3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.