Versione
24 ottobre 1989
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15 febbraio 1991
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Art. 672. Applicazione dell'amnistia e dell'indulto (( 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. )) 2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell' articolo 210 del codice penale , il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.
3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.
3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.
4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.
5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.
Commentari • 38
- 1. Gli approfondimenti della riforma Cartabia - 7. Acquiescenza alla condanna nel giudizio abbreviato e riconoscimento della riduzione di un sesto della penaGiuseppe Sepe · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 185.53922
[…] Ma perché le forme semplificate, di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p., dovrebbero escludere l'intervento d'ufficio del giudice dell'esecuzione? Uno studio della giurisprudenza porta a ritenere che così non sia, giacché proprio con riferimento alla applicazione di amnistia e indulto, materia disciplinata dall'art. 672 c.p.p., la Suprema Corte affermò, sin dal 1990, il principio dell'applicazione d'ufficio sulla scorta del dato letterale del primo comma della citata disposizione che, nel testo originario, stabiliva che il giudice dell'esecuzione procedesse "senza formalità" e quindi senza necessità di formale richiesta da parte di soggetti legittimati (In questo senso, Cass. […]
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Giurisprudenza • 271
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2026, n. 25994Provvedimento: […] Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, attraverso il difensore, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 672 cod. proc. pen., agli artt. 1 legge n. 241 del 2006 e 174 cod. pen. […] Il provvedimento emesso dalla Procura generale, in data 27 ottobre 2025, contestualmente all'applicazione provvisoria dell'indulto e alla scarcerazione della condannata disposta ex art. 672, comma 3, cod. proc. pen., contiene anche istanza alla Corte di appello per l'applicazione definitiva dell'indulto, come si legge nel testo dell'ordine di scarcerazione. […]Leggi di più...
- art. 670 cod. proc. pen.·
- art. 656 cod. proc. pen.·
- art. 666 cod. proc. pen.·
- giudice dell'esecuzione·
- inammissibilità·
- interesse ad agire·
- art. 174 cod. pen.·
- annullamento con rinvio·
- art. 665 cod. proc. pen.·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- art. 667 cod. proc. pen.·
- art. 672 cod. proc. pen.·
- pena pecuniaria·
- pena detentiva·
- indulto