Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1998, n. 4427
CASS
Sentenza 24 febbraio 1998

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In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere della irrevocabilità, costituisce un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere questioni non collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva invocato il carattere "artigianale" della società per farne derivare la non addebitabilità del reato di bancarotta semplice documentale).

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilità non è esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1998, n. 4427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4427
Data del deposito : 24 febbraio 1998

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