Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 22034
CASS
Sentenza 7 marzo 2013

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Massime1

In tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare la previsione normativa è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata sia immediato.

Commentari5

  • 1M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili
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  • 2Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civile
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  • 3M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili
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  • 4M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili
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  • 5M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 22034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22034
Data del deposito : 7 marzo 2013

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