Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 2
Il delitto di favoreggiamento personale è strutturalmente incompatibile con il reato associativo in quanto esso presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Nella specie la Corte ha escluso che l'imputato favoreggiatore degli aderenti ad una associazione di tipo mafioso possa, al contempo, essere ritenuto concorrente esterno nel delitto associativo).
Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Nella specie il Collegio ha confermato l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui le condotte integranti i delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento aggravati ascritte all'imputato non costituiscono prove dell'ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. ma rappresentano, invece, i medesimi fatti pur se diversamente qualificati).
Commentari • 5
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La massima «Non può affermarsi sussistere concorso di reati tra ricettazione e riciclaggio contestato in altro giudizio, costituendo quest'ultimo una figura di progressione criminosa del reato di cui all'art. 648 c.p., che in esso è assorbito, punendosi con il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., più gravemente proprio la condotta di chi dopo avere ricevuto denaro od oggetti di provenienza illecita, compie operazioni dirette a sostituire, trasformare, occultare il profitto del precedente reato presupposto. Così che nell'ipotesi in cui vi sia ricezione prima ed utilizzazione poi di assegni di provenienza furtiva non può contestarsi in diversi procedimenti sia la ricettazione che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 18376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18376 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO GI M. - Presidente - del 21/03/2013
Dott. GENTILE CO - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 796
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 49919/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
UF VA N. IL 21/02/1958;
avverso la sentenza n. 3824/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Dominioni e Avv. Mormino che chiedono il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UF VA è sottoposto a procedimento penale per la violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., per avere "Nella sua veste di esponente politico di spicco (prima della Democrazia Cristiana e successivamente nel tempo di altri partiti politici tra i quali l'UDER e il C.D.U. E successivamente al 24.6.2011 di Presidente della Regione Siciliana, consapevolmente e fattivamente contribuito al sostegno ed al rafforzamento dell'associazione mafioso COSA NOSTRA, intrattenendo, anche la fine della ricerca e dell'acquisizione di sostegno elettorale ed a fronte del richiesto appoggio, rapporti diretti o mediati con numerosi esponenti di spicco della predetta organizzazione (tra i quali II GE, RA NC, LO NO, EL IC, DI TI IO, UT GI, EL NC e AG RE); mettendo a disposizione di Cosa Nostra il proprio ruolo, così contribuendo alla realizzazione del programma criminoso dell'organizzazione tendente all'acquisizione di poteri di influenza sull'operato di organismi politici ed amministrativi nonché al conseguimento di impunità.
Ciò attraverso la ripetuta divulgazione di notizie che dovevano restare segrete perché concernenti attività di investigazione in corso relative ad importanti esponenti di Cosa Nostra e/o soggetti con questi in rapporti di contiguità. In particolare, tra l'altro il UF:
- assecondando specifiche richieste provenienti da UT GI (Capo mandamento di NC ed esponente di vertice della consorteria) attraverso l'intermediazione di AG RE e CE CO sì adoperava per l'inserimento del predetto CE nelle liste dei candidati del C.D.U. Per le elezioni regionali del 2001 nella piena consapevolezza di esaudire sul punto i desideri del UT nonché le finalità sottese a tale richiesta.
- Si adoperava fattivamente per il soddisfacimento di ulteriori richieste provenienti dal UT GI - e nella specie rappresentategli direttamente da CE CO - finalizzate ad influire sull'esito di concorsi in materia sanitaria in favore di candidati indicati dal predetto UT;
- Assecondando specifiche richieste provenienti da MA NO (esponente di spicco della famiglia mafioso di Villabate) rappresentategli da EL NC (a sua volta esponente della suddetta famiglia mafioso), si adoperava per l'inserimento di NT GI nelle liste dei candidati del BIANCOFIORE per le elezioni regionali del 2001, nella consapevolezza di esaurire sul punto i desideri del predetto MA nonché delle finalità sottese a tale richiesta;
-In concorso con AC TO (maresciallo dell'Arma dei carabinieri successivamente eletto deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana) rivelava in più occasioni a CE CO, AG RE, UT GI notizie che dovevano restare segrete e in particolare concernenti l'esistenza di attività di indagine dei Carabinieri del R.O.S. Nei confronti del predetto UT e, in tale ambito, il ricorso ad attività di intercettazione in quel momento ancora in corso;
- In concorso con AC TO ed altri soggetti allo stato non identificati, rivelava in più occasioni ad EL IC (esponente di spicco di Cosa Nostra in rapporti di stretta contiguità con ZA AR, AL CO, LO IA PI ed altri esponenti della famiglia mafioso di Bagheria) notizie destinate a restare segrete concernenti l'esistenza di attività di indagine, espletata anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, nei confronti dei predetti EL nonché del maresciallo IU GI e del maresciallo RI OR;
- Avvertiva EL NC (esponente della famiglia mafioso di Villabate) che nei suoi confronti (ed a causa dei suoi stretti rapporti con MA NI e MA NO) erano in corso investigazioni già concretizzate in servizi di intercettazione, pedinamento ed osservazione da parte della polizia giudiziaria. In tal modo rivelando al EL notizie destinate a rimanere segrete.
- Aderendo a specifiche richieste provenienti da DI GA IO all'epoca rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento prometteva all'organizzazione il futuro coinvolgimento di imprese segnalate da Cosa Nostra nell'aggiudicazione ed esecuzione di lavori Pubblici in quel territorio.
- Nella consapevolezza del ruolo e della importanza di II GE in seno all'organizzazione mafiosa, richiedeva al predetto II sostegno elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 1991.
- Incontrava in più occasioni RA RA, esponente di spicco della famiglia mafiosa di Uditore, recandosi personalmente presso gli uffici dell'Immobiliare Raffaello di pertinenza del predetto mafioso. Con sentenza 16.2.2001 il GUP del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio svolto con il rito abbreviato, dichiarava "non doversi procedere" nei confronti del UF "poiché per il medesimo fatto, diversamente considerato quanto a titolo di reato è intervenuta la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 187/08 del 18.1.2008, parzialmente riformata in data 23.1.2010 con la sentenza n. 189/10 della locale Corte di Appello e divenuta irrevocabile con sentenza della Corte di cassazione 22.1.2011 "La decisione, impugnata dalla Procura della Repubblica veniva confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 20.6.2012. La Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Palermo, ricorre per Cassazione avverso quest'ultima decisione, richiedendone l'annullamento e deducendo: p.1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), l'erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., artt.81, 378, 110 e 416 bis c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, perché la
Corte d'Appello ha affermato l'esistenza di preclusione processuale derivante dal "ne bis in idem" in un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati sul solo presupposto dell'identità delle fonti probatorie e una parziale coincidenza delle contestazioni mosse nei capi di imputazione, senza adeguatamente apprezzare l'esistenza di una ontologica diversità delle fattispecie di reato contestate. L'ufficio ricorrente pone in particolare evidenza come tra il reato di favoreggiamento aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (oggetto dell'imputazione mossa al UF nel c.d. Processo "Talpe" definito con sentenza 15582/2011 della Corte di cassazione) e quello di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., oggetto di contestazione nella presente sede, pur nella sostanziale identità delle prove, e pur essendo manifestazione di un'ipotesi di concorso formale eterogeneo, intercorrono differenze sostanziali per le quali il giudicato dell'uno non può estendere effetti preclusivi sull'accertamento penale dell'altro. La Procura Generale, a dimostrazione della "diversità" del fatto oggetto di addebito in questa sede rispetto a quello già giudicato, mette ancora in evidenza la non coincidenza del tempus commissi delicti: i fatti ascritti in questo procedimento hanno avuto svolgimento a cominciare dal 1989 (ed vicende Pennino, Inzalaco, Barbagallo ed intercettazioni ambientali Bonura), per proseguire nell'anno 1991 (in occasione delle elezioni comunali di Palermo con II GE) e che l'illecito rapporto si è articolato fino al 2003 attraverso accordi tra il UF con la famiglia mafiosa di NC del UT, con quella di Villabate dei MA e con lo schieramento dei corleonesi di ZA attraverso EL IC, per avere termine nel novembre del 2003 con l'arresto dei correi: EL IC, IU GI e RI OR. Il ricorrente pone quindi in rilievo che la preclusione ex art. 649 c.p.p., si manifesta solo nel caso in cui i fatti contestati nei due diversi procedimenti penali presentino caratteristiche di medesimezza nel senso che devono essere identici la "condotta", l'"evento" e il "nesso di casualità" da relazionarsi a medesime condizioni di tempo, di luogo, di persona. Nel caso di specie i fatti contestati nei due diversi procedimenti presentano differenze oggetti ve e tali da non potersi ritenere che ricorra l'applicazione dell'art. 649 c.p.p.;
p.2.) errata applicazione degli artt. 649 e 112 Cost. Il ricorrente dopo avere descritto la cronologia della vicenda processuale pag. 8 del ricorso mette in evidenza che il nuovo procedimento penale, alternativo ad una possibile contestazione ex artt. 516 e 517 c.p.p., esercitabile nel processo "Talpe", risponde comunque al principio dell'obbligatorietà dell'esercizio della azione penale esperibile in conformità delle regole processuali.
p.3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), mancanza, contraddittoria ed insufficiente motivazione, perché la Corte d'Appello non fu preso in considerazione le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia EL NC, non ha svolto osservazioni circa la lettura critica fatta dal Procuratore Generale nel corso della discussione dibattimentale, ha limitato la importata delle dichiarazioni del ZA GI e di ciancimino massimo, non ha motivato in relazione al patto politico - mafioso intercorso tra UF RE, UT GI e CE CO (pur riconosciuto nella decisione della Corte di cassazione nel processo "talpe"), trincerandosi dietro l'inesistente preclusione processuale ex art. 649 c.p.p., ne' ha motivato in relazione alle cointeressenze esistenti tra il UF, EL e ZA nel settore della sanità e sui rapporti tra l'imputato e la famiglia mafiosa dei MA di Villabate, circostanze tutte dimostrative della diversità del fatto ascritto all'imputato nel presente procedimento rispetto a quanto già giudicato nel processo "talpe".
In data 5.3.2012 la difesa dell'imputato ha depositato memoria con allegata copiosa documentazione, confutando le doglianze dalla Procura Generale della Corte d'Appello, mettendo in evidenza aspetti di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Al fine di un miglior chiarimento delle questioni che verranno esaminate appare opportuno svolgere una breve esposizione per capi sommati, della vicenda processuale. In origine il UF è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Palermo nell'ambito del procedimento n. 2358/99 con la accusa di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. In data 16.3.2005 i magistrati requirenti richiedevano l'archiviazione del suddetto procedimento dando atto di avere iniziato nei confronti del UF (e di altre persone) un diverso procedimento penale con la accusa, per l'odierno imputato, di rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 proc. N. 12790/02 c.d. Processo "talpe". Nel corso del giudizio n. 12790/02, sulla base degli elementi di fatto anche contestati in udienza, la Procura della Repubblica richiedeva al Giudice delle indagini preliminari la riapertura dell'originario procedimento prospettando, sulla base di nuovi elementi emersi nel corso del processo n. 12790/02 la reviviscenza dell'originaria accusa di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. per il quale veniva esercitata l'azione penale sfociata nel presente giudizio. Medio tempore il processo c.d. "talpe" perveniva a conclusione, essendo definito con sentenza della Corte di Cassazione che confermava quella con la quale la Corte d'Appello di Palermo aveva condannato il UF per i reato di rivelazione di segreti di ufficio e favoreggiamento personale aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7; il Tribunale e la Corte d'Appello di Palermo, investiti del processo relativo alla accusa di violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., mossa nei confronti dello stesso UF, dichiaravano l'improcedibilità dell'azione penale avendo accertato la preclusione processuale di cui all'art. 649 c.p.p.. La sentenza della Corte d'Appello, impugnata nella presente sede, fa costante e reiterato richiamo al contenuto della sentenza resa dal Tribunale in data 16.2.2011, facendola propria;
per tale ragione, in questa sede, verranno prese in considerazione tanto la decisione di primo grado che quella di appello, siccome costituenti un unico corpo motivazionale, essendo altresì comuni i criteri di valutazione adottati dai due organi di merito. La difesa dell'imputato con le memorie 5.3.2013 ha articolatamente confutato i contenuti del ricorso della Procura Generale della Corte d'Appello di Palermo ponendo in evidenza in primis aspetti di inammissibililtà del ricorso principale proposto dalla Procura Generale della Corte d'Appello;
tali prospettazioni non possono essere accolte nella presente sede siccome non del tutto fondate. Le ulteriori considerazioni attinenti all'applicazione dell'art. 649 c.p.p., formulate dalla difesa dell'imputato verranno esaminate in uno con il contenuto del ricorso. Va infine osservato che le questioni poste dall'ufficio ricorrente e dalla difesa, sovente toccano aspetti che attengono a valutazioni di merito. Tali argomenti non verranno considerati in questa sede, stanti i noti limiti propri del giudizio di legittimità. Conseguentemente non saranno considerate le questioni che toccano l'apprezzamento di merito delle prove analizzate dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, ne' tantomeno la valenza probatoria delle dichiarazioni di ZA GI o di ciancimino massimo o da altre persone, le cui dichiarazioni sono state escluse dalla Corte d'Appello con ordinanza 24.4.2012. Trattasi di decisione criticata dall'Ufficio ricorrente nella presente sede, senza peraltro formulare censure specifiche al provvedimento riconducibili in qualche modo nell'alveo segnato dall'art. 606 c.p.p., comma 1. La vicenda processuale sottoposta all'attenzione di questa Corte attiene all'applicazione dell'art. 649 c.p.p. che stabilisce il principio della preclusione processuale del "ne bis in idem" altresì previsto nell'art. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (entrata in vigore l'1.11.1988) che, con espressione equivalente a quella del vigente codice di rito, afferma: "Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato".
Il tenore delle doglianze proposte dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Palermo in tema di "ne bis in idem" (richiamato ancora dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE), e le argomentazioni svolte dalla difesa, impongono alcune preliminari considerazioni di carattere generale.
Il primo luogo, sul piano ermeneutico, nell'alternativa se per "medesimo fatto" (espressione testualmente adoperata dal legislatore nell'art. 649 c.p.p.) si debba intendere l'"idem factum o l'idem legale", va osservato che l'opzione privilegiata nella giurisprudenza di legittimità, è quella c.d. storico-naturalistica ("idem factum") in base alla quale la preclusione prevista dall'art. 649 c.p.p. opera nella sola ipotesi in cui vi sia (nelle imputazioni formulate in due diversi processi, nei confronti della medesima persona) corrispondenza biunivoca fra gli elementi costitutivi dei reati descritti nelle rispettive contestazioni (condotta, evento, nesso causale) che vanno riguardate anche con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo e di persona Cass. Sez. 5, 1.7.2010 n. 28548;
Cass. Sez. 4, 20.2.2006 n. 15578; Cass. SU 28.6.2005 n. 34655. La soluzione alla quale perviene la giurisprudenza di legittimità (condivisa da questo Collegio) senza porsi in contrasto con i principi affermati nelle decisioni della Corte Europea, permette di ritenere legittima la prospettazione della "diversità" del fatto anche in ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che una persona giudicata per un reato ben può essere sottoposta ad un successivo giudizio per l'ulteriore e diverso reato contestualmente commesso con il primo. Cass. Sez. 1, 24.1.1995 n. 3354. In secondo luogo, nella perimetrazione del concetto di "fatto" giudicato (ex art. 649 c.p.p.) va chiarito che esso non coincide (secondo criteri puramente formali) solo con quanto descritto nel capo di imputazione, ma conformemente al principio della "contestazione" sostanziale, il "fatto" (oggetto del giudizio) ricomprende tutti quegli aspetti che, nella progressione della vicenda processuale, sono stati via via oggetto di contestazione e di puntualizzazione della originaria accusa che risulta così compiuta attraverso atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine v. In tal senso Cass. Sez. 119. 9.1995 n. 10684. Va da ultimo osservato che il "fatto" giudicato, va considerato non solo sotto il profilo della sua materialità storica, ma anche con riferimento alla ritenuta "qualificazione giuridica" conferitagli nel giudizio, con la conseguenza che anche quest'ultima è oggetto di "giudicato"; tale considerazione è il necessario corollario derivante dall'ultima parte dell'art. 649 c.p., comma 1, ove è prevista la preclusione del "ne bis in idem" quando il medesimo fatto sia oggetto di un secondo giudizio per un "diverso" titolo. L'ovvia conclusione alla quale si perviene è che la preclusione ex art. 649 c.p.p., ricorre ogni qualvolta il "fatto" oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che, indipendentemente dal nomen iuris attribuito, i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili.
Non hanno rilevanza ed efficacia, ai fini della preclusione ex art.649 c.p.p., l'identità delle fonti probatorie e l'unicità della condotta caratterizzante la fattispecie del concorso formale eterogeneo di reati, con la conseguenza che le medesime fonti probatorie possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di un ulteriore illecito che risulti essere stato commesso con la medesima azione con la quale è stato integrato quello già giudicato. Così fissati i principi di riferimento in diritto in merito al ricorso si osserva quanto segue.
Secondo la prospettazione del ricorrente (primo e terzo motivo di ricorso) il UF avrebbe, con azioni diverse e parzialmente sovrapponibili, integrato sia i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento aggravato (per i quali è già intervenuta condanna definitiva) che quello di concorso esterno all'associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA, della quale, alcuni esponenti sono i beneficiari delle condotte favoreggiatici già giudicate.
La Procura Generale censura la decisione dei giudici di merito affermando che: 1) sarebbero rinvenibili, nelle imputazioni formulate nei due processi, differenze sostanziali determinate da diversità spazio/temporali dei fatti ascritti;
2) sarebbero rinvenibili differenze nel contenuto delle "contestazioni" e che taluni degli "episodi" (sette) descritti nel libello di accusa relativo al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (secondo la formulazione dell'imputazione riportata nell'epigrafe della presente decisione) non sarebbero mai stati "contestati" al UF nel corso del processo "Talpe" "....se non incidentalmente per provare l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7....". Entrambe le affermazioni non sono fondate: la prima, del tutto generica, è priva di efficacia dimostrativa e al limite dell'inammissibilità; la seconda non è conforme alle risultanze processuali illustrate nelle decisioni di merito con motivazioni che non sono state oggetto di più specifica e convincente censura. Dalla lettura delle sentenze di merito, si riscontra un'analitica descrizione comparativa (alla quale il Tribunale ha dedicato circa 200 pagine, in toto richiamate dalla Sentenza della Corte d'Appello che le ha recepite) delle accuse (sostanziali) sostenute nei due diversi processi;
i giudici di merito pervengono così a riscontrare l'esistenza della piena "sovrapponibilità" dei fatti addebitati al UF, che troverebbero differenza solo nel diverso titolo di reato attribuito.
Sul punto, al di là di una generica evocazione della diversità dei periodi di commissione degli illeciti contestati pag 2 e 4 del ricorso, il ricorrente non ha formulato in questa sede censure idonee a dimostrare che la sentenza impugnata sia caratterizzata da un vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorrente inoltre non ha messo in evidenza specifiche violazioni di norme penali sostanziali idonee a smentire la ritenuta sovrapponibilità delle accuse mosse nei due diversi procedimenti penali. Nella specie il ricorrente formula proprie valutazione involgenti aspetti di merito, come tali sottratti al giudizio di legittimità che deve rimanere nei limiti dettati dall'art. 606 c.p.p., comma 1. La mancanza di una più specifica critica sul punto relativo all'affermata identità dei fatti oggetto di imputazione nei due diversi processi, esime questo collegio dall'esercitare una più penetrante verifica della piena sovrapponibilità delle suddette accuse, attività questa che, per le deduzioni contenute nella impugnazione, si porrebbe oltre il limite della devoluzione segnato dall'art. 609 c.p.p.: sotto questo profilo il motivo va quindi rigettato.
La Procura Generale sostiene, con un secondo argomento, che parte delle condotte ascritte al UF nel presente procedimento penale, non sarebbero state contestate nel diverso processo "talpe", con la conseguenza che solo una frazione del "fatto" sarebbe stata oggetto di accertamento in quel giudizio penale;
in particolare l'Ufficio ricorrente afferma "....solo due episodi sono identici a quelli contestai nel c.d. Processo "talpe" (il favoreggiamento e le rivelazioni dei segreti nei confronti del UT e quello nei confronti dell'EL). Tutti gli altri episodi (ben 7) non erano mai stati formalmente contestati al UF se non incidentalmente per provare la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7...in particolare rilievo, infine nel presente procedimento la nuova contestazione al UF dell'episodio di favoreggiamento a favore del EL. Così come in un'ottica completamente nuova, cioè quello dello scambio politico-mafioso, secondo la indicazione della sentenza "Mannino", vanno evidenziate le nuove contestazioni che sono state mosse al UF relative alle vicende CE ed NT, rivelatici della sussistenza di un patto di scambio politico-mafioso, rispettivamente con la famiglia mafiosa di Palermo-NC e quella di Misilmeri....".
La lettura della motivazione delle sentenze di merito fornisce un quadro processuale differente da quello esposto. Il Tribunale, con particolare precisione ha esaminato le singole condotte (v. in particolare: p. 115 - vicenda CE;
p. 86 - vicenda concorsi in campo sanitario;
p. 77 - candidatura di NT;
pag. 163 - favoreggiamento UT;
p. 173 - favoreggiamento EL;
p. 60 - vicenda Campanella;
p. 42 - Vicenda DI TI;
p. 29 - Vicenda II;
p. 35 - vicenda RA) specificate nel capo di imputazione relativo all'accusa di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., riscontrando che ognuna di esse era stata oggetto di specifica "contestazione" al UF nel corso del procedimento definito, con la conseguenza che la posizione dell'imputato era già stata esaminata (e giudicata) con riferimento ad ognuno dei nove fatti indicati nell'accusa formulata in questa sede.
Anche in questo caso la motivazione della sentenza del Tribunale, recepita in quella della Corte d'Appello e fatta propria da quest'ultima, sfugge a qualsivoglia censura, non avendo il ricorrente formulato critiche idonee a far ritenere viziata la motivazione della decisione impugnata integrata da quella del Tribunale. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente va escluso che ricorra diversità tra i fatti contestati nei due diversi processi fioccasi, e conseguentemente che l'art. 649 c.p.p. sia stato erroneamente applicato.
Va pertanto affrontata la terza questione di diritto posta dal ricorrente, che parte dalla premessa per la quale l'inammissibilità di un secondo giudizio da un lato impedisce di procedere contro uno stesso imputato per il medesimo fatto, ma, dall'altro non preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso fatto - reato. La premessa è corretta: l'art. 649 c.p.p. attiene alla sola "identità del fatto reato contestato" nei suoi elementi tipici e non si estende alle valutazioni di esso come componente probatoria di altro reato i cui elementi costitutivi siano ontologicamente diversi. Dalla lettura integrata delle sentenze di merito, come già osservato, emerge che è stata fatta la ricostruzione comparativa fra le due diverse imputazioni ed è stato accertato che i fatti integranti i delitti di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento aggravati (processo talpe) non sono prove dell'ulteriore e diverso delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ma sono i medesimi fatti, solo diversamente qualificati. Alla considerazione, pure messa in rilievo dall'Ufficio ricorrente per la quale i delitti da rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento aggravati ex L. n. 203 del 1991, art. 7 sono comunque diversi da quello di concorso esterno in associazione mafiosa (essendo diverso l'interesse giuridico protetto di quest'ultimo rispetto ai primi e la finalizzazione delle condotte), pur realizzati attraverso una medesima condotta, va contrapposto il rilievo dell'esistenza di un'incompatibilità strutturale tra il reato associativo e quello di favoreggiamento ex art. 378 c.p. (nella specie aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7). L'art. 378 c.p. pone come presupposto della fattispecie che il soggetto agente non sia concorrente nel medesimo reato commesso dalla persona beneficiaria della condotta favoreggiatrice. Di qui consegue che esiste, per previsione normativa un'incompatibilità strutturale tra il reato di favoreggiamento e quello per il quale è intervenuta la suddetta condotta.
Nel caso in esame il UF ha compiuto atti di rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento personale aggravati ex L. n.203 del 1991, art. 7, non solo nell'interesse di singoli soggetti
(collocali in posizione di rilievo) aderenti ad associazione mafiosa, ma anche "alfine di agevolare l'attività dell'organizzazione mafiosa COSA NOSTRA" dal capo di imputazione riportato nella sentenza Cass. Sez. 2 n. 15583 relativo al UF. Il tenore dell'addebito, per il quale è intervenuto il giudicato pone in evidenza che il UF ha agito favorendo persone che, in quanto aderenti all'associazione mafiosa COSA NOSTRA, stavano compiendo il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; di qui consegue che in virtù del limite posto dal testo dell'art. 378 c.p., lo stesso UF non può più essere ritenuto, nel contempo favoreggiatore di coloro che violano l'art. 416 bis c.p. e concorrente esterno nel medesimo delitto associativo. Sul punto la Procura generale ricorrente argomenta (richiamando Cass. sez. Fer. 28.9.2004 n. 38236) che "...il reato di favoreggiamento personale presuppone l'avvenuta consumazione del reato ascritto al soggetto favorito" affermando ancora che "... qualora trattisi di reato associativo (nella specie, di tipo mafioso) occorre che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, dandosi luogo altrimenti alla configurabilità, non del favoreggiamento, ma della partecipazione o del concorso esterno, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa". La tesi non può essere accolta, perché la natura permanente del reato presupposto ex se non esclude che possa essere realizzata una condotta favoreggiatrice (quantomeno per la parte di azione già compiuta dal favorito) di chi quel reato abbia commesso e stia tutt'ora commettendo Cass. 11.11.2003 n. 6905; indubbiamente è necessario che l'azione del c.d. favoreggiatore non si traduca in un atto di sostegno o di incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del favorito, perché in tal caso la condotta integrerebbe non già la violazione dell'art. 378 c.p., ma quella di partecipazione al delitto associativo. Pertanto, ritenuta la piena sovrapposizione dei "fatti" contestati nei due procedimenti penali promossi nei confronti del UF e rilevato l'esistenza di un'incompatibilità strutturale tra le due accuse, ne consegue che nel presente caso, l'applicazione fatta dai giudici di merito dell'art. 649 c.p.p., è corretta. La doglianza di cui al secondo motivo di ricorso presenta caratteri di aspecificità rispetto al contenuto della decisione impugnata. Non è qui in discussione la modalità con la quale l'Ufficio del Pubblico Ministero abbia inteso esercitare la doverosa azione penale, ma è oggetto di valutazione la legittimità della tesi della possibile coesistenza delle due diverse accuse, fra loro incompatibili, in assenza della dimostrazione dell'obbiettiva esistenza di un quid pluris che consenta di ritenere che il UF abbia commesso contestualmente oltre i delitti di favoreggiamento personale e rivelazione di segreti di ufficio, aggravati, anche l'ulteriore (e diverso - sul piano fattuale) reato di concorso esterno in associazione mafiosa, fattispecie, quest'ultima che non è stata ravvisata dal giudice del processo "talpe", in ciò seguendo l'impostazione data dalla pubblica accusa, ritenendo di non dover modificare la qualificazione giuridica del fatto originariamente ascritto così inscrivendo nell'ambito degli artt. 326 e 378 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 le condotte contestate. Le restanti doglianze formulate con il terzo motivo di ricorso sono infondate. In particolare: le censure riguardanti la omessa motivazione di aspetti in fatto attinenti ai rapporti e alle cointeressenze intercorsi tra il UF e altre persone appartenenti all'associazione "COSA NOSTRA" sono formulate in termini generici senza specifica individuazione (al di là della critica di merito) delle ragioni di diritto per le quali sarebbe erronea la decisione. La ritenuta sussistenza della preclusione di cui all'art.649 c.p.p., individuata come pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione giustifica sul piano logico-giuridico la correttezza della decisione della Corte Palermitana di non prendere in considerazione ogni ulteriore diversa doglianza di merito dedotta in sede di impugnazione.
Per la medesima ragione deve ritenersi corretta la decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto di non ammettere gli ulteriori mezzi di prova (dichiarazioni ZA, ciancimino e altre). Su questo punto va ancora osservato che la Corte territoriale ha affermato: "...sotto il primo profilo (doglianze di merito sollevate con l'atto di appello ndr) va invero chiarito che le considerazioni svolte in alcune parti della sentenza impugnata che parrebbero confutare la stessa pregnanza delle risultanze nell'ottica della nuova imputazione non erano per nulla necessarie e pertanto del tutto irrilevanti si rivelano i motivi di gravame che le riguardano;
mentre i nuovi (sopravvenuti elementi che l'accusa vorrebbe introdurre in questa processo in sede di appello non potrebbero comunque fa venir meno la condizione di procedibilità". Si tratta di motivazione che, rendendo conto delle ragioni delle scelte fatte dalla Corte, non presenta nessuno dei vizi specifici previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), in ordine ai quali il ricorrente non ha fornito alcun elemento di valutazione apprezzabile in diritto. Parimenti non è stata formulata dal ricorrente alcuna censura specifica relativamente alla ordinanza 24.4.2012 con la quale la Corte d'Appello ha deciso in ordine alle integrazioni probatorie richieste dalla pubblica accusa;
dalla lettura dell'ordinanza richiamata si evince che la Corte territoriale non ha accolto la richiesta della Pubblica accusa perché mancavano i presupposti per la rinnovazione del dibattimento posto che, procedendosi con il rito abbreviato, le prove sarebbero state ammissibili solo nel caso di una ritenuta impossibilità a decidere, nella specie non ravvisata dal giudicante. Si tratta di motivazione corretta sul piano del diritto, non sindacabile nel merito processuale.
Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013