Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..
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1. La questione sottoposta a queste Sezioni Unite è stata così formulata: "Se, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, debba anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite o possa determinarlo unitariamente". 2. (...) Pertanto, giova alla maggiore chiarezza della presente decisione riformulare il quesito proposto, nel senso che occorre dare risposta ai seguenti interrogativi: a) se in caso di reato continuato il giudice debba stabilire (e quindi evidenziare), oltre che la pena per il reato più grave, quelle relative ai …
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Il compimento di un dovere da parte del soggetto asseritamente provocator in tanto può assumere carattere provocatorio in quanto venga esercitato con dispetto o con animo fazioso, si da rendere, in tale caso, apprezzabile lo stato d'ira del soggetto attivo ed ingiusto il fatto determinante la reazione. Le circostanze attenuanti putative sono irrilevanti, in quanto l'attenuante può essere riconosciuta solo se realmente esistente e non perché erroneamente ritenuta dall'agente: va dunque riaffermato il principio per cui non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale …
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Articolo a cura di: Avv. Claudio Calvello Stalking configurabile anche con pochi episodi e diffamazione via chat di classe: rilevanza penale e limiti della Cassazione La Corte di Cassazione affronta un caso di atti persecutori e diffamazione in ambito familiare e scolastico, chiarendo che lo stalking può sussistere anche con un numero limitato di condotte purché idonee a produrre effetti destabilizzanti. Ribadisce che la diffamazione si integra anche in chat di gruppo, essendo sufficiente la comunicazione a più persone. Viene inoltre dichiarata la prescrizione del reato di diffamazione con eliminazione della pena, pur restando fermi gli effetti civili. La sentenza conferma i limiti del …
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Chi impugna la revoca di una prova testimoniale già ammessa è tenuto, in ossequio al principio di specificità di all' art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue: L'onere di dedurre specificatamente al momento della presentazione della lista le circostanze specifiche (in ipotesi decisive) sulle quali il teste deve riferire non può ritenersi soddisfatto attraverso il semplice riferimento, contenuto nella lista testimoniale depositata, ai "fatti di causa". CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 02/02/2023) 21/02/2023, n. 7421 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZAZA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2013, n. 28852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28852 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/05/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1232
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 46103/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TO N. IL 07/06/1987;
TALENTO LUIGI N. IL 23/07/1987;
avverso la sentenza n. 12155/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il Difensore, Avv. PAGLIANO TO, in sostituzione dell'Avv. Pagliano Alfonso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Letti i ricorsi ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
TA TO, TALENTO LUIGI.
1.1) - ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 27.03.2012 di conferma della sentenza di condanna del Gup presso il tribunale di Nola, che aveva ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, per concorso nel reato di rapina ai danni del dipendente del distributore di benzina "IP", ED RO, al quale sottraevano la somma di Euro 40,00 mediante la minaccia di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, operando gli imputati con il volto travisato dal casco per motociclisti;
fatti del 16.04.2011;
Il Difensori, Avv. Alfonso Pagliano per il AS e Avv. Saverio Senese per il Talento, deducono:
2.0) - MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e). 2.1) - Nullità della sentenza per motivazione illogica ed erronea valutazione degli elementi di causa riguardo al trattamento sanzionatorio;
in particolare:
a) - per avere negato il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, risultando erroneo il richiamo alla gravità ed alle modalità del fatto, compiuto senza prendere nella dovuta considerazione il comportamento dell'imputato che, per un verso, aveva reso piena confessione e, per altro verso, aveva restituito la somma sottratta;
b) - per avere negato il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, che invece andava concessa per la speciale tenuità
dell'importo sottratto e per lo stato di incensuratezza;
- al riguardo, il difensore del Talento, sottolinea che il richiamo alla natura plurioffensiva del delitto di rapina sarebbe improprio perché la violenza alla persona è parte integrante di tale delitto, sicché la sentenza andrebbe censurata per non avere tenuto conto delle concrete circostanze dell'azione delittuosa e della sostanziale mancanza di significatività della lesione del bene patrimoniale e del bene giuridico dell'integrità fisica e morale della vittima;
c) - per avere applicato una pena eccessiva e superiore ai minimi edittali, con motivazione di stile prescindendo: -dalla mancanza di professionalità nel delitto, - dallo stato di bisogno degli imputati e, - dalla corretta condotta di vita anteatta;
CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - I motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono infondati, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena;
3.2) - riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità degli imputati che non hanno esitato a porre in essere una condotta altamente minacciosa, così che la pena irrogata in misura assai prossima ai minimi edittali, non è stata ritenuta suscettibile di ulteriore riduzione;
- va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congniamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4^, 04 luglio 2006, n. 32290). - del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cassazione penale, sez. 4^, 21 settembre 2007, n. 38536). 3.3) - riguardo al giudizio di comparazione tra le attenuanti e le aggravanti, la Corte di appello ha correttamente ed congruamente motivato, osservando che il giudizio di equivalenza era stato adottata in vista dell'incensuratezza degli imputati, ma che il giudizio di prevalenza era inibito dalla gravità e dalle modalità del delitto commesso mediante l'uso di arma, sia pure giocattolo, nonché mediante il travisamento del volto, elementi incisivamente ritenuti dalla Corte di appello come: "indici di indole delinquenziale";
- la motivazione risulta congrua ed incensurabile in questa sede, atteso che in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o con formule sintetiche e che in ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza che non ricorre nella specie. (Cassazione penale, sez. 4^, 08 aprile 2008, n. 25279). - d'altra parte, risultano infondati i motivi relativi allo stato di incensuratezza degli imputati, atteso che tale circostanza è stata già valutata dal giudice di primo grado, ed atteso che tale condizione non può assurgere a rilievo primario, atteso che nell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice non può tenere conto unicamente dell'incensuratezza dell'imputato, ma deve considerare anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p.. (Cassazione penale, sez. 4^, 25 giugno 2008, n. 31440).
3.4) - riguardo all'attenuante ed ex art. 62 c.p., n. 4, la Corte di appello ha motivato in maniera adeguata, sottolineando che il reato di rapina ha carattere plurioffensivo, sicché oltre al valore del bene sottratto andava considerata la lesione del bene giuridico dell'integrità fisica e morale della persona aggredita che, nella specie, non poteva ritenersi lieve, atteso l'uso di un'arma che, per la sua conformazione, al pari del travisamento, era idonea a suscitare timore nella vittima;
- si tratta di una motivazione congrua ed esente da illogicità, avendo puntualizzato il grave turbamento prodotto nella vittima dalla condotta osservata dagli imputati, in conformità al principio per il quale ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto. (Cassazione penale, sez. 2^, 20/01/2010, n. 19308). - Invero, sebbene il delitto di rapina si trovi inserito nel titolo ottavo del libro secondo codice penale, concernente i reati contro il patrimonio, in quanto lede essenzialmente l'interesse al possesso dei beni mobili, tuttavia, poiché tale interesse viene leso attraverso la violazione della libertà fisica (cioè, mediante violenza) e - o interiore (cioè, mediante minaccia) della persona, esso si connota come un tipico reato plurioffensivo, avendo il legislatore di mira anche la tutela della libertà ed integrità individuale aggredite dalla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice. Il danno, quindi, non si esaurisce nella lesione della sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi degli anzidetti beni individuali.
È indubbio che, avuto riguardo ai beni protetti, l'interesse patrimoniale non assorbe, ne' può assorbire, quello attinente all'intangibilità della libertà ed integrità della persona, la quale non sempre coincide con il soggetto leso patrimonialmente;
onde ben può derivare dalla consumazione della rapina una lesione plurima estesa alla sfera di più soggetti rispettivamente portatori dell'interesse patrimoniale e di quello alla libertà e - o integrità fisica e morale aggredite strumentalmente per la realizzazione del primo interesse, che costituisce lo scopo o movente sostanziale della condotta criminosa.
- Se, dunque, alla stregua dei rilievi che precedono la rapina non può ritenersi reato contro il patrimonio in senso stretto, è evidente come, ai fini dell'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, per la configurazione del danno penalmente rilevante non deve aversi riguardo alla prima parte della norma, la quale considera attenuante il danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla persona offesa, bensì alla ricorrenza dell'ipotesi alternativa, delineata nella seconda parte dell'art. 62 c.p., n. 4, alla cui stregua nei delitti determinati da motivi di lucro (quale è certo il reato consumato dalla condotta del rapinatore integrante, come detto, la lesione di una pluralità di beni tutelati della norma incriminatrice) la realizzazione del profitto economico si considera di speciale tenuità solo se anche l'evento dannoso o pericoloso connesso alla lesione patrimoniale possa ritenersi di speciale tenuità. (Cassazione penale, sez. 2^, 0 6/03/2Q01. n. 21872). E nella rapina, pertanto, non è sufficiente ad integrare la attenuante di cui trattasi il fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale, contro il quale l'agente ha indirizzato l'attività violenta e - o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa mobile altrui.
Solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo, in definitiva, alla applicazione della attenuante.
- L'inciso che nella seconda parte della norma presuppone per la concessione dell'attenuante anche la speciale tenuità dello "evento dannoso o pericoloso" postula chiaramente un apprezzamento globale della sfera subiettiva lesa dalla condotta criminosa, includendovi senz'altro il pregiudizio morale, in quanto la lesione non è più circoscritta al solo danno patrimoniale e comprende, ai sensi dell'art. 178 c.p., e art. 2059 c.c., qualsiasi danno derivante dal fatto - reato, compreso, appunto, quello di natura non strettamente patrimoniale.
Ne deriva che il danno globale deve reputarsi tanto più elevato, malgrado la modesta entità economica della cosa sottratta dal rapinatore, quanto più intensa è la sofferenza morale e - o fisica da lui provocata al soggetto passivo con la sua azione violenta o minacciosa;
di tal che in simile fattispecie rettamente il giudice di merito esclude la configurazione del danno di speciale tenuità, presupposto per l'applicazione della attenuante in esame. - Orbene, con riferimento al caso concreto deve dirsi che la corte di appello ha fatto corretta applicazione degli episodi principi escludendo l'attenuante invocata sulla base del rilievo che il danno rilevante non era soltanto quello patrimoniale, ma anche il pregiudizio connesso alla sofferenza fisica e morale patita dalla vittima per l'aggressione e le lesioni, la cui entità, secondo l'incensurabile apprezzamento congruamente motivato dalla corte di appello, non era suscettibile di una valutazione di lieve consistenza economica tale da giustificare la concessione della predetta attenuante. Cassazione penale, sez, 2^ 06/03/2001. n. 21872. 3.5) - Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013