Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.
Commentario • 1
- 1. è necessaria la commissione di "reati-fine"?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2024
La commissione di “reati-fine” non è essenziale per definire un'associazione, né per dimostrare la partecipazione a un comportamento specifico. A questo e ad altri aspetti del diritto penale si dedica il volume La Riforma Cartabia della giustizia penale 1. La questione: i legami con l'associazione Il Tribunale del Riesame di Trento rigettava una richiesta di riesame, confermando un'ordinanza del 18/04/2023 del G.I.P. di Trento applicativa della misura cautelare in carcere relativa ai reati di cui agli artt. 416, commi I-II-III-V, e 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p. come contestati nell'imputazione provvisoria. Ciò posto, avverso questi provvedimento il difensore dell'indagato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 9459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9459 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
945 9/1 6 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE : Composta da Renato Grillo Presidente - Sent. n. sez. 1958 CC 06/11/2015- Mauro Mocci R.G.N. 41666/2015 Gastone Andreazza Relatore - Aldo Aceto - Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN MO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19/05/2015 del Tribunale della libertà di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. MO EN ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del : 19/05/2015 del Tribunale di Lecce che ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari così parzialmente modificando il provvedimento del 14/04/2015 del Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato, tra gli altri, di associazione per delinquere di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere.
1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il malgoverno degli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e 273, cod. proc. pen., e in ogni caso la mancanza e/o l'illogicità della motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art 74, d.P.R. cit., e della circostanza aggravante di cui al quarto comma. Sulla premessa che l'ipotizzato sodalizio sarebbe composto, secondo i Giudici della cautela, dal ricorrente stesso (con funzioni apicali), da EN ER e da CC CO (nipoti di EN MO), lamenta la mancanza, sotto un duplice profilo, dei gravi indizi di sussistenza dell'associazione stessa: a) per un primo profilo perché al CC non è stato contestato alcun reato-fine (il che già di per sé escluderebbe, a suo dire, il vincolo associativo); b) per un secondo profilo perché in ogni caso la stessa ordinanza impugnata ritiene sufficientemente dimostrato l'effettivo coinvolgimento del CC nell'associazione in questione in base ad una sola conversazione intercorsa il 29/05/2014 anche se dal contenuto non univocamente riconducibile alle attività oggetto dell'ipotizzato sodalizio, bensì ad altra associazione "semplice" (ipotizzata in altra contestazione) della quale il CC faceva parte. Inoltre, conclude, l'ordinanza impugnata non motiva la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
3.Osserva preliminarmente il Collegio che la mancata esecuzione dei reati- fine non è circostanza che possa di per sé escludere la partecipazione alla associazione per delinquere, di qualunque tipo essa sia. Sul piano descrittivo, la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è di per sé sola sufficiente ad integrare il delitto che è, come costantemente insegnato da questa Suprema Corte, a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309). Ne è stata tratta la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine (Sez. 2, 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello;
si veda anche Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, Corso, Rv. 260920), e, per converso, del 2 carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013, Amaradio, Rv. 256200). La condotta di "partecipazione" è dunque strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine". E del resto, specularmente, costituisce principio consolidato che, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante da taluno rivestito nell'ambito della - struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso;
dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (così Sez. 1, n, 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv. 209846; per una più recente affermazione sul punto, cfr. Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305). La questione posta dal ricorrente si risolve perciò esclusivamente nell'attitudine degli elementi di prova utilizzati dal Giudici del riesame a dimostrare (sia pure a livello gravemente indiziario) la partecipazione del CC al sodalizio ipotizzato e, dunque, la sussistenza del sodalizio stesso. Sotto questo profilo il ricorrente non contesta che oggetto della conversazione intercorsa il 29/05/2014 con i nipoti ER e CO (CC) riguardasse la pianificazione e programmazione della fornitura di sostanza stupefacente che quest'ultimo avrebbe dovuto procurare presso un fornitore dal quale il ricorrente stesso reputava ormai pericoloso continuare a rifornirsi. Egli contesta l'attitudine di tale conversazione a dimostrare in modo univoco la partecipazione anche del CC all'attività di narcotraffico posta in essere insieme con il EN ER e deduce il possibile riferimento delle parti ritenute in tal senso più qualificanti della conversazione alla diversa attività associativa finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio che vedeva certamente coinvolto anche il CC. Il rilievo, così come articolato, non è ammissibile. 3 I Giudici del riesame hanno interpretato le seguenti frasi profferite dal ricorrente nel corso della conversazione: noi andiamo camminando come i pazzi, cioè noi andiamo a rischiare, capito? Tutto quello che andiamo facendo... sono tutte cose da prendere sempre in considerazione che qua a noi ci chiudono! ->, come un chiaro riferimento al traffico di stupefacenti organizzato in modo stabile e continuativo e un richiamo alla necessità di agire con la massima prudenza. Questa Corte ha più volte spiegato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164; cfr., da ultimo, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Di fatto il ricorrente propone una inammissibile lettura alternativa del contenuto del dialogo intercettato non giustificata da alcuna palese illogicità esclusa dalla circostanza che la frase conclude una conversazione nel corso della quale si stava valutando la pericolosità dell'operazione del trasporto della droga direttamente da parte del CC (che avrebbe dovuto attraversare l'intera città di Taranto con la droga a bordo della propria motocicletta, ipotesi che il ricorrente non approvava) e la possibilità che di ciò si occupassero i fornitori stessi, ritenuti oltretutto capaci anche di delazioni e dunque pericolosi.
4.E' inammissibile, per mancanza di interesse, il secondo motivo di ricorso. Va ricordato l'autorevole insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va piuttosto individuata in una - prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Ne consegue che vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 5, n. 45940 del 09/11/2005, Oberto, Rv. 233219). Orbene, fermo restando che la affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, non produce effetti oltre il procedimento incidentale e che non incide sui termini di durata massima della custodia cautelare, rileva il Collegio che i Giudici del riesame non traggono dal carattere armato dell'associazione alcuna particolare conseguenza pregiudizievole per il ricorrente che possa essere rimossa con l'invocato annullamento. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillo Aldo Aceto Aldo Acch DEPOSITATA IN CANCELLERIAL AL 8 MAR 2016 IL GAAlle