Sentenza 24 febbraio 1998
Massime • 2
In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere della irrevocabilità, costituisce un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere questioni non collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva invocato il carattere "artigianale" della società per farne derivare la non addebitabilità del reato di bancarotta semplice documentale).
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilità non è esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).
Commentari • 2
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- 2. Bancarotta fraudolenta documentale: mancata consegna delle scritture e dolo specificohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/1998, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 24.2.98
1. Dott. Nicola Marvulli Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso Malinconico " N. 396
3. " Carlo Cognetti " REGISTRO GENERALE
4. " Renato L. Calabrese " N. 27469/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE AN, nato a [...] il 27 giugno, 1955.
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste in data 20 maggio 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
O S S E R V A
NI AN ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, confermativa di quella emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale di Udine, con la quale è stato ritenuto colpevole di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice documentale, quale socio e amministratore unico della fallita s.n.c. Sant'Agata di B.F. & C, e condannato alla pena di un anno di reclusione. Sotto la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt.216 comma 3 e 217 comma 2 legge fall., in riferimento agli artt.2083 e 2214 c.c., contesta da un lato la sussistenza del dolo specifico della bancarotta preferenziale e, dall'altro, l'addebitabilità della bancarotta documentale semplice all'amministratore di una società artigianale, non avente la dimensione di vera e propria impresa commerciale e, come tale, non soggetta all'obbligo di tenuta dei libri contabili. Il ricorso va disatteso.
Con una interpretazione dei fatti, aderente alle risultanze - processuali e condotta in modo logico, i giudici di merito hanno accertato che c'è stato un comportamento da parte dell'imputato sicuramente integrativo della ipotesi delittuosa ex art. 216 comma 3 l.fall, siccome rivolto consapevolmente a favorire un creditore e ad alterare la par condicio, ciò evincendosi a chiari note dall'essere stato, l'incriminato pagamento in favore d'un istituto bancario, effettuato addirittura in una fase successiva a quella in cui il tribunale fallimentare aveva tenuto la camera di consiglio per deliberare sulle plurime istanze di fallimento presentate nei confronti della s.n.c. Sant'Agata.
E un siffatto comportamento, in quanto non dettato da alcuna delle ragioni cui la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di attribuire - in subiecta materia - valenza giustificati va, quale ad es. l'esclusiva intenzione di migliorare la situazione dell'azienda ed evitare la procedura fallimentare(cfr. Sez.V,24 giugno 1992, Accardi), bensì volto solo a privilegiare il creditore più intraprendente o più importante a discapito degli altri, giustifica appieno l'adottato verdetto di colpevolezza, perché in linea con il principio di diritto per il quale l'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale deve ravvisarsi ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire taluno riverbandosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo indiretto o eventuale, nel pregiudizio per altri.
Nè hanno efficace incidenza critica le attuali deduzioni difensive che, per escludere, nella specie, la sussistanza del dolo specifico, fanno leva su di una condotta asseritamente aggressiva e istigatrice dell'istituto bancario creditore, dei cui organi rappresentativi sarebbe stata vanamente richiesta l'affermazione di corresponsabilità: ai fini della punibilità della bancarotta preferenziale non ha nessun rilievo, infatti, la mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto.
Il primo motivo di ricorso va pertanto respinto perché in fondato.
Eguale sorte spetta al secondo motivo.
Rimane valido anche nella vigenza del nuovo codice di rito il principio per cui la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere della irrevocabilità, viene a costituire un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere, questioni che non siano collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza.
Non è perciò consentito al ricorrente invocare il carattere semplicemente "artigianale" della società rubricata, per farne derivare la non addebitabilità del reato di bancarotta semplice documentale, atteso che il definitivo assoggettamento a fallimento di detta compagine sociale ne attesta, a tutti gli effetti, ora non più ridiscutibili, la natura di imprenditore commerciale e non di piccolo imprenditore, con il conseguente obbligo della tenuta dei libri contabili, dal quale è esentato -a norma dell'art.2214 comma 2 c.c. - soltanto il secondo dei soggetti appena sopra indicati, nei cui riguardi non si applicano, per l'appunto, le procedure concorsuali. Per le considerazioni innanzi esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente essere condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998