Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 17690
CASS
Sentenza 18 febbraio 2010

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In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto.

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, prevista dall'art. 216, u.c., l. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.. (In motivazione la S.C. ha precisato che la pena accessoria, diversamente da quanto previsto per il reato di bancarotta semplice documentale, è indicata dal legislatore in misura fissa e inderogabile nella durata di anni dieci).

La fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), l. fall., in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, l. fall.

In tema di bancarotta fraudolenta ex art 223 comma secondo n. 2 l. fall., le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un'indebita diminuzione dell'attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, mentre la valutazione degli abusi di gestione o dell'infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo concretizzanti tali operazioni non può essere assunta in via generale ed astratta, ma dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e dalla situazione economico/patrimoniale in cui la condotta si compie.

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società).

L'obbligo di disporre le ricerche all'estero, ai fini del decreto di irreperibilità, sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo.

La nullità conseguente all'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sussiste pur quando vi sia stato avviso di deposito della sentenza di primo grado, in quanto quest'ultimo è finalizzato all'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza, mentre la prima è atto che attiene alla fase di appello, presupponendo già l'impugnazione della sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui è stata dichiarata la nullità del giudizio di appello).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 17690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17690
Data del deposito : 18 febbraio 2010

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