Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 471. Pubblicita' dell'udienza 1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'.
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, e' fatta allontanare non appena la sua presenza non e' piu' necessaria.
4. Non e' consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne' di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivita' processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente puo' disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalita'.
2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, e' fatta allontanare non appena la sua presenza non e' piu' necessaria.
4. Non e' consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, ne' di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attivita' processuali.
5. Per ragioni di ordine, il presidente puo' disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalita'.
Commentari • 22
- 1. Si può assistere a un processo penale? Quando le udienze sono pubblichehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 178.49739
[…] Lo stabilisce l'articolo 471 del codice di procedura penale, secondo cui il dibattimento è pubblico salvo i casi previsti dalla legge. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 47
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/07/2022, n. 29943Provvedimento: […] Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 471 cod. proc. pen. e conseguente nullità dell'intero giudizio di merito. […] Il fatto che l'udienza si fosse svolta all'interno di un carcere comportava la mancata pubblicità della stessa, con conseguente sussistenza della nullità prevista dall'art. 471, comma 1, cod. proc. pen., tempestivamente dedotta dal difensore. 2.2. […]Leggi di più...
- mancata predisposizione di accorgimenti che garantiscano l’effettiva pubblicità·
- ragioni·
- fattispecie·
- nullità relativa·
- sussistenza·
- svolgimento dell’udienza in luogo diverso da quello ordinario·
- pubblicita'·
- dibattimento·
- giudizio·
- udienza