Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 566
CASS
Sentenza 29 ottobre 2015

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In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem", nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate.

Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto tra fornitore e spacciatori al minuto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell'inserimento organico nell'associazione in qualità di fornitore dell'indagato, aveva valorizzato la quantità e la periodicità dei rapporti, ancorché non esclusivi, e la regolare cadenza degli acquisti in conseguenza dei quali gli acquirenti potevano contare su una fonte di approvvigionamento ed i fornitori su una linea di smercio fondamentale per i propri guadagni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 566
Data del deposito : 29 ottobre 2015

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