Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 2
Costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio della azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato; ne consegue che, se l'appello del responsabile civile, avente ad oggetto unicamente i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sia stato dichiarato inammissibile, esso non può essere esaminato in virtù dell'effetto estensivo dell'appello proposto dall'imputato che non abbia -a sua volta- gravato i capi della sentenza riguardanti la azione civile.
In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2000, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 29/09/2000
1. Dott. COLARUSSO VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - N. 1702
3. Dott. ROMIS VINCENZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 022812/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SC CO N. IL 11/07/1960
2) LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA N. IL 00/00/0000
3) MINISTERO DEGLI INTERNI N. IL 00/00/0000
avverso SENTENZA del 05/01/2000 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLARUSSO VINCENZO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P. G. Francesco Cosentino che ha concluso per l'inamm. Del ricorso Assitalia e rigetto degli altri.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Di Rella e per i resp. Civili l'avv. Giuseppe Giacomini (Assitalia) e Avv. Dello Stato Vittorio RUSSO (Ministero dell'Interno)
Udito il difensore Avv. Falcolini per l'imputato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AG NC, agente della Polizia di Stato, il giorno 2.4.1993 era alla guida di un veicolo di servizio in servizio di ordine pubblico e stava recandosi, per espresso ordine ricevuto, in Piazza e Ferrari di Genova ove durante un comizio politico, stavano verificandosi dei tafferugli. Nel percorrere un tratto di strada in discesa e curvilineo procedendo a velocità eccessiva in relazione alle condizioni della strada resa sdrucciolevole dalla pioggia, sbandava ed invadeva la opposta venendo in collisione con due autovetture che la percorrevano e cagionando lesioni ai passeggeri delle stesse nonché al trasportato Soriano Luigi.
Tratto a giudizio per rispondere di lesioni colpose, era condannato da Pretore di Genova che condannava, altresì, l'imputato, in solido con i responsabili civili Ministero dell'Interno e Assitalia, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite che, comprensivi degli interessi legali, erano liquidati in L. 34.817.892 in favore di IE IA GR, L. 100.552.860 in favore di La SA UC, L. 45.792.825 in favore di EN IO, L. 921.933.426 in favore di La SA NI.
Sull'appello dell'imputato e dei responsabili civili, la Corte di Appello d Genova, con le sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle Assicurazioni d'Italia perché tardivo ed ha confermato la sentenza del Pretore emettendo le statuizioni consequenziali.
Ricorrono per cassazione l'imputato AG, e i responsabili civili.
2. Lo AG con quattro motivi articolati in più censure. Nel primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in particolare quanto all'omesso accertamento delle colpa penalmente rilevante.
Si premette che il veicolo condotto dallo AG e con a bordo l'Ispettore di Polizia, Soriano Luigi, aveva ricevuto l'ordine di recarsi con la massima urgenza - secondo le testuali espressioni del ricorso - in piazza De Ferrari ponendosi in testa alla colonna di automezzi composta di altri otto veicoli. Nel corso di tale manovra e nell'affrontare una curva destrorsa era accaduto lo sbandamento. La Corte di Appello aveva omesso di accertare la colpa penalmente rilevante dello AG e di compiere una seria indagine critica per la ricostruzione dell'incidente e fondando il proprio convincimento su considerazioni di puro buon senso. La Corte al fondo, aveva affermato la responsabilità sulla base del semplice rapporto materiale di causalità omettendo ogni indagine sugli aspetti soggettivi della condotta.
Nel secondo motivo si deduce violazione di legge per non avere la Corte ritenuto sussistente la scriminante di cui all'art. 51 c.p. atteso che lo AG aveva adempiuto ad un ordine legittimo ricevuto dalla Questura e convalidato dal Superiore gerarchico presente a bordo del veicolo.
Nel terzo motivo si deduce violazione degli artt. 18 e 27 delle legge 990/69 non avendo il Pretore e la Corte di Appello tenuto conto dei massimali di polizza nell'effettuare la liquidazione dei danni che, peraltro, per la sua complessità andava rimessa ad altra sede. Nel quarto motivo si lamenta la erronea liquidazione dei danni stessi, portata al di sopra dei limiti del massimale e senza tener conto di quanto corrisposto al La SA NI da altri enti assicurativi.
3. Il ricorso del Ministero dell'Interno è affidato a due motivi.
Nel primo si deduce difetto di motivazione si quanto alla esclusione di qualsiasi elemento di colpa a carico dei conducenti dei veicoli antagonisti sia per quanto riguarda la ritenuta ininfluenza del fatto che il veicolo delle Polizia aveva in fruizione al momento del fatto i prescritti dispositivi di emergenza sia anche per la contraddittoria esclusione dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., ritenuta insussistente nonostante le affermate ragioni oggettive di urgenza del servizio richiesto.
Si censura la mancata rinnovazione del dibattimento a fronte delle incertezze sulla dinamica del sinistro e sulla velocità. Nel secondo motivo si lamenta vizio di motivazione precisandosi che il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale aveva impedito l'accertamento pieno delle ragioni di urgenza che avevano dettato il percorso del veicolo in servizio di ordine pubblico ed ancora si sottolineano i dubbi in ordine alla dinamica dell'incidente e la scarsa considerazione data alle risultanze peritali relative alla velocità limite, a quella tenuta dal mezzo ed a quella di ribaltamento.
4. Il ricorso delle Assicurazioni d'Italia consta di tre motivi. Nel primo la società ricorrente lamenta che erroneamente la Corte non avrebbe tenuto conto della estensibilità nei suoi confronti della impugnazione dell'imputato, non vertente esclusivamente sulla pena a sulla mancata concessione di benefici ma diretta a contestare in radice la responsabilità sotto ogni profilo e, quindi, anche sotto quello civilistico e ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui le statuizioni civili erano affette da violazione degli artt. 18 e 28 delle legge 990/69. Nel secondo motivo si deduce che la violazione degli artt. 18 e 27 della L. 990/69 doveva essere dalla Corte di Appello rilevata di ufficio siccome attinenti al "presupposto di applicabilità" della legge stessa.
Rileva, in proposito, la ricorrente che il Pretore non aveva tenuto conto dei limiti dei massimali contrattualmente stabiliti. Nel terzo motivo si deduce violazione dell'art. 28 delle legge 990/69 non avendo il Pretore, nel liquidare il danno, considerato che a favore della Parte Offesa La SA NI era stata erogata una pensione di invalidità dall'INPS: detto Istituto aveva, infatti, chiesto di surrogarsi nella posizione dell'assicurato e la società ricorrente era obbligata a rivalere l'Ente previdenziale sempre nei limiti del massimale di polizza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento.
1.1. Per quanto concerne quello dello AG, il Collegio osserva che va innanzitutto disatteso il primo motivo non potendosi ravvisare nella sentenza impugnata alcun vizio in ordine all'accertamento della colpa.
Ed, invero, è incontestato che l'auto di servizio guidata dallo AG percorreva una strada in discesa, curvilinea e, al momento, resa sdrucciolevole dalla pioggia e che, proprio in una curva abbordata a velocità di 60-70 km. all'ora, l'auto della Polizia, slittando, andò ad invadere la corsia opposta percorsa dai veicoli su cui viaggiavano le PP.OO.
E non è chi non veda come - a prescindere dal richiamo alle considerazioni di puro buonsenso su cui si appuntano gli strali critici del ricorrente - su questa premessa di fatto la Corte di Appello abbia correttamente individuato, senza punto presumerla, gli estremi della colpa nella condotta dello AG, anche sotto il profilo della prevedibilità dell'evento in base alle regole della comune esperienza, ed abbia, poi, correttamente collocato tale condotta sicuramente imprudente tra le cause efficienti, peraltro di immediata evidenza, dell'evento.
Il giudizio di fatto formulato dalla Corte di merito al riguardo appare del tutto adeguato e non è inficiato da alcuna manifesta incongruenza logica.
Ed è del tutto irrilevante la circostanza (di cui, per altro profilo, ancora si dirà) che l'auto della Polizia procedesse con i segnalatori in funzione poiché non si coglie quale influenza abbia potuto avere tale fatto sulla dinamica dell'incidente posto che le auto dei civili furono pacificamente investite mentre procedevano (se procedevano) sulla loro mano e senza che a carico dei guidatori sia dato ravvisare - ne' il ricorrente adombra - alcun estremo di colpa sia pur lieve connessa al funzionamento dei segnalatori stessi.
1.2. Il ricorso non può trovare accoglimento neppure per quel che concerne la sussistenza della dedotta scriminante ex art. 51 c.p. che è stata esclusa in entrambi i gradi di merito.
Al riguardo è opportuno richiamare un fondamentale rilievo contenuto nella sentenza impugnata relativo alla mancata allegazione da parte della difesa dell'imputato del tenore dell'ordine. Ciò già implica che non si è nella specie in grado di stabilire se sussistesse effettivamente la dedotta urgenza e di che grado questa fosse e se l'adempimento dell'ordine potesse, in relazione allo scopo perseguito, giustificare la violazione delle regole della prudenza nella guida.
Il Collegio ritiene che anche i veicoli di Stato adibiti a servizio di polizia debbano, in adempimento dell'obbligo generale stabilito nell'art. 140 C.d.S., rispettare fondamentalmente la regole della prudenza e quelle specifiche imposte dalla legge, in modo che restino la salvaguardate la sicurezza della circolazione e la tutela della vita e della integrità fisica degli utenti della strada. E neppure il veicolo impegnato in servizio di ordine pubblico può dirsi, in via di principio, liberato in maniera assoluta dall'osservanza delle regole sulla circolazione posto che, anche in caso di servizio (a tutto concedere) urgente e quando siano in funzione i dispositivi lampeggianti e di allarme acustico, il conducente per espresso dettato normativo (art. 177 c. 3 C.d.S.) è tenuto comunque al rispetto delle regole di comune diligenza e prudenza la cui violazione è stata nella specie contestata come integrativa della colpa.
Ed allora le ragioni che esonerano dal rispetto dei relativi obblighi dovranno eventualmente rinvenirsi in quelle che, in via generale, valgono ad escludere l'antigiuridicità di eventuali comportamenti che, in violazione delle regole di prudenza e di prescrizioni normative, abbiano realizzato gli estremi di un reato colposo.
Si tratta, in fondo, delle cause di giustificazione o di liceità, comunemente dette scriminanti, sancite negli artt. 50-54 c.p.. E, nella specie, si deduce quella dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo.
Ma per l'accertamento della positiva sussistenza di queste cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto è sempre necessario compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene salvaguardato dalla norma escludente il reato ed il bene che la previsione del reato tutela. Di tal che non potrà parlarsi di liceità della condotta dell'esecutore nel caso in cui vi sia sproporzione tra il fine perseguito (come nelle specie) dall'ordine e la condotta di attuazione dello stesso, in quanto lesiva di beni altrettanto meritevoli di tutela e che, nel giudizio concreto, si rivelino preminenti rispetto all'interesse a che si realizzi la finalità dell'ordine impartito.
Ed, inoltre, perché la condotta dell'agente sia scriminata dall'adempimento di un ordine legittimo impartito dalla pubblica Autorità è necessario che l'ordine, oltre che formalmente legale (competenza del superiore ad emanarlo e dell'inferiore ad eseguirlo;
emanazione dell'ordine nella forme prescritte dalla legge), sia anche sostanzialmente legittimo, nel senso che il contenuto della condotta comandata al subordinato deve essere confonne alla legge, atteso che la volontà statale espressa attraverso i suoi organi non può attuarsi in contrasto con l'ordinamento ne' con modalità e/o mezzi contrari alle norme quando ciò non sia giustificato da un interesse superiore alla salvaguardia del bene penalmente tutelato. Se poi, come nella specie, l'ordine impartito lasci all'esecutore un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle condotte più opportune per la sua attuazione è evidente che, nel caso in cui il subordinato esegua l'ordine ponendo in essere condotte imprudenti, anomale e "contra legem" che non siano indefettibilmente imposte dalle circostanze concrete e travalichino il fine, che poteva essere perseguito anche mediante condotte più prudenti e lecite, egli dovrà rispondere della sua scelta elettiva e responsabile degli eventi di reato che siano conseguenza della sua condotta. Ora nel caso di specie non è stato neppure allegato che il contenuto dell'ordine fosse quello di raggiungere piazza De Ferrari (ove avvenivano dei "tefferugli") "a qualunque costo" ed anche violando le più elementari cautele nella condotta di guida e senza preoccupazione per la incolumità di ignari utenti della strada e degli stessi esecutori dell'ordine (uno di essi riportò lesioni nell'incidente), con il rischio, annotato dalla Corte di Appello, che la condotta adottata, ritardando il servizio, si riveli addirittura incongrua e non funzionale rispetto al fine pubblico perseguito.
1.3. I restanti motivi (terzo e quarto) di ricorso dello AG sono inammissibili siccome proposti per la prima volta in questa sede e non concernenti questioni rilevabili di ufficio in quanto attinenti al superamento, nella condanna ai danni, dei massimali di polizza (rectius: di legge, atteso che i massimali di polizza, che ben possono superare quelli di legge, non vengono resi noti) che, a norma dell'art. 18 L. 24.12.1969 n. 990, sono opponibili al danneggiato (qui alle PP.CC.) dal solo assicuratore e non dal responsabile che è sempre tenuto al ristoro dei danni nei limiti del loro effettivo ammontare.
Ed, invero, nei motivi di appello dello AG non si rinviene alcuna doglianza in relazione a quanto dedotto nei motivi in esame, essendosi l'appellante limitato, in quella sede, alla contestazione della responsabilità, del mancato riconoscimento della scriminante e del trattamento sanzionatorio.
1.3. E non è a dirsi che la contestazione sulla responsabilità coinvolge necessariamente quella sulla liquidazione del danno e sulla entità dello stesso.
Questa Corte a Sezioni Unite, esaminando funditus, la struttura della sentenza penale onde stabilire su quali statuizioni debba potersi ritenere formato il giudicato (parziale) in caso di mancata impugnazione hanno, in primo luogo, distinto e definito i concetti di capi e di punti della sentenza annoverando, sebbene non esplicitamente, tra i primi (su cui sicuramente si forma il giudicato in caso da mancata impugnazione) i vari rapporti processuali che possono instaurarsi in un singolo processo cumulativo (cfr. Cass. SS.UU. 19.1.2000, Tuzzolino). Ora il Collegio ritiene che tra i rapporti processuali dotati di autonomia e suscettibili di autonoma decisione, intesa come "alto giuridico completo e tale da poter costituire da sola, anche separatamente, il contenuto di una sentenza", rientrino, non solo quelli corrispondenti alle singole imputazioni ma anche quel rapporto che si innesta nel processo penale a seguito dell'esercizio dell'azione civile per le restituzionì e per il risarcimento danni. Si tratta, invero, di un rapporto che conserva una propria e caratteristica struttura ed indipendenza rispetto a quello, di natura pubblicistica, che si instaura tira accusa e difesa come espressione della potestas puniendi. L'esercizio dell'azione civile è, nel processo penale, solo eventuale ed è legato alla iniziativa del soggetto danneggiato dal reato che può fa valere le sue pretese tanto nel processo penale come in un diverso e separato processo civile, potendo, peraltro, traslare l'azione civile già esercitata nel processo penale innanzi al giudice civile (art. 75 c. 1 c.p.p.) e sottrarre al processo penale l'azione civile che in questo sia iniziata o mediante revoca ovvero mediante la successiva proposizione dell'azione civile innanzi al giudice civile.
Ma la collocazione della pronuncia sull'azione civile tra i capi della sentenza si ricava da abbondanti ed inequivocabili elementi sia testuali che sistematici come quelli contenuti nell'art. 574 c. 1, nell'art. 576 c. 1, 578, 538, 539, 540 e 541 e 622 c.p.p., norme dalle quali si evince senza ombra di dubbio che le decisioni sull'azione civile nella sentenza penale costituiscono capi autonomi della stessa e, come tali, suscettibili di passaggio in giudicato ove non siano oggetto di specifica impugnazione e non siano, ovviamente, travolti da una pronuncia assolutoria.
2. Quanto detto testè comporta la infondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal responsabile civile Assitalia. Ed, infatti, la estensione al responsabile civile della impugnazione dell'imputato opera sempre nei limiti in cui quest'ultima può essere esaminata, dal giudice di appello posto che la norma dell'ari 597 che fissa i limiti della cognizione di detto giudice è espressione di un principio generale dell'ordinamento in terna di impugnazioni (tantum devolutum quantum appellatum), essendo, peraltro, eccezionali e tassative le possibilità di ingerenza di ufficio del giudice di appello nel decisum di primo grado che non sia investito dai motivi di gravame.
Ne deriva che la condanna del responsabile civile emessa in primo grado poteva, nel caso in esame, essere travolta solo dalla assoluzione dell'imputato, ma ciò sarebbe avvenuto per effetto dell'automatismo normativo dell'art. 538 c.p.p. che esclude la possibilità di emettere condanna (dell'imputato e, solidalmente, del responsabile civile) nel caso di proscioglimento dell'imputato. E responsabile civile, quindi, non poteva pretendere che il suo appello - dichiarato inammissibile ed avente, peraltro, ad oggetto solo i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno - fosse esaminato, in virtù dell'effetto estensivo, anche oltre i limiti dell'impugnazione proposta dall'imputato che era tenuto a gravare i capi della sentenza riguardanti l'azione civile onde evitare che, in caso di conferma della affermazione di responsabilità, tali capi restassero - come è avvenuto - coperti dal giudicato.
3. Va disatteso anche il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno cui doglianze sono sostanzialmente conformi a quelle dell'imputato e che, pertanto tutto quanto detto a proposito del ricorso dello AG, non meritano accoglimento.
4. Le parti private (AG e Assicurazioni d'Italia) vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. mentre tutti i ricorrenti, sempre in solido, sono tenuti al rimborso delle spese in favore delle Parti Civili, liquidate come nel dispositivo e tenuto conto della unicità delle posizioni difensive. Nessun provvedimento va preso in ordine alla richiesta di spese da parte dell'Avvocatura dello Stato stante la soccombenza nell'azione civile del Ministero patrocinato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - sezione quarta penale - rigetta i ricorsi e condanna le parti private in solido al pagamento delle spese processuali nonché tutti i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore delle Parti Civili EN IO, IE IA GR, La SA UC e La SA NI, che si liquidano in complessive L. 5.000.000 (cinquemilioni) tenuto conto della unicità delle posizioni difensive.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000