Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
L'art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che disciplina le formalità della costituzione di parte civile, non richiede, a pena di inammissibilità, che l'atto di costituzione contenga un'esposizione analitica della "causa petendi", non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Ed invero l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione, sicché la pretesa risarcitoria, al di fuori dei casi in cui sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, non deve essere giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato.
Commentario • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, 02-10-2007, n. 36079, in tema di cd lealtà sportivaMariangela Claudia Calciano · https://www.diritto.it/ · 27 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/1999, n. 13815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13815 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Morelli - Presidente - del 27.10.99
Dott. Carlo Dapelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. Massimo Oddo - Consigliere - N. 1325
Dott. Michele Besson - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'Errico - Consigliere - N. 3554/99
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TI GI, nato a [...], il
26.9.1915, contro la sentenza 9/10/99 della Corte d'Appello di Trento
- Sez. distacc. di Bolzano. Relazione del cons. Dott. Giuseppe
D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G. (Febbraro)= rigetto del ricorso.
DIFESA = annullamento della decisione impugnata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A Luglio del 1989 una compagnia di assicurazioni liquidò a
SA SA la somma di L 17 milioni circa in acconto del risarcimento del danno subito per un incidente stradale con un assegno che lo stesso SA girò al proprio legale, GI TI:
secondo costui, come compenso professionale per l'attività pregressa e futura;
secondo il ripetuto SA, invece, a titolo di deposito temporaneo (da effettuarsi su un apposito libretto-clienti) per il timore che l'acquisizione pura e semplice della somma da parte sua potesse pregiudicarne la pretesa di un importo maggiore. Sta di fatto che, a distanza di alcuni anni, l'TI rifiutò la richiesta di restituzione della somma;
per tale fatto, su denuncia dell'SA, è
stato tratto a giudizio dinanzi al Pretore di Bolzano e condannato per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11
c.p. alla pena (sospesa) di 7 mesi di reclusione e L 900.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni, con sentenza 17/1/97
confermata in appello il 9/10/98.
Propone ricorso il difensore, denunciando violazione di legge nonché difetto e illogicità della motivazione sul mancato accoglimento delle seguenti censure e/o richieste:
a) inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile,
eccepita in rapporto all'omessa indicazione delle ragioni giustificative della domanda (art. 78/lett. "d" C.P.P.);
b) ingiustificato privilegio attribuito alla versione della p.l.;
c) qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che come appropriazione indebita;
d) insussistenza dell'aggravante contestata;
e) riduzione della pena e applicazione di sanzioni sostitutive di quella detentiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Sul primo punto si osserva che la C.A., dopo avere rilevato che nell'atto di costituzione la pretesa risarcitoria era collegata - sia pure in modo estremamente sintetico- alla mancata consegna della somma, ha correttamente ritenuto che ciò fosse sufficiente a soddisfare il requisito stabilito dall'art. 78 lett. "d" c.p.p.. Non
si può infatti aderire all'affermazione contenuta in un'isolata pronuncia di questa Corte (Sez. II, 7/5/96, Schiavo), secondo cui la norma, innovando profondamente rispetto al precedente sistema,
richiederebbe un'esposizione analitica della "causa petendi", non dissimile da quella prescritta per la domanda proposta in sede civile. Come si è puntualmente osservato in dottrina, il semplice fatto che nella formulazione letterale della disposizione non sia stato conservato l'aggettivo "sommario", che figurava nel corrispondente art. 94 del cod. previgente, non costituisce di per sè un elemento talmente significativo da giustificare l'illazione.
Del resto, mentre in sede civile il rapporto processuale viene istituito esclusivamente attraverso la domanda giudiziale, il cui contenuto rappresenta pertanto l'unica fonte d'individuazione della pretesa, l'esperimento dell'azione civile nel processo penale si avvale della sua connessione necessaria con la fattispecie concreta descritta nell'imputazione; ragion per cui, fuori dai casi in cui la pretesa restitutoria e/o risarcitoria sia legata anche a fattori eccedenti i limiti della contestazione penale, è formalistico pretendere che venga giustificata con enunciazioni ulteriori rispetto a quella del legame eziologico che la collega al fatto-reato. Si deve anche osservare che la suddetta interpretazione dell'art. 78 c.p.p.
non sembra reggere ad un'analisi comparativa con la disciplina processualcivilistica vigente all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale. Infatti, prima della modifica dell'art. 164 c.p.c. (operata soltanto con la legge di riforma n.353/90 ed entrata in vigore il 30.4.95), il requisito in esame non era neppure previsto a pena di nullità, nonostante che -per le evidenti ragioni strutturali suindicate- ben maggiore ne fosse l'esigenza nell'ambito del giudizio civile. Da qui la sproporzione fra un'interpretazione così rigorosa dell'art. 78 c.p.p. rispetto alla stessa disciplina adottata come modello.
Le ragioini per le quali i Giudici di merito hanno privilegiato la versione della p.l. sono chiaramente indicate in entrambe le sentenze di merito e non appaiono ingiustificate sul piano razionale e alla luce delle massime d'esperienza. È sufficiente richiamare sul punto l'osservazione della C.A. secondo cui l'entità della somma era assolutamente sproporzionata rispetto all'attività professionale svolta dall'imputato, per poterla ritenere versata a titolo di corrispettivo di tale prestazione;
e la valorizzazione contenuta nella sentenza di I grado delle dichiarazioni testimoniali dell'avv.
Senter (al quale la p.l. si era rivolta dopo la revoca del mandato all'imputato), secondo le quali, in un colloquio avuto con l'imputato, costui aveva giustificato l'omessa restituzione con un non meglio precisato timore di subire una denuncia da parte della
Compagnia d'Assicurazione (giustificazione, quindi, del tutto diversa e incompatibile con quella prospettata nel presente giudizio).
Le altre osservazioni contenute nel ricorso riflettono inammissibili censure in fatto.
I predetti rilievi valgono altresì ad escludere in radice che il fatto possa essere giuridicamente qualificato in modo diverso,
come si sostiene col terzo motivo, a parte che il reato di ragion fattasi presenta elementi costitutivi (come la violenza o la minaccia) del tutto assenti dalla contestazione. Così come la circostanza incontroversa che il fatto si è verificato durante lo svolgimento dell'incarico difensivo ed a causa di esso rende incontestabile la sussistenza dell'aggravante contestata, escludendo quindi l'errore di diritto censurato col IV motivo.
Quanto al V motivo si osserva che il trattamento sanzionatorio risulta congruamente motivato e che non è censurabile l'omesso esame dell'istanza di sostituzione della pena detentiva sia perché
generica sia perché apparentemente subordinata alla (non verificatasi) riduzione della pena.
Conseguono le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 27 Ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999