Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2011, n. 28932
CASS
Sentenza 4 maggio 2011

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Il reato di bancarotta fraudolenta societaria da false comunicazioni sociali e quello di aggiotaggio informativo possono concorrere tra loro attesa la disomogeneità strutturale delle relative fattispecie.

Il dolo del reato di aggiotaggio informativo è generico e consiste nella mera coscienza e volontà di diffondere notizie manipolative.

I delitti di aggiotaggio previsti, rispettivamente, dall'art. 2637 cod. civ. e dall'art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998, sono reati di pericolo concreto e di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che siano posti in essere i comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento.

Il reato di aggiotaggio informativo si consuma nel momento in cui la notizia foriera di scompenso valutativo del titolo viene comunicata o diffusa e cioè nel momento in cui la stessa esce dalla sfera dell'autore della condotta, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si è consumata la prima diffusione della notizia medesima. (Fattispecie relativa alla condotta di diffusione di informazioni relative a società quotata mediante l'inserimento nel sistema NIS operativo in Milano, per cui la Corte ha ritenuto corretta l'attribuzione della competenza al Tribunale di quella città).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2011, n. 28932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28932
Data del deposito : 4 maggio 2011

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