Articolo 3 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 maggio 1975
Art. 3. Alterazione di armi

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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