Articolo 73 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 64 bisArticolo 64 bis
Versione
31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 73. ((Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione)) (( 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. )) 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta ((...)) dal pubblico ministero.
3. ((Nell'ipotesi di cui al comma 1)) , il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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