Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2017, n. 27433
CASS
Sentenza 10 gennaio 2017

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Massime1

L'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi ad un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un "quid pluris", che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso. (In motivazione la S.C. ha precisato che la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati).

Commentari2

  • 1L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025

  • 2Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2017, n. 27433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27433
Data del deposito : 10 gennaio 2017

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