Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate.
Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni).
Commentari • 2
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1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
5 66 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLO CITTERIO Presidente SENTENZA - N. 1915 - Consigliere - Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - N. 34925/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPPELLO VALERIO N. IL 04/08/1976 avverso l'ordinanza n. 388/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 29/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A CARAIA CHE HA CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO Uditoi difensor Avv.; Giuseppe BIONDI CHS HA CHIESTO C'ACCOFLI KENTS DFC RICORSO И RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/6/2015 il Tribunale di RN confermava in sede di riesame quella emessa in data 23/5/2015 dal G.I.P. di quel Tribunale nei confronti di NA LE, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: associazione finalizzata allo spaccio ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in veste di rifornitore, almeno fino al febbraio 2011 (capo 1), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991; rifornimento di sostanze stupefacenti ex artt. 81 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309/90, in favore dei soggetti a capo dell'associazione (capo 3), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L 203/91; estorsione aggravata anche ex art. 7 legge 203 del 1991, in danno di PO OS, MA IE, GA PO e RO LO, dai quali in concorso con altri si faceva dare tre autovetture e una somma di denaro a pagamento di forniture pregresse, fatto risalente al 6/7 aprile 2011 (capo 103).
2. Il Tribunale richiamava l'ordinanza genetica condividendo l'assunto dell'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico, incentrata su un'organizzazione verticale con al vertice i rifornitori napoletani, tra i quali il NA, al centro la triade costituita da PO OS, MA IE e TI LO e a valle una ramificazione di spacciatori per conto del gruppo nel territorio di Battipaglia. Segnalava come la ricostruzione fosse basata sulle dichiarazioni dei collaboratori e sulle intercettazioni telefoniche. Quanto al NA le plurime dichiarazioni accusatorie si presentavano come coerenti e prive di contraddizioni se non per apparenti imprecisioni non afferenti al nucleo del racconto. In particolare del NA aveva parlato PO OS che l'aveva collocato tra i rifornitori napoletani, cui erano ascrivibili numerose forniture di vari tipi di sostanza stupefacente, e che più specificamente l'aveva indicato come fornitore di CC CE, con cui il PO aveva avuto i contatti propiziati dalla mediazione di RB OS. Inoltre secondo il PO il NA aveva partecipato all'azione estorsiva relativa al prelievo delle autovetture, allorché il predetto si era trovato in compagnia di De IN IO. MA UC aveva a sua volta riconosciuto il NA, il CC e altri tra coloro che venivano da Napoli a richiedere il pagamento. 2 M In un'annotazione di P.G. del 7 aprile 2011 il NA era stato indicato come facente parte di un gruppo di individui che si trovava nei pressi di una delle vetture prelevate la sera precedente. Le intercettazioni telefoniche avevano confermato i viaggi fatti dal gruppo per rifornimenti e pagamenti. Di qui il corredo probatorio atto a suffragare anche ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'esistenza del sodalizio e il coinvolgimento del NA. In punto di esigenze cautelari il Tribunale rilevava il concreto, attuale ed elevato pericolo di reiterazione, tenendo conto della contestazione dell'ipotesi associativa e di plurime condotte di spaccio, attestanti radicamento nel settore dello spaccio, dal quale non risultava che il NA si fosse sganciato, non potendosi superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
3. Presentava ricorso il difensore del NA, che richiamava e riportava per intero la memoria difensiva depositata in sede di riesame.
3.1. Con il primo motivo denunciava nullità dell'impugnata ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen: era mancata la valutazione della memoria difensiva, a fronte del pedissequo richiamo dell'ordinanza genetica, in assenza di confronto critico con gli argomenti difensivi (riassunti anche alle pagg. 26 e 27 del ricorso) con riferimento al narrato di PO OS e di MA UC e all'annotazione di P.G. del 7-4-2011, e a fronte dell'apoditticità della motivazione che aveva valorizzato anche elementi del tutto inconferenti per la posizione del NA, come le intercettazioni telefoniche e i sequestri di sostanze, e aveva travisato il tenore delle considerazioni espresse nella memoria fino al punto di dar conto nel provvedimento dell'asserita contestazione della riconducibilità delle intercettazioni a tal Ruggiero, del tutto irrilevante rispetto alla posizione del 表 NA;
3.2. Con il secondo motivo deduceva nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen.: era stato indebitamente affermato che le dichiarazioni di MA UC riscontravano quelle di PO OS, quando i predetti avevano indicato in relazione al NA condotte tra loro inconciliabili.
3.3. Con il terzo motivo denunciava inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: era stata omessa la valutazione dell'attendibilità del narrato di PO OS, che aveva riferito de relato in ordine al ruolo del NA, per quanto appreso da altro coindagato, in particolare il CC, ciò che avrebbe reso necessaria una specifica motivazione - 3 M 9 volta a porre in luce un più pregnante riscontro di quanto dichiarato non per conoscenza diretta;
era mancato un riscontro in ordine alla incolpazione di cui al capo 103), non ravvisabile nell'annotazione del 7/4/2011, aspecifica e neutra.
3.4. Con il quarto motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il Tribunale aveva errato nel qualificare come marginali e apparenti le imprecisioni prospettate dalla difesa, a fronte del fatto che i collaboratori avevano attribuito al NA condotte diverse e inconciliabili;
in particolare PO OS lo aveva incontrato in un paio di occasioni a Miano e non aveva menzionato sortite sul territorio di Battipaglia, mentre MA UC aveva sostenuto che NA erano uno dei soggetti che più volte si era recato da loro a Battipaglia per ritirare il corrispettivo delle forniture.
3.5. Con il quinto motivo segnalava nullità dell'ordinanza agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: emergeva una contraddizione dal testo del provvedimento, in quanto da un lato si indicava che a carico del NA era raggiunta la gravità indiziaria con riguardo al ruolo di fornitore nell'ambito dell'associazione di cui al capo 1) e alle condotte di cui al capo 3) di rifornimento dello stupefacente al gruppo di cui al capo 1) e dall'altro si indicava che la gravità indiziaria era desumibile dalle dichiarazioni di MA UC che aveva riconosciuto il NA come uno di coloro che venivano a Battipaglia per richiedere il pagamento delle forniture.
3.6. Con il sesto motivo denunciava nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione della legge agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990: esulavano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui alla fattispecie incriminatrice con riguardo alla condotta del NA, mancando i requisiti di stabilità e organicità dell'apporto Ł rispetto all'ipotizzato sodalizio, anche alla luce della circostanza, specificamente indicata nella memoria, ma rimasta inevasa, che il PO aveva dichiarato di non essersi approvvigionato esclusivamente dai rifornitori napoletani e di aver continuato ad acquistare stupefacente nel medesimo arco temporale anche da altri fornitori di altre zone;
era mancata inoltre qualsiasi valutazione preliminare in ordine al gruppo dei napoletani, alla loro esistenza e capacità organizzativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi che «vitiatur sed non vitiat» il riferimento fatto nell'ordinanza del Tribunale all'asserita contestazione di intercettazioni concernenti tal Ruggiero, trattandosi all'evidenza di mero refuso, che non ha in alcun modo influito sulla decisione. 4 4 우 2. Quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di RN, va sottolineata la piena legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito. La Corte di cassazione afferma invero che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). Ben possono trovare risposta in tale richiamo anche eventuali censure formulate con memoria difensiva, allorché le stesse non tengano compiutamente conto della motivazione dell'ordinanza genetica e risultino dunque del tutto inidonee a incidere sull'impianto della complessiva motivazione. In tali casi il discorso giustificativo della decisione deve essere dunque sindacato in sede di legittimità tenendo conto della convergenza dei due provvedimenti, fermo restando che, ove il Tribunale introduca proprie autonome valutazioni, che si discostino dall'ordinanza genetica, il sindacato deve essere condotto con specifico riguardo al provvedimento impugnato. Ciò implica il sostanziale superamento dei temi dedotti con primo motivo di ricorso, riguardante la mancata risposta alle censure formulate con la memoria difensiva depositata in sede di riesame. In altre parole, se può dirsi che il Tribunale era tenuto ad esaminare i temi dedotti, al tempo stesso deve rilevarsi che non occorre una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte. Inoltre, in tale ottica, può ravvisarsi in concreto un vizio di motivazione solo in quanto, a fronte del richiamo dell'ordinanza genetica, i temi sollevati fossero idonei a disarticolare il ragionamento probatorio proposto, atteso che solo in tale caso la motivazione per relationem si sarebbe dovuta reputare inidonea a fornire risposta implicita alle varie deduzioni difensive. Nel caso di specie i temi sottoposti all'attenzione con la memoria erano peraltro gli stessi che hanno poi formato oggetto di censure negli ulteriori motivi di ricorso, in relazione alle propalazioni accusatorie, ai riscontri, alla configurabilità della partecipazione al sodalizio dei fornitori non esclusivi, al coinvolgimento del NA nel delitto di estorsione, cosicché l'analisi può essere di volta in volta condotta con riguardo alla valutazione del quadro indiziario che viene specificamente contestato. 5 3. Ciò posto, appare necessario muovere dal sesto motivo di ricorso, che prospetta il tema cruciale della configurabilità della partecipazione al reato associativo nella veste di fornitore non esclusivo.
3.1. Il tema dell'inserimento organico dei fornitori in un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico è stato affrontato più volte dalla Corte di cassazione. Si è così affermato che «il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile - riconducibile alla "affectio societatis" -, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo>> (Cass. Sez. V, n. 32081 del 24/6/2014, Cera, rv. 261747; Cass. Sez. 3, n. 21755 del 12/3/2014, Anastasi, rv. 259881). Analogamente si è sostenuto che «l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale» (Cass. Sez. 6, n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, rv. 251574). In tale prospettiva deve ritenersi che il rapporto di esclusiva costituisca un elemento certamente idoneo a corroborare l'inserimento organico del fornitore nell'associazione, che può peraltro essere in concreto ravvisato, in presenza di altri indici, anche quando il rapporto di esclusiva non sussista. Rileva infatti primariamente che il rapporto tra fornitore e acquirente finisca per assumere la connotazione di canale di rifornimento di valenza biunivoca, cioè di strumento operativo di cui il sodalizio dispone nello stabile interesse sia di chi rifornisce sia di chi acquista.
3.2. Nel caso di specie, incontestata l'esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico, operante in Battipaglia e facente capo alla triade composta da 6 65 PO OS, MA e TI, suffragata da molteplici contributi dichiarativi, tutti sul punto convergenti, è stato ritenuto dal Tribunale che fossero parte del sodalizio anche i rifornitori stabili e coordinati del gruppo di spaccio della triade, i quali rifornivano a credito, in conto vendita, sostanza stupefacente di diverso tipo, alimentando in maniera interessata il canale di smercio di droga in Battipaglia. Prescindendo per ora dal ruolo del NA, va segnalato che tale sintetica esposizione già costituisce idonea analisi del quadro probatorio, ai fini della configurazione del rapporto organico intercorrente tra il gruppo di Battipaglia e i fornitori napoletani.
3.3. Del resto nell'ordinanza genetica era stato posto in luce il significato delle dichiarazioni rese da PO OS e da RE NL ai fini dell'esatta ricostruzione della nascita e dell'operatività del sodalizio. Entrambi fra l'altro, secondo quanto esposto in detta ordinanza, richiamata dal Tribunale in sede di riesame, avevano chiarito che il gruppo si riforniva nel napoletano, anche organizzando apposite staffette. Rilievo era stato poi attribuito anche alle dichiarazioni di MA UC, che aveva suffragato l'esistenza del sodalizio e il rapporto con i fornitori napoletani, con i quali PO OS e gli altri, a fronte di plurime forniture e di alcuni sequestri di sostanza stupefacente eseguiti dalle forze dell'ordine, erano rimasti esposti per circa euro 400.000,00. Nell'ordinanza genetica era stato ancora sottolineato il valore da riconoscersi alle operazioni di intercettazione, che avevano consentito di suffragare i molteplici viaggi di rifornimento a Napoli. Detta ordinanza aveva dunque posto in luce, ai fini della configurazione dell'inserimento organico dei fornitori, la continuità dei rapporti nonché la quantità e la periodicità degli acquisti, in conseguenza della quale gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento e i fornitori su una linea di smercio, fondamentale per conseguire cospicui guadagni (ordinanza genetica a pag. 151). L'ordinanza aveva altresì posto in luce la nascita del rapporto tra PO OS e CC CE, mediato da RB OS, aveva segnalato che il rapporto si era consolidato attraverso forniture di cocaina, hashish, marijuana e skunk nell'ordine di circa 2 chilogrammi di cocaina e fino a 50 chilogrammi di hashish al mese, finché il gruppo di Battipaglia aveva accumulato un debito di euro 400.000,00, che aveva messo in crisi quel rapporto, cosicché era stato RB OS, a quel punto, cioè dall'estate del 2011, a provvedere a taluni rifornimenti. 7 Tra i fornitori napoletani erano stati inclusi, fra gli altri, oltre a CC, anche NA LE e RI ID, indicato come colui che più volte si era recato a Battipaglia a reclamare i pagamenti.
3.4. L'analisi compiuta nell'ordinanza genetica, al di là della sussistenza o meno di un rapporto di esclusiva, di per sé privo di rilevanza decisiva, conduce a conclusioni coerenti e logiche, tali da legittimare la sussunzione dell'accertato rapporto continuativo di fornitura all'interno dello schema dell'inserimento organico. Risulta infatti a tal fine dirimente, nel quadro degli elementi posti in luce, la dimensione temporale (almeno un anno, per quanto esposto nell'ordinanza genetica, a partire dalle prime intese con il CC, via via consolidatesi) e quantitativa e il corrispondente utilizzo di una linea implicante continuità di rapporti di tipo fiduciario, essendo evidente che un'operatività in conto vendita su larga scala, incentrata sull'affidamento di forniture in vista del recupero del capitale riveniente dall'attività di spaccio organizzata dagli acquirenti, postula non solo una generica convergenza di interessi ma anche una specifica disponibilità a contribuire allo sviluppo della rete operativa, che dà sostanza ad un sodalizio dedito al narcotraffico. Rientra d'altro canto pienamente nella logica del gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti la compresenza di posizioni potenzialmente antagoniste, che trovano una linea comune per soddisfare i rispettivi interessi, pur correlati a prospettive diverse. Proprio il rapporto tra fornitore e cliente può valere a rappresentare tale situazione, che risulta del tutto compatibile con l'azione del sodalizio e che nel contempo può dare vita a contrasti e conflitti, destinati spesso a far cessare il vincolo associativo. Di qui l'infondatezza del motivo incentrato sul significato del rapporto di fornitura, essendo a tal fine bastevole, perché completa, lineare e logica la motivazione dell'ordinanza genetica, convenientemente utilizzata per relationem dal Tribunale. quarto e il quinto4. Esaminando congiuntamente il secondo, il terzo, motivo, nonché la parte residua del sesto motivo di ricorso, deve osservarsi che il Tribunale ha ravvisato la gravità indiziaria a carico del NA con riferimento al reato associativo sub 1), alle plurime forniture di sostanze stupefacenti di cui al capo 3) e alla condotta estorsiva di cui al capo 103). A tale conclusione, sulla scorta dell'ordinanza genetica, ampiamente richiamata, è giunto, rilevando che convergevano le dichiarazioni rese da PO 8 OS e da MA UC, oltre che le intercettazioni telefoniche e ambientali e l'annotazione di P.G. del 7 aprile 2011. 4.1. Non può certo sostenersi che non sia stata vagliata l'attendibilità del principale dichiarante, cioè di PO OS, posto che al contrario l'ordinanza genetica si fonda primariamente sull'analisi di quanto da lui narrato e sulla generale convergenza di tali dichiarazioni e di quelle di RE in ordine all'ipotesi associativa. Piuttosto ha formato oggetto di contestazione che a carico di NA fossero stati acquisiti validi riscontri di quelle propalazioni, valutabili ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen, in relazione all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. Come già nella memoria, anche nei motivi di ricorso si segnala che in realtà le dichiarazioni di MA UC non avrebbero potuto considerarsi riscontro di quanto riferito dal PO: quest'ultimo, si assume, anche allegando al ricorso taluni verbali recanti le dichiarazioni del collaborante, aveva sostenuto di aver veduto un paio di volte il NA, da lui indicato come il LE che era in rapporto con il CC, quale fornitore di quest'ultimo; il MA UC aveva incluso in sede di riconoscimento fotografico il NA tra coloro che venivano a Battipaglia a reclamare il pagamento dei debiti per precedenti forniture. Inoltre si sostiene che nulla sarebbe emerso dalle conversazioni intercettate, posto che anche quella n. 339 del 22/2/2011 non avrebbe potuto valorizzarsi a carico del NA. Infine si contesta il valore di riscontro dell'annotazione del 7/4/2011. Inoltre (nel terzo motivo) si sostiene che le dichiarazioni del PO sarebbero state rese de relato sulla base di quanto il predetto aveva appreso da CC, così da necessitare di una più rigorosa analisi e di un rafforzato riscontro.
4.2. Nell'ordinanza genetica, richiamata dal Tribunale si sottolinea come il NA facesse parte del gruppo dei fornitori napoletani e come a seguito di plurime forniture il clan di Battipaglia fosse rimasto esposto per una rilevante somma, fino a quando il PO e altri erano stati condotti al cospetto del NA e si erano visti costretti a dare in pagamento alcune vetture, oltre che una somma di denaro. A tale nitido racconto, suffragato dal riconoscimento fotografico del NA, è seguita l'individuazione fotografica da parte di MA UC, a detta del quale, per quanto comprovato dalla difesa, il NA figurava tra coloro che venivano a Battipaglia a reclamare il pagamento. Per vero deve convenirsi con il ricorrente che, a fronte dell'assunto del PO, secondo cui egli aveva veduto il NA un paio di volte in Miano, le dichiarazioni del MA non costituiscono un vero riscontro quanto piuttosto 9 l'esposizione di un fatto diverso, cioè che il NA si sarebbe recato a Battipaglia. Peraltro razionalmente viene dedotto che il PO, quale principale protagonista del traffico, avrebbe dovuto far riferimento a quelle presenze del NA a Battipaglia, come aveva fatto per altri personaggi. In tale prospettiva deve ritenersi che le deduzioni difensive colgano nel segno, rendendo le dichiarazioni del PO sostanzialmente prive di quel riscontro che per questa parte si era ritenuto di poter valorizzare, pur non potendosi per questo formulare un giudizio di inaffidabilità del dichiarante.
4.3. In ogni caso ciò non basta per giungere alla disarticolazione del ragionamento probatorio e pronunciare l'annullamento per vizio di motivazione. Va infatti in via generale rilevato che l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non indica il numero dei riscontri necessari, essendo sufficiente che le propalazioni accusatorie siano corroborate da elementi ulteriori e diversi, di qualsivoglia natura, che possano assumere il significato di conferma della concreta attendibilità del narrato con specifico riguardo al soggetto nei cui confronti la propalazione è rivolta. Ne discende che una motivazione può dirsi adeguata e sufficiente allorché a fronte di una teorica pluralità di riscontri, possa dirsi che almeno alcuni di essi sono concretamente e razionalmente idonei a fungere da corroboration, senza che peraltro l'inidoneità degli altri possa assurgere a elemento rivelatore . dell'inaffidabilità del dichiarante. La Corte di cassazione è chiamata dunque a svolgere la verifica dell'idoneità della motivazione anche sotto tale profilo.
4.4. Ciò posto, con riguardo alla conversazione del 22/2/2011, nel corso della quale il CC, parlando con PO, aveva fatto menzione di vari personaggi, fra i quali tale DE, sostenendo che erano tutti esposti verso costui, si rileva che PO, per quanto risulta dall'ordinanza genetica, aveva chiarito che il CC, parlando di DE, aveva inteso far riferimento al NA che non aveva voluto chiamare con il suo nome. Si è contestato che il CC, parlando a quattr'occhi in macchina con il suo interlocutore, non avrebbe avuto motivo di chiamare il personaggio con un nome diverso: ma è di tutta evidenza che la censura è volta a prospettare una ricostruzione diversa, non necessitata sul piano logico, ben potendosi ritenere che non si presti a censure il riconoscimento della piena credibilità del PO su quel punto. Peraltro deve rilevarsi come detta conversazione non possa assurgere al rango di riscontro, visto che in essa non si parla esplicitamente del NA: 10 essa contribuisce dunque ad arricchire il racconto del PO, ma assume valore in quanto quest'ultimo possa dirsi riscontrato. In altre parole, poiché è il PO a riferire al NA la conversazione che faceva menzione di tale DE, deve ritenersi da un lato che la conversazione confermi che il PO si rivolgeva a fornitori napoletani e che il CC a sua volta doveva rispondere ad altro soggetto, ma dall'altro che il ruolo del NA, non direttamente emergente dalla conversazione, se non attraverso la mediazione delle propalazioni del PO, necessiti comunque di riscontro esterno, diverso da quella conversazione.
4.5. Cruciale risulta in tale prospettiva il significato attribuibile all'annotazione di P.G. del 7 aprile 2011. Per quanto emerge dall'ordinanza genetica, basata sul racconto del PO OS, la sera del 6 aprile costui, in conseguenza dei debiti accumulati, era stato condotto al cospetto del NA, che si trovava insieme con altri soggetti, fra i quali un certo De IN IO, che, stando al narrato del PO, aveva detto, rivolgendosi al NA: «questi sono i ragazzi di RN che ci devono dare i soldi» (cfr. ordinanza genetica a pag. 161). Di seguito il PO e altri avevano dovuto consegnare tre vetture, che erano state prelevate a Battipaglia da individui all'uopo incaricati. Orbene, il giorno il giorno 7 aprile 2011, come riferito dal Tribunale e come rilevato nell'ordinanza genetica, la Squadra Volante del Commissariato di [ Scampia aveva proceduto al controllo di alcune persone che si trovavano ferme in corrispondenza di una Mercedes Classe B, che proveniva dalla condotta estorsiva compiuta la sera precedente: tra i presenti era stato identificato anche NA LE. La vettura in particolare si trovava in corrispondenza dell'abitazione del NA che dimorava nel medesimo palazzo di RB OS. Si è sostenuto che si sarebbe trattato di un dato neutro, proprio in ragione della prossimità all'abitazione e della compresenza di più persone, non a bordo del veicolo. Ma tale assunto difensivo è infondato. Il riscontro non deve essere dotato di valenza probatoria autonoma ed autosufficiente: esso deve convergere nella medesima direzione della propalazione accusatoria, saldandosi con essa e facendone risaltare l'attendibilità. Ed allora è agevole cogliere la piena ragionevolezza dell'ordinanza genetica prima e dell'ordinanza del Tribunale poi nella parte in cui hanno valorizzato le risultanze dell'annotazione di P.G. richiamata. 7 11 Se il NA era stato indicato come colui al cospetto del quale il PO era stato costretto ad accettare la consegna di alcune vetture che erano state prelevate;
se, come risulta dall'ordinanza genetica, il viaggio di quelle vetture era stato seguito attraverso strumenti di rilevazione a distanza collocati nella vettura del PO (anche se in tal modo non erano emersi direttamente elementi a carico del NA); se infine il giorno dopo, presso una di quelle vetture, senza nessuno a bordo, ma proveniente dalla condotta estorsiva, si trovava proprio il NA, non par dubbio che fosse ravvisabile una consecutio, valorizzabile sul piano logico come elemento di conferma dello specifico ruolo che il PO aveva attribuito al NA. Non può dunque assecondarsi il rilievo difensivo per cui l'annotazione avrebbe avuto un significato neutro: in realtà la stessa, collocata nel quadro delineato dalle dichiarazioni accusatorie del PO, ben poteva essere valutata come elemento di riscontro, in quanto convergente con la propalazione accusatoria e idonea a raggiungere proprio il soggetto nei cui confronti la propalazione era rivolta. Si consideri, anzi, come la convergenza con la dichiarazione accusatoria a carico del NA sia stata correttamente reputata idonea a sorreggere tutte le contestazioni mosse al predetto: nella fase della condotta estorsiva vi era stata infatti anche la frase pronunciata dal De IN, che aveva riferito al NA che si trattava dei ragazzi di RN che dovevano ingenti somme, il che implicava il coinvolgimento nelle pregresse forniture e con esse il duraturo rapporto di fornitura che aveva dato luogo allo stabile contributo partecipativo al sodalizio, pur interrottosi in conseguenza di quei contrasti. incentrata ancheIn definitiva può ritenersi che la motivazione, sull'annotazione di P.G. del 7 aprile 2011, finisca per assolvere il suo compito di dare contezza degli elementi a carico del NA, tali da comporre quel quadro indiziario che era stato già delineato con precisione e ricchezza di argomenti nell'ordinanza genetica, a prescindere dall'inidoneità di altri elementi a fungere da riscontro delle propalazioni accusatorie del PO.
4.6. Non è fondato l'assunto che forma oggetto del terzo motivo di ricorso, incentrato sulla natura de relato delle dichiarazioni accusatorie del PO. Al di là dei riferimenti al NA da parte del CC, deve rilevarsi come l'episodio del 6 aprile, per come rappresentato nell'ordinanza genetica, fosse caratterizzato dalla diretta esposizione del LE e dal fatto che in presenza del PO il De IN avesse parlato al NA dei ragazzi di RN loro debitori. Di qui l'assoluta inconsistenza della censura, da intendersi implicitamente superata attraverso il riferimento all'ordinanza genetica, che conteneva la piana risposta a quel tipo di deduzione. 12 r 5. In definitiva, i motivi di ricorso risultano complessivamente infondati, in quanto non deducono vizi tali da disarticolare la complessiva trama indiziaria ricostruita nell'ordinanza genetica e fatta propria dal Tribunale, che ha richiamato e valorizzato gli elementi essenziali, implicitamente respingendo per relationem talune censure che già nell'ordinanza genetica potevano trovare adeguata risposta. Ne discende il rigetto, non essendo state formulate censure in punto di esigenze cautelari. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. C.p.p. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente e салений M DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DIPUCCHIO EMADI CA 13