Articolo 74 del Codice della proprietà industriale
Articolo 68Articolo 75
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15 maggio 2005
Art. 74. Invenzioni militari 1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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