Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
19 maggio 1962
19 maggio 1962
>
Versione
24 luglio 1975
24 luglio 1975
>
Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
>
Versione
14 giugno 1984
14 giugno 1984
>
Versione
24 marzo 1988
24 marzo 1988
>
Versione
28 febbraio 1990
28 febbraio 1990
>
Versione
30 dicembre 2022
30 dicembre 2022
Art. 175.
(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).
Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. (100) (108)
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
((La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.))
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19 .
------------ AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (108)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell' art. 135 cod. pen. .
(Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale).
Se, con una prima condanna, e' inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. (100) (108)
La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando e' inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della liberta' personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
((La non menzione della condanna puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.))
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19 .
------------ AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n. 225 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984, n. 155 (in G.U. 1ª s.s. 13/06/1984, n. 162) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. ------------ AGGIORNAMENTO (108)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n. 304 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1988, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche' a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell' art. 135 cod. pen. .
Commentari • 172
- 1. EDILIZIA: Realizzazione di un piazzale in zona agricola.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 182.67691
[…] DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Beneficio della non menzione della condanna – Principio dell”‘emenda” – Recupero morale e sociale – Apprezzamento discrezionale del giudice di merito – Art. 175 cod. pen. – Motivazione della mancata concessione – Art. 133 cod. pen.. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2023, n. 45346Provvedimento: […] La Corte territoriale ha respinto il gravame proposto dall'imputato con il quale si insisteva per la concessione delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ai sensi dell'art.175 cod. pen. […] la violazione dell'art.175 cod. pen. ed il relativo vizio di omessa motivazione rispetto alla mancata concessione del beneficio della non menzione atteso che la Corte territoriale non avrebbe considerato che concedere la sospensione condizionale della pena e non il beneficio ex art 175 cod. pen. è un controsenso essendo sostanzialmente identici i presupposti atteso che anche il secondo istituto agevola il reinserimento sociale del condannato e che, comunque, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- ravvedimento del condannato·
- giudizio di fatto·
- art. 133 cod. pen.·
- sospensione condizionale della pena·
- motivazione congrua e puntuale·
- attenuanti generiche·
- non menzione nel casellario giudiziale·
- art. 175 cod. pen.