Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 32352
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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Massime8

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma secondo n. 1, e n. 2, l. fall., relative a false comunicazioni sociali e ad "operazioni dolose" causative del dissesto, rispetto a condotte già giudicate per i reati di aggiotaggio, fraudolenta certificazione di bilanci e ostacolo alle funzioni di vigilanza).

In tema di bancarotta fraudolenta, la dichiarazione di fallimento si pone, per tutti i casi riferibili a condotte realizzate prima della stessa dichiarazione, quale ultimo atto che perfeziona il delitto nel tempo e nel luogo in cui la sentenza è pronunciata e che radica, in quanto pronunciata in Italia, la giurisdizione e la competenza del giudice italiano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana per il delitto di bancarotta fraudolenta riguardante società con sede all'estero e dichiarate fallite in Italia) .

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso per omesso impedimento dell'amministratore privo di delega è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.

L'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui l'impugnazione investe, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui la stessa attiene ad aspetti relativi ad interessi assunti come disponibili dall'ordinamento, sicché esso non opera in favore dell'imputato, coobbligato in solido, che non impugna il capo della sentenza che riguarda la sua condanna risarcitoria quando altro imputato coobbligato abbia invece scelto di censurare tale parte della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non estensibile agli imputati non appellanti gli effetti della ordinanza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili alcune costituzioni di parte civile).

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta semplice, l'inerzia del singolo amministratore, quand'anche da sola insufficiente ad impedire l'evento pregiudizievole, nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo - sia esso colposo o doloso - degli altri componenti dell'organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all'aggravamento del dissesto, in quanto l'idoneità dell'opposizione del singolo a impedire l'evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri amministratori.

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro traduzione è obbligatoria solo se l'utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la mancata traduzione in lingua italiana di atti e documenti, tra i quali un interrogatorio, acquisiti nella fase delle indagini a seguito di rogatoria internazionale oggetto di generica indicazione da parte della difesa, e comunque non utilizzati nel corso del processo, costituisce motivo di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).

La previsione di cui all'art. 187, comma secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 32352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32352
Data del deposito : 7 marzo 2014

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