Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1869
CASS
Sentenza 21 febbraio 2013

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Massime1

La mancata applicazione dell'indulto può costituire valido motivo di ricorso in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando abbia semplicemente omesso di pronunciare al riguardo.

Commentario1

  • 1Citazione in giudizio dell'imputato a PEC sbagliata nullità insanabile (Cass. 4652/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2019

    L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità di ordine generale a regime intermedio: la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello), deve essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, dello stesso codice. Iin tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1869
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1869
Data del deposito : 21 febbraio 2013

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