Sentenza 11 settembre 2019
Massime • 1
In tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima.
Commentario • 1
- 1. Estorsione: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 629 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/09/2019, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2019 |
Testo completo
0 3 793-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - MIRELLA CERVADORO Sent. n. sez. 2035/2019 -UP 11/09/2019 MARIA DANIELA BORSELLINO AN FILIPPINI R.G.N. 36741/2018 FABIO DI PISA -Relatore SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HE LF nato a [...] il [...] DI AN AN nato a [...] il [...] RE SA nato a [...] il [...] AR RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA AN PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'Avvocato LOREDANA TULINO, per la parte civile, che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l' Avvocato CORSARO MASSIMO GIUSEPPE per gli imputati DI AN AN e HE LF il quale ha concluso per l' accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1 れ 1. Con sentenza in data 23/02/2018 la Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Catania del 30/09/2015, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, in relazione al reato di cui al capo B) (estorsione aggravata), a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena a carico di AR RA e RE AT in quella di anni quattro di reclusione ed euro 4.440,00 di multa ciascuno;
confermava l' affermazione della penale responsabilità di DI AN AN e HE OD in ordine al reato loro ascritto in concorso di tentata estorsione di cui al capo A) e rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per ciascuno.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, DI AN AN, HE OD, AR RA e RE AT.
2.1. DI AN AN formula tre motivi: violazione dell'art. 606 lett. e) quanto all' affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui al capo A). Lamenta che nella fattispecie in esame sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie non era emersa prova della partecipazione del ricorrente alla contestata tentata estorsione con il metodo del c.d. "cavallo di ritorno" e che la corte territoriale aveva errato nel non attribuire rilevanza decisiva alla mancata partecipazione del ricorrente al reato di rapina antecedente alla richiesta estorsiva nonché nel ritenere irrilevante la circostanza che BO LF, dipendente dell'azienda CO vittima della tentata estorsione, aveva escluso di essere stato contattato dall' imputato propostosi quale intermediatore e di avere ricevuto da parte dello stesso minacce, anche velate, in ordine alle richieste di denaro;
violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. Osserva che nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa la dimostrazione della commissione di atti idonei diretti in modo non equivoco al compimento della tentata estorsione contestata;
- violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione agli art. 62 bis e 133 cod. pen. Lamenta che la corte di appello avrebbe dovuto riconoscere al predetto le circostanze attenuanti generiche prevalenti o quanto meno equivalenti alle contestate aggravanti stante l' incensuratezza dell' imputato e che la pena irrogata era eccessiva specie in considerazione della condotta esemplare tenuta dallo stesso.
2.2. HE OD deduce due motivi: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) quanto alla affermazione della responsabilità in relazione al capo A). Lamenta che difettavano gli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione per mancanza di intimidazione posto che l' imputato si era limitato a svolgere il ruolo di intermediario, costretto su richiesta di un dipendente della azienda vittima dell' asserito tentativo di estorsione in ragione del lungo rapporto di amicizia che li legava mentre, 2 фе contrariamente a quanto apoditticamente affermato dai giudici territoriali, il ricorrente non aveva mai formulato alcuna richiesta di pagamento di somme di denaro. Assume che egli si era limitato a rintracciare chi aveva la disponibilità dei mezzi trafugati, ed a riferire tale circostanza all' amico RZ senza tuttavia mai minacciarlo neanche implicitamente e che la corte di appello non aveva valutato adeguatamente il limitato arco temporale del proprio intervento, durato solo quattro giorni;
-violazione dell'art. 606 lett. e) sub specie di travisamento della prova dal momento che entrambi i giudici di merito avevano omesso di prendere in considerazione il reale contenuto della intercettazione richiamata alle pagg. 5/6 dell' atto di appello. Evidenzia che dal tenore di detta conversazione emergeva univocamente che il HE era da un certo momento rimasto estraneo alla vicenda sfuggita di mano allo stesso BO anche in ragione della circostanza che le vittime della tentata estorsione, i sig.ri CO, si erano attivati con altri soggetti sicchè la condotta dell' imputato, assai circoscritta, appariva chiaramente penalmente irrilevante.
2.3. RE AT formula due censure: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen;
motivazione apparente. Lamenta che pur a fronte dell' accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen. la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la presenza o meno delle condizioni previste dall' art. 129 cod. proc. pen. per l'eventuale declaratoria di proscioglimento, valutazione che era stata totalmente omessa;
b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. AR RA, con un unico motivo, deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione non avendo i giudici di motivato alcunché specie con riferimento alle chieste attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da tutti e quattro gli imputati sono inammissibili per le ragioni appresso specificate.
2. Ricorso di DI AN AN 2.1. I primi due motivi del ricorso sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.
2.2. Va premesso che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere 3 di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107). Occorre, altresì, evidenziare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).
2.3. Osserva il collegio che i giudici di merito, hanno già risposto, con adeguata motivazione, a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del DI AN si caratterizzava per l'evidenza della partecipazione del medesimo ai fatti di tentata estorsione di cui al capo A) della rubrica. 4 Invero la sentenza di primo grado, che per le considerazioni sopra esposte integra la motivazione di conferma di appello, fornisce chiaramente alle pagine 3 e segg. della motivazione le indicazioni per ritenere che dette attività, ben lungi dall'integrare una condotta posta in essere al solo fine di aiutare le vittime, fornirono un pieno contributo materiale alla condotta in questione verificatasi sotto forma di tentativo, avendo anzi il predetto svolto un ruolo determinante proprio per realizzazione del profitto illecito, ed essendo emerso per - come ricostruito dai giudici di merito - che il DI AN ebbe a richiedere denaro per sé. Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione tentata o consumata è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Rv. 254298; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Rv. 253714). E non può affermarsi che l'intervento dell'intermediario sia finalizzato esclusivamente a tutelare la vittima quando si sia in presenza di richieste che hanno ad oggetto il versamento di somme di denaro anche in favore degli intermediari.
2.4. I giudici di appello hanno pure chiarito, con una motivazione che non è né carente né illogica né contraddittoria, le ragioni per le quali risultava pienamente integrata l'ipotesi di tentativo in quanto il DI AN aveva detto chiaramente, in modo sostanzialmente minaccioso, che per ottenere la restituzione dei mezzi occorreva pagare somme di denaro, somme non corrisposte per il netto rifiuto delle vittime. Non può, quindi, che essere ribadito in questa sede il principio secondo il quale in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima» (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256728), con conseguente manifesta infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
2.5. Le censure relative al trattamento sanzionatorio sono anch' esse manifestamente infondate. E' appena il caso di ricordare che: -la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244; Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi 5 de motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826; Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737); in ordine alla graduazione della pena va ribadito che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Nella specie la corte territoriale ha chiarito le ragioni per le quali non potevano concedersi le chieste attenuanti generiche, sia pure in considerazione dello stato di incensuratezza dell' imputato, in ragione della gravità della condotta estrinsecatasi in un contesto malavitoso ed inoltre ha rilevato la congruità della pena, e ciò ha fatto nell'esercizio dei poteri che le competevano con ragionamento insuscettibile di censure in questa sede, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo.
3. Il ricorso di HE OD.
3.1. Osserva il collegio che le censure formulate con entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la difesa dell' imputato mira ad una rivalutazione del materiale probatorio che è stato esaminato dai giudici di merito ai fini dell' accertamento della responsabilità dello stesso con una motivazione che non è né carente né illogica né contraddittoria, con la ulteriore considerazione che la contestazione circa la omessa valutazione della intercettazione telefonica richiamata a pag. 5/6 dell'atto di appello non incrina in alcun modo la correttezza del ragionamento della corte territoriale. Deve, del resto, ritenersi irrilevante la circostanza che un elemento difensivo non sia stato specificamente valutato quando lo stesso non risulti potenzialmente incidente sul ragionamento compiuto dal giudice per pervenire a determinate conclusioni o quando possa dirsi che lo stesso sia stato implicitamente superato sulla base di elementi diversi e 6 logicamente ricostruiti (sul punto vedi Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260841, secondo cui "l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchè, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); cfr. anche Cass. Sez. 5 del 14/11/2013, dep. nel 2014, Maravalli, rv. 258679; Cass. Sez. 5, n. 2459 del 17/4/2000, Garasto, rv. 216367). D'altro canto non può dirsi dirimente un vizio che non si annidi nel cuore del ragionamento ma in passaggi non determinanti, di modo che la motivazione non ne risulti disarticolata in rapporto alle conclusioni ("quando la motivazione si fonda su più ragioni distinte una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, trovando essa adeguato sostegno razionale nelle altre non infirmate da tale vizio": Cass. Sez. 4, n. 46344 del 14/10/2014, Duzioni, rv. 260742; Cass. Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. nel 1989, Saracino, rv. 180783).
3.2. Orbene la corte territoriale, nel confermare la ricostruzione compiuta dai giudici di primo grado, ha correttamente ritenuto integrata la responsabilità dell' "intermediario" HE alla luce di quanto riferito non solo dal RZ ma anche dal CO circa il concreto ruolo, penalmente rilevante, avuto dal suddetto imputato nella vicenda estorsiva in esame, a nulla rilevando la contestazione secondo cui i giudici di merito non avrebbero considerato il limitato arco temporale dell' intervento del predetto, durato solo quattro giorni, dato questo, in sé, privo di rilievo alcuno ai fini che occupano. Ritiene, invero, il Collegio che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi probatori a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura riduttiva che non si confronta in modo adeguato con l'articolata motivazione della pronunzia impugnata, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione.
4. Il ricorso di RE AT.
4.1. Va premesso che nella specie il predetto imputato, d'intesa con il Pubblico Ministero, ha effettuato un "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunziando a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, che ha implicato una nuova determinazione della pena, indicata concordemente dal pubblico ministero e dall' imputato. 7 سطو Orbene, come si desume chiaramente dal contenuto della menzionata norma, tale definizione concordata della pena presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova pena, rinunzi contestualmente a tutti gli altri eventuali motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, "concordata" fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello. Ne discende che deve intendersi preclusa la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa ai motivi rinunciati, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con il motivo di appello rinunciato, la relativa impugnazione dev'essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Poichè ex art. 597 comma 1 cod. proc. pen. l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione nè può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorchè unilaterali. Ad avviso del collegio il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 cod. proc. pen. atteso che a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La giurisprudenza ha del resto avuto modo di chiarire che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talchè è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del reato continuato). (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015 - dep. 06/03/2015, Barra ed altri, Rv. 26244801). Va rilevato che il testo dell'art. 599 bis commi 1 e 3 cod. proc. pen. e quello dell'art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen. riproducono la formulazione dell'art. 599, commi 4 e 5 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento in appello) e, rispettivamente, art. 602 comma 2 cod. proc. pen. (disposizioni abrogate dal D.L. 23 Maggio 2008, n. 92, art. 2 comma 1 lett. I), convertito, con modificazioni, nella L. 24 Luglio 2008, n. 125). In relazione all' istituto previgente la Corte di Cassazione ha più volte condivisibilmente ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato 8 de proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. (manca il richiamo alla disposizione ex art. 444 c.p.p., comma 2), nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (Sez. 1, 26.2.2009, n. 20967; 6^, 28.3.2008 n. 15601; id, 8 maggio 2003, n. 35108, Sez. 7^, 17 ottobre 2001, n. 40767, Sez. 6^, n. 1754, 30 novembre 2005, Moliterno). Secondo questo orientamento il potere dispositivo riconosciuto alla parti dall'abrogato art. 599 comma 4 cod. proc. pen., era tale da limitare la cognizione del giudice di secondo grado e determinare effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Dal momento che anche la disposizione oggi vigente non prevede espressamente l'obbligo da parte del giudice di appello di verificare la insussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. contrariamente a quanto accade in ipotesi di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - e tenuto conto della ratio dell'istituto appare illogico ipotizzare che il giudice debba motivare sulla insussistenza di cause di proscioglimento, peraltro, in relazione a profili di impugnazione che hanno formato oggetto di espressa rinunzia da parte dell' imputato. Ne discende l'inammissibilità dei motivi di impugnazione proposti che riguardano in generale profili di responsabilità del ricorrente che non possono più essere messi in discussione.
4.2. Posto che secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata il RE ha rinunziato ha tutti i motivi ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio circostanza questa non contestata va osservato che è assolutamente pacifico che la rinuncia a tutti i motivi di - appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una circostanza, quale è quella prevista dall'art. 62 bis cod. pen., che costituisce capo autonomo della decisione: è infatti giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità che trattamento sanzionatorio e circostanze attenuanti generiche siano tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa separata e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (v. Cass. Rv. 165794 e 187426). Vi è, dunque, preclusione anche sul punto per intervenuta rinuncia.
5. Il ricorso di AR RA. Atteso che anche il predetto imputato d'intesa con il Pubblico Ministero, ha effettuato un "concordato anche con rinuncia ai motivi di appello" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunziando a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, che ha implicato una nuova determinazione della pena indicata concordemente 9 qe dal pubblico ministero e dall' imputato, non può che rilevarsi l' inammissibilità delle censure formulate dal suindicato ricorrente per le ragioni già evidenziate ai §§ 4.1. e 4.2. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in duemila euro ciascuno. I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CO PP, in proprio e nella qualità di amministratore della società Ofelia Ambiente s.r.l., liquidate in euro 3.510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CO PP, in proprio e nella qualità di amministratore della società Ofelia Ambiente s.r.l., che liquida in euro 3.510,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% CPA ed IVA. Così deciso in Roma, I' 11 Settembre 2019 II presidente II consigliere estensore Fabio Di Pisa Mirella Cer adoro Mlive DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 GEN. 2020 IL REMA E DIRET ere R O uncci U S Rosa 10