Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, comporta la reintroduzione per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo, di talché per le condotte aventi ad oggetto tali sostanze, che siano state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla censura di incostituzionalità, le stesse continuano ad applicarsi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la sentenza impugnata relativa alla detenzione contestuale di droghe sia "pesanti" sia "leggere" perché la reviviscenza dell'originaria disciplina dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 comporta, non solo, una pena edittale maggiore nel minimo per le droghe pesanti ma anche la configurabilità di più reati in relazione a condotte di detenzione simultanea di stupefacenti appartenenti a diverse tabelle, così risultando di maggior favore per il reo la disciplina dichiarata incostituzionale).
Commentari • 3
- 1. Lieve entità solo per valutazione complessiva (Cass. 51063/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2022
In tema di spiaccio di sostanze stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità della ipotesi della cd. lieve entità, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. Ai fini di rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge, è richiesto - già al momento …
Leggi di più… - 2. Stupefacenti, diversità di sostanze, quantità modica, configurabilità, valutazione complessiva, lieve entitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 dicembre 2018
- 3. L' rt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 al vaglio delle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2018
La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. L'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014 (convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79), prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2014, n. 43464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43464 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 01/07/2014
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - N. 1327
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO E. - rel. Consigliere - N. 1382/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA BA N. IL 23/05/1956;
avverso la sentenza n. 1367/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 10/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO:
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv. Cannata Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 10/10/2013 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 20/03/2013 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, ha escluso la recidiva contestata e, applicata la riduzione per il rito abbreviato, ha determinato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa nei confronti di RD EB, imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, per avere illecitamente detenuto presso la propria abitazione 130 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a circa 452 dosi singole medie efficaci, e 300 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a circa 570 dosi singole medie efficaci.
2. Ricorre per cassazione RD EB censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), deducendo che il giudice di appello avrebbe omesso adeguata motivazione e sarebbe giunto al giudizio di condanna senza preoccuparsi di verificare l'esattezza della tesi difensiva ovvero senza tenere conto delle risultanze dibattimentali. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe negato l'applicazione della circostanza di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 senza alcuna motivazione e avrebbe applicato anche la recidiva nella sua massima estensione. Il giudice, si assume, avrebbe escluso la circostanza attenuante facendo riferimento alla quantità e modalità della sostanza senza considerare gli altri elementi e senza tener conto del comportamento dell'imputato, che aveva consegnato su specifica richiesta degli agenti la sostanza stupefacente, mentre l'inserimento all'interno di organizzazioni criminali dovrebbe essere desunto soprattutto dai precedenti penali. La pena applicata contrasterebbe sia con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. che con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Risulta preliminare il rilievo dell'analogia riscontrabile tra i motivi di appello e le censure formulate con il ricorso per cassazione, avendo omesso il ricorrente di confrontarsi con il testo della decisione impugnata, come si evince in particolare dalla censura concernente l'applicazione della recidiva, in patente contrasto con il provvedimento impugnato, che ha riformato la sentenza di primo grado escludendo tale aggravante, e dalla censura concernente l'omessa motivazione circa il diniego dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in realtà ampiamente argomentato dalla Corte di Appello.
2. Come costantemente affermato da questa Corte (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
2.1. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
2.2. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze ciò costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.
2.3. Il ricorso non supera, dunque, il vaglio di ammissibilità.
3. La pronuncia impugnata deve, comunque, essere esaminata in virtù del principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte medesima di annullare la sentenza che abbia irrogato una pena illegale (ex multis Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013 , Ingordini, Rv. 255674; Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684; Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763; Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535).
3.1. L'esame della legalità della pena irrogata in relazione alle condotte illecite concernenti sostanze stupefacenti cosiddette leggere viene, oggi, in rilievo per il mutamento del quadro normativo di riferimento all'attenzione dell'interprete a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità (Corte Cost. n. 32 del 25 febbraio 2014) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, rivivendo all'attualità il precedente regime sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza stupefacente.
3.2. Ma, nel caso concreto, la pena irrogata sarebbe comunque più favorevole al reo;
secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza, la sanzione è stata determinata nella misura di sette anni di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa, unificando il trattamento sanzionatorio delle condotte di detenzione di droghe cosiddette pesanti (cocaina) e leggere (marijuana), applicando le disposizioni vigenti successivamente all'emanazione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla L. n. 49 del 2006), che aveva previsto per il reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 1 bis, la pena edittale minima di sei anni. La pronuncia ha applicato un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte, in base al quale, a seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro (Sez. 4, n. 37993 del 9/07/2008, Isoni, Rv. 241060).
3.3. Trattasi, dunque, di sanzione irrogata in misura inferiore al minimo edittale attualmente previsto in caso di detenzione di droghe pesanti, pari ad anni otto di reclusione. Se ne deve desumere che la pena irrogata nei confronti di RD EB è più favorevole al reo rispetto alla pena applicabile a seguito della pronuncia d'incostituzionalità sopra richiamata in quanto in base alla disciplina attualmente in vigore, la pena base non sarebbe inferiore ad otto anni di reclusione ed Euro 25.822,00 di multa, a fronte di una pena in concreto ..rogata (anni 4 e mesi otto di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa) con la riduzione per il rito abbreviato, comunque inferiore alla sanzione minima edittale ora in vigore.
4. Posto che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso "senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014