Legge 28 giugno 2016, n. 132

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Pignoramento Della Pensione E Cessione Del Quinto: Cosa Fare
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025

    Hai ricevuto un atto di pignoramento della pensione, ma hai già una cessione del quinto in corso e ti stai chiedendo se possono toglierti altro denaro, cosa rischi davvero e come puoi difenderti? Ti è arrivata una comunicazione da parte dell'INPS o di un creditore e ora temi di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane? Quando si cumula una cessione del quinto con un pignoramento sulla pensione, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge e come difendersi se le trattenute superano quanto è legalmente consentito. Non tutto è pignorabile, e spesso i creditori o gli ufficiali giudiziari vanno oltre i limiti. Quanto della pensione può essere pignorato? – Il pignoramento …

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  • 3Abrogazione dell’abuso d’ufficio e obblighi internazionali: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale
    Team Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 3 luglio 2025

    Cass. pen., Sez. VI, 7 marzo 2025, ordinanza n. 9442 L' ORDINANZA “Il Collegio, ai sensi dell'art. 23 co. 3 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 1 lett. b) della Legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'art. 323 c.p., in riferimento agli artt. 11 e 117 co. 1 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 7 co. 4, 19 e 65 co. 1 della s dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. …

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  • 4Studi, ricerche e relazioni
    https://www.astrid-online.it/

  • 5Art. 15
    https://www.filodiritto.com/
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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …
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    • dolo specifico·
    • trattamento sanzionatorio·
    • raccolta risparmio postale·
    • incaricato di pubblico servizio·
    • prescrizione reato·
    • attività bancaria·
    • peculato·
    • giurisprudenza contrastante·
    • principio di uguaglianza·
    • art. 314 cod. pen.·
    • pubblico ufficiale

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13783
    Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AS CO, nato a [...] il [...] 2. FF TI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Pietro Silvestri; lette le conclusioni dei Pubblici Ministeri, in persona dell'Avvocato generale, QU FI, e del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, Penale Sent. Sez. U Num. 13783 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 26/09/2024 limitatamente alla statuizione di …
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    • art. 444 cod. proc. pen.·
    • confisca diretta·
    • sanzione penale·
    • prezzo del reato·
    • misura di sicurezza·
    • principio di proporzionalità·
    • confisca per equivalente·
    • responsabilità solidale·
    • art. 2641 cod. civ.·
    • principio di legalità·
    • profitto del reato

  • 3Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/10/2025, n. 32583
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da IS LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Giuseppe Passerello, in sostituzione dell'Avv. Salvatore Citrella, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 32583 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 26/06/2025 RITENUTO IN …
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    • art. 291 cod. proc. pen.·
    • competenza giudice distrettuale·
    • art. 328 cod. proc. pen.·
    • incompetenza·
    • gravità indiziaria·
    • riesame·
    • misura cautelare·
    • tentata estorsione·
    • art. 51 cod. proc. pen.·
    • metodo mafioso

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/03/2024, n. 7337
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 7704-2021 proposto da: LEVITICUS SPV S.R.L., CF LIBERTY SERVICING S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, rappresentate e difese dagli avvocati EDOARDO STAUNOVO LA e GI TA; - ricorrenti - contro Oggetto FALLIMENTO – preliminare di vendita immobiliare – prima casa – subentro del curatore – cancellazione di gravami - art. 108 l.f. - R.G.N. 7704/2021 Cron. Rep. Ud. 12/12/2023 PU Civile Sent. Sez. U Num. 7337 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 19/03/2024 2 FALLIMENTO GLI …
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    • ambito applicativo·
    • cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 173, comma 4, c.c.i.i·
    • fondamento·
    • subentro del curatore nel contratto preliminare ai sensi dell'art. 72, ult. comma, l.fall·
    • discontinuità rispetto art. 108 l.fall·
    • fattispecie·
    • cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato ex art. 108 l.fall·
    • conseguenze interpretative·
    • esclusione·
    • liquidazione concorsuale dell'attivo·
    • fallimento·
    • liquidazione dell'attivo·
    • vendita di immobili·
    • fallimento ed altre procedure concorsuali

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2023, n. 34961
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9134-2021 proposto da: GE OL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 16, presso lo studio dell'avvocato SILVIA COMOGLIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 34961 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 13/12/2023 Ric. 2021 n. 09134 sez. SU - ud. 26-09-2023 -2- CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IO PIERLUIGI DA ST 63, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e difeso dagli avvocati AN SINGLITICO e GAETANO VICICONTE; - controricorrente - nonchè contro …
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    • provvedimenti vincolati e non·
    • annullabilità·
    • distinzione·
    • necessità·
    • esclusione·
    • violazione·
    • avvio del procedimento·
    • conseguenze·
    • fondamento·
    • obbligo di comunicazione·
    • fattispecie·
    • avvocato e procuratore·
    • consigli dell'ordine·
    • procedimento amministrativo·
    • atti amministrativi
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Versioni del testo

  • Art. 1. Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente 1. Al fine di assicurare omogeneita' ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualita' dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, e' istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, di seguito denominate «agenzie».
    2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente legge.
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

  • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell' articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e dalle agenzie istituite in attuazione dell' articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
    b) «stato dell'ambiente»: la qualita' di tutte le componenti delle matrici ambientali;
    c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
    d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualita' ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
    e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:
    «Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
    1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
    2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all' art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all' art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
    3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
    4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
    5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.
    6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
    7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e' composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
    8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
    9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e' garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
    11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
    12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
    - Si riporta il testo dell' art. 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285:
    «Art. 03. Agenzie regionali e delle province autonome.
    1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'art. 01. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
    2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densita' di attivita' produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e delle loro articolazioni.
    3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
    4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma l, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell' art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177 . Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
    5. Le agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all' art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.
    6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all' art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 . I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6 dell'art. 1 del presente decreto.».
  • Art. 3. Funzioni del Sistema nazionale 1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:
    a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti di osservazione e strumenti modellistici;
    b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attivita' di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
    c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .
    Gli elementi conoscitivi di cui alla presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni;
    d) attivita' di supporto alle attivita' statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
    e) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalita' di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
    f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di cui all' articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;
    g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonche' di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale;
    h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonche' collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;
    i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
    l) attivita' di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
    m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
    n) funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attivita' di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
    (( 1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, puo' adottare linee guida per specifici settori. )) 2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche in forma associata tra loro e in concorso con gli altri soggetti operanti nel sistema della ricerca, l'ISPRA e le agenzie partecipano e realizzano attivita' di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica.
    3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le universita', l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l'acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'ambiente.
    4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, trattati e pubblicati ai sensi del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attivita' di competenza della pubblica amministrazione.