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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 aprile 2026
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Art. 2392.
(Responsabilita' verso la societa').
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto ((dall'articolo 2381-bis e dal quarto comma dell'articolo 2381-ter)) , sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente ((dell'organo di controllo)) .
(Responsabilita' verso la societa').
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piu' amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto ((dall'articolo 2381-bis e dal quarto comma dell'articolo 2381-ter)) , sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilita' per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente ((dell'organo di controllo)) .
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[…] Presidente Consolandi Mambriani, Relatore R.G. 55044/2002 ľ 55048/2002 Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Diligenza – Perizia (Art. 2392 prev. c.c.) Il richiamo alla diligenza del mandatario compiuto dall'art. 2392 c.c. previgente richiede una diligenza di tipo professionale. […] Società di capitali – Società per azioni – Amministratori – Doveri – Dovere di corretta gestione – Responsabilità – Onere della prova (Artt. 1218 e 2392 prev. c.c.) Nel caso di responsabilità verso la società spetta all'amministratore o al sindaco chiamati a rispondere del proprio operato provare il proprio esatto e puntuale adempimento e, […]
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- 1. Trib. Torino, sentenza 11/01/2023, n. 103Provvedimento: […] “In via principale: CP_3- condannare l'Ing. al risarcimento del ex art. 1218 c.c. e 1223 c.c. per violazione del suo obbligo di diligenza e correttezza nell'amministrazione della società - ex artt. 2392 cc e 2764 c.c. - per l'importo complessivo di Euro 100.000,00 a titolo di distrazione indebita di Org_1somme destinate alla società oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, o altro veriore determinando, anche in via equitativa;Leggi di più...
- art. 2476 c.c.·
- diligenza amministrativa·
- responsabilità amministratore·
- risarcimento danni·
- mancato incasso crediti·
- distrazione indebita·
- business judgement rule·
- controllo di gestione·
- litisconsorzio necessario·
- compensazione spese legali