Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2014, n. 43464
CASS
Sentenza 1 luglio 2014

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Massime1

In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza impugnata relativa alla detenzione contestuale di droghe sia "pesanti" sia "leggere" perché la reviviscenza dell'originaria disciplina dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 comporta, non solo, una pena edittale maggiore nel minimo per le droghe pesanti ma anche la configurabilità di più reati in relazione a condotte di detenzione simultanea di stupefacenti appartenenti a diverse tabelle, così risultando di maggior favore per il reo la disciplina dichiarata incostituzionale).

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022

    In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …

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  • 2Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018

  • 3L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018

    La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2014, n. 43464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43464
Data del deposito : 1 luglio 2014

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