Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 7
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi della bancarotta fraudolenta documentale nel caso in cui l'amministratore di una società finanziaria invii ai clienti rendiconti trimestrali contraffatti - in quanto rappresentativi di operazioni inesistenti - al fine di non evidenziare le perdite dagli stessi subite, non utilizzati per la contabilità ufficiale e non inviati successivamente al curatore fallimentare, in quanto i documenti e le scritture che, irregolarmente tenute, integrano la bancarotta documentale sono quelli che impediscono la ricostruzione del patrimonio della società ed alterano, di conseguenza, i rigidi meccanismi di soddisfazione dei singoli creditori.
La previsione di cui all'art. 216 L. fall. individua l'oggetto materiale del reato di bancarotta documentale nei libri e nelle scritture contabili preordinate a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la conseguenza che i fissati bollati rappresentativi di contratti mai stipulati, in quanto inidonei a costituire ostacolo alla ricostruzione del movimento degli affari della società non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen. - che contempla l'ipotesi dell'essersi prima del giudizio ed al di fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato - si riferisce a conseguenze del reato che non consistano in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., e, pertanto, non è applicabile ai reati che, come la bancarotta per distrazione, offendano il patrimonio.
In tema di reati fallimentari, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita.
In tema di reati fallimentari e societari, ai fini della affermazione della responsabilità penale degli amministratori senza delega e dei sindaci è necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi, giacché solo la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo in presenza di segnali inequivocabili comporta l'obbligo giuridico degli amministratori non operativi e dei sindaci di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito mentre la mancata attivazione di detti soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello per difetto di motivazione in punto di esistenza di chiari indici rivelatori del possibile compimento di illeciti che avrebbero dovuto imporre agli amministratori senza delega di intervenire e ai sindaci di avvalersi del c.d. potere informativo).
Integra la distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216 L. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), la condotta di colui che, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di una società finanziaria successivamente fallita, costituisca in pegno titoli di stato, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori. (La circostanza - ha altresì osservato la Corte - che l'acquisto di detti titoli sia avvenuto su mandato e nell'interesse dei clienti non esclude che siano divenuti patrimonio della società fallita e, dunque, oggetto di distrazione proprio con l'utilizzazione degli stessi come propri avvenuta con la costituzione in pegno senza l'autorizzazione dei clienti, verificandosi così una interversione del possesso).
Non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta fraudolenta documentale societaria i reclami dei clienti alla Consob ed il relativo registro: essi, infatti, non sono scritture contabili rilevanti ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari ma strumenti preordinati a garantire maggiore efficacia alle attività di vigilanza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità, a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, nei confronti dell'amministratore che aveva omesso di annotare tempestivamente i reclami dei clienti alla Consob nel relativo registro, osservando, tuttavia, che tale condotta può rilevare sotto il profilo dell'art. 2638 cod. civ., quale ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza).
Commentari • 4
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La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 36595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36595 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/04/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 857
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 004183/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI MA N. IL 30/01/1957;
2) DA ER N. IL 10/05/1957;
3) ON DR N. IL 28/12/1949;
4) RI IO N. IL 06/01/1940;
5) ZA CA N. IL 22/02/1934;
avverso SENTENZA del 22/05/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
1) Le conclusioni delle parti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine ai cd. reclami alla CONSOB ed alla rideterminazione della pena e per il rigetto dei ricorsi nel resto;
Uditi i difensori delle parti civili avvocati SCUTO Salvatore e Antonietta Greco in sostituzione degli avvocati Polizzi e Paola Pampana, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati LECIS Ugo per SI, RA ET per CR, Massimo Krogh per GO, MI RO per ND ed AR e Antonio Albano per AR, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
2) La decisione di primo grado.
In relazione ai fallimenti della RD & C. SI s.p.a., già RD Commissionaria in Borsa, e EN NO Finanziaria - C.M.F. - s.p.a., società controllante della prima, dichiarati rispettivamente il 5 luglio 1994 ed in data 8 settembre 1994, si procedeva contro gli amministratori ed i sindaci delle due società per varie ipotesi di bancarotta documentale e di bancarotta per distrazione, in tale imputazione assorbite le ipotesi di appropriazione indebita contestate, nonché di bancarotta per operazioni dolose.
A SI AR, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di entrambe le società, CR GE, quale membro del CdA della RD & C. SI s.p.a. dal 22 dicembre 1988 al fallimento e della EN NO Finanziaria s.p.a. dal giorno 11 aprile 1988 al 2 luglio 1993, GO AN, componente del CdA della RD dal 22 dicembre 1988 al 24 giugno 1994 e socio della EN NO, ND FR, sindaco di entrambe le società dal 1986 fino al fallimento, e AR OG, sindaco della RD dal 1991 al fallimento, venivano contestate la bancarotta documentale, per distrazione e per operazioni dolose in relazione al fallimento della RD, nonché le ipotesi di bancarotta documentale e patrimoniale con riferimento al fallimento della EN NO.
Le imputazioni contenevano le specifiche condotte contestate, che saranno esaminate successivamente se oggetto di motivi di ricorso. In estrema sintesi, e con riferimento agli episodi di maggiore rilievo, si può dire che le società fallite erano finanziarie che investivano in titoli mobiliari per conto della clientela. Le relazioni della Consob e dei curatori fallimentari, oltre che le dichiarazioni di alcuni testimoni e/o coimputati, le ammissioni di alcuni imputati e l'esame dei documenti bancari consentivano ai giudici di merito di ricostruire la complessa vicenda. Tra le condotte di maggiore rilievo bisogna segnalare che i giudici di merito accertavano, oltre alla irregolare tenuta delle scritture contabili, che aveva reso difficile la ricostruzione del movimento degli affari, la presenza di rendiconti trimestrali fittizi inviati ai clienti, il mancato inserimento dei reclami di alcuni clienti nel registro di cui all'art. 22 del regolamento n. 5387/1991 della Consob, la distrazione di titoli della clientela costituiti in pegno il 21 settembre 1993 alla banca RI ed il 5 marzo 1993 alla Banca della Svizzera Italiana entrambe di Lugano a garanzia di una linea di credito della EN NO Finanziaria s.p.a., società controllante la RD, finanziamento in favore della MF con utilizzazione di disponibilità della clientela giacenti su un deposito fiduciario presso la banca Indosuez, appropriazione di somme di danaro di clienti;
tutto ciò con riferimento al fallimento della RD.
I giudici del merito accertavano, inoltre, numerose operazioni dolose quali l'esercizio abusivo per tutto il 1992 dell'attività di compravendita di titoli azionari UNIPAR ed Unione Manifatture, l'investimento di disponibilità di clienti, che avevano richiesto obbligazioni, in titoli Unipar, Unione Manifatture, ST e LM, effettuandolo in conflitto di interessi perché la controllante EN NO era socia di Unipar, CR era consigliere di Unipar, la RD era socia di ST & LM e nel CdA di quest'ultima società vi erano SI e CR, la violazione degli artt. 20 e 21 del regolamento della Banca d'Italia perché gli amministratori non accendevano presso le banche conti per il deposito del denaro e dei titoli dei clienti con la indicazione che si trattava di beni di terzi.
Con riferimento al fallimento della EN NO i giudici di merito accertavano, oltre alla difficoltà di ricostruire il movimento degli affari, il compimento di operazioni dolose come acquisizioni sproporzionate rispetto al capitale sociale, l'indebitamento della società verso la clientela con operazioni di pronto contro termine e l'esercizio abusivo della intermediazione mobiliare. Precisate le singole e specifiche responsabilità, il Tribunale di NO, con sentenza emessa in data 25 settembre 2005, condannava SI AR, CR GE, GO AN, ND FR e AR OG alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, ed al risarcimento dei danni in favore di oltre novanta costituite parti civili.
3) La sentenza di appello.
La Corte di Appello di NO, con sentenza emessa in data 22 maggio 2008, dopo avere rigettato numerose eccezioni processuali, molte delle quali sono state riproposte con i motivi di ricorso, come si dirà, assolveva la coimputata HE OM, assolveva CR GE, GO AN, ND FR ed AR OG da tre ipotesi di bancarotta documentale in relazione al fallimento della RD, disattendeva tutti gli altri argomenti difensivi e confermava tutte le altre statuizioni della decisione di primo grado, salvo il trattamento sanzionatorio, che veniva ridimensionato per tutti gli imputati.
4) I ricorsi per cassazione;
la posizione di AR SI. Tutti gli imputati condannati proponevano ricorso per cassazione. Si ritiene opportuno procedere all'esame dei singoli ricorsi indicando i vari motivi di impugnazione e discutendo le censure mosse alla decisione di secondo grado secondo l'ordine indicato dai ricorrenti, salvo alcune eccezioni.
Ciò forse renderà più piatta la esposizione nel suo complesso, ma saranno certamente più comprensibili le soluzioni adottate dalla Corte di Cassazione.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà.
AR SI, con un ricorso firmato dai suoi difensori di fiducia, deduceva:
1) la violazione di legge perché tra i capi di imputazione indicati nella sentenza di primo grado mancava il capo C) con conseguente incompletezza della sentenza e nullità del dispositivo della stessa che a tale inesistente capo faceva riferimento;
2) la violazione dell'art. 597 c.p.p. con riferimento al divieto della reformatio in peius, perché SI, che era stato assolto dal reato di cui al capo Ae) in primo grado, era stato poi condannato per tali fatti in appello con conseguente eccessiva determinazione della pena;
3) la violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 527 c.p.p. perché la deliberazione della sentenza di primo grado non era avvenuta collegialmente in camera di consiglio, ma era stata opera del solo Presidente;
trattavasi di abnormità o nullità assoluta della sentenza;
4) il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale;
5) la mancata assunzione di prove decisive consistenti: a) in una perizia a prova della illegittimità della escussione del pegno da parte di istituti di credito elvetici, fatto determinante per la causazione del fallimento, tenuto conto del fatto che il curatore del fallimento aveva intentato causa contro gli istituti elvetici, con esito positivo, in quanto i titoli dati in pegno erano di proprietà della clientela e non di MF;
b) nella escussione dei testi BA e AL, anche ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 3, in ordine alla autorizzazione dei clienti alla costituzione dei loro titoli in pegno;
c) la acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti relativi alle cause intentate dalla curatela fallimentare contro le banche svizzere che avevano escusso il pegno, essendo le stesse a conoscenza dell'altruità dei titoli dati in garanzia, ed all'esito positivo delle stesse;
6) la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere il teste RG LLCQ, ancora oggi depositario di azioni della clientela RD;
7) la violazione di legge - artt. 2214 e 2216 c.c. - perché il Tribunale aveva ritenuto la cattiva tenuta delle scritture per il mancato reperimento del libro giornale, che, invece, esisteva, come rilevato dalla Corte di Appello, che non lo aveva, però, mai esaminato;
in ogni caso la contabilità era tenuta in modo corretto e soltanto il trasferimento degli uffici effettuato dal commissario aveva reso più difficoltoso l'esame dei documenti;
8) il vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale perché non era possibile dedurre da due posizioni - PI e AG - rispetto alle migliaia trattate, che le operazioni relative a taluni clienti non transitavano per la contabilità ufficiale;
9) la inosservanza della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2 perché i rendiconti trimestrali non conformi al vero erano inviati ai clienti, mentre quelli inseriti nella contabilità ufficiale erano del tutto corretti;
10) la mancanza di motivazione in ordine alle posizioni dei clienti TT, TI, CA, BI e NI, ai quali sarebbero stati inviati fissati bollati rappresentativi di contratti mai stipulati;
tale condotta non poteva costituire oggetto del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
11) la omessa motivazione in ordine alla supposta violazione dell'art. 22 del regolamento CONSOB 5387/91, trattandosi non di scrittura contabile, ma di strumento che consente di meglio operare all'organo di vigilanza, che in ogni caso va trasmesso alla CONSOB entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione;
12) la erronea applicazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 in relazione alla condanna per bancarotta patrimoniale perché i titoli dati in pegno appartenevano alla clientela e non alla società, cosa che era ben nota anche alle banche;
13) il vizio di motivazione in ordine alla circostanza del consenso della clientela alla costituzione del pegno, fatto che emergeva dal dibattimento e che era stato negato dalla Corte di merito in base ad indizi che non possedevano i requisiti di cui all'art. 192 c.p.p.;
14) la violazione dell'art. 2634 c.c., comma 3 perché i passaggi di danaro tra la RD e la MF non erano distrattivi, in quanto effettuati in una ottica di interesse di gruppo;
15) la violazione di legge non essendo qualificabile la costituzione del deposito fiduciario presso una banca elvetica quale condotta dolosa che avrebbe concorso a cagionare il fallimento;
16) la violazione della legge penale in relazione alla condanna per avere cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose. Premesso che in primo grado il SI non era stato condannato per tale reato, il ricorrente ha in ogni caso chiarito che non vi era dolo intenzionale e che ai sensi della norma transitoria della L. n.1 del 1991 prevista dall'art. 18, comma 3 la RD, che prima della entrata in vigore di tale legge era una commissionaria di borsa, aveva la possibilità di esercitare tale attività fino al 31 dicembre 1992. Infine il ricorrente rilevava che non vi era alcun elemento per ritenere che i clienti avessero dato mandato per acquistare titoli obbligazionari;
17) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta documentale in relazione al fallimento della MF perché la ricostruzione degli affari era stata compiuta esattamente sui documenti contabili rinvenuti;
18) la inosservanza di norme di legge con riferimento alle operazioni dolose che avrebbero comportato il fallimento della MF, operazioni che la stessa Corte di merito aveva definito sproporzionate e rischiose, ma non per questo dolose, tenuto conto della finalità delle stesse;
19) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta;
20) la mancanza di motivazione in ordine ai fatti di appropriazione indebita;
21) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 perché SI, poco prima del dissesto aveva versato L. un miliardo nelle casse sociali, circostanza che, quantomeno, avrebbe dovuto far propendere per la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;
22) e 23) la estinzione del reato per prescrizione dovendosi applicare la L. 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto al momento di entrata in vigore di tale L. 8 dicembre 2005 - la motivazione della sentenza di primo grado non era stata ancora depositata (venne depositata il 22 dicembre 2005) e, quindi, non era stata presentata alcuna impugnazione;
24) il vizio di motivazione in ordine alla censura sulla mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 448 c.p.p.;
25) la mancanza di motivazione in ordine alla censura sulle statuizioni civili.
a) La pretesa nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 546 c.p.p.. È manifestamente infondato il primo motivo di impugnazione perché non è ravvisabile la denunciata nullità della sentenza. È accaduto che nella intestazione della sentenza di primo grado è stata omessa la indicazione del capo C) della rubrica relativo al fallimento della EN NO Finanziaria, mentre il dispositivo della predetta sentenza conteneva la condanna del SI anche in ordine al capo C).
La nullità è stata dedotta sotto due profili: il primo perché mancava la indicazione di tale capo nella intestazione ed il secondo perché nel dispositivo di condanna era indicato soltanto il capo C), senza ulteriori specificazioni, cosicché non essendo stato trascritto tale capo nella intestazione si doveva ritenere che mancava la indicazione degli articoli di legge applicati, con violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c). Ha ragione la Corte di Appello nell'osservare che tra gli elementi essenziali, la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza, non è previsto il capo di imputazione, come ha stabilito la costante giurisprudenza della Suprema Corte (vedi
Ebbene nel caso di specie sia il decreto dispositivo del giudizio, sia la motivazione della decisione di primo grado contenevano la specifica indicazione dei fatti ascritti al capo C) e delle norme di legge violate, cosicché certamente la omissione denunciata costituisce un mero errore materiale.
Le considerazioni svolte denotano la manifesta infondatezza anche dell'altro profilo di nullità segnalato perché il dispositivo deve essere letto unitamente alla intestazione della sentenza, opportunamente integrata quest'ultima, come si è detto, dal decreto che dispone il giudizio e dalla motivazione, atti nei quali sono stati enunciati con sufficiente chiarezza sia i fatti contestati al SI con il capo C) che le norme di legge violate.
B) La omessa pronuncia in primo grado su un capo di imputazione - Ae) -.
Con il secondo motivo di impugnazione SI ha sostenuto che nel dispositivo della sentenza di primo grado non era stata pronunciata condanna per il capo Ae), concernente le operazioni dolose che avrebbero cagionato il fallimento della RD SI, e che, pertanto, da tale capo di imputazione era stato assolto. La Corte di Appello aveva, invece, pronunciato condanna del SI per tale capo di imputazione, tenendone evidentemente conto ai fini della determinazione della pena e violando in tal modo l'art. 597 c.p.p., che non consente di aggravare la posizione dell'imputato in assenza di una impugnazione del Pubblico Ministero.
La censura è fondata anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.
In effetti la questione era stata posta dal SI anche con i motivi di appello, ma la Corte di merito non ha motivato sul punto. È del tutto pacifico, perché risulta dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, che in ordine al capo di imputazione Ae), per il quale era stato disposto ritualmente il giudizio, non vi sia stata, con riferimento a SI AR, alcuna statuizione. Dalla lettura della motivazione della decisione del primo giudice è lecito desumere che il Tribunale aveva intenzione di condannare il SI anche per tale capo di imputazione, ma effettivamente dal dispositivo non risulta la esplicitazione di tale volontà. Tuttavia non può dirsi, come erroneamente sostiene il ricorrente, che SI sia stato assolto da tale accusa, perché non vi è in dispositivo una disposizione assolutoria.
È ravvisabile, pertanto, soltanto una omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine al capo di imputazione considerato. In siffatta situazione il giudice di appello non avrebbe potuto, come ha, invece, fatto, decidere nel merito su tale capo di imputazione in ossequio al principio generale secondo il quale in grado di impugnazione non può giudicarsi, a pena di nullità, di un reato che non sia stato giudicato nel grado precedente (così
Senonché la rimessione degli atti al primo giudice appare del tutto superflua per evidenti ragioni di economia processuale, dal momento che, a seguito della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che ha stabilito nuovi termini di prescrizione, e del conseguente intervento della Corte Costituzionale, ai procedimenti pendenti in primo grado si applica la normativa più favorevole all'imputato (per l'applicazione in un caso analogo vedi
il nuovo termine per il delitto di bancarotta per fatti dolosi è, con l'interruzione, di dodici anni e sei mesi.
Pertanto esso risulterebbe decorso, essendo stato il fallimento della RD SI dichiarato il 9 luglio 1994, il 9 gennaio 2007. Dal momento che non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico del SI dalla motivazione delle due sentenze di merito in ordine al capo di imputazione considerato, la Corte di Cassazione, non potendo disporre un rinvio, che non potrebbe che risolversi in una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, deve annullare senza rinvio la sentenza sul punto per essere il reato estinto per prescrizione.
La decisione adottata impone ovviamente al giudice di rinvio di rivedere il trattamento sanzionatorio riservato a SI AR. Naturalmente le conclusioni raggiunte rendono superfluo l'esame puntuale dei motivi di impugnazione nn. 15) e 16), che, in ogni caso, sembrano prospettare questioni di fatto e non di diritto. È appena il caso di ricordare che i motivi di impugnazione non debbono essere valutati ai fini dell'art. 578 c.p.p. perché, in conseguenza dell'annullamento delle due sentenze di merito, in ordine al capo Ae) non vi è stata mai condanna in danno del SI. c) La pretesa violazione degli artt. 525 e 527 c.p.p.. Il ricorrente, che non aveva sollevato la questione in grado di appello, eccepita, invece, da altro difensore, ha sostenuto che il Presidente del Collegio, acquisite le conclusioni delle parti e dichiarato chiuso il dibattimento, che si era protratto per numerose udienze, aveva letto il dispositivo in udienza senza che il Collegio si ritirasse in camera di consiglio per deliberare.
Cosicché, essendo stata la decisione adottata dal solo Presidente, senza previamente ritirarsi con gli altri giudici in camera di consiglio, la sentenza sarebbe abnorme o nulla ai sensi dell'art. 525 c.p., comma 2 e art. 527 c.p.p..
Il motivo di ricorso non è fondato.
In effetti si è verificato che alla udienza del 23 maggio 2005 erano state rassegnate le conclusioni di tutte le parti ed il processo era stato rinviato alla udienza del 26 settembre 2005 per eventuali repliche, facoltà che non venne esercitata da nessuna delle parti. Preso atto dell'assenza di repliche e dichiarato chiuso il dibattimento il Presidente del collegio avrebbe letto il dispositivo. Orbene l'art. 525 c.p.p., invocato dal ricorrente, stabilisce due fondamentali principi.
Nel comma 1, infatti, viene sancito il principio di immediatezza della deliberazione, nel senso che essa deve avvenire subito dopo la chiusura del dibattimento.
In ogni caso la Suprema Corte ha stabilito che anche quando l'udienza venga differita per la prosecuzione della discussione ad altra udienza per eventuali repliche, possibilità di cui le parti poi non si avvalgano, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non è ravvisabile alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse (vedi
esso, peraltro, prende atto che spesso si fa ricorso a tale espediente formale per pervenire ad una decisione più ponderata dei processi di particolare difficoltà, dal momento che lo SPzio temporale esistente tra la chiusura effettiva del dibattimento e la chiusura formale dello stesso viene utilizzato dai giudici per affrontare e risolvere le questioni di maggiore spessore.
Ciò si è verificato anche nel presente processo e tale modo di procedere, per le ragioni esposte, non ha determinato alcuna nullità, come stabilito dalla Corte di merito.
L'altro fondamentale principio stabilito dal comma secondo dell'art.525 c.p.p. è quello della immutabilità del giudice, essendo necessario che alla deliberazione della sentenza partecipino gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Insomma soltanto i giudici che abbiano assistito alle acquisizioni probatorie possono partecipare alla deliberazione;
il principio è stabilito a pena di nullità assoluta della sentenza emessa all'esito del dibattimento.
Nel caso di specie il principio suddetto non è stato violato perché è pacifico che i tre giudici che avevano partecipato alla assunzione delle prove abbiano poi deliberato la sentenza, come risulta dai verbali di udienza e dalla sentenza - documento.
Sotto tale profilo il riferimento all'art. 525 c.p.p. non appare congruo.
Ma - ha obiettato il ricorrente - di fatto è accaduto che i giudici non si siano ritirati in camera di consiglio e, quindi, si deve ritenere che la sentenza di primo grado sia stata deliberata esclusivamente dal Presidente del Collegio;
in tal modo risulterebbero violati sia l'art. 525 c.p.p., che l'art. 527 c.p.p., che stabilisce le modalità della deliberazione.
In verità si tratta di un rilievo di tipo formale perché nella sostanza si è verificato ciò che si è indicato in precedenza;
il processo era complesso non solo perché le udienze erano state numerose ed erano state celebrate nell'arco di un tempo molto lungo, cosicché appariva necessaria una lettura approfondita dei verbali di udienza, per richiamare alla memoria tutte le prove assunte, ed uno studio altrettanto approfondito di tutte le questioni sottoposte dalle parti al Tribunale.
Quest'ultimo fece, pertanto, ricorso all'espediente del rinvio della udienza per eventuali repliche.
Che di espediente si sia trattato lo dimostra il fatto che le parti non si siano avvalse della possibilità di replicare;
cosicché l'intervallo di tempo intercorso tra le due udienze - quella della chiusura sostanziale e quella della chiusura formale del dibattimento - è ovviamente stato dedicato, come accade spesso, dai giudici all'approfondimento ed alla soluzione dei vari problemi con la predisposizione anche di una bozza di dispositivo.
Come si è già detto tale modo di procedere non solo non comporta alcuna nullità, ma non appare nemmeno formalmente scorretto perché è fuori dubbio che sia consentito ai giudici che facciano parte di un collegio scambiarsi opinioni sulle questioni sottoposte al loro giudizio nel corso di lunghissime fasi dibattimentali, che talvolta si prolungano addirittura per anni.
Come è del pari consentito al Presidente chiedere ad uno dei componenti del collegio uno studio approfondito di alcuni problemi emersi nel corso del dibattimento.
Il rigido schema disegnato dall'art. 527 c.p.p., modellato su un processo che si esaurisca in una unica udienza e che non presenti particolari complessità, deve essere rapportato ai procedimenti complessi, ove la decisione si forma, per così dire,
progressivamente.
D'altra parte il citato art. 527 c.p.p. stabilisce ad esempio che debbano essere affrontate prima le questioni preliminari e poi quelle di merito;
ciò è del tutto corretto, ma cosa succede se dopo avere discusso il merito della questione uno dei componenti del collegio richiami l'attenzione su una questione preliminare dimostrandone la fondatezza e convincendo i colleghi?.
E se su altra questione il giudice anziano manifesti, irritualmente, prima dell'altro componente più giovane la sua opinione?
Ovviamente non succede assolutamente nulla, nel senso che il processo verrà risolto in base alla questione preliminare, anche se a porla in discussione non sia stato il Presidente, ne' su di essa si sia espresso prima il giudice meno anziano e ciò nonostante sia opportuno che vengano risolte prima le questioni preliminari per ragioni di economia processuale e che si esprima prima il più giovane dei giudici, in modo che la sua opinione non venga compromessa da un timore reverenziale verso il collega più anziano. Quanto detto dimostra in modo palese che il mancato rispetto del rigido schema formale disegnato dall'art. 527 c.p.p. non comporta alcuna nullità, e ciò anche in base al principio della tassatività delle stesse non prevedendo la norma specifiche ipotesi di nullità, trattandosi di un modello operativo al quale i giudici si debbono attenere per affrontare con razionalità e rapidità la fase della deliberazione della sentenza.
Il mancato rispetto della sequenza procedimentale nella norma in esame disegnata comporta in effetti delle mere irregolarità non produttive di alcuna nullità.
Non è inopportuno ricordare che non deve essere redatto alcun verbale della discussione che si sviluppa in camera di consiglio, cosicché nessuno potrà mai verificare se essa sia stata o meno conforme al modello legale di cui all'art. 527 c.p.p., anche perché, come è noto, la deliberazione della sentenza è segreta (così SS.UU. 30 ottobre 2002, Carnevale, CED 224182). Ma - si potrà obiettare - nel caso di specie vi è stata assoluta mancanza della fase della deliberazione.
Così non è perché, come si è detto, la fase effettiva della deliberazione deve farsi coincidere con l'intervallo di tempo intercorso tra la chiusura effettiva del dibattimento e la chiusura formale dello stesso, cosicché quando alla udienza del 26 settembre 2005 il Presidente del collegio, preso atto che in assenza di repliche non vi era necessità di riflettere su nessuna altra questione e che le conclusioni raggiunte dalla discussione intervenuta tra i componenti del collegio nel corso delle pregresse udienze ed a conclusione di quella precedente - formazione progressiva del convincimento - non dovevano essere mutate, ed acquisito, previa consultazione, il consenso dei colleghi - consenso che non richiede alcuna manifestazione rituale e formale (si pensi ad esempio al consenso espresso, talvolta con un semplice cenno del capo, al Presidente dai componenti del collegio chiamati a decidere su una istanza di rinvio) -, procedette alla lettura del dispositivo già concordato con gli altri componenti del collegio. Trattasi di una eventuale irregolarità formale, forse censurabile su altri piani, ma che non comporta, per quanto detto, alcuna nullità della sentenza di primo grado.
Tutto quanto detto rende manifesto, infine, che non è possibile seguire l'indirizzo secondo il quale nel caso di mancato rispetto dello schema legale della deliberazione stabilito dall'art. 527 c.p.p. sarebbe ravvisabile una ipotesi di abnormità del provvedimento (vedi
d) La mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale (motivi di impugnazione 4), 5) e 6)) e la bancarotta patrimoniale concernente il fallimento della RD (motivi 12) e 13)).
Il ricorrente si era lamentato in sede di appello che alcune richieste istruttorie erano state disattese dal Tribunale ed aveva chiesto la rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale. La Corte di Appello aveva rigettato la richiesta.
Il ricorrente, con il ricorso - motivo n. 4) -, si è in primo luogo doluto del fatto che il rigetto della richiesta non fosse motivato. Il motivo, che in effetti non ha una valenza autonoma perché costituisce una premessa teorica alla introduzione dei due successivi motivi di impugnazione, non è fondato perché correttamente la Corte di merito ha messo in evidenza che nel nostro sistema processuale la rinnovazione della istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (ex multis vedi
Quanto alla motivazione della ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale va detto che le ragioni della reiezione possono ricavarsi anche dal complessivo tessuto argomentativo della decisione (vedi
La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere, quindi, compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice (vedi Cass., 9 febbraio 1999, Pucciarelli). Orbene va detto che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi enunciati perché, come meglio emergerà anche dal prosieguo della motivazione, le argomentazioni utilizzate per pervenire alla affermazione di responsabilità del SI rendono palese la non indispensabilità della assunzione delle prove richieste dal ricorrente.
Inoltre, come si chiarirà, le prove di cui si è chiesta l'assunzione non hanno alcun carattere di decisività. Certamente non decisiva è la richiesta di perizia a prova della illegittimità del pegno da parte di istituti di credito elvetici e ciò per due buone ragioni. La prima di ordine processuale concerne il fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio condivide perché fondata su una corretta interpretazione delle norme, la perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico ne' a discarico dell'accusato, oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (vedi Cass., Sez. 4^, p.
2004, n. 4981
la decisione è, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
L'altra ragione concerne il merito della valutazione compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione in ordine alla proprietà dei titoli dati in pegno - vedi motivi di impugnazione nn. 12) e 13) -.
In punto di fatto è del tutto pacifico che la fallita costituì in pegno alla banca RI di Lugano a garanzia di una linea di credito alla MF, controllante della RD, ed alla banca della Svizzera italiana di Lugano a garanzia di altra linea di credito concessa a MF, titoli di Stato di proprietà della clientela, in quanto erano stati acquistati dalla RD per investire i capitali dei clienti.
La tesi del SI, che ha richiamato a sostegno della propria tesi anche una sentenza della Corte di Appello di NO (n. 10 del 2004), è che trattandosi di titoli di proprietà dei clienti non era configurabile una distrazione perché il patrimonio della clientela restava separato da quello della società.
I giudici del merito hanno disatteso tale impostazione con motivazione immune da vizi logici e del tutto corretta in punto di diritto.
È necessario premettere che non vi è alcun dubbio che la costituzione in pegno di titoli di Stato costituisca distrazione perché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore con perdita di parte del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori.
Tanto premesso va detto che possono essere oggetto di distrazione non solo i beni patrimoniali della società dichiarata fallita, ma anche tutti i beni che rientrino nella disponibilità autonoma della società e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda.
La locuzione legislativa suoi beni, riferita all'imprenditore dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, infatti, si riferisce a tutti gli elementi del patrimonio dell'imprenditore, consistenti in beni materiali, suscettibili di utilizzazione o trasformazione immediata, in diritti di credito, in beni strumentali, purché essi valgano ad integrare quel complesso di rapporti giuridici, valutabili economicamente, di cui è titolare l'imprenditore medesimo, con la correlativa possibilità che sui medesimi incida la illecita manomissione ai danni dei creditori, a favore dei quali l'art. 2740 c.c. attribuisce un diritto di garanzia sul patrimonio del debitore
(così
tali beni quindi sono oggetto di distrazione (vedi
la società, invece di gestire i titoli nell'interesse dei clienti, li utilizzò come propri costituendoli in pegno.
È ravvisabile, pertanto, una interversione del titolo del possesso, come sottolineato dalla Corte di merito, e, quindi, la realizzazione di una condotta appropriativa, qualificabile come distrazione dopo la dichiarazione di fallimento della RD sim.
Il fatto, poi, che le banche svizzere fossero a conoscenza dell'altruità del bene dato in pegno, se può avere una importanza ai fini civilistici, non appare rilevante sul piano penale per la definizione della posizione del SI.
È appena il caso di rilevare, infine, che i giudici del merito hanno, con motivazione immune da vizi logici, accertato che la costituzione dei titoli in pegno avvenne senza alcuna autorizzazione da parte dei clienti, dal momento che la maggioranza di essi aveva dato mandato per acquistare titoli obbligazionari senza rischi, dovendosi, quindi, escludere che vi fosse stata autorizzazione alla costituzione in pegno di titoli di stato per ottenere un finanziamento a favore di altra società, anche se facente parte dello stesso gruppo, al fine di acquistare azioni UNIPAR ad alto rischio.
A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti a seguito di attenta valutazione delle dichiarazioni del curatore fallimentare, il quale, tra l'altro, aveva sostenuto che per le modalità del consenso di alcuni clienti era lecito sospettare che l'autorizzazione non fosse stata preventiva, ma fosse stata rilasciata a ratifica delle operazioni compiute, e dei risultati dei controlli effettuati dalla CONSOB.
Trattasi di accertamenti di merito che, per essere sorretti da una motivazione immune da manifeste illogicità, non possono essere messi in discussione in sede di legittimità.
Quanto detto rende manifesta la infondatezza anche dei rilievi concernenti la mancata rinnovazione del dibattimento per la escussione dei testi BA e AL in ordine alla autorizzazione dei clienti alla costituzione dei loro titoli in pegno, dal momento che tali testimonianze non presentano alcun carattere di decisività, tenuto conto delle acquisizioni probatorie di cui si è detto e delle ragionevoli conclusioni a cui sono pervenuti i giudici dei primi due gradi di giurisdizione. Infondato è anche il rilievo concernente la presunta violazione dell'art. 195 c.p.p. in relazione alle testimonianze del curatore fallimentare e del commissario CONSOB, che avrebbero riportato quanto appreso da clienti della fallita e ciò sia perché non vi è prova che il SI abbia richiesto l'audizione della fonte ai sensi dell'art. 195 c.p.p., comma 1, sia perché si tratta di dichiarazioni rese dai creditori non nel corso del procedimento penale, bensì durante la procedura fallimentare (vedi
Sul punto - motivo di ricorso n. 5 -, pertanto, la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
Ad identiche conclusioni si deve pervenire riguardo alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere il teste RG LLCQ sempre in ordine al problema della autorizzazione dei clienti alla costituzione in pegno dei titoli. Il ricorrente, invero, non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere decisiva tale prova, carattere di decisività che deve, peraltro, essere escluso in base alle considerazioni già svolte.
e) la bancarotta documentale: la pretesa violazione degli artt. 2214 e 2216 c.c. - motivo n. 7) -; il vizio di motivazione - motivo n. 8);
la violazione della L. Fall., art. 216, comma 1, n.
2 - motivi 9), 10) e 11)-.
Parzialmente fondati, nei limiti di cui si dirà, sono i motivi concernenti la bancarotta documentale relativa al fallimento della RD SI.
In effetti i rilievi di cui ai motivi di impugnazione nn. 9) e 10), ovvero l'invio ai clienti di rendiconti trimestrali non conformi al vero e la mancanza di motivazione in ordine alla posizione dei clienti TT, TI, CA, BI e NI, appaiono fondati.
È rimasto accertato che il SI aveva inviato ad alcuni clienti delle note informative trimestrali contraffatte, rappresentative di operazioni inesistenti, al fine di coprire le perdite;
tuttavia i rendiconti che passavano per la contabilità ufficiale e successivamente inviati al curatore fallimentare erano del tutto regolari.
Insomma si trattava di un metodo per non consentire ai clienti di rendersi conto di quanto stava accadendo nella gestione della società.
Orbene siffatta condotta, certamente censurabile perché sostanzialmente truffaldina in danno dei clienti della società, non può essere considerata quale condotta di una bancarotta documentale perché ciò viene escluso dal tenore letterale della L. Fall., art.216. In effetti i documenti e le scritture che, se tenuti in modo irregolare, integrano il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sono quelli che impediscano la ricostruzione del patrimonio della società ed alterino, di conseguenza, i rigidi meccanismi di soddisfazione dei singoli creditori, non consentendo ad esempio tempestive azioni revocatorie o l'esperimento di altri rimedi che consentano di reintegrare il patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori. Insomma la norma in discussione individua espressamente l'oggetto materiale del reato di bancarotta documentale nei libri e nelle altre scritture contabili che hanno la funzione di rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così ricollegandosi direttamente all'art. 2214 c.c.;
le altre eventuali scritture, che non costituiscano un ostacolo alla ricostruzione del patrimonio, non rientrano nella previsione legislativa della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2 (vedi Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2006 - 9 gennaio 2007, Piovesan, in Cass. Pen. 2008, 3, 1181, che ha escluso che la falsificazione di un verbale del consiglio di amministrazione integrasse il delitto in discussione). I rendiconti trimestrali, contraffatti dal SI, inviati ai clienti e non passati per la contabilità ufficiale, che, invece, sul punto appariva corretta, non rientrano, pertanto, tra le scritture, la cui irregolare tenuta è perseguibile in base alla norma incriminatrice più volte richiamata;
il motivo di impugnazione n. 9) è, quindi, fondato.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al decimo motivo di impugnazione perché effettivamente i rilievi contenuti nell'atto di appello concernenti il contestato invio di fissati bollati rappresentativi di contratti mai stipulati ad alcuni clienti non sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito, che sul punto non ha fornito motivazione.
Orbene pare di comprendere che ci si trovi in una situazione non molto diversa da quella discussa in precedenza perché in alcuni casi vennero inviati dei fissati bollati per rappresentare ai clienti la stipula di contratti in realtà mai stipulati. Nella contabilità ufficiale non risultavano le scritture relative a tali contratti, cosicché i quattro fissati bollati privi di corrispondenti scritture vennero ritenuti falsi.
Anche a volere ammettere la fondatezza del fatto, va detto che si trattava di documenti inviati ai clienti per tacitare le loro aspettative, che non hanno in nulla ostacolato la ricostruzione del movimento degli affari della società; essi, pertanto, non sembra possano costituire oggetto materiale di bancarotta documentale, tenuto conto di quanto si è detto in precedenza. In ogni caso la mancanza di motivazione sul punto della sentenza impugnata impone una riconsiderazione della questione da parte della Corte di merito. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento al motivo di impugnazione n. 11) concernente la violazione dell'art. 22 del regolamento CONSOB 5387/91, non essendo stati annotati nel registro dei reclami gli scritti dei clienti AN e RO.
La finalità della norma appare evidente: si tratta di uno strumento riconosciuto all'organo di vigilanza delle società di intermediazione - la CONSOB - utile per accertare l'andamento della società e principalmente la correttezza dei rapporti tra la stessa ed i clienti.
Di sicuro i reclami dei clienti, che non sono scritture contabili, nulla hanno a che fare con i documenti della società necessari o utili alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, che rientrano nella previsione della L. Fall., art. 216.
Sotto tale profilo tali reclami ed il relativo registro non costituiscono oggetto materiale del delitto di bancarotta documentale.
Piuttosto la condotta dell'amministratore che non registri tempestivamente i reclami può costituire un ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza oggi punita dall'art. 2638 c.c. proprio perché la tempestiva registrazione dei reclami consente interventi più puntuali ed efficaci all'organo di vigilanza. A tali considerazioni si deve aggiungere che, a quanto pare, i reclami risalgono al sei settembre 1993 e, quindi, sempre a norma del già citato art. 22 del regolamento CONSOB, l'estratto del registro dei reclami si sarebbe dovuto inviare all'organo di vigilanza entro il 31 gennaio 1994.
Senonché nel corso della ispezione del mese di dicembre del 1993 i funzionari della CONSOB acquisirono i due reclami, cosicché lo scopo della norma si poteva considerare già raggiunto.
Deve, pertanto, essere accolto anche tale motivo di impugnazione. Le conclusioni raggiunte in ordine a tre ipotesi di bancarotta documentale contestate, che vanno escluse, rendono necessario un esame più approfondito delle altre due ipotesi residue, ovvero la violazione degli artt. 2214 e 2216 c.c. ed il fatto che le operazioni relative ad alcuni clienti non transitavano per la contabilità ufficiale.
È certo vero che ai fini della bancarotta documentale la mancanza dei libri e delle scritture obbligatorie è equiparabile alla loro tenuta con modalità tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli, affari, ma evidentemente siffatte modalità debbono essere accertate con il dovuto rigore.
Orbene nel caso di specie è accaduto che il Tribunale avesse ritenuto che la mancanza del libro giornale avesse creato difficoltà nella ricostruzione del patrimonio sociale.
Senonché l'affermazione, in astratto condivisibile, non appariva corretta perché il libro giornale esisteva, come correttamente stabiliva la Corte di merito.
Allora il problema era diverso e consisteva nel porre in evidenza per quali ragioni le modalità di tenuta del libro giornale avevano reso difficile la ricostruzione del patrimonio sociale. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata appare senz'altro carente, tenuto conto anche del fatto che sembra che nessun rilievo in ordine alla irregolare tenuta delle scritture contabili era stata avanzata dagli organi di vigilanza e dalla società di revisione. Si impone, pertanto, sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riferimento al compimento di operazioni relative ad alcuni clienti non transitate per la contabilità ufficiale. In effetti la Corte di merito cita soltanto due clienti - PI e AG - ai quali sarebbe stato riservato tale trattamento rispetto alle migliaia di posizioni gestite dalla società.
Può darsi che si tratti di un riferimento esemplificativo del modo di procedere della società, ma può anche darsi che soltanto queste due posizioni siano state accertate;
in tal caso allora sarebbe stato doveroso spiegare in che modo e per quali ragioni tali due posizioni avevano impedito o reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari della RD, cosa che, invece, non ha fatto la Corte di merito.
Si impone, pertanto, anche su tale aspetto una rivalutazione della Corte di secondo grado.
Conclusivamente deve essere disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di NO della sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale relativo alla RD SI contestato a SI AR. f) L'art. 2634 c.c. ed i ed trasferimenti infra-gruppo. Il SI ha, inoltre, sostenuto che, in ogni caso, i passaggi di danaro tra la RD e la controllante EN NO Finanziaria non avrebbero potuto essere considerati distrattivi in quanto effettuati in una ottica di interesse di gruppo, dal momento che l'eventuale finanziamento infra-gruppo non sarebbe punibile ai sensi dell'art.2634 c.c., comma 3. Anche a volere inquadrare la complessa operazione finanziaria eseguita - costituzione in pegno da parte della RD presso banche svizzere dei titoli di proprietà della clientela al fine di ottenere un finanziamento da devolvere poi alla controllante MF, che avrebbe dovuto acquistare titoli del ed polo agro-alimentare ad alto rischio per recuperare perdite realizzate dalla RD - nello schema legale del ed trasferimento infra-gruppo, ed a volere dimenticare che la distrazione contestata ha essenzialmente ad oggetto la costituzione in pegno di titoli e non tanto il successivo finanziamento alla MF, la tesi prospettata dal ricorrente non è fondata.
In effetti sia secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi prima della riforma societaria, sia secondo quella successiva alla introduzione delle nuove norme, che concedono senz'altro qualche possibilità in più a siffatte operazioni, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. Fall., art. 216. È sufficiente ricordare, invero, che le società, pur appartenendo allo stesso Gruppo, sono persone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società ad una altra dotata, ovviamente, di una autonoma personalità giuridica.
Insomma la garanzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperato allorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguente diminuzione della garanzia.
Si può obiettare che se la prognosi dell'operazione è fausta, nel senso che ne potrebbero trarre benefici entrambe le società, con conseguente beneficio anche per i creditori, non vi sono gli estremi, alla luce del nuovo diritto societario, per considerare quella operazione come distrattiva.
Può anche trattarsi di un ragionamento di una certa consistenza, che, però, non può essere richiamato quando il trasferimento di beni avvenga da una società già in difficoltà economica ad altra società che versi in analoghe difficoltà.
Invero in siffatte situazioni nessuna prognosi positiva è possibile e, quindi, l'operazione di trasferimento di risorse non potrà che essere considerata distrattiva.
Anche la più recente giurisprudenza (vedi
Anche dopo la riforma, infatti, l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società impone all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società a cui egli è preposto, non essendogli consentito di sacrificare l'interesse in nome di un diverso interesse, anche se riconducibile a quello di chi è collocato al vertice del gruppo, e che non procurerebbe riflesso alcuno a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito (vedi
quindi non era assolutamente possibile operare, nel momento in cui è stata disposta, una prognosi fausta della operazione.
g) Le ipotesi di bancarotta in relazione al fallimento della MF - motivi di impugnazione nn. 17), 18) e 19) -.
I motivi di ricorso indicati sono infondati, ed anzi sono ai limiti della ammissibilità, perché sembra che il ricorrente pretenda che la Corte di legittimità operi una rivalutazione del materiale probatorio acquisito, cosa preclusa alla Corte di Cassazione, essendo le valutazioni di merito riservate in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
Quanto detto risulta evidente se soltanto si considera che il ricorrente ha definito sorprendenti le affermazioni della Corte di merito perché non allineate alle emergenze dibattimentali ed al contenuto della sentenza di primo grado.
A sostegno di quanto detto il ricorrente ha estrapolato alcune brevi dichiarazioni del curatore DI e del Dottor CO. Non è possibile operare in tal modo perché questa Corte non è un terzo giudice di merito, dovendo soltanto verificare se le valutazioni di merito compiute dai primi giudici siano o meno sorrette da una motivazione immune da vizi logici.
Ebbene la motivazione della sentenza impugnata possiede i requisiti richiesti per superare il vaglio di legittimità.
Ed, infatti, quanto alla bancarotta documentale la Corte di merito, dopo avere esaminato tutte le complesse operazioni finanziarie realizzate dalle due società, ha efficacemente ricordato che le emergenze della documentazione contabile - della MF - non corrispondevano ai dati bancari ed alla consistenza dei valori delle partecipazioni, cosicché la ricostruzione del movimento degli affari era stata possibile solo attraverso la documentazione bancaria. La Corte di merito ha, inoltre, ricordato la estrema difficoltà di ricostruire le vicende della società anche per la sostanziale confusione tra i patrimoni delle due società.
Da quanto detto emerge con assoluta chiarezza che la ricostruzione del movimento degli affari non fu possibile in base alla documentazione contabile della società a disposizione del curatore, fatto che integra l'ipotesi di bancarotta documentale contestata. Quanto alla bancarotta per distrazione e per operazioni dolose in relazione al fallimento della MF, il ricorrente ha sostenuto che tutto al più si dovrebbe parlare di bancarotta semplice per essere alcune operazioni imprudenti e non dolose.
L'attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata rende evidente la infondatezza anche di tale motivo di doglianza. La Corte ha, infatti, rilevato che alcune scelte gestionali non potevano ritenersi meramente sbagliate o imprudenti dal momento che la MF nelle operazioni di acquisizione di titoli aveva investito capitali nettamente superiori alle proprie capacità, avendo un capitale sociale inadeguato.
Per acquisire la momentanea liquidità necessaria la società aveva poi compiuto operazioni non imprudenti, ma in sicura perdita, come i contratti pronti contro termine con le modalità del ed riporto staccato stipulati con i clienti.
A ciò si aggiunga che la MF non aveva alcun titolo per svolgere l'attività di intermediazione mobiliare.
Tali operazioni cagionarono o aggravarono il dissesto e di tanto gli agenti erano perfettamente consapevoli;
in effetti - ha osservato ragionevolmente la Corte di merito - essi agirono rappresentandosi la eventualità che le operazioni dette potessero cagionare il dissesto della società accettando il rischio della sua verificazione. In tale contesto, chiaramente e logicamente descritto, appare un fuor d'opera parlare di operazioni soltanto imprudenti, risultando, invece, pienamente provate le ipotesi delittuose contestate di cui alla L. Fall., artt. 216 e 223. Del pari infondati sono i rilievi del ricorrente in ordine alla pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta documentale. Premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che sembra prospettare la necessità di un dolo intenzionale, secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria di questa Corte, che questo Collegio condivide, il dolo richiesto per il delitto di bancarotta documentale di cui alla L. Fall., art. 216 è un dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'agente che la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili renda impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, va detto che appare del tutto pacifico che siffatta consapevolezza possedesse il SI, amministratore da lungo tempo delle due società in discussione. E ciò senza considerare che in ogni caso SI è titolare di una posizione di garanzia, cosicché la sua responsabilità in ordine alla irregolare tenuta dei dati contabili è ravvisabile anche ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., incombendo in capo allo stesso l'obbligo giuridico di tenere le scritture in modo regolare. h) la mancata motivazione in ordine ai fatti di appropriazione indebita ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 c.p., n.
6. Alcune condotte originariamente contestate e qualificate come di appropriazione indebita in danno di alcuni clienti, ON, VA, PA e AZ, sono state ritenute dai giudici del merito assorbite nel delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione.
L'impostazione è certamente corretta perché dopo la dichiarazione di fallimento della società le condotte appropriative assumono la valenza di veri e propri atti distrattivi.
Senonché il ricorrente si duole che alle ipotesi di appropriazione indebita, sicuramente marginali nel contesto della grave vicenda, i giudici di merito non abbiano dedicato valutazioni e riflessioni sufficienti.
Non è possibile compiere siffatta affermazione perché la Corte di merito ha affrontato con compiutezza le questioni poste dall'appellante in tema di bancarotta per distrazione, dovendosi per il resto, quando cioè non vi erano contestazioni di particolare rilievo, farsi riferimento alle osservazioni svolte dal giudice di primo grado.
Quanto al problema della erogazione alla società della somma di L. un miliardo da parte del SI senza successiva insinuazione al passivo ed al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 6, va detto in primo luogo che non risulta, dagli atti in possesso di questo Ufficio, che il problema sia stato posto dal ricorrente in grado di appello.
In ogni caso l'attenuante invocata sarebbe quella prevista dalla seconda parte dell'art. 62 c.p., n. 6, ovvero l'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza dell'attivo ravvedimento, di cui all'art. 62 c.p., n. 6, seconda ipotesi, si riferisce solo a quelle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p.; ne consegue che siffatta circostanza attenuante non è applicabile ai reati contro il patrimonio o che, comunque, offendano il patrimonio. La bancarotta per distrazione è certamente un reato che offende il patrimonio. Tutto ciò a prescindere dal fatto che la circostanza in discussione ha natura soggettiva e richiede un ravvedimento operoso dell'agente spontaneo ed efficace;
nulla ha rilevato il ricorrente in ordine a tali aspetti.
Infine le censure del ricorrente al giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti sono di merito, perché da tutta la motivazione della sentenza impugnata appare evidente la valutazione di gravità della condotta posta in essere dal ricorrente. È appena il caso di ricordare che l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 è stata contestata sotto due profili, ovvero la pluralità
delle ipotesi di bancarotta ritenute e la gravità del danno cagionato alla massa attiva del fallimento.
i) La prescrizione della L. n. 251 del 2005. Il ricorrente ha sostenuto che i reati contestatigli erano estinti per prescrizione dovendosi applicare nel caso di specie i termini previsti dalla L. n. 251 del 2005 più favorevoli all'imputato. Osservava in particolare il ricorrente che la sentenza di primo grado era stata emessa il 25 settembre 2005 e, quindi, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, ma che la motivazione della stessa era stata depositata il 22 dicembre dello stesso anno e, quindi, dopo la entrata in vigore della legge indicata. Il problema riguarda, pertanto, la definizione di processo pendente in appello, per il quale, secondo la norma transitoria della L. n.251 del 2005, confermata sul punto dall'intervento della Corte
Costituzionale, è preclusa l'applicabilità della lex mitior. Il Collegio non ignora che in ordine al concetto di pendenza del processo in appello, momento individuato dal legislatore come dirimine tra l'applicazione della normativa previgente e quella delineata dalla L. n. 251 del 2005, come già si è osservato, vi sono diversi orientamenti giurisprudenziali, avendo alcune sentenze individuato la pendenza in appello nel momento in cui è proposto l'appello (
Il Collegio non ignora, peraltro, che, successivamente alla pronuncia della presente sentenza, ma prima della stesura della motivazione della stessa, la 3^ Sezione penale ha rimesso la questione alle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte (Cass., Sez. 3, 27 maggio 2009 - 18 giugno 2009); ovviamente se il Collegio fosse venuto a conoscenza di tale decisione prima della lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza avrebbe rinviato il processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Questo Collegio non ha ritenuto, nonostante ciò sia stato esplicitamente richiesto da alcuni ricorrenti in sede di discussione, di rimettere la soluzione del contrasto alle Sezioni Unite Penali, apparendo lo stesso superabile con una interpretazione delle norme della L. 251 del 2005, come residuate dopo l'intervento demolitorio della Corte Costituzionale, alla luce della motivazione della
È appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno ritenuto che l'ambito dell'effetto modificativo, nell'ordinamento giuridico, delle pronunce della Corte Costituzionale, dichiarative della illegittimità di una norma, va individuato non soltanto alla stregua del dispositivo, ma anche, indipendentemente dal fatto che questo presenti un significato letterale univoco, utilizzando la motivazione, tutte le volte in cui ciò si renda necessario per il riscontro dell'oggetto della decisione e delle disposizioni con essa caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso, reso secondo il modello della sentenza (
Ed, infatti, la giurisprudenza già richiamata giunge a tale conclusione spiegando che tale atto processuale è quello che condensa in sè i caratteri che la Corte Costituzionale ha rilevato come mancanti nella dichiarazione di apertura del dibattimento, la quale era l'attività originariamente individuata dal legislatore come SPrtiacque e che, proprio in ragione della evocata mancanza dei requisiti è stata ritenuta, dal giudice delle leggi, inidonea a rappresentare con ragionevolezza il criterio discretivo per la applicabilità o meno della nuova disciplina ai processi pendenti. Si tratta del requisito del suo essere presente - assieme al decreto di condanna ed a parte il caso della sentenza di assoluzione di primo grado di cui si è già detto - in ogni tipo di procedimento, dell'essere parametro rilevante, quale atto interruttivo, per il computo della prescrizione, e di costituire il momento di chiusura e di consolidamento della attività probatoria posta in essere nel dibattimento, meritevole di non "dispersione e, quindi, di tutela rispetto all'incedere di un regime sui termini di prescrizione che, portando alla abbreviazione di essi, avrebbe potuto vanificare l'attività probatoria già compiuta confidando sulla scansione temporale prevista dalla legge precedente. Tale ragionamento, che si fonda sulla intenzione del legislatore, da individuare per la interpretazione delle norme ai sensi dell'art. 12 preleggi, e sulla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata, consente di ritenere la sentenza di condanna di primo grado il fatto processuale che in primo luogo vale ad eliminare i rilievi di irragionevolezza destati dalla individuazione, ad opera del legislatore del 2005, dell'attività di apertura del dibattimento quale momento preclusivo alla applicazione delle lex mitior. Ed, invero, appare del tutto ragionevole ritenere la limitazione al principio generale dell'effetto retroattivo della lex mitior in relazione all'avvenuto consolidamento del quadro probatorio all'esito del giudizio di primo grado, con la necessità di non dispersione delle prove acquisite, consolidamento rispetto al quale la sentenza di condanna, quale atto interruttivo della prescrizione, rappresenta la riaffermazione della volontà punitiva dello Stato secondo la regola di computo della prescrizione sulla quale i soggetti del processo hanno fatto affidamento.
La individuazione della sentenza di condanna come criterio sostitutivo rispetto a quello caducato conserva la propria forza argomentativa anche alla luce del testo della disposizione transitoria quale è residuato dopo l'intervento della Corte Costituzionale.
Ed, infatti, tale norma deve essere interpretata, come già detto, non soffermandosi soltanto sulla sua espressione letterale, ma sulla valenza che acquisisce nella ricostruzione dei principi cui la manipolazione della norma costringe oggi l'interprete della disciplina transitoria della legge Cirielli. La norma stabiliva in successione la esclusione della operatività della nuova normativa per i processi per i quali, prima della entrata in vigore della L. n.251 del 2005, era stato dichiarato aperto il dibattimento in primo grado e per quelli pendenti in appello ed in cassazione;
tale ultima parte della norma era evidentemente inutile e pleonastica. Orbene appare logico affermare che, avendo il giudice delle leggi escluso che la semplice apertura del dibattimento potesse giustificare la non applicazione della lex mitior, sul presupposto che appariva ragionevole la operatività dei nuovi e più favorevoli termini per i processi non definiti da un atto significativo ai fini della prescrizione e nell'ottica della definitiva acquisizione del materiale probatorio - cioè una sentenza di condanna o un decreto penale di condanna -, resta valido il resto della preclusione e cioè la sottrazione dei processi che si trovino in una qualsiasi delle fasi o dei gradi successivi a quest'ultimo . È certo vero che esiste uno SPzio temporale e tecnico tra la pronuncia della sentenza e la emissione del decreto di citazione a giudizio in appello, ma è pure vero che tale SPzio non può assumere efficacia autonoma e non può mutare la ricostruzione dell'istituto operata dalla Corte Costituzionale in base al criterio della ragionevolezza, criterio che ha indotto la Corte ad indicare la sentenza di condanna come fatto processuale capace di concludere la fase della definitiva acquisizione del materiale probatorio.
Sono, pertanto, infondati i motivi di impugnazione nn. 22 e 23. 1) La mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 448 c.p.p., e la mancanza di motivazione in ordine alla censura, sulle statuizioni civili.
Sono infondati i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 448 c.p.p.. In effetti il Tribunale aveva rigettato la richiesta di patteggiamento per inadeguatezza della pena.
La Corte di Appello di NO ha proceduto ad una riduzione della pena inflitta in primo grado, tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, ed ha inflitto al SI la pena di cinque anni di reclusione, ben superiore a quella indicata nella richiesta di patteggiamento.
Cosicché non vi era necessità di specifica motivazione sul punto, emergendo le ragioni del diniego in modo chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata.
Infine del tutto generici appaiono i rilievi, contenuti nel venticinquesimo motivo di impugnazione, in ordine alle statuizioni civili.
5) I motivi di ricorso di GE CR, GO AN, FR ND e OG AR. a) CR GE.
GE CR, con atto di ricorso del proprio difensore di fiducia, deduceva:
1) la inosservanza degli artt. 521 e 546 c.p.p. e violazione del diritto di difesa non essendo stato riportato il capo C) nella intestazione della sentenza di primo grado sostanzialmente per le medesime ragioni del ricorrente SI - motivo n.
1 - e per il fatto che l'attuale difensore aveva assunto l'incarico dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, mai gli era stato notificato il decreto che dispone il giudizio;
2) il vizio di motivazione in ordine:
a) alla bancarotta documentale dal momento che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto che il ricorrente non aveva alcuna delega e nessun potere nella società, tanto è vero che lo aveva assolto da tre ipotesi di bancarotta documentale, lo aveva poi inspiegabilmente ritenuto responsabile della omessa annotazione dei reclami alla CONSOB di alcuni clienti nel registro a ciò deputato;
b) alla bancarotta patrimoniale, condanna che si fondava sul presupposto di una gestione congiunta della società da parte di CR P. e SI, senza però precisare il contributo causale del CR P., che si occupava soltanto dell'ufficio studi della società;
c) al trattamento sanzionatorio perché non risultava comprensibile per quali fatti era stato condannato il ricorrente.
b) GO AN.
AN GO, con un primo ricorso a firma dell'avvocato Gian ET BIlella, suo difensore di fiducia, dopo avere ricordato che l'GO era consigliere di amministrazione di entrambe le società fallite senza deleghe fino al mese di luglio del 1993 ed avere descritto il quadro di possibili responsabilità dell'amministratore non operativo come delineato dalla nuova normativa - art. 2381 c.c., comma 5 e art. 2392 c.c., comma 1 -, fondato sui criteri dell'agire informato e dell'obbligo di ragguaglio informativo in capo al Presidente del CdA e dell'amministratore delegato, ed avere ricordato che l'obbligo dell'amministratore di attivarsi per impedire l'evento ex art. 40 c.p., comma 2 presuppone la conoscenza dei ed indici rivelatori del fatto illecito, ha dedotto:
1) con riferimento al fallimento RD l'erronea applicazione della legge fallimentare - L. Fall., art. 223 e art. 216, comma 1, n.
2 - in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di bancarotta documentale perché la mancata annotazione dei reclami alla CONSOB di due clienti nell'apposito registro in violazione del regolamento dell'organo di vigilanza era consequenziale alla gestione occulta da parte di SI di una parte della clientela, tanto è vero che per tale ragione il ricorrente era stato assolto dalle altre ipotesi di bancarotta documentale;
l'GO non venne mai informato di tali reclami, che, comunque, non erano tali da impedire la ricostruzione degli affari;
2) la violazione della legge fallimentare ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza delle operazioni dolose indicate al capo Ae). Il ricorrente, dopo avere ripercorso le operazioni UNIPAR e Polo agro alimentare e le operazioni connesse alla necessità di reperire finanziamenti per sostenere il titolo UNIPAR, anche a mezzo di costituzione in pegno di azioni della clientela, ha chiarito che tali operazioni erano condotte dal SI, anche perché frutto di un accordo segreto con Lefevbre - mandato occulto -, ed erano compiute in modo tale da evitare il transito delle stesse sul mercato borsistico;
quindi non esisteva nessun indice rivelatore di tali operazioni . Il ricorrente denunciava che la Corte aveva utilizzato soltanto parte delle dichiarazioni di CR e TI, mentre dal complesso delle stesse emergeva un ruolo marginale dell'GO ed una scarsa assiduità delle riunioni del consiglio di amministrazione. Inoltre GO frequentava poco l'azienda e secondo SI e lo stesso RI non aveva un ruolo gestionale. Non vi era prova che GO conoscesse la situazione di esposizione finanziaria relativamente alla operazione UNIPAR e che fosse stato coinvolto nelle operazioni illecite. Quanto al problema del deposito fiduciario presso RI va detto che dalla distrazione l'GO veniva assolto, essendosi verificata l'operazione dopo le sue dimissioni e, quindi, lo stesso fatto non gli poteva essere contestato come operazione dolosa. In ordine all'esercizio di compravendita di titoli in assenza di autorizzazione della CONSOB va detto che tali operazioni non vennero mai discusse in consiglio. Ad analoghe conclusioni di non conoscenza dei fatti da parte del ricorrente si doveva pervenire per le altre operazioni dolose, come emergeva dall'esame puntuale delle stesse;
3) in ordine alla bancarotta documentale della MF la violazione della legge fallimentare ed il vizio di motivazione perché non erano stati indicati elementi per un coinvolgimento dell'GO;
4) stesse violazioni in relazione alle operazioni dolose contestate al capo C) ed alla conoscenza degli indici rivelatori da parte dell'GO; il ricorrente esaminava in modo puntuale le vicende concernenti l'operazione agro alimentare;
le operazioni erano occulte, tanto è vero che sfuggirono anche alla società di revisione;
5) la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. in ordine alla determinazione della pena ed alla negata prevalenza delle attenuanti generiche.
Con un secondo ricorso per cassazione a firma dell'avvocato Gilli, l'GO deduceva:
6) la mancata declaratoria della contumacia dell'imputato nel processo di primo grado;
7) la omessa deliberazione in camera di consiglio della sentenza di primo grado ed il vizio di motivazione sul punto;
8) la violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 2 per indeterminatezza dei capi di imputazione contestati all'imputato, ed in particolare per incomprensibilità del riferimento all'art. 40 cpv. c.p.. In data 2 aprile 2009 GO AN ha depositato note di udienza con le quali ha indicato nuovi argomenti a sostegno dei motivi di ricorso soffermandosi in particolare sul problema della necessità della conoscenza dei fatti illeciti perché possa scattare l'obbligo di impedire l'evento alla luce della normativa riformata in materia di obblighi degli amministratori non operativi. c) ND FR e AR OG.
ND FR e AR OG, con due diversi ricorsi di identico contenuto, tramite il loro difensore di fiducia, hanno dedotto:
1) la violazione di leggi processuali, ed in particolare dell'art.429 c.p.p., comma 2 perché il fatto contestato agli imputati non era stato contestato in forma chiara e precisa. Più specificamente i ricorrenti deducevano che non era stata indicata la condotta materiale posta in essere non essendo stato precisato ne' l'obbligo giuridico che imponeva determinati comportamenti, ne' la condotta impeditiva. La necessità di una imputazione rigorosa era ancora più evidente per i reati omissivi impropri addebitabili ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p., non apparendo assolutamente sufficiente in proposito il richiamo agli obblighi imposti al sindaco dalle norme civilistiche.
2) la omessa motivazione e la violazione di legge in relazione al concorso omissivo dei sindaci nei reati commessi dagli amministratori - art. 110 e 40 cpv. c.p. - perché la Corte di merito aveva omesso di motivare, o aveva motivato in modo illogico in ordine alla condotta impeditiva, al potere giuridico di tenere la condotta impeditiva, al nesso di causalità tra la condotta dei sindaci e l'illecito commesso dagli amministratori, agli effettivi campanelli di allarme, alla percezione da parte dei sindaci di tali campanelli, alla riconducibilità della volontà omissiva alla accettazione del rischio;
3) la violazione di legge in ordine al delitto di bancarotta documentale relativo al fallimento RD SI SP perché la ritenuta mancata annotazione dei reclami dei clienti nell'apposito registro non aveva nulla a che vedere con la ricostruzione degli affari;
4) la omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio perché la pena non era stata ridotta per effetto delle attenuanti generiche prevalenti nella misura massima prevista dalla legge. In data 10 aprile 2009 AR OG ha depositato una memoria difensiva che ricostruiva in modo puntuale l'iter del processo e le cause del fallimento remote e prossime e poneva in evidenza la impossibilità per l'AR di impedire la causazione dell'evento non essendo stato posto in condizione di conoscere le illecite attività che stavano portando al fallimento. 6) La questione comune a CR, GO A., ND O. ed AR: la posizione degli amministratori senza delega e dei sindaci nei delitti di bancarotta.
Nel presente paragrafo si tratteranno unitariamente, essendo i problemi sollevati identici, le posizioni di garanzia, come disegnate dal nuovo diritto societario, degli amministratori senza deleghe, ovvero degli amministratori non operativi e dei sindaci di società. Ciò con riferimento ai motivi di impugnazione n. 2), lettera b) del ricorso di GE CR, nn. 2), 3) e 4) dell'atto di impugnazione di AN GO e n. 2) del ricorso di ND FR e AR OG. Non vi è dubbio che la parte generale della sentenza impugnata in ordine alle singole responsabilità - pagine 120 e seguenti - debba essere in larga parte condivisa;
ed in effetti essa non è nemmeno specificamente censurata dai ricorrenti, i quali anzi ai principi enunciati si sono richiamati. La Corte di merito, richiamando recenti pronunce della Suprema Corte (
Quindi, detto sinteticamente, gli amministratori hanno l'obbligo di svolgere l'attività di gestione nel pieno rispetto della legge ed hanno l'obbligo di salvaguardare il patrimonio aziendale. I sindaci hanno un dovere di vigilanza e di controllo in ordine alla corretta gestione della società, controllo che non è meramente formale e non è esclusivamente contabile, spettando ai sindaci anche un potere surrogatorio delle funzioni gestorie finalizzato a supplire alla eventuale inerzia degli amministratori.
Le riforme di cui al già richiamato D.Lgs. n. 6 del 2003, pur non avendo apportato sostanziali modifiche ai poteri ed agli obblighi degli amministratori non operativi e dei sindaci, hanno certamente ristretto l'ambito della responsabilità penale di tali soggetti con l'introduzione di due rilevanti criteri.
Si tratta del criterio dell'agire informato, che sostiene il mandato gestorio e che è previsto dall'art. 2381 c.c., comma 5. Correlativamente è stato previsto l'obbligo del ragguaglio informativo in capo al Presidente del Consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato.
Il primo ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 1 ha l'obbligo di provvedere a fare pervenire ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, mentre l'amministratore delegato deve, ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 5 citato, fornire agli amministratori non operativi ed ai sindaci notizie adeguate in ordine al generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.
Naturalmente siffatte modifiche sui poteri degli amministratori e dei sindaci, ai quali non sembra più competere un generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, che è stato sostituito dall'obbligo di intervenire nel momento in cui siano stati debitamente informati di quanto sta per essere deciso dagli organi sociali, non possono non incidere sulla responsabilità penale ex art. 40 cpv. c.p., che trova il suo fondamento in una disposizione normativa che impone il dovere di intervenire.
Si può, pertanto, affermare, alla luce della elaborazione giurisprudenziale in materia di art. 40 cpv. c.p., che per perseguire le condotte di amministratori non operativi e di sindaci è necessaria la precisa rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita e la omissione consapevole nell'impedirlo. Ma - si potrebbe obiettare - in questo modo la responsabilità dei soggetti indicati sarebbe molto circoscritta, mentre si deve tenere conto che loro sono titolari di un potere di richiedere informazioni, che debbono utilmente attivare.
Bisogna in primo luogo rilevare che quella indicata - comunicazioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato - è soltanto una delle modalità di conoscenza di situazioni di difficoltà che richiedono adeguato intervento, perché anche quando la conoscenza del problema avvenga attraverso altri sistemi informativi gli amministratori non operativi ed i sindaci hanno l'obbligo di impedire il verificarsi del fatto pregiudizievole. Inoltre tali soggetti debbono certamente attivare il loro potere informativo per attingere notizie utili all'esercizio del loto mandato.
Si deve ritenere che i soggetti di cui si discute hanno il dovere di richiedere informazioni quando percepiscano segnali di pericolo o sintomi di patologia nelle operazioni da compiere;
la giurisprudenza in proposito ha parlato della necessità di conoscenza di indici rivelatori, di segnali perspicui e peculiari del fatto illecito posto in essere, o che sta per essere posto in essere, dagli amministratori operativi che determinino la necessità per l'amministratore non operativo e/o per il sindaco di effettuare quei controlli e quelle verifiche sull'operato degli amministratori operativi e di porre in essere quelle condotte che possano consentire il verificarsi dell'evento di danno.
In conclusione, quindi, per affermare la responsabilità penale dei soggetti in considerazione è necessario che vi sia la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, nonché l'accertamento del grado di anormalità di questi sintomi (
la mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze comporta l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione cagionato, o contribuito a cagionare, l'evento di danno.
Orbene i presupposti teorici della responsabilità degli amministratori non operativi e dei sindaci indicati dalla Corte di merito e che sostanzialmente collimano con la ricostruzione dell'istituto prospettata possono essere in buona parte condivisi. Ciò che, invece, lascia perplessi è l'applicazione concreta di tali principi compiuta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione nell'affrontare le posizioni di CR P., GO A., ND O. ed AR.
Sul punto appare, quindi, necessaria una ulteriore riflessione. Già vi è nelle due sentenze di merito una prospettazione generale relativa al SI che appare in contrasto con la ritenuta responsabilità anche degli altri ricorrenti.
AR SI, infatti, nel corso di tutta la motivazione viene indicato come l'effettivo gestore delle due società fallite e come l'artefice delle operazioni più ardite e pregiudizievoli per il patrimonio sociale.
Addirittura, come è lecito desumere dalla contestazione, oltre che dalla motivazione della sentenza impugnata, SI è stato ritenuto artefice di una gestione occulta di numerosi clienti, ai quali ha anche inviato documentazione contraffatta per non fare emergere quanto stava accadendo.
Ora, a prescindere dal fatto se tali condotte integrino o meno l'ipotesi di bancarotta documentale, resta il fatto che tali comportamenti sono sintomatici di una gestione che mirava a tenere all'oscuro altri soggetti sul contenuto e sulle reali finalità delle operazioni che progettava e realizzava.
Una siffatta impostazione, in verità, appare in contrasto con la ritenuta conoscenza del compimento di atti illeciti da parte degli altri ricorrenti.
È bene anche ricordare che la Corte di merito, proprio in forza di tale impostazione, con riferimento alle prime tre ipotesi di bancarotta documentale relativa al fallimento RD SI ha escluso la conoscenza delle operazioni occulte compiute dal SI da parte degli altri ricorrenti, che da tali accuse sono stati assolti. Con più specifico riferimento alla posizione del CR P., la Corte di secondo grado ha dato atto che questi si occupasse dell'ufficio studi della società e che, pertanto, non fosse un amministratore operativo, ma ha sostenuto in motivazione che, avendo svolto analoghi ruoli anche in altre società partecipate, poteva conoscere anche dall'interno le società sui cui titoli erano confluiti gli investimenti dei capitali gestiti dalla RD SI e MF.
Ed ancora la Corte di merito ha ritenuto che la prospettata mancata conoscenza del ricorso ad anomale operazioni di finanziamento appare del tutto improbabile a fronte delle sue competenze professionali e del ruolo che aveva nell'ambito societario.
Orbene si tratta di considerazioni connotate da incertezza - poteva conoscere, mancata conoscenza improbabile - che non provano la effettiva conoscenza del CR P. del possibile compimento, o meglio della progettazione di fatti illeciti da parte del SI o la esistenza di chiari indici rivelatori del possibile compimento di illeciti, che avrebbero dovuto imporre al ricorrente di intervenire. Alle stesse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla posizione di AN GO, certamente amministratore non operativo, ma che la Corte ha ritenuto consapevole di quanto stava accadendo per la professione di avvocato che svolgeva, tanto che da più voci era definito quale addetto ad interloquire.... Si tratta di considerazioni che in verità non appaiono decisive, e ciò a prescindere dall'utilizzo improprio delle più voci, specialmente in presenza di una gestione occulta, alla quale si è fatto prima riferimento, e del fatto che sembra sia acclarato che l'GO frequentava poco l'azienda e poco i consigli di amministrazione. Inoltre alcune operazioni - ad esempio il deposito fiduciario presso RI - vennero realizzate dopo le dimissioni dell'GO, il quale dal luglio 1993 non partecipò più alle riunioni collegiali indipendentemente dal fatto che le dimissioni vennero formalmente accolte soltanto nel mese di dicembre dello stesso anno, ed altre, a quanto pare, non discusse in consiglio - ad esempio compravendita di titoli da parte della MF in assenza di autorizzazione della CONSOB. A conferma del fatto che alcune operazioni erano occulte sembra esserci il fatto che esse sfuggirono anche alla società di revisione.
In presenza di tali elementi appare necessario un approfondimento della posizione dell'GO al fine di verificare la condizione di conoscenza, o di possibile conoscenza, degli illeciti perpetrati dal SI e della conseguente condotta omissiva.
Le considerazioni svolte valgono a maggior ragione per definire la posizione dei sindaci AR e ND O., ai quali, come detto, deve essere riconosciuto un potere di controllo. In effetti, a prescindere da un esame puntuale della motivazione che sorregge l'affermazione di responsabilità di AR ed ND O., va detto che da tutto il contesto della motivazione della sentenza impugnata non risulta con chiarezza che i sindaci siano venuti a conoscenza, o perché debitamente informati o per informazioni acquisite aliunde, di quanto stava progettando l'amministratore SI.
Nè sono stati indicati i ed indici rivelatori o campanelli di allarme, che avrebbero dovuto allertare i sindaci tanto da indurli ad avvalersi del ed potere informativo.
Appare opportuno chiarire che non appare molto rilevante la conoscenza dell'illecito dopo il suo compimento, conoscenza possibile, almeno in parte e fatte salve le operazioni occulte, dalla lettura delle scritture contabili, essendo, invece, determinante la conoscenza di circostanze che precedano la consumazione della condotta illecita.
L'art. 40 cpv. c.p., infatti, punisce chi, avendo l'obbligo giuridico di impedire un evento, non si attivi per impedirlo;
ciò presuppone che l'evento non si sia ancora verificato, perché se la conoscenza del fatto avvenga quando l'evento si è già verificato non si può parlare di concorso, sia pure a titolo di omissione, nel delitto di bancarotta, scattando in siffatte ipotesi altri obblighi, quali ad esempio quello di denuncia.
Ecco l'importanza della preventiva informazione o della presenza di indici rivelatori, che siano stati effettivamente percepiti dai sindaci.
Infine non è stato indicato con precisione quale comportamento concreto avrebbero dovuto adottare i sindaci per impedire agli amministratori di commettere i fatti illeciti loro contestati. Orbene su tutti gli aspetti indicati si impone una nuova valutazione da parte della Corte di merito.
In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di GE CR, GO AN, ND FR ed AR OG in ordine a tutti i reati loro contestati, fatta eccezione per il delitto di bancarotta documentale relativo al fallimento della RD SI, per il quale deve essere disposto, come meglio si preciserà, l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di NO per un nuovo esame. 7) Le altre questioni poste da CR P..
a) La mancata indicazione del capo C) nella intestazione della sentenza di primo grado.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, concernente la mancata indicazione nella intestazione della sentenza di primo grado del capo di imputazione C), va detto che lo stesso è infondato per le ragioni già esposte nel par. 4), lett. a) e poste a sostegno del rigetto di analogo motivo di impugnazione del SI. Al fine di evitare inutili ripetizioni agli argomenti già esposti si deve, quindi, rinviare.
L'unico argomento ulteriore indicato dal CR P. consiste nel fatto che l'attuale difensore aveva assunto l'incarico dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e, quindi, allo stesso mai era stato notificato il decreto che dispone il giudizio. L'argomento, però, non muta i termini della questione perché il decreto che dispone il giudizio, contenente anche la indicazione del capo C) di imputazione, venne ritualmente notificato all'imputato e comunicato al difensore dell'epoca, non potendo, evidentemente, avere alcun rilievo sulla correttezza degli atti compiuti il fatto che dopo la pronuncia della sentenza di primo grado l'imputato avesse cambiato difensore.
b) La bancarotta documentale relativa al fallimento RD SI Vanno, invece, accolte le censure del ricorrente concernenti la bancarotta documentale relativa al fallimento della RD, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dal CR P.. In effetti nel capo di imputazione erano stati indicati quattro profili di bancarotta documentale, ma la Corte di merito aveva escluso la responsabilità del CR P. in ordine ai primi tre profili, che già sono stati presi in considerazione e discussi allorché è stata esaminata la posizione del SI.
A carico del ricorrente restava, pertanto, soltanto il quarto profilo, ovvero la mancata indicazione nel registro di cui all'art. 22 del regolamento CONSOB n. 5387/1991 di due reclami scritti dei clienti AN e ER.
Ma nel par. 4), lett. e) della presente sentenza, nell'esaminare un motivo di impugnazione del ricorrente SI, si è stabilito che il registro dei reclami alla CONSOB non può essere considerato una scrittura contabile ai sensi e per gli effetti di cui alla L. Fall., art. 216, perché non rilevante ai fini della ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, essendo, invece, uno strumento che consente maggiore efficacia alla attività di vigilanza.
Orbene a tali considerazioni, al fine di evitare inutili ripetizioni, deve farsi rinvio.
La conseguenza è che, venuta meno l'unica ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della RD SI contestata al CR P., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine a tale capo di imputazione perché il fatto non sussiste.
Infine il giudice di rinvio, nel riformulare eventualmente il trattamento sanzionatorio, terrà conto, oltre che dell'annullamento senza rinvio anche delle osservazioni del ricorrente contenute nel quarto motivo di impugnazione.
8) Gli altri motivi di ricorso di AN GO. a) La bancarotta documentale relativa al fallimento RD SI La posizione dell'GO in ordine a tale reato è identica a quella del CR P., trattata nel par. 7), lett. b) della presente sentenza.
Alle considerazioni ivi svolte, pertanto, si rinvia. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata sul punto senza rinvio perché il fatto non sussiste.
b) La mancata declaratoria di contumacia dell'GO in primo grado.
Nonostante le pregevoli considerazioni del ricorrente il motivo non può essere accolto.
Infatti, secondo la oramai pressoché costante giurisprudenza della Suprema Corte, che questo Collegio condivide perché fondata su una corretta interpretazione delle norme che regolano l'istituto della contumacia, la omissione della formale dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza (
D'altra parte la omissione della dichiarazione formale di contumacia, sussistendo le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non determina alcuna violazione del contraddicono e, quindi, non può essere causa di nullità della sentenza, sia perché non è prevista specificamente dall'ordinamento, sia perché non può rientrare nel novero delle nullità di ordine generale, stante l'assenza di effetti pregiudizievoli in ordine all'intervento ed alla assistenza dell'imputato (così
Il motivo deve essere, pertanto, rigettato.
c) La omessa deliberazione in camera di consiglio della sentenza di primo grado ed il vizio di motivazione sul punto.
Si tratta di un motivo analogo a quello sviluppato dal ricorrente SI.
Lo stesso è infondato per tutte le ragioni già esposte nel par. 4), lett. c), alle quali conviene rinviare.
d) La pretesa violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 2. Il ricorrente si è doluto del fatto che il decreto che dispone il giudizio non conteneva la enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto e che, pertanto, l'imputato non era stato in grado di apprestare una idonea difesa.
Ha, inoltre, dedotto il ricorrente che le risposte fornite a tale doglianza dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi erano assolutamente insufficienti.
Orbene non è possibile negare l'importanza di una contestazione chiara perché soltanto la indicazione precisa dell'accusa può consentire una idonea ed efficace difesa;
sul punto le osservazioni del ricorrente, anche sulla importanza della riforma Carotti, che ha precisato l'istituto, meritano senz'altro di essere condivise. Proprio per la riconosciuta importanza di una contestazione precisa, il legislatore ha stabilito nell'art. 429 c.p.p., comma 2 la nullità del decreto che dispone il giudizio che abbia violato il comma 1, lett. c) del cit. art..
Non possono, quindi, in alcun modo essere contestati i principi lucidamente enunciati nel motivo in considerazione. Ciò che, invece, non sì comprende è per quale precisa ragione i capi di imputazione contestati all'GO sarebbero incompleti ed imprecisi.
Sul punto il motivo di impugnazione appare generico. In effetti il ricorrente ha avanzato la censura in discussione con riferimento a tutti i capi di imputazione contestati, senza però esaminarli specificamente.
In ogni caso, prescindendo dalla rilevata genericità, si può dire, come del resto ha già fatto la Corte di merito, che dall'esame dei capi di imputazione contestati al ricorrente risulta che essi sono molto analitici - forse per una contestazione di bancarotta anche troppo analitici, tenuto conto degli indirizzi giurisprudenziali prevalenti in materia, - con precisazione del ruolo assunto dall'imputato nelle compagini sociali, oltre che dei tempi di assunzione dei relativi incarichi.
Inoltre nel decreto si è precisato che la responsabilità dell'GO era ravvisabile per non avere osservato il ricorrente gli obblighi imposti dalle norme di diritto societario alle persone che rivestono la qualifica da lui assunta, e che definiscono la sua posizione di garanzia, al fine di evitare il dissesto delle due società ed il conseguente loro fallimento.
D'altra parte davvero non si comprende in che cosa sia consistita la lesione del diritto di difesa, visto che il ricorrente ha ampiamente sviluppato le sue tesi difensive, anche con riferimento agli obblighi imposti dalle nuove norme societarie ai ed amministratori non operativi.
Non essendo ravvisabile in concreto le denunciata indeterminatezza dei capi di imputazione il motivo di ricorso deve essere rigettato . Infine sarà il giudice di rinvio a rideterminare la pena all'esito del relativo giudizio ed a tenere conto anche dei rilievi del ricorrente contenuti nel motivo di impugnazione n. 5). 9) Gli altri motivi di ND FR e AR OG alla pretesa violazione dell'art. 429 c.p.p., comma 2. I due sindaci ND ed AR hanno dedotto, come del resto l'GO, la incompletezza del decreto che dispone il giudizio e la conseguente nullità dello stesso.
Le ragioni di tale censura sono sostanzialmente le stesse già sviluppate dall'GO e confutate nel paragrafo 8), lettera d) della presente sentenza, al quale conviene rinviare al fine di evitare inutili ripetizioni.
Bisogna soltanto precisare che l'ND e l'AR avevano ricoperto il ruolo di sindaco e non di amministratore privo di deleghe come l'GO.
Tuttavia in ordine alla questione della pretesa incompletezza delle contestazioni i termini del problema non mutano.
È quasi superfluo ricordare che anche ND ed AR avevano compreso molto bene il tenore delle accuse tanto che avevano sviluppato una difesa molto articolata con riferimento specifico alle posizioni di garanzia, così come disciplinate dalle nuove norme societarie.
Ciò ovviamente significa che la contestazione aveva pienamente raggiunto il suo scopo, che è quello di consentire all'imputato di sviluppare la sua difesa in modo compiuto.
Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.
b) La bancarotta documentale relativa al fallimento RD SI. Il motivo in discussione - terzo motivo di impugnazione - è del tutto simile agli analoghi motivi sviluppati da CR ed GO, oltre che dal SI.
Conviene, pertanto, rinviare a quanto già osservato nei paragrafi 7) ed 8), allorché sono state esaminate le posizioni di CR ed GO.
In effetti l'unico profilo di bancarotta documentale da prendere in considerazione, a seguito della decisione dei giudici del merito di eliminare gli altri tre profili contestati, era quello della mancata iscrizione di due reclami alla CONSOB nell'apposito registro. Ma nella motivazione relativa alla posizione del SI in ordine alla bancarotta documentale considerata si è spiegato perché siffatto registro non poteva essere considerato documento contabile ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. Fall., art. 216; a tali considerazioni si deve, pertanto, rinviare. Venuto meno anche l'ultimo profilo di bancarotta documentale contestato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio sul punto perché il fatto non sussiste.
Infine il giudice di rinvio nel determinare eventualmente la pena terrà conto anche delle osservazioni contenute nel quarto motivo di impugnazione concernente il trattamento sanzionatorio. 10) Le statuizioni civili e le spese.
Ovviamente le statuizioni civili connesse alle imputazioni per le quali vi è stato annullamento senza rinvio debbono essere revocate, mentre restano ferme quelle relative agli altri reati. Quanto alle spese sostenute dalle parti civili non vi è dubbio che SI AR sia rimasto parzialmente soccombente - il suo ricorso è stato in parte rigettato - e che, pertanto, debba essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile rappresentata dall'avvocato Salvatore Scuto, di quelle sostenute dalla parti civili rappresentate dall'avvocato Paolo Alberto Polizzi e da quelle rappresentate dall'avvocato Paola Pampana.
Le spese alle parti civili vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
11) Conclusioni.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di SI AR limitatamente al reato di cui al capo Ae) perché estinto per prescrizione e nei confronti di tutti gli altri ricorrenti limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale del fallimento RD SI perché il fatto non sussiste.
La predetta sentenza deve, inoltre, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di NO per nuovo esame nei confronti del SI limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale del fallimento RD SI (Aa) e nei confronti degli altri ricorrenti per le residue imputazioni. Il ricorso del SI deve essere rigettato nel resto. Conseguentemente debbono essere revocate le statuizioni civili connesse alle imputazioni per le quali vi è stato annullamento senza rinvio. Infine SI AR deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile rappresentata dall'avvocato Salvatore Scuto, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Paolo Alberto Polizzi, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge, dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Paola Pampana, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre accessori come per legge;
ovviamente le differenti liquidazioni dipendono dal numero delle parti civili costituite rappresentate dai singoli professionisti. La Corte di rinvio dovrà ovviamente rideterminare, all'esito del giudizio, la pena inflitta ai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte:
1) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SI AR limitatamente al reato di cui al capo Ae) perché estinto per prescrizione;
2) Annulla la sentenza impugnata nei confronti del SI limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale relativo al fallimento RD SI (Aa) con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di NO;
3) Rigetta nel resto il ricorso del SI;
4) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli altri ricorrenti limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale del fallimento RD SI perché il fatto non sussiste e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di NO per le residue imputazioni;
5) Revoca le statuizioni civili connesse alle imputazioni per le quali vi è stato annullamento senza rinvio;
6) Condanna SI AR alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile rappresentata dall'avvocato Salvatore Scuto, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge, dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Paolo Alberto Polizzi, che liquida in Euro 4.500,00, oltre accessori come per legge, dalle parti civili rappresentate dall'avvocato Paola Pampana, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2009