Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 25887
CASS
Sentenza 26 marzo 2003

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In tema di successione di leggi penali, perché sia applicabile la regola del terzo comma dell'art.2 cod. pen., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario, di regola, fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di offesa. L'art. 2 cod. pen. infatti, pone, nei commi che lo costituiscono, una sequenza di regole tra loro collegate in modo che si chiariscono a vicenda: perché operi la regola del terzo comma deve essere esclusa l'applicabilità del primo e del secondo comma.Ne consegue che un fatto è punibile se, astrattamente considerato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell'ambito normativo di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò accade e nei limiti in cui accade, non opera l'effetto abolitivo della disposizione successiva.

Allorché, nelle more tra la pronuncia della sentenza di condanna oggetto di ricorso per cassazione e la trattazione di quest'ultimo, sia intervenuta una modificazione legislativa che abbia condotto alla parziale abolizione del reato al quale la condanna si riferisce, al fine di stabilire se gli elementi richiesti dalla legge sopravvenuta per la persistente configurabilità del fatto come reato abbiano costituito oggetto di accertamento giudiziale, la Corte di cassazione deve fare riferimento alla decisione impugnata, provvedendo, in caso di esito positivo della verifica, a definire il giudizio e, in caso negativo, ad annullare senza rinvio la decisione medesima, secondo la regola dell'art. 129 cod. proc. pen. che impone l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, prevalente anche sull'ipotesi di un'opposta conclusione cui dovessero condurre accertamenti ulteriori esperibili dal giudice di merito in caso di annullamento con rinvio.

La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 cod. civ.) e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario" (art. 223, comma 2, n. 1, R. D. 16 marzo 1942 n. 267), ad opera, rispettivamente, degli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 11 aprile 2002,n.61 non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose.

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la punibilità di un fatto commesso nel vigore di una norma generale, che sia stata sostituita da una norma speciale, non costituisce applicazione retroattiva di questa, ma piuttosto ne esclude l'efficacia abolitrice per la porzione della fattispecie prevista dalla norma generale che coincide con quella della norma successiva, salvo che il legislatore con la medesima legge speciale stabilisca, in deroga alla disposizione dell'art.2, terzo comma, cod. pen., la non punibilità dei reati in precedenza commessi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/03/2003, n. 25887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25887
Data del deposito : 26 marzo 2003

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