Sentenza 28 settembre 2016
Massime • 1
Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2016, n. 43632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43632 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2016 |
Testo completo
4363 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2382 Domenico Gallo Ugo De Crescienzo UP - 28/09/2016 R.G.N. 20224/2016 Luigi Agostinacchio -Relatore - Marco Maria Alma Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. CA ER, nato a [...] il [...] 2. DA NZ, nato a [...] il [...] 3. IN CA ER, nato a [...] il [...] 4. RR TH, nato a [...] il [...] 5. II NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/12/2015 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato II e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati;
udito il difensore dell'imputato DA, avv. Enrico Moschini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10 dicembre 2015 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 23 aprile 2015, ha: - assolto ER CA, CA ER IN e TH RR dal reato di sequestro di persona di cui al capo W della rubrica delle imputazioni, con conseguente rideterminazione in termini ritenuti di giustizia della pena agli stessi irrogata per gli altri reati in contestazione;
confermato nel resto l'affermazione di penale responsabilità di ER CA, NZ DA, CA ER IN, TH RR e NO II in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti. In particolare risulta che: nei confronti di CA è intervenuta condanna per i reati di associazione per delinquere (capo A della rubrica delle imputazioni), concorso in rapina aggravata (capi B, E, H, O, P, S e T) e tentata rapina aggravata (capi I, R e V), sequestro di persona (capi C, F, Q ed U), furto aggravato (capi D, G, H-bis, Le M), distruzione od occultamento di targhe (capo X) ed evasione (capo Q1); nei confronti di DA è intervenuta condanna per i reati di associazione per delinquere (capo A), concorso in rapina aggravata (capi B, E, H, P, Se T) e tentata rapina aggravata (capi I ed R), sequestro di persona (capi C, F, Q ed U), furto aggravato (capi D, G, H-bis, L, M, A1, C1, D1 e 01), distruzione od occultamento di targhe (capo X), possesso ingiustificato di grimaldelli (capo M1); nei confronti di IN è intervenuta condanna per i reati di associazione per delinquere (capo A), concorso in rapina aggravata (capi B, E, H, O, P, Se T) e tentata rapina aggravata (capi I, R e V), sequestro di persona (capi C, F, Q ed U), furto aggravato (capi D, G, H-bis, L, e M); - nei confronti di RR è intervenuta condanna per i reati di concorso in rapina aggravata (capo E) e tentata rapina aggravata (capo V), sequestro di persona (capo F) e furto aggravato (capo G); -nei confronti di II è intervenuta condanna per i reati di furto aggravato (capi A1, C1, D1, F1, H1, I1, L1, O1 e P1) e possesso ingiustificato di grimaldelli (capo N1).
2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati CA, DA, IN, RR e II, deducendo: 2.1. (per CA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. (capo A della rubrica delle imputazioni) con riferimento agli elementi oggettivo e soggettivo del reato associativo contestato. 2 Su duole, innanzitutto, parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata sarebbe motivata esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado e quindi ci si troverebbe in presenza di un provvedimento contenente affermazioni apodittiche che non costituiscono una vera e propria revisione della sentenza del G.u.p. La prova del reato associativo sarebbe poi stata tratta esclusivamente dalla presenza di più reati-scopo mentre in realtà ci si troverebbe in presenza di un mero concorso di persone nel reato continuato, difettando la prova di un vincolo finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati. Mancherebbe, poi, nell'ipotizzata struttura associativa una ripartizione di ruoli fissi e gerarchicamente organizzati e, più in generale, della affectio societatis. La struttura organizzativa era del resto costituita da un solo box utilizzato esclusivamente dal DA e le attività delinquenziali poste in essere erano concordate tra le parti solo di volta in volta. 2.2. (per CA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 605 e 628 cod. pen. con riguardo ai fatti-reato di cui ai capi C, F, Q, U e W per non avere considerato il sequestro di persona assorbito nelle ipotesi di rapina aggravata con violenza alla persona. Secondo parte ricorrente l'immobilizzazione dei polsi e delle caviglie delle vittime con fascette di plastica e l'intimidazione in taluni casi rivolta alle stesse di non muoversi per un certo lasso di tempo non sarebbero mezzi idonei a privare le stesse delle libertà di movimento e locomozione e comunque si tratterebbe di attività esclusivamente funzionali alla consumazione delle rapine che non si sono protratte per un arco temporale successivo alla consumazione delle azioni delittuose. 2.3. (per CA) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. con riferimento ai fatti di cui al capo I della rubrica delle imputazioni. Secondo parte ricorrente l'azione posta in essere dagli imputati - così come riassunta a pag. 6 del ricorso non sarebbe giunta allo stadio del tentativo - punibile difettando l'inequivoca direzionalità della stessa. Al più ci si troverebbe in presenza di un accordo non punibile. 2.4. (per CA) Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. per non avere la Corte di appello applicato l'istituto della continuazione tra i fatti giudicati nel presente processo e quelli giudicati con sentenza n. 1321 del 20 giugno 2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di Torino. 3 گا Evidenzia, al riguardo parte ricorrente l'identica tipologia dei reati contestati e che la distanza cronologica tra gli stessi non rappresenterebbe un elemento dirimente al fine di escludere l'invocata continuazione. Emergerebbe, per contro, una preordinazione di fondo delle singole condotte delittuose tale da consentire l'applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. tra le stesse. 2.5. (per DA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. Anche la difesa di questo ricorrente denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi il reato associativo per il difetto di una stabile struttura organizzativa e di ripartizione dei ruoli tra gli imputati oltre che di un predeterminato programma criminoso che non potrebbe essere desunto dalla ripetitività della commissione dei reati-fine. 2.6. (per DA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 628 cod. pen. Come già per l'imputato CA anche per il ricorrente DA si segnala l'insussistenza del reato di cui al capo I della rubrica delle imputazioni sostenendo che gli atti compiuti non avrebbero raggiunto per univocità e idoneità la soglia del tentativo. Al più sarebbe configurabile una desistenza volontaria avendo gli imputati agito in una situazione di libertà interiore. 2.7. (per DA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 707 cod. pen. in contestazione al capo M1 della rubrica delle imputazioni che a detta del ricorrente dovrebbe ritenersi assorbito nei fatti di furto aggravato stante il nesso di strumentalità con la consumazione di tali azioni delittuose. 2.8. (per DA) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen. Si duole al riguardo parte ricorrente dell'eccessività del trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti operati per effetto della continuazione tra i reati tenuto conto della condotta processuale di tipo collaborativo assunta dall'imputato. 2.9. (per IN) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen. con riguardo agli elementi oggettivo e soggettivo del predetto reato. Così come nei ricorsi degli imputati CA e DA sopra riassunti, anche la difesa dell'imputato IN contesta la sussistenza del reato associativo ritenendo che si dovrebbe semplicemente ritenere che ci si trova in presenza di un concorso di persone nel reato continuato non essendo gli elementi indicati dai 4 Giudici del merito tali da ritenere configurabile il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato de quo non vi sarebbe la prova della convinzione di IN di far parte di una consorteria criminale, né che CA e DA lo abbiano considerato partecipe ad una eventuale associazione. 2.10. (per RR) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze dei reati ed al trattamento sanzionatorio. Si duole parte ricorrente del fatto che la Corte di appello non avrebbe tenuto in debito conto il comportamento processuale pienamente ammissivo dell'imputato e la non significativa capacità criminale dello stesso. 2.11. (per II) Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. Evidenza parte ricorrente che avrebbero errato i Giudici di merito allorquando hanno ritenuto di non riconoscere all'imputato la menzionata circostanza attenuante escludendo la rilevanza determinante delle dichiarazioni dell'imputato nell'ottica dello sviluppo delle indagini nei confronti dei correi. In realtà dal raffronto della sentenza impugnata con il contenuto dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, successivamente alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal Tarqunii risulterebbero modificati alcuni titoli di reato (capi E, F, L1 e P1) e ciò sarebbe dimostrativo dell'atteggiamento collaborativo assunto dallo stesso imputato tale da portare al riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. 2.12. (per II) Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. in quanto i Giudici del merito avrebbero errato allorquando hanno ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena base per i calcoli della continuazione il reato di cui al capo C1 della rubrica delle imputazioni sostenendo che si trattava del furto di due autovetture. In realtà si trattava di una sola autovettura e, considerato il criterio del valore economico dei beni sottratti, avrebbe dovuto essere considerato più grave il reato di cui al capo P1. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va detto subito che nei ricorsi sopra riassunti nessuna contestazione è stata riservata alle condotte in fatto tenute dagli imputati così come ricostruite dai Giudici di merito e che, quindi, debbono ritenersi definitivamente accertate. 5 B 2. Meritevoli di trattazione congiunta sono, poi, i motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati CA, DA ed IN di cui ai superiori paragrafi 2.1, 2.5 e 2.9 essendo sostanzialmente tutti relativi alla medesima questione giuridica riguardante la configurabilità del reato associativo di cui al capo A della rubrica delle imputazioni. Deve, al riguardo, premettersi che la sentenza impugnata contiene espliciti richiami alla sentenza di primo grado e che è consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima «quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione». (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664). Ne consegue che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nel caso in esame - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). -La Corte di appello come detto dopo un richiamo alle argomentazioni della ben più ampia sentenza del G.u.p. sul punto e che ha evidenziato di condividere integralmente - nel rispondere in modo congruo, logico e conforme a diritto alle questioni che in questa sede sono state riproposte, ha sottolineato (cfr. pagg. 25 e 26 della sentenza impugnata) elementi quali "l'identità delle modalità operative, la disponibilità di un locale in cui venivano custoditi gli strumenti necessari all'esecuzione delle azioni delittuose, il numero elevato delle diverse azioni delittuose tra cui in particolare i furti delle autovetture indispensabili all'esecuzione delle rapine, la continuità e la frequenza dei contatti tra i coimputati" che ha ritenuto essere elementi evidenzianti una impostazione sistematica e ripetitiva delle azioni che non poteva che trovare fondamento nel 6 so sicuro affidamento sulla concreta disponibilità e continua collaborazione dei participi al sodalizio criminale. Importante è l'elemento sottolineato dalla Corte di appello circa l'invito rivolto dal CA all'IN di licenziarsi dall'impiego di operaio proprio al fine di assicurare una sua maggiore continuità operativa, elemento questo ad avviso dell'odierno Collegio - fortemente indicativo di un proiezione nel futuro del programma criminoso. Quanto alla ripartizione dei ruoli nel sodalizio criminale la Corte di appello ha correttamente ritenuto non decisivo l'accertamento di ciò anche se ha sottolineato come la diversità di quote nella spartizione dei proventi delle singole azioni criminali (all'IN veniva assegnata una quota minore) è comunque indicativa della diversità delle posizioni tra gli imputati che comunque frequentavano il locale nella disponibilità del DA "nella piena consapevolezza" dell'uso dello stesso e che, nell'ambito della programmazione delle azioni delittuose il CA aveva assunto un ruolo direttivo. Le osservazioni della Corte di appello e di cui alla motivazione della sentenza impugnata (e prima ancora del G.U.P.) trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità con particolare riguardo agli elementi per considerare sussistente il contestato reato di cui all'art. 416 cod. pen. e non un mero concorso di persone nel reato continuato. Come è noto «Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati» (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009). *èDeve poi essere ricordato che «In tema di associazione per delinquere consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima» (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). 7 عار Quanto agli aspetti strumentali/organizzativi questa Corte di legittimità sulla premessa che «Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054) ha tuttavia anche chiarito che «Per la configurazione del delitto di associazione per delinquere è irrilevante la sussistenza, o meno, di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale, per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato» (Sez. 1, n. 3161 del 05/12/1994, dep. 1995, Semeraro, Rv. 200684). Quanto all'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame i Giudici del merito lo hanno all'evidenza tratto dalle condotte materialmente poste in essere dagli imputati oltre che da quanto si è sopra osservato e sul punto deve solo essere ricordato che, come ha già avuto modo di precisare già in tempi remoti questa Corte Suprema, «ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. Ne deriva che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca l'azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione, l'assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo riapprezzamento del merito» (Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep. 1989, Alberto, Rv. 182105). Infine, quanto alla ripartizione dei ruoli nell'ambito del reato associativo questa Corte di legittimità con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha chiarito che «Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di taluno nelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, non occorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio 8 criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno nella sentenza di condanna» (Sez. 5, n. 35479 del 07/06/2010, Rv. 248171). Quanto detto rende non fondati i ricorsi sul punto degli imputati CA, DA ed IN.
3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CA e di cui al superiore paragrafo 2.2 relativo alla doglianza concernente i fatti-reato di cui ai capi C, F, Q, U e W per non avere considerato il sequestro di persona assorbito nelle ipotesi di rapina aggravata con violenza alla persona. La Corte di appello con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia (cfr. pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata) ha ritenuto accertato in fatto che nelle rapine in contestazione la limitazione della libertà personale delle vittime - consistita anche mediante immobilizzazione delle stesse realizzata legando polsi e caviglie con fascette da elettricista, così da limitare notevolmente la libertà di movimento o, ancora, mediante chiusura delle vittime in locali dei rispettivi esercizi commerciali con intimazione di non cercare di liberarsi se non dopo un certo tempo ebbe a protrarsi per un ambito temporale ulteriore rispetto a quello necessario alla consumazione delle stesse. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto avuto modo di chiarire che «Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione» (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale è stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile anche dopo l'esaurimento della condotta criminosa e l'allontanamento dei rapinatori) (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv. 263788) e, ancora, che «Integra il reato di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) la condotta di colui che, conseguito lo scopo della rapina, protrae lo stato di soggezione della persona offesa, impedendole la libertà di movimento, sia pure allo scopo di garantirsi la fuga» (Sez. 2, n. 4986 del 24/11/2011, dep. 2012, Montalto, Rv. 251816).
4. Meritevoli di trattazione congiunta per sostanziale identità delle questioni giuridiche poste si presentano altresì il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CA ed il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato DA di cui rispettivamente ai superiori paragrafi 2.3 e 2.6 nei quali si contesta che i fatti di cui al capo I della rubrica delle imputazioni (azione di rapina ai danni del supermercato LIDL di Alba in data 28 luglio 2014) non sarebbero mai giunti allo stadio del tentativo punibile e secondo il ricorso del DA al più ci si troverebbe in presenza dicomunque - una desistenza volontaria. Risulta al riguardo accertato in fatto dalle sentenze di merito (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata e pagg. 33 e 34 della sentenza di primo grado) - e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità che gli imputati avevano - effettuato un sopralluogo due giorni prima dei fatti e che il 28 luglio 2014 alle prime ore del mattino erano partiti da Torino e si erano appostati nei pressi del supermercato pronti a porre in essere l'azione di rapina. Risulta inoltre dalle conversazioni intercettate all'interno dell'automobile a loro in uso che gli imputati indossavano al momento dei fatti dei guanti, che avevano la disponibilità di un camice da lavoro nonché delle fascette utilizzate anche in occasione di altre rapine per immobilizzare le persone presenti negli esercizi commerciali. Tra l'altro il DA il giorno precedente all'azione era stato visto caricare nel bagagliaio della propria autovettura un borsone nero, una borsa blu ed un camice da lavoro, beni che erano stati ricollocati nel box in uso allo stesso allorquando gli imputati avevano fatto rientro da Alba. Risulta, infine, che gli imputati mentre erano appostati in attesa di agire notarono la presenza in loco di un'autovettura dei Carabinieri e per tale ragione non diedero seguito all'azione. Al riguardo va innanzitutto ricordato il principio secondo il quale «l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, mentre la desistenza volontaria presuppone la costanza della possibilità di consumazione del delitto, per cui, qualora tale possibilità non vi sia più, ricorre, sussistendone i presupposti, l'ipotesi del tentativo» (Sez. 2, sent. n. 44148 del 07/07/2014, Guglielmino, Rv. 260855). A ciò si aggiunga che «in tema di desistenza dal delitto, la volontarietà non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell'agente» (Sez. 2, sent. n. 7036 del 29/01/2014, Canadè, Rv. 258791). 10 In sostanza, in tema di tentativo, ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto (cfr. in tal senso Sez. 6, sent. n. 40678 del 11/10/2011, Rinaldi, Rv. 251058) e ciò perché per aversi desistenza volontaria dall'azione delittuosa occorre che la determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e, cioè, che la prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che abbiano impedito il proseguimento dell'azione o l'abbiano reso assolutamente vano (Sez. 1, sent. n. 46179 del 02/12/2005, Plivia, Rv. 233355). Ora, nel caso in esame, è di tutta evidenza che proprio la presenza dei Carabinieri determinò gli imputati a non proseguire nell'azione e, quindi, che la desistenza dall'agire non fu posta in essere liberamente ma a seguito di una causa esterna che di fatto impediva il proseguimento dell'azione che era diventata rischiosa e, quindi, che potenzialmente non avrebbe potuto essere portata a compimento con successo. Esclusa quindi correttamente dai Giudici del merito l'ipotesi di desistenza volontaria, va detto che gli elementi indicati dagli stessi Giudici sono certamente indicativi del fatto che l'azione di rapina aveva già raggiunto la soglia del tentativo essendo caratterizzata da potenziale idoneità e da non equivoca direzionalità. Questa Corte di legittimità in un caso certamente assimilabile sotto vari profili alla situazione che in questa sede ci occupa ha chiarito che «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.>> (Fattispecie relativa alla presenza in ora notturna, all'ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una delle quali - alla vista degli agenti - aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello a serramanico. In applicazione del principio di cui in massima, la S. C. - valorizzando altresì la presenza in zona dell'auto degli indagati anche il giorno precedente, rilevata dal sistema satellitare installato a bordo ha ritenuto - sussistente il concorso nel tentativo di rapina). (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589). 11 19 Quanto detto rende infondati anche i motivi di ricorso appena esaminati.
5. Quanto al quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato CA e di cui al superiore paragrafo 2.4 concernente la doglianza relativa al fatto che la Corte di appello ha ritenuto di non applicare l'istituto della continuazione tra i fatti giudicati nel presente processo e quelli giudicati con sentenza n. 1321 del 20 giugno 2011 dal G.u.p. presso il Tribunale di Torino va detto che anche in questo caso la sentenza impugnata è caratterizzata sul punto da una motivazione congrua (cfr. pag. 27) e conforme ai principi di diritto che regolano la materia il che rende infondata la doglianza stessa. La Corte di appello per escludere il vincolo della continuazione ha evidenziato il fatto che, pur in presenza di azioni delittuose di natura analoga e del tutto simili per modalità operative e sistematicità, la lontananza cronologica del fatti e la diversità dei collaboratori del CA nella consumazione delle azioni delittuose depongono per una insussistenza di unicità del disegno criminoso. -A ciò si aggiunge il fatto hanno sempre rilevato i Giudici del merito che la difesa dell'imputato non ha indicato altri elementi tali da ricondurre tutte le azioni ad un comune e continuo programma criminoso. Va detto subito che il motivo di ricorso formulato in questa sede è caratterizzato da affermazioni apodittiche e non altrimenti adeguatamente documentate come invece avrebbe imposto il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. A ciò si aggiunge la circostanza che «In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione» (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006), vizio quest'ultimo certamente non riscontrabile nel caso in esame.
6. Infondato è il terzo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato DA e di cui al superiore paragrafo 2.7 nel quale si sostiene che il reato di cui all'art. 707 cod. pen. di cui al capo M1 della rubrica delle imputazioni dovrebbe ritenersi assorbito nei fatti di furto aggravato stante il nesso di strumentalità con la consumazione di tali azioni delittuose. La Corte di appello ha puntualmente e correttamente risposto in punto di diritto (cfr. pag. 24 della sentenza impugnata anche con richiamo per relationem a quanto esposto a pag. 62 della sentenza di primo grado) all'analogo motivo di gravame innanzi alla stessa posto, evidenziando che la detenzione degli strumenti da scasso presso il box del DA, destinata ad assicurare una 12 continua disponibilità per l'esecuzione delle azioni delittuose cui il gruppo degli imputati era dedito, riveste carattere autonomo e permanente rispetto ai singoli episodi in cui detti strumenti venivano effettivamente di volta in volta utilizzati. Ciò è conforme a quanto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire allorquando ha affermato che «L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 cod. pen.) nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 cod. pen. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. Con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica» (Sez. 5, n. 19047 del 19/02/2010, Kapsa, Rv. 247250). In sostanza, il rapporto di stretta strumentalità tra il possesso dei beni di cui all'art. 707 cod. pen. ed il reato di furto deve essere escluso ogni volta che gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica cioè allorquando dopo la consumazione del delitto vi sia come nel caso in esame frattura temporale e spaziale fra la - - consumazione dello stesso e la successiva sorpresa in flagrante possesso degli arnesi in discorso, poiché la condotta contravvenzionale, svincolata dal delitto, riprende la sua autonomia (Sez. 2, n. 7073 del 11/03/1988, Sgazza, Rv. 178614; ed altre in senso conforme). Per solo dovere di completezza deve anche ricordarsi che questa Corte Suprema ha anche avuto modo di chiarire che «In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, il profilo oggettivo caratterizzante il reato è costituito dall'attualità del possesso degli strumenti atti allo scasso, che non presuppone, però, un rapporto di contiguità fisica costante con gli stessi, con la conseguenza che ricorre l'elemento materiale della contravvenzione anche quando gli oggetti vengano rinvenuti non sulla persona del soggetto, ma nella sua abitazione o in un luogo ove egli possa accedere e riporre le proprie cose, in modo da poterne disporre e fare uso in ogni momento» (Fattispecie nella quale l'imputato veniva condannato per il possesso ingiustificato di un "piede di porco" e di due scalpelli in ferro, rinvenuti a seguito di perquisizione presso la sua abitazione) (Sez. 2, n. 28079 del 12/06/2015, Magrini, Rv. 264145).
7. Infondato oltre che del tutto generico è il quarto motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato DA e di cui al superiore paragrafo 2.8 sostanzialmente inerente il trattamento sanzionatorio allo stesso riservato. 13 La Corte di appello, che ha confermato la decisione sul punto del Giudice di primo grado, risulta avere adeguatamente motivato (pagg. 28 e 29) la decisione assunta sul piano sanzionatorio nei confronti del predetto imputato facendo richiamo alla gravità dei fatti ed alla particolare determinazione criminosa ed all'assenza di elementi che consentano il riconoscimento di circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. E' qui solo il caso di ricordare che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico»> (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie non ricorre.
8. Discorso sostanzialmente analogo deve essere effettuato con riguardo all'unico motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato RR e di cui al superiore paragrafo 2.10 nel quale si lamenta il fatto che le circostanze attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate con conseguenti effetti sul trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. Anche in questo caso la sentenza impugnata risulta essere stata congruamente e logicamente motivata e, del resto, «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
9. Non fondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato II e di cui al superiore paragrafo 2.11 relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. Come è noto la norma richiamata espressamente prevede che "Nei casi previsti negli articoli 624, 624bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei 14 correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare". Dal tenore del motivo di ricorso che in questa sede ci occupa e dalla relativa motivazione della sentenza impugnata (pag. 29) emerge che le dichiarazioni del II avrebbero in sostanza meglio consentito di delineare la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di contestazione a carico di imputati comunque già individuati. Risulta quindi ictu oculi evidente come le dichiarazioni dell'imputato non rientrano nell'ambito di cui all'art. 625-bis cod. pen. che non contempla ex sé qualsiasi genere di condotta "collaborativa" ma solo le condotte in esso espressamente indicate (individuazione dei correi o dei "ricettatori"). 10. Non fondato è, infine, anche il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato II e di cui al superiore paragrafo 2.12 nel quale si sostiene che i Giudici del merito avrebbero errato nell'applicazione dell'art. 81 cod. pen. allorquando hanno ritenuto più grave ai fini della determinazione della pena base per i calcoli della continuazione il reato di cui al capo C1 della rubrica delle imputazioni mentre considerato il criterio del valore economico dei beni sottratti avrebbe dovuto essere considerato più grave il reato di cui al capo P1. Va detto subito che i due fatti di furto sebbene il primo si riferisce alla violazione dell'art. 624-bis, commi 1 e 3, ed il secondo alla violazione degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. sono puniti con pene edittali identiche. Pacifico, poi, che sia la contestazione di cui al capo C1 che quella di cui al capo P1 si riferiscono ciascuno al furto di una sola autovettura, nel primo caso una Fiat Multipla e nel secondo caso una Fiat 16 e che la sentenza della Corte di appello è caratterizzata da un errore materiale allorquando ha indicato che oggetto di sottrazione per il capo C1 sarebbero invece due autovetture. Tuttavia ritiene il Collegio che tale errore materiale alla luce degli identici elementi sanzionatori tra le due fattispecie non presenti alcun rilievo per l'imputato ricorrente che a dir del vero non ha neppure esplicitato nel ricorso quale sia il suo concreto interesse a far valere tale doglianza. A ciò si aggiungono due ulteriori osservazioni. La prima concerne il fatto che anche a voler ritenere che a fronte di due reati caratterizzati da eguale sanzione debba essere ritenuto più grave quello che ha prodotto un maggiore profitto (situazione che richiede un accertamento di fatto che non può certo essere operato in sede di giudizio di legittimità), la difesa dell'imputato non ha certo qui dimostrato che il reato di cui al capo P1 ha portato ad un maggior profitto rispetto al capo C1 con la conseguenza che la maggiore 15 هر gravità del primo reato rispetto a quest'ultimo rimane relegata ad un'affermazione apodittica ed indimostrata. In secondo luogo, tenuto conto del fatto che al II sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti e sulla recidiva contestate, non può sottacersi il fatto che, una volta elise le circostanze aggravanti, l'art. 624-bis cod. pen. prevede per la fattispecie base la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032, mentre l'art. 624 cod. pen. prevede per la fattispecie base la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 154 a euro 516, con l'evidente conseguenza che anche sotto il profilo della sanzione edittale (residua) il reato di cui al capo C1 è comunque più grave rispetto a quello di cui al capo P1. L'infondatezza del motivo di ricorso qui in esame è quindi evidente anche sotto questo profilo. 11. Da quanto sopra consegue il rigetto di tutti i ricorsi in esame, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/09/2016. Il Consigliet estensor Il Presidente Marco Maria Ama Domenico Gallo "Yello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2° Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 14 OTT 2016 17 II CANCELLIERE Funzionario Giudiziato DA PERIT 16