Sentenza 23 giugno 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, prevedendo una pena edittale maggiore nel minimo; ne consegue che per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Fattispecie di detenzione contestuale di droghe sia "pesanti" sia "leggere", in relazione alla quale la Corte ha osservato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve andare a detrimento delle posizioni giuridiche degli imputati, essendo gli effetti della pronuncia recessivi rispetto al principio poziore della applicazione della legge penale più favorevole al reo).
Commentari • 2
- 1. la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2025
1. L'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale sull'abolizione dell'abuso d'ufficio Per i giudici di piazza Cavour, la questione suesposta è ammissibile nella fattispecie in esame dal momento che un “controllo di legittimità costituzionale con potenziali effetti in malam partem può (…) risultare ammissibile ove si assuma la contrarietà della disposizione censurata a obblighi sovranazionali rilevanti ai sensi dell'art. 11 o dell'art. 117, primo comma, Cost. (sentenza n. 28 del 2010; nonché sentenza n. 32 del 2014, ove l'effetto del ripristino della vigenza delle disposizioni penali illegittimamente sostituite in sede di conversione di un decreto-legge, con effetti in …
Leggi di più… - 2. Il difficile percorso del TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2015, n. 33373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33373 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/06/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1802
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 45418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ EA N. IL 03/09/1989;
avverso l'ordinanza n. 1473/2014 TRIBUNALE di MILANO, del 04/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. ROMANO Giulio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza deliberata e depositata il 4 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato l'incidente proposto dal condannato GU AN ai fini della rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, della sanzione di due anni, otto mesi di reclusione e Euro 12.000 di multa irrogata all'instante da quel Tribunale, giusta sentenza di applicazione della pena su richiesta, 22 novembre 2011 (irrevocabile dal 14 dicembre 2011). Il giudice della esecuzione ha motivato: la condotta giudicata concerne la detenzione promiscua e contestuale di marijuana (gr. 50), hashish (gr. 20) e cocaina (gr. 0,20); non è stata riconosciuta la diminuente della lieve entità del fatto;
la pena base (detentiva) computata (anni sei di reclusione) rientra nei limiti edittali delle disposizioni (modificate dalla norma costituzionalmente illegittima e) reviviscenti per effetto della sentenza del giudice delle leggi;
e tanto esclude ogni possibilità di intervento del giudice della esecuzione;
peraltro la pena in concreto applicata appare comunque "proporzionata" al fatto.
2. - Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Valerio Maraniello, mediante atto recante la data del 29 luglio 2014, col quale ha sviluppato due motivi, dopo aver premesso che il Pubblico Ministero aveva concluso per la rideterminazione della pena, con riduzione della stessa, in ragione di due anni e due mesi di reclusione e Euro 8.600 di multa, e che l'irrisorio quantitativo di cocaina, se ritenuto penalmente rilevante, comporterebbe il riconoscimento della attenuante speciale dell'art. 73, comma 5, del T. U. stup., in relazione alla detenzione relativa, e la continuazione col (più grave) delitto di detenzione delle residue sostanze, punito ai sensi dell'art. 73, comma 4, T.U. stup..
2.1 - Col primo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione opponendo: è contraria "ai più generali principi di logica" e allo stesso "buon senso" l'argomento, addotto dal giudice della esecuzione, che la pena applicata rientra nei limiti edittali delle disposizioni penali ripristinate;
il patteggiamento è stato stipulato sulla base del minimo edittale della norma dichiarata incostituzionale;
il rigetto dell'incidente comporta la modifica della valutazione operata nel giudizio di applicazione della pena su richiesta, in quanto presuppone la determinazione della pena detentiva sulla base del massimo edittale della norma attualmente vigente, con conferma del trattamento sanzionatorio divenuto assolutamente spropositato e manifestamente irragionevole.
2.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 444, 671, 673 e 676 c.p.p., deducendo: in base al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite colla sentenza del 29 maggio 2014 Gatto il giudice della esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio nell'ambito della cornice edittale vigente, per effetto della pronuncia del giudice delle leggi, e nella osservanza dei criteri adottati nel giudizio in ordine alla commisurazione della pena;
sicché nella specie la sanzione deve essere rideterminata sulla base del minimo edittale (della norma attualmente in vigore) colle diminuzioni per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e per il rito speciale;
mentre la conferma della sanzione irrogata comporta la sostanziale revisione in peius del trattamento sanzionatorio e lo stravolgimento delle valutazioni del "giudice di merito".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, mediante atto recante la data del 4 luglio 2014, ha obiettato con citazione di pertinente arresto di legittimità: al giudice della esecuzione è precluso, comportando la "valutazione complessiva del fatto", il riconoscimento della attenuante della "lieve entità"; comunque nel caso di detenzione contestuale di droghe c.d. leggere e di droghe c.d. pesanti continua a trovare applicazione, in quanto più favorevole al reo, il regime sanzionatorio oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - È appena il caso di premettere che, fuori dei casi della abolitì o criminis o della dichiarazione della illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, contemplati dall'art. 673 c.p.p., non spetta al giudice della esecuzione rivalutare la rilevanza penale delle condotte giudicate (nella specie in relazione alla detenzione del modesto quantitativo di cocaina), come larvatamente sollecitato dal ricorrente col libello introduttivo richiamato nel ricorso mediante citazione testale. E la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur avendo rimosso (a cagione del vizio formale del procedimento legislativo) la norma incriminatrice sostitutiva della precedente, la quale, per l'effetto, è stata ripristinata, non ha per ciò comportato la eliminazione della previsione penale.
4.2 - Al giudice della esecuzione è certamente, altresì, precluso il riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità, già prevista dall'art. 73, comma 5, del T.U. stupefacenti nella previgente formulazione (e attualmente costituente fattispecie autonoma di reato à termini del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10). L'accertamento al riguardo compete in via esclusiva al giudice della cognizione.
E la mancata concessione della attenuante, nella sede propria del giudizio, comporta la formazione del giudicato anche in ordine alla esclusione della medesima.
4.3 - Peraltro la attenuante de qua non consegue ipso iure al mero rilievo del dato quantitativo della sostanza stupefacente ma postula la valutazione globale della condotta delittuosa (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911). E, comunque, la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha fissato il principio di diritto - affatto condivisibile e meritevole di essere ribadito - secondo il quale "l'attenuante del fatto di lieve entità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non è configurabile nel caso di detenzione di sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi di condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice" (Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014 - dep. 19/11/2014, Cichetti, Rv. 261161) e, dunque, a maggior ragione, nel caso di detenzione promiscua di droghe sia pesanti che leggere (Sez. 3, n. 6824 del 04/12/2014 - dep. 17/02/2015, P.G. in proc. Masella, Rv. 262483).
4.4 - Il Tribunale è, peraltro, incorso nella erronea interpretazione della legge laddove ha affermato che il contenimento del trattamento sanzionatorio irrogato al condannato ricorrente entro la vigente cornice edittale del ripristinato art. 73, comma 4, T.U. stup. escluderebbe in linea di principio ogni intervento del giudice della esecuzione.
In senso contrario si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite colla sentenza Jazouli del 26 febbraio 2015.
Tuttavia l'errore di diritto non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo. Sicché pone riparo questa Corte, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, mediante rettificazione, nei termini che seguono,
della motivazione della ordinanza impugnata, senza pronunciare annullamento.
Orbene, giova considerare che affatto erroneamente il difensore invoca, nella specie, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Infatti nel caso in esame della detenzione di sostanze stupefacenti comprese nella Tabella I del T.U. stup. (ancorché contestualmente a sostanze della Tabella II con conseguente assorbimento della relativa detenzione nella previsione del delitto più grave) la sentenza del giudice delle leggi non comporta l'effetto della applicazione retroattiva della norma incriminatrice ripristinata, la quale è meno favorevole per il condannato, in quanto commina il più elevato minimo edittale di anni otto di reclusione, che in concreto risulta superiore alla pena base (anni sei) computata, nella specie, colla sentenza a carico del ricorrente.
Con riferimento alla sopravvenienza nel corso del giudizio di cognizione della ridetta pronuncia del giudice delle leggi, questa Corte suprema di cassazione, in relazione ad analoga condotta di detenzione cumulativa e promiscua di droghe sia leggere che pesanti, è prevenuta alla medesima negativa conclusione circa la insensibilità dal trattamento sanzionatorio agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sez. 4, n. 43464 del 01/07/2014 - dep. 17/10/2014, Lombardo, Rv. 260731). In proposito resta, per vero, fermo il principio di diritto, ribadito, anche nella citata sentenza n. 32 del 2014, al 6., che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve andare "a detrimento" delle posizioni giuridiche degli imputati e dei condannati, essendo gli effetti della pronuncia recessivi rispetto al principio poziore della applicazione della legge penale più favorevole al reo.
4.5 - Conseguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione di copia della sentenza al giudice a quo ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3, per effetto della disposta correzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 625 c.p.p., comma 3. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015