Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2009, n. 21581
CASS
Sentenza 28 aprile 2009

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In tema di reati societari, la previsione di cui all'art. 2381 cod. civ. - introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003 che ha modificato l'art. 2392 cod. civ. - riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede ad impedire. Pertanto, la responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito nonché del grado di anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione di non luogo a procedere - un giudizio che deve essere di natura eminentemente prognostica - con cui il G.u.p. ha escluso la responsabilità del presidente di una S.p.A. - in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale - sulla base del rilevo dell'attività svolta dai titolari delle deleghe e del dato meramente cronologico della cessazione dalla carica di presidente della società, senza peraltro motivare su diverse emergenza processuali evidenzianti detti segnali di anormalità indicate dal P.M. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio).

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la "ratio" dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis". (In applicazione di questo principio la S.C. ha qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2009, n. 21581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21581
    Data del deposito : 28 aprile 2009

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