Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2000, n. 191
CASS
Sentenza 19 ottobre 2000

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L'art. 587 comma 1 cod.proc.pen., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nella ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.

Il reato di false comunicazioni sociali, costituendo una (eccezionalmente punita) falsità ideologica in scrittura privata, sussiste unicamente con riferimento a quello che espressamente viene dichiarato e non consente la presa in considerazione di ciò che sia semplicemente sottinteso o di elementi che siano al di fuori dell'attestazione quando, in quest'ultima, il riferimento ad essi non possa ritenersi nemmeno in via implicita.

Il delitto di false comunicazioni sociali, in rapporto alle due modalità alternative di realizzazione dell'illecito, si risolve in un reato di pura condotta, nella ipotesi di esposizione di fatti non corrispondenti al vero, relativi alla costituzione ed alle condizioni economiche della società, ed in un reato a condotta mista, nel caso di occultamento di fatti concernenti le medesime condizioni; tale condotta infatti è attiva, per quel che attiene alla comunicazione sociale, ed omissiva, per quanto attiene alle carenze del contenuto della comunicazione stessa, con riferimento al veritiero quadro informativo che era legittimo pretendere dal suo autore.

Il bilancio consolidato della società capogruppo costituisce comunicazione sociale a tutti gli effetti, dal momento che esso mira a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario e, in primo luogo, quella della stessa capo fila, altrimenti non evincibile dal suo solo bilancio di esercizio.

Il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, ne' deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.

In tema di false comunicazioni sociali, la falsità del bilancio consolidato, come può afferire a violazioni dei principi di redazione dello stesso (falsità originaria), così può conseguire al recepimento di falsi dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate (falsità derivata). In tal caso, gli amministratori della società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità del bilancio consolidato (addebitabile agli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'art. 48 cod.pen.), a condizione che la falsità del dato contabile della società controllata non emerga e sia accertata nel corso del processo di consolidamento, nel qual caso, il redattore ne risponderà ai sensi dell'art. 40 cod.pen., con riferimento alla posizione di garanzia della quale è investito. Egli risponderà, infine, a titolo di concorso, nel caso in cui la falsità dei dati trasmessi dalla società controllata sia già a sua conoscenza perché concordata tra gli amministratori della controllata e quelli della capo gruppo.

Il delitto di false comunicazioni sociali è reato istantaneo; pertanto, quando la comunicazione assume forma scritta, esso si consuma nel momento in cui i documenti che la incorporano sono depositati ai sensi di legge, con la conseguenza che successive dichiarazioni di conferma della comunicazione falsa non integrano nuova violazione della medesima disposizione di legge, ne', tantomeno, rilevano agli effetti della continuazione o della permanenza.

In tema di false comunicazioni sociali, l'elemento psicologico del reato, vale a dire la volontà di esporre ai destinatari della comunicazione falsi fatti relativi alla costituzione o alle condizioni economiche della società, deve ritenersi provato nel caso in cui la falsa attestazione sia relativa a riserve liquide o fondi occulti, ottenuti attraverso alterazioni di bilancio e destinati allo scopo di porre nella disponibilità degli amministratori risorse illecite, da gestire al di fuori di ogni controllo, atteso che -in tal caso- è certa la finalità di inganno e di ingiusto profitto, insita nella mancata rappresentazione di dette riserve e della loro gestione.

In tema di reati tributari, la nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo 10.3.2000 n. 74 (che ha abrogato l'intero titolo I del decreto legge 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge 7.8.1982 n. 516), ha inteso punire solo i fatti concretamente lesivi degli interessi finanziari, negando rilevanza penale agli atti prodromici dell'evasione fiscale; non costituisce pertanto più reato la indicazione - nei certificati rilasciati a soggetti destinatari di compensi o di altre somme soggette a ritenuta alla fonte- di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti, ipotesi che, viceversa, era prevista e punita dall'art. 4 lett. e) della legge 7.8.1982 n. 516.

In tema di false comunicazioni sociali, costituiscono fatti concernenti le condizioni economiche della società, e sono quindi penalmente rilevanti, anche quelli che, pur esprimendo valori economici di modesta entità in termini assoluti, ovvero percentuali, rispetto al patrimonio complessivo della compagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l'aspetto qualitativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche della stessa.

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  • 1Foglio di giurisprudenza.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2000, n. 191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 191
Data del deposito : 19 ottobre 2000

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