Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 2
La chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza del passivo non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno sul piano oggettivo il reato di bancarotta fraudolenta documentale (In motivazione la S.C. ha affermato che su tale reato incide solo la revoca del fallimento pronunciabile in caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento).
L'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 21872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21872 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 814
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 41115/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI UA N. IL 12/05/1944;
avverso la sentenza n. 5043/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, che conclude per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa Città, ha dichiarato non doversi procede nei confronti del UD e del AR in ordine al reato di bancarotta documentale per il fallimento della società ROLA Costruzioni, dichiarato con sentenza del 6 settembre 1995, perché estinto per prescrizione, ha confermato la dichiarazione di responsabilità per il medesimo reato di bancarotta documentale in relazione al fallimento della società RO.LA Costruzioni Generali, s.r.l., dichiarato con sentenza del 2 settembre 1998, ed ha ridotto la pena.
2.- La Corte di merito ha argomentato che secondo le dichiarazioni dei curatori, del consulente tecnico e del Maresciallo della Polizia tributaria la società RO.LA Costruzioni, s.r.l., non aveva tenuto alcuna contabilità e che non era stato possibile ricostruire il movimento degli affari;
che lo stesso UD era stato direttore tecnico e procuratore della società RO.LA. Costruzioni, s.r.l., per conto della quale poteva trarre assegni;
che anche la società RO.LA Costruzioni Generali, s.r.l. non aveva tenuto alcuna contabilità;
che le visure camerali evidenziavano che il UD era socio - amministratore della seconda società; che anche il LO era stato amministratore della RO.LA Costruzioni Generali, s.r.l.. 3.- Il UD, tramite il difensore Avv. Maiello, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto il fallimento della RO.LA Costruzioni Generali, s.r.l. aveva avuto carattere accidentale, in conseguenza di un debito di pochi milioni, per altro pagati, e perché per la bancarotta documentale in relazione alla RO.LA Costruzioni s.r.l. sarebbe necessario il dolo specifico.
Lo stesso UD, tramite altro difensore, Avv. Russo, deduce la nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione della legge in conseguenza della mancata assunzione di una prova decisiva, l'acquisizione del decreto di chiusura del fallimento della RO.LA, Costruzioni Generali s.r.l., e per essere stato questo chiuso L. Fall., ex art. 119.
4.- Il ricorso, unico anche se articolato con più atti, è infondato.
In relazione al fallimento della RO.LA, Costruzioni Generali s.r.l. va affermato che è irrilevante che lo stesso fosse stato chiuso per mancanza sopravvenuta del passivo, per essere stati pagati i debiti, come deduce il ricorrente, L. Fall., ex art. 118, n. 2, in quanto tale fatto non esclude la legittimità e l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno obiettivamente il reato di bancarotta documentale fraudolenta, sul quale incide solo la revoca del fallimento, pronunciabile L. Fall., ex art. 19, (a seguito di opposizione) nel caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento. (Cass., sez. 5, 05 novembre 1986, n. 1336, Scuderi,Cass. pen. 1987, 1646). Infatti, il pagamento dei debiti della società fallita è un post factum rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Per quanto riguarda il fallimento della RO.LA Costruzioni s.r.l., in relazione al quale è stato dichiarato estinto il reato di bancarotta documentale per prescrizione, è ormai giurisprudenza del tutto maggioritaria che "per la integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 2, ravvisabile nella condotta dell'aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico". (per tutte: Cass., sez. 5, 13 giugno 2007, n. 34933). E, nella specie, i giudici del merito hanno dato contezza dell'esistenza del dolo generico, tenuto conto dell'attività del UD di amministratore della società RO.LA Costruzioni, avendo egli il potere di trarre assegni per conto e in nome della società, cioè di svolgere una funzione tipica dell'amministratore e della volontarietà della mancata tenuta delle scritture contabili, per non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, anche al fine di non rendere possibile il riconoscimento dei rapporti tra le due società.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010