Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 18376
CASS
Sentenza 21 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il delitto di favoreggiamento personale è strutturalmente incompatibile con il reato associativo in quanto esso presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Nella specie la Corte ha escluso che l'imputato favoreggiatore degli aderenti ad una associazione di tipo mafioso possa, al contempo, essere ritenuto concorrente esterno nel delitto associativo).

Per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Nella specie il Collegio ha confermato l'apprezzamento della Corte territoriale secondo cui le condotte integranti i delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento aggravati ascritte all'imputato non costituiscono prove dell'ulteriore delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. ma rappresentano, invece, i medesimi fatti pur se diversamente qualificati).

Commentari5

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Ricettazione e riciclaggio: non sussiste il concorso
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2020

    La massima «Non può affermarsi sussistere concorso di reati tra ricettazione e riciclaggio contestato in altro giudizio, costituendo quest'ultimo una figura di progressione criminosa del reato di cui all'art. 648 c.p., che in esso è assorbito, punendosi con il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., più gravemente proprio la condotta di chi dopo avere ricevuto denaro od oggetti di provenienza illecita, compie operazioni dirette a sostituire, trasformare, occultare il profitto del precedente reato presupposto. Così che nell'ipotesi in cui vi sia ricezione prima ed utilizzazione poi di assegni di provenienza furtiva non può contestarsi in diversi procedimenti sia la ricettazione che il …

     Leggi di più…

  • 4Ne bis in idem e CEDU
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …

     Leggi di più…

  • 5Divieto di bis in idem si applica anche in caso di concorso formale di reatiAccesso limitato
    Antonia Quartarella · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2013, n. 18376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18376
Data del deposito : 21 marzo 2013

Testo completo