Sentenza 19 ottobre 2000
Massime • 10
L'art. 587 comma 1 cod.proc.pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nella ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.
Il reato di false comunicazioni sociali, costituendo una (eccezionalmente punita) falsità ideologica in scrittura privata, sussiste unicamente con riferimento a quello che espressamente viene dichiarato e non consente la presa in considerazione di ciò che sia semplicemente sottinteso o di elementi che siano al di fuori dell'attestazione quando, in quest'ultima, il riferimento ad essi non possa ritenersi nemmeno in via implicita.
Il delitto di false comunicazioni sociali, in rapporto alle due modalità alternative di realizzazione dell'illecito, si risolve in un reato di pura condotta, nella ipotesi di esposizione di fatti non corrispondenti al vero, relativi alla costituzione ed alle condizioni economiche della società, ed in un reato a condotta mista, nel caso di occultamento di fatti concernenti le medesime condizioni; tale condotta infatti è attiva, per quel che attiene alla comunicazione sociale, ed omissiva, per quanto attiene alle carenze del contenuto della comunicazione stessa, con riferimento al veritiero quadro informativo che era legittimo pretendere dal suo autore.
Il bilancio consolidato della società capogruppo costituisce comunicazione sociale a tutti gli effetti, dal momento che esso mira a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario e, in primo luogo, quella della stessa capo fila, altrimenti non evincibile dal suo solo bilancio di esercizio.
Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, ne' deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.
In tema di false comunicazioni sociali, la falsità del bilancio consolidato, come può afferire a violazioni dei principi di redazione dello stesso (falsità originaria), così può conseguire al recepimento di falsi dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate (falsità derivata). In tal caso, gli amministratori della società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità del bilancio consolidato (addebitabile agli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'art. 48 cod.pen.), a condizione che la falsità del dato contabile della società controllata non emerga e sia accertata nel corso del processo di consolidamento, nel qual caso, il redattore ne risponderà ai sensi dell'art. 40 cod.pen., con riferimento alla posizione di garanzia della quale è investito. Egli risponderà, infine, a titolo di concorso, nel caso in cui la falsità dei dati trasmessi dalla società controllata sia già a sua conoscenza perché concordata tra gli amministratori della controllata e quelli della capo gruppo.
Il delitto di false comunicazioni sociali è reato istantaneo; pertanto, quando la comunicazione assume forma scritta, esso si consuma nel momento in cui i documenti che la incorporano sono depositati ai sensi di legge, con la conseguenza che successive dichiarazioni di conferma della comunicazione falsa non integrano nuova violazione della medesima disposizione di legge, ne', tantomeno, rilevano agli effetti della continuazione o della permanenza.
In tema di false comunicazioni sociali, l'elemento psicologico del reato, vale a dire la volontà di esporre ai destinatari della comunicazione falsi fatti relativi alla costituzione o alle condizioni economiche della società, deve ritenersi provato nel caso in cui la falsa attestazione sia relativa a riserve liquide o fondi occulti, ottenuti attraverso alterazioni di bilancio e destinati allo scopo di porre nella disponibilità degli amministratori risorse illecite, da gestire al di fuori di ogni controllo, atteso che -in tal caso- è certa la finalità di inganno e di ingiusto profitto, insita nella mancata rappresentazione di dette riserve e della loro gestione.
In tema di reati tributari, la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo 10.3.2000 n. 74 (che ha abrogato l'intero titolo I del decreto legge 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge 7.8.1982 n. 516), ha inteso punire solo i fatti concretamente lesivi degli interessi finanziari, negando rilevanza penale agli atti prodromici dell'evasione fiscale; non costituisce pertanto più reato la indicazione - nei certificati rilasciati a soggetti destinatari di compensi o di altre somme soggette a ritenuta alla fonte- di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti, ipotesi che, viceversa, era prevista e punita dall'art. 4 lett. e) della legge 7.8.1982 n. 516.
In tema di false comunicazioni sociali, costituiscono fatti concernenti le condizioni economiche della società, e sono quindi penalmente rilevanti, anche quelli che, pur esprimendo valori economici di modesta entità in termini assoluti, ovvero percentuali, rispetto al patrimonio complessivo della compagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l'aspetto qualitativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2000, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2000 |
Testo completo
AL MASSIMARIO M 1 9 1
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 19.10.2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 1545Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Giuseppe Consoli
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Giuliana Ferrua N. 49632/99
3.
NU Cicchetti >>>
4. >> RI Rotella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricors proposti dal Procuratore Generale della Re-
pubblica presso la Corte di appello di Torino, da
TI SC PA, nato a [...] il [...],
da RO RE, nato a [...] il [...], e dalle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
parti civili rappresentate dall'avv.Ugo Giannangeli Richiesta copia studio dal Sig. SODE 24.ORE. per diritti L. 14.000 10 GEN 2001. avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino IL CANCELLIERE
in data 28 maggio 1999
CORTE SUPREMACI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. NIVE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi, per diritti L. 10 GEN. 2001 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. IL CANCELLIERE
A. Spinosi Roma Mod. 82
Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sosti tuto Procuratore Generale dr. RI Fraticelli che ha chiesto:
in accoglimento del ricorso del P.G.,l'annulla mento con rinvio nei confronti di TI in ordine alle false comunicazioni verbali in assemblea;
- l'annullamento senza rinvio in ordine al reato ascritto al TI sub b) perchè il fatto non è più
previsto dalla legge come reato;
- il rigetto del ricorso di TI nel resto;
il rigetto dei ricorsi di TI e delle par ti civili.
Sentiti, per le parti civili ricorrenti, l'avv.
Ugo Giannangeli, e, per quelle non ricorrenti, gli avv.ti Aurelio Galasso, Giorgio Marpillero, Roberto
Lamacchia e Sergio Bonetto, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
-
-
-
- ہو-
Uditi gli avv.ti,prof. Gilberto Lozzi e prof.
FR Galgano, difensori di FR PA
TI, e gli avv.ti, prof.Tullio Padovani e prof
Franco Coppi, difensori di RE TI, i quali si sono riportati, illustrandoli, ai motivi esposti nei ricorsi e nelle successive memerie, chiedendone l'accoglimento; -4-
O S SERVA
RE TI e FR PA TI furono tratti a giudizio per rispondere:
a) del reato di cui agli artt.II0,81 cpv. c.p.,
7 legge n.195/74,2621 n.I c.c., per avere, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, il TI nella sua qualità
di amministratore delegato di FI s.p.a.,interpel-
lato dai soci nel corso delle assemblee tenute nei vari anni in cui illustrava i dati di bilancio conso lidato dei vari esercizi e, specialmente, al 31.12.89,
- falsamente dichiarato 31.12.90,31.12.91,31.12.92
fatti e circostanze attinenti alle condizioni econo miche ed alla situazione patrimoniale e redditiva del la società ed occultato fatti veri concernenti le con dizioni economiche, in particolare, falsamente asserito che le società del gruppo non avevano mai erogato som me a fini corruttivi o di finanziamento al sistema po litico (e, dunque, omesso di dichiarare l'esistenza di riserve occulte da cui trarre le relative somme) e per avere, inoltre, il TI ed il TI,quest'ulti mo nella sua veste di Direttore Generale di fatto di
F.I.A.T. s.p.a.,ed in concorso. tra loro, omesso di se gnalare, nelle relazioni accompagnatorie e nel prospet to del bilancio consolidato di F.I.A.T. s.p.a. a far 5 -
data dagli esercizi risalenti ad almeno il 1984, fra l'altro, dotazioni di ricchezza in disponibilità di al cune società del gruppo (l'infedeltà dei cui bilanci
-
nella parte in cui non era evidenziata la gestione extracontabile - essi avevano ispirato,o avallato o,
comunque, conosciuto) ovvero l'esatta natura ed ammon tare di voci dello stato patrimoniale e del conto eco nomico tra cui, segnatamente:
per gli anni, sino al 1991, dotazioni di denaro, di importo non precisato,ma -inizialmente
- non inferiore a due miliardi detenuti in via riservata, per conto del gruppo COGEFAR, dalla soc. SAINT PETER e $ 1.976.000 pro vento di ricavi non registrati da parte di COGEFAR GUA
TEMALA, somme utilizzate dal gruppo COGEFAR;
l'importo di lire due miliardi...depositato sul conto RENO gestito da avv. Bietenoltz in Basilea a favo re di FI Ferroviaria;
-- disponibilità estrere non accertate utilizzate per
le erogazioni di TELETTRA;
d partecipazioni,tra l'altro,in SACISA, società parte cipata in via totalitaria dal gruppo FI IMPRESIT,il cui patrimonio... ammontante alla data del 31.12.1991
a L.34.854.000 ed i cui frutti erano esclusivamente de-
stinati ad erogazioni giovevoli a società del gruppo
FI e, soprattutto, FI IMPRESIT;
-6-
così pervenendo alla falsa dichiarazione delle voci del bilancio consolidato, tra cui,per l'esercizio 1991
all'attivo dello stato patrimoniale:
casse e banche" inferiore al reale per 8 miliardi
"crediti finanziari" inferiore al reale per 18 mld al passivo dello stato patrimoniale:
"fondo imposte" inferiore al reale per 8 mld.,"patri monio netto/azione terzi" per 6 mld;
"Risultato a nuovo e riserve" per 20 mld, "utile netto" superiore al reale per 8 mld. e "patrimonio netto az. circolaz." inferiore al reale per 12 mld nonchè
- alla esposizione di L.I.993.000.000,in "fondo ri schi", relativamente a FINIVECO O OVERSEAS UNION BANK,
quando, in realtà, si trattava di un debito FI IVECO
verso quest'ultima;
alla esposizione di L.
2.872.000.000 in "fondo ri schi" relativamente a FI AVIO,quando in realtà si trattava di debito per finanziamento verso OVERSEAS
UNION BANK;
alla esposizione di L.
6.150.000.000 in fondo ri schi ed oneri diversi in relazione a FI ALLIS EURO
PE e LATINO AMERICANA, quando si trattava di debiti ver so OVERSEAS UNION BANK;
quanto ai ricavi del conto economico, fra l'altro: -7-
omesso di indicare "proventi" in relazione a FI IMPRE
SIT per circa 5 mld, ed in relazione a FI FERROVIARIA
per 24 milioni quanto ai costi del conto economico:
"imposte" inferiore al reale per 8 mld, "utile netto
"utile netto" per 8 mld. gruppo terzi" per 8 mld. e nonchè, con riferimento anche ad esercizi pregressi,
iscritto costi..... .per causali diverse da quelle reali
(rappresentate da uscite di ordine corruttivo o di irre golare contribuzione ad enti ed autorità estere o italia ne) omesso, ancora, di evidenziare anche con riferimento ad esercizi pregressi altre aree di richhezza da cui era no attinte somme(in via extra-contabile) ovvero l'esisten za o la natura dei relativi costi anche per finalità cor ruttive o di illecito sostegno a persone, gruppi o partiti del sistema politico italiano (come, fra l'altro, versamenti per lire 4 miliardi almeno, nella primavera del 1992, desti nati al P.S.I.), erogazioni corrisposte o autorizzate in violazione dei divieti della legge (perchè non deliberati dagli organi sociali competenti nè regolarmente iscritti in bilancio), nonchè per erogazioni a titolo di compenso ai vari dirigenti del gruppo, corrisposte in via fiscal-
mente riservava, avendo così consentito che venissero iscrit
- somme, al lordo te nei certificati rilasciati a costoro -8-
delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corri-
sposte, agendo fraudolentemente, al fine cioè di co prire le irregolari o penalmente illecite (sia per la normativa fiscale, sia per quella attinente al finanzia mento di organismi politici, sia per la violazione alla normativa penale) condotte di gestione delle varie so cietà del gruppo facente capo a FI PA.
In Torino, sino all'approvazione del bilancio conso lidato al 31.12.1992(assemblea del 30.6.1993);
e TI anche:
b) per violazione degli artt.8 legge 4/29 e 4 lett.
e) legge n.516/82 per avere, con più atti di una medesi ma risoluzione criminosa, concertando con i dirigenti dei vari settori del gruppo FI (tra cui EL, Palazzoį
ecc.) l'assegnazione di compensi in via fiscalmente ri servata sia a detti dirigenti sia ad altri collaboratori
(tra i quali Signoroni),fatto (o fatto fare, per il trami te delle varie strutture operative delle rispettive so-
cietà) uso di certificati rilasciati dalle società del gruppo FI da cui dipendevano dirigenti e collaboratori,
portanti compensi lavorativi minori di quelli effettiva mente corrisposti, lucrando somme all'estero per l'attivi tà dispiegata.
Fatto accertato in Torino l'I.4.1995 -9-
In sintesi, come hanno ritenuto gli aditi giudici, si e sotto il procontest avano agli imputati, per un verso filo della fraudolenta esposizione di fatti non corri-
spondenti al vero, I) le mendaci dichiarazioni rese dal l'amministratore delegato durante le assemblee dei soci,
in risposta agli interrogativi posti da alcuni di loro sulla pratica o meno da parte del gruppo FI di forme di illecito finanziamento a partiti politici;
2) l'inse rimento nel fondo rischi, invece che tra i debiti finan-
ziari del consolidato, di partite debitorie gravanti su alcune società controllate nei confronti di istituti di credito (c.d"falsi qualitativi"); e, sotto altro aspetto,
3) l'occultamento fraudolento di riserve finanziarie per tinenti al gruppo e allocate nella disponibilità di so-
cietà controllate (tra cui, in particolare, NT ER,
RE, SA, Telettra) a tal uopo non menzionate nelle comunicazioni sociali della capogruppo FI PA(c.d."
falsi quantitativi"), ed ancora l'omessa evidenziazione di altre aree di ricchezza da cui erano attinte somme,in via extra-contabile, utilizzate 4) "per finalità corrutti ve o di illecito sostegno a persone, gruppi o partiti poli tici" (donde il connesso reato di finanziamento illecito dei partiti, riferito, in particolare, al versamento di al meno 4 miliardi al P.S.I., nella primavera del 1992), о
per effettuare (5) elargizioni a titolo di premi produzio ne "in nero" ai dirigenti delle soeietà del gruppo (ipo- -10-
tizzandosi, così, l'altro, connesso, reato fiscale sub b);
il tutto con riferimento ai bilanci consolidati a far data dal 1984 sino a quello del 31 dicembre 1992, approvato nel l'assemblea del 30 giugno 1993,il c.d."bilancio di emersio ne", volto a sanare le situazioni illecite che si erano pro filate durante le indagini intraprese dall'autorità giudi ziaria.
Il giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato, si conclude con sentenza del GUP del Tribu
nale di Torino in data 9 aprile 1997(depositata il 20 apri le 1998) che dichiara gli imputati colpevoli dei reati lo ro ascritti(non però relativamente agli episodi riguardanti la società Telettra, ed esclusa, per TI,la qualità di direttore generale, essendo ritenuta la sua punibilità in base agli ordinari schemi del concorso di persone); li con danna anche al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di UG EL e IG ZO, azionisti FI PA,
costituiti parte civile, danni liquidati equitativamente nel la somma di L.I.000 ciascuno;
rigetta la domanda di risarci mento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da vari gruppi di dipendenti FI PA, pure costituiti par te civile.
La sentenza di secondo grado,ora impugnata, in parziale riforma della precedente (appellata dagli imputati e da tut te le parti civili, eccetto IG ZO):
assolve TI dal reato di cui al capo a), limitata -11-
mente ai c.d."falsi qualitativi" e alle dichiarazioni orali rese in assemblea, perchè il fatto non costituisce reato;
assolve TI sui medesimi punti, perchè il fat to non costituisce reato quanto ai falsi qualitativi,
per non aver commesso il fatto quanto alle dichiarazioni orali rese in assemblea;
nonchè, per non aver commesso il fatto, quanto all'illecito finanziamento al P.S.I. e al connesso falso in comunicazioni sociali%;B
- conferma la dichiarazione di colpevolezza degli im putati in ordine alle altre contestazioni, rideterminando la pena per TI in un anno di reclusione e L.6.400.000
di multa ed aumentando di un mese di reclusione la pena inflitta a TI da precedente sentenza irrevocabile avente ad oggetto reati ritenuti in continuazione con quel li attuali;
concede loro anche il beneficio di cui all'art.175
c.p.;
- ritiene competere agli azionisti FI PA pure il danno patrimoniale e ai dipendenti della stessa società
sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli imputati: TI, con unico atto sottoscritto dagli avv.ti
Franco Coppi, Tullio Padovani e Vittorio Chiusano, e Mat
tioli, con atti distinti,a firma, rispettivamente, dell'avv. -12-
Gilberto Lozzi e dell'avv.FR Galgano;
il Procura
tore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino nei riguardi di TI%; il gruppo di dipendenti
FI PA rappresentati dall'avv.Ugo Giannangeli.
Si avvalgono di motivi aggiunti, TI (avv. Lozzi),
di motivi nuovi, TI (avv. Coppi-Padovani), di memoria di fensiva i gruppi di lavoratori rappresentati dall'avv.
Roberto Lamacchia e dall'avv.Sergio Bonetto.
I capi e punti della sentenza della corte torinese og getto di gravame sono, in ordine logico-giuridico, i se-
guenti:
A) la disattesa eccezione di incompetenza territoriale derivante da connessione (TI, I° mot.avv.Lozzi);
B) l'assoluzione di TI dal segmento d'accusa ri-
guardante le false dichiarazioni rese in assemblea (moti vo unico del ricorso del P.G.);
C) la ritenuta applicabilità al bilancio consolidato della fattispecie incriminatrice di cui all'art.2621,n.I
C.C.. (TI, I° mot.; TI,mot.1°,2° e 3°, avv. Galgano);
D) la confermata sussistenza nella fattispecie dei re quisiti oggettivi e soggettivi del reato ex art.2621 n.I
c.c.con particolare riferimento al requisito della rile-
vanza e della significatività informative dei dati oggetto delle comunicazioni sociali contestate (TI, 2° e 3° mot.%;B
TI, mot.4° e 5°, avv.Lozzi e 4° avv.Galgano); -13-
E) la partecipazione volontaria e consapevole di Romi
ti al reato ex art: 2621 n.I c.c. (4° mot.)%;B
F) il reato di finanziamento di partiti politici e il fatto di erogazione in via riservata di compensi extra con i connessi falsi in bilancio (TI, 5° mot.)%;B
G) l'applicazione delle norme sul concorso di persone per TI(mot.2° e 5°,avv.Lozzi; mot.5°, avv.Galgano);
H) le statuizioni civili (VI° mot. TI;
3° mot.avv.
Lozzi);
I) la omessa liquidazione delle spese di lite a favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Giannangeli.
Ritiene la Corte che i motivi di censura dedotti nei ricorsi siano tutti da disattendere, dovendosi,peraltro,
in parziale accoglimento di quelli esposti negli scritti successivi, dare atto che è estinto per sopraggunta pre-
scrizione il delitto ex art.2621 n.I c.c.ascritto a Mat
tioli e che è fatto non più previsto dalla legge come rea to l'illecito tributario contestato all'altro imputato.
Va infatti ritenuto:
SUB A) Il motivo di ricorso con il quale TI si duole della disattesa eccezione di incompetenza territoriale è
inammissibile.
Dalla lettura degli atti processuali, resa possibile dal tipo di censura dedotta, risulta che la eccezione in 14-
proposta sul riflesso che a Roma era stata dispo parola-
sta la riapertura delle indagini nei confronti di TI,
TI ed altro soggetto,in relazione a reati da consi derare in connessione con quelli dell'attuale procedimento,
tra cui il delitto di corruzione, valutabile come il pi ù
grave tra i reati connessi venne sollevata da entrambi
-
gli imputati dinanzi al Gip ma riproposta,in appello, sol tanto da TI.TI, invero,si limitò ad esporre del le note difensive (con memoria depositata, peraltro,s, sette
giorni prima dell'udienza: la qual cosa impedisce che egli possa ritenersi appellante sulla questione di competenza.
Ora in questa sede tale questione è fatta valere non da TI, bensì unicamente da TI. E, poste queste pre messe, le conclusioni appaiono del tutto implicite: non po tendo questa Corte che richiamare la propria consolidata giurisprudenza, secondo la quale,in tema di impugnazione,
l'art.587 comma I del vigente codice di rito, così come l'art.203 del c.p.p.abrogato, se consente al coimputato non impugnante (o a chi abbia proposto una impugnazione non am missibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro coimputato e di giovarsi della impugna-
zione di lui(purchè i motivi addotti non siano esclusivamente personali), non può tuttavia comportare l'attribuzione al-
l'imputato non appellante (nella specie, TI),o il cui appello o motivo d'appello sia inammissibile, dell'autonomo -15-
diritto di proporre ricorso per cassazione nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'impu tato ritualmente appellante (TI) che, se accolti, avreb bero determinato l'affetto estensivo (Sez. VI, 16 marzo 1995,
Di Tuccio, 200.679%; idem, 2 maggio 1994, Vastola,199.515;
Sez. V, 15 dicembre 1988,180.524).Tale effetto, come si è
avuto modo di precisare(Sez.V,12 luglio 1997, Galluccio,
208.373), tende ad assicurare soltanto la "par condicio"
degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non opera nel senso di una riammissione nei termini pre-
scritti per l'impugnazione: in altri termini il coimputa to non appellante,o non appellante, come nel caso concreto,
su un punto specifico, assume nel giudizio di gravame una posizione che non a caso in dottrina e in giurisprudenza si è ritenuto di assimilare a quella dell'interventore ade sivo nel processo civile, senza che perciò ne consegua la attribuzione di un autonomo diritto di accertamento della fondatezza della impugnazione che lo abiliti,in caso di sua reiezione, al ricorso per cassazione.
- per contrastare la cendata declaratoria E non varrebbe di inammissibilità del motivo in esame Osservare che il ricoso TI esplicita, nella sua premessa, di volere richia
" mare "nei limiti consentiti dall'art.587 c.p.p. l'impugna zione dei coimputato ricorrente TI.A parte il fatto che il "richiamo" suddetto riguarda tutta una serie di ca -16-
pi e punti della sentenza impugnata, ma non quello concer-
nente la questione processuale in scrutinio, è da dire che deve del pari escludersi che l'effetto estensivo di cui so pra possa utilmente invocarsi dall'imputato non impugnante
(e tale è,in questa sede, come detto, TI sul punto) ri-
spetto ad un motivo inammissibilmente proposto dal coimpu tato impugnante (quale è il motivo proposto, sul tema, dal
TI).
SUB B)
Non può reputarsi fondato il ricorso proposto dal Pro
curatore Generale.
Il delitto di false comunicazioni sociali è reato istan taneo e si consuma nel momento in cui il comportamento del soggetto attivo si oggettivizza con la presa di conoscenza da parte dei destinatari del contenuto della comunicazione,
il che avviene, quando si tratti di comunicazioni scritte
(relazioni, bilanci, ecc.) allorchè le stesse siano deposita te ai sensi di legge.Eventuali successive dichiarazioni di conferma della comunicazione falsa da parte dell'agente non possono considerarsi una nuova violazione della stessa di-
sposizione di legge poichè nulla aggiungono alla fattispe cie criminosa già completa in tutti i suoi elementi e non hanno, pertanto, alcun valore nè agli effetti della continua zione nè a quelli della permanenza.
E a tale corretto principio si è ispirato, nella specie, 17.
il giudice di appello nel ritenere penalmente non punibi li le dichiarazioni verbali rese dal TI nel corso del
TUTT'AL le assemblee degli anni dal 1990 al 1993, siccome più ri petitive delle falsità precedenti contenute nelle comunica zioni del bilancio consolidato.
Ma la impugnata decisione si avvale, sul punto, di un pre liminare e più assorbente argomento, che desume dalla consta tazione del fatto incensurabilmente tratto dall'apprezza mento del tenore delle domande poste in assemblea dagli azionisti e delle risposte fornite dall'amministratore dele che questo si limitò' ad escludere episodi di finan gato ziamento a partiti politici ad opera di FI PA, senza spe cifiche negative con riferimento ad omissioni di poste atti ve nei bilanci societari sottese ad operazioni del genere,
"per di più a fini corruttivi": facendone conseguire che,
in una prospettiva siffatta, il mendacio non potesse nemmeno configurarsi come falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società. Assunto anche questo condivisibi le, ove si consideri che la falsa comunicazione sociale ex art.2621 c.c. altro non è, in sostanza, che una falsità ideo logica in sc rittura privata, pur se eccezionalmente punita,
e, come tale, deve essere interpretata attraverso il suo ob-
biettivo contenuto, cioè prendendo in considerazione soltanto quello che si dice espressamente, con esclusione di ciò che si sarebbe sottinteso o di elementi che sono al di fuori -18-
della attestazione quando in questa il riferimento a det ti elementi, come i giudici di merito insindacabilmente di cono essersi verificato nel caso concreto, non possa rite-
nersi nemmeno in via implicita.
SUB C)
I. Il bilancio consolidato è stato introdotto con la legge n.216/74,istitutiva della Consob, che facoltizzava l'organo Vigilanza ad imporlo alle società quotate in bor sa e agli enti economici con titoli quotati, sulla base di criteri generali fissati con regolamento,e reso obbligato rio, in sede di attuazione della VII direttiva CEE con d.
lgs.9 aprile 1991, n.127, a partire dai bilanci chiusi tre anni dopo, per tutte le società di capitali che controllano un'altra impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art.2359 c.c..
Alla FI PA l'obbligo di redigere il bilancio consoli dato venne imposto dalla Consob con delibera 2 novembre
1982,n.1177.
I bilanci consolidati di detta società si assumono fal-
si perchè recepiscono dati falsi contenuti in bilanci del le società controllate del gruppo.
2. E' questione dibattuta in processo anzitutto quella della riconducibilità del bilancio consolidato alla fatti specie criminosa dell'art.2621 n.I c.c..
Ad essa i giudici di merito hanno dato risposta afferma tiva: pur distinguendosi dal bilancio d'esercizio (c.d.bi- -29-
lancio civilistico), il bilancio consolidato è "comunica zione sociale" che esprime le condizioni economiche del la società e precipuamente quelle della società capogrup po ( o controllante).
E di tale asserto se ne deve qui ribadire la esattez za giuridica.
3. Va subito detto che il fatto che il bilancio conso lidato non esistesse al momento di entrata in vigore del l'art.2621 c.c.non è di ostacolo alla sua sussunzione nel delitto in esame.
I termini "relazioni","bilanci" e "comunicazioni socia li" costituiscono veri e propri elementi normativi della fattispecie, il cui contenuto va ricercato per via di etero integrazione nella disciplina civilistica di riferimento.E
d'altra parte di essi la norma incriminatrice non contiene una indicazione tassativa.
Il legislatore italiano ha introdotto nel sistema giuri dico civile la figura del bilancio consolidato e pertanto,
qualora se ne dovesse riscontrare la natura per lo meno di
"comunicazione sociale" nel senso inteso dall'art.2621 c.c.,
la riconducibilità di detto documento nella previsione del delitto in esame andrebbe affermata senza indugio alcuno sulla base di una interpretazione che non sarebbe nè analo gica (come si sostiene avere operato la corte di merito: Ro
miti, I° mot., punto 6%; TI, I° mot., p.3, avv.Galgano) nè -20-
estensiva(come pure ritenuto da detta corte), ma sempli cemente diretta e letterale della norma. Sicchè non avreb be senso parlare di lacuna normativa o di distrazione del legislatore italiano (che, a differenza di quello tedesco,
non contempla espressamente il reato di falso in bilancio consolidato (TI, p.9; avv.galgano,p.I). Come pure inutile apparirebbe lo sforzo di attingere argomenti 'a contrario'
dalla legislazione 'in fieri' (TI,p.14)(peraltro il di segno di legge delega per la riforma del diritto societario,
risalente al 20 giugno 2000, non annovera tra le false comu nicazioni sociali quella atti nente al bilancio consolidato).
4. Ciò posto, si osserva che il considerare il bilancio consolidato come "comunicazione sociale" rientrante fra
"le altre comunicazioni sociali" la cui falsità è prevista alla stregua dell'art.2621 n.I c.c. rappresenta una conclu _ B
sione obbligata, una volta che si abbiano presenti:
la fonte del documento (che è una fonte per eccellen za "sociale", cioè l'organo di amministrazione della impre sa"capogruppo");
l'interesse dell'informazione per i soci ('in primis'
della "capogruppo": cfr.art.41, c.6 d.lgs.n.1.127/91);
- il sistema di pubblicità rivolto ai terzi in generale
(cfr.art.42, c.I e 2,d.lgs.cit.).
Non vi è PAzio per tentativi di dare una interpretazio ne restrittiva della portata della norma penale dell'art. -21-
2621 c.c., ad esempio adducendo il fatto che il bilancio consolidato riguarda un gruppo di imprese e non una "so cietà", sicchè non si tratterebbe di una "comunicazione do ciale" in senso stretto.
In questa direzione si muovono, per l'appunto, i rilievi espressi nei ricorsi dai difensori degli imputati.
Si esplicita a riguardo (TI, p.1,438; avv. @algano, p.2)
che la norma penale in scrutinio incrimina soltanto le co municazioni sociali che hanno per oggetto le condizioni eco nomiche della società a cui esse specificamente e diretta-
mente si riferiscono, quindi della società di cui amministra tore è il soggetto da cui proviene la comunicazione.Mentre
il b.c. non riguarda le condizioni economiche di una speci fica società (della capogruppo o di qualsiasi altra società
del gruppo),ma del gruppo. Esso perciò non ha per oggetto le condizioni economiche di alcuna società in particolare, le qua li trovano invece specifica rappresentazione nei singoli re lativi bilanci di esercizio,
Si precisa che la funzione informativa sul gruppo non elimina nè modifica la constatazione che il b.c. non è il bilancio della capogruppo, dacchè questa redige il proprio bilancio di esercizio, ed è quest'ultimo il documento relati vo alle sue condizioni economiche, sicuramente rilevante ai fini dell'art.2621 c.c., perchè solo in quest'ultimo si tro vano i dati relativi alle condizioni economiche della socie -22-
tà (controllante) che lo forma;
che le ripercussioni dell'
andamento del gruppo sulle condizioni economiche della con trollante devono già risultare mel bilancio di esercizio di quest'ultima (artt.2424,2425,2426 e seg.c.c.), donde la indipendenza ed eterogeneità dell'informazione rispettiva mente oggetto del bilancio d'esercizio e di quello consoli dato (TI,p.5); che è irrilevante il richiamo al caratte
-
re plurioffensivo del reato ex art.2621 c.c., dal momento che non si comprende nè è spiegato dalla sentenza impugna ta perchè quegli interessi(dei soci,dei creditori,del mer cato, dell'economia pubblica) non possano e debbano essere soddisfatti dai dati di bilancio di esercizio della control lante, e possano esserlo solo dal consolidato (TI, p.7).
In definitiva, secondo i difensori, non può essere fatta confusione fra due concetti: quello di comunicazione socia le della "capogruppo" (il consolidato è sicuramente tale) e comunicazione "sulle condizioni economiche della capogrup po"(il consolidato non è tale), poichè altro è la paternità del bilancio consolidato (che è, incontrovertibilmente, atto
'capogruppo"), altro è l'oggetto dello stesso, che non della
è la rappresentazione delle condizioni economiche della
'capogruppo": le comunicazioni della "capogruppo" non pos "
sono diventare comunicazioni sociali sulla "capogruppo", ed
è di tutta evidenza l'inversione logica operata dalla corte di merito.La quale è proprio in essa caduta nel sostenere -23-
11 quale specchio della attività globale e, al tempo che "
stesso, spezzettata delle singole imprese, il bilancio con sadidato è lo specchio dello stato di salute della capo-
gruppo, le cui condizioni economiche sono ad esso pertinen ti, sicchè costituisce una comunicazione sociale della capo gruppo e, quindi, di una società".Interpretazione inaccetta bile, perchè si fonda su un postulato affidato piuttosto ad una intuizione "di senso comune" (TI, p.2), ma tecnica mente erroneo, come attestato dalla più autorevole dottrina aliendalistica(la redditività della capogruppo non corrispon de affatto a quella del gruppo;
un bilancio consolidato nien t'affatto lusinghiero può benissimo coesistere con un bilan cio del tutto positivo della capogruppo: TI,p.5),doven dosi aggiungere che, se è vero che i dati relativi a cespiti propri della controllante confluiscono nel consolidato, non vi confluiscono però le partecipazioni della controllante nelle controllate (art. 31,c.2 d.lgs.n.127/91), sicchè le even tuali falsità nei bilanci di queste ultime non incidono af-
fatto "sullo stato della società controllante", con la eviden te conclusione che non può mai dirsi che gli amministratori della controllante, nel redigere il consolidato di un gruppo le cui controllate abbiano bilanci falsi, espongano fatti non rispondenti al vero, nei termini dell'art.2621 c.c., sulle con dizioni economiche della "propria società".
Tali argomentazioni non possono essere condivise. -24-
Esse muovono dalla inesatta premessa di una asserita assoluta indipendenza dei due documenti in questione,il bilancio consolidato e quello di esercizio.
E' da dire, invece, che questi mantengono sì ciascuno la propria autonomia sia dal punto di vista formale che sostanziale, ma non nel senso che si è inteso attribuire a siffatta autonomia.
Per una impresa commerciale il bilancio di esercizio costituisce senza dubbio documento di fondamentale impor tanza. E' attraverso di esso, infatti, se correttamente redat to, che i soci,i terzi ed il mercato in genere possono veri ficare il grado di solidità patrimoniale dell'impresa,la sua situazione finanziaria, la sua redditività nell'immedia to, il suo andamento e le sue ragionevoli prospettive eco nomiche.
Ma, come si è esattamente osservato in dottrina, non può
sfuggire(e al legislatore comunitario non è in effetti sfug gito) che altro è rappresentare la realtà economica,patri-
moniale e finanziaria di un'impresa che si esprima in una sola società commerciale, altro è raffigurare la situazione di un gruppo di società tra loro strettamente legate quasi fossero espressione di un'unica impresa, per così dire,plu risocietaria.In quest'ultimo caso i bilanci d'esercizio delle singole società appartenenti al medesimo gruppo posso no fornire un quadro soltanto parziale del più vasto fenomeno -25-
imprenditoriale in cui quella società è inserita.Nè po-
trebbe sperarsi di conseguire la rappresentazione contabile completa di questo più ampio fenomeno imprenditoriale attra verso la mera addizione dei dati risultanti dai singoli bi lanci delle società raggruppate. Questi, infatti, restano pur sempre documenti di provenienza diversa, dei quali perciò
non è sufficientemente garantita l'omogeneità dei punti di riferimento e dei metri di valutazione;
ed, inoltre, l'apposta zione in ciascun bilancio delle partecipazioni, dei crediti ed, in genere,di tutto quanto attiene ai rapporti tra società
del medesimo gruppo, dovendo necessariamente rispecchiare la autonomia giuridica formale di ogni singola società e quindi atteggiarsi come se si trattasse di rapporti tra soggetti imprenditoriali diversi, rende comunque problematica la possi bilità di far emergere, da una lettura unitaria dell'insieme dei bilanci, l'effettiva realtà contabile del gruppo nel suo complesso.Il che non solo riduce l'area delle informazioni utili agli operatori del mercato, ma, quel che è più grave,
rischia anche di distorcere la corretta percezione di quanto rappresentato dal bilancio delle singole società ricomprese nel gruppo e, massimam ente, della società capogruppo,i dati della quale acquistano luce e significato assai diversi se raccordati con quelli delle altre società raggruppate anzi chè essere considerati atomisticamente.
Di qui l'avvertita esigenza d'un documento, il bilancio 16-
consolidato per l'appunto, che avesse la finalità di rappre sentare la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risul tato economico dell'attività svolta da quella particolare entità economica costituita da più imprese che operino nel medesimo gruppo.Si è così inteso che le imprese e le entità
che fanno parte del gruppo siano considerate alla stregua di divisioni di un'unica impresa, in guisa da superare i li̟
miti di rappresentazione che il bilancio individuale della capogruppo può presentare.E coerentemente se ne è desunto che, sostanzialmente, il bilancio consolidato è quel bilancio che la società controllante avrebbe predisposto se non vi fosse stata l'atricolazione dell'organizzazione dell'impre sa in distinte entità giuridiche. In altre parole, con esso come pure è stato esattamente rilevato il legislatore
--
ha voluto in primo luogo fornire a tutti gli interessati l'informazione chiara, veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale reddituale e finanziaria della società control lante, considerata non nella sua autonomia,ma come l'effetti va titolare anche del patrimonio e del reddito unificati di tutte le società controllate.
Il che, in definitiva, sta a significare che il bilancio consolidato serve, in attuazione della funzione informativa che gli è propria, anzitutto a chiarire ed integrare dati e notizie contenuti nel bilancio di esercizio della società
che lo redige, vale a dire della controllante. -27-
Alla luce dei rilievi che precedono ben si comprende,
quindi, la sostanziale esattezza della affermazione conte nuta nella sentenza impugnata, per la quale il suddetto do cumento riguarda anche le condizioni economiche della so cietà capogruppo ed è, perciò, comunicazione sociale "sulle condizioni economiche" di detta società, ai sensi e per gli effetti dell'art.2621 n.I c.c.%;B e, di converso,la erroneità
delle avversanti deduzioni difensive, secondo cui tali condi zioni economiche sarebbero rappresentate soltanto da quelle esposte nel bilancio d'esercizio della capogruppo, con le con
NE seguenze che se non vogliono far scaturire.
E sia notato per inciso come, a ben vedere,la funzionali tà del bilancio consolidato a gagantire la chiarezza del bi lancio della capogruppo, destinato a restare "pressochè un enigma se non accompagnato da un bilancio di gruppo", era stata affermata dalla dottrina ancor prima del sistema in trodotto dall'art.3 lett.a) della legge 7 giugno 1974,n.216
e quindi dell'intervento dell'obbligo di pubblicazione del consolidato.Già allora si avvertiva che l'assenza di tale documento avrebbe potuto sortire conseguenze giuridiche sul la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio da parte della capogruppo, configurando una violazione della
"chiarezza" e della "precisione" di tale bilancio, e si ipotiz zava la sussistenza in capo alla controllante dell'obbligo della "ricostruzione della dimensione economica del gruppo 28
e non solo del patrimonio della società madre."
Può dunque ritenersi che, a maggior ragione ora,in pre senza di uno specifico obbligo di legge,la mancanza del bilancio consolidato non può che riflettersi sulla comple tezza e correttezza della informazione offerta dalla capo gruppo.
Del resto, la correlazione tra i due documenti, nel senso sopra precisato (che pone in risalto come il bilancio con solidato finisca col rappresentare anche le condizioni eco nomiche della capogruppo), è confortata dallo stesso dato normativo.Infatti, è solo per detta funzione "chiarificatri ce" del bilancio della capogruppo che si spiegano e si giu stificano le norme che prescrivono (in funzione della tutela dell'interesse dei soci) il deposito presso la sede sociale di quest"ultima, e, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, di una copia del bilancio consolidato unitamen te alla relazione sulla gestione (art.41, comma 6 cit.,del d.lgs.n.127/91), nonchè il suo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese insieme al bilancio d'esercizio,pre scrivendosi altresì che di esso sia fatta menzione nel Bu-
sarl (art. 42ņcomma I e 2, cit., e ciò, come detto, in funzione di tutela anche dei terzi).Per tale funzione e per dette norme si spiega, come è stato osservato, che con il deposito il consolidato diventa "parte integrante dell'iter procedi mentale previsto per il bilancio di esercizio", condizionano 29-
ne la validità, così da rendere impossibile esaltarne l'as soluta autonomia, in quanto espressivo solo di una realtà
distinta e diversa da quella rappresentata dal bilancio di esercizio. E la correttezza della conclusione è difficilmen te contestabile se si tiene conto dell'espressa e signifi cativa esplicazione contenuta nella Relazione ministeriale al d.lgs.cit., art. 42, che, dato atto dell'onerosità delle pre scrizioni,ha puntualizzato: si è "stimato estremamente impor tante che il bilancio sia portato a conoscenza dei soci in tempo utile per l'approvazione del bilancio di esercizio del la società controllante, perchè solo dal contemporaneo esame del bilancio consolidato «i soci sono posti in condizione di valutare appieno i risultati della controllante ed i dati dėl bilancio di questa che riflettono rapporti con le impre se incluse nel consolidamento » ".
Ne risulta così definitivamente apprezzata la funzione informativa del bilancio consolidato in correlazione al bi lancio di esercizio della capogruppo e, quindi, alle condizio ni economiche di quest'ultima.
Un ultimo rilievo si impone e riguarda i precedenti enun ciati di questa Corte in 'subiecta materia'(Sez.V,9 luglio
1992, Boyer;
Sez.1,16 aprile 1997, Vanoni;
Sez. V, 22 settembre
1998, Altissimo), che secondo le difese (TI, p.3; avv. Galgano,
p.5) sarebbero stati non pertinentemente richiamati dalla corte territoriale.Le suddette decisioni, è vero, riguardano -30- situazioni fattuali in parte diverse da quella oggetto del presente giudizio, ma ciò nulla toglie
- per quanto si è detto alla validità del principio, in esse
- enun-
Ciato, che il bilancio consolidato costituisce comunica zione sociale a tutti gli egfetti.
Deve, pertanto, conclusivamente affermarsi che, ai fini del delitto di cui all'art.2621 n.I c.c., rientra tra le comunicazioni sociali anche il bilancio consolidato del la società capogruppo, poichè questo documento mira a rap presentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'
intero gruppo societario e, in primo luogo, quella della stessa capofila, altrimenti non evincibile
- per la pecu liarità del fennmeno costituito dal g ruppo di imprese
-
dal solo suo bilancio di esercizio, onde esso deve esse re apprezzato alla stregua di qualunque altra comunica-
zione sociale emanata dagli organi sociali di detta so-
cietà.
5. Ritenuta l'applicabilità dell'art.2621 c.c. al bi lancio consolidato, va chiarito che la falsità di tale do cumento può essere di due tipi: originaria e derivata.
La falsità originaria afferisce a violazioni dei prin cipi di redazione del b.consolidato, quali risultano dagli art.29 e segg.del d.lgs. 127/91, in ordine alle inclusioni e/o esclusioni di società e di operazioni infragruppo nel con solidamento.
La falsità derivata consegue alla ricezione nel bilan -31-
cio consolidato di falsità contenute nel bilancio della controllata.
Appare ineludibile, infatti, che se i "virus"(vale a di re i falsi di bilancio) insinuati nei conti annuali delle singole partecipate sono trasmessi ed entrano nel sistema contabile della capogruppo, anche tale sistema ne resta in ficiato: la falsità del dato contabile della controllata si trasferisce sul bilancio della controllante, dando luo go a distinte fattispecie delittuose (Sez.1,23 maggio 1997,
Vanoni). E l'affermazione che se è"falsa una parte" è anche viziato "il tutto",unitario, che la include, appare inoppu-
gnabile.
Deve perciò essere disattesa la contraria deduzione di fensiva(Mattiödi,2° mot. avv.Galgano), per la quale l'even-
tuale falsità riscontrabile nel bilancio di una delle so cietà del gruppo non si traduce, automaticamente, in falso nel bilancio consolidato, potendo questo essere configurato solo quando sussista falsità della consolidazione, vale a dire la falsità sopra definita "originaria".
6. Collegata alla precedente è la questione posta dallo stesso difensore (3° mot.), il quale lamenta che un interro gativo che la sentenza impugnata lascia senza esauriente risposta è quello relativo alle modalità secondo cui i re dattori del consolidato, ove in ipotesi consapevoli del fal so presente nei bilanci delle controllate, dovrebbero ester nare questa loro consapevolezza. 32.
Il giudice di primo grado ammette che, in sede di bi̟
lancio consolidato, non si possono modificare i dati for niti dalle controllate e ripiega sull'assunto che la loro eventuale difformità dal vero, nota ai redattori del conso lidato, deve essere da questi segnalata nella nota integra tiva. La corte di merito nega che la nota integrativa possa contraddire quanto esposto dal bilancio consolidato, ma poi,
illogicamente, afferma che i redattori della nota integrati va, per non rendersi conniventi con gli autori del falso nel bilancio delle controllate, debbano dichiarare la non veridi cità del consolidato.
La verità è, conclude detto difensore, che nulla si può
esigere dai redattori del consolidato, anche se per avventu ra consapevoli della non veridicità dei dati forniti dalle controllate.
Il tema qui introdotto (come pure quello di cui al n.
5) sarà ripreso più avanti. Per ora basti segnalare la evi dente inaccettabilità della conclusione appena sopra ripor tata, che appare fondata su un presunto,ma in realtà insussi stente, vincolo alla capacità di intervento dei vertici del la società madre sui dati ricevuti dalla figlia, quasi a vo ler ingessare il ruolo degli amministratori della capofila a meri esecutori meccanici e riproduttori di operazioni altrui.
Recita la Relazione ministeriale accompagnatoria all' -33-
art.29 d.lgs.n.127/91 : "L'obbligo gravante sui redattori del bilancio consolidato è quello di una rappresentazione di secondo grado, sì che il precetto della rappresentazione veritiera e corretta non implica di per sè responsabilità
dei redattari per le eventuali inesattezze dei dati tras-
messi dalle singole imprese (salvo la loro conoscenza o cono scibilità con l'ordinaria diligenza), bensì per la corretta utilizzazione ed elaborazione dei dati ricevuti".
Orbene, la riserva relativa alla conoscenza "delle even tuali inesattezze "dei dati trasmessi dalle controllate
-
sta ad indicare, da un lato, la sicura incondivisibilità di una eventuale interpretazione so condo la quale stato patri moniale e conto economico consolidati possano riportare così come ricevuti dalle parteasetticamente dati falsi
-
cipate - a patto di precisare in nota integrativa l'entità
dello scostamento dalla veridicità; e, dall'altro, che i re dattori del consolidato, cui siano note le falsità suddet te, devono semplicemente soprassedere all'operazione di con solidamento, attivarsi nel senso di invitare gli amministra tori delle società controllate a rettificare il bilancio falso e a farlo nuovamente sottomettere, una volta corretto,
all'approvazione assembleare, e, in caso di persistenza nel mantenimento dei falsi dati contabili da parte delle con trollate, astenersi dal consolidare il settore comprendente tale inquinamento, esplicitando le ragioni del mancato con -34-
solidamento nella nota inte rativa o nella r elazione al bilancio consolidato. SUB D)
E' rimasto accertato in processo che nel prospetto dei bilanci consolidati di FI PA e nelle relazioni di accom pagnamento si è omesso di indicare, tra l'altro, dotazioni di ricchezza detenute da consociate estere. In particolare:
della somma di due miliardi detenuta, per conto della Coge
far, dalla società S.ER e della somma di due milioni di dollari non registrati dalla società Cogefar Guatemala;
della somma di due miliardi di lire depositati su un con to RE a favore di FI Ferroviaria;
della partecipazione in una società denominata SA, partecipata in via totali taria da FI ES, del valore di L.34.854.000.000.
Ed è un dato altrettanto pacifico che siffatte omissio ni di ricchezza costituiscono, in percentuale,lo 0,08 del patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 1991.
Viene così censurata la impugnata sentenza che, ribaden do concetti più diffusamente esposti da quella precedente,
ha ritenuto non applicabile, perchè non aderente alla fatti specie concreta, la tesi difensiva della rilevanza della soglia quantitativa, secondo cui l'occultamento di somme di modesta entità rispetto al capitale ed al patrimonio socia le non sarebbe idoneo a ledere gli interessi tutelati,per chè non inciderebbe sulla funzione informativa del bilan 35-
cio: una minima divergenza tra i dati reali e i dati rap-
presentati in bilancio non possiederebbe una capacità in-
gannatoria penalisticamente apprezzabile.
In proposito è da rilevare quanto segue.
I. Perchè integrino il reato di cui all'art.2621 n.I
c.c.,i bilanci o le altre comunicazioni sociali devono esporre "fatti non rispondenti al vero (...) sulle condi zioni economiche della società" o nascondere in tutto o in parte "fatti concernenti le condizioni medesime".
Pertanto, già a livello di interpretazione letterale della norma incriminatrice, deve dirsi che, se un fatto non rispondente al vero, esposto in bilancio,o un fatto vero,
in esso nascosto, non incide sulla rappresentazione (o "
comunicazione") delle condizioni economiche della società,
il reato non sussiste.
appea Ed è appena il caso di chiarire che il "fatto" di cui delfo qui si discute non è solo quello che, pur avendo un rappor to solo indiretto con la gestione economica, rifletta inte ressi diversi da quelli funzionali alla rappresentazione veritiera della realtà economica sottostante, ma anche il fatto che, pur esprimendo "direttamente" ovviamente -
valori economici, sia c ononostante inidoned a fornire un quadro deformato e ingannevole di detta realtà.
In altre parole, le difformità dal vero contenute nel bilancio intanto possono integrare il reato in esame in 36-
quanto presentino il requisito della rilevanza informati va sulle condizioni economiche della società, о come pure si è detto, siano rilevanti ai fini della valutazione della potenzialità econonomica di questa (Cass.Sez.V,II dicembre
1991, Scibetta).
Conclusione, questa, incontestabile, senza che sia perciò
necessario rifarsi alla nozione di fatto inidoneo ai sensi dell'art.49 c.p.ad integrare la lesione dell'interesse pro tetto (TI,2° mot., p.3),o a quella di fatto conforme al tipo legale ma privo del necessario carattere di offensivi tà(avv.Lozzi,4° mot., p.2), ovvero ancora all'elemento sogget tivo del reato, con riferimento all'avverbio "fraudolentemen te",in cui sarebbe "incapsulato il requisito della rilevan za obiettiva del dato viziato"(avv.Lozzi,p.2; avv.@algano,
4° mot.; TI, p.3 e 4).
2. Tutto sta però a vedere quando un fatto, nel sendo so pra precisato, presenti ( o non lo presenti) il requisito della rilevanza informativa sulle condizioni economiche della società.
Le difese insistentemente richiamano la giurispudenza civole di questa Corte, univoca nell'affermare che non qual siasi difformità dal modello legale di bilancio inficia la deliberazione che lo approva: in particolare, non inficiano la validità del contou le "irregolarità di scarsa importanza e le omissioni di trascurabile valore economico che non in -37-
fluenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situa zione economica e patrimoniale della società" (Sez.I, 23 marzo
1993, n.3458; idem, 18 marzo 1986, n.1839).
Il richiamo è senza dubbio pertinente: si è giustamente osservato che se, sotto l'aspetto civilistico, non basta un neo qualunque ad intaccare l'architettura globale di un bi lancio e sotto il profilo della verità e sotto quello della chiarezza, sarebbe paradossale colpire con sanzione penale un bilancio dello stesso tipo.
Esso non è tuttavia conclusivo: perchè resterebbe pur sempre da risolvere il problema di fondo, nei termini come dianzi prospettati: quando cioè una irregolarità sia da con siderare di scarsa importanza o una omissione di trascurabi le valore economico, tali che nè l'una nè l'altra influenzi no apprezzabilmente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società.
3. Nell'indagine che ne occupa, va detto che un criterio sicuramente improponibile quello "percentualistico",propu gnato dalle medesime difese sin dall'inizio, disatteso dai giudici di merito e qui di nuovo ribadito.
L'argomento comune a tutte s'incentra, in estrema sinte si, sul concetto che l'assenza, nello stato patrimoniale, di una posta il cui valore nummario sia inferiore all'unità
percentuale rispetto al patrimonio complessivo del gruppo ed incida solo su una parte esigua delle attività ricondu .38.
cibili al gruppo (nella specie,sul 5% di dette attività,attività) non è in quanto tale suscettibile di alterare la sostanza del dato comunicato.
E' però da considerare che nessuna attuale disposizio ne di legge contiene un riferimento, neppure in via implici tà, ad un criterio del genere. In materia non sono previste soglie di rilevanza: nè in termini assoluti(discorso che sarebbe qui improponibile, atteso che lo scoſtamento dal ve ro si attesta sull'ordine di decine di miliardi) nè tanto meno di "carattere proporzionale (rispetto all'attivo o al netto o ai ricavi o ad altri elementi patrimoniali o red-
dituali).
Il dato normativo si esprime anzi in una linea esatta-
mente opposta. L'art.2423 bis c.2 c.c.avverte che il bilancio deve es sere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo ve ritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
L'art.2423 bis dice che nella redazione del bilancio
'si deve tener conto dei proventi e degli oneri di compe tenza dell'esercizio .::il che significa che non se ne
...
può escludere qualcuno "a scelta",in quanto minimo.
Per l'art. 31 d.lgs.n.127/91, nella relazione del bilan cio consolidato "gli elementi dell'attivo e del passivo nonchè i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel -39- consolidamento sono ripresi« integralmente » : cioè tut ti, senza eccezione degli importi esigui.
In realtà, l'unica volta in cui il legislatore civile fa riferimento alla "irrilevanza" è quando, nel secondo comma dell'art.2423 ter, con riguardo alla struttura del lo stato patrimoniale e del conto economico, dispone che
"le voci precedute da numeri arabi possono essere ulte-
riormente suddivise, senza eliminazione della voce com-
plessiva e dell'importo corrispondente;
esse possono es sere raggruppate soltanto quando il « raggruppamento >>> '
a causa del loro importo, è «irrilevante» ai fini indi-
cati nel secondo comma dell'art.2423 c.c.o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio.In questo secondo caso, la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento»> ".
Ma è evidente che l'irrilevanza delle voci dello sta to patrimoniale e del conto economico, precedute dai nu meri arabi,ne consente solo il raggruppamento, non la esclusione, tanto vero che il loro dettaglio deve perma nere nella nota integrativa.
Ininfluente, dunque, il riferimento a tale disposizione
(avv.Lozzi,p.2; TI, p.5). Come pure quello agli artt. 2426 n.10 e 12 c.c. e all'art. 34, c.2 d.lgs. 127/91, che riguardano il diverso istituto dei "criteri di valuta-
zione", e quindi un tema ben diverso da quello in disami -40-
na, concernente non 'valori stimati" bensì'valori fissi".
4. L'annotazione che precede non intende affermare l'insussistenza di situazioni di "irrilevanza" di valori di bilancio di trascurabile entità, ma intende evidenziare come sia semplicistica, e come tale da rimuovere,la equa-
zione per la quale valore di ridotto ammontare, pur se in temmini di incidenza percentualistica, significhi valore non rilevante.
Giova invece ricordare che il bilancio,d'esercizio o consolidato, è essenzialmente strumento di comunicazione verso l'esterno: da questo punto di vista è maturata, nel la stessa sede puramente dottrinale, l'accettazione della pluralità di interessi differenti da parte dei vari frui tori del bilancio.La posizione più diffusamente accolta
è quella di considerare il bilancio pubblicato come una comunicazione che vuole mediare i diversi interessi degli
'stakeholders', offrendo un livello di informativa societa ria che possa soddisfare le attese conoscitive di ciascun destinatario, sapendo che un bilancio pienamente soddisfa cente dovrebbe essere personalizzato per risultare appro priato alle specifiche finalità conoscitive di ciascun at tore.
In questa prospettiva la rilevanza del dato elementa re(la singola posta o voce in bilancio, non veritieramen te esposta e fraudolentemente nascosta) dipenderà dall' -41-
impatto prodotto sulla rilevanza del bilancio a cui essa appartiene.In particolare occorrerà verificare non solo la sua incidenza sulle grandezze di sintesi(reddito e ca pitale netto), la cui conoscenza è utile ai soci 'uti sin guli', ai futuri soci, ai creditori e, in genere, ai terzi in teressati, ma anche l'impatto sui rapporti con altre clas si di valori, quali l'interesse generale al regolare fun-
zionamento della società commerciali nell'ambito della economia nazionale,l'interesse della A.F.alla percezione dei tributi dovuti partendo dal risultato economico del bilancio civilisticamente chiaro, veritiero e corretto, e pure quello extrasociale,di carattere pubblicistico,rela tivo al controllo dei flussi finanziari(egualmente richia mato dalla corte territoriale, e a torto definito'oscuro'
TI,p.7 : essendo riconosciuto, invece, "primario per
-
-
le moderne istitu zioni, nazionali o extranazionali, per es sere il denaro diventato un fattore criminogeno non solo come fine delle azioni,ma come mezzo per le attività più
spiccatamente criminali"); non esclusa, infine, la 'reputazio ne' stessa della società, la cui salvaguardia può dipendere anche da eventi apparentemente poco rilevanti se indicati dal semplice ammontare del valore rappresentato in bilan cio. Si spiega così come sia del tutto condivisibile il pen siero espresso da questa stessa sezione della Corte (sent. -42-
21 gennaio 1998, Cusani), secondo cui la rilevanza di una comunicazione ai fini della descrizione delle condizioni economiche della società non dipende soltanto dall'impor to contabile di una determinata operazione o dalla sua incidenza percentuale sui conti, bensì anche dal signifi cato che quell'operazione può assumere per ricostruire la rete dei rapporti sociali ed economici in cui l'impre sa e il suo 'management' si inseriscono e dunque, in so-
stanza, l'identità stessa della società. Oggi, infatti, come si è chiarito in detta decisione,i fatti della ricchezza,
intesa come capacità ed efficienza produttiva, sono sempre meno 'pesanti' e dipendono in misura sempre crescente dal le conoscenze, dalle attitudini, dai rapporti, dall'affidabi lità degli uomini della cui opera l'impresa vive.Insomma
le condizioni econonomiche di un'impresa dipendono signi ficativamente dalla sua identità, che è definita da una quan tità di elementi ben più estesa e complessa del semplice saldo dei suoi conti o dell'incidenza che una singola ope razione può avere su di essi.
Del resto concetti non differenti da quelli sopra ripor tati ha espresso la più recente giurisprudenza civile di questa Corte, nell'avere riconosciuto nettamente l'autono mia cogente (rispetto al principio di verità) del princi-
pio di chiarezza del bilancio, peraltro già enunciato dal testo originario dell'art.2423 c.c., con la affermazione -43-
che il difetto di chiarezza, ravvisato in tutte le ipotesi in cui dal bilancio (o dalle relazioni allegate) non risul ti quel complesso di informazioni che la legge richiede con riguardo alle singole voci o poste, comporta comunque la non verità del bilancio stesso, in quanto compromette quella funzione informativa, interna ed esterna alla socie tà, che è lo scopo fondamentale previsto dal legislatore
(Sez.1,8 agosto 1997, n.7398): restando così ribadito che l'informazione che la comunicazione sociale deve dare ri-
guarda anche ciascuno dei singoli aspetti dell'attività
dell'impresa, e non occorre davvero sottolineare che una informazione priva di chiarezza, su questa o quella posta o voce, cioè non idonea ad essere compresa, non è più una informazione.
5. Quanto sin qui detto sta a significare che anche cifre relativamente piccole esposte in specifiche voci o poste di bilancio,da ritenere tali semmai se rapportate in misura percentuale al complessivo valore dello stato patrimoniale dell'impresa, possono essere fonti di prezio se informazioni. In sostanza, è piuttosto e più spesso la
"qualità" dei numeri a rilevare, non la "quantità".E' dun que, il concetto di "qualità del falso", nel senso della sua "significatività" ai fini della informazione cui la comunicazione tende o deve tendere, che sottolinea il sen sibile rilievo di particolari vizi contabili,il cui impat 4h-
to sull'intellegibilità dell'infomazione è sostanziale,
indipendentemente dall'ammontare
- assoluto o relativo della deviazione dal "vero".Sovente, infatti, è la semplice iscrizione (o la mancata iscrizione) di una voce, pur se non di rilevante importo, a dirla lunga sulle condizioni comples sive di una impresa o di un gruppo di imprese. Altre volte
è proprio la relatività di una posta rispetto ad un'altra ad avere rilevanza.
In conclusione, va affermato il principio che, ai fini dell'art.2621 n.I c.c., costituiscono fatti concernenti le condizioni economiche della società, e perciò apprezzabili penalisticamente, anche quelli che, pur esprimendo valori economici di modesta entità in termini assoluti ovvero percentuali rispetto al patrimonio complessivo della com pagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l'aspetto quali tativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche di quest'ultima.
6. Ad un siffatto principio si è sostanzialmente attenu ta la corte territoriale, il cui operare va dunque reputato corretto.
Al di là del suo complessivo costrutto argomentativo,
qui interessa dire che la impugnata decisione non ha manca to, come si riconosce ex adverso' (avv.Galgano,4° mot.), di porsi il problema inerente alla necessità di dover fissare un criterio in base al quale saggiare la rilevanza o meno -45-
sotto l'aspetto penale, del messaggio informativo dato dai bilanci consolidati oggetto delle contestazioni. E un tale criterio ha identificato, appunto, nella "significatività"
del riscontrato scostamento dal vero, osservando, sulla fal sariga di quanto argomentato dal primo giudice, in più par ti richiamato, che la caratterizzazione dei dati omessi nei sopradetti documenti e nelle allegate relazioni,ha compor tato un nascondimento di ricchezza "rilevante" in assoluto,
tanto più perchè *trattavasi di "riserve liquide", e per la sua oggettiva entità e per le sue finalità strategiche per l'intero gruppo di cosietà, avendo ad oggetto dotazioni che consentivano di intervenire su "snodi" operativi di spicca to interesse per il gruppo stesso e che sono state il mez zo per potere restare in mercati contrastati e difficili,
e quindi strumento di una deliberata strategia, tenuta nasco sta ai fruitori tutti dell'informazione propria dei documen ti in questione.
Si obietta al riguardo (avv.Galgano) che, per quanto si voglia considerare il reato di false comunicazioni sociali come un reato plurioffensivo di pericolo, e per quanto si voglia allargare la serie delle possibili categorie di sog getti suscettibili di essere lesi da tale reato, si tratta pur sempre di serie di soggetti riassumibili nel concedito di "mercato".E allora si ammetta pure che i bilanci infor-
mano non solo sull'entità del risultato raggiunto, ma anche -46-
sul modo con il quale esso è stato realizzato;
e si ammet ta anche che il mercato non è insensibile al fatto che il risultato sia stato raggiunto, in ipotesi, con mezzi illeci ti.Ma tutto questo va visto pur sempre nell'ottica delle valutazioni che sono proprie dei destinatari delle comuni cazioni sociali,le quali sono appunto'valutazioni di merca to'. E i destinatari suddetti non fanno valutazioni morali stiche, ma valutazioni economiche.
Un discorso siffatto non può essere condiviso.
Non è esatto dire che sapere che gli amministratori stanno gestendo fondi bancari occulti e che in tal modo si ottengano i risultati esposti è un dato che verosimil mente non interessa nessuna categoria di soggetti.
Come acutamente si è osservato in dottrina, se ciò non
è sempre vero per i soci,lo è meno per alcuni creditori sociali e, quel che più conta, non lo è affatto per quanto attiene alla tutela degli interessi, anche di natura pubbli cistica, dianzi analiticamente indicati e che qui si abbiano per intero richiamati. 1
Si aggiunge (avv.falgano) che la scopertà di "aree" di cosiddetta "ricchezza nascosta",utilizzata impropriamente da alcune sub-controllate, può anche essere valutata come suscettibile di scuotere i mercati,ma a condizione che la estensione di quelle aree sia tale da fondare il convinci-
mento che il successo dell'impresa deriva, prevalentemente, -47-
da quelle improprie utilizzazioni di ricchezza, il che non può dirsi per il gruppo FI se si tiene conto del la vastità e varietà dei settori imprenditoriali da que sta società conglomerata, e del fatto che le attività che sono risultate sorrette da dispo nibilità extrabilancio coprivano appena il 5% dell'insieme delle attività FI,
sicchè non si può asserire che questa "ricchezza nasco sta" assumesse importanza per la sua "utilità strategica";
ed ancora (TI, p.6) che un conto è affrontare i temi della creazione di riserve liquide o illiquide e delle eventuali illecite destinazione delle stesse temi che
-potranno coinvolgere la responsabilità degli amministra tori su altri piani ed in relazione ad altre fattispecie di reato e altro è affrontare i riflessi di tale situa
-
zione in termini di significativa alterazione dellė "con dizioni economiche della società " quali emergono dal bi lancio che non reca l'indicazione di quelle poste.
Se non che appare sin troppo evidente che tali rilievi si risolvono, nella sostanza, in questioni di mero fatto,
perchè tendono a hegare validità all'apprezzamento della prova operato dai giudici di merito che, sulla base delle acquisite risultanze processuali, hanno incensurabilmente ritenuto di dover attribuire alla mancata rappresentazione nei bilanci delle indicate riserve liquide dimensioni e destinazioni tali da costituire un elemento significati -48- vo delle condizioni economiche del gruppo di società.
Su questo decisivo e assorbente 'dictum' si fonda la impugnata sentenza.E tanto basta per ritenere definita la specifica questione in scrutinio, senza che occorra perciò verificare l'esattezza di altre argomentazioni,
anch'esse formanti oggetto di censura, ma che sono di pu ro contorno e non incidono sulla correttezza del risulta to cui la decisione è pervenuta: come quelle che concerno no la valenza attribuita all'ammissione da parte dei difen sori che il cespite SA "era oggettivamente consisten te e con finalità d'uso assai delicate" (frase il cui si-
gnificato sarebbe stato frainteso dalla corte di merito:
TI,p.5; avv. Lozzi, p.2); l'asserita ingiustificata di-
PArità di trattamento tra società grandi e società picco le e medie, che deriverebbe, secondo detto giudice, dalla applicazione del c.d."criterio percentualistico" (TI,
p.6; avv.Lozzi,p.2); il riferimento a settori penali nei quali è prevista espressamente la soglia di rilevanza
(TI,p.7),ecc..;non potendosi peraltro non rilevare,
quanto a quest'ultimo punto, come, in effetti, in materia di interessi superindividuali la rilevanza di una soglia quantitativa è sempre subordinata ad una espressa opzione
E' d'uopo invece esaminare la doglianza (TI, 2° mot., legislativa.
p.8 e 3 mot.) con cui si deduce che, considerata l'entità -49- dello scostamento della realtà, era necessario verificare sul piano psicologico se fosse stata raggiunta la prova che l'agente attraverso il bilancio consolidato intendeva trarre in inganno il suo lettore sulle condizioni dell'in tero gruppo e, quindi, anche sotto questo profilo l'inciden za dello scostamento sul quadro delle condizioni economi-
che nonchè la consapevolezza che ai destinatari veniva of ferta una rappresentazione delle condizioni economiche del la società significativamente deformata: problemi cui la corte di merito avrebbe offerto solo una serie di conside
-
razioni astratte e apodittiche. La censura non è fondata, poichè il giudice d'appello ha richiamato e fatto buon uso dei noti principi enunciati dal la costante giurisprudenza sul dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art.2621 n.I c.c..
(cfr., per tutte, Cass.Sez.V, II dicembre 1991, Scibetta, cit.).. E comunque va qui osservato che la costituzione di fondi occulti extrabilancio o "riserve liquide" viene formata at-
traverso oggettive alterazioni contabili e la creazione di dette riserve è preordinata al fine di porre nella disponibi lità degli amministratori fondi illeciti da gestire al di fu ri di ogni potere di controllo. Per tali alterazioni, una volt:
accertata la loro esistenza, l'elemento psicologico, ossia la volontà di comunicare qualcosa di diverso, è "nei fatti", essen do certa e indiscussa la finalità di inganno e di ingiusto profitto insita nella mancata rappresentazione di dette rise ve e della loro gestione, che è quanto basta ad integrare l'
aspetto soggettivo del reato ex art.2621 n.I c.c.. -50
SUB E)
I. Si è detto che il bilancio consolidato rientra a pieno titolo tra i veicoli della falsità penalmente rile vante. E che la sua falsità può essere originaria o deri vata.
Nel primo caso, il titolo della responsabilità dell'am nistratore della controllante che lo redige va determina to secondo criteri identici a quelli normalmente utilizza ti per il falso nei bilanci di esercizio, trattandosi di documenti aventi identità di struttura e analoga funzione informativa.
Il discorso si fa più articolato quando si tratti di falsità derivata.
Il bilancio consolidato costituisce, come detto, una rap presentazione contabile di 2° grado, nel senso che i dati relativ Prasmessi agli amministratori della controllante
(ex art.42 d.lgs.n.127/91) dagli amministratori delle con trollate che così sono i garanti della veridicità della informazione trasmessa.Nessun potere di accertamento della veridicità dei relativi dati è espressamente attribuito dalla legge agli amministratori della controllante. E se
è vero che la falsità del dato contabile della controlla ta si trasferisce sul bilancio consolidato, è altrettanto vero che la responsabilità (penale) del redattore del con solidato non scatta automaticamente in funzione della so la firma sul documento. 51.
completandosi così il discorso già avviato Ed allora si tratta di accertare se l'amministratore in precedenza della controllante fosse o no a conoscenza della falsità
dei dati contabili ricevuti dalla controllata.
Nella seconda ipotesi,del falso nel bilancio consolida to devono essere ritenuti responsabili solo gli amministra tori della controllata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 c.p.:del fatto della persona ingannata risponde colui che ha l'ha determinato a commetterlo%3B potendosi configura re a carico dell'amministratore della controllante una re sponsabilità di natura civile, nel caso di mancata diligenza nell'espletamento della funzione.
Per ciò che concerne la prima ipotesi, occorre ulterior mente specificare.
Può la falsità del dato contabile della controllata emer gere nel corso del processo di consolidamento, in guisa che solo in questo momento il redattore del consolodato ne ab bia coscienza.In questo caso la sua responsabilità è da ri condurre allo schema dell'art.40 cpv.c.p.ed alla relativa posizione di garanzia di cui sono investiti gli amministra tori della capogruppo, in quanto collocati al vertice dell'
ente che determina le scelte gestionali di quanti amministra no le società controllate in base ai rapporti giustificanti la formazione del bilancio consolidato;
e ciò alla luce del preciso obbligo di vigilanza stabilito dall'art.2392 c.c.. -52-
E non è consentito esprimere dubbi sull'esistenza di una posizione di garanzia a carico degli amministratori della controllante nei confronti della gestione della controllata, tanto evincendosi anche dall'onere di atti varsi e di indicare chiaramente alla consociata le infor mazioni che occorrono per redigere il bilancio consolidato secondo i principi della legge, onere precisato nella Rela
zione ministeriale accompagnatoria all'art.43 d.lgs.127/91:
onde, come è stato correttamente osservato, la perpetrazione di un dato falso da chi ha l'obbligo di non riprodurlo con cretizza una falsità ulteriore ed autonoma rispetto a quel la originaria.
Ma può anche verificarsi che la conoscenza, o consapevo lezza, di cui qui si discute, sia anteriore al momento di ri cezione dei dati dalla controllata: il che accade allorchè
la falsità dei dati da questa trasmessi sia già a conoscen za della capogruppo, perchè concordata tra gli amministratori di questa e gli amministratori della controllata, se non addi rittura imposta a costoro dai primi.
E in questo caso non occorre spendere molte parole per affermare che sono presenti tutti gli elementi della respon sabilità concorsuale ex art.IIO c.p..Fermo restando che la consapevolezza, nei te mini sopra precisati, deve essere dimo strata in concreto, non potendo semplicemente presumersi in funzione della veste di direzione, di controllo e di guida, -53-
riconducibile agli amministratori della capogruppo.
2. Nella fattispecie concreta, i giudici di merito ritengono che si versi nell'ultima delle ipotesi in-
nanzi considerate.
RE TI è infatti indicato come consapevole recettore, in sede di composizione del bilanci consoli dati di FI Spa, dei dati falsi che provenivano dalle società controllate, consapevolezza che è reputata più
significativamente come l'ultimo e determinante passag gio di un lungo percorso di occultamento pienamente con
-
diviso. A siffatta conclusione il giudice di primo grado per viene, nell'ambito di una meticolosa ricostruzione in fatto delle dinamiche gestionali caratterizzanti il gruppo FI,
attraverso la lucida esposizione di dati che trae dalle molteplici risultanze acquisite, in particolare dalla pro va tecnica(consulenza contabile del P.M.), dalla prova sto rica o diretta(le dichiarazioni di MO, amministratore di FI ES, che gestisce il fondo SA, di EL
zi,di DI e di altri dipendenti del gruppo, compreso
TI, dalla prova logica o indiretta, inducente la esi-
stenza di una struttura rigorosamente verticistica e cen-
tralizzata del gruppo,"alla sommità della quale stava un capo che tutto conosceva e tutto disponeva, appunto RE
TI".
- spiegandone le La sentenza impugnata, poi, disattende -54-
-ragioni le censure che indicano MO, il quale affer ma che TI sapeva di SA, come persona inattendibile e calunniatrice;
identico iter argomentativo percorre in ordine alle dichiarazioni rese da ELzi e DI;
e,quanto alla c.d."prova storica", nel chiarire che non è
corretto richiamare alcuni soltanto degli elementi valo-
rizzati dall'accusa, richiama il dato, definito pregnante,
relativo al fatto che "i conti di cui si tratta perduraro no molto a lungo nel tempo e furono certamente usati per commettere illeciti" Be svolge quindi una serie di considera zioni, confluenti alla conferma dell'esattezza di quanto af fermato in prime cure, secondo cui "non è pensabile che per caso tutte le società del gruppo eroganti tangenti abbiano scelte identità di violazioni, di canali, di strutture banca rie, senza una direttiva centrale e all'insaputa di quest'
ultima" ("modus operandi" che induce a ritenere i comporta menti degli organi periferici, tesi alla formazione di prov viste clandestine, come di adeguamento ad una direttiva uni forme proveniente dal vertice); per concludere che le già
vagliate parole assolutamente convergenti di altri sogget ti, NO, EL, ZO, forniscono ulteriore segno ineludibile della centralità, del dominio accentrato, sulle persone e sulle strutture, in materia finanziaria, da parte della capogruppo e del suo am inistratore delegato.
E non corre qui l'obbligo di riportare in dettaglio i -55-
singoli passaggi in cui si snoda, su ciascuno dei punti sopra mensionati, l'articolato ragionamento del giudice d'appello che richiama quello, ancora più diffuso, esibi to dal primo giudice. Il ricorso, invero, censura l'impugnata sentenza per mancanza, erroneità, manifesta illogicità della motivazio ne e mancata considerazione delle censure e degli argo-
menti dedotti nel gravame d'appello. Se now che esso pur avendo formalmente denunciato tali vizi di legitti mità, fondandoli sia sulla pretesa mancanza di una effet tiva dimostrazione logico-giuridica della consapevolezza da parte dell'imputato dei fatti materiali oggetto delle contestazioni, quale in particolare l'esistenza e la desti nazione del conto SA, sia sulla omessa confutazione delle argomentazioni addotte per chiarire che i rilievi del Gup erano desunti da mere "suggestioni" o dall'erra ta attribuzione agli imputati di manovre ostruzionisti-
che,sia sull'omesso esame di elementi che erano di rile vanza essenziale per ritenere la non veridicità delle esternazioni di MO, sia sulle risposte elusive e sfuggenti date alle contestazioni sul tenore delle propa lazioni provenienti da ELzi e DI e degli al tri testimoni in ordine al coinvolgimento del TI, sia 156-
sulla rilevanza che sarebbe stata attribuita ad elementi che non ne avrebbero alcuna o dei quali pur sarebbe stata riscontrata e riconosciuta la non rispondenza al vero,co-
me l'avere il Gup attribuito all'imputato la carica, mai rivestita,di amministratore delegato di FI ES (che gestiva il fondo SA), sia sulla inconsistenza, in quanto affidata a riferimenti di persone non portatrici di cono scenze precise, di notizie di dirette, ma solo di persona-
lissime opinioni, della ritenuta "costruzione verticistica del gruppo", da cui è ricavata,a mò di teorema,la persona lità dell'imputato nonchè il suo modo di agire e di compor tarsi, ecc... ha tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che
-
non solo costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello, ma la cui finalità
è di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
il che non è possibile perchè non consentito in questa sede.
Spetta, infatti, soltanto ai giudici di merito valutare il materiale probatorio acquisito al processo, controllar ne l'attendibilità e la concludenza, stabilire a quali ele menti spetti la prevalznza in rapporto agli altri con essi in contrasto: tutto ciò rientrando nel loro potere discrezio nale ai fini della formazione del proprio convincimento.
Va aggiunto che i giudici di appello non hanno il dove 57.
re di esaminare analiticamente tutti gli elementi di pro va acquisiti al processo, nè tanto meno di analizzare in mo do particolareggiato gli argomenti prospettati dagli imputa ti in relazione ad un determinato punto della sentenza di primo grado: è sufficiente che esprimano il proprio giudi zio sulla questione sollevata con i motivi di appello e precisino le risultanze probatorie che hanno ritenuto idonee a giustificare la propria pronunzia.
Nella specie,le statuizioni contenute nella sentenza impugnata sulla consapevolezza dell'imputato in ordine alla falsità dei dati contabili ricevuti dalle controllate e re cepite nei consolidati si presentano come il frutto di un esame logico e convincente, scevro da errori di diritto, di tutte le risultanze processuali veramente rilevanti, armoni camente coordinate tra di loro.
Ed occorre ribadire che esula dai poteri di questa Cor
te la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità
del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità de-
nunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macro scopica evidenza(Cass.Sez.un.30 aprile 1997, Dessimone;
Sez.un.24 dicembre 1999, Spina;
idem, 21 giugno 2000, tamma ro)%; il che non è dato affatto riscontrare, come detto, nel la decisione impugnata. -58-
SUB F)
I. Il giudice d'appello, sulla scorta delle dichiara-
zioni rese da taluni esponenti dell'epoca del P.S.I.
.,ri tenute coincidenti con quelle di elementi di spicco, in-
terni a FI Spa, ribadisce la ricostruzione fattuale del la vicenda in termini di riferibilità al TI dell'ad debito relativo al finanziamento a partiti politici e al connesso falso in comunicazioni sociali.E, in risposta al le deduzioni difensive(secondo le quali, diversamente da quanto opinato dal Gup, era necessario individuare la so cietà erogatrice del finanziamento, poichè il reato di il lecito finanziamento può essere commesso solo dall'ammini stratore della società erogatrice del finanziamento ille gale in quanto non iscritto nel bilancio con la connessa responsabilità per il reato societario anch'esso reato proprio dovuto a tale mancata iscrizione e all'inevita
- bile occultamento della "provvista" riservata), spiega che le anzidette risultanze processuali attestano in modo ine quivoco che il contributo di 4 miliardi, pervenuto al P.S.I..
fu promesso da TI e proveniva da FI PA;
e non già
dalle soeietà operative, sicchè il bilancio è falso anche in questa parte. Quantʊnad compensise premiientrataiddirigentile) ammini-
stratoriinemädisattendere landoglianza parila qualė ifiaputa toone avrebbe "ben indicato" laiprovenienza, egniriferimento alle, spese non, documentate di FI Auto, spiega che l'addeči -59.
to comprovato dalle ammissioni dei beneficiari e dello stesso TI(che ha detto che si trattava di premiare doppiamente costoro) - configura non solo una evasione fiscale ma un comportamento destinato inevitabilmente alla commissione di un falso in bilancio, essendosi attin to a provviste alimentate con sistemi irregolari e non rilevando che, qui, per contro, non è stato possibile indi viduare il fondo da cui quelle provviste venivano tratte.
Sui predetti punti il ricorso dell'imputato denuncia violazione dell'art. 606,lett.c) ed e) c.p.p. in relazio ne agli artt. 604, c.I e 522, c.I e 2 e altresì in relazio-
ne agli artt. 548-546, c.3 e 125, c.3 c.p.p..
Ma i motivi dedotti a sostegno sono:
-inammissibili,per difetto del necessario requisito della specificità, nella parte in cui segnalano che le di̟
chiarazioni di taluni testimoni,in gran parte 'de relato',
non sono state nè fedelmente riportate nè tanto meno ben analizzate e che le propalazioni di altri soggetti non si integrano a vicenda, perchè costellate da più contraddizio ni pure evidenziate nell'atto di appello: in tal modo,i
, in-
fatti, il ricorrente si è limitato ad esporre un'astratta doglianza in ordine a pretese carenze motivazionali, senza darsi carico di indicare alcun elemento specifico a soste gno della censura, così impedendo l'esercizio dell'invocato sindacato di legittimità; -60.
inammissibili, perchè espositivi di profili meramen te fattuali che attengono al merito della decisione impu gnata, nella parte in cui ripropongono, nel tentativo di una nuova valutazione del compendio probatorio, da un lato l'as serto che l'episodio del finanziamento appare immerso in vr alone quanto meno di vasta incertezza, a ragione del fatto che l'elemento documentale (la reversale bancaria, contenen te dati temporali certi) non collima ed anzi sarebbe in contrasto con l'obiettivo accusatorio, che poggia su risul tanze orali tra loro contraddittorie;
e, dall'altro,la tesi della veridicità delle dichiarazioni dell'imputato circa l'indicazione nelle spese documentate di FI Auto, sotto poste a tassazione, il fondo di provenienza per il pagamento dei compensi extra;
infondati, laddove si afferma che
- essendosi dalla
-
corte di merito individuato in FI PA il fondo di prove nienza delle somme utilizzate per l'indebito finanziamento
(il che equivale a dire che è falso il bilancio di eserci zio di detta so cietà) si è "al cospetto di una novità
-
processuale assolutamente inaspettata", inducente la violazio ne del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa,
dal momento che oggetto di incriminazione sono soltanto i bilanci di FI Ferroviaria e di FI ES(per avere occultato fondi riservati di loro competenza e rispettiva mente denominati RE e SA), non anche quello di FI
PA: è sin troppo agevole, invero, replicare che il capo di -61. imputazione di cui al capo a), nel suo ultimo segmento,
quanto alla provenienza delle somme destinate al finan ziamento di partiti politici(come pure di quelle relati ve ai premi extra), fa riferimento inequivoco ad "altre a ree di ricchezza", non esplicitamente indicate ma tenute ben distinte da quelle afferenti i conto RE e SA,
prima presi in considerazione;
sicchè non è a parlare di violazione ex art.522 c.p.p.per avere la corte di merito,
diversamente dal primo giudice, ritenuto di essere in grado di individuare (in FI PA) il fondo di provenienza di cui si discute.
2. Resta da dire che, confermata dal giudice d'appello la responsabilità di TI in ordine al reato ex art.7 l.n.
195/74 e alla correlativa falsità nel bilancio consolidato al 31 dicembre 1992, approvato il 30 giugno 1993, al quale
è da rapportare l'episodio di finanziamento illecito, che risale alla primavera del 1992,il reato sub a) non può con siderarsi prescritto (2° mot.aggiunto).
Merita invece adesione quanto illustrato nel primo pun to del I° motivo aggiunto, in relazione all'illecito tribu tario di cui al capo b) della contestazione.
In effetti, a seguito delle nuove norme in materia di reati tributari, introdotte con il D.lgs.10 merzo 2000, n.74,
che ha abrogato l'intero titolo I del d.l.10 luglio 1982,n.
429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516,non costitui -62-
sce più reato l'indicazione nei certificati rilasciati
ai soggetti destinatari di compensi o di altre somme sog gette a ritenute alla fonte... di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti, ipotesi già incriminata dall'art.4,lett.e) di detta legge n.516/82.
Ciò deve ritenersi non tanto richiamando semplicemente l'abrogazione del c.d."principio di ultrattività"delle nor me penali tributarie e dell'intero titolo I della legge n.
516 citata, nè apprezzando il fatto che l'art.3 del d.lgs.
citato introduce una difforme "soglia di punibilità" per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifi ci..Invece, l'irrilevanza penale della pregressa condotta deve desumersi dalla circostanza che la nuova disciplina ha inteso punire solo i fatti concretamente lesivi degli interessi finanziari, escludendo dalla rilevanza penale i meri atti prodromici all'evasione fiscale;
come dimostrato anche dal disposto dell'art.6 del d.lgs.citato, che prevede l'impossibilità di configurare come fattispecie autonoma di reato il tentativo dei reati di cui agli artt.2,3 e 4
dello stesso testo normativo.
Deve pertanto la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio quanto al fatto contestato al capo b) perchè
questo non è previsto dalla legge come reato. Con la conse guente eliminazione del relativo aumento di pena di giorni venti di reclusione e L.200.000 di multa(mesi I di reclu -63-
sione e L.300.000 di multa, diminuita di un terzo ex art.442 c.p.p.). Permane tuttavia la falsità in comunicazioni so ciali connessa ai c.d. Premi extra,non potendosi condividere le annotazioni esposte a riguardo nel la seconda parte del primo motivo aggiunto sopra detto. Infatti la corte di merito ha incensurabilmente escluso, come si è avuto già modo di sottolinaare,
nella condotta dell'imputato un intento volto uni camente ad ingannare il fisco, ed è noto come sia indiscusso in giurisprudenza che soltanto in questo caso il delitto societario ex art.2621 n.I c.c. non
è configurabile. -64-
SUB G) Esclusa in capo a FR PA TI la figura del direttore generale di fatto, "per difetto della nomi na formale e di sicuri parametri contenutistici quanto a sua generale sovraordinazione gerarchica", la punibili tà del suddetto coimputato è stata ugualmente affermata in base agli ordinari schemi del concorso di persone.
Rivestiva egli la carica di direttore centrale prepo sto al settore finanza, aspetto strategico della vita del gruppo, e in particolare a quello che specificamente si occupava di ricevere i bilanci civilistici e congolidati
(delle 'sub holding'),di ricevere i periodici dati conta bili e finanziari, di operare Ju quei flussi e di orientar li e di predisporre così, elaborando quei dati, il bilancio consolidato di gruppo e le connesse relazioni e comunica secondo quanto accertato dai giudi zioni.
Era a conoscenza ci di merito delle situazioni illecite a monte, quelle
-
che dovevano essere coperte mediante dissimulazione, e dunque la sua condotta criminosa è stata individuata nel l'avere preparato il bilancio consolidato, dopo averlo stu diato, elaborato e scritto, presentandolo all'amministrato re delegato, pure lui consapevole e volontariamente orier tato nel senso della presentazione e della pubblicazione,
pur se consci di quelle falsità. 65.
Peraltro, in conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata (che annoverano, come detto,la assoluzione del TI dalle contestazioni relative alle comunicazioni orali, al finanziamento illecito di partiti politici e ai falsi c.d.qualitativi), la respon sabilità dell'imputato resta circoscritta alle false comunicazioni sociali(documentali) concernenti l'eser
Ne sortisce che, essendo decorso il termine di 7 anni cizio 1991.
e 6 mesi previsto dagli artt.157 n.4 e 160 u.p. c.p.(ed applicabile al caso concreto per via delle riconosciute circostanze attenuanti generiche), il reato continuato ascritto a TI è estinto per sopravvenuta prescri-
zione, sicchè, come segnalato in prima battuta, la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata senza rinvio per tale ragione;
non evincendosi -d'altra parte- da es sa elementi che impongano a questa Corte di dichiarare la non punibilità per motivi di merito, ex art.129 n.2
Sono da disattendere, infatti,le censure prospettate c.p.p.. in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato, in qualità di 'extraneus', al reato proprio di false comúni
E' sufficiente ricordare che nel delitto previsto dal cazioni sociali.
l'art.2621 c.c. oggetto di falsa rappresentazione, come si 60-
è visto, è la realtà economica della società: non dunque la rappresentazione che possa averne già dato la contabi lità aziendale, che serve di supporto alla falsa rappresen tazione della realtà sociale offerta dal bilancio ma che non è essa stessa l'oggetto della falsa rappresentazione.
Da ciò consegue come questa Corte ha già avuto modo
- di evidenziare (sent.21 gennaio 1998, n.1245, Cusani, cit.)
che spesso la possibilità di realizzare complessi artifici contabili, idonei a un'efficare dissimulazione della realtà,
è condizione indispensabile della successiva condotta di false comunicazioni sociali, perchè tende a garantire che la menzogna non verrà smascherata. E non pare possa dubitar si che chi contribuisca a tali artifici contabili, nella prospettiva della futura dissimulazione, come nel caso in esame, di riserve occulte nei bilanci di una società, offra un controbuto causale determinante alla condotta criminosa punita dall'art.2621 c.c., soprattutto quando la sua posizio ne in seno alla società e le sue capacità tecniche profes sionali siano tali da rassicurare l'amministratore sull'ef ficacia del risultato dissimulatorio.
E nella specie i giudici di merito hanno con motivazio ne immune da vizi logici, e pertanto qui insindacabile, rico nosciuto il concorso di TI nei falsi in bilancio con solidato, nel presupposto che proprio le sue specifiche fun zioni e le sue notevoli capecità tecniche, "da tutti descrit te come straordinarie nel settore", poterono rendere attua. 67. bile il proposito criminoso dell'amministratore delegato di FI PA, attraverso la formazione e messa a disposizio ne dei bilanci consolidati oggetto delle contestazioni,
cui TI sovrintendeva. Così che non possono apprezzarsi in questa sede i ri-
lievi critici espressi dai difensori.
E' certamente esatto l'evocato principio (avv.Galga
no,5° mot.) che la condotta concorsuale atipica deve es sere dotata di "adeguatezza causale", postulando un agire
"positivo" che abbia concretamente inciso nell'azione del l'autore principale e/o nella determinazione dell'evento.
Ma non è chi non veda, se si tiene conto del su riporta to argomentare del giudice di merito, come si risolva in una mera censura di fatto, oltretutto puramente assertiva,
l'assunto che, nella specie, il concorrente atipico non ha posto in essere "un aiuto" causalmente rilevante al presun to autore principale nè lo ha certo convinto (indotto o de terminato) a regigere un bilancio o un'altra comunicazione asseritamente falsa. Con l'affermazione che l'elemento oggettivo del reato in questione è costituito dalla (mera) condotta il cui contenuto si sostanzia nella "decisione di comunicare" e nella "comuni cazione" (scritta o orale) di un certo dato relativo alla con dizioni economiche della società (avv. Galgano), pare voglia in tendersi dire che l'imputato avrebbe solo contribuito alla f -68- mazione dei dati contabili simulati, non anche alla loro rappresentazione in bilancio: ma si è poco prima avuto modo di chiarire che, se è vero che la falsa contabilità
non è essa stessa l'oggetto della falsa rappresentazione di cui parla l'art.2621 c.c., è altrettanto indubitabile che con essa si offre un contributo determinante alla con venendone a costitui dotta criminosa postulata dalla norma, re una condizione indispensabile. E questa annotazione dà
contezza della inconsistenza dell'ulteriore considerazione,
secondo cui, una volta postulata la libera determinazione dell'amministratore, a nulla rileverebbe il comportamento del preteso correo esterno, consapevole o meno della falsi tà, a carico del quale resterebbe soltanto, a tutto concede re, "la consapevolezza", cioè un dato relativo al dolo (e che non lo esaurisce), ma farebbe difetto "il fatto".
Priva di giuridico fondamento è, poi, la eccezione rela tiva alla presunta mancanza di correlazione fra l'accusa contestata, secondo la quale TI dovrebbe rispondere del reato ex art.2621 c.c.in qualità di "direttore genera le di fatto" di FI PA, e dunque come soggetto proprio del reato contestato,e la sentenza di primo grado che ha affermato la responsabilità dell'imputato non già sulla ba se di tale qualifica, espressamente esclusa, ma come 'extra concorrente nel reato proprio commesso da TI:
'immutatio' che l'altro difensore (avv.Lozzi,2° e 5° mot.) neus' -69-
insistentemente evoca ponendo altresì in luce che nel capo di imputazione è descritta una condotta di natura omissiva (il nascondimento di dotazioni di ricchezza..),
mentre la condanna è per una condotta ritenuta commissi va, consistente nell'aver preparato il bilancio dopo aver lo studiato, elaborato e scritto.
Invero non sussiste violazione del principio di corre lazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano conte nuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza.L'immutazione si verifica solo quan do il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quel lo contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibi lità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei con tenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato,
posto così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto hassuna possibilità di effettiva difesa.
Quando, per contro, come nel caso in esame, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immuta-
zione.Conseguentemente la impugnata sentenza va esente dal la censura in esame, in quanto richiama espressamente i prin cipi di diritto sopra menzionati, evidenziando come la sempli ce modifica del ruolo ricoperto dal TI, indicato in
__ -70-
contestazione come direttore generale e,in sentenza, qua le direttore centrale preposto al settore finanza, non pos sa realizzare una immutazione del fatto tale da ricadere nella disciplina dell'art. 521, c.2, c.p.p.,non essendovi dubbio che all'imputato sono stati contestati e con la con l'ammi specifica menzione dell'aver agito in concorso nistratore delegato tutti i fatti per i quali egli ha
-
riportato condanna, precisandosi soltanto la veste in cui li aveva commessi, in ordine ai quali egli ha ben potuto esercitare il suo diritto di difesa.
Dovendosi aggiungere, a confutazione dell'altro rilie che la figura vo di cui si avvale la censura in esame,
delittuosa ex art.2621 n.I c.c., in rapporto alle due mo dalità alternative di realizzazione dell'illecito, si ri̟
solve in un reato di pura azione nell'ipotesi della espo sizione inveritiera di fatti e si riveste, invece, in quel la, ricorrente nella specie,del nascondimento, del sembian te del reato "a condotta mista": vale a dire come accre attiva, quanto alla ditato dalla più autorevole dottrina
-
"comunicazione sociale", nella quale il nascondimento con fluisce;
omissiva, quanto alle carenze della medesima rispet to al quadro informativo che era legittimo pretendere dal suo autore;
sicchè va pure condivisa l'impugnata sentenza nella parte in cui, divergendo dalla impostazione difensiva qui nuovamente prospettata, considera che all'imputato è
state contestato anche "un facere". 71
SUB H)
La condanna generica al risarcimento dei danni con tenuta nella sentenza penale non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamen to della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della esistenza desumibile anche presuntivamente,
-
con criterio di semplice probabilità di un nesso di
-
causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, re-
stando impregiudicato l'accertamento riservato al giu dice della liquidazione della esistenza e dell'entità
del danno senza che ciò comporti alcuna violazione del giudizio formatosi sull'an..
Nel caso concreto, l'attitudine pregiudizievole dei :
fatti addebitati agli imputati è stata come rilevasi
-
dal complesso delle considerazioni sin qui esposte
-
ben posta in evidenza dalla sentenza impugnata, anche
- al solo fine di stabilire in astrat se come dovevasi
-
to l'obbligo del risarcimento.
Vanno pertanto disattesi i motivi di ricorso che riflettono questo punto, che appaiono per il vero piut tosto attinenti al giudizio civile di liquidazione.
Compresi i motivi esposti con riferimento al danno morale, essendo parimenti indiscusso che, in "subiecta materia',il giudice penale non è tenuto a distinguere 72.
i danni, moralicda quelli patrimoniali dimateriali.
SUB I)
Va pure respinto il ricorso proposto dai trenta dipen denti FI Spa, costituiti parte civile.
L'avv.Ugo Giannangeli, che li rappresentava in giudi zio, nominò sostituto processuale l'avv.Roberto Lamacchia,
a sua volta costituito per altri ventiquattro lavoratori.
All'avv.Lamacchia il giudice d'appello ha liquidato il più consistente ammontare di spese processuali, come si de sume chiamzamente dal raffronto con quanto disposto a favo re degli altri patroni di parte civile con analogo gruppo di parti patrocinate.
in conformità al rilievo espres Deve perciò ritenersi so dal P.G.in udienza che in tale maggiore ammontare sia
-
no ricomprese anche le spese spettanti allė parti civili patrocinate dall'avv. Giannangeli.
In definitiva, non è dato riscontrare il lamentato erro re materiale. Ne consegue che le parti civili ricorrenti sono tenute al pagamento delle spese della presente fase processuale cui hanno dato causa. L'esito del giudizio comporta la solidale condanna de gli imputati ricorrenti alla rifuzione delle spese soste nute da ciascuna delle parti civili,le quali vanno liqui date nella misura indicata nel dispositivo. 73
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FR PA TI perchè il rea to continuato ascrittogli è estinto per sopravvenuta pre scrizione;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con-
fronti di RE TI, limitatamente alla imputazione di cui al capo B) della rubrica, perchè il fatto non previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena di venti giorni di reclusione e Lire
200.000 di multa;
rigetta il ricorso di TI nel resto e quello di
TI agli effetti delle statuizioni civili;
B
rigetta il ricorso del Procuratore Generale;
rigetta il ricorso delle parti civili rappresentate dall'avv.Ugo Giannangeli e le condanna in solido al pa gamento delle spese processuali cui hanno dato causa;
condanna TI e TI in solido al rimborso del le spese sostenute dalle parti civili, che liquida: per quelle rappresentate e difese dall'avv. Sergio Bonetto in
L.3.560.000, di cui L.
3.000.000 per onorario;
per quelle rappresentate e difese dall'avv.Ugo Giannangeli in L.
6.560.000,di cui L.
6.000.000 per onorario;
per quelle rappresentate e difese dall'avv. Giorgio Marpillero in
L.6.560.000, di cui L.
6.000.000 per onorario;
per quella -7h-
rappresentata dall'avv. Andrea Galasso in L.2.540.000,
di cui L.
2.500.000 per onorario;
per quelle rappresen tate dall'avv. Roberto Damacchia in L.8.560.000, di cui
L.
8.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2000
Il consigliere est. j Yuunistally H presidente Siuseppe Count
IL COLLABORATORA DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
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Depositata in Cancelleria 10 GEN. 2001
Oggi, DI CANCELLERIA aujuin IL COLLA