Sentenza 18 febbraio 2010
Massime • 8
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto.
La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni, prevista dall'art. 216, u.c., l. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.. (In motivazione la S.C. ha precisato che la pena accessoria, diversamente da quanto previsto per il reato di bancarotta semplice documentale, è indicata dal legislatore in misura fissa e inderogabile nella durata di anni dieci).
La fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), l. fall., in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.
In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma primo, l. fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dall'art. 223, commi primo e secondo, l. fall.
In tema di bancarotta fraudolenta ex art 223 comma secondo n. 2 l. fall., le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un'indebita diminuzione dell'attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, mentre la valutazione degli abusi di gestione o dell'infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo concretizzanti tali operazioni non può essere assunta in via generale ed astratta, ma dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e dalla situazione economico/patrimoniale in cui la condotta si compie.
In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società).
L'obbligo di disporre le ricerche all'estero, ai fini del decreto di irreperibilità, sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo.
La nullità conseguente all'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sussiste pur quando vi sia stato avviso di deposito della sentenza di primo grado, in quanto quest'ultimo è finalizzato all'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza, mentre la prima è atto che attiene alla fase di appello, presupponendo già l'impugnazione della sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui è stata dichiarata la nullità del giudizio di appello).
Commentari • 15
- 1. La Cassazione conferma l'orientamento prevalentePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Cassazione si pronuncia nuovamente a favore dell'estensione della disciplina delle aggravanti previste dall'art. 219 L.F. alle ipotesi di bancarotta c.d. impropria di cui all'art. 223 ss. l. fall. A seguito di condanna in primo grado ed in appello, gli imputati ricorrevano in Cassazione lamentando, tra l'altro, un errore di diritto sull'art. 219 comma 1 l. fall. in quanto entrambi i giudici di merito avevano ritenuto che l'aggravante del danno di rilevante gravità potesse essere applicabile ad una serie di ipotesi di bancarotta societaria nonostante il citato articolo non menzioni espressamente l'art. 223 l. fall.; al contrario …
Leggi di più… - 2. Bancarotta impropria: il sistematico mancato versamento di imposte è un’operazione dolosa (Cass. Pen. n. 16111/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2025
1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
Leggi di più… - 3. Non solo frodi: anche le omissioni tributarie possono integrare la bancarotta (Cass. Pen. n. 24692/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2025
1. I ricorsi sono infondati. 2. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi che denunciano, esclusivamente sotto il profilo giuridico, errori nella individuazione degli elementi costitutivi della bancarotta da operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, seconda parte, L.Fall. Le censure sono infondate. 2.1. In ottica ricostruttiva è utile collocare la fattispecie di reato in esame nel contesto della norma incriminatrice, così da tracciarne i confini anche in rapporto alle altre ipotesi di reato contemplate dalla medesima disposizione di legge. L'art. 223 L.Fall., rubricato "fatti di bancarotta fraudolenta", disciplina i casi di bancarotta fraudolenta c.d. …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni unite sulla determinazione delle pene accessorie a seguitoStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 5. L’intervento della Corte Costituzionale sulle pene accessorie in materia di bancarotta fraudolentaMaria Elena Orlandini · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 216 – ultimo comma – della legge fallimentare[1] recita: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Il dettato legislativo previsto dal sopracitato articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222/2018, ove …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2010, n. 17690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2010 |
Testo completo
M. 90 1 7 6 9 0 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI ASZIONE
Quinta Sezione penale
Pubblica Udienza del 18 febbraio 2010
composta dagli Ill.mi Signori:
Giangiulio Ambrosini, Presidente Dr.
N. Registro Generale Dr. Antonio Bevere, Consigliere 28857/09 sent n. 451 Dr. Gennaro Marasca, Consigliere Dr. Gan Giacomo Sandrelli, Consigliere
D.ssa Maria Vessichelli, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da
AS DI MI DI TI (AR) PA. OR AR NN, nato il [...]
GI NI, nato il [...]
EL DI MM, nato il [...]
OR OL, nato il [...]
Enzo ET, nato il [...] GI DE, nato il [...]
LA GE, nata il [...]
Giusepe DI IE, nato il [...]
Franco VE, nato il [...]
Francesco AN, nato il [...]
SA ZO, nata il [...]
Giancarlo OM, nato il [...]
Avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano del 22.5.2007
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
ス
sono presenti - o all'udienza del 2 febbraio o all'udienza del 18 febbraio - i difensori:
Avv. Giovanni Vespaziani, per Cassa Risparmio Rieti
Avv. Gabriele Fuga, per NN, Di Ciommo
Avv. Vincenzo D'Ascola per LI
Avv. Rosario Minniti per Di IO
1
Avv. Riziero Angeletti, per Di ET
Avv. Alessio Lanzi, per ER, NZ
Avv. ET Fausto Carotti, per EC e TI
Avv. Stefania Farnetani, per EC
Avv. Giacomo Umberto Lunghini, per AN
Avv. Guido Chiarloni che rappresenta, giusta procura speciale l'avv. Iannaccone come da nomina a sostituto processuale e comunicazione di costituzione di parte civile, per la Parte Civile Ambra Assicurazioni PA.
All'udienza del 2 febbraio, sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Alfredo Montagna) che ha chiesto: dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi AD, Di ET e TI;
disporsi annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per
NN, LI, Di IO, OM e rigetto nel resto;
rigetto dei ricorsi AN, EC, ER e IZ;
annullamento senza rinvio per i ricorsi NZ e OM.
L'avv. Chiarloni chiede la conferma della sentenza impugnata dichiarando di non condividere le conclusioni del PG. per i ricorsi per i quali è stato chiesto l'annullamento con rinvio. Deposita conclusioni e nota spese e chiede la condanna di tutti gli imputati a rifondere le spese di Parte Civile.
L'avv. Vespaziani chiede che la Corte non accolga l'eccezione di inammissibilità richiesta dal PG. per il ricorso AR, non condividendone le conclusioni e si riporta ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. L'avv. Fuga si riporta ai motivi e chiede il loro accoglimento, così l'avv. Lanzi che, in subordine insta per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Gli avv. Lunghini, Carotti, Farnetani (che si associa alle richieste dell'avv. Carotti),
D'Ascola si riportano ciascuno ai motivi di cui chiedono l'accoglimento.
All'udienza del 18 febbraio (presente per il PG. il Cons. Luigi Riello) sono presenti l'avv. Rosario Minniti del Foro di Milano e Franco Marco del Foro di Roma per MO, l'avv. Riziero Angeletti per Di ET, i quali insistono per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
In fatto: la vicenda, lo svolgimento del processo ed i ricorsi per Cassazione.
La vicenda attiene allo scorcio della gestione della società RA
AS PA., organismo - fondato da SOFIGEA PA, di poi rilevato, nel corso del 1986, da CRA PA. (COMPAGNIE RIUNITE DI
ASSICURAZIONE PA., ora AXA) - rivelatosi ben presto incapace di effettiva
2 utilità, tanto da indurre, la stessa CRA a cedere con una qualche precipitazione, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, il relativo pacchetto, presagendo il rischio di trovarsi coinvolta nell'insolvenza dell'impresa assicuratrice (cfr. Sent. Trib., pag. 20 e ss.) Acquirente fu LA CI PA. Il prezzo fu fissato in Lire 30 miliardi e, per via di complesse intese intersocietarie dell'acquirente, assunte di concerto con Cassa di Risparmio di Rieti, fu, in realtà, corrisposto da altra società, PA. RU 00. Questa faticosa negoziazione è premessa storica per lo sviluppo delle vicende che interessano il presente processo.
Il pagamento del prezzo da LA CI a CRA fu favorito dall'autorevole intervento del Notaio EL DI MM (indicato da Sent. Trib., pag. 29 “il primo notaio di Roma" in quell'epoca) presso Cassa di Risparmio di Rieti (AR), istituto bancario che concedette (per il tramite di CREDITO FONDIARIO) un prestito all'acquirente. L'operazione fu direttamente seguita da PE DI IE, preposto alla filiale romana della banca garante che si premurò di coinvolgere personalmente il Notaio DI MM, pretendendo una sua personale fideiussione (e di un suo parente, NI). Il professionista divenne, in tal modo, diretto responsabile verso la banca del buon esito dell'affare.
La pressante necessità di trovare l'acquirente del pacchetto azionario di RA
AS PA, spinse gli esponenti di CRA a rivolgersi a OR OL, un assicuratore, titolare di OM FINANZIARIA PA.
(da cui era germinata OM ON, cfr. Sent. Trib.,pag. 26 n.
23).
Tramite gli uffici di tal SA RI (divenuto procuratore di OM), si addivenne all'accordo per cui OM FINANZIARIA si accollava i debiti di
LA CI verso AR, la quale concedeva un finanziamento (apertura di credito per Lire 20 miliardi e credito di firma di Lire 16 miliardi) per fornire la provvista idonea a pagare il pacchetto azionario RA AS (e della soc. RU). A garanzia della restituzione del prestito OM costituì in pegno, a favore della banca di Rieti, le azioni di RA
AS.
Le società di OL versarono sin dall'inizio stentatamente il prezzo a CRA, nonostante la rateizzazione convenuta.
Giova sin d'ora segnalare che la costituzione del pegno sulle azioni di RA AS PA non fu annotata sul libro soci di quest'ultima società, ma sulla copia consegnata a AR (Sent. Trib., pag. 34). SA RI fu nominato Amministratore Delegato, con ampi poteri di rappresentanza (mentre Presidente venne nominato tal Alfredo ANTONIOZZI e
Vicepresidente Renzo NICOLINI).
La già precaria situazione finanziaria del TUTTOLOMODNO si palesò, nel volgere di breve tempo, assai difficile, sicché il 9.4.1991 - OM FIN.
3 A
Srl. stipulò (dopo complesse trattative) la cessione del pacchetto azionario di RA AS a OR AR NN. Gli accordi tra i due fissarono il complessivo prezzo del cespite azionario in Lire 43,5 Miliardi. NN firmò l'accordo per sé e per persona da nominare, successivamente indicata nella società di sua pertinenza, GB Srl. Il negozio fu seguito dal Notaio DI MM, da RO CA
(deceduto nelle more del presente processo) che aveva interessato lo NN all'affare, nonché da GI NI, conoscente dello STRATMANN. Alla sigla dell'accordo tra STRATMANN e OL fu convocata il 29.4.1991 l'assemblea di RA
AS la quale conferì a NN i più ampi poteri di gestione, con estensione degli stessi anche a NI, a RI ed a
CA.
In data 15.3.1991 IS organo di vigilanza nel settore assicurativo - iniziò controlli sulla consistenza patrimoniale e sulla gestione di RA AS PA. ed accertò non soltanto il ritardo nelle registrazioni documentali ed altri mancati adempimenti da parte del Collegio Sindacale quanto alla verifica sulla consistenza del patrimonio, ma soprattutto
- -
l'ammanco di Lire 16.5.Miliardi dalle cd. "riserve tecniche". L'allarmante verifica fu comunicata in data 6.5.1991 da IS al Ministero dell'Industria ed, in data 7.5.1991, preso atto della gravità della situazione, gli organi amministrativi inibirono ad RA AS di compiere ulteriori operazioni di disposizione di propri beni. NN e NI ebbero colloqui con i funzionari IS volti a tranquillizzare l'ente di vigilanza ma, nonostante il divieto imposto dall'ente di vigilanza, tra il 16.5.1991 ed il 7.6.1991, la società assicuratrice cedette ancora titoli per ben Lire 13.350.000.000. Operazioni avviate anche nella strategia di occultare l'effettivo pregresso ammanco dalle riserve tecniche. La manovra coinvolse sia il notaio DI MM sia i preposti all'agenzia romana di AR (ormai fortemente esposta per quell'operazione per la concessione di cospicui fidi strumentali alla soluzione delle esigenze di RA). La situazione si aggravò al momento del fallimento di OM FINANZIARIA
(4.6.1991), senza che NN fosse riuscito a ripianare gli ammanchi accertati in seno alla società.
Contemporaneamente l'ispezione IS accertò ulteriori ammanchi al patrimonio di RA AS e, segnatamente, nell'area delle riserve tecniche. Importo che assommò, al marzo 1992, a ben Lire
131.149.000.000 con perdite complessive di gestione per Lire 177.133.000.000 (Sent. Trib., pag. 43 e ss.) La società fu dichiarata insolvente dal Trib. di Milano il 18.5.1993.
Alla dichiarazione di insolvenza fece seguito l'apertura del procedimento penale nei confronti degli esponenti della gestione e del controllo della società, nonché di quanti, nella sua travagliata storia, collaborarono con costoro. Vennero formulate numerose ed assai articolate imputazioni
Il Tribunale di Milano rese decisione in data 15 aprile 2005 (depositata il
26.10.2005) accompagnata da compendiosa motivazione.
La Corte d'Appello di Milano, che si pronunciò il 22.5.2007 (sentenza depositata 1'1.12.2008), sostanzialmente confermò, con limature non essenziali quella pronuncia.
Avverso la sentenza della Corte territoriale milanese hanno interposto ricorso (per mezzo delle difese o personalmente) gli imputati, nei termini che seguono:
la difesa di OR AR NN adduce i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione alla violazione del principio di specialità (art. 721 cod. proc. pen.ed art. 14 Convenzione di estradizione);
2) inosservanza della legge processuale e violazione dell'at. 178 lett. c) cod. proc. pen.in relazione all'adozione del rito degli irreperibili per la notificazione all'imputato;
3) violazione della legge penale nella parte in cui ascrisse allo
-
NN la qualifica di amministratore (consigliere e presidente del Consiglio di Amministrazione) poiché alla votazione non partecipò il creditore pignoratizio, rendendo così inesistente la delibera: di qui l'impossibilità di attribuire all'imputato condotte che egli non aveva personalmente e materialmente eseguito;
4) violazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena,
a) non essendo stati resi noti i criteri che sorreggono la relativa determinazione, con violazione dell'art. 133 cod. pen.; b) per carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso della difesa di GI NI richiama i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 157 cod. pen. e con riferimento all'Ordinanza 27.2.2007 della Corte d'Appello che rigettò l'istanza di declaratoria della prescrizione;
2) inosservanza delle norme processuali e contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità quanto al capo Aa4) (causazione del fallimento di RA AS PA);
5 -
3) carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla penale responsabilità correlata al delitto di bancarotta per l'acquisto del pacchetto Immobiliare ED, mancando la dimostrazione della conoscenza della sostanza fraudolenta del negozio relativo in capo al ricorrente;
4) carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla penale responsabilità correlata al delitto di bancarotta per l'acquisto del pacchetto Immobiliare TE, attesa l'omessa dimostrazione della dinamica del negozio da parte del ricorrente;
- 5) carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla penale responsabilità correlata al delitto di bancarotta per la cd. "operazione Etruria" mancando in atti qualsiasi attestazione che il NI sia stato informato del suo contenuto e valendosi la pronuncia impugnata della responsabilità del prevenuto in termini di mera conoscibilità; 6) carenza e contraddittorietà della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso della difesa di EL DI MM eccepisce:
1) la nullità del giudizio di appello per essere stato omesso l'avviso di citazione al giudizio di appello, omissione erroneamente giustificata dalla Corte d'Appello, con Ordinanza 27.2.2007 (espressamente impugnata) con la ritenuta equipollenza tra avviso di deposito della sentenza di primo grado, circostanza che inficia la validità del successivo grado, anche se il difensore ebbe modo di presentare rituali motivi di appello, poiché venne comunque leso il diritto dell'imputato;
2) la nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi per l'illegittimo disconoscimento dell'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 23.1.1997, trovandosi egli impegnato in altro procedimento;
3) la violazione della norma penale, in relazione alla violazione dell'art.
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2352 cod. civ. per la mancata partecipazione all'assemblea del creditore pignoratizio AR, circostanza che determina l'inesistenza delle delibere e l'irritualità delle nomine effettuate: pertanto, non è ipotizzabile il rilievo penale del concorso del predetto con persone estranee alla società nella commissione del reato fallimentare;
4) la carente e contraddittoria motivazione in relazione all'addebito di cui al capo Aa4, in considerazione dell'irrilevante circostanza ai fini della prove di una consapevole ed effettiva partecipazione al delitto di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose sia dell'omessa restituzione dei titoli da parte di OL sia dalla mera scelta di utilizzare il c/c del DI MM, ed all'insufficiente prova della consapevolezza dell'altrui disegno criminoso per affermare anche la reità del prevenuto;
A
E
5) l'omessa motivazione quanto al riconoscimento della prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche sia relativamente all'entità della pena.
Seguivano motivi aggiunti, depositati in data 13.1.2010, che riprendevano, sia pure con argomentazioni in parte diverse, le medesime doglianze.
Il ricorso della difesa di OR OL si duole:
1) dell'erronea applicazione della legge penale nella parte in cui ravvisa la responsabilità dell'imputato nel delitto di bancarotta fraudolenta nella manovra finanziaria che consentì a OM FINANZIARIA di disporre del denaro necessario all'acquisto del pacchetto RA AS, operazione che si concretò in un negozio di leveraged buy out, in sé non illecito e non viziato dalla volontà di sottrarre ai creditori la garanzia su cui fare affidamento;
2) dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 2, causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, poiché gli accordi di pagamento del prezzo del pacchetto azionario RA AS da parte di NN a
OL, non riguardavano il patrimonio della società fallita, bensì una intesa assunta tra i soci della stessa;
3) dell'erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 2, causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, nella parte in cui omette di riscontrare la continuità causale tra le condotte incriminate ed il fallimento della società, anche nell'ipotesi di un mero ritardo nel commissariamento della società (computabile, al più, in cinque giorni), avendo - inoltre - RA AS iscritto l'ammanco sotto la voce di credito verso OM ON per oltre Lire 18 miliardi, sicché difettava l'intenzione di nascondere la circostanza: è contraddittorio l'assunto dei giudici di appello, secondo cui i funzionari IS furono tratti in errore dalla documentazione ricevuta;
4) dell'omessa motivazione circa il concorso dell'imputato nel reato ascritto allo NN di causazione dolosa del fallimento di RA
AS, non potendosi dedurre dalla responsabilità del fatto distrattivo anche quella dell'apprestamento degli atti finalizzati a far apparire esistenti i titoli sottratti ad RA AS;
5) dell'omessa ed illogica motivazione in relazione alla fissazione della pena inflitta all'imputata, avendo la Corte ridotto la sanzione stabilita dal
Tribunale di soli sei mesi di reclusione, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti equivalenti alle aggravanti e dovendosi, quindi, portare ad almeno 3
7 fanni di reclusione la sanzione, in una lettura ragionevole della volontà del tribunale al proposito.
La difesa di Enzo ET ha interposto ricorso riproponendo doglianze fatte proprie già con il gravame di appello ed eccepisce:
1) l'erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione per avere qualificato il fatto ascritto allo ET in termini di bancarotta impropria e per avere escluso la fattispecie del favoreggiamento reale ex art. 379 cod. pen., in concorso con gli altri imputati, avendo il prevenuto assunto la carica amministrativa nelle società del OL in epoca posteriore alla distrazione commessa in danno di RA AS;
- 2) l'erronea applicazione della legge penale nel momento in cui viene indicato come momento consumativo della bancarotta impropria fraudolenta la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e non l'azione antidoverosa;
3) l'erronea applicazione della legge penale nel momento in cui viene assunto come criterio discretivo tra concorso nel reato e favoreggiamento il metro meramente cronologico, trascurando quello psicologico di consapevole contributo all'altrui azione illecita;
4) la mancanza ed illogicità della motivazione circa l'apporto fornito dall'imputato (estraneo alla società dichiarata insolvente) nell'economia del concorso di persone e della rappresentazione del disvalore di siffatte condotte;
5) l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 69 cod. pen. non avendo i giudici riconosciuto le circostanze generiche in ragione di prevalenza senza adeguata motivazione al riguardo;
6) l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 37 cod. pen./216 1. fall. essendo stata erroneamente commisurata la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di attività commerciali e di direzione di impresa.
La difesa di GI DE ricorre alla Corte dolendosi della carente ed illogica motivazione quanto all'efficacia della condotta dell'imputato nella realizzazione del piano criminoso e della sua consapevolezza circa i meccanismi che lo articolavano.
La difesa di PE DI IE ricorre alla Corte dolendosi:
1) della carente ed illogica motivazione quanto alle prove che sorreggono il giudizio di penale responsabilità dell'imputato, non essendovi prova di un aggravamento del dissesto di RA AS cagionato dalla sua collaborazione alla redazione della scrittura che faceva apparire come ricostituite
8 le riserve tecniche della società assicuratrice (Lire 16,5 miliardi) e che IS aveva già accertato l'ammanco;
2) dell'erronea applicazione della legge penale quanto al computo del decorso prescrizionale ed alla configurazione dell'aggravante speciale dell'art. 219 co. 1 1. fall. per l'ipotesi di cui all'art. 223 co. 21. fall.
La difesa di Franco VE
- avv. Farnetani ricorre alla Corte dolendosi:
1) della carenza di effettiva motivazione relativamente a specifiche censure avanzate con il gravame di appello, valendosi la decisione della argomentazione dei primi giudici, mediante una inammissibile tecnica per relationem;
2) dell'erronea applicazione della legge penale con riguardo agli art. 40/41 cod. pen. nel contesto dell'addebito di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., mancando dimostrazione di effettiva continuità tra la condotta ascritta al ricorrente ed il dissesto di RA AS PA.;
3) della carenza di motivazione in relazione alla presenza dei requisiti che possano legittimare il concorso del VE, estraneo alla società danneggiata dalla manovra fraudolenta, non essendo sufficiente la sua mera connivenza nell'altrui azione dolosa e mancando una rigorosa dimostrazione della rappresentazione in capo al predetto dell'aggravamento del dissesto;
4) della carenza di motivazione sulla alla presenza di un effettivo legame causale nelle operazioni avviate il 31.5.1991 e l'aggravamento del dissesto di RA AS, fatti dedotti nei capi 9, 9.1. 9.2, 9.3 (extra-fido concesso a DI MM, garantito da NI, con acquisto di CCT nel
"dossier" di RA AS presso AR) e concluse il 20.6.1991 (RA AS vendeva a AR i CCT con accredito del controvalore per cassa), le quali non cagionarono l'aggravamento del dissesto;
carenza di motivazione relativamente al capo 9.2; contraddittorietà, inoltre, quanto alle decisioni assunte in relazione ai capi Aa7-8 ed il capo 9.3, che vertono sulla medesima operazione;
5) carente motivazione relativamente al diniego del giudizio di prevalenza sulle aggravanti delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche;
6) della estinzione del reato per prescrizione, non potendosi ravvisare l'aggravante di cui all'art. 219 co. 1 in relazione all'art. 223 co. 2 1. fall. non potendosi applicare il vecchio regime sulla prescrizione, essendo pendente il processo di primo grado, ai sensi dell'art. 10 legge 251/05, già successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
9 -
La difesa di VE - motivi dell'avv. Carotti - deduce (sia pure senza espressa separazione delle singole questioni all'interno di ciascun capitolo di ricorso):
1) la violazione della legge penale e la carenza di motivazione in relazione al riconosciuto concorso di persone dei vertici di AR nella vicenda RA AS, non essendosi dato conto dell'efficacia causale della loro condotta rispetto all'evento, per il tramite di un necessario giudizio controfattuale, né potendosi ravvisare contributo effettivo al reato, poiché le operazioni poste in essere si conclusero con pareggio, senza interferire con il processo dissestante;
né risulta logico ritenere che il ritardo dell'intervento di IS abbia pregiudicato la vicenda, potendosi affermare che l'occultamento della reale situazione giovò a prolungare la gestione della società;
- 2) la violazione della legge penale e la carenza di motivazione in merito al profilo soggettivo del ritenuto concorso dei prevenuti nelle condotte proprie dei gestori di RA AS, mancando riscontro al dolo di dissesto, poiché era interesse dell'azienda di credito di procrastinare la vita di RA AS onde conservare sostanza economica delle garanzie che avrebbero consentito il rientro dall'esposizione verso la società; 3) l'omesso riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione nell'economia del disegno concorsuale;
La difesa di Giancarlo OM interpone ricorso eccependo: la violazione dell'art. 2352 cod. civ. attesa l'inesistenza dell'assemblea che nominò il Consiglio di amministrazione di RA AS;
la carenza e contraddittorietà della motivazione nell'esame della posizione del OM;
la prescrizione del reato.
La difesa di LA GE interpone ricorso eccependo:
1) la nullità della sentenza per violazione delle garanzie dispiegate dagli art. 521 e 522 cod. proc. pen. poiché l'imputazione ascritta all'imputata era strutturata su una condotta commissiva, mentre la condanna modulata come rimprovero omissivo, sullo schema dell'art. 40 cpv. cod. pen.
2) la violazione apprezzabile (e riferita anche agli art. 178/179 cod. pen.p.) anche perché l'addebito omissivo era stato formalizzato nella fase del rinvio a giudizio e siffatta accusa non venne più ripresa nelle successive fasi processuali;
3) l'erronea applicazione della legge penale poiché la GE non fu validamente eletta alla carica di sindaco, attesa la mancata partecipazione del creditore pignoratizio AR ad essa;
10 4) l'erronea applicazione della legge penale sia nell'addebitare al sindaco la responsabilità anche per scelte di tipo gestionale, non avendo il collegio sindacale competenza circa il contenuto delle opzioni di gestione, considerando che la normativa all'epoca vigente (anteriore alla riforma societaria) era più restrittiva dell'attuale (che, oggi, contempla anche la vigilanza sul "concreto funzionamento" della società), nonché per l'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. anche per la fattispecie delle ''operazioni dolose', poiché il meccanismo di attribuzione della responsabilità (la percezione dei cd. "segnali di allarme") ha per contenuto il pregiudizio della società, non il suo fallimento (l'impedimento ex art. 2407 cod. civ. si riferisce ai fatti o alle omissioni amministrative), inoltre occorre evitare di ricondurre in capo al sindaco responsabilità di tipo sostanzialmente colposo, esclusa in capo all'amministratore;
5) la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta colpevole inerzia del Collegio Sindacale, mancando verifica se l'atteggiamento omissivo abbia avuto incidenza nel contributo causale nella commissione del reato;
inoltre, avendo erroneamente assunto la verifica dell'inerzia sindacale in un'ottica di staticità, senza giustificare il convincimento se una attivazione del Collegio sarebbe stata idonea ad impedire l'evento;
- 6) l'erronea applicazione della legge penale nell'aver i giudici del merito desunto la responsabilità dell'imputata senza prova sicura della consapevolezza della illegittimità delle condotte degli amministratori, nel loro svolgimento, da parte dei membri del Collegio Sindacale, non già in termini di colposa inerzia, bensì di fronte ad accadimenti precisi ed inequivoci;
- 7) la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui addebita penale responsabilità ai sindaci per gli ammanchi delle riserve tecniche, poiché i segnali di allarme di questa situazione giunsero assai successivamente alla commissione della condotta distrattiva e, quindi, era per i sindaci condotta inesigibile richiedere un comportamento impeditivo efficace per fatti già compiuti né la decisione spiega la ricorrenza del nesso causale con l'evento;
8) la carenza della motivazione nella parte in cui omette di accertare la consapevolezza dei sindaci in ordine al contenuto fraudolento degli accordi conclusi tra TM, NI e DI MM, se vi furono segnali di allarme al riguardo, se disponevano di reali poteri impeditivi;
9), 10), 11) la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ascrive ai sindaci la corresponsabilità delle operazioni ED, CONFINTRADE, TE, senza evidenziare quali segnali essi avessero percepito al riguardo, avendo la decisione evocato soltanto - per la prima - la presenza di costoro ai consigli di amministrazione 8 e 14.5.00, trascurando per le altre l'abilità di NN nel sottrarsi ai controlli e tacendo, per tutto sul come efficacemente essi si sarebbero potuti opporre per impedire l'evento, così violando anche la struttura della nuova fattispecie di bancarotta societaria;
- 12) la carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ascrive ai sindaci la corresponsabilità nella falsa valutazione della quota di
11 TE sul libro giornale e nelle altre scritture contabili di RA
AS, omettendo di considerare che per la contestazione del reato di false comunicazioni sociali occorre un dolo qualificato (specifico ed intenzionale), l'accertamento del superamento delle soglie di rilevanza quantitativa del falso, né viene spiegato come l'appostazione abbia inciso nel dissesto della società assicuratrice;
13) la carenza della motivazione nella parte in cui ascrive ai sindaci la responsabilità della Operazione RU, sia quanto alla “riconoscibilità" del dato "doloso", sia in relazione alla possibilità di desumere dal dato contabile gli esatti termini della stessa, avendo del pari trascurato di argomentare sul
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rapporto causale tra l'omissione ed il dissesto di RA AS;
14) la carenza della motivazione nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in via di prevalenza sulle aggravanti, pur avendo il punto costituito motivo di appello e potendosi richiamare la brevità nella carica e l'inesperienza dell'imputata.
La difesa di Francesco AN propone a sostegno del ricorso gli stessi motivi indicati da 1 a 13 nel ricorso interposto nell'interesse della
GE, ma quale 14° motivo, segnala atteso il riconoscimento delle www attenuanti generiche in via di prevalenza sulle contestate aggravanti
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l'estinzione del reato per il decorso del tempo.
Personalmente ricorre SA ZO eccependo: 1) l'erronea applicazione della legge penale, poiché i reati sono estinti per prescrizione;
- 2) l'omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. pur in presenza di patteggiamento in appello, avuto riguardo alla fiducia riposta negli amministrato ritenuti onesti e capaci, essendo la ricorrente incompetente e sprovveduta, pva di ogni interesse personale nella vicenda, essendo la responsabilità penale personale, come indicato dalla Costituzione all'art. 27; essendo erronea l'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. e potendosi ravvisare al più ipotesi colposa o violazione dell'art. 217;
3) l'eccessività della pena, in ragione dell'esclusione del capo 24) il che avrebbe dovuto determinare una riduzione di pena e tanto non ha fatto omettendo di rendere al riguardo alcuna motivazione.
La difesa di AR AS DI MI DI TI PA.
(responsabile civile per fatto degli imputati VE e DI IE) interpone ricorso (e facendo pervenire, il 15.2.2010, memoria illustrativa dei motivi) eccependo:
12 1) l'inosservanza delle norme di procedura penale, art. 86 co. 2, 88, co. 1,
568 co. 1 e 2, 591 lett. b) cod. proc. pen. per avere erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, concernente l'esclusione del responsabile civile, disposta all'udienza 11.4.00 dal Tribunale di Milano, poiché l'ordinanza dibattimentale d'inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza, come affermato dalla Cassazione e che l'estensione della domanda di Parte Civile, effettuata oralmente è in palese contrasto con l'art. 80 cod. proc. pen., come ritualmente eccepito da AR;
2) l'inosservanza delle norme di procedura penale nella parte in cui la Corte dichiarò inammissibile, per carenza di specificità, la mera riproposizione della questione già respinta: non si trattò, infatti, di replica dell'argomento, inoltre, la pronuncia giudiziale pecca di assoluta carenza di motivazione (tanto impedisce di ravvisare il connotato di a-specificità);
3) l'inosservanza delle norme di procedura penale nell'aver escluso il difetto di legittimazione di AR PA., sia perché, avendo già dichiarato inammissibile l'appello al riguardo, la Corte milanese non avrebbe più potuto pronunciarsi sulla questione;
sia perché - nel merito erronea risulta la
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valutazione del fenomeno di successione nelle altrui obbligazioni in seno al conferimento dell'ente creditizio ai sensi del D. L.vo 20.11.1990 n. 356; non si trattò, invero, di successione a titolo universale, trattandosi di conferimento di azienda e, quindi, atto di alienazione, così come statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione ed anche affermato dalla I° Sez. Civile della Corte, proprio a riguardo della successione ai sensi della citata legge, non trovando applicazione la normativa bancaria: dunque l'ente conferitario non risponde delle pregresse obbligazioni, anche se risultino dai libri contabili dell'azienda conferita.
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In diritto.
La più efficace esposizione delle doglianze impone di raggruppare i temi comuni ai vari ricorsi.
§1) Innanzitutto, l'asserita inesistenza delle delibere assembleari dei soci
RA AS PA. per omessa convocazione del creditore pignoratizio AR е la conseguente invalidità dell'investitura ad amministratore ed a sindaco della società assicuratrice decisa in quella sede (cfr. ricorsi DI MM, OM, GE, AN).
Il motivo è infondato.
La premessa storica alla dedotta questione si rinviene nella concessione in pegno dei titoli di RA AS a favore di AR, divenuta creditrice di questa per vistose somme, frutto di reiterati finanziamenti. Allorquando si trattò di convocare l'assemblea, che effettuò le nomine di amministratori e sindaci, a AR, non fu dato avviso all'istituto di credito. Come, invece, imponeva la normativa societaria (art. 2352 cod. civ., nel testo previgente alla riforma societaria).
Di qui la ritenuta inesistenza delle nomine deliberate in quel contesto.
Va soggiunto che, in un'ottica di evidente e preordinata fraudolenza (in danno dell'istituto bancario) i preposti ad RA AS duplicarono artificiosamente il libro soci dell'impresa assicuratrice. Il pegno fu trascritto sulla copia del libro soci consegnato alla banca, mentre esso non risultò sull'originale a mani degli amministratori della società, così creando una rappresentazione infedele della realtà partecipativa all'assemblea sociale (sia pure limitatamente alla posizione del creditore assistito da pegno, cfr. Sent. C. App., pag. 66).
Premesso che è buona norma giuridica ritenere che nemo dolo suo prodesse debet, la situazione esaminata scredita il rilievo della pur suggestiva prospettazione difensiva (che, se portata alle sue logiche conseguenze, comporterebbe l'inesistenza di ogni successivo atto di gestione di RA AS PA.) Eccezione, per vero, irrilevante per la posizione degli amministratori, postoché per essi immediata - a fronte del preteso vizio formale della nomina risulta la trasformazione in "soggetti di fatto”, portatori dei
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medesimi doveri dei corrispondenti organi di diritto (senza violazione degli art. 521/522 cod. proc. pen.: cfr. da ultimo, Cass., sez. V, 20 settembre 2007, Gili, Ced Cass., rv. 238210)
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Più problematica risulta l'analisi della posizione dei sindaci, dal momento che in dottrina si dubita dell'esistenza di un "sindaco di fatto”.
Tuttavia la perplessità può superarsi tenendo presente che certamente il soggetto "di fatto”, che ha esercitato ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. le funzioni dell'organo di vigilanza, conserva, proprio per la fondamentale disposizione introdotta dalla riforma societaria ed avente un'efficacia generale, quantomeno la posizione di garanzia - posta a tutela di quanti siano interessati all'attività societaria collocazione che gli impone di dispiegare ogni comportamento utile a preservare la società dall'evento dannoso incombente e, quindi, di segnalare ai gestori della stessa l'illiceità della loro condotta.
Nella presente vicenda, tuttavia, la questione, in concreto, non si pone.
E' vero quanto segnalato dai ricorrenti: la prevalente giurisprudenza (non rilevandosi al riguardo alcuna disposizione normativa vigente all'epoca del fatto) faceva conseguire prima della riforma societaria alla convocazione di parte
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soltanto dei soci di una società per azioni per la riunione assembleare, seguita da assemblea non totalitaria, l'inesistenza della delibera assembleare. E', ancora, vero che, per le regola generale del nostro ordinamento, la categoria della inesistenza assume un connotato oggettivo erga omnes e non consente un rilievo meramente relazionale.
Ma, di contro è dato osservare che: in primo luogo, la normativa, oggi, non lascia adito a dubbio alcuno poiché, a seguito della riforma del diritto societario, le deliberazioni assembleari di società di capitali affette da vizi possono essere soltanto nulle od annullabili, dal momento che il legislatore ha espunto dal sistema la categoria dell'inesistenza (cfr. gli art. 2366 co. 4 e 2377 cod. civ.): una modifica che non è difficile leggere in termini di espressa contrarietà del legislatore al precedente orientamento interpretativo, sicché una lettura del testo di legge, nell'ottica del vigente ordinamento, porta ad escludere la proponibilità dell'inesistenza ed a privilegiare sanzioni più attenuate, come l'annullabilità della delibera alla cui votazione non abbia partecipato l'intero novero dei soci;
nel caso di RA AS, poi, l'appunto difensivo perde di interesse poiché AR (l'azienda di credito che aveva erogato i finanziamenti) non venne avvisata dell'assemblea sociale in quanto - come già accennato essa non compariva (non per mera casualità) quale creditore pignoratizio, legittimato alla partecipazione quale creditore pignoratizio sul libro soci (quello originale e non la copia posticcia). Infatti (cfr. Sent. C. App., p. 66 e ss.), l'assoggettamento a pegno delle azioni risultò annotato soltanto su un copia del libro, consegnato all'azienda di credito (permanendo l'originale a mani della società debitrice).
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Di qui due conseguenze: in primo luogo, non si verificò la situazione di carente possesso in capo al creditore dell'oggetto dedotto in pegno, momento che la giurisprudenza riteneva rilevante per predicare alla situazione il vizio dell'inesistenza della delibera assunta in assemblea (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 marzo 1999, n. 2053), circostanza che - come esattamente ricorda la pronuncia impugnata giustificava il riconoscimento della radicale patologia nella formazione dell'assemblea. In secondo luogo, e soprattutto, il creditore pignoratizio non disponeva di un formale diritto alla convocazione, non risultando la garanzia annotata sul libro dei soci disponibile agli organi societari. In questa prospettiva, l'adempimento notificativo della società doveva ritenersi assolto anche senza la sua convocazione.
L'eccezione, quindi, perde di rilievo.
§2) Estinzione del reato per prescrizione, per la necessaria applicazione della nuova disciplina sulla causa estintiva. Motivo avanzato da NI, ma avente estensione nei confronti di altri imputati.
Si tratta di motivo infondato.
L'art. 10 co. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (integrata dalla Sent.
C. Cost. 393/2006) ha disposto l'applicazione della nuova disciplina sulla prescrizione ai processi in corso, fissando quale criterio quello della loro pendenza in alla data di entrata in vigore della riforma, con esclusione di quelli pendenti in grado di appello o presso questa Corte.
La sentenza di primo grado, nell'attuale vicenda processuale, fu resa in data 15 aprile 2005, periodo anteriore all'entrata in vigore della legge modificativa della disciplina, sicché la normativa applicabile al caso in esame è quella pre-vigente, tenendo presente che, secondo l'indirizzo maggioritario del giudice di legittimità sul punto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie cui all'art. 10, 3° comma, legge n. 251 del 2005, la fine della pendenza del giudizio in primo grado corrisponde alla lettura del dispositivo in udienza (circostanza processuale desumibile dall'istanza del ricorrente), essendo irrilevante, ai fini della «pendenza» del processo, la pendenza del termine di deposito della motivazione della sentenza stessa (cfr. ex multis, Cass., Sez. Un.
29.10.2009, D'Amato, CED Cass. 244810; Cass. Sez. V, 18 giugno 2008, Guidi, Ced Cass., 241693, ecc.) Conclusione che contrasta con l'assunto difensivo che vorrebbe ancorare la pendenza in secondo grado all'iscrizione del processo nel registro del giudice d'appello (pur fatta propria da qualche isolata decisione della Cassazione, come rammentato dal ricorso NI, a pag. 6).
16 Infatti, alla dinamica processuale a cui si è ispirato il legislatore, interessa non già l'apertura della nuova fase procedimentale, bensì la chiusura della fase del primo grado.
Per questa ragione, dovendosi applicare la norma dell'art. 157 cod. pen., nella sua formulazione abrogata, considerato l'effetto diminuente portato dal riconoscimento delle attenuanti generiche in via di equivalenza sull'aggravante di cui all'art. 219 1. fall., la pena nel massimo edittale si determina in dieci anni, onde il termine massimo prescrizionale è di quindici anni. Soglia che viene a collocarsi in 22 anni e sei mesi per via dell'interruzione del decorso prescrittivo. Come si dirà meglio in prosieguo, soltanto il riconoscimento delle attenuanti in via di prevalenza sulle aggravanti contestate, può ridurre il periodo temporale prescrittivo ed estinguere il reato in più breve lasso di tempo (nel caso di specie tanto avviene per le posizioni OM, AN, DE).
La decorrenza del periodo prescrittivo prende inizio dalla dichiarazione di insolvenza e, cioè, dal 18.5.1993. Pertanto, quando il riconoscimento delle circostanze attenuanti sia assunto in via di mera equivalenza con le contestate aggravanti - come per il caso di NI - il termine del periodo di prescrizione si fissa al 18.11.2015 ed esclude il fenomeno estintivo a tutt'oggi (ed, a maggior ragione, al tempo del giudizio di appello).
Attinge il tema della prescrizione anche l'eccepita inammissibilità dell'aggravante speciale e ad effetto speciale di cui all'art. 219 co. 1 1. fall., che inasprisce la sanzione nel caso di danno patrimoniale di rilevante gravità per la massa creditoria, conseguente alla condotta del soggetto, in relazione ai fatti previsti dall'art. 223 1. fall., poiché l'esclusione di questa aggravante speciale e ad effetto speciale potrebbe riportare la soglia edittale nel lasso temporale della prescrizione, secondo la normativa antecedente alla riforma dell'art. 157 cod. pen.
In una prospettiva astratta il rilievo non ha certamente fondamento per le condotte sanzionate dall'art. 223 co. 1 1. fall., nel rinvio formale ai fatti di bancarotta contemplati dagli art. 216 e 217 1. fall. Per esse è, invero, del tutto compatibile l'applicazione dell'aggravante (ad effetto speciale) già prevista da queste disposizioni per le pene indicate in detti articoli. E', dunque, riscontrabile un'innegabile continuità prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello stesso in pregiudizio del reo. Invece, relativamente alle condotte che soltanto in forza della previsione dell'art. 223 1. fall. assumono rilievo penale, quali le previsioni di cui al comma secondo ai n. 1 e 2 di detta norma, il discorso è più delicato. Ma, a parere del Collegio, un raccordo naturale tra la norma incriminatrice e la statuizione dell'art. 219 co. 1 1. fall., è costituito dall'inciso che rinvia alle "pene stabilite dall'art. 216", inciso che si coniuga con quella dell'art. 219 1. fall. disposizione quest'ultima che richiama la prima. Pertanto, nel caso della
17 violazione dell'art. 216 (217, 218) 1. fall., per la quale - quando il danno ai creditori è di rilevante gravità è contemplata sanzione aggravata nella misura
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speciale dettata dall'art. 219 1. fall., non si ravvisa un incolmabile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le circostanze per la bancarotta "propria", considerata la espressa continuità nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Assunto che esclude l'inevitabile necessità di ricorrere ad interpretazione analogica, inammissibile perché pregiudizievole per l'imputato (diversamente dal caso dell'aggravante dettata dall'art. 219 co. 2 1. fall. - nel caso di pluralità di fatti di bancarotta - estensivamente applicabile all'art. 223 1. fall., perché foriera di un risultato più favorevole per l'autore dei plurimi fatti di reato, rispetto al cumulo materiale dei reati o alla disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.) e che ragionevolmente consente di equiparare il trattamento sanzionatorio per la bancarotta impropria di cui all'art. 223 co. 2 1. fall., alla generale disciplina del reato. Per converso, diversamente opinando, si perverrebbe ad un irragionevole esito sperequato a scapito dell'imprenditore individuale, passibile di pena ben più severa (o dell'autore del comportamento riconducibile all'art. 223. co. 1, nel suo richiamo all'art. 216 1. fall.), rispetto al trattamento disposto per il soggetto societario, astrattamente responsabile di fatti che appaiono ben più gravi (si pensi al caso della causazione volontaria del fallimento) o parimenti dannosi, il quale risulterebbe destinatario della sola aggravante comune di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (che impone aumento di pena pari ad un terzo del massimo editṭale), foriera di più lieve trattamento repressivo.
Il quesito, tuttavia, nel caso in esame, non assume pratico rilievo.
Non vi è dubbio che l'aggravante speciale dettata dall'art. 219 co. 1 1. fall. dispone di un contenuto del tutto analogo a quello dell'art. 61 n. 7 cod. pen.: si tratta, infatti, di aggravante collegata al pregiudizio patrimoniale, conseguente al reato. Essa è perfettamente rapportabile alla contestazione dell'accusa nell'attuale processo e, dunque, pienamente offerta al contraddittorio delle parti. L'aumento di pena, che la norma di diritto penale comune comporta, eleva il massimo edittale previsto dalla bancarotta fraudolenta impropria in oltre dieci anni di reclusione.
Dunque, una soglia punitiva che non muta, per ciò che riguarda l'abrogato art. 157 cod. pen., il computo del decorso prescrizionale, che viene a fissarsi in 15 anni, se la pena come nel caso qui esaminato - non è inferiore a 10 anni "
(diversamente che per l'attuale quadro normativo, in cui il bilanciamento con aggravanti ad effetto speciale è proscritto ai sensi del "nuovo" art. 69 cod. pen.)
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§3) Le condotte di distrazione fraudolenta patrimoniale e le “operazioni dolose”.
Centrale per numerosi ricorsi e, segnatamente per la posizione OL, ma comune anche ad altre posizione in ragione della prova dell'elemento soggettivo, è l'esatta delimitazione della fattispecie di fraudolenza patrimoniale da quella delle "operazioni dolose", infatti, il novero delle imputazioni, nell'attuale processo, richiama tanto l'incriminazione ai sensi dell'art. 223 co. 1 1. fall. (per comportamenti direttamente distrattivi) sia la previsione punitiva dettata dall'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., che ascrive la responsabilità per aver cagionato il fallimento per effetto di "operazioni dolose".
E' noto che quest'ultima fattispecie concreta una figura prescrittiva piuttosto labile nella sua portata definitoria ed anche nella previsione della natura "dolosa” dell'azione (categoria inconsueta per il diritto penale che, ai sensi dell'art. 42 co. 2 cod. pen., suppone connotati da dolo tutti i comportamenti per cui il legislatore non abbia espresso un tratto esplicito di colpa o di preterintenzione), massimamente, per la peculiare previsione del momento soggettivo che fa dipendere la responsabilità penale non già dalla volontà dell'evento naturalistico (il fallimento della società), ipotesi propria dalla causazione del dissesto (figura limitrofa ma ben diversa dall'attuale), bensì dall'azione illecita "per effetto" della quale si cagiona il fallimento. Una connotazione difforme è bene osservare - da quella sottesa alla categoria giurisprudenziale del cd. "dolo eventuale"
Quanto alla configurazione oggettiva, la giurisprudenza di legittimità (in sintonia con la più autorevole dottrina) ha individuato la "dolosità" delle operazioni nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo o anche soltanto in atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società (cfr. per es. Cass., sez. I, 13 dicembre 2007, Muratori, Ced Cass., rv. 238367; Cass., sez. V, 16 dicembre 1998, Carrino, Ced Cass. 212613, ecc.) così rifacendosi alla nozione di reato di pericolo, propria della fattispecie di bancarotta.
Ma, al riguardo, occorre precisare che:
la valutazione di abuso o di infedeltà non può assumersi in via generale ed astratta, poiché essa dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e, soprattutto, dalla situazione economico/patrimoniale in cui la condotta si compie (variabile, quest'ultima, che risulta inscindibile nel vaglio di qualsiasi comportamento dedotto nel reato fallimentare). Nel caso di specie, quindi, lo scrutinio deve mantenere un costante richiamo all'oggetto gestito da RA AS PA. ed alle
19 peculiari regole che disciplinano l'attività di assicurazione (segnatamente dalla natura essenziale che assumono, come si ribadirà oltre, le cd. "riserve tecniche"); le “operazioni dolose", in quanto collocate nell'area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, in sostanza, un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, indefettibile momento strutturale della fattispecie (sicché le operazioni in discorso non sono compatibili con ipotesi di mera preferenzialità): la mancata dimostrazione di una diminuzione della dotazione patrimoniale, a seguito della condotta censurata, impedisce di ravvisare il reato. Conclusione di rilievo, nel caso in esame, per la posizione OL. Al contempo è evidente l'autonomia conferita dal legislatore alla categoria in discorso nel contesto della più ampia figura della bancarotta fraudolenta del tutto difforme (sia per il nomen juris, ma anche per la diversa disciplina dell'elemento soggettivo e del nesso causale con il fallimento) dalle generali ipotesi dettate dall'art. 223 co. 1 1. fall., nella parte in cui richiama la fraudolenza patrimoniale di cui all'art. 216 co. 1 1. fall. In particolare, il momento caratteristico della condotta dedotta dall'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall. si recepisce nel richiamo alla nozione di “operazione" (connotato prescrittivo ignoto alla generale previsione della bancarotta fraudolenta) la quale richiama necessariamente un "quid pluris" rispetto ad ogni singola azione (o singoli atti di una medesima azione), postulando una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato;
proprio l'autonomia concettuale della condotta dettata dall'art. 223 co. 2 n. 2 esclude che per lo stesso atto discendano due distinte sanzioni penali. In questo sono corretti gli addebiti mossi al titolo di "operazioni dolose" per le manovre dirette all'artificiosa apparenza della integrità patrimoniale di RA, depredata di cospicue riserve tecniche (Capo A4), ovvero l'artificiosa rappresentazione di una fonte esterna per afflussi di ricchezza che, invece, derivavano dalla liquidazione (fraudolenta) di sue risorse attive;
ovvero per architettare la complessa operazione ED contrassegnata da distrazione (Capo A5); oppure le manovre descritte in A9) sempre rivolte all'apparente reintegrazione delle riserve tecniche di RA;
o, ancora, in A15) destinate ad occultare l'emorragia di ricchezza a favore di DI MM, GB e OR (mediante l'operazione RU); ovvero (fallimento GB) rendendo la società, sostanzialmente inattiva, debitrice verso AR per importi (fideiussioni e aperture di credito) che superavano il netto patrimoniale.
In relazione al profilo soggettivo dettato dall'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., si osserva che: il rapporto che lega 1""operazione dolosa” al fallimento non suppone la
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necessaria rappresentazione dell'esito concorsuale (né, tantomeno, la volontà di
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siffatto evento). Si tratta di un esito che scaturisce da condotta di volontaria
"dolosità", ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare (ancorché il soggetto attivo dell'operazione abbia accettato il rischio dello stesso, cfr. per es. Cass., sez. V, 17 dicembre 1997, De Bellis, Ced Cass. 209934); la fattispecie descritta dall'art. 223 co. 2 n. 2 della legge fallimentare, si sostanzia, quindi, in una eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale e per essa esaurisce l'onere probatorio dell'accusa la dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura “dolosa” dell'azione, costitutiva dell'operazione", a cui segue il dissesto, in una con l'astratta prevedibilità dell'evento scaturito per effetto dell'azione antidoverosa. Più esattamente: sorregge la penale responsabilità la rappresentazione del proprio operato non soltanto nei suoi lineamenti naturalistici, ma anche nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi dell'ente commerciale (in tal senso la consapevolezza della violazione ai doveri di vigilanza e di controllo contabile coinvolge nel reato i sindaci), mentre è estranea ad essa la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare (né, quindi, del pregiudizio ai creditori). Il fallimento è situazione che viene addebitata al soggetto attivo per effetto della sua azione, in un'ottica che non è dissimile
(come affermato dalla dottrina) dalla preterintenzione, ma che necessariamente impone richiede una sicura dimostrazione del legame eziologico oggettivo tra l'operazione dolosa ed il fallimento;
nell'economia della fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., non interrompono il nesso eziologico tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta incriminata di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale dettata dall'art. 41 cod. pen., né l'aggravamento di un dissesto già in atto assumono rilievo penale nella dinamica del delitto in esame, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass., sez. V, 28 marzo 2003, Negro, CED Cass. 224947).
Venendo al caso in esame, per ciò che concerne la condotta di fraudolenza patrimoniale (art. 223 co. 1/216 co. 1 1. fall.) occorre sottolineare che:
a) RA PA era un'impresa assicuratrice. Tra le regole che il legislatore ha preposto a questo tipo di attività, spicca quella di disporre opportuni e prefissati accantonamenti di ricchezza, portati a riserva matematica o tecnica al fine di garantire il sicuro assolvimento delle obbligazioni. Detta, invero, l'art. 24 del D.L.vo 174/95, vigente all'epoca "le imprese debbono costituire per i contratti del portafoglio italiano riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte". L'importanza di questo accantonamento è leggibile, per esempio, nel successivo art. 31 che prevede "è fatto obbligo alle imprese di comunicare all'IS, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività
21 risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'IS”.
->Non vi può essere dubbio alcuno conseguentemente della natura essenziale di
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siffatto dovere e della necessità che dell'ammontare di queste riserve sia dato costante e puntuale comunicazione all'ente di controllo.
Proprio perché specifica ed ineludibile garanzia per i creditori della società assicuratrice, la manomissione dell'area di queste riserve costituisce immediato repentaglio alla garanzia dei creditori. Infatti, siffatti accantonamenti sono imposti in funzione dell'interesse pubblico al corretto esercizio delle imprese assicurative per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati. Al contempo, l'inadempimento al riguardo si qualifica come violazione essenziale alle regole societarie ed ai doveri amministrativi;
b) la penale responsabilità per il mancato (doveroso) impedimento di un fatto dannoso per la società, non può derivare dal solo rimprovero al soggetto posto in posizione di garanzia, in termini di “conoscibilità”, parametro che è consono al giudizio di responsabilità per colpa e non anche per volontaria inerzia;
tuttavia, per quanto dianzi detto, la valutazione della previsione del fatto pregiudizievole si ferma alla percezione della illiceità dell'atto (o del "segnale di allarme” che lo fa presagire) e non si polarizza necessariamente come dianzi detto sull'evento naturalistico del fallimento. Né la prova della relativa conoscenza da parte dell'autore del fatto (sia della illiceità sia dei cd. "segnali di allarme") non suppone che essa passi per canali informativi formali e ufficiali, postoché l'art. 2392 co. 2 cod. civ. (rimasto invariato anche dopo la riforma) è una fattispecie a forma libera ("essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli") che, quindi, non limita in alcun modo la responsabilità alle modalità di acquisizione del sintomo di pericolo. Dunque, è sufficiente che la prova della conoscenza in capo agli esponenti societari si àncori a canoni dimostrativi compatibili con il senso comune di chi è chiamato a svolgere compiti di gestione e controllo/vigilanza nel settore economico in cui è attiva la società. Né è richiesto anche per questo profilo la presenza di formali e tipicizzate leve impeditive dell'evento pregiudizievole: la legge non descrive le forme con cui deve esprimersi la condotta di ostacolo verso il probabile pregiudizio al patrimonio sociale. Né la particolare difficoltà di rilevamento dell'irregolarità esenta il collegio sindacale da responsabilità perché, ex art. 2407 co 2 cod. civ., l'obbligo sotteso alla carica, deve modellarsi sulla diligenza pretesa al mandatario (secondo l'espressione vigente all'epoca dei fatti, ma che non differisce, nella sostanza, per quel che qui interessa, da quella, oggi vigente "richiesta dalla natura dell'attività" (art. 1176, co. 2, cod. civ.). Tanto ha consentito di affermare la responsabilità dei sindaci di una società d'assicurazioni, i quali abbiano omesso di rilevare l'illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva premi e della riserva sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà" (Cass. Civ., Sez. I, 8.2.2005, CED Cass. 579470).
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22 2 §4) La posizione dei singoli imputati.
A) La posizione ed il ricorso di NN.
OR AR NN è accusato dei reati fallimentari connessi sia al dissesto di RA AS PA. (ove era Presidente del Consiglio di amministrazione) sia a quello di GB Srl. (ove ricopriva la carica di unico amministratore).
Il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato si duole, in via preliminare, dell'inosservanza della legge processuale quanto all'intero processo, mancando la necessaria condizione di procedibilità atteso il rifiuto dello Stato tedesco di concedere la richiesta estradizione, preclusione discendente dal principio di specialità ex art. 721 cod. pen.p., che impediva la celebrazione del processo e, conseguentemente, la condanna dell'imputato.
La vicenda processuale relativa a NN prende le mosse dalla misura cautelare coercitiva emessa in data 19.3.1994 dal GIP presso il Tribunale di Milano che lo ha ritenuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta. La misura era poi sostituita da quella degli arresti domiciliari, da cui il predetto evadeva. Ma egli era arrestato in Hattingen (Rep. Federale Tedesca) il 16.10.1994, in forza della richiesta di arresto provvisorio, di poi era rilasciato perché cittadino tedesco.
La domanda di estradizione era rigettata dal governo tedesco perché relativa a proprio cittadino (di qui anche la scarcerazione dell'imputato da parte dell'AG. francese, nel luglio 1994). L'AG. milanese proseguiva, tuttavia, nel processo in Italia, chiedendo il rinvio a giudizio dello NN: seguiva la fase dibattimentale, celebratasi in contumacia dell'imputato. Di qui l'eccezione di improcedibilità.
La Corte d'Appello di Milano, in data 22.5.2007, ha rigettato l'analogo gravame, ritenendo infondata l'eccezione ed assumendo che sia consentito procedere, comunque, al giudizio in regime contumaciale. La difesa obietta che l'allusione che l'art. 14 dispiega al regime della contumacia si riferisce soltanto a peculiari forme di procedura in absentia, contrassegnate dalla revocabilità ed alla condizione risolutiva costituita dalla cd. purgazione della contumacia. Né può sostenersi soggiungono i giudici dell'appello che l'imputato si trovasse in
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regime di libertà vigendo la misura degli arresti domiciliari e che ove il prevenuto si fosse presentato al processo sarebbe stato sottoposto alla TE
coercizione.
23 L'eccezione è al riguardo manifestamente infondata.
Nella vicenda in esame, infatti, non rileva il principio di specialità dettato dall'art. 721 cod. proc. pen., né vige l'art. 14 della Convenzione Europea, che pur astrattamente configura una condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, secondo costante giurisprudenza di legittimità.
Infatti, non si diede vita nei confronti di NN alla fattispecie di estradizione (attiva), poiché non si procedette (per opposizione dello Stato richiesto) alla consegna del cittadino da parte dello Stato estero all'AG. italiana. La consegna del cittadino è il connotato che qualifica decisivamente la fattispecie processuale invocata dalla difesa.
La sua carenza impedisce il richiamo all'istituto processuale ed alle relative Convenzioni internazionali.
Non vigendo alcuna condizione ostativa alla procedibilità nei confronti dell'imputato, riparato all'estero e non consegnato dallo stato estero alla giustizia italiana, nessuna norma del nostro ordinamento preclude la possibilità di celebrare il processo del latitante in absentia del medesimo, come per qualsiasi imputato che si sia sottratto alla giustizia italiana.
L'eccezione, dunque, non palesa interesse di sorta.
Ulteriore doglianza è mossa dal ricorso dell'imputato per asserita inosservanza della norma processuale, avendo riscontrato la pretesa nullità delle notifiche dirette allo NN, relative al procedimento penale scaturito dalla vicenda conseguente al fallimento - dichiarato il 23.12.1994 in Varese - di Srl. GB (amministrata dall'imputato). Vicenda processuale che non ha contemplato la restrizione della libertà dell'imputato, il quale era già stato scarcerato dall'AG. tedesca (e da quella francese) e che, sorta autonomamente è stata, nel corso dell'attuale processo, riunita a quella di RA AS PA.
Lo NN non si era mai presentato agli organi della procedura concorsuale GB e la notizia sulla sua effettiva reperibilità all'estero non era nota, risultando alle ricerche della Curatela genericamente "emigrato in Germania" (Sent. App., pag. 56).
L'eccezione sollevata dalla difesa è infondata.
Non risponde, innanzitutto, al vero che i giudici di appello abbiano liquidato l'eccezione di nullità conseguente alla ritenuta erronea prassi notificativa nei confronti dei NN, avendo essi rilevato che, attesa la sua latitanza, le notifiche potevano eseguirsi seguendo la fattispecie del rito degli
24 irreperibili. Al contrario, la sentenza esamina attentamente la censura e la respinge richiamando la situazione processuale sottostante: una vicenda processuale differente da quella principale (insolvenza RA AS) ed afferente alla più ristretta procedura (bancarotta per il fallimento GB Srl.) riunita alla principale, per la quale le notificazioni furono eseguite con il rito degli irreperibili.
Inoltre, in tema di notificazioni all'imputato all'estero, le ricerche, ai sensi dell'art. 169, 4° comma, cod. proc. pen., non debbono avere ambito più esteso di quello previsto dall'art. 159 cod. proc. pen. in relazione alle ricerche da effettuarsi nel territorio dello stato.
Dunque, quando non si abbia conoscenza dell'esistenza all'estero, di alcuno dei luoghi indicati nel citato art. 159 cod. proc. pen. (tenendo conto che NN risultava all'epoca addirittura evaso) legittimamente l'imputato viene dichiarato irreperibile, a nulla rilevando che taluno di quei luoghi - in epoca successiva - divenga nota la possibile reperibilità dell'imputato. Nella situazione qui esaminata, non essendo emerse indicazioni di una precisa dimora fuori dal confine nazionale, non vi era obbligo processuale di ulteriore indagine all'estero. Infatti, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, ai fini del decreto di irreperibilità, sorge soltanto se le ricerche svolte nel territorio dello
Stato consentano di individuare la località ove l'imputato dimori o eserciti abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, possano utilmente effettuarsi le ricerche per l'accertamento di un esatto indirizzo (cfr. Cass., Sez. II, 18 giugno 2009, Rapce, CED Cass. 244726). Esito che gli atti del processo non palesavano.
Altro mezzo di doglianza attiene al trattamento sanzionatorio.
Al proposito la Corte milanese richiama sinteticamente gli approdi valutativi a cui era pervenuto il primo giudice, ritenendoli condivisibili e facendoli propri. Sicché, a parere del Collegio, in diverso avviso dall'opinamento espresso dal PG. all'odierna udienza, gli oneri di motivazione possono ritenersi, in sostanza, assolti.
Infatti, per la Corte territoriale, la riforma al riguardo è giustificata con il decorso del tempo dai fatti ed il minor aggravio di responsabilità per l'assoluzione dal capo AB24. Pur nell'estrema sintesi della motivazione, non si scorge passaggio illogico ed insufficiente per sorreggere il giudizio, essendo precluso al giudice di legittimità ogni ulteriore considerazione relativamente a questo profilo di stretta discrezionalità (tecnica) del giudice di merito.
D'altra parte, la prima decisione (Sent. Trib., pag. 139), costantemente considerata integrativa del giudizio di appello, giustifica la misura della pena/base in ragione della continuità dell'azione antidoverosa e dell'importanza del contributo alla realizzazione del piano delittuoso: la cernita dell'entità della pena detentiva si fonde con il giudizio attinente al giudizio di bilanciamento
2
25 5 delle circostanze generiche, sicché - anche se con modalità davvero tacitiana - la traccia argomentativa del giudizio è riconoscibile.
La critica, poi, afferente al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche è infondata: il rilievo per cui non è stato rinvenuto motivo alcuno per concedere il beneficio sanzionatorio richiesto appare consequenziale ed adeguato ad esaurire l'onere dimostrativo, a fronte sia dell'elevatissimo pregiudizio cagionato ai creditori, sia dell'indiscusso ruolo primario assunto dal prevenuto (anche in ragione delle cariche societarie rivestite) nelle vicende qui trattate e della sua condotta processuale.
Pertanto, il ricorso di NN non viene accolto.
B) La posizione di GI NI.
GI NI fu Vice presidente della società e, dunque, assunse formale mansione amministrativa. Carica che egli ricoperse, in posizione non defilata, attesa la sua presenza nel contesto delle premesse di questa vicenda e dei passaggi finanziari che portarono all'acquisto del pacchetto azionario dell'Immobiliare ED (cfr. la ricostruzione delle vicende in Sent. C.
App., pag. 252 e ss.)
Si tratta della posizione che per pluralità e diversità di addebiti e per i tratti comuni con altre situazioni della presente vicenda - richiede qualche maggiore riflessione.
La formale posizione assunta in seno ad RA AS, già astrattamente qualificata quanto alla posizione soggettiva, era, in concreto, strategica per il sostegno al complessivo disegno fraudolento di NN: manovra che richiedeva fiducia e che supponeva lealtà operativa. In questo senso del tutto corretta è la motivazione relativa alla responsabilità per condotta omissiva ex art. 40 cpv. cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo Aa4) ed Aa5 (bancarotta fraudolenta impropria, art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., conseguente al fallimento di RA AS), richiamando anche quanto sopra indicato.
Relativamente alla vicenda che coinvolse RA AS, la sentenza impugnata (Sent. C. App., pag. 232 e ss.) attribuisce al NI la (cor)responsabilità dell'evento fallimentare nella sua inerzia a fronte delle altrui condotte assunte da NN e manifestamente pregiudizievoli per la società.
I rilievi difensivi che censurano l'assunto giudiziale non trovano accoglimento.
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Relativamente al profilo cognitivo dell'altrui comportamento dannoso, i giudici dell'appello segnalano la ricorrenza di incontrovertibili "segnali di allarme", costituiti dalle domande di chiarimenti e di informazione, provenienti da IS che era intenta ad ispezione di verifica della consistenza patrimoniale dell'impresa, sollecitata dai sospetti che prefiguravano l'ammanco di cospicue porzioni del patrimonio societario sia la pesante confusione del corredo documentale e contabile delle dette riserve "tecniche" (obbligatorie, come si è detto, per l'azienda assicuratrice). I risultati di questa verifica, appurati rapidamente per la clamorosa situazione di impoverimento della società e di confusione contabile, rappresentavano dati oggettivi, che superano in via di logica ogni possibile cieco affidamento che NI asseritamente nutriva
-
verso lo NN ed anche l'affermata (stando ai deposti di DOSI e di
CORRADO) primazia gestoria di quest'ultimo. Non si dà, quindi, rischio di sorta nel prefigurare - come erroneamente ritiene il ricorrente (ricorso, pag. 7 e ss.) - un caso di responsabilità oggettiva. Indiscutibile è, al contrario, la consapevolezza di una situazione, incidente su uno snodo nevralgico della garanzia delle aspettative dei creditori, immediatamente dannosa per la società, diretta premessa dell'esito di insolvenza.
Non dissimilmente è possibile argomentare quanto all'addebito relativo all'acquisto di ED (motivi pag. 13 e ss.) E' essenziale, al proposito, la circostanza che l'organismo cedente, la soc. OR, faceva capo al medesimo NN, situazione che già in sé conteneva un dato di delicata e rischiosa conflittualità (cfr. Sent. C. App., pag. 252, nonché l'accenno al conflitto a pag. 253/254). Ne è riprova il fatto che il contratto fu concluso dal medesimo NN e, per controparte, dalla sua segretaria personale di questi, Luisa CALDEROLI (Sent. C. App., pag. 253).
L'intesa negoziale, dunque, presentava già in sé evidenti rischi di pregiudizio per RA AS, sguarnita dal presidio di un interesse contrapposto
- circostanza che postulava estrema attenzione e diffidenza da parte degli amministratori verso il possibile tornaconto personale del solo Presidente di RA AS (valga il richiamo all'allora vigente art. 2391 co. 2 cod. civ., che proprio per prevenire il possibile danno discendente da questa
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situazione sanciva la responsabilità personale dell'amministratore per le 1
perdite conseguenti al contratto). Corretta, quindi - a prescindere da qualsivoglia ulteriore segnale di allarme - la configurazione assegnata dai giudici di merito di “operazione dolosa”,sia per il diretto repentaglio alla dotazione della società, sia, ancora, per la già accertata assenza di valida copertura di una garanzia (Sent. C. App., pag. 253).
Attiene al profilo del fatto, ed è inammissibile l'istanza di esame rivolta a questo giudice, l'accertamento della rappresentazione soggettiva di questi aspetti, essendo ragionevolmente ancorato al dato istruttorio l'argomento giustificativo della sentenza impugnata: il NI non poteva ignorare il piano illecito su cui si articolava il negozio non già per presunzione apodittica, bensi perché egli era stato delegato proprio a seguire, per conto di RA AS, la vicenda dei rapporti con OR. Osservazione che prescinde dalla successiva assegnazione all'amministratore CA della delega, poiché l'iniziale mandato aveva consentito all'imputato di fotografare la patologica evenienza e determinare, così, l'insorgenza dell'obbligo impeditivo (e tanto risponde ai rilievi espressi nel ricorso, pag. 15). E', infatti, davvero illogico supporre che nonostante la carica gestoria rivestita e l'espresso
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mandato a seguire quella rilevantissima vicenda negoziale - il NI non fosse a giorno dei profili del contratto che RA AS intendeva concludere e per il cui accordo aveva ricevuto incarico dalla società. Ben più plausibile e ragionevole è il sillogismo dedotto dai giudici di merito. Basti, ancora, osservare a sostegno della logicità della motivazione dell'impugnata sentenza che il NI si rese attivo su quello scenario
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negoziale, quando - in data prossima al 5.6.1991 - egli diede veste formale alla fideiussione di RA AS a favore di OR, per il fido concesso a quest'ultima da Banca Etruria e Lazio, circostanza che al di là della sterile negativa difensiva attesta, in maniera sicuramente ragionevole, la
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continua attenzione dell'imputato su quella vicenda (dispiegata anche al di fuori dei consigli di amministrazione, a cui, asseritamente, egli si dichiara esser stato assente), del resto assai rilevante per le sorti della società da lui (anche) amministrata (Sent. C. App., pag. 257/258).
Il motivo non ha serio fondamento.
Sulla base di queste premesse, non occorrono molte righe per convalidare in termini di adeguatezza anche la motivazione che ascrive a NI la responsabilità per i fatti di (clamorosa) fraudolenza, connessi all'operazione TR (Sent. C. App., pag. 272 e ss.) Anche in questo caso non convince l'argomentazione difensiva che vorrebbe mancante l'effettiva rappresentazione in capo al prevenuto della natura illecita delle relative operazioni finanziarie. NI era socio, ancorché minoritario, in seno a srl. GB e non è affatto illogico e privo di senso comune (né ex adverso è stata avanzata valida dimostrazione contraria) dedurre dal favore accordato a NN nell'acquisire la partecipazione in questa sua società, ipotizzare un effettivo interessamento al capitale di quest'ultima.
Al riguardo, infine, sono ragionevoli i seguenti passaggi dell'impugnata sentenza, posti a sostegno del convincimento di penale responsabilità del NI:
l'avere dedotto la consapevole arrendevolezza del NI verso la spregiudicatezza dello NN, alla luce del suo precedente e complessivo atteggiamento di ostinato appoggio verso costui;
o, forse anzi, per una sottostante intesa verso una ritenuta propria divisata utilità, come dimostrato
28 proprio da questa operazione, divenendo egli titolare di rilevante quota azionaria, senza esborso alcuno di ricchezza in considerazione dalla personale acquisizione della qualità di socio in RA AS, in misura formalmente pari a quella di NN (2% del capitale, pari a Lire 500 milioni, cfr.
Sent. C. App., pag. 274/275), capitale dal medesimo sottoscritto, senza "
tuttavia l'esborso di alcuna somma (cfr. Sent. C. App., pag. 277 e ss.);
l'avere dedotto il corredo cognitivo in capo a NI dalla conoscenza del profilo illecito dalla comunicazione degli esiti ispettivi già accertati da IS e dal revisore PRICE WATERHOUSE, e dunque, da fonti poste oltre i confini dell'organo amministrativo, soggetti che fecero pervenire alla società (ed al Collegio sindacale) espressa segnalazione del grave illecito (Sent. C. App., pag. 275); osservazioni che escludono il censurato vizio di illogicità motiva.
Non dissimili sono i rilievi (ricorso pag. 16 e ss.) che escludono la carenza o l'illogicità dell'argomentazione giudiziale dispiegata in relazione all'operazione TE (Sent. C. App., pag. 280 e ss.) Pure in questo caso era palpabile la situazione di conflittualità, non soltanto dello NN, ma anche dello stesso NI (sì da impedire di considerare "neutro" il dato, come vorrebbe il ricorrente, pag. 17), considerando che costui era stato fondatore dell'organismo, avendo voluto originariamente destinarlo all'acquisto di immobile sito in Ceccano (Sent. C. App., pag. 281 e cfr. anche pag. 282/283). Occorre, inoltre, prendere atto che, se formalmente l'operazione vide il rapporto diretto tra i soci di TE e IM, senza coinvolgimento iniziale di RA AS, è altrettanto indiscutibile: che RA AS intervenne nell'immediato prosieguo (un mese dopo l'acquisto, Sent. C. App., pag. 282) che, ancora, la stessa IM era società riferibile a NN;
che NI fu nominato procuratore speciale di RA AS
->
per l'affare (Sent. C. App., pag. 283), sicché la relazione di contrasto illecito caratterizzava grevemente e per più aspetti l'affare.
L'acquisto fu perfezionato, per conto di RA AS, con la rappresentanza del NI stesso, che – peraltro - non era stato autorizzato in
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seno ad RA AS a concludere atti dispositivi del patrimonio di questa (Sent. pag. 284, pag. 288). E che il detto rapporto non concretasse un mero vizio formale si riscontra nel fatto che mentre IM sopportò per quell'investimento un costo di sole Lire 580 milioni (secondo le rilevazioni di
Polizia Giudiziaria), il prezzo richiesto ad RA AS, poco tempo dopo, per lo stesso cespite, fu di Lire 8 miliardi (Sent. C. App., pag. 282). Prezzo che si rivelò enormemente superiore alla valenza di mercato del patrimonio acquistato, secondo le risultanze processuali (Sent. C. App., pag. 284)
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Operazione apparentemente più insensata che "dolosa”, se non fosse che il versamento del denaro, corrispondente al prezzo, permise a IM di raccogliere la somma utile per sottoscrivere l'aumento di capitale di RA AS medesima (Sent. C. App., pag. 295). Evidente (e reiterato) è il segno della fraudolenza in questa manovra.
Anche per questa situazione la motivazione della Corte territoriale si presenta adeguata, quanto alla consapevolezza in capo al NI dei tratti illeciti o, quantomeno, sicuramente dannosi per la società (anche) da lui amministrata, tenendo ancora - in considerazione:
l'evidente artificiosità del ruolo di IM, costituita ad hoc per occultare le pesante conflittualità sottostante agli accordi assunti da RA (secondo la logica conclusione assunta dai giudici milanesi); l'innegabile sproporzione tra il valore del bene e quanto preteso, quale
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prezzo della sua cessione ad RA, stando alle stesse ammissioni dell'imputato (Sent. C. App., pag. 291/292). Tutto ciò per tacere della carenza di risorse finanziarie degli organismi coinvolti, circostanza che, sempre secondo plausibile e ragionevole lettura, esclude la proponibilità dell'ipotesi di ignoranza come vorrebbe l'impugnazione quantomeno in termini così radicali - della reale situazione societaria.
Poco o punto rileva l'asserita falsità della firma del NI in calce al contratto di cessione da IM ad RA AS, alla luce del ruolo di vertice assunto dal ricorrente (in ragione della posizione amministrativa e della procura speciale di cui fu destinatario, per questo affare) in seno a tutti questi enti societari.
Pure per questo capitolo la decisione dei giudici di appello, coerente con lo sviluppo degli accadimenti ed aderente a logica elementare, è immune da censura.
Invero, dagli atti del processo si apprende che più volte IS sollecitò la doverosa informazione e contestò l'insufficienza delle risposte ricevute, tanto indusse l'ispezione di cui già si è detto, la quale accertò un ammanco di Lire 16,5 miliardi in titoli nell'area delle riserve “tecniche" (Sent. C. App., pag. 167), che per provvedere al suo apparente ripianamento, era stata elaborata una funambolica operazione di copertura, conclusa grazie alla fattiva collaborazione del Notaio DI MM (Sent. C. App., pag. 169 e ss.) Ma, soprattutto, lo NN ebbe a riferire all'interno di RA
AS che il depositario (indicato in quel momento in OM) aveva fatto un uso non consentito dei titoli rendendosi responsabile dell'ammanco (Sent. C. App., pag. 172). Notizia in sé non vera, poiché il malgoverno della stessa era ascrivibile precipuamente allo NN, che aveva consentito lo storno delle riserve, ma che - nei termini in cui giunse alle orecchie dei consiglieri di amministrazione, doveva attestare, senza ombra di dubbio, una grave perdita di denaro e la necessità di procedere, in termini di
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3 recupero, verso il responsabile. Ma costoro (tra cui NI) omisero di assumere qualsiasi provvedimento per precisare i contorni del guaio e per cercare un qualche ristoro a favore della società. All'informazione, proveniente dal medesimo NN, si aggiunsero gli esiti della ispezione che confermarono vistose e diffuse scoperture, mai reintegrate. Questi, per il vero, più che segnali di allarme, rappresentavano veri e propri
“fatti" di esiziali illeciti, che minavano la consistenza patrimoniale societaria. Riprova di una inerzia ingiustificabile da parte degli amministratori (tra cui
NI).
Né, certamente, merita considerazione l'affermazione con cui il ricorrente contesta la personale percezione di siffatte notizie allarmanti, poiché egli stesso ha ammesso di essersi interessato a livello politico per alleggerire la pressione di IS sull'impresa di assicurazione da lui (anche) governata (cfr. Sent. C. App.,
p. 234). Si tratta di difesa sterile, protesa ad eliminare il "segnale" inquietante, piuttosto che non il guaio ad esso sotteso. In altre parole NI risulta essersi comportato nel maniera opposta a quello che il devoir d'alerte gli imponeva.
Accertata la solidità di questa prova, risulta inutile esaminare la contestazione difensiva circa la presenza del NI presso lo studio del Notaio DI MM - secondo la dichiarazione di quest'ultimo, resa in termini di incertezza allorquando si tratteggiò la strategia che potesse rimediare
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all'ammanco, onde mostrare (in guisa fittizia) ad IS l'esistenza, nelle casse della società assicuratrice, dei titoli della riserva tecnica. Allegazione, per il vero, di mero fatto ed esterna allo scrutinio di legittimità: qui basti rammentare che a sostegno del suo fondamento il NI ammise di essersi recato
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all'appuntamento e, giustamente, è stata ritenuta priva di credibilità la circostanza per cui, a quell'incontro cruciale ed assai complesso per la difficoltà del momento, egli si fosse reso presente soltanto per cercare lo NN in relazione ad altri affari (Sent. C. App., pag. 175). Ma si ribadisce: il ricorso richiede al riguardo una diversa lettura delle risultanze acquisite dai giudici di merito, il cui commento è sul punto ampio ed attento, rendendo inammissibile ogni ulteriore approfondimento ad opera del giudice di legittimità.
Relativamente all'operazione (contestata come "dolosa”) che portò RA AS ad acquistare il pacchetto azionario di RU 00 (che possedeva quale cespite di riferimento il complesso immobiliare "Pratilia Shopping Center"), descritta dalla impugnata sentenza da pag. 304 e ss. (Capo Aa 15) e contrassegnata dal progressivo incremento abnorme del prezzo, attuato mediante successivi passaggi di acquisto tra varie società, rispetto al valore del bene acquistato, il ricorrente si duole che in atti non vi sia alcun riscontro alla conoscenza effettiva della realtà finanziaria sottesa alla manovra.
La motivazione della Corte milanese, oltre a segnalare l'ingiustificabile ascesa del titolo dedotto nell'acquisto da parte di RA, ricorda alcuni
31 incontrovertibili avvisaglie di intrinseca irregolarità dell'operazione, pervenute al consiglio di amministrazione della società, come la notazione proveniente da IS circa l'investimento superiore al 35% delle riserve, la presenza di una garanzia ipotecaria che annullava l'intrinseco valore del cespite di 95 miliardi. Segnali che insistevano su una relazione contrassegnata pur essa da conflittualità, perché anche le società via via coinvolte (OM, GB, OR, LAURA IMMOBILIARE) erano tutte emanazione dello stesso
NN, donde l'elevata probabilità di una patologia incombente ed immanente alla vicenda. Tanto accerta che l'imputato disponeva di un evidente quadro di "dolosità" che in sé già contrassegnava come illecita l'operazione.
Del resto NI era interessato alla vicenda non soltanto quale titolare della posizione di garanzia al vertice di RA, ma anche quale protagonista nei rapporti OR/RA AS, quale socio di GB. Sicché giudizio reso dalla Corte territoriale, seppur ancorato a parametri rapportabili all'eventualità e non al dolo diretto (non necessario per la tipica struttura della fattispecie) trova - al contrario - ragionevole sostegno nel riscontro di una inerzia protratta ostinatamente, al di là di ogni spiegazione, se non quella della connivenza (che, in ragione della posizione di garanzia, è da considerarsi penalmente censurabile).
Assunto che viene asseverato dalla circostanza per cui la sostanza dell'artificiosa e costosissima operazione per le esauste casse di RA AS venne, a cose fatte, comunicata da NN al consiglio di amministrazione (Sent. C. App., pag. 325): ma la notizia non produsse alcun possibile rimedio, volto a quantomeno ridurre il pregiudizio per i creditori della società, per esempio informando IS della inquietante situazione appresa. Onde il convincimento giudiziale di penale responsabilità si appalesa, comunque, corretto.
Il Procuratore Generale ha chiesto di accogliersi la doglianza difensiva e, conseguentemente, pronunciarsi l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame, relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto al
NI. La censura difensiva e le osservazioni del Requirente sono fondate. La giustificazione della misura della pena resa dalla Corte territoriale è rinvenibile a pag. 325 del provvedimento: così si è espressa la Corte d'Appello "tenuto conto dell'assoluzione intervenuta per alcune imputazioni, la pena inflitta al NI va rideterminata in anni 4 di reclusione ...".
Nulla è detto sulla ragione dell'allineamento alle valutazioni già rese in primo grado per le imputazioni per cui non è intervenuta assoluzione e sulla quantificazione della soglia punitiva di base né, sulla ritenuta incidenza delle assoluzioni su di essa, a fronte delle articolate osservazioni difensive, pur trattandosi di entità sicuramente discosta dal minimo edittale.
Pertanto al riguardo, e limitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte annulla la sentenza, per nuovo esame e più compiuta motivazione.
32 C) Posizione di PE DI IE.
PE DI IE fu, all'epoca dei fatti, Direttore della Cassa Risparmio Rieti (AR), sede di Roma. Gli è ascritto di avere consapevolmente aiutato NN e DI MM a trovare quella liquidità necessaria per mostrare ad IS la presenza dei titoli o la disponibilità di ricchezza che in realtà, in quel momento, era già stata perduta da RA AS.
Donde la (sola) contestazione di concorso in bancarotta per la causazione del fallimento di RA AS a seguito di operazioni dolose, non già di distrazione fraudolenta in danno della stessa società (Sent. C. App., pag. 166 e ss., 225/226).
Il ricorso si articola:
- quanto al primo mezzo con argomentazioni del tutto simili a quelle già espresse dal primo motivo del ricorso di NI e secondo motivo avanzato da OL.
Al riguardo, si rinvia alla relative motivazioni dianzi esposte per le rispettive posizioni.
Quanto all'imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta ex art. 223 cpv. n. 2 1. fall. (Capo Aa4), l'imputato non contesta la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale (Sent. C. App., pag. 168 e ss., 176 e ss.; 198 e ss., 224 e ss.), consistita nel previo concerto con NN e DI MM (la cui originaria vicenda societaria l'imputato aveva seguito nelle pregresse fasi, Sent. C. App., pag. 213 e ss.), al fine di rinvenire canali bancari e liquidità utile per la costituzione di un fondo che avrebbe dovuto (mendacemente) rappresentare l'esistenza dei titoli scomparsi dall'economia di RA AS (cfr. la narrativa di Sent. C. App., pag. 171, pag. 203, 209, 213 ove si ricorda che gli interlocutori resero puntualmente edotti i funzionari di AR della ragione del richiesto intervento bancario e che i funzionari, assecondandoli, della banca agirono anche in spregio alle regole proprie della loro attività creditizia, consapevolezza del resto infine ammessa dallo stesso imputato, cfr. Sent. C. App., pag. 225). Le risultanze istruttorie, quindi, richiamando quanto detto all'inizio, attestano la ricorrenza di una operazione "dolosa” per il portato decettivo che essa conteneva.
Per un aspetto oggettivo, può dirsi che l'operazione fu (consapevolmente dai suoi artefici) portata al successo. Infatti, IS (alla data del 24.4.1991 e, successivamente, anche al 14.6.1991, Sent. C. App., pag. 200) si convinse (contrariamente al vero) della esistenza del pacchetto mobiliare dopo il controllo effettuato presso la banca, rilasciandone attestato scritto (Sent. C. App., pag. 169).
33 Circa la consapevolezza dell'antidoverosità dell'operazione non possono sussistere perplessità, in ragione della competenza tecnica dei protagonisti, delle rivelazioni tra essi scambiate sulla finalità che la costosa manovra perseguiva.
Non deve sfuggire (anche se il paradigma della “dolosità" deve attagliarsi all'attività della società portata al fallimento), che la condotta fu ritenuta irregolare anche agli occhi della struttura bancaria. La relativa responsabilità, invero, venne reciprocamente addebitata dal DI IE ai vertici dell'azienda di credito (i quali addossarono ogni colpa all'attuale ricorrente ed agirono contro il medesimo per le irregolarità commesse, Sent. C. App., pag. 176, ottenendo anche la convalida del licenziamento dal pretore del Lavoro di Rieti e condanna al risarcimento dei danni, cfr. Sent. C. App., pag. 192).
Nemanco si profilano dubbi sul rilievo dell'apporto concorsuale del prevenuto alla riuscita del piano. L'addebito al DI IE è stato dai giudici milanesi giustificato sottolineando l'effetto momentaneamente paralizzante verso il possibile intervento di IS, direttamente connesso con l'aggravamento del dissesto di RA (Sent. pag. 226). Il risultato della manovra (che, per la struttura del reato non necessariamente deve essere rappresentato dall'autore del fatto, come dianzi detto) ebbe successo nel protrarre artificiosamente il riscontro dell'ammanco patrimoniale, eppertanto nel consentire il ritardo nell'apertura della procedura concorsuale o il ripristino (anche a seguito di eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori ed il recupero della ricchezza da poco sottratta all'asse societario) dell'equilibrio di RA AS. Dunque, un concorso efficace nel processo causale sfociato nel dissesto della società.
Trattasi di argomentazione ragionevole e giuridicamente incensurabile.
Infondata, è la più elaborata argomentazione esposta dal ricorrente ed attinente alla ritenuta estinzione per prescrizione, per cui si rinvia a quanto detto dianzi.
La Corte d'Appello ha riconosciuto a favore del DI IE le attenuanti generiche (Sent. C. App., pag. 226/227) in via di mera equivalenza sulle contestate aggravanti speciali e, così, comunque, determinando di riflesso il periodo di prescrizione in quindici anni di reclusione che a seguito della interruzione (previgente art. 157 n. 2 cod. pen.) - sale nel massimo edittale a ventidue anni e sei mesi di reclusione. Periodo non ancora decorso al momento attuale né, tantomeno, alla data della decisione impugnata.
La Corte rigetta il ricorso di DI IE.
34 D) Posizione di Franco VE.
Il motivo introduttivo del ricorso di Franco VE, all'epoca dei fatti Direttore Generale di AR, nella sua presentazione, si appalesa del tutto generico, non indicando gli specifici passi motivazionali che asseritamente trascurerebbero le obiezioni difensive. E', in concreto, dato leggere di una astratta prassi argomentativa scorretta e lacunosa, ma non è consentito accertare in concreto la ragione della doglianza.
Del pari inammissibile è il secondo motivo. Esso non soltanto ripropone gran parte delle doglianze avanzate con il gravame di appello, senza considerazione delle risposte rese dalla Corte territoriale, così palesando il vizio di a-specificità dell'impugnazione - ma vorrebbe, anche, richiedere a questa Corte una complessiva rivisitazione della vicenda, con una difforme ricostruzione della sua dinamica e con una nuovo vaglio del corredo probatorio, già considerato dai giudici di primo e secondo grado (anche mediante ipotesi non riscontrate, cfr. per es. ricorso, pag. 11 e ss., ovvero frutto di passaggi assai arditi, come quello dell'azione complessa ed articolata posta in essere ai danni della AR", pag. 13).
La giustificazione giudiziale, che accompagna tutti questi passaggi, è. al contrario, corredata da adeguata e logica motivazione.
La novella codicistica, introdotta con la legge n. 46 del 2006, ha riconosciuto la possibilità di dedurre con il ricorso per Cassazione il vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione. Ma essa non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, che rimane pur sempre esterno ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite nel giudizio di merito, ovvero, ad una diversa ricostruzione delle vicende da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o - infine - ad un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti prova (cfr. ex multis, Cass., sez. II, 11 gennaio 2007, Messina, Ced Cass., rv. 235716).
Ma anche ad ammettere la premessa difensiva, l'osservazione si mostra infondata. Non risponde al vero che i giudici abbiano omesso di soppesare il ruolo del prevenuto, anche in termini di consapevolezza soggettiva. L'asserita assenza motivazionale, quanto alla compartecipazione del VE alle operazioni finanziarie richiesta da NN e da DI MM, per mostrare una provvisoria copertura delle riserve tecniche di RA
AS, al solo fine di tranquillizzare e sopire l'allarmata richiesta di IS, è leggibile, invece, in Sent. C. App., pag. 203, dove si afferma che la prospettazione difensiva della difesa di VE (che addebita ogni responsabilità al DI IE), viene puntualmente verificata dai giudici milanesi
35 ed, al riguardo, viene espressa una valutazione di illogicità alla prospettazione del ricorrente: "secondo la comune esperienza ed alla stregua delle dichiarazioni di DI MM l'operazione postulava come necessario l'assenso dei
**** vertici". Una spiegazione che si presenta logica e plausibile. Ed, invero, la fisica assenza alla riunione deliberativa (motivi e le dichiarazioni di BI, che ha ammesso di aver autorizzato la concessione del mutuo al DI
MM, nella ulteriore considerazione che "il coinvolgimento dei vertici della AR appare evidente, atteso che detto extra-fido era stato concesso in poche ore", Sent. C. App., pag. 210), avvalorano la natura concludente dell'argomentazione. Non deve sfuggire l'ulteriore considerazione logica per cui "il pregresso coinvolgimento di detti imputati nelle vicende di RA ed il conseguente bagaglio di conoscenze, anche specifiche acquisite, non può esser sottovalutato nell'accertamento della sussistenza del necessario elemento intenzionale..."
(Sent. C. App., pag. 212; meramente suggestiva è la considerazione, portata a pag. 6 e ss. del ricorso, per cui i fatti formalmente imputati al prevenuto datano dal 23.4.1991, non ad epoca precedente: qui il richiamo all""antefatto” ed alle conoscenze concomitanti ad esso, giova esclusivamente per ragioni motivazionali, non già al contenuto della contestazione del reato).
Ancora: il coimputato ha asserito, secondo quanto risulta dalla pronuncia impugnata che agli accordi che precedettero la concessione dell""extra-fido" partecipò anche il VE, il quale, anzi, fu il referente per le scelte tecniche della manovra (Sent. C. App., pag. 220). Le diverse risultanze offerte dal ricorrente sono state ritenute soccombenti a fronte di questa dichiarazione e di quella del DI IE, che ha confermato la presenza del VE in quel frangente, voci che - con meditata argomentazione i giudici di appello hanno ritenuto affidabili e non influenzate da malanimo ritorsivo (Sent. C. App., pag. 221) e che, quindi, giustamente sono addotte a sostegno dell'assunto giudiziale (cfr. Sent. C. App., pag. 222, che a conforto richiama anche le voci di dipendenti dell'istituto).
Tanto smentisce il silenzio ingiustamente addebitato dall'impugnazione (cfr. motivi, pag. 8 e ss.), accusata di preterizione degli argomenti difensivi, ed attestano la presenza di una giustificazione ragionevole.
Neppure coglie nel segno la difesa nel sottolineare che, a seguito delle manovre disposte da AR per sovvenire all'urgente istanza di
NN e di DI MM, la provvista di titoli venne effettivamente ricostituita, a smentita della "dolosità" della condotta, scevra da immediati esiti dannosi per la società.
Si trattava di operazione "dolosa” non già in ragione della (indubbia) temerarietà nella concessione del mutuo al notaio (sì che irrilevanti risultano le considerazioni del ricorrente a pag. 7/8 del ricorso, così come la preoccupazione di sottoporre a garanzia l'esposizione - cfr. ricorso pag. 13 e ss. non esclude
-
l'irregolarità degli atti posti in essere, profilo, del resto, attestato anche dagli esiti
36 giudiziari dell'azione promossa contro il VE), ma poiché - come già si è osservato a riguardo della posizione di DI IE - il risultato, che quelle operazioni dovevano raggiungere, era quello di fornire un'apparenza fittizia "al solo fine di dare ad IS una parvenza di integrità e copertura delle riserve tecniche” (Sent. C. App., pag. 213). Un espediente che giovava esclusivamente alla falsa rappresentazione della realtà all'esclusivo beneficio di una gestione societaria evidentemente pregiudizievole per i creditori o per i titolari di negozi assicurativi (attingendo alla riserve tecniche), essendo stata accortamente prefigurata anche nel suo esito compiuto: i giudici milanesi annotano, infatti, che già erano già stati predisposti da AR gli ordini di vendita di parte di quei titoli firmati in bianco, acquistati soltanto in vista dell'accesso degli ispettori dell'Organo di Vigilanza (Sent. C. App., pag. 223). Al ricorrente non serve reclamare l'astratta liceità dell'operazione, come vorrebbe il ricorso a pag. 6): è corretta la considerazione (Sent. C. App., pag. 219), del tutto trascurata dall'impugnazione, per cui la fittizia ed apparente presentazione del fondo di riserva di RA AS, come apparentemente ricostituito, celava - invece la drammatica perdita di titoli per Lire 6,5 miliardi e così consentiva il protrarsi della conduzione nell'assenza di un requisito essenziale per la corretta gestione dell'organismo assicurativo (secondo già detto all'inizio, a tutela delle istanze creditorie). In sostanza si trattava dell'occultamento all'organo di vigilanza del già presente dissesto di RA AS (termine che riveste un'accezione ben diversa da quella enunciata a pag. 13 del ricorso), non già il suo reale risanamento e permetteva la sopravvivenza di condizioni operative che mai sarebbero state consentite dall'Organo di Vigilanza.
Le risultanze evidenziate dal ricorrente, da pag. 15 e ss. dell'atto di impugnazione, sono state considerate nella complessiva motivazione delle decisioni di merito, modulata sulla documentazione prodotta dalle parti e versata nel fascicolo processuale. A questo giudice resta preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi esse limitare al controllo qui positivo - se la motivazione dei giudici
-
del merito sia intrinsecamente razionale e capaci di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Il tracciato argomentativo della Corte milanese è discosto dal percorso seguito dal ricorrente. Ma le dichiarazioni di DI IE, DI MM ed anche di OL attestano che vi era la necessità di disporre di una situazione contabile che giovasse alla falsa rappresentazione dell'esistenza nelle casse di RA AS dei titoli che IS aveva accertato essere mancanti. I funzionari della banca assecondarono questo disegno, dando un contributo decisivo ad esso, accedendo al perfezionamento delle operazioni finanziarie richieste dagli amministratori della società
37
7
3 assicuratrice. Un percorso, dunque, in sé coerente, giuridicamente ragionevole e logico.
Anche il successivo mezzo attinge in gran parte ad argomentazioni di mero fatto, richiedendo una nuova lettura delle risultanze, lettura che si contrappone alla motivazione resa dalla decisione (cfr. ricorso, pag. 25). Infatti, il richiamo alla mancanza di adeguata motivazione (ricorso, pag. 25) si presenta come espediente per una nuova considerazione delle prove assunte nel corso del processo, pur senza mai individuare, nei passi della decisione impugnata, un vizio logico dell'argomentazione o il travisamento vero e proprio della prova. Profili che denunciano, pertanto, l'inammissibilità dell'impugnazione. Così, attiene al fatto l'accertamento del reale grado conoscitivo, in capo al
VE, sulla natura della manovra: la valutazione della posizione VA da parte del giudice milanese (ricorso pag. 26 e ss.) si articola su un diverso novero di prove ed è proteso verso una difforme condotta, lontana dalla palese artificiosità dei comportamenti bancari disposti e dalle accuse mosse dai coimputati nei confronti dell'attuale ricorrente.
Ovvero oppone al giudizio d'appello rilievi giuridici manifestamente infondati, come il richiamo alla convinzione che la condotta di AR non abbia esplicato effetto dissestante, poiché essa non determinò in sé un reale impoverimento dell'asse patrimoniale, già abbondantemente depredato dai suoi amministratori (invero, la difesa sottolinea la risalenza nel tempo del dissesto dell'organismo societario), bensì occultò, per apprezzabile periodo, l'accertamento dell'ammanco da parte dell'organo ispettivo. Osservazione che, tuttavia, trascura la disciplina normativa in tema di rapporto di causalità nel contesto dell'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., quale si è delineato all'inizio di questo provvedimento, richiamando la disciplina dell'art. 41 cod. pen.
Priva di pratico rilievo è, al contempo, l'(abile) segnalazione circa una diversa nozione di "operazione dolosa", quando essa sia stata attuata non già dal soggetto preposto alla società offesa dalla condotta di fraudolenza, bensì da terza persona concorrente con il soggetto "proprio" (ricorso, pag. 24). La nozione di “operazione dolosa” è modellata su un piano oggettivo ed in stretta connessione con le sorti dell'organismo societario di cui è, successivamente, ✗ dichiarato il fallimento. Essa, quindi, non muta di sostanza "dolosa” se a partecipare alla sua commissione è un soggetto terzo. La devianza dalle regole di buona amministrazione è, ovviamente, riferita al corredo degli obblighi propri della società danneggiata e dissestata per effetto di quegli atti, non già il compendio eventuale di altri obblighi gravanti sull'extraneus. Dunque, l'obiezione non interessa al caso in esame, poiché la contestazione di
“dolosità” è stata mossa avendo come referente i doveri degli amministratori di RA AS, non di AR (trascurando qui la violazione
38 anche delle regole di corretta gestione del risparmio, come si è detto, foriera anche della condanna del giudice del lavoro verso il VE). E l'effetto dannoso per le sorti di RA AS PA., sottratta al corretto controllo ispettivo da parte di IS, era immediatamente percepibile anche dal terzo, esterno al board of directors della società assicuratrice (anche perché lo scopo della manovra fu reso esplicito ai preposti all'azienda bancaria, come dianzi già si è rilevato).
I capi di imputazione 9, 9.1., 9.2, 9.3 attengono alla esatta replica delle operazioni realizzate dagli stessi imputati in data antecedente (23.4.1991), come riconosciuto anche dal ricorrente (ricorso, pag. 29), ma accedono ad uno scenario diverso. Era successo che IS avesse accertato che l'elenco dei titoli indicati da NN era diverso da quello dedotto dalla pregressa operazione, sì che si presentò la necessità di rinnovare la "messa in scena" attestante l'esistenza degli stessi nella disponibilità di AMBRA AS (cfr. Sent. C. App., pag. 247 e ss.) Non si tratta, quindi, di una situazione storicamente identica e meramente reiterata, come esposto dal ricorrente. Infatti, in questa seconda fase la condotta si inserisce in un diverso scenario, poiché l'ente di vigilanza aveva proibito il 6.5.1991 ad RA AS (accertata la sua inaffidabilità ed il suo dissesto) di proseguire in iniziative finanziarie di una qualche consistenza (quelle oltre le lire
100 milioni, Sent. C. App., pag. 249), onde il comportamento, nello sviluppo della vicenda, risultava funditus illecito. Diversità di tutto rispetto, poiché la violazione al divieto accresceva, in termini di oggettiva dolosità, l'esposizione a maggiore rischio di insolvenza di RA AS. Escluso il rischio di una sterile duplicazione d'accusa, va detto che la sentenza impugnata fornisce anche adeguato riscontro ai profili soggettivi di responsabilità anche per questo riguardo alla puntuale consapevolezza del VE sull'intera operazione (Sent. C. App., pag. 250). In tal senso l'istanza difensiva appare infondata pure nel dolersi di preterizione dell'argomentazione di appello. A sua volta, il silenzio criticato dal ricorrente quanto al primo ed al successivo provvedimento giudiziale (ricorso pag. 31), sul capo Aa 9.2) si giustifica con la fisionomia meramente esecutiva della complessiva manovra dedotta nel capo d'accusa Aa 9, senza specifica autonomia: il commento alle condotte speculari che la precedettero e lo scrutinio attento all'esito ed alle finalità a cui mirava la manovra, esauriscono l'onere dimostrativo, senza palesare vuoti giustificativi realmente apprezzabili. Non vi è contraddittorietà della motivazione (ricorso pag. 31), neppure quanto al vaglio delle responsabilità sub Aa) 9.3 e Aa7-Aa8, poiché la condotte censurate sono diverse: da un lato di tratta di violazione dell'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall. e,
d'altro lato, di distrazione fraudolenta (223 co. 1 1. fall., circostanza espressamente rammentata, peraltro, a pag. 34 dell'atto di impugnazione). Fattispecie, come già osservato all'inizio, ben diverse nella loro dinamica
39 punitiva e per ciascuna delle quali l'argomentazione di giudici di merito risulta coerente e logica.
Il ricorrente è consapevole del naturale giudizio di inammissibilità che potrebbe attagliarsi al IV° motivo, concernente il diniego dell'applicazione in via di prevalenza sulle contestate aggravanti delle pur riconosciute attenuanti generiche, ma rileva difetti logici nel percorso giustificativo. Rinviene, tuttavia, ritualità nella censura assumendo a parametro la diversa considerazione resa dalla Corte d'Appello verso altra posizione processuale. Ma il raffronto con la considerazione della posizione di OL non dà ragione al ricorrente. La scelta di questo confronto è in sé esterna alla dinamica della motivazione, potendosi - in questa ottica - anche sottolineare che,
a minore entità degli addebiti mossi a quest'ultimo, si apprezza la collocazione cronologica delle condotte più prossima alla decozione della società.
Non si ravvisa, pertanto, illogicità nella determinazione sanzionatoria (per vero discrezionale) della Corte milanese.
Infine, il mancato espresso commento motivazionale a sostegno della fissazione della sanzione inflitta al VE (Sent. C. App., pag. 331), non evidenzia patologia, essendo evidente l'implicito richiamo alla motivazione dei primi giudici riguardo alla pena (Sent. Trib., pag. 139), “alleggerita” per la successiva assoluzione da alcune imputazioni (di capi Aa7 e Aa8).
L'ultimo motivo, relativo al maturato decorso prescrizionale, deduce questioni identiche a quello avanzato da DI IE: alle argomentazioni per esso esposte si rinvia.
Per quanto riguarda l'impugnazione avanzata in favore del VE dall'avv. Carotti, il Collegio osserva che il primo motivo non presenta elementi di novità rispetto a quanto già osservato. E' speciosa, e non rilevante, l'osservazione secondo cui l'occultamento della situazione di ammanco agli occhi degli ispettori IS fu neutrale rispetto al processo eziologico, potendosi ipotizzare che esso favorì il prosieguo della gestione di RA AS.
Infatti, il disvalore sotteso alla fattispecie incriminatrice non risiede nella durata di tempo di vita di una società, bensì nel permanere per un maggiore lasso cronologico nello stato decottivo, situazione che - valutato il supporto doloso che precede si traduce in un vistoso rischio per le ragioni dei creditori a cui fu consentito di avere rapporti con la società nel corso dell'artificioso prolungamento di gestione (eppertanto, nella protrazione della situazione di rilievo penale attesa la natura di reato di pericolo della bancarotta). Tutto ciò per tacere del naturale appesantimento dei conti economici a seguito del decorrere degli interessi passivi.
40 Né giova alla logica argomentativa, necessaria per l'esame della fattispecie in discorso, l'argomentazione controfattuale. L'oggetto di riferimento è quello della positiva risultanza storica, la quale - come dimostrato dalla pronuncia impugnata
- attesta un inganno, sia pur per breve tempo (ma con conseguenze devastanti,
-
sia per la carenza essenziale della provvista "tecnica", sia perché consentì di operare con ulteriore ed elevatissimo impoverimento del suo asse patrimoniale) di IS e dimostra la palese violazione dell'ordine di cessare ogni attività finanziaria (di qualche rilievo) imposta dall'ente ad AMBRA
AS, trasgressione che in sé assegnava fisionomia antigiuridica (e
"dolosa") allo sviluppo della gestione.
Per ciò che trae alla prospettazione del momento soggettivo, essendo indubitabile che la volontà rilevante nella presente vicenda deve polarizzarsi sul dissesto di RA AS, la Corte precisa che tanto è stato tenuto presente dalla decisione impugnata la cui attenzione si rivolge al valore causale delle condotte dei funzionari di AR, nell'intento di nascondere lo stato di dissesto della impresa assicuratrice. Il dolo previsto dall'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., poi, non appartiene alla nozione di dolo eventuale, bensì, come già indicato in precedenza, ad una dotazione assai prossima alla figura di preterintenzione, poiché l'evento, non volontariamente mirato, quale oggetto di espressa volizione (come nella causazione intenzionale del fallimento), germina quale "effetto" dell'operazione dolosa, secondo la lettura di autorevole opinione. Lettura che legittima l'assunto raggiunto dai giudici di merito. Si rinvia a quanto già osservato a proposito degli altri ricorsi, in merito al completezza del corredo probatorio, allegato dai giudici milanesi a sostegno della consapevolezza della “dolosità" della azione posta in essere dai prevenuti.
La richiesta del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 co. 1 cod. pen. non risulta proponibile, per il supporto di esperienza professionale fornito dall'imputato al programma "doloso" del protagonista del reato. Né il saldo, ritenuto nullo, delle operazioni bancarie impostate dal prevenuto induce a ridurre il giudizio di gravità della sua condotta, nell'ottica degli interessi di RA AS: il "pareggio" numerico (accertabile dalla prospettiva di AR, la quale non è paradigma per la valutazione dell'illiceità della manovra) non esclude la valenza decettiva insita nella condotta dei funzionari bancari incriminati, né è incompatibile con il ritenuto apporto fraudolento alla strategia degli amministratori di RA AS PA.
Non è assolutamente condivisibile, infine, l'opinione (ricorso, pag. 7) per cui trovandosi il management di RA AS in situazione di
-
emergenza patrimoniale (si badi bene, non già per colpa di avverse condizioni del mercato, bensì per una fraudolenta e dissennata gestione delle proprie risorse) fosse lecito utilizzare (al di fuori di ogni autorizzazione dell'ente di
41 vigilanza) le riserve matematiche o tecniche per ragioni di conduzione corrente, attesi i divieti normativi. Anzi, il loro sperpero attesta la inconsueta gravità della condotta rende inappuntabile la valutazione sanzionatoria dei giudici di appello.
E) La posizione di LA GE.
LA GE ricoperse la carica di Presidente del Collegio Sindacale di RA AS PA. per il periodo di tempo sotteso alla decisione di condanna.
L'eccezione di nullità per violazione della correlazione tra accusa e sentenza di condanna, riproposta con il primo motivo di ricorso dalla difesa, in relazione ai capi di imputazione di bancarotta fraudolenta commessa in seno ad RA AS, si presenta generica, nella misura in cui non evidenzia quale sia stata in concreto la lesione al contraddittorio e perché non prende in considerazione la motivazione resa dai giudici di appello sulla identica osservazione difensiva già a suo tempo avanzata e correttamente respinta (Sent. C. App., pag. 67 e ss.) Invero, i giudici di secondo grado hanno segnalato che, nel caso di specie, non è dato ravvisare radicale immutazione dell'accusa nel passaggio dall'addebito di concorso nell'attiva commissione di fatti di fraudolenza a quello colpevole inerzia ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen., per la mancata reazione di fronte all'altrui condotta di fraudolenza. Asserto confortato anche da approdi giurisprudenziali assai recenti (Cass., Sez. V, 20.3.2009, Volpi, n. 21231) i quali richiamano la connotazione di effettività nella garanzia sottesa dalle disposizioni processuali e la necessità che la violazione di queste ultime discenda da un reale radicale mutamento del fatto, patologia che, davvero, non è dato riscontrare nel presente processo in cui alla prevenuta è stata data compiuta possibilità di difesa.
Pertanto, non assume peculiare autonomia, rispetto all'argomentazione testè svolta, neppure la circostanza che in sede di rinvio a giudizio fosse stata
-
esplicitata la responsabilità di tipo omissivo, profilo di poi scomparso nel prosieguo del procedimento (II° motivo), poiché la modifica dell'accusa non ha sovvertito la struttura complessiva dell'imputazione e, soprattutto, non è stata riscontrata una reale ed apprezzabile perdita di partecipazione al contraddittorio da parte dell'imputata a seguito del cambiamento di imputazione, escludendo la possibile violazione degli art. 178 e 179 cod. proc. pen. (si osservi che il tratto così radicalmente inerte, durante tutto il mandato, rendeva plausibile anche l'originaria prospettazione accusatoria, il che dimostra la sostanziale indifferenza, sul piano storico e fattuale dell'accusa).
42 Per quanto trae al terzo motivo (inesistenza dell'assemblea ed invalidità della nomina della GE), si rinvia a quanto osservato all'inizio.
Non presenta interesse il complesso delle doglianze esposte in seno al quarto motivo.
In tema di responsabilità del sindaco, l'organo di vigilanza non ha potere si imporre all'amministratore la corretta condotta di rispetto degli obblighi a costui pertinenti, ma deve limitarsi al controllo sugli atti di gestione, al fine di verificare la conformità alle disposizioni di legge ed alle norme statutarie: infatti, la tutela ad essi affidata riguarda la società, non già l'interesse degli amministratori, e gli interessi dei terzi coinvolti nelle sorti e nella gestione dell'organismo, né il sindaco può sostituirsi (salvo l'eccezionale ipotesi dettata dall'art. 2386 ult. co. cod. civ.)
Tuttavia, il contenuto dei doveri di vigilanza comprende (richiamando la normativa vigente all'epoca dei fatti incriminati) anche il controllo dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale (abrogato art. 2403 co. 2 cod. civ.), con obbligo di verifica di cassa, con cadenza almeno trimestrale, controllo di stretta legalità ed estraneo ad opzioni gestorie. Pertanto, la notizia di ispezione di IS e di segnalazione di ammanchi delle riserve tecniche, era direttamente incidente sul corredo degli obblighi propri dei sindaci e la colpevole inerzia di fronte a siffatte notizie concreta responsabilità penale di costoro per l'evento conseguente.
Suggestiva, ma scevra di effettivo peso, è l'obiezione per cui i segnali di allarme (denuncia IS) seguirono alla già avvenuta predazione del patrimonio societario, cosicché vano sarebbe risultato più perspicuo controllo. Infatti, per un verso, quei segnali precedettero la prosecuzione della distrazione fraudolenta e la violazione del divieto di porre in essere ulteriori operazioni incidenti sul patrimonio (i cui esiti furono funesti per la residua sostanza di RA AS), d'altra parte, l'argomento difensivo giunge a provare troppo: l'obbligo della vigilanza ascritto ai sindaci prescinde - proprio in ragione della loro posizione di garanzia dalla previa esistenza di esplicito sintomo del rischio, se - con un giudizio di prognosi postuma - può affermarsi l'avvenuta percezione dell'avvisaglia e del presagio di danno.
Né assume maggiore interesse l'ulteriore censura in relazione al profilo psicologico, al proposito si rinvia su quanto detto all'inizio sulla peculiare conformazione del tratto psicologico del delitto. Ovviamente, l'evidenza fornita dai giudici di merito ai cd. "segnali di allarme", giova all'esigenza di fornire un ulteriore collegamento psichico tramite il dolo eventuale (che, di per sé, si ribadisce, è nozione estranea alla fattispecie). Le insistenti richieste di IS ed anche di NS (cfr. Sent. C. App., pag. 138, 162) rappresentarono un sintomo indubbiamente inquietante, soprattutto per la provenienza della notizia e
43 per il suo oggetto, deposito nevralgico per la legittima esplicazione dell'attività di assicurazione e per gli interessi dei creditori. Per il vero, l'impostazione del ricorrente non è del tutto chiara, non risultando perfettamente pertinente il richiamo all'art. 40 cpv. cod. pen. in relazione al momento soggettivo della fattispecie. Infatti, l'art. 40 co. 2 cod. pen., attiene al rapporto oggettivo di causalità e non già alla tipologia del dolo o della colpa, dunque, al profilo eziologico della fattispecie, che rappresenta un prius rispetto alla sua rappresentazione soggettiva.
Quanto precede interferisce con l'argomentazione dispiegata nel quinto motivo di ricorso: con essa si ritiene mancante, nella sentenza della Corte
d'Appello, una esplicita motivazione che dimostri l'idoneità ed efficacia di una qualche condotta impeditiva, disponibile per il Collegio Sindacale, verso i pregiudizi desumibili dagli esiti dell'ispezione IS. Ma ritiene corretto il rilievo del ricorrente e non è dato riscontrare errore di diritto nei passaggi motivazionali dei giudici di merito (il che spiega anche il riscontro limitato alla verificata inerzia dei sindaci di RA AS).
Infatti, ribadendo quanto dianzi osservato sull'impossibilità del sindaco ad imporre un facere all'organo amministrativo, l'accertamento in discorso (anche con riguardo alla legislazione societaria anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 6 del 2003), non può rifarsi a parametri meramente generali ed astratti, ma deve raccordarsi alla valutazione della concreta possibilità di reazione del soggetto posto in posizione di garanzia, da valutarsi in rapporto alle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima. Pertanto, considerata la funzione del rapporto di causalità stabilito dall'art. 40 cpv. cod. pen. in relazione allo specifico evento di pregiudizio, la ricerca delle leve impeditive non può svolgersi soltanto in ragione della espressa e formale tipicizzazione normativa, ma deve calarsi nella considerazione delle effettive opportunità, offerte al sindaco nel corso della vicenda societaria, per manifestare il proprio dissenso od altrimenti dispiegare attività impeditiva. Peraltro, come ragionevolmente hanno osservato i giudici di merito, nella vicenda qui esaminata il quadro che si presenta è quello di un "asservimento" dell'organo sindacale alle ragioni dei gestori, come attestato dal permanere dell'inerzia del collegio, al variare della composizione amministrativa e della compagine sociale (Sent. C. App., pag. 160). Immobilità riscontrata di fronte all'evidenza della grave e drastico impoverimento patrimoniale (Sent. C. App., pag. 161/162, anche alla luce delle sintomatiche ammissioni della GE), ed anche davanti alle irregolarità delle assemblee (Sent. C. App., pag. 161), ecc.
Un'inconsueta immobilità ed un certosino silenzio nelle assemblee di approvazione dei bilanci o in quelle destinate alle nomine degli organi sociali, contesti in cui di immediata facilità contestare i sintomi di fraudolenza. O - infine anche nell'assenza di risposta e ragguaglio verso gli Ispettori di IS (che dirigevano le proprie domande alla società nel suo complesso), circa l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale (che, si ribadisce, era ambito
44 di stretto controllo sindacale). Un qualsiasi (doveroso) cenno al riguardo avrebbe goduto di un'efficacia decisiva per interrompere la dissennata emorragia di ricchezza dalle casse di RA AS. Tanto più, con riguardo al contesto del dissesto, che è un processo articolato nel tempo, suscettibile di aggravamento, ma anche di interruzione, prima che intervenga la definitiva decisione del giudice concorsuale.
L'osservazione che vuole intravedere nell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, in realtà, un addebito per violazione dell'art. 2621 cov. civ., non è infondata, ma ad essa non segue vizio di sorta. Innanzitutto, perché le due fattispecie possono concorrere tra loro, onde la rilevanza dell'una non esclude quella dell'altra (cfr. Cass., sez. V, 20 aprile 2007, Di Salvo, Ced Cass., rv. 237255). Inoltre, la doglianza trascura che il legame causale con il dissesto è oggetto di espressa motivazione nelle sentenze di merito (integrativa di quella di appello) e, comunque, la relativa prova scaturisce immediatamente dall'entità del denaro distratto (rapportato alla complessiva economia della società assicuratrice) per quella manovra, che intendeva proprio giustificare un'emorragia di denaro, i cui presupposti furono creati artificiosamente. Infine, non deve dimenticarsi che la falsità delle poste interessate rilevò sia quanto alla annotazione contabile interna alla società (bancarotta fraudolenta documentale, contestata alla prevenuta) sia quanto all'informazione portata verso terzi, senza che sia ragionevole una espressa separazione delle rispettive condotte. La difesa non ha patito alcuna compressione dei suoi diritti nell'omessa specificazione delle singole comunicazioni, essendo stata sempre in grado di percepire quale fosse il reale capitolo in discussione.
Attiene alla valutazione di fatto la doglianza racchiusa nel sesto motivo.
Come già prima esposto, l'intrinseca eloquenza dei messaggi di allerta, pervenuti alla società salva espressa prova contraria o un motivo eccezionale, qui non
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affacciati impedisce di ragionevolmente giungere a difforme conclusione a
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proposito della posizione dei Sindaci di RA AS. Non si ravvisa né malgoverno della norma penale da parte dei giudici di merito (in punto elemento soggettivo nel concorso di persone o di omissione colpevole del concorrente) né carenza di motivazione.
Si rinvia a quanto già precedentemente osservato (a proposito del quarto motivo) sull'insufficiente disamina dell'azione di ostacolo in ragione delle sue immediate potenzialità impeditive, e la necessità di un vaglio nella prospettiva dello sviluppo della gestione societaria, doglianze esposte nel 7° motivo. Al contempo, si ritiene inammissibile, perché versata in fatto, la rivisitazione della valutazione sulle circostanze che i sindaci ebbero a conoscere, per considerare la possibile reazione ai singoli atti illeciti.
45 Circa il trattamento sanzionatorio, la Corte d'Appello ha operato il computo sulla soglia di pena definita già dal Tribunale, procedendo alla rettifica della stessa, in ragione dell'esclusione della penale responsabilità dell'imputata per alcune imputazioni (pag. 325/326). Pertanto, sul punto, il giudice di secondo grado ha implicitamente rinviato al convincimento sanzionatorio del Tribunale, il che esclude lacune di effettivo rilievo argomentativo. L'efficacia della condotta inerte e incondizionatamente silente davanti all'azione predatoria degli amministratori, giustamente si apprezza di rilevante apporto criminoso, perché si risolse in un indispensabile viatico per la riuscita del disegno di bancarotta fraudolenta. Dunque, non si profila irragionevole il giudizio di riconoscimento in via di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ascritte. Il silenzio serbato dai giudici milanesi trova spiegazione nel criterio generale esposto dal primo giudice (Sent. Trib., pag. 139), le cui direttive sono state generalmente accolte dalla Corte d'Appello, quale bastevole indicazione argomentativa.
E) Posizione di EL DI MM
E' fondato il primo motivo: la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello non è equipollente a quella dell'avviso di deposito della sentenza, trattandosi di atti processuali con diverse finalità ed anche con collocazione difforme nella vicenda processuale. L'avviso di deposito è finalizzato all'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza, ed accede ancora alla fase del primo giudizio;
la citazione al giudizio di secondo grado presuppone già l'esercizio dell'appello avverso la sentenza di primo grado ed è atto che attiene alla fase dell'appello.
L'omessa citazione al giudizio determina nullità che non risulta in alcun modo sanata, avendo l'imputato fatto valere la stessa nella fase preliminare al processo d'appello.
Di qui l'annullamento del procedimento di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per il relativo giudizio.
Non trova, invece, fondamento l'ulteriore censura processuale, relativa al primo grado di giudizio, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen., dedotta con il secondo mezzo di ricorso (motivi avv. Fuga, pag. 7 e ss. e motivi avv. Stile, pag. 2 e ss.) Infatti, il caso in esame attiene all'impedimento (obiettivamente dimostrato) all'udienza preliminare del 23.1.1997, per impegno processuale davanti ad altra AG., impegno che - tuttavia non venne fatto presente, né al momento in cui il Tribunale elaborò un calendario programmatico delle udienze in data 18.10.1996, né successivamente al tribunale interessato.
46 Dai motivi di appello a firma dell'avv. Stile (pag. 3) si apprende che il contemporaneo impegno era stato fissato il 18.10.1996 (essendo frutto di errore materiale l'impossibile annotazione "1997"), donde la sicura conoscenza dello stesso in capo al DI MM, il giorno della redazione del calendario milanese,
occorsa il 19.10.1996. In questo senso è pertinente ed insuperabile l'osservazione dei giudici d'appello per cui, essendo formulato il calendario "circa tre mesi prima dell'udienza del gennaio, con la conseguenza che il DI MM avrebbe potuto tempestivamente comunicare l'esistenza di contestuale citazione, mentre ciò non aveva fatto, consentendo la rimodulazione delle udienze onde metterlo in condizione di comparire, volendo ad entrambe" (Sent. C. App., pag. 58). Pertanto risulta irrilevante la scelta dell'udienza a cui l'imputato avrebbe voluto partecipare (salvo rilevare che difettò, in ogni caso, la comunicazione dell'interesse a privilegiare la presenza ad uno dei due processi concomitanti, al fine di fugare i sospetti evidenziati da Cass., Sez. IV, Belforte,
CED Cass. 229108), così come non riveste interesse il rispetto l'obbligo di preventiva informazione al giudice circa la propria impossibilità a comparire, aspetti su cui si sofferma il ricorso. Il silenzio del DI MM sul suo già conosciuto impedimento giudiziale, legittima il diniego del rinvio dell'udienza avanti il GUP: non essendo stato manifestato il dissenso per la previsione delle future udienze, il suo silenzio alla programmazione delle udienze implicitamente stava a significare rinuncia a far valere quell'impedimento ostativo. In ogni caso, essendo trascorso abbondante lasso di tempo tra la decisione di avviare e definire il calendario e l'udienza che trovava concomitanza con altro impegno giudiziale dell'imputato, sarebbe stato ampiamente possibile al prevenuto effettuare ogni opportuna segnalazione onde consentire le rimozione dell'ostacolo alla partecipazione dell'imputato. L'eccezione, al riguardo non è fondata.
Quanto precede assorbe ogni interesse ai successivi motivi di ricorso.
F) Posizione di OR OL.
Il primo motivo di ricorso involge l'esame dell'operazione che portò all'acquisto del pacchetto azionario RA AS da parte delle società di OR OL.
Il ricorrente si duole dell'erronea lettura della norma penale nell'aver trascurato la necessaria dimostrazione della consapevolezza non soltanto di impoverire il patrimonio societario a garanzia dei creditori, ma anche di ridurlo in guisa da annullare l'effettiva valenza attiva. Egli invoca la ricorrenza, nel caso in esame, della operazione finanziaria di leveraged buy out, diffusa nelle consuetudini negoziali, e l'assenza, quindi, di intento fraudolento risultando la medesima legittima a seguito della riforma del diritto societario.
47 Seguendo la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata (Sent. C. App., pag. 155 e ss.), tra il 12.12.1990 ed il 14.1.1991, RA
AS fece confluire al patrimonio di FISCOM
ON (società del OL e collegata ad altro organismo riferibile al medesimo imputato, OM FINANZIARIA, formale intestataria del pacchetto) titoli a reddito fisso (BTP e CCT) tratti dal proprio patrimonio, per Lire 18,5 miliardi. Ricchezza che doveva consentire al gruppo OL di sovvenire alla restituzione del prestito ricevuto da AR, finalizzato al pagamento del prezzo delle azioni della medesima RA AS (impegno che l'imputato aveva assunto con la venditrice CRA - Compagnie Riunite di Assicurazione. per il complessivo
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importo di Lire 30 miliardi, per queste vicende Sent. C. App., pag. 89 e ss.). In sostanza parte del patrimonio di RA AS si tradusse nel pagamento del prezzo che NN avrebbe dovuto versare per l'acquisto del pacchetto azionario della società. Condotta ritenuta una violazione dell'art. 2357 e ss. cod. civ., per l'assenza delle necessarie condizioni imposte dagli articoli del codice civile.
La prospettazione difensiva non è corretta. Il richiamo all'istituto del leveraged buy out non esenta da invalidità la manovra. Esso è nei fatti improprio: non si trattò di un acquisto effettuato mediante quella leva finanziaria (leveraged) che consente il rimborso del debito, assunto per il pagamento del prezzo, mediante gli utili prodotti dalla medesima società acquistata. L'operazione finanziaria in discorso, infatti, postula la reimmissione della ricchezza nella sfera patrimoniale della cedente, per es. mediante la fusione della società depauperata in un nuovo soggetto, newco, titolare del pacchetto azionario.
Ma, nel caso di RA AS, i titoli, che la società assegnò alle economie delle due OM, non furono ceduti in garanzia, bensì accreditati al patrimonio delle dette società, senza corrispettivo di sorta, poiché il beneficio della cessione ebbe l'unico effetto di accrescere il patrimonio dei citati organismi societari (e per essi, del OR OL, regista e destinatario della ricchezza già intestata ad RA AS).
A ragione, pertanto, i giudici di merito hanno qualificata la condotta finanziaria quale azione distrattiva ai sensi dell'art. 216 co.1 (223) 1. fall. Per il vero, una predazione.
Né la difesa ha contestato la ricostruzione degli eventi, in ragione del mancato corrispettivo per la cessione del cespite alienato dalla società assicuratrice, di poi fallita. I titoli, oggetto della manomissione, appartenevano alla cd. "riserva tecnica" dell'impresa assicuratrice e, come tale, sostanzialmente indisponibile secondo il (ed alle condizioni del) rigido protocollo imposto dalla legge al proposito (cfr. d. leg. 17 marzo 1995 n. 174 ed i regolamenti IS), come si è osservato all'inizio. La lesione degli interessi creditorî era, dunque, immediata nella violazione del vincolo gravante su questi beni, istituzionalmente destinati
48 all'adempimento degli obblighi assunti con i contratti di assicurazione, e quindi preordinati e vincolati per legge a costituire a favore della clientela garanzia patrimoniale dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa assicuratrice nell'esercizio della sua attività tipica.
Un fatto di non consueta gravità (aggravato dal successivo inadempimento del prevenuto che omise di tenere fede ai patti, mancando di provvedere al pagamento di quanto concordato con NN).
Per quanto accennato all'inizio, non si diede vita, dunque, di un""operazione dolosa”, bensì ad una condotta di diretta distrazione fraudolenta, attuata in concorso con gli altri imputati, come ritualmente già addebitato al capo
Aa di imputazione al prevenuto, essendo invece - improprio il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall. In quest'ultima formulazione dell'accusa, la distrazione fraudolenta, al cui occultamento NN chiedeva sostegno, si era già perfezionata prima dell'intervento del
TUTOLOMONDO.
II OL era receduto dalla società e le sue condotte non potevano più imputarsi ad essa. Seguendo la ricostruzione portata dalla sentenza impugnata, l'intesa tra questi ed il principale imputato rifluiva in un contesto di regolamento di partite coinvolgenti i rispettivi patrimoni personali: era concordata, invero, una modalità di pagamento di un cespite appartenente al OL (ed ad organismi di sua emanazione), venduto alla sfera patrimoniale dello TM (anche se il versamento del corrispettivo disponeva di un riflesso indiretto sulla società assicuratrice). Mancava, quindi, l'oggetto materiale della condotta incriminata che, indubbiamente, deve agire sulla consistenza della società di cui viene cagionato il dissesto. Né si apprezza tratto alcuno di artificiosità (come può affermarsi per il supporto fornito dai funzionari di banca alle condotte poste in essere da NN), poiché l'intesa intendeva effettivamente agire su partite debitorie reali, condizionando soltanto la modalità di erogazione del denaro dovuto nel senso richiesto da NN, senza frapporre alla realtà negoziale una rappresentazione simulatoria. Anzi, a ben vedere, l'apporto positivo di denaro ad RA AS avrebbe dovuto rimediare all'impoverimento patrimoniale dell'organismo per il fatto doloso ascrivibile al soggetto societario, circostanza che in sé preclude la configurazione della figura criminosa in discorso, rivestendosi di un segno economico opposto alla nozione di "distrazione".
Tutto ciò per tacere delle perplessità di una effettiva completa rappresentazione della "dolosità" dell'operazione in capo al OL (egli non risulta aver preso parte attiva all'operazione, gestita da RI, CA,
NI e, naturalmente, NN), per il quale - una volta ceduto il proprio pacchetto azionario - gli sviluppi della società assicuratrice divenivano res inter alios acta.
49 L'accoglimento del motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della decisione limitatamente al capo ascritto sub A4 (4.1, 4.2).
Quanto precede consente di esaurire l'interesse per l'impugnazione del prevenuto, che si concentra sulla erronea contestazione della bancarotta impropria per "operazione dolosa", salvo che per quanto attiene al trattamento sanzionatorio (ultimo motivo del ricorso). Certamente non è suscettibile di rivisitazione la valutazione dell'elemento soggettivo dell'imputato: l'aver impegnato tutti i beni suoi e dei famigliari non esclude che, al momento delle manovre disposte per sottrarre ricchezza alla società, egli fosse consapevole del danno ai creditori, non occorrendo - per concretare il reato di cui all'art. 216 co. 1/223 co. 1 1. fall. - la volontà di dissesto. Oltretutto, in una condotta dilungatasi nel tempo, con la variazione dalle originali prospettive di profitto all'affannosa ricerca di salvaguardia dell'impegno immesso nell'affare.
La doglianza verso i criteri sanzionatori, portata dal ricorso su quest'ultimo punto, non è precisa nell'indicare quale ragione della modulazione della pena la sola lontananza nel tempo dei fatti di reato, quando, invece, la Corte ha anche, "in particolare", rammentato il più esiguo novero di condotte illecite (Sent. C App., pag. 231), giudizio congruo rispetto alla diminuzione apprestata.
Quanto allo "spessore" dell'insieme delle circostanze, che il giudizio di equivalenza sulle stesse ha privato di rilievo sanzionatorio, non è percepibile l'illogicità evidenziata dal ricorrente (il tribunale avrebbe applicato un aumento davvero irrisorio a fronte della gravità delle dette circostanze, quando la sua reale intenzione era dell'incremento di un anno di reclusione), trattandosi di decisione strettamente discrezionale, giustificabile anche nei termini espressi dalla Corte d'appello. A carico del TUTOLOMONDO vennero ravvisate sia la violazione dell'art. 219 cpv. n. 2, sia la gravità del danno recato ai creditori (219 co. 2 n. 1 1. fall.) oltre al numero delle persone. Furono riconosciute le attenuanti generiche in via di equivalenza. Venendo meno l'aggravante relativa alla pluralità dei fatti, attesa l'esclusione dell'imputazione di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., s'impone l'eliminazione dell'aumento di pena di sei mesi di reclusione, anche per sovvenire alla incongruenza di computo evidenziata dai motivi della difesa (pag.
17).
In tal senso si ridetermina anche la pena inflitta al ricorrente.
50 G) Posizione di Enzo ET.
Enzo ET è coinvolto nella presente vicenda per essere stato amministratore unico delle società di OL, le quali ricevettero il denaro frutto della vendita dei titoli distratti da RA PA., prima
ITALINVEST sul cui c/c pervenne la provvista di denaro proveniente da OM ON (cfr. Sent. pag. 97 e ss.), di poi OM ON.
Il ricorrente nega la propria responsabilità segnalando che egli assunse la carica amministrativa di queste società successivamente al perfezionamento dell'operazione di distrazione fraudolenta e che, pertanto, il reato poteva dirsi consumato all'atto dell'assunzione del ruolo gestorio. La Corte d'Appello di
Milano (Sent. C. App., pag. 148 e ss.) annota, invece, che egli risultava amministratore unico di ITALINVEST all'atto della ricezione della ricchezza provento della distrazione da RA AS (Sent. C. App., pag. 97) e che era amministratore unico in OM ON, quando la società depredata insistentemente richiese (nella persona di RI) la restituzione dei titoli. Tanto risulta anche dalla Sent. del Tribunale (Sent. Trib, pag. 48).
Pertanto, non è fondato il rilievo per cui, sia Tribunale sia Corte d'Appello, abbiano trascurato la mancanza di dovuta qualifica soggettiva al momento della condotta che assume connotazione illecita a seguito della dichiarazione di insolvenza di RA AS (come vorrebbe il ricorrente). Gli è che il versamento del provento illecito fu raccolto dall'imputato, nella sua veste di cooperatore al disegno fraudolento di OL.
Di qui l'assenza del profilo del favoreggiamento, reato che cede di fronte all'ipotesi criminosa più grave del concorso nella fattispecie/presupposto, secondo la scansione letterale dell'art. 378 cod. pen. e secondo le condivisibili osservazioni dei giudici di secondo grado (Sent. C. App., pag. 220).
Né giova screditare l'esatta argomentazione della Corte milanese circa il momento consumativo della bancarotta (Sent. C. App., pag. 88 e ss.), essendo consolidato indirizzo di questa Corte che il reato fallimentare rinvenga consumazione nella sentenza accertativa dell'insolvenza o dichiarativa del fallimento.
Del resto, anche volendo accedere alla tesi affacciata dal ricorrente, che invoca la figura del reato complesso (ricorso ET, pag. 5), si rileva che la fattispecie di bancarotta fraudolenta e quella di favoreggiamento sono strutturalmente diverse, integrando, se consumate contestualmente, un reato complesso con assorbimento del delitto di favoreggiamento reale in quello di bancarotta fraudolenta, e, se realizzate in tempi diversi, un reato progressivo, con conseguente applicazione, nel caso di specie, dell'art. 170 cod. pen., norma che assicura autonomia operativa ed ontologica alle distinte ipotesi di reato (cfr.
51 analogamente, con riguardo alla violazione dell'art. 646 cod. pen., Cass. Sez. V, 18 novembre 2008, Ricci, Ced Cass., rv. 241887), irrilevante essendo la circostanza che lo ET non abbia lucrato nell'operazione alcun vantaggio.
Il relativo motivo è, dunque, privo di interesse.
E', al contempo, infondata l'argomentazione che scinde la consumazione del reato di bancarotta, dando autonomo rilievo al compimento dell'azione distrattiva, rispetto alla dichiarazione di insolvenza. Infatti, in tema di bancarotta, la sentenza dichiarativa dell'insolvenza non rappresenta una semplice condizione di punibilità dei reati fallimentari, bensì un elemento costitutivo di essi, indispensabile per la integrazione della fattispecie normativa prevista per ognuno di detti reati, il cui momento consumativo, allorché la condotta si esaurisca prima della dichiarazione di fallimento, si perfeziona all'atto e nel luogo della pronunzia della sentenza dichiarativa e non in quello, eventualmente diverso, in cui è stata realizzata la condotta vietata dal precetto penale.
Ed anche quando l'azione antidoverosa realizza un'autonoma ipotesi criminosa, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, co. 2, n. 1 1. fall.) rinviene il momento consumativo nella dichiarazione del giudice concorsuale (cfr. da ultimo, Cass. Sez. V, 15 maggio 2009, Querci, CED Cass. 244488).
La conclusione, pertanto, del ricorrente per cui la consumazione del delitto di cui all'art. 223 1. fall. si riscontra nel compimento nell'azione di distrazione è priva di ogni fondamento.
L'ulteriore doglianza si appunta su due piani: quello obiettivo, afferente al contributo causale di agevolazione al compimento delle condotte distrattive attuate dai concorrenti nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello soggettivo circa la consapevolezza dell'altrui progetto criminoso in seno al quale si sarebbe collocata la propria azione agevolatrice. Quanto al primo profilo, sulla premessa, rettamente accolta dai giudici milanesi, che il reato di bancarotta soggiace alle normali regole dettate dall'art. 110 cod. pen. e non suppone che il compartecipe disponga di soggettività qualificata, la decisione della Corte territoriale sottolinea che la posizione dello ET (amministratore unico sia di ITALINVEST sia di FISCOM
ON, Sent. C. App., pag. 150) poteva godere della pienezza di tutti i poteri gestori nelle due società, onde le attività esplicate dai due organismi riflettono necessariamente, salva prova diversa che non è stata fornita, la riferibilità degli stessi all'attuale ricorrente. Le operazioni finanziarie disposte consentirono ad RA AS di fare refluire all'esterno della propria economia, senza contropartita, l'ingente ricchezza rappresentata dai titoli dedotti nel capo di accusa (cfr. Sent. C. App., pag. 149 e ss.) Non sembra necessaria, quindi, ulteriore dimostrazione di continuità causale tra la condotta del prevenuto e l'esito fraudolento della complessa operazione.
52 Né scalfisce la conclusione dei giudici di secondo grado (Sent. C. App., pag. 75) l'asserita limitata rilevanza operativa dell'apporto reso dalla presenza di ET, nell'economia complessiva della vicenda.
E' approdo consolidato che, in tema di bancarotta fraudolenta, realizza il delitto la partecipazione di condotte atipiche ed anche frammentarie quando si compenetrano con altre condotte tipiche;
dunque la presenza, anche soltanto ad un segmento della condotta distrattiva, configura pienamente il concorso di persone nel reato fallimentare, dovendosi misurare la partecipazione al disegno non già in termini di ampiezza della collaborazione, bensì di causalità efficiente in una con le attività poste in essere dagli altri concorrenti e, cioè, di efficacia in relazione allo scopo raggiunto, nel contesto dell'unitarietà del reato commesso in forma plurisoggettiva (cfr. Cass., sez. V, 18 maggio 00, Patrucco, Ced Cass., rv. 217766). alDel pari, la strettissima relazione, che legava lo ZANETTI OL, giustifica la primaria importanza del ruolo ricoperto dall'attuale imputato, fedele esecutore delle istanze del primo. Tanto lo collega con immediatezza all'evento dannoso conseguito: ciò che priva di interesse la doppia qualifica di extraneus di costoro nel piano divisato dai soggetti attivi
"propri". La motivazione al riguardo, quindi, risulta sufficiente e giuridicamente esente da censura.
Ed anche rispetto alla prova della consapevolezza dell'illiceità del complessivo disegno in capo all'imputato, la pronuncia oggetto di ricorso si presenta ben argomentata.
Le società d'appoggio alle operazioni di deflusso della ricchezza dall'economia di RA AS erano di pertinenza di OL.
La posizione di vertice in queste società dello ET ragionevolmente e plausibilmente invoca la fiducia da parte del dominus nella sua persona: l'elevatezza delle somme negoziate, d'altra parte, conferma siffatta deduzione logica lucidamente espressa dalla decisione d'appello (Sent. C. App., pag. 150). La serie di movimenti finanziari che si svolsero durante la gestione del prevenuto, seppur distinti nel tempo, presupponevano un'immediata concatenazione (tanto a smentita della ritenuta debolezza motiva - ricorso pag. 17 relativa alle diverse fasi del disegno attuato dagli imputati): l'acquisto di
CCT per conto di RA AS, utilizzando la provvista da questa pervenuta, il silenzio di fronte alle richieste di restituzione del compendio, pervenute dell'amministratore RI. Al contempo, la preparazione professionale del ricorrente acquisita nell'attività bancaria unitamente alla smentita alle sue affermazioni difensive, sono tutti elementi che - secondo logica
- sostengono il convincimento di colpevolezza reso dai giudici del merito e che escludono carenza ed illogicità della loro motivazione.
53 Le considerazioni che precedono sono bastevoli per ritenere infondata la censura circa il trattamento sanzionatorio.
Infatti, l'importanza del ruolo svolto (sì che meramente enfatica è la qualificazione del ricorrente di “un suo ruolo praticamente nullo", cfr. Motivi, pag. 18), anche alla luce delle considerazioni espresse della sentenza (Sent. C. App., pag. 151), relativamente al suo asservimento alle ragioni della proprietà, giustifica l'esclusione dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 114 cod. pen. Trattasi di giudizio assunto nel contesto della discrezionalità tecnica del giudice al proposito, la quale si giova anche del richiamo alla complessiva personalità del ricorrente per giungere alla negazione di ogni più mite trattamento (Sent. C. App., pag. 151/152).
La pena accessoria comminata dai giudici del merito è stata fissata in dieci anni. Del che si duole, con l'ultimo mezzo di ricorso la difesa, ritenendo che l'art. 37 cod. pen. debba esser applicato in termini di equivalenza alla pena principale, attesa la mancata determinazione espressa della sanzione da parte del legislatore.
Il Collegio non condivide la conclusione del ricorrente. Infatti, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dall'art. 216, ultimo comma, 1. fall., non è indeterminata e si sottrae, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen.: la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci (ex multis, Cass., sez. V, 20 settembre 2007, Bucci, Ced Cass., rv. 238211), diversamente è
a dirsi per il reato di bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dall'art 217 legge fallimentare (a cui fa espresso riferimento il ricorrente) determinata solo nel massimo eppertanto, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., di durata eguale a quella della pena principale inflitta (Cass., Sez. V, 15 marzo 00, Albini ed altro, CED Cass. 215987).
Per queste ragioni la Corte rigetta il ricorso dello ET, con condanna del predetto alle spese del procedimento.
H) Posizione DE:
Con un unico motivo la difesa di GI DE censura l'insufficiente giustificazione resa dai giudici di merito sulla corresponsabilità del ricorrente, sia quanto ad incidenza causale nella riuscita del programma sia in relazione alla sua personale consapevolezza del complesso disegno che lo articolava e lo contornava, nel contesto di condotte poste in essere da preparati e scaltri personaggi.
54 A sostegno del ricorso la difesa ricorda che l'imputato - il quale assunse la carica di Amministratore Unico di LAURA IMMOBILIARE Srl. non disponeva di competenza in materia societaria avendo conseguito il diploma di geometra ed avendo svolto il suo mandato nel breve lasso di due mesi, essendo estraneo al processo che portò alla levitazione del pacchetto azionario, verificatosi in epoca antecedente all'assunzione della sua carica.
Si tratta della partecipazione alla operazione dolosa in pregiudizio di RA AS, commessa mediante la negoziazione del pacchetto
RU, attuata per il tramite delle società CARATI e LAURA IMMOBILIARE, che si cedettero i titoli in esame, fornendo nei vari passaggi un fittizio incremento di valore agli stessi. Il divario tra il valore iniziale e quello definito alla fine dell'operazione è enorme, a fronte della carenza di ogni seria motivazione di ordine economico, considerata anche la presenza di un gravame ipotecario (e di sequestri conservativi) che ne annullavano la valenza (Sent. C.
App., pag. 323).
La sentenza (pag. 321) ricorda questa situazione di evidenza probatoria, quanto ad artificiosità, sottolineando anche la recentissima costituzione delle due società interposte, rimaste inattive prima di questa vicenda, manovra che aveva, d'altra parte, interessato anche IS per l'enorme ammontare dell'investimento immobiliare disposto da RA AS (Sent. pag. 323). Lo scostamento tra realtà negoziale e quanto fu rammostrato documentalmente circa l'effettivo pagamento del cespite suggella il giudizio di grave fraudolenza. In siffatto contesto, ragionevolmente ritenuto dai giudici milanesi inequivoco, la
Corte territoriale sottolinea la condotta positivamente agevolatrice realizzata dall'imputato.
Tutto ciò esclude l'evidenza delle prova di innocenza del ricorrente e determina la prevalenza della causa estintiva a suo favore, essendogli state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
Per questa ragione la sentenza viene, al riguardo, annullata senza rinvio.
I) Posizione di SA ZO:
SA ZO ebbe a "patteggiare" in appello la pena ai sensi dell'art. 599 co. 4 cod. proc. pen.Nel contesto del computo sanzionatorio, l'intesa tra le parti comprese anche il reato di cui al capo 24, fatto che la stessa Corte territoriale giustamente ha ritenuto non più in vigore per la riforma dei reati societari dettata dal d. leg. 11 aprile 2002 n. 61. Ma, di poi, non ha provveduto alla rettifica della pena.
55 Tanto determina l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto, poiché in caso di patteggiamento per una pluralità di reati, qualora nel corso del giudizio uno dei reati venga depenalizzato, il venir meno di uno dei termini essenziali del contenuto dell'accordo che ha portato al patteggiamento travolge l'intero provvedimento e impone l'annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle parti (cfr. Cass., sez. III, 26 marzo 1996, Marchesi, Ced Cass., rv. 205230)
Mentre esige l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente all'addebito che è stato depenalizzato con la riforma apportata dal D. L.vo 61/02, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
L) La posizione di Giancarlo OM.
E' fondato il motivo del ricorso di Giancarlo OM relativo alla prescrizione del reato, atteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in via di prevalenza: infatti, il massimo edittale scende al di sotto della sanzione di dieci anni di reclusione ed il termine prescrizionale si riduce, parimenti, a dieci anni di reclusione, soglia che, tenendo conto dell'avvenuta interruzione del decorso prescrittivo, fissa in 15 anni il relativo periodo. I fatti risalgono al 18.5.1993, sicché la prescrizione è maturata il 18.5.2008, successivamente alla decisione della Corte milanese.
L'impugnazione che si duole la violazione dell'art. 2352 cod. civ., attesa l'inesistenza dell'assemblea che nominò il Consiglio di amministrazione di RA AS, nonché della carenza e della contraddittorietà della motivazione, nell'esame della relativa posizione, non palesa effettivo interesse, anche nel richiamo a quanto dianzi osservato a proposito delle altre situazioni oggetto di esame. Non si raggiunge, pertanto, l'evidenza della prova di innocenza, richiesta dall'art. 129 cpv. cod. proc. pen.per l'accesso ad un giudizio nel merito dell'accusa.
Pertanto la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando la causa estintiva dei reati ascritti al prevenuto.
M) Posizione di Francesco AN.
L'imputato si duole delle eccezioni e ragioni prospettate nei motivi da 1 a 13 avanzati da LA GE ed, inoltre, invoca, in linea subordinata (14° motivo), l'estinzione del reato per prescrizione, in considerazione del
56 riconoscimento delle attenuanti generiche in via di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Si richiamano le osservazioni sviluppate a proposito della posizione GE, per palesare la carenza di ogni evidenza della prova di innocenza dell'imputato. Mentre si conviene sull'ormai raggiunta maturazione del periodo prescrittivo per i medesimi motivi esposti a riguardo della posizione di OM e, per questa ragione, la Corte annulla l'impugnata sentenza senza rinvio.
N) Posizione di NO AP.
Il presidente della Filiale romana della Cassa di Risparmio di Rieti era già deceduto al momento della pronuncia della Corte d'Appello. Tuttavia, la decisione nei suoi confronti non si richiamò all'art. 150 cod. pen., bensì, scendendo nel merito, all'art. 129 co. 1 cod. proc. pen. e l'assoluzione fu resa
"per non aver commesso il fatto” (Sent. C. App., pag. 303/304). La formula liberatoria esclude qualsivoglia interesse all'impugnazione, né al proposito il ricorso chiarisce la ragione dell'iniziativa processuale. Pertanto, la Corte ritiene che il richiamo all'BI nelle premesse all'atto del ricorso mirato sulla porzione di Franco VE, sia un lapsus calami senza effettiva rilevanza processuale.
O) Posizione del Responsabile civile AS di MI di TI.
L'impugnazione AR, responsabile civile, è fondata. Se è vero che questa Corte ha ancora recentemente affermato che la questione concernente l'eventuale esclusione della parte civile già posta e risolta nel giudizio di primo grado non può essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabile le decisione adottata nella fase antecedente di giudizio (Cass., Sez. V, 25.11.2008, Romanelli, CED Cass. 242358), è del pari evidente che, nel caso in esame, l'appellante si doleva di vizi essenziali dell'Ordinanza del Tribunale, senza riproporre le medesime censure, sia quanto alla legittimazione passiva dell'ente, sia sulla irritualità della domanda risarcitoria formulata dalle parti civili. Pertanto, non può rigettarsi - in ragione di una sterile riproposizione di identici argomenti già precedentemente affacciati - quella censura che rinvenga reale fondamento e che, implicitamente, critichi il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza. Venendo al caso qui considerato, il ricorso dell'azienda di credito si duole, restando al piano della procedura (e trascurando la sostanziale legittimazione dell'azienda a succedere nelle obbligazioni, nella sua trasformazione da ente
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1 pubblico a società per azioni, ai sensi del D. L.vo 20.11.1990, profilo che, invece, ha esclusivamente interessato il primo giudice, Sent. Trib., pag. 1 e ss.) che nel corso del giudizio di primo grado, la richiesta risarcitoria nei confronti di AR venne avanzata da alcune Parti Civili al Tribunale di Milano all'udienza dibattimentale, senza il rispetto delle condizioni previste dall'art. 83 cod. proc. pen. per la citazione del responsabile civile. Infatti, l'istanza non fu preceduta da rituale richiesta della parte civile al riguardo né, pur rappresentando un requisito essenziale, di siffatta domanda era menzione nell'atto di costituzione di parte civile. Pertanto, non vi era stata la citazione mediante decreto giudiziale né, conseguentemente, la necessaria notificazione di quest'ultimo doveroso atto, a cura della parte civile, previo deposito (censura che non è contraddetta, almeno per la sua interezza, da Sent. C. App., pag. 59).
Osservazioni che portano a raffigurare la radicale invalidità dell'azione civile, ai sensi dell'art. 83 u.c. cod. proc. pen., per l'assenza di tutti i presupposti per una effettiva chiamata in giudizio, come sostenuto dall'ente ricorrente.
Pertanto la sentenza deve esser annullata al riguardo.
Poiché le posizioni processuali degli imputati che determinano la responsabilità dell'ente bancario sono state definite con rigetto o, comunque, senza prosieguo ulteriore nel contesto del processo penale, non resta che devolvere la questione al giudice civile, competente in grado di appello per valore. Non si prefigura, quindi, la limitazione disposta dall'art. 622 cod. proc. pen.("se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile") né il rischio di eventuale contrasto di giudicati. La nullità dell'azione esercitata verso AR impone nuova riassunzione della stessa avanti il giudice civile, il quale solo potrà valutare l'effettiva legittimazione passiva e l'ammontare del danno risarcibile per i fatti addebitati ai predetti dipendenti.
Al rigetto dei ricorsi (posizioni NN, ET, DI IE,
VE, GE) segue ex art. 616 cod. proc. pen.la condanna per ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si impone per essi, nonché per DE OM, AN e GE, anche la condanna in solido alla rifusione in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che ritiene equo liquidare in € 8.000.
Nonostante l'annullamento senza rinvio per prescrizione debbono confermarsi ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.- le statuizioni civili nei
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confronti di DE, OM e AN.
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Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di DE, OM
e AN perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ZO limitatamente all'imputazione di falso in bilancio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per la rideterminazione della pena, rigetta nel resto il ricorso della ZO;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OL limitatamente al reato di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 1. fall., per non aver commesso il fatto ed elimina la pena di mesi 6 di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI MM e rinvia ad altra
Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigetta nel resto il ricorso di NI;
rigetta i ricorsi di NN, ET, DI IE, VE, GE che condanna ciascuno alle spese processuali;
annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, limitatamente alla posizione del responsabile civile;
condanna NN, ET, DE OM, AN e
GE, in solido, alla rifusione delle spese sostenute della Parte Civile nel grado, che liquida in € 8.000,00 oltre accessori come per legge. Conferma le statuizioni civili anche nei confronti di DE, OM e
AN.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2010.
Il Presidente
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Depositata in Cancelleria Roma, li - 7 MAG. 2010 M GASSAS c.CANCELLIERE E
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