Sentenza 25 ottobre 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.
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- 2. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
Leggi di più… - 3. Crac Parmalat: la sentenza di fallimento non deve essere causalmente collegata alle condotte di bancarottaAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 21 agosto 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2012, n. 7545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7545 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 25/10/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2558
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 02995/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/02/2011 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Corso Piermaria, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15 febbraio 2011 la Corte d'Appello di Ancona, in ciò confermando la decisione assunta dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Fermo (invece riformata nei confronti di altro imputato), ha riconosciuto TT AN responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società Superblock s.p.a., della quale era stato consigliere di amministrazione dal 13 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998 e presidente da quest'ultima data al 27 luglio 2000; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile LA RI.
1.1. Secondo l'ipotesi accusatola, recepita dal giudice di merito, nell'anno 1997 il TT aveva effettuato numerose vendite di prodotti in nero, distraendo i relativi proventi per un totale di L. 86.939.616.
2, Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a otto motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 1;
osserva che nel capo d'imputazione gli era stata contestata la vendita di prodotti "in nero" solo nei confronti della ditta IG: sicché l'estensione dell'accusa alle vendite effettuate ad altri clienti avrebbe comportato una modifica dell'imputazione, non consentita nel giudizio abbreviato ed effettuata per di più ad opera del giudice, anziché del pubblico ministero.
2.2. Col secondo motivo contesta che dalle emergenze investigative sia emersa la prova di vendite in nero per l'importo complessivo di L. 86.939.616, essendosi raggiunta la certezza soltanto nei limiti di L. 13.636.925, secondo quanto affermato dal consulente tecnico del pubblico ministero (della cui relazione, pertanto, denuncia il travisamento).
2.3. Col terzo motivo contesta la valenza probatoria del comportamento tenuto dal socio di minoranza LA RI, utilizzato dalla Corte di merito quale prova logica delle distrazioni.
2.4. Col quarto motivo denuncia l'illogicità della motivazione consistita nell'avere svalutato la rilevanza probatoria della relazione ispettiva acquisita in un procedimento ex art. 2409 cod. civ. e della relazione del curatore, donde era emersa la regolare tenuta della contabilità. A confutazione della linea argomentativa addotta nella sentenza impugnata, secondo cui la regolarità riscontrata sarebbe soltanto formale, osserva che proprio su pretese irregolarità contabili si fonda l'accusa, essendoglisi contestato il mancato transito dei proventi "in nero" nei conti e bilanci della società.
2.5. Col quinto motivo il ricorrente valorizza la sanatoria contabile avvenuta con l'iscrizione in bilancio, in data 18 settembre 1998, dei proventi in contestazione;
contrasta il rilievo del giudice di merito, secondo cui la sanatoria avrebbe operato soltanto se si fosse provveduto al versamento dei relativi importi nelle casse della società, tale assunto confliggendo, a suo dire, col tenore del capo d'imputazione.
2.6. Col sesto motivo il TT si fa portatore della tesi secondo cui, ad integrare l'Illecito contestato, si richiede il nesso causale - mancante nel caso di specie - fra gli atti distrattivi e il pregiudizio per i creditori.
2.7. Col settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, insita nella presunzione di responsabilità a carico dell'imprenditore che non abbia dimostrato di aver destinato agli scopi sociali le somme riscosse. Sostiene essere, del resto, carente la prova dell'effettiva percezione, da parte propria, delle somme costituenti il profitto della vendita "in nero".
2.8. Con l'ottavo motivo contesta la sussistenza del dolo, osservando che l'avvenuta contabilizzazione degli introiti esclude la finalità di depauperare il patrimonio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccezione di nullità per inosservanza del principio di correlazione fra contestazione e condanna, che informa il primo motivo di ricorso, non ha fondamento e va disattesa.
1.1. Costituisce un principio da considerare alla stregua di "diritto vivente", siccome asseverato da ripetute ed unanimi enunciazioni giurisprudenziali, quello secondo cui le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato (così Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Rv. 232423; v. anche le successive Sez. 2, n. 46242 del 23/11/2005, Magnatta, Rv. 232774; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866; nonché la più recente pronuncia con cui le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale su altra questione, hanno tra l'altro ribadito una volta di più il principio suesposto: Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
1.2. Ciò detto, non può esservi dubbio che nel caso di specie il diritto alla difesa dell'imputato non sia stato minimamente compromesso dall'inesatta indicazione, nel capo d'imputazione, della sola ditta IG quale acquirente delle forniture "in nero", il cui complessivo ammontare era comunque precisato nella somma complessiva di L. 86.939.616, che esattamente raccoglieva in sè coacervo delle forniture effettuate, al di fuori della contabilità, nei confronti di svariate ditte clienti e non della sola IG. D'altro canto, come esattamente osservato dalla Corte d'Appello, l'imputato ha avuto modo di dispiegare le sue difese in relazione alla totalità dei rapporti commerciali così, illecitamente, intrattenuti e sfociati nella distrazione dei corrispettivi, come dimostrato dal tenore stesso delle memorie difensive da lui depositate, facenti riferimento alla totalità delle vendite "in nero" per l'importo complessivamente contestato.
1.3. L'affermazione di responsabilità del TT per l'intero ammontare di L. 86.939.616 non è stato, dunque, il portato di un illegittimo esercizio dell'azione penale da parte del giudice, atteso che la contestazione era già espressa nell'editto accusatorio e che l'imprecisa formulazione di questo non aveva in alcun modo pregiudicato il diritto di difesa dell'imputato.
2. Il vizio motivazionale denunciato col secondo motivo non è sussistente.
2.1. La Corte di merito, invero, ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento valorizzando le fonti di prova consistite, innanzi tutto, nelle deposizioni testimoniali rese dai dipendenti della società Super Block s.p.a.: da queste è stato possibile apprendere il meccanismo sistematicamente adottato dal TT nel ripartire le vendite effettuate fra quelle le cui merci erano contrassegnate dalla dicitura "fiscale" e quelle che, invece, erano designate con la dicitura "fuori"; le prime venivano regolarizzate contabilmente e i relativi proventi entravano nelle casse della società; le seconde, invece, erano compiute "in nero" e i relativi importi erano intascati e fatti propri dal TT.
2.2. A tali risultanze si è aggiunto l'esito della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, da cui si è tratto l'accertamento in termini quantitativi delle distrazioni attuate;
in proposito la Corte marchigiana ha rilevato che, secondo la relazione del ct., almeno L. 86.839.616 di ricavi a nero del 1997 potevano considerarsi sicuri: tale ipotesi essendo non solo realistica, ma anche prudenziale, atteso che il consulente giudicava più accreditabile quella che fissava il totale in L. 438.000.000. 2.3. La lettura così data dal giudice di merito alle deposizioni testimoniali e alla relazione del ct. non può essere utilmente contestata dal ricorrente neppure invocando il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) sotto il profilo del ed. travisamento della prova;
il vizio in questione, denunciabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), può identificarsi soltanto nell'errore revocatorio sul significante, giacché il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse): mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). Nel caso di cui ci si occupa la Corte territoriale non ha attribuito all'atto istruttorio un contenuto diverso dal suo valore semantico, ma ne ha dato un'interpretazione, seguita da una libera valutazione, che sfugge per sua natura al controllo di legittimità.
3. Nella motivazione della sentenza impugnata è dato, inoltre, rilievo al comportamento tenuto dal socio di minoranza LA RI, per essersi costui indotto a porre in essere un'attività di vigilanza e controllo sull'operato del TT, culminata nella denuncia all'autorità giudiziaria una volta scoperto il meccanismo fraudolento adottato: il che, osserva il giudice di merito, non sarebbe accaduto se si fosse trattato di una procedura circoscritta e finalizzata soltanto a scopi di evasione fiscale, con reimpiego nell'impresa delle somme lucrate.
3.1. Tale ragionamento, contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente, ha una sua innegabile razionalità nel rafforzare il convincimento che le vendite in nero siano state eseguite in frode non soltanto al fisco, ma alla stessa società di appartenenza, nelle cui casse non sono mai pervenuti i corrispettivi delle vendite così effettuate. E, per quanto la prova logica che la Corte ne ha tratto non sia dotata di autonoma decisività nel sorreggere il giudizio di responsabilità penale del TT, essa rientra tuttavia a pieno titolo nel complessivo compendio probatorio - formato anche dalle risultanze già viste della prova testimoniale e della consulenza disposta dal P.M. - su cui si è sorretta la ricostruzione del fatto conforme all'ipotesi accusatoria.
4. Giuridicamente corretti sono anche i criteri di valutazione adottati dalla Corte di merito con riferimento alla minima rilevanza da attribuirsi alla relazione ex art. 2409 cod. civ. redatta dall'ispettore, dott. Marangoni, e alla relazione R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 33 redatta dal curatore fallimentare. Nella
sentenza impugnata si osserva che in ambedue gli atti acquisiti la valutazione di regolarità delle scritture contabili è riferita agii aspetti meramente formali e, comunque, non pertinenti all'accertamento dei fatti cui l'imputazione si riferisce: onde il giudizio ivi espresso non è incompatibile con la prova, emergente aliunde, della consumazione di atti distrattivi non evidenziagli attraverso l'esame delle scritture, proprio perché celati alla contabilità.
4.1. Nè vale opporre, come fa il ricorrente, che l'accusa sia incentrata sulle irregolarità contabili commesse in occasione delle vendite "in nero": tanto infatti non emerge dal capo d'imputazione, nè dalla ratio decidendi posta a sostegno della condanna;
la contestazione mossa al TT, e ritenuta fondata dai giudici di merito, non attiene a una bancarotta documentale in rapporto ad irregolare tenuta della contabilità R.D. n. 267 del 1942, ex art.216, comma 1, n. 2) ma alla fattispecie di bancarotta patrimoniale di cui al n. 1) dello stesso comma, per distrazione dei corrispettivi ricavati dalle vendite di cui sopra: la cui omessa contabilizzazione non è posta in evidenza come illecito a sè stante, ma come mezzo di occultamento dei ricavi indebitamente intascati dall'imputato. Tale è il significato da riconoscersi al rilievo, contenuto nel capo d'imputazione, secondo cui "i proventi menzionati non "transitavano" sui conti e bilanci della società", con evidente riferimento alle somme di denaro così distratte e non certamente alle appostazioni contabili.
5. Quest'ultima notazione vale a introdurre la confutazione del quinto motivo di ricorso, col quale l'imputato infondatamente si duole che i giudici di merito non abbiano conferito il giusto valore alla "sanatoria" concretatasi nella successiva iscrizione in bilancio dell'importo complessivo di L. 70 milioni circa, sotto le voci "crediti diversi di dubbia esistenza" e "di dubbia esigibilità". In proposito valga osservare che, consistendo il reato ascritto al TT nell'essersi appropriato delle somme corrispondenti alle vendite effettuate "in nero", il pregiudizio recato alla garanzia patrimoniale dei creditori attraverso il depauperamento della società poteva essere rimosso soltanto col versamento nelle casse sociali degli importi indebitamente distratti: il che non è invece avvenuto, per cui l'illecito si è perpetuato malgrado la - surrettizia e parziale -correzione dei dati contabili.
6. La tesi prospettata col sesto motivo di ricorso, secondo cui ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale si richiede il nesso eziologico fra la condotta distrattiva e il pregiudizio per i creditori, ha un significato apprezzabile dal punto di vista giuridico soltanto se il menzionato pregiudizio si intenda correlato allo stato di dissesto: giacché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, ogni atto di distrazione assume rilevanza penale in quanto, avendo arrecato la corrispondente diminuzione del patrimonio destinato alla garanzia dei creditori, si è tradotto ipso facto in un immediato pregiudizio per le ragioni di costoro: e ciò va detto - vale la pena di ribadirlo -
indipendentemente dall'esistenza, o meno, di un concorrente illecito di natura documentale.
6.1. Tuttavia, anche se riguardata come volta a configurare l'indefettibilità di un nesso causale fra distrazione e dissesto, la tesi è destituita di fondamento. Essa, invero, si pone in contrasto con un principio giurisprudenziale di granitica solidità, perché enunciato da una serie ininterrotta di pronunce, a tenore del quale la dichiarazione di fallimento non costituisce l'evento del reato di bancarotta, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo - che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale - ed il fallimento (v. Sez. 5, n. 316 del 27/11/1985 - dep. 15/01/1986, Benedetti, Rv. 171578; Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185883;Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco, Rv. 211366; Sez. 5, n. 36088 del 27/09/2006, Corsatto, Rv. 235481; oltre alle numerose non massimate); l'unica voce dissonante è un recente arresto di questa stessa sezione (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), del tutto isolato e che non può essere condiviso in quanto basato su una visione del fallimento come evento del reato, non predicabile in base al tenore della norma e, infatti, costantemente esclusa da tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi negli ultimi decenni.
7. Del pari privo di fondamento, perché confliggente con un principio unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è il settimo motivo di ricorso, col quale il TT denuncia il contrasto col criterio di valutazione della prova, dettato dall'art. 192 c.p.p., comma 2, della linea argomentativa basata sul principio secondo cui sussiste la distrazione dei beni in ogni caso in cui il fallito (o l'amministratore della società fallita) ne abbia avuto il possesso e i beni stessi non siano rinvenuti dal curatore, senza che ne risulti in qualsiasi modo indicata la destinazione. Basti, in proposito, richiamarsi alla - sia pur risalente - pronuncia in tal senso del massimo organo di nomofilachia (Sez. U, n. 2 del 25/01/1958, Mezzo, Rv. 98002), cui sono seguite numerosissime enunciazioni conformi da parte delle singole sezioni (v. per tutte Sez. 5, n. 8786 del 14/06/1983, Nenna, Rv. 160829; Sez. 5, n. 178 del 26/02/1991, Mattia, Rv. 186949; Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 - dep. 03/03/1999, Vichi, Rv. 212606; Sez. 5, n. 30818 del 24/04/2003, Pizzone, Rv. 225804;
Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004 - dep. 02/02/2005, Sabino, Rv. 231411;
Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008 - dep. 18/02/2009, Birichini, Rv. 243295).
7.1. Il menzionato principio, correttamente applicato dalla Corte di merito, non implica alcuna inversione dell'onere della prova in quanto non esige dall'imputato un'attività probatoria, ma soltanto assertiva, essendo poi compito del giudice l'accertamento della veridicità o meno di quanto affermato;
ne' viola i criteri normativamente fissati per la valutazione della prova indiziaria, basandosi il ragionamento presuntivo sulla convergenza di una pluralità di fatti noti - la cui logica coordinazione conduce all'accertamento del fatto ignoto - che sono costituiti:
dall'accertato possesso, da parte dell'imputato, dei beni o delle attività cui l'addebito si riferisce (nel caso di specie, dei corrispettivi versati dalle ditte clienti per gli acquisti "in nero"); dal mancato loro rinvenimento nel patrimonio della società all'atto del fallimento;
dalla mancanza di qualsiasi indicazione che possa dar conto della loro destinazione in modo conforme agli scopi sociali.
7.2. Che poi l'avvenuta percezione diretta, da parte del TT, dei ricavi di parte delle vendite effettuate - per un importo complessivo di L. 86.839.616, come già dianzi osservato - sia risultata provata non è contestabile, alla stregua della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito in base a una valutazione delle emergenze probatorie che, per essere immune da vizi logici e giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità.
8. Da disattendere, infine, è anche l'ottavo motivo di ricorso. Come si è già rimarcato nel trattare il quinto motivo, l'avvenuta iscrizione in bilancio dell'importo complessivo di L. 70 milioni circa, sotto le voci "crediti diversi di dubbia esistenza" e "di dubbia esigibilità", in nessun modo è valsa a rimuovere l'antigiuridicità della condotta anteriormente tenuta, perpetuatasi del resto col mancato versamento nelle casse della società delle somme corrispondenti, pur dopo la correzione del dato contabile. Dal punto di vista dell'elemento psicologico è d'obbligo, qui, ricordare che ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico, il quale sussiste ogni qualvolta l'agente abbia la consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 11899 del 14/01/2010, Rizzardi, Rv. 246357;
Sez. 5, n. 4424 del 09/03/1999, Spinelli, Rv. 213117): il che non è contestabile in una fattispecie nella quale l'amministratore risulta aver fatto propri - anziché versarli nelle casse sociali - i proventi di vendite effettuate per conto della società.
9. Il rigetto del ricorso, che inevitabilmente consegue a quanto fin qui osservato, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013