Sentenza 17 aprile 1996
Massime • 1
Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimità della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato).
Commentari • 2
- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/04/1996, n. 9148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9148 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido GUASCO Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Giulio FRANCO Componente del 17/4/1996
2. " NA IS " SENTENZA N. 4
3. " LE LA AV " REGIS. GENER.
4. " MB AD " 7610/95
5. " NO SC "
6. " AN TT "
7. " Giuseppe M. COSENTINO (Rel.)"
8. " AL AL "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata Sassari, 28.6.93 emessa nei confronti di:
CC NC, nato a [...] 1,11.2.1959;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G.M. Cosentino;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Sebastiano Suraci che ha concluso per il rigetto del ricorso.
0 S S E R V A
(I°).
Con sentenza del 9.10.91 del Pretore di Sassari, ZU NC, dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 570, 1° co., n. 2, C.P., fu condannato, con i doppi benefici, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Sull'appello dell'imputato, la corte di Cagliari (sezione distaccata di Sassari), con decisione del 28.6.93, in parziale riforma, ritenuta la continuazione tra tale reato e quello giudicato con sentenza dell'1.6.88 del pretore di Sassari, divenuta irrevocabile, determinava l'aumento di pena, a tale titolo, in mesi uno di reclusione e £. 100.000 di multa, confermando nel resto. Ricorre per cassazione il P.G. presso la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in tema di reato continuato posto che tale istituto non riflette i reati che siano stati commessi, come nel caso in esame, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, tornando, invece, applicabile la disciplina della recidiva che risulta incompatibile con quella di cui al cpv. dell'art. 81 C.P.. La sesta sezione penale di questa corte, alla quale era stato assegnato il ricorso, rilevata la sussistenza dì un contrasto giurisprudenziale in ordine alla compatibilità della recidiva e della continuazione, ha disposto la remissione del ricorso stesso, ex art . 618 c.p.p., alle Sezioni Unite. (II°).
La questione che forma, dunque, oggetto di esame di questa Corte è di accertare se ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna si possa applicare l'istituto della continuazione ovvero quello della recidiva (oppure anche questo). Nella giurisprudenza più risalente di legittimità si era andato consolidando un orientamento per il quale la possibilità di collegare, con il vincolo della continuazione, reati oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile ed altri fatti accertati dopo la sentenza medesima era subordinata alle seguenti condizioni:
1 ) che tra essi sussistesse l'identità del disegno criminoso;
2 ) che il fatto (o i fatti) da collegare in continuazione con i precedenti fosse stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
3 ) che il fatto (o i fatti) per il quale fosse stata pronunziata condanna fosse più grave di quelli successivamente giudicati.
Si riteneva, in particolare, in seguito alla decisione delle SS.UU. 4.5.68, RO (e secondo quanto sostiene nel suo gravame il P.G., odierno ricorrente), che la continuazione non può trovare applicazione per i reati commessi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, poiché ad essi va applicata la disciplina della recidiva e che il mutamento della normativa di tale ultimo istituto (introdotto con l'art. 9 del D.L. n. 99/74, convertito nella legge n. 220/74, che aveva riformulato l'art. 99 c.p.) non ha determinato la modifica di un siffatto principio
(Cass., sez. 5°, 21.3.69, n. 1354, Franchi, m. 110717; sez. 2°, 8.7.69, n. 716, Morgante, m. 112193; sez. 6°, 27.8.69 n. 1200, Scimone, m. 112661; sez. 2°, 9.12.69, n. 1713, Salvioli, m. 113417; sez. 1° , 6.8.70 n. 639, P.M., m. 115096;
sez. 4° , 23.2.74, n. 1718, Francillo, m. 126273; sez. 4 °, 5.6.74 n. 4031, Latella, m. 127104; sez. 2°, 27.4.74, n. 3283, Bianchi, m. 127319).
In altre decisioni, per giungere alla stessa soluzione, si e posto l'accento sull'autonomia del rapporto giuridico processuale afferente gli episodi criminosi sopravvenuti per cui la precedente condanna, costituendo giudicato, si configura come recidiva rispetto ad essi. (Cass., sez. 6 °, 11.3.75, n. 2781, Ursone, m. 129481; sez. 6° , 9.7.75, n. 7424, Nevi, m. 130452; sez. 5° , 24.3.76, n. 3976, Gentile, m. 132918; sez. 1° , 21.3.77, n. 4038, Di Gaetano, m. 136947; sez. 6° , 14.10.77, n. 13119, Sissia, m. 137130; sez. 2° , 18.2.78, n. 1936, Vesprini, m. 138006; sez. 2° , 2.6.79 n. 5185, Grosso, M. 142154; sez. 3 ° 7.1.80, n. 190, Ranalli, m. 143820; sez. l° , 30.7.81, n. 7659, Terlizzi, m. 150010; sez. 1° , 21.10.81, n. 9331, Cassaresi, m. 150068; sez. 6° , 15.2.82, n. 1408, La Rosa, m. 152998; sez. 6°, 19.5.83, n. 4651, D'Alonzo, m. 159136; sez. 6° , 12.11.83, n. 9568, Basile, m. 161164; sez. 2° , 11.4.84, n. 3285, Reggio, m. 163167; sez. 6° , 22.11.85, n. 11114, Gatti, m. 171179; sez. 3° , 6.12.88 11981, Urrata, m. 179863; sez. 4° , 22.11.91, n. 11909, P.M., M. 191225.
Questo orientamento così unitario e così duraturo è stato contrastato, solo a metà degli anni 80, da una serie di decisioni di soluzione opposta (compatibilità della recidiva con la continuazione, che va applicata, sussistendone le condizioni, anche quando il nuovo fatto sia stato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha deciso su altro reato -o altri- commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso):
Cass., sez. 4° , 20.8.85, n. 7665, Fissore, m. 170250;
21.10.86 n. 11274, Scarpa, m. 174018; sez. 3° , 22.4.87 n. 4992, Risuglia, m. 175754; sez. 2° 21.3.87, n. 3582, Afeltra, m. 175411; sez.3° 10.11.87 n. 11430, Carannante, m. 176967; sez. 3°, 10.11.87 n. 11411, Trabace, m. 176963; sez. 6° , 12.3.88, n. 3263, Pelliccia, m. 177853; sez. 6° , 22.11.88 n. 11301, Luin, mm. 179763, 179764; sez. 3° , 11.5.89, n. 7075, Mastrangelo, m. 181322; sez. 3°, 21.9.89, n. 12698, Colaguiri, m. 182104; sez. 6° , 2.10.90, n. 12986, Luzzi, m. 185452; sez. 6à , 9.7.93 n. 6859, Dò, m. 195137; sez. 1° 17.2.94, n. 5266, Parenti, m. 196527; sez. 1°, 25.3.95, n. 930, Modolo, m. 200506. Questo indirizzo è stato evidentemente seguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 27.3.87 nella quale ha affermato che, qualora, per qualsivoglia ragione, il giudicato impedisce di dare corso all'istituto della continuazione, "si viola proprio l'art.90 c.p. in quanto, in realtà, si consente che, per lo stesso fatto di reato continuato, il giudicabile venga sottoposto a due distinti giudizi, con relativo cumulo delle pene". Va anche aggiunto, per completezza di esposizione, che lo stesso Giudice delle leggi, con decisione n. 312 del 17.3.88, ha affermato che l'istituto della continuazione è applicabile anche quando le pene, che si sarebbero dovute irrogare, per le singole violazioni, siano di specie diversa.
(III°).
I principali argomenti addotti dai due contrastanti orientamenti innanzi indicati sono:
Per le decisioni che negano la applicabilità della continuazione quando il fatto sia stato commesso dopo che la sentenza è passata in giudicato si è sostenuto:
A) Ai reati in questione si riferisce la disciplina della recidiva che, per il suo fondamento razionale e per i suoi effetti (avendo come presupposto il cumulo materiale delle pene), è incompatibile con la continuazione. Se è vero, infatti, che l'art. 81 cpv. c.p., per la unificazione dei vari illeciti, non distingue tra reati precedenti e reati successivi ad una condanna, l'art. 99, che ugualmente prende in considerazione una pluralità di illeciti, si riferisce espressamente a quelli commessi dopo una condanna passata in giudicato, stabilendo un aumento, sulla pena da infliggere per il nuovo reato, che può giungere fino a due terzi. Una tale norma, dunque, ha per presupposto il principio del cumulo materiale delle pene e tende a colpire il constatato rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità del reo. B) Rappresentando l'art. 81 c.p. una deroga al criterio del cumulo materiale delle pene, siffatta deroga non può applicarsi oltre i limiti stabiliti dalla legge e chiaramente desumibili dal sistema. C) Poiché il rapporto giuridico processuale si esaurisce col giudicato, non potrà mai essere ricondotta nel suo ambito la pretesa punitiva per fatti che, in sua costanza, non erano stati commessi, Né il regime della recidiva, mutato a seguito della novella del 1974, incide sull'enunciato principio, posto che la nuova normativa ha solo conferito al giudice di merito il potere di non aumentare la pena, mentre la contestazione è rimasta obbligatoria. Gli argomenti di maggior rilievo, a conforto dell'opposto orientamento, risultano:
Al) Il riconoscimento della recidiva, con le conseguenze che essa comporta sulla pena per il reato successivamente commesso, non è di ostacolo, in presenza di identità del disegno criminoso, al contestuale riconoscimento della continuazione, essendo i due istituti diversi e tra loro compatibili e potendosi applicare, se del caso, congiuntamente.
B1) La legislazione penale si è andata evolvendo, negli ultimi decenni, nel senso di accordare all'istituto della continuazione un ambito di applicazione sempre più ampio, circoscrivendo, nel contempo, la sfera di operatività della recidiva (tant'è che viene affidato al Giudice il potere di infliggere o meno l'aumento di pena per quest'ultimo titolo).
C1) Il dogma dell'intangibilità del giudicato penale di condanna, per quanto attiene alla pena, non è assoluto, esistendo nel sistema norme che ad esso espressamente derogano (art. 579 c.p.p. 1930; art.80 C.P.). D1) Qualora il giudicato inibisce di dar corso all'istituto della continuazione, sussistendone le condizioni, viene disapplicato l'art. 90 c.p.p. in quanto si consente che, per lo stesso reato continuato, il giudicabile venga sottoposto a due distinti giudizi, con relativo cumulo di pene mentre il legislatore impone che si determini una pena unica, mediante un'unica complessiva valutazione. (IV°).
Le ragioni addotte per sostenere la incompatibilità tra recidiva e continuazione, a giudizio di queste SS.UU., non risultano conferenti o, comunque, insuperabili.
È vero, infatti, che l'art. 99 c.p. sembra riferirsi al principio del cumulo materiale delle pene ed è vero, altresì, che a tale principio si ispira di norma il nostro sistema sanzionatorio, ma trattasi pur sempre (e pacificamente) di un principio non assoluto che può, perciò, subire eccezioni. Il problema è, allora, di verificare se l'art.81 cpv. c.p. rappresenti o meno un'eccezione a quel principio, problema che non sembra essere stato affrontato con adeguatezza nel e decisioni che si ispirano all'orientamento in esame.
Infatti non si è considerato che trattandosi, come testé detto, di principio non assoluto, esso viene derogato in concreto da alcune disposizioni di legge (sì pensi ad es., all'art. 78 c.p. sui limiti delle pene ed al successivo art. 80).
Inoltre si è del tutto trascurato la valenza del testo letterale dell'art. 81 cpv. c.p. che si riferisce all'agente il quale, "con più azioni od omissioni viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge". Trattasi di una disposizione di significato assai chiaro che non pone, innanzitutto, alcuna distinzione, ai fini della sua applicazione, tra fatti commessi prima della sentenza di condanna passata in giudicato e fatti commessi successivamente ma che, se interpretata correttamente, addirittura la esclude per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo in quanto la norma, pur essendo molto dettagliata sulle sue condizioni di applicabilità, non prevede una siffatta distinzione;
in secondo luogo e soprattutto in quanto la norma stessa parla di reati commessi "anche in tempi diversi" con una formulazione, perciò, omnicomprensiva che non autorizza limitazioni di sorta.
Deve, allora, convenirsi - e ciò, del resto, è pacifico - che l'art.81 cpv. c.p. rappresenta un'eccezione al principio del cumulo materiale delle pene eccezione che - si noti - se sussiste, il che è pacifico, qualora si segua l'interpretazione restrittiva della norma che in questa sede si censura (in quanto, per i reati commessi prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a quel principio certamente si deroga), non si comprende per quale ragione non dovrebbe sussistere nel caso opposto che, in questa sede, si esamina.
La problematica posta dalle decisioni che adottano quella interpretazione restrittiva risulta, quindi, sicuramente erronea. Né di maggiore validità risulta il rilievo discendente dalla preclusione del giudicato, posto che anche siffatta preclusione -e pure, questo è pacifico- non è assoluta (come eccezioni si possono citare l'art. 80 c.p.; l'art. 579 c.p.p. 1930; l'art. 67 e l'art.187 disp. att. c.p.p. vigente, etc.).Tutte le conseguenze che da siffatta preclusione vengono fatte discendere risultano, pertanto, improducenti.
La verità è che recidiva e continuazione rappresentano istituti autonomi, con struttura e finalità diverse, ma nient'affatto inconciliabili tra loro. La prima tende a punire in maniera più incisiva chi, avendo già violato la legge, persiste nel suo atteggiamento criminoso, commettendo un nuovo reato e dimostrando, in tal guisa, un rafforzamento della deliberazione criminosa e una maggiore pericolosità sociale e costituisce, perciò, una circostanza aggravante di carattere soggettivo in quanto inerisce esclusivamente alla persona del colpevole (Cass., sez. 5°, 11.10.84 n. 8451; Cass., SS.UU., 16.3.87 n. 3152 etc.). Il secondo, invece, attiene al trattamento sanzionatorio unitario, cui va sottoposto il reo per vari illeciti compresi, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell'originario disegno criminoso (Cass., sez. II°, 19.10.88 n. 10197), in ossequio al principio del "favor rei" che deroga a quello del cumulo materiale delle pene (Cass., sez. I°, 26.4.83 n. 3563). Consegue che, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi praticando, se del caso, sul reato base, prima l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quella per la continuazione.
Questa soluzione, discendente dalla corretta interpretazione delle norme legislative, viene confortata, oltre che dalle considerazioni sviluppate in quelle sentenze che ad essa si riferiscono (vedi par. III°), tutte condivisibili, anche da un argomento, di carattere sistematico, che non può essere trascurato.
La legislazione penale, invero, negli ultimi decenni, ha subito interessanti modifiche in ordine agli istituti in esame. Da un canto, invero, la recidiva (v. art. 9 D.L. n. 99/74 convertito nella legge n. 220/74) è stata ridimensionata, come circostanza aggravante di pena, sino ad attribuire al giudice la facoltà di applicare o meno, il detto aumento;
dall'altro, poi (v. art. 8 delle citate disposizioni), gli ambiti di applicazione della continuazione sono stati notevolmente estesi. E non è certo un caso che entrambe le modificazioni degli istituti trovino sede nel medesimo contesto normativo, dovendosi, invece, ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare il principio del "favor rei" (in linea con le attuali tendenze sulla funzione rieducativa della pena) in danno di quello del cumulo materiale di questa in funzione retributiva. Un'interpretazione delle norme in esame (artt. 81 e 99 c.p.) che voglia essere corretta non può, perciò che constatare una siffatta evoluzione e adeguarsi ad essa, giungendo alla conclusione che, anche ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, si applica la continuazione congiuntamente o disgiuntamente alla recidiva.
(V° ).
In base ai rilievi che precedono il ricorso del P.G., siccome infondato, va rigettato.
P.T.M.
La Corte, decidendo a SS.UU., rigetta il ricorso.
Roma, 17.4.96.