Art. 73. ((Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione)) (( 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. )) 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta ((...)) dal pubblico ministero.
3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)) , il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)) , il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.