Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
La mancata applicazione dell'indulto può costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo.
Commentario • 1
- 1. Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere - N. 467
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 47413/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO NI N. IL 25/01/1967;
avverso la sentenza n. 10725/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO MARIAPIA GAETANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. FANGRILLI Marco del Foro di Frosinone per il ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
EO IO veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., perché, in qualità di preposto del legale rappresentante della Trust Metal Piastroni, contribuiva a cagionare al lavoratore IU SI lesioni personali consistite in trauma da schiacciamento delle dita e mano destra con lesioni ossee e muscolo tendinee dalle quali gli derivava l'amputazione del terzo dito della mano destra nonché l'indebolimento permanente delle funzioni dell'arto.
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 28.5.2010, dichiarava EO IO responsabile del reato al medesimo ascritto e, concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il difensore dell'imputato chiedendo in primo luogo l'assoluzione del medesimo e, come secondo motivo di grave, l'applicazione dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006. Con sentenza del 9.5.2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata, riservando l'applicazione dell'indulto alla fase esecutiva.
Il EO, tramite il proprio difensore, proponeva allora ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1 - Difetto di motivazione per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006. Sostiene la difesa che, avendo l'imputato fatto espressa richiesta di applicazione dell'indulto congiuntamente al beneficio della sospensione condizionale della pena già riconosciuto dal giudice di prime cure, la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere o respingere la richiesta anziché rinviare la decisione al giudice dell'esecuzione e ciò anche in considerazione delle diverse conseguenze per l'imputato derivanti dall'indulto proprio o improprio.
La difesa, in particolare, afferma che la pronuncia su tale richiesta avrebbe dovuto costituire per l'organo giudicante un obbligo e non una mera facoltà.
Lamenta ancora parte impugnante che quand'anche si ritenesse che, a fronte di espressa domanda, il giudice della cognizione possa sottrarsi alla pronuncia sui presupposti di operatività dell'indulto con rinvio al giudice dell'esecuzione, ciò non comporta il venir meno di un obbligo di motivazione sulle ragioni per le quali ritenga di riservare alla fase esecutiva tale pronuncia.
2) Estinzione del reato per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte, infatti, aderendo ad un indirizzo ermenutico oramai consolidatosi sul punto, rileva che la mancata applicazione dell'indulto non può costituire motivo di nullità della sentenza e, correlativamente, motivo di ricorso per Cassazione, giacché tale beneficio si applica di regola in sede esecutiva, mentre può prospettarsi un motivo di ricorso quando il giudice di merito abbia erroneamente rifiutato l'applicazione del beneficio richiesto ed abbia fatto erronea applicazione delle norme che regolano la concessione del beneficio.
In definitiva "la mancata applicazione dell'indulto può costituire valido motivo di ricorso in Cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo (Cass. Sentenza n. 8121 del 23.4.1985". L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 21 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014