurava il diniego di rinnovazione dibattimentale con riferimento alla assunzione delle testimonianze degli operanti dei IV (padre e figlio) contestualmente alla visione del filmato registrato dalle videocamere ubicate nella piazza di Lecco dove si era svolto l'incontro tra IV e AL TO;
si censurava altresì la mancata acquisizione di documenti che la difesa intendeva produrre a sostegno della tesi proposta.
2.4. Violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il trattamento inflitto veniva considerato eccessivo con specifico riguardo : all'aumento per la continuazione. Con riferimento alle statuizioni civili si deduceva la mancata prova del danno subito il che rendeva illegittima la condanna al pagamento della provvisionale. 2 3. Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore di AL TO che deduceva:
3.1. violazione di legge penale in quanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente omesso di trattare tutte le doglianze avanzate nell'atto di appello ritenendole meramente ripropositive di quelle avanzate nel corso del giudizio di primo grado e non rivolte a censurare le argomentazioni offerte dalla sentenza appellata;
3.2. violazione di legge laddove la Corte territoriale non avrebbe rivisitato integralmente la vicenda «analizzando il materiale probatorio in modo completo>>;
3.3. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità; si censurava l'utilizzo dei contenuti della conversazione intercettata tra AL NC ed il IV malgrado l'assenza di un provvedimento di autorizzazione della autorità giudiziaria;
3.4. violazione del diritto all'assunzione della prova in contraddittorio laddove era stata respinta la richiesta difensiva di visionare il filmato in atti nel contraddittorio delle parti;
3.5. violazione di legge in ordina alla mancata concessione dell'attenuante indicata dall'art. 114 cod. pen., che avrebbe dovuto essere concessa in relazione allo scarso contributo causale riferibile all'imputato; si censurava altresì il diniego della concessione delle attenuanti generiche;
3.6. vizio di motivazione in ordine alla esistenza di un credito da parte dell'imputato. La assenza di argomentazioni sul punto sarebbe particolarmente rilevante in quanto idonea ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe potuto essere inquadrato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
3.7 violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. nella misura in cui non era stata disposta la rinnovazione dibattimentale richiesta con l'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo di ricorso (comune ad entrambi i ricorrenti) che denuncia la carenza di autorizzazione alla audio registrazione dei colloqui tra l'imputato e la persona offesa è fondato.
1.1.Deve premettersi che, in via di principio, la giurisprudenza della corte di cassazione è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 : 3 cod. proc. pen., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è 1 sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni (Sez. 1^, . . 14-4-1999, Iacovone;
Sez. 1^, 14-2-1994, Pino;
Sez. 6^, 8-4-1994, Giannola). Al riguardo, è stato evidenziato dalle Sezioni Unite che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, "difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio). Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti;
in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori.
1.2. Può dunque essere affermato il principio che la registrazione della conversazioni effettuata da uno degli interlocutori all'insaputa dell'altro non è classificabile come intercettazione, ma rappresenta una modalità di E documentazione dei contenuti della conversazione, già nella disponibilità di chi effettua la "documentazione" e potenzialmente riversabili nel processo attraverso la testimonianza.
1.3. L'acquisizione al processo della documentazione fonica del colloquio può avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 cod.proc.pen., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo (Cass. sez. 2 n. 7035 del 29\010\2014 Rv 258551).
1.4.Diversa è l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi di strumenti da questa predisposti. In giurisprudenza, a fronte di decisioni che hanno escluso l'esistenza di decisivi elementi differenziali tra la fonoregistrazione effettuata d'iniziativa del privato con apparato nella sua diretta disponibilità e quella ottenuta con un apparecchio fornito dagli inquirenti (Cass. Sez. 2^, 5-11-2002 4 n. 42486), si è ritenuta, invece, l'inutilizzabilità di registrazioni di conversazioni effettuate, in assenza di autorizzazione del giudice, da uno degli interlocutori dotato di strumenti di captazione predisposti dalla polizia giudiziaria;
e ciò sul rilievo che, in tal modo, si verrebbe a realizzare un surrettizio aggiramento delle regole che impongono il ricorso a strumenti tipici per comprimere il bene costituzionalmente protetto della segretezza delle comunicazioni (Cass. Sez. 6^, 6-11-2008 n. 44128). Sul punto, il collegio condivide l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione secondo cui «per la soluzione della questione, recependo anche il suggerimento offerto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 320 del 2009, occorre prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite nella sentenza 28-3-2006 n. 26795, nella quale - con riferimento alla materia delle videoregistrazioni -, è stata rimarcata la distinzione esistente tra "documento" e "atto del procedimento" oggetto di documentazione. In tale decisione è stato chiarito che le norme sui documenti, contenute nel codice di procedura penale, sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori (anche se non necessariamente prima) e, comunque, non in vista e in funzione del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso». Da ciò si è dedotto, con riguardo alle videoriprese che solo quelle effettuate fuori dal procedimento possono essere considerate prova documentale;
laddove quelle effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini costituiscono "documentazione dell'attività investigativa", inquadrabile nella categoria delle prove atipiche, previste dall'art. 189 cod. proc. pen. Il regime processuale delle videoriprese può essere esteso alla documentazione fonica della conversazione effettuata da uno degli interlocutori, dato che la compressione del diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni appare assimilabile (Cass. sez. 2 n. 7035 del 29\010\2014 Rv 258551). Quando la documentazione visiva o fonica viene etero diretta dalla polizia giudiziaria il diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni viene inciso con una precisa finalità investigativa dato che i relativi contenuti sono destinati certamente ad entrare a far parte del compendio probatorio del procedimento in corso. Tale vocazione processuale della registrazione effettuata d'intesa con la polizia giudiziaria consente di inquadrare la relativa operazione come atto di indagine e non come documento;
il che consente la assimilazione del relativo regime processuale a quello ideato per le videoriprese;
la registrazioni visive come anche quelle audio nella misura in cui non preesistono alla attività investigativa, ma costituiscono uno sviluppo delle stessa comporta una compressione del diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni 5 che richiede una tutela assonante seppur non coincidente con quella che presidia le intercettazioni. Si condivide pertanto la necessità che tale compressione di diritti costituzionalmente tutelati avvenga sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Si ribadisce tuttavia che il controllo di legittimità implicito nella autorizzazione non richiede il rispetto delle norme che regolano l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni in quanto «le registrazioni fonografiche, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, non possono essere assimilate, nemmeno nell'ipotesi considerata, alle intercettazioni telefoniche o ambientali e non possono, quindi, ritenersi sottoposte alle limitazioni ed alle formalità proprie di queste ultime» (Cass. sez. 2 n. 7035 del 29\010\2014 Rv 258551). Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata rispetto alla intercettazione ovvero alla captazione dei colloqui che intercorrono tra persone inconsapevoli;
il che consente di ritenere sufficiente un livello di garanzia minore che può essere assicurato da un decreto del pubblico ministero. «Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795)» (Cass. sez. 2 n. 7035 del 29\010\2014 Rv 258551). La compressione di tale diritto per finalità investigative deve essere compiuta con atto scritto, fruibile e sottoponibile a future critiche processuali.
1.5. Può dunque essere affermato che la registrazione di conversazioni : effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale. Tale compressione del diritto alla segretezza delle comunicazioni ha una matrice pubblica resa evidente dal fatto che il contenuto della registrazione è destinato ad entrare nel compendio probatorio del procedimento in corso;
la finalità investigativa della registrazione e la conseguente limitazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni impongono l'intervento di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ovvero un decreto motivato del pubblico ministero. La finalità di garanzia del provvedimento autorizzatorio impone la forma scritta con conseguente ostensione e fruibilità processuale della motivazione: si tratta di una forma di garanzia che non si ritiene soddisfatta attraverso la mera autorizzazione orale.
1.6. Nel caso di specie il IV attivava la registrazione su impulso della polizia giudiziaria ma in assenza di alcuna autorizzazione della autorità giudiziaria. L'elemento di prova è, conseguentemente, inutilizzabile. Tale inutilizzabilità non incide tuttavia sulla tenuta del compendio probatorio come rilevato conformante dai giudici di merito (pagg. 2 e 7 della sentenza impugnata) dato che gli elementi di prova residui sono idonei a consentire l'accertamento della responsabilità nel rispetto del parametro normativo dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".
2. Anche il vizio che deduce la mancata assunzione di prove asseritamente decisive (terzo motivo del AL NC e quarto e settimo motivo del AL TO) risulta manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione del dibattimento, in considerazione della struttura del processo penale, è un istituto di carattere eccezionale al quale la Corte può ricorrere solo ove lo ritenga assolutamente necessario ossia in caso di insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti che non consenta la decisione allo stato degli atti, e le prove dedotte siano idonee ad influire sulla decisione dei punti controversi: ex plurimis Cass. 3458/2006 riv 233391 - Cass. 21687/2004 riv 228920. Così non è nel caso di specie, atteso che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, con motivazione congrua, logica e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, ha chiarito, da una parte, che le prove dedotte erano superflue (essendo state già assunte dai giudici di primo grado) e, dall'altro, che erano irrilevanti atteso che il quadro probatorio a carico dell'imputato era tale da consentire la decisione. L'imputato, a fronte della suddetta motivazione, non ha proposto una specifica censura ma si è limitato ad enunciare generici e pacifici principi di diritto senza però spiegare i motivi per cui le prove dedotte non erano superflue ossia tali da condizionare, se assunte, in modo a sé favorevole, la decisione di secondo grado.
2. Il ricorso di AL NC.
2.1. Il secondo motivo di ricorso del AL NC che denuncia il vizio di motivazione nella misura in cui non risulta considerata la tesi difensiva e non 7 risultano adeguatamente valutate le prove addotte a sostegno della stessa è manifestamente infondate. Il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa delle emergenze processuali senza indicare specifiche fratture logiche della motivazione o precise carenze motivazionali. Il vizio risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere la capacità dimostrativa delle prove raccolte. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi : specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale, in palese contrasto con le indicate linee interpretative.
2.3. Manifestamente infondate sono le censure dirette a censurare il trattamento sanzionatorio. Il collegio ribadisce che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: pena " וו congrua", pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Laddove la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Al riguardo si condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Tali indicazioni ermeneutiche sono valide anche in relazione alla individuazione degli aumenti per la continuazione nel caso di specie specificamente contestati. Sul punto si ribadisce che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena 9 relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Cass. sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Rv. 262313).
2.4. Infine è manifestamente infondato anche il motivo di ricorso che censura la parte della sentenza che concede alle parti civili la provvisionale. Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Rv. 261054) 3.Il ricorso di AL TO.
3.1. Il motivo di ricorso che denuncia l'illegittimità della decisione della Corte di appello nella parte in cui precisa di non esaminare le doglianze avanzate con l'impugnazione, sia perché generiche, sia perche ripropositive delle questioni trattate nel corso del dibattimento di primo grado è infondato Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza, ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (Cass. sez. 6, n. 37392 del 02/07/2014, Rv. 261650). Pertanto deve considerarsi generico, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, il motivo che non illustri le ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246). La Corte di appello evidenziava che alcune delle doglianze proposte non confutavano le argomentazione proposte dalla sentenza gravata dichiarandone implicitamente l'inammissibilità. La valutazione dell'inammissibilità del motivo effettuata dalla Corte territoriale se esente da vizi logico giuridici si riverbera sulla ammissibilità del motivo "meramente ripropositivo" della doglianza avanzato in Cassazione;
sul punto il collegio condivide l'orientamento secondo cui è inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è 10 pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Cass. sez. 2, n. 22173 del 08/02/2013, Rv. 255361). Il che consente di proporre in Cassazione doglianze in ordine alla valutazione di inammissibilità che siano sostenute da fondate ragioni logico giuridico ogni volta che queste siano specificamente dedotte. Nel caso di specie il ricorrente non deduceva specifiche ragioni idonee a contrastare la valutazione di inammissibilità, ma si limitava a dolersi genericamente della frattura della catena devolutiva.
3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da AL NC è inammissibile in, nel sostenere la pienezza della devoluzione in ordine ai motivi proposti omette di indicare con precisione i punti relativamente ai quali la sentenza d'appello sarebbe incorsa nella violazione di legge dedotta.
3.3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto la violazione dei legge non risulta proposta con l'atto di appello con conseguente frattura della catena devolutiva e conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
3.4. Anche il motivo di ricorso che censura la motivazione nella parte in cui non esplora la possibile esistenza di un credito vantato dai presunti estorsori è manifestamente infondato. Quanto alla rilevanza della questione in ordine alla eventuale ricaduta del riconoscimento del credito in ordine alla qualifica giuridica e quindi alla diagnosi differenziale tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il collegio condivide l'orientamento secondo cui i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria (Cass. sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Rv. 260474; Cass. sez. 2 n. 31224 del 25/06/2014, Rv. 259966; Cass. sez. 2 n. 51433 del 04/12/2013, Rv. 257375). Tale limpido inquadramento può essere adeguato in coerenza con le caratteristiche della azione contestata;
può integrare infatti il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole intento di far valere il diritto stesso (Cass. sez. 1 n. 32795 del 02/07/2014, Rv. 11 261291). Si ritiene cioè che anche ove vi sia un credito da fare valere ove la intensità della minaccia assuma una efficacia tale da operare una "costrizione" della volontà, il delitto deve essere inquadrato nella fattispecie estorsiva, laddove ""uso" della minaccia, che non si traduca nella costrizione della volontà, può rimanere inquadrato nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sempre che esista un diritto giudizialmente tutelabile. Altro è infatti il ricorso alla minaccia al fine di far valere un proprio diritto, che si esaurisce in un "uso" non meglio qualificabile, ed altro è l'azione efficacemente riprodotto dal verbo "costringere" che caratterizza l'azione estorsiva descritta nella fattispecie astratta prevista dall'art. 629 cod. pen.. Nel caso di specie l'attività minatoria aveva evidenti connotati estorsivi, sia perché la azione contestata si configura come una costrizione della volontà derivante dalle gravi ed incisive minacce emerse nel corso della progressione processuale. Sul punto, si condivide l'orientamento secondo cui integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Cass. sez. 5 n. 22003 del 07/03/2013 Rv. 255651). Nel caso di specie la Corte territoriale, da un lato. evidenziava che la condotta degli imputati aveva la capacità di compromettere la capacità di reazione della persona offesa e, dall'altro, che le somme richieste non erano in alcun modo giustificabili, ovvero in alcun modo riconducibili ad un diritto di credito (pag 8 del provvedimento impugnato). Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali che si sottrae al sindacato di legittimità 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il essere condannate al ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2015 Il Presidente L'estensore Sandra Recchione Antonio Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 LUG 2015 IL IL CANCELLIERE M E R Claudia Pianelli P U S C N E