Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
L'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione la S.C. ha precisato che la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati).
Commentari • 2
- 1. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2017, n. 27433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27433 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
27433-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.29 Vincenzo Rotundo Anna Petruzzellis -PU 10/1/2017 Giorgio Fidelbo Relatore - R.G.N. 33020/16 Anna Criscuolo Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) OT ON, nato a [...] il [...]; 2) OT TA, nato a [...] il [...]; 3) AV US, nato a [...] il [...]; 4) OT TA, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/01/2016 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi gli avvocati Claudio Galletta, difensore di US AV, Filippo O. Freddoneve, difensore di ON e TA OT (cl. '79), Carmelo Peluso, difensore di ON OT, e Salvatore Caruso, difensore di TA OT (cl. '51), che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 16 luglio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, ha riconosciuto l'equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva e ha rideterminato le pene nei confronti di TA OT (classe 1951), TA OT (classe 1963), ON OT e US AV, confermando per tutti l'affermata responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (capo A) e per gli ultimi tre anche per l'episodio di cui all'art. 73 d.P.R. cit. (capo B); inoltre, per TA OT (cl. 1951) e TA OT (cl. 1973) ha ridotto a due anni la misura di sicurezza della libertà vigilata. Per i coimputati AR e LU vi è stata, invece, l'assoluzione. La conferma della responsabilità degli imputati si basa, prevalentemente, sugli esiti delle intercettazioni e sul sequestro di droga trasportata dai fratelli VI, giudicati separatamente, nonché sugli accertamenti di polizia giudiziaria, consistiti in servizi di osservazione e di pedinamento predisposti nei confronti dei VI il 23.5.201 e il 14.6.2011. 2. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
3. Per quanto riguarda la posizione di TA OT (classe 1951) i giudici di appello hanno riconosciuto la continuazione con il reato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19.10.1999, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione per il reato associativo, di cui è accusato.
3.1. L'avvocato Salvatore Caruso, nell'interesse dell'imputato ha proposto tre motivi. Con il primo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché il vizio di motivazione. In particolare, si assume che l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata desunta unicamente da alcuni episodi di acquisto e cessione di droga che non solo non sono stati mai provati, ma non sono stati nemmeno contestati agli 2 imputati, tranne quello del 14.6.2011 (capo B), di cui però il OT non è stato accusato;
inoltre, la sentenza si riferisce a "trasferte" fatte in Calabria per rifornirsi di stupefacente da parte di alcuni coimputati, tra i quali non figura il OT. Anche i viaggi che i VI avrebbero fatto in Sicilia non hanno fornito alcuna prova circa l'acquisto della droga da parte dell'imputato: i controlli cui sono stati sottoposti i "calabresi", tramite GPS o pedinamento, dimostrano che questi si sono recati effettivamente in Sicilia, tra Catania e Misterbianco, ma nessun elemento può desumersi in ordine al coinvolgimento degli imputati nel presunto acquisto di droga. Sotto un diverso profilo, viene criticata anche la rilevanza che la sentenza attribuisce al linguaggio criptico che sarebbe stato utilizzato dagli imputati nelle conversazioni intercettate: si sostiene che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto che con il riferimento ai "cavalli" si intendesse la droga, non avendo considerato che i VI erano effettivamente proprietari di cavalli. Nel medesimo motivo si censura la ritenuta sussistenza della stessa associazione, evidenziando che secondo la ricostruzione dei giudici di merito il gruppo avrebbe avuto a disposizione una rete capillare di distribuzione di cui non vi è traccia agli atti;
inoltre, non vi sarebbe traccia di una cassa comune e la motivazione in ordine all'esistenza di una struttura organizzativa, con un deposito della droga e una sorta di quartier generale dove definire le strategie, risulta del tutto apodittica e sganciata da oggettivi elementi di prova. Del tutto carente sarebbero le prove sull'esistenza di un programma comune e si evidenzia la stranezza di una contestazione associativa di traffico di stupefacenti in cui gli imputati non sono accusati di fatti specifici di cessione e vendita. Con il secondo motivo si contesta la motivazione per avere attribuito all'imputato il ruolo di capo, promotore e organizzatore dell'associazione. Con il terzo motivo si deduce l'applicazione di una pena illegale, in quanto l'aumento di 6 anni per la continuazione, operato sulla condanna di 24 anni, 4 mesi e 15 giorni inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha portato ad una pena complessiva di oltre 30 anni di reclusione, in violazione di quanto previsto dal disposto degli artt. 78 e 81, comma terzo, cod. pen. 3 4. La Corte d'appello, in relazione alla posizione di US AV, ha rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 in complessivi 13 anni e 8 mesi di reclusione.
4.1. Gli avvocati Salvatore Pavone e Claudio Galletta hanno dedotti i motivi di seguito indicati. Con riferimento al reato associativo si censura la motivazione della sentenza che trae argomenti di prova sull'esistenza dell'associazione dall'episodio del 14.6.2011, contestato al capo B), relativo al sequestro di circa due chilogrammi di cocaina effettuato nei confronti dei VI, ritenuti i fornitori calabresi degli imputati. Si assume la totale mancanza di elementi dimostrativi che quella droga dovesse essere consegnata all'imputato e ai suoi sodali, in quanto acquirenti della fornitura, dovendo riconoscersi che i "calabresi" avevano diversi acquirenti in Sicilia. L'incertezza assoluta sulla destinazione della partita di cocaina si ripercuote anche sulla sussistenza del reato associativo e la motivazione della sentenza dimostra la sua intrinseca e manifesta illogicità che resta tale pur prendendo in considerazione i viaggi degli imputati in Calabria e i viaggi dei VI in Sicilia, restando incerto cosa sia avvenuto esattamente in questi viaggi. Con il secondo motivo si censura la motivazione della sentenza per avere attribuito all'imputato il ruolo di organizzatore. Con il terzo motivo, relativo all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo B), si contesta la motivazione ritenuta mancante e contraddittoria, in quanto nessuna prova esiste in atti sulla responsabilità dell'imputato nel trasporto della partita di cocaina. In particolare, si contesta l'interpretazione che i giudici di merito hanno dato alle conversazioni tra TA OT e RO VI, sottolineando che non è stata offerta alcuna spiegazione delle ragioni per cui il "cugino" di cui i conversanti parlavano dovesse essere identificato con l'imputato. In ogni caso, si tratta di conversazioni non univoche, rispetto alle quali la difesa aveva anche offerto una spiegazione che non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla Corte territoriale.
5. ON OT è stato condannato ad anni 13 e mesi 8 di reclusione per i reati contestati ai capi A) e B). 4 5.1. Gli avvocati Carmelo Peluso e Filippo Freddoneve hanno dedotto cinque motivi di ricorso. Con il primo censurano la sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo. Si contesta la ricostruzione fatta dai giudici di merito circa i viaggi che l'imputato avrebbe fatto in Calabria e sulle trattative per l'acquisto di droga dai VI. Con riferimento alla presunta consegna che sarebbe avvenuta il 28.4.2011 l'annotazione di servizio da atto di una notizia appresa da "un referente del sistema informatico" ma non fornisce altre notizie, sicché nulla è dato sapere sulla acquisizione della fonte e di conseguenza risulta una mera congettura la ricostruzione fatta in sentenza, anche per quanto concerne gli spostamenti dell'auto dei VI che sarebbero sbracati a Messina. Analoghe critiche sono rivolte alla presunta consegna del 23.5.2011. Invero, si rileva come l'unico dato oggettivo sia il sequestro operato il 14.6.2011 nei confronti dei VI, circostanza del tutto insufficiente per sostenere l'esistenza di una struttura associativa. Con il secondo motivo si assume l'inosservanza della legge penale, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati, semmai, come concorso di persone nel reato continuato anziché nel reato associativo. Con il terzo motivo si contesta il ruolo di promotore e organizzatore attribuito all'imputato. Con il quarto motivo, attinente al reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit., si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto nessun contributo è rinvenibile nel trasporto e detenzione della droga sequestrata il 14.6.2011 ai VI. Con il quinto motivo si assume che la Corte d'appello, a seguito della sentenza costituzionale n. 185 del 2015, avrebbe dovuto valutare e motivare in ordine alla sussistenza delle condizioni per applicare l'aumento della pena per la recidiva contestata.
6. La Corte d'appello ha rideterminato la pena nei confronti di TA OT (classe 1979) in sette anni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. 6.1. L'avvocato Filippo Freddoneve ha articolato due motivi di ricorso. 5 Con il primo contesta l'applicazione della legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo. Si ritiene che la stessa contestazione del reato associativo si riferisce ad un arco temporale brevissimo (novembre 2010 giugno 2011), che non - giustifica l'esistenza di un sodalizio con un programma diretto al traffico di stupefacenti, sicché mancherebbe il requisito della stabilità nel tempo dell'associazione. Circa le "trasferte" che l'imputato avrebbe fatto in Calabria non vi sarebbe alcuna prova concreta che avessero ad oggetto il rifornimento di droga;
del resto il controllo effettuato il 27.4.2011 ha avuto esito negativo e l'ipotesi accolta in sentenza secondo cui i VI sarebbero giunti in Sicilia il giorno successivo per consegnare lo stupefacente sarebbe, appunto, un'ipotesi non suffragata da alcuna prova;
peraltro, il sequestro operato a carico dei VI il 14.6.2011 non dimostra che il carico di droga fosse diretto agli imputati. Le conversazioni intercettate dimostrano indubbiamente un rapporto di conoscenza tra i OT e i VI, ma avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di cavalli. In ogni caso, si evidenzia come la mancanza di un programma indeterminato e il lasso temporale esiguo in cui si sarebbero svolti i fatti, avrebbe giustificato, semmai, il mero concorso di persone nel reato continuato, non l'ipotesi associativa. Riguardo il reato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. si assume l'estraneità dell'imputato, sottolineando che non è stata acquisita la prova che il OT abbia mai acquistato o si sia comunque rifornito dai VI. In particolare, si censura la sentenza là dove attribuisce rilievo alle conversazioni intercettate tra l'imputato e i VI, rilevando che si tratta di conversazioni non univoche che sono state interpretate in maniera illogica e apodittica dai giudici di merito per affermare la responsabilità del OT, il quale non è stato mai trovato in possesso di droga. Con un secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della sentenza che ha desunto dalle conversazioni intercettate che i due gruppi commerciavano stupefacente mente in realtà trattavano effettivamente "cavalli". 6 Con l'ultimo motivo si assume la mancanza di motivazione in ordine alla la prevalenza delle attenuanti sulla recidivarichiesta di riconoscere contestata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di TA OT (cl. 1963), ON OT e US AV, in cui si contesta la ritenuta affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (capo B) sono infondati e, di conseguenza, vanno rigettati. Sul punto la sentenza non merita alcuna censura. Secondo la Corte d'appello i tre imputati si sarebbero riforniti di droga dai VI, in Calabria, per immetterla nel mercato siciliano, nella zona tra Catania e Misterbianco. I rapporti con i VI sono dimostrati, nella ricostruzione della sentenza, dalle "trasferte" in Calabria, nonché dai viaggi dei VI in Sicilia e, soprattutto, dal sequestro, effettuato a Messina il 14.6.2011, di circa due chilogrammi di cocaina trasportata dai VI in un camion adibito a trasporto di cavalli condotto da RO VI, nell'occasione scortato da un'altra autovettura condotta da FR VI, in compagnia di ON VI, episodio che confermerebbe il costante rifornimento dei siciliani dal gruppo calabrese. Ma, soprattutto, a riprova di ciò vi sarebbero le conversazioni intercettate in cui gli imputati, con linguaggio criptico, si accordavano sul quantitativo di droga da acquistare: secondo la sentenza impugnata con il riferimento ai "cavalli", ricorrente in moltissime intercettazioni, gli imputati alludevano a quantitativi di cocaina. Particolare rilievo viene data alla conversazione del 22.3.2011, tra AV e RO VI, in cui il primo, abbandonando ogni linguaggio convenzionale, parla esplicitamente di droga: è da tale conversazione che le indagini acquistano consistenza, in quanto vengono intercettate anche le utenze dei VI. Secondo la Corte d'appello i viaggi dei OT in Calabria erano funzionali a "provare" la cocaina e stipulare l'accordo di acquisto;
i VI si sarebbero occupati del trasporto della droga in Sicilia. contestanoNei motivi dedotti nei rispettivi ricorsi, gli imputati genericamente tale ricostruzione, negando ogni loro coinvolgimento, ma dagli elementi di prova rappresentati nella sentenza emerge il pieno coinvolgimento 7 di tutti e tre i ricorrenti nell'acquisto e trasporto della droga. In particolare, i giudici hanno evidenziato l'univoco significato delle conversazioni intercettate in cui si conviene l'acquisto dello stupefacente dai "calabresi". Il riferimento è all'intercettazione dell'8.6.2011 tra TA OT (cl. 1979) e RO VI, in cui si discute di «un paio di cavallucci», nonché a quella del 22.3.2011 tra lo stesso RO VI e AV;
ma prima ancora la sentenza ricostruisce con precisione lo sviluppo delle indagini, riportando le trasferte degli imputati in Calabria, come quella del 25.11.2010 di ON OT e AV, quelle del 31.1.2011 e del 7.3.2011 di ON e TA OT, quella del 23.3.2011 di TA OT, fino al viaggio dell'11.6.2011 di TA OT, che assieme ad ON VI, si reca in Calabria da RO VI. Questi contatti sono ritenuti preliminari all'acquisto dello stupefacente e risultano provati da una meticolosa attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e puntualmente ricostruita nella sentenza impugnata: che fossero effettivamente trattative finalizzate all'acquisto lo dimostra il sequestro del quantitativo di cocaina trasportato dai fratelli VI nel camion fermato a Messina il 14.6.2011. Si tratta di una motivazione che appare del tutto logica e coerente con i risultati probatori acquisiti e che le censure, peraltro del tutto generiche e basate su una diversa interpretazione del significato delle conversazioni intercettate, non riescono a mettere in crisi. Che i dialoganti parlando di "cavalli" si riferissero a quantitativi di droga è dimostrato, secondo i giudici, dal sequestro della cocaina trasportata su un mezzo adibito al trasporto dei cavalli, «ma senza che vi fosse alcun cavallo»: in sostanza questo sequestro acquista una valenza formidabile di riscontro alle indagini espletate e conferma la correttezza del significato attribuito alle conversazioni intercettate.
2. Sono invece fondati i ricorsi per quanto concerne il reato associativo. La sentenza ritiene che la prova del vincolo associativo tra i quattro imputati si debba desumere da una serie di elementi, tra cui: la stabilità di rapporti e la continuità di collegamenti tra di loro;
la possibilità di contare su una rete di fornitori;
la divisione dei compiti;
la reiterazione e frequenza dei viaggi di rifornimento;
la stabile forma di copertura adottata (compravendita di cavalli) e la reiterazione delle condotte. 8 Invero, si tratta di argomenti che non appaiono significativi della sicura esistenza di un'associazione ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, potendo, allo stesso modo, giustificare un semplice concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Infatti, la stabilità dei rapporti può trovare spiegazione nei collegamenti familiari tra gli imputati;
la circostanza che abbiano cercato una rete di fornitori così da garantirsi la possibilità di immettere la cocaina nel mercato catanese non caratterizza la condotta degli imputati come partecipi di un'associazione; la divisione dei compiti risulta solo affermata, ma non emerge dalla motivazione una ripartizione dei ruoli;
la reiterazione delle condotte, i viaggi e la forma di copertura adottata, come pure il linguaggio convenzionale adoperato, non costituiscono elementi significativi per ritenere l'esistenza di un'associazione. Nessun elemento è emerso in ordine alla stabile attività di spaccio in Catania, o circa l'esistenza di una clientela, su un interscambio dei ruoli esecutivi ovvero sulla predisposizione di un luogo dove riunirsi nonché di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente: l'unico elemento riguarda il canale di rifornimento, ma si è già detto che non appare sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'associazione. Invero, ciò che risulta trascurato nella sentenza è l'elemento dell'organizzazione dell'associazione, che seppure rudimentale, deve avere una certa consistenza, altrimenti ogni concorso di persona nei reati di droga finirebbe per trasformarsi in ipotesi associativa. L'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit. risiede soprattutto nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e in un contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo illecito: la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati. Solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa si realizza la situazione antigiuridica che caratterizza il reato 9 associativo, in quanto è proprio il dato organizzativo che rappresenta una minaccia grave per l'ordinamento, tanto da giustificare le singole incriminazioni con sanzioni penali più incisive. In altri termini, è il particolare allarme sociale derivante dalla struttura organizzativa che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato contrassegnata, sul piano delle finalità repressive perseguite dall'ordinamento, dal pericolo per l'ordine pubblico per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati. Una giurisprudenza risalente tende a ridimensionare l'elemento organizzativo nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, ritenendo che è sufficiente la semplice presenza di un indeterminato programma criminoso, in alcuni casi assumendo che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti debba avere una consistenza "inferiore" rispetto a quella richiesta per le associazioni a delinquere comuni, ricomprese nell'ambito di operatività dell'art. 416 cod. pen. (Sez. I, 2 ottobre 1985, Delle Donne;
Sez. I, 30 ottobre 1984, Bernini;
Sez. VI, 24 aprile 1986, Arcamone;
Sez. VI, 6 aprile 1990, Bastillo); tuttavia, questo Collegio considera necessaria la valorizzazione dell'elemento organizzativo nel reato associativo, anche in quello disciplinato dall'art. 74 cit., rilevando che nessun argomento letterale o sistematico giustifica una differenziazione in termini strutturali tra le due tipologie di associazioni sopra indicate, anche in considerazione del fatto che la descrizione complessiva delle due fattispecie di reato appare del tutto simile. Il riferimento alla possibilità che l'associazione di cui all'art. 74 cit. possa avere anche un carattere "rudimentale", consegue ad una osservazione pratica su tali forme di sodalizi, in cui spesso l'elemento organizzativo di maggiore significato è rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete dei piccoli spacciatori, anziché dalle dotazioni materiali, ma ciò non può portare ad una totale dequotazione del momento organizzativo, che deve pur sempre qualificare questo tipo di associazione. E' cioè necessario individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e di mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che, per quanto snella, preveda quantomeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. Insomma, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 10 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. Nella specie, come si è anticipato, la motivazione trascura la ricerca degli elementi caratterizzanti il reato associativo di cui all'art. 74 cit., potendo gli argomenti essere utilizzati anche per giustificare concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. 3. Per queste ragioni la sentenza deve essere annullata, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 attribuito a ON OT, TA OT (cl. 1951), TA OT (cl. 1979) e US AV, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio che tenga conto di quanto sopra indicato con riferimento al rapporto tra reato associativo e concorso di persone nel reato.
4. Gli altri motivi sono allo stato assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi di US AV, ON OT e TA OT (classe '79). Così deciso 10 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Giorgio Fidelbo шенноел | DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 GIU 2017 IL A DI CAS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvan DI PUCCHIO M E R Z O N E I A