Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un'esposizione analitica della "causa petendi", sicchè per soddisfare la previsione normativa è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata sia immediato.
Commentari • 5
- 1. M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civilihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Art. 78 c.p.p. Formalita della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civilihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civilihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 5. M. Toriello | Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civilihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2013, n. 22034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22034 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 07/03/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 454
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 33273/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/04/2012 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di ST CO, su accordo delle parti, la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 582 c.p., commesso in Venezia il 17/2/2011 in danno di JI Jang, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
L'imputato ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta ammissibilità della costituzione della parte civile, e nella conseguente condanna al pagamento delle spese in favore della stessa, pur essendo il relativo atto privo dell'indicazione delle ragioni per le quali si lamentava che dal reato fossero scaturite conseguenze pregiudizievoli per la persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria nel procedimento penale, prevista a pena di inammissibilità della stessa, ha una funzione limitata all'individuazione della pretesa e del rapporto della stessa con il reato per il quale si procede;
non essendo pertanto necessaria un'esposizione analitica della causa petendi (Sez. 5^, n. 6910 del 27/04/1999, Mazzella, Rv. 213612; Sez. 2^, n. 13815 del 27/10/1999, Attinà, Rv. 214669). La previsione normativa può pertanto essere soddisfatta con il richiamo al capo di imputazione (Sez. 5^, n. 12599 del 20/08/1998, Alberini, Rv. 211931;
Sez. 5^, n. 684 del 05/02/1999, Pindinello, Rv. 214876), quanto meno laddove il nesso fra il reato contestato e la pretesa risarcitoria sia immediato;
potendo viceversa essere necessarie ulteriori specificazioni allorché detta condizione non si verifichi, come nei casi in cui sia contestato un reato di pericolo o il danneggiato non si identifichi nella persona offesa (Sez. 6^, n. 39695 del 15/11/2002, Gori, Rv. 225421; Sez. 5^, n. 544 del 13/12/2006 (12/01/2007), Bianco, Rv. 235777). Nella situazione in esame, si procede per un reato di violenza alla persona di immediata ed evidente lesività, specificamente dettagliato nella contestazione di una condotta descritta nell'aver l'imputato colpito la persona offesa al volto con un bicchiere e di conseguenze fisiche specificamente indicate nella frattura della piramide nasale, nella lesione all'emivolto sinistro, nella lesione vascolare della branca frontale sinistra del nervo facciale e in malattia ed incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni protrattesi fino a tutto il mese di luglio del 2011. Il richiamo dell'atto di costituzione di parte civile ad un capo di imputazione così formulato rende evidente come l'azione risarcitoria fosse riferita ai danni in esso descritti in quanto derivanti dalla condotta dell'imputato; e, secondo i principi appena riportati, adempiva adeguatamente alla funzione giustificatrice del fondamento della pretesa civilistica nel reato contestato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013