Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1306.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
(Sentenza).
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi puo' opporre a ciascuno di essi.
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[…] non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima, non trovando applicazione l'art. 1306 c.c., che riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fatto applicazione del suddetto principio - che esclude l'operatività dell'art. 1306 c.c. con riferimento all'ipotesi di litisconsorzio facoltativo iniziale - anche in relazione al giudicato formatosi, per omessa impugnazione, […]
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