Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 4
In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.
In tema di reati fallimentari, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita.
L'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari.
In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi e non necessariamente dalla costituzione del sodalizio criminoso, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti ovvero l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative o di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie relativa all'attività esercitata in seno al sodalizio dedito alla commissione di reati fallimentari da parte del professionista impegnatosi nella costituzione di società all'estero strumentali all'occultamento delle risorse finanziarie distratte).
Commentari • 4
- 1. Debiti fiscali e contributivi non pagati: perché possono diventare “operazioni dolose” e portare alla condanna (Cass. Pen. n. 30212/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
Leggi di più… - 2. Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato:Elisabetta Guido · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2011, n. 37370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37370 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
37370 / 1 1 37370 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione V Penale
Composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Udienza pubblica dr. Gennaro MARASCA
Consigliere del 6-7 giugno 2011
dr. EF PALLA
dr. ZI FUMO Consigliere
dr. LO Antonio BRUNO Consigliere
dr. Maria VESSICHELLI Consigliere SENTENZA n.1474
REGISTRO GENERALE
N. 48264/2010
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti l'8.7.2010 dall'avv. ANluca Paglia e dall'avv. prof. GI Carboni, difensori di DE AT AN, nato a
Felino il 23.2.1959; il 14.7.2010 dall'avv. Arnaldo Giudici, difensore di NC ZI, nato a [...] il [...], ed il 14.9.2010 dall'avv. Nadia Alecci, difensore di ZI AN LO, nato a [...]
Emilia il 18.8.1958, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 marzo 2010.
Letta la memoria depositata il 19.5.2011 dall'avv. Nadia Alecci in favore di NI AN LO, contenente motivi aggiunti.
Letta la memoria depositata il 20.5.2011 dagli avv. Lucio Ghia ed
Enrica Maria Ghia, difensori delle parti civili Farmaland Daires LLC Litigation Trust-Farmaland e di American Family Life Assurance
PA of Colmbrus-AFLAC Incorporation /AFLAC). Letta la memoria depositata dall'avv. Claudio Defilippi, difensore delle parti civili FO+12.
Letta la memoria depositata dall'avv.prof. Francesco Mucciarelli, difensore del responsabile civile TAia s.p.a.
Sentite le relazioni dei consiglieri dr. ZI FUMO e dr. LO Antonio BRUNO.
Sentite le conclusioni del P.G, in persona del sostituto dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio per i capi C8) e C9) e F2); la declaratoria di inammissibilità per il resto con
HI e DE OD. riferimento al ricorso di NI;
nonché l'inammissibilità dei ricorsi
AN; Arnaldo Giudici, in favore di HI ZI e IM
IS, sostituto processuale, in favore di NI AN LO, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RILEVATO IN FATTO
HI ZI, NI AN LO e DE DA AN ciascuno nelle qualità di seguito indicate ed assieme a numerosi altri imputati erano chiamati rispondere, innanzi al Tribunale di Parma,
-
dei reati pure di seguito specificati, nell'ambito del OMplesso procedimento c.d. MA, dal nome che, in gergo giudiziario, era OMunemente assegnato alla vicenda processuale relativa ad uno dei crac economico-finanziari più gravi - se non il più grave in assoluto - della storia repubblicana. Le relative posizioni venivano trattate con le forme del rito abbreviato a differenza di tante altre, che si erano avvalse del patteggiamento (negato invece agli odierni ricorrenti) e di numerose altre ancora, che avevano optato per la procedura ordinaria per identici fatti sostanziali o per fatti ad essi strettamente connessi, tuttora al vaglio delle OMpetenti Autorità giudiziarie. Il gigantesco processo, che ne è scaturito, è la risultante della confluenza di due distinti procedimenti, contrassegnati rispettivamente con i nn. 2395/2005 RGNR Procura Repubblica di
Parma (2266/2007 RG.GUP) e 4017/2006 RGNR. (2267/2007
RG.GUP): il primo riguardante il dissesto del gruppo alimentare MA;
il secondo il dissesto del correlato gruppo operante nel settore turistico, entrambi soggettivamente riconducibili a OMponenti della famiglia di NZ LI, vero dominus ed ideatore dell'intero sistema MA.
Sullo sfondo dell'anzidetta vicenda si stagliano, dunque, le posizioni degli odierni ricorrenti, il cui ruolo mette conto sinteticamente evidenziare.
1) DE AT AN
1.1. E' stato OMponente del consiglio di amministrazione di MA Finanziaria SpA dal 30 aprile al 9.12.2003; ha svolto funzioni direttive quale responsabile dell'Area amministrazione e controllo di MA Spa dall'1.7.1988 al 24.12.2003; direttore generale della stessa area controllo sino al 24.12.2003; direttore finanziario del gruppo dal 14 novembre al 24.12.2003 e procuratore speciale della stessa MA Spa dal 16.7.2003 al 24.12.2003; é stato, altresì, OMponente del c.d.a. di CH UI & figli SpA;
Dalmata SR, OF IF LTD;
membro cda e vice presidente di Industria Lactea Venezolana C.A (INDULAC), membro cda e managing director di MA TA COorazione BV, manager e membro cda di MA TA NA LTD;
membro cda e
2 managing director di MA TA LA BV;
direttore di
MA de Venezuela CA;
managing director di MA NA CO BV;
membro cda di MA AT SA;
MA
TE CO (USA); MA RA LTD;
LI Spa.
- é stato, inoltre, amministratore unico delle seguenti società concessionarie: Albalat SR;
Albalatte SR;
Arnoal SR;
Bolat SR;
Bolal SR;
Forma SR;
Froslat SR;
LD LK SR;
Lucca distribuzione
Viarelat SR;
- ha assunto, poi, varie cariche nelle seguenti altre società del gruppo MA: Centrale latte MA SP (incorporata in Eurolat SP il 6.9.2000); Food Consulting;
Food consultino Services Limited (Gran
Bretagna); Interlatte SP;
Lactis SP: MA RA LTD;
MA Belgium;
MA Chile;
MA de Mexico SA.; MA
France; MA Malta OL LTD.
- ha avuto incarichi anche in D.P.A. SR ed in Web Accounting SR.
1.2 - Nelle anzidette qualità è stato imputato di diversi addebiti, che, in chiave sintetica, possono così puntualizzarsi:: A) associazione per delinquere;
B) bancarotta fraudolenta documentale c.d. impropria, per avere cagionato il dissesto di MA SP, MA Finanziaria SP e MA NA COoration BV SP;
C) bancarotta fraudolenta documentale per avere concorso a cagionare il dissesto delle seguenti società MA SP;
MA Finanziaria SP;
Parma Food COoration BV;
AI DI AT BV, MA TA LAs BV, MA
LAs BV, MA NA COorazione BV;
MA PA Sa, LE SA, OF IF LTD. AT SR, ON SR;
D) bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento al dissesto MA SP;
E) bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di MA NA COoration BV;
F) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di MA
Finanziaria SP;
G) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di CH UI figli SP;
K) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di MA RA
Limited;
L) Bancarotta fraudolenta documentale;
M) bancarotta semplice per avere aggravato ill dissesto delle società del gruppo MA, astenendosi dal richiederne la dichiarazione di fallimento;
O) bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale in danno di società concessionarie cd. controllate MA.
2) NC ZI
B popla2.1 Revisore dei bilanci, operava OMe partner in seno alla ON AU RA sas (Grant Thornton), unico revisore del gruppo MA s.p.a. fino al 1998, con il OMpito di controllare: a) bilancio civilistico e consolidato;
b) le relazioni semestrali ed i
3 prospetti consolidati al 30 giugno;
c) la regolare tenuta della contabilità generale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili di MA Finanziaria s.p.a. Dal 1998 la ON ha operato OMe revisore secondario, conservando l'incarico di per alcune società controllate, italiane ed estere, tra cui MA SP, LA IN COoration, LI SP, CH UI e FI SP, Parma calcio Spa, ON SP, GI
IA SR, AT SR. Il HI è stato firmatario delle relazioni di certificazione dei bilanci della MA Spa negli anni dal 1994 al 2002; della MA
Finanziaria SP, dal 1994 al 1998; e della LA IN
COoration dal 1999 al 2001. 2.2.ww Nell'anzidetta qualità di revisore gli sono state elevate diverse imputazioni, OMe di seguito schematizzate:
A) associazione per delinquere;
B) bancarotta fraudolenta documentale c.d. impropria, per avere cagionato il dissesto di MA SP, MA Finanziaria SP e MA NA COoration BV SP;
aC) bancarotta fraudolenta documentale per avere concorso cagionare il dissesto delle seguenti società MA SP;
MA Finanziaria SP;
Parma Food COoration BV;
AI DI International BV, MA TA LAs BV, MA
LAs BV, MA NA COorazione BV;
MA PA Sa, LE SA, OF IF LTD. AT SR, ON SR;
D) bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento al dissesto MA SP;
E) bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di MA
NA COoration BV;
F) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di MA
Finanziaria SP;
L) Bancarotta fraudolenta documentale;
M) aggravamento del dissesto delle società del Gruppo MA, omettendo di chiederne il fallimento.
3. – ZI AN LO
3.1 E' stato membro del CdA della Centrale del Latte di Roma, dall'8.7.1999 al 9.12.2003; di LK Products of Alabama L.L.C. già DASI OF ALABAMA (USA) nel 1999; di MA TE CO (USA) dal 1999 sino al 2003; di MA USA COoration dall'1.9.1999 sino al 2003.
Ha svolto funzioni di consulente legale del Gruppo MA sin dagli anni ottanta ed ha ricoperto, inoltre, cariche nelle seguenti altre società del gruppo: Farmland AI, Farmland AI Inc e
MA food Imports.
3.2.
-· Gli sono stati contestati diversi addebiti, così schematizzati:
In seno al procedimento n. 2395/2005 RGNR (n. 2266/2007 RG A) associazione per delinquere;
B G.u.p.):
s b B) bancarotta fraudolenta documentale c.d. impropria, per avere cagionato il dissesto di MA SP, MA Finanziaria SP e '
MA NA COoration BV SP;
aC) bancarotta fraudolenta documentale per avere concorso cagionare il dissesto delle seguenti società MA SP;
MA Finanziaria SP;
Parma Food COoration BV;
AI DI AT BV, MA TA LAs BV, MA
LAs BV, MA NA COorazione BV;
MA PA
Sa, LE SA, OF IF LTD. AT SR, ON SR;
D) bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento al dissesto MA;
E) bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di MA
NA COoration BV;
F) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di MA
Finanziaria SP;
K) bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di MA
RA Limited;
L) Bancarotta fraudolenta documentale;
M) aggravamento del dissesto delle società del Gruppo MA, astenendosi dal richiederne la dichiarazione di fallimento;
N) calunnia;
T) bancarotta fraudolenta per distrazione in danno di EN SR (già Sirio Finanziaria);
Tbis) bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno della stessa EN SR.;
Tter) bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto della società, astenendosi dal richiederne la dichiarazione di fallimento.
In seno al procedimento n. 4017/2007 (n. 2267/2007RG.GUP), G) bancarotta fraudolenta documentale in danno di HIP SP, di HI
AT SP (già ITC & P. SP); IT OM SP (in liquidazione) e Going Tour Operator SP;
H) bancarotta fraudolenta documentale in danno di HIP SP, HI AT SP (già ITC & P. SP); di IT OM SP (in liquidazione) e Going Tour Operator SP;
P) T) bancarotta per distrazione in danno di società lussemburghese e della società HI s.p.a.; U) e V) bancarotta semplice per aggravamento del dissesto delle società del gruppo per effetto di operazioni dolose nel contesto della operazione di rifinanziamento del gruppo di cui alla c.d. convenzione interbancaria (capo U), e di concorso (per induzione) in falsità in perizia (capo V);
W) bancarotta documentale per falsità nella scritture contabili delle società PARMATOUR S.p.a. e NUOVA HOLDING s.p.a;
X) e Y) bancarotta per distrazione e bancarotta societaria, relativi alla società AGIS S.r.l. e SATA S.r.l.;
4.1 Con sentenza del 25 luglio 2007, il GUP del Tribunale di Parma, pronunciando con le forme del rito abbreviato, così provvedeva:
5 1) dichiarava AN DE DA colpevole di tutti i reati a lui ascritti e per l'effetto ritenuto più grave il reato sub B), concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, aumentata la pena per la continuazione (anche con i fatti giudicati con sentenza GUP del Tribunale di Milano del 28 giugno
2005 e divenuta irrevocabile il 14 marzo 2006) e ridotta la stessa per il rito lo condannava alla pena di anni sette di reclusione, oltre
-
consequenziali statuizioni.
2) Assolveva ZI HI dal reato di cui al capo M) per non avere OMmesso il fatto, mentre lo dichiarava colpevole di tutti gli altri reati e ritenuto più grave il reato sub B), concesse le
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circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestati aggravanti, aumentata la pena per la continuazione e ridotta la stessa per il rito lo condannava alla pena di anni nove di reclusione, oltre consequenziali statuizioni;
3) Assolveva, inoltre, NI AN LO dai reati a lui ascritti ai capi D.30.1), D.30.2) e D.30.3) perché il fatto non sussiste;
dal reato a lui ascritto ai capi F.2.1), F.2.2) per non avere OMmesso il fatto;
dal reato a lui ascritto al capo F.3.1) e F.3.2) perché il fatto non sussiste;
dal reato a lui ascritto al capo M) per non avere OMmesso il fatto;
dai reati a lui ascritti ai capi T-bis) e T-ter) per non avere OMmesso il fatto. Lo dichiarava colpevole, invece, dei rimanenti reati in relazione alle imputazioni contenute negli originari procedimenti n. 2395/05 rnr e 4017/06 rnr e ritenuto più grave il reato sub B) del
-
proc. n. 2395 (nonché assorbita la contestazione di cui al capo P) del proc. n. 4017/06 rnr in quella più ampia descritta nel capo E.1.1). del proc.n. 2395/05 rnr), concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti alle aggravanti contestate, aumentata la pena per la ritenuta continuazione anche con i fatti giudicati con sentenza GUP del Tribunale di Milano emessa in data 28 giugno 2005 e divenuta irrevocabile il 14 marzo 2006, e ridotta la stessa per il rito - lo condannava alla pena finale di anni sette mesi dieci di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
4.2 Pronunciando sui gravami proposti in favore degli imputati, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, così provvedeva:
1) quanto al DE OD: riteneva che i fatti di cui ai capi B.1),
C.8), C.9) e C.10), D), L) (nella parte riferita a MA SP), M) (nella parte riferita a MA SP) integrassero un solo reato aggravato;
riteneva, pure, unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.2), F), L) (nella parte relativa a MA Finanziaria SP) M) (nella parte riferita a MA Finanziaria SP); riteneva parimenti unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.3), C.6), E), L) (nella parte relativa a MA NA COoration BV), M (nella parte relativa
B alla stessa MA NA COoration BV); e conseguentemente - unificati con il vincolo della continuazione i reati di cui ai punti 1,
1.1, 1.2 ed ai capi G), K), M) (nella parte residua), O) ed A), nonché quello giudicato con la sentenza G.U.P. Tribunale Milano in data
6
ہ
ے
و 28.6.2005 - rideterminava la pena inflitta nella misura di anni sei mesi tre e giorni ventidue di reclusione.
2) Quanto al HI: riteneva unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.1), C.8), C.9) e C.10), D), L) (nella parte riferita a MA SP), M) (nella parte riferita a MA SP) unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.2), F), L) (nella parte riferita a MA SP), M (nella parte riferita a MA Finanziaria SP); unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.3), C.6), E), L) (nella parte riferita a MA NA COoration BV), M) (nella parte riferita a unificatiMA NA COoration BV); e conseguentemente
-
con il vincolo della continuazione i reati di cui ai punti 1, 1.1. e 1.2., nei limiti della contestazione soggettiva, nonché al capo A)
-
rideterminava la pena inflitta nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione.
3) Quanto allo NI, riteneva unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.1), C.8), C.9) e C.10), D), L) (nella parte riferita a MA SP), M) (nella parte riferita a MA SP); unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.2), F), L) (nella parte riferita a MA Finanziaria SP), M (nella parte riferita a MA Finanziaria SP); unico reato aggravato i fatti di cui ai capi B.3), C.6), E), L) (nella parte riferita a MA NA COoration BV), M (nella parte riferita a MA NA COoration BV); unico reato aggravato i fatti contestati nel procedimento n. 4017/2006 R.G.N.R. ai capi G),
H), P), T), U) (in parte), W) (in parte) X) ed Y) (in parte); unico reato aggravato i fatti contestati nel procedimento n. 4017/2006 R.G.N.R. ai capi U) e W) nella parte riferita alle società PA SP e VA OL SP;
unico reato aggravato i fatti contestati nel procedimento n. 4017/2006 R.G.N.R. ai capi X) ed Y) nella parte riferita alla società SATA SR;
e conseguentemente unificati col vincolo della continuazione i reati di cui ai punti 1, 1.1., 1.2., nei limiti della contestazione soggettiva, nonché 1.3., 1.3.1., 1.3.2., ed inoltre ai capi K), N), T), A) del procedimento n. 2395/2005 RGNR e V) del procedimento n. 4017/2006 R.G.N.R., nonché quello giudicato con la sentenza GUP Tribunale Milano in data 28.6.2005 - rideterminava la pena inflitta nella misura di anni sei e mesi due di reclusione, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori degli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura indicati in parte motiva. All'udienza del 6.6.2011, il Presidente del Collegio, tenuto conto della molteplicità ed importanza delle questioni da decidere, differiva ai sensi dell'art. 615, OMma 1, c.p.p. la deliberazione al giorno
-
successivo.
All'odierna udienza, la causa era trattenuta per la decisione.
B CONSIDERATO IN DIRITTO
7
P con1.1- Il ricorso in favore di AN DE DA, denuncia unico, articolato, motivo - mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta, al riguardo, che il giudice di appello, pur muovendo da corretti presupposti fattuali e giuridici, sia giunto a conclusioni non conseguenti e del tutto inaccettabili. Ed invero, pur prendendo atto che l'imputato era stato direttore finanziario per soli venti giorni e direttore generale per appena otto mesi, aveva ribadito il giudizio di colpevolezza a suo carico finendo con l'attribuirgli una generica posizione dirigenziale, OMmisurando ad essa il trattamento sanzionatorio. Aveva, così, adombrato peraltro, sulla base di generiche affermazioni una sorta di responsabilità oggettiva,
-
rapportata ad un asserito ruolo apicale dell'imputato in seno all'azienda, in realtà, da lui mai assunto. Non solo, ma tale responsabilità di posizione avrebbe dovuto estendersi anche ai fatti precedenti all'assunzione del ruolo anzidetto, sull'assunto - del tutto arbitrario - che il DE DA avrebbe, OMunque, prestato acquiescenza a decisioni illecite da altri assunte. In particolare, la Corte distrettuale aveva affermato, al riguardo, che l'imputato non rimase del tutto estraneo all'attività bancarottiera, senza però attribuirgli una precisa condotta. Sulla base di tale apodittico ragionamento aveva poi determinato il trattamento sanzionatorio, illogicamente parametrandolo non già ad una condotta effettiva e specifica, ma alla dimensione del danno provocato dal dissesto MA. Al di là di tale illogico assunto, non aveva neppure considerato che il crac MA aveva avuto inizio nel lontano 1993, i ove invece il DE DA aveva assunto le cariche direttive solo dieci anni dopo. Di talché, era contraddittorio dare atto di tale situazione e, al tempo stesso, confermare un regime sanzionatorio improntato a particolare severità.
Un altro profilo di patente illogicità consiste nell'affermazione di responsabilità anche per il delitto di aggravamento del dissesto, per il solo fatto che HI e NI erano stati assolti da tale imputazione con formula per non aver OMmesso il fatto. Da ciò il giudice di appello aveva dedotto che il fatto sussisteva e che, quindi, soltanto il DE DA proprio perché non assolto in primo grado poteva 1 -
averlo OMmesso, anche se di un tale addebito non v'era traccia
An alcuna nella sentenza del GUP. Sul punto, la motivazione era, pertanto, del tutto carente.
Ingiusto rilievo il giudice di appello aveva, poi, attribuito alle dichiarazioni dei coimputati, le quali, tuttavia, avevano scarsa valenza probatoria, in quanto rese in sede di indagini preliminari e, dunque, non legittimate dal contraddittorio dibattimentale.
D'altronde, lo stesso giudice di appello aveva effettuato una
की valutazione frazionata di tali propalazioni, senza rendere giustificazione alcuna di siffatta parcellizazione. Inoltre, provenendo da coimputati, le relative dichiarazioni avrebbero dovuto essere
8 valutate secondo i canoni di giudizio dettati dall'art. 192, OMma 3,
c.p.p.
Ulteriore profilo di contraddittorietà risiedeva nel fatto che le stesse dichiarazioni di DE DA erano state ritenute, in parte, attendibili e, in parte, balbettanti, ove invece la parte ritenuta inattendibile era proprio quella a lui più favorevole.
A ben vedere, la Corte di merito aveva assunto le sue decisioni senza avere a disposizione l'intero fascicolo cartaceo, ma solo la copia digitale. Ciò spiega l'approccio inOMpleto al materiale probatorio e la viziata (in quanto parziale) valutazione della posizione del ricorrente. D'altronde, era la stessa Corte ad ammettere ciò nel riferire di una notevole difficoltà di visione panoramica, sicché è di tutta evidenza che non era stata OMpiuta un'analisi esauriente dell'incartamento processuale. Prova ne sia che non era stato fatto riferimento alcuno alle dichiarazioni dei coimputati CC e ON, che avevamo OMpiutamente illustrato i meccanismi attraverso i quali il deficit
MA era stato, per anni, occultato. CC aveva, però, chiarito che i principali responsabili erano ON e NI (vicenda LA), che proprio il HI aveva consigliato le modalità da seguire per diminuire i debiti di MA. L'estraneità di DE DA (che CC assume di aver semplicemente informato) dovrebbe, dunque, emergere dalle parole del predetto. Il ruolo del tutto secondario del ricorrente, che non aveva poteri decisionali, emergeva anche dalle dichiarazioni del ON (in gran parte convergenti con quelle del CC).
Così stando le cose, anche in ragione del fatto che al giudice di appello erano mancati i verbali relativi alla intera udienza preliminare, non è dato OMprendere su quali basi lo stesso giudice si sia determinato per un così grave trattamento sanzionatorio a carico di DE DA, senza alcuna valida giustificazione ed anzi con motivazione, intrinsecamente e profondamente, contraddittoria. 1.
2 - Il ricorso proposto in favore di ZI HI deduce anch'esso mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Lo stesso giudice di appello ha ammesso di non essere riuscito ad avere una visione panoramica dei fatti di causa, anche perché gli atti delle indagini preliminari gli erano apparsi di difficile consultazione. Gli allegati erano stati trasmessi in formato esclusivamente digitale, trasfusi in 34 DVD, privi di indicizzazione.
Non era stato, dunque, rispettato il dettato dell'art. 590 c.p.p., anche perché i supporti anzidetti (OMe era dato OMprendere dalle stesse argomentazioni del giudice di appello) non OMprendevano i verbali dell'udienza preliminare.
Si trattava di una grave lacuna che aveva finito per inficiare la intensità della stessa. B valutazione di colpevolezza del HI e, soprattutto, del grado di Al HI, in particolare, era stata addebitata una condotta tenuta OMe extraneus concorrente con gli amministratori (specialmente NZ e ON) in violazione del suo dovere di revisore dei bilanci. Secondo il giudice di merito, egli sarebbe stato colui che aveva messo a punto il "sistema LA". In realtà, il suo effettivo contributo era stato enfatizzato e non si era tenuto conto dello strapotere gestionale di NZ e ON. Sul punto, le dichiarazioni dei coimputati non erano state adeguatamente valutate. Per altro, la sentenza impugnata non riportava le dichiarazioni di NZ a carico del HI
D'altra parte, era significativo che le dichiarazioni dei coimputati (escluse quelle di DE DA, ascoltato ex art 210 c.p.p.) non fossero state sottoposte al vaglio dibattimentale
I giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, avevano, immotivatamente, operato una scissione ed una estrapolazione delle varie dichiarazioni. E tanto era sufficiente ad integrare il vizio di carenza motivazionale. E la arbitrarietà dell'anzidetta selezione aveva causa anche nell'inOMpleta trasmissione del fascicolo processuale. Solo così era possibile spegare errori OMmessi dal giudice di appello. La sentenza impugnata era, poi, contraddittoria, nella parte in cui, da un lato, riconosceva che il ruolo di ideatore e suggeritore del "sistema LA" era stato ammesso dallo stesso HI e, dall'altro, in sede di trattamento sanzionatorio, gli negava la prevalenza delle attenuanti generiche, censurando la sua condotta processuale e affermando che egli “non ha mai confessato alcunché". In realtà, la crisi di liquidità del gruppo MA si era manifestata già nel 1990. La stessa sentenza ammetteva che l'apparenza di tale liquidità era stata creata mediante falsificazioni documentali. Ed allora, ritenere che il "sistema LA" altro non fosse che la prosecuzione dei "sistemi ZI e UR, ideati da NZ e ON,
e addebitare la responsabilità del nuovo "sistema" al HI, costituiva una vera e propria incongruenza, così OMe collidevano con il giudizio di piena consapevolezza del ricorrente di tutti i falsi contabili OMmessi dai vertici MA le plurime dichiarazioni di CC e DE DA, del tutto ignorate dal giudice di appello.
Dunque, era priva di motivazione l'attribuzione al HI della capacità o anche solo della possibilità di imporre decisioni operative a NZ od a ON.
Peraltro, il giudice di appello assumeva che le dichiarazioni eteroaccusatorie di ON e DE DA avrebbero trovato riscontro in altre, convergenti dichiarazioni di protagonisti della vicenda, senza però specificare tali elementi di preteso riscontro,
B In sintesi, la Corte di merito aveva fatto discendere l'affermazione di colpevolezza del HI dal suo ruolo di revisore, senza però indicare quale contributo causale egli avrebbe offerto e senza considerare che l'odierno ricorrente, a differenza di altri imputati, non aveva mai ricevuto bonus od altre gratificazioni in cambio della sua presunta OMplicità. Aveva pure trascurato il fatto
10 che era stato proprio HI a chiedere a Bank of America conferma di una nota dalla quale era emerso un saldo positivo per LA (pari 3,95 mld di euro), informando della risposta negativa prima la SO e poi la Guardia di Finanza. Dunque: la sentenza impugnata era affetta da evidente vizio di manifesta illogicità e profonda contraddittorietà nella parte in cui imputava al HI un elevatissimo grado di colpevolezza, riconnettendo un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, senza considerare l'effettivo e limitato ruolo da lui rivestito.
1.3 -Il ricorso in favore di AN LO NI si articola in 30 censure.
1) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione.
L'imputato è coinvolto OMe extraneus nei reati per i quali si procede, vale a dire OMe consulente della struttura aziendale. Secondo la Corte di appello, egli avrebbe collaborato al raggiungimento degli scopi illeciti. In effetti NI ha ammesso la sua consapevolezza circa la illiceità della altrui condotta, ma tale consapevolezza è maturata successivamente alla predetta condotta. NI, invero, non è mai stato partecipe delle strategie gestionali o finanziarie del gruppo MA. Egli non ha partecipato a vertici operativi, non ha fatto parte della cerchia familiare di NZ, non ha fatto parte di organi sociali, gestionali o di controllo. Solo due volte ha preso parte al CdA di MA Finanziaria, ma solo per suggerire che il modus operandi della società si conformasse alla normativa vigente. Ma non fu neanche preso in considerazione. NI era tagliato fuori dal flusso informativo, non aveva accesso al sistema informatico sulla contabilità del gruppo, né ai verbali delle deliberazioni degli organi sociali. Certamente egli non ha avuto nulla a che fare con la c.d. "discarica contabile" LA e non è coinvolto nella elaborazione del sistema di corporate governance. Il ricorrente non ricopriva alcun ruolo di OMunicazione verso il mercato e non aveva alcun rilievo esterno. NI non ha mai gestito o predisposto scritture contabili delle società del gruppo statunitense, ma si è solo occupato della analisi dei profili giuridici dei problemi che gli venivano sottoposti. In quanto professionista esterno, egli aveva certamente un ruolo di consulenza;
nessun potere-dovere inquirente gravava su di lui e, meno che mai, alcun potere repressivo di condotte illecite. Manca OMpletamente, quanto al capo A), la prova della affectio societatis. Egli, inoltre, non fu mai messo al corrente delle finalità per le quali era stata costituita EB;
meno che mai può essere considerato un promotore della societas sceleris e, a ben vedere, la sua condotta non è nemmeno inquadrabile nello schema concorsuale ex art 110 cp.
Al proposto, il ricorrente muove alla sentenza di secondo grado le medesime censure già illustrate a proposito del ricorso DE DA in ordine: a) alla arbitraria estrapolazione di parti delle dichiarazioni dei coimputati, b) alla non consentita scissione delle sue stesse dichiarazioni, c) alla scarsa affidabilità delle dichiarazioni rese in sede
11 di indagini preliminari, d) alla scarsa attendibilità di tali dichiarazioni, perché non valutate in sede di controesame, e) alla valutazione delle stesse, non operata ai sensi del III OMma dell'art. 192 cpp, f) alla inOMpleta cognizione dei fatti di causa da parte della Corte bolognese, cui non fu trasmesso il fascicolo cartaceo, ma solo la sua copia digitale, g) alla mancanza di visione panoramica da parte del giudice di appello (in base alle stesse ammissioni della Corte di appello), h) al fatto che sia il CC, che il ON hanno rilasciato dichiarazioni che ampiamente lo scagionano.
2) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai capi B), L), sistema LA e struttura EB La ricostruzione operata dai giudici del merito si basa su di una presunta omogeneità tra EB e LA, che è stata radicalmente esclusa dal CT EA Menga. NI certamente non era persona OMpetente in tema di analisi di bilanci;
egli era estraneo a qualsiasi attività di contabilizzazione e, infatti, egli nulla sa circa le tecniche, appunto, di contabilizzazione adoperate in LA. Cosa certa è che EB non fu mai utilizzata OMe strumento per creare liquidità inesistente. Il ricorrente, poi, ignorava l'origine della provvista utilizzata dal gruppo MA. Contrariamente quanto sostenuto da ON e CC, la EB non è mai stata destinataria di finanziamenti precedenti alla sua operatività o, addirittura, alla sua stessa costituzione;
essa non ha mai registrato falsi incassi, non ha mai occultato passività. La tesi del CT OL, che ha affermato che le dichiarazioni di ON trovano conforto documentale è smentita dal CT NA, dalle cui parole si evince che EB non è, appunto assimilabile a LA. Invero, LA, a fronte di ricavi verso terzi, derivanti da operazioni inesistenti o fittizie, iscriveva costi infragruppo per permettere alle società controparti di coprire le perdite reali, contabilizzate nei propri bilanci;
condotta che certamente non è riferibile a EB. Inoltre NI, in quanto legale operante negli USA, avrebbe immediatamente rilevato la falsità della documentazione posta in essere da CC, DE DA e ON. Non è invero ipotizzabile che costoro possano aver fatto conto sulla OMplicità del ricorrente, che non si sarebbe mai potuto prestare ad avallare falsità così grossolane OMe quelle che la stessa Corte territoriale definisce "spudorate". La documentazione reperibile nello studio di NI, tutta acquisita agli atti, è OMpletamente ignorata dai giudici del merito. Il suo esame, viceversa, conduce a conclusioni del tutto dissonanti rispetto a quelle fatte proprie dalla Corte di appello, che ha affermato erroneamente che le dichiarazioni eteroaccusatorie di ON consentono una valutazione della loro efficacia probatoria derivante dalla considerazione che gran parte degli episodi narrati ha trovato nei
B documenti puntuale riscontro fattuale e che le indagini tecniche li hanno collocati in un quadro di coerente ricostruzione e congrua allocazione logica, o sostenendo che tali dichiarazioni siano perfettamente convergenti e da nessun altro elemento contrastate.
$ 12 Trattasi, viceversa, di dichiarazioni opportunistiche, che, OMe tali, avrebbero dovuto essere apprezzate. La Corte bolognese, poi, decontestualizzando le dichiarazioni dello stesso NI, giunge alla assurda conclusione che costul avrebbe addirittura ammesso
"responsabilità ad ampio raggio" per tutti i reati a lui addebitati. In realtà, la Corte ha avuto un approccio superficiale e lacunoso alla imponente mole degli atti processuali. E ciò ha penalizzato il ricorrente. I giudici di merito, a ben vedere, sono, anche essi, rimasti vittima della "realtà virtuale" creata dal ON, che ha tratto in inganno anche i CCTT. Ma tale acritica adesione alla opportunistica versione di questo imputato equivale a sostanziale mancanza di motivazione.
3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento ai capi A),B),D),F),E),L) e al capo G) del proc. 4017/06. La CdA sostiene che NI ha fornito un contributo cosciente alla realizzazione del programma criminoso, creando il sistema
EB e il fondo RU in DEaware, stato indicato OMe una sorta di paradiso fiscale. Ebbene, il DEaware tale non è, OMe dimostra lo studio della sua legislazione societaria e della prassi. In esso hanno sede certamente molte società statunitensi, ma solo perché ha una legislazione liberale, anche se rigorosa. E' quindi evidente che la costituzione di EB e di RU, per quanto a conoscenza di NI, non rispondeva ad alcun fine illecito. Le "acrobazie contabili" oggetto del presente processo furono messe a punto dai "ragionieri di Collecchio" e NI ne venne a conoscenza a cose fatte, tanto che ebbe un violento scontro con CC, persona che, sino a quel momento, non aveva nemmeno mai incontrato.
4) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento ai capi D),E),F),G),K)T),B),L). Secondo i giudici di merito, l'attività di consulenza svolta da NI a proposito di EB non sarebbe stata legittima. In realtà, per OMprendere la ragione della costituzione della predetta società, bisogna tener presente che i soggetti aziendali del OMparto turistico del gruppo MA già si trovavano, all'epoca, in difficoltà. NI intervenne, su precise indicazioni del management MA quando la situazione economica del OMparto turistico era già grave, ma egli non aveva (non poteva avere) una visione di insieme. Il suo apporto fu di natura strettamente professionale;
egli credeva di stare agendo allo scopo di consentire al gruppo la semplice diversificazione delle attività e nulla sapeva del disegno distrattivo che altri avevano messo a punto. Per altro, finalità distrattive e finanziamenti a società correlate non sono concetti equivalenti, in quanto la interconnessione tra società non è, in sé, un fatto illecito e, OMe ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, è ben possibile che sia perseguito un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società. Nessun limite sussisteva per quel che attiene le società del OMparto OMmerciale MA e certamente EB era interamente controllata da MA. Ogni dubbio in merito dovrebbe essere
13
f o fugato dall'esame della disciplina degli artt. 2384 e 2384 bis cc, nella formulazione previgente. Agli amministratori era attribuito il potere di OMpiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, salva la inopponibilità ai terzi di buona fede degli atti estranei a tale oggetto. Ebbene, in tale contesto normativo, NI ha studiato la costituzione di
EB allo scopo, tanto, di riportare nella diretta proprietà MA il OMparto turistico (nel contesto di un articolato progetto di diversificazione), quanto, di consentire la razionalizzazione il consolidamento della attività del settore turistico attraverso il business tramite internet.
Dunque, la EB, nella percezione del ricorrente, doveva raccogliere diversi investimenti, provenienti da MA Finanziaria, dalla famiglia NZ e da altri. E' allora assolutamente verosimile che questo imputato, nella fase, per c.d., ideativa, non avesse OMpreso che EB doveva essere piegata a finalità distrattive.
Per altro, sostenere che EB costituisse niente altro che una copertura per dissimulare che MA avesse investito risorse finanziarie nel OMparto turistico contrasta con la documentazione che in dettaglio enunziava la ratio della operazione.
Invero, ogni decisione era accentrata in capo a NZ e a ON, di talché NI, solo in un secondo tempo, OMprese la reale natura della operazione, ma, a tal punto, egli non aveva la forza di troncare i rapporti con MA, dato che il suo studio si trovava in una delicata fase di avviamento e non era nella condizione di rinunziare a un cliente di tale importanza. Il ricorrente si trovò, invero, ad operare in un contesto di grande confusione e di forti condizionamenti originati da tensione tra i NZ e ON e dalle reiterate promesse che i due predetti avevano fatto di riassumere e realizzare il programma originario in relazione al quale il contributo di NI era stato richiesto. La sua volontà, per altro, era anche stata coartata, essendo stato minacciato di "rappresaglie" da parte del ON, che diceva che avrebbe ritardato ovvero omesso il pagamento delle sue spettanze.
La sentenza di appello, poi, oltre a non tener conto di quanto sopra esposto, ha operato una erronea applicazione di legge, in quanto ha ritenuto vigente, all'epoca dei fatti, la nuova formulazione dell'art. 2423 bis cc (in vigore solo dal gennaio 2004), mentre i principi contabili internazionali hanno avuto vigore in Italia solo nel gennaio 2005.
All'epoca dei fatti, invero, il predetto articolo prevedeva che "nella redazione del bilancio...la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione della attività...deroghe al principio enunziato...sono consentite in casi eccezionali...la nota integrativa deve motivare la deroga e indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico ".
Di tale quadro normativo i decidenti non hanno tenuto il debito conto.
14 5) Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con particolare riguardo ai capi B), D), E), F), L) e capi correlati nel proc. 4017/06
Secondo la Corte territoriale, i flussi finanziari si muovevano da
MA verso EB, LA ed RU, per poi confluire nelle società del OMparto turismo. Tutto ciò allo scopo di mascherare quello che era un finanziamento a società correlate. Ma, OMe anticipato, non è stata raggiunta la prova che NI avesse, all'epoca, OMpreso la natura e la funzione di tale meccanismo. Per tale motivo -e a maggior ragione- appare priva di logica e di adeguata motivazione la condanna del ricorrente per i correlati capi del procedimento collegato 4017/06 e, in particolare, per il capo G). Invero, quando questo imputato si rese conto di quanto stava accadendo, tentò, nei limiti delle sue possibilità, di porvi rimedio. La CdA, per OMprovare le cessioni da LA a EB ricorda le parole del ON (crediti ceduti da LA a EB), ma, per quanto ne ha saputo NI, i crediti verso il OMparto turistico erano di pertinenza di MA NA COoration o di MA TA NA e non di LA. E tale assunto ha trovato riscontro nella consulenza EA-NA, che evidenza OMe la cessione dei crediti a
LA sia avvenuta solo a far tempo dal 2002.
Ebbene, a fronte di tali emergenze, i giudici del merito sostengono che NI avrebbe reso piena ammissione di responsabilità per i fatti di bancarotta inerenti la gestione EB ed RU, in base alla discutibile massima in base alla quale un uomo di legge non poteva non capire quanto stava avvenendo. In realtà, tale "ammissione" è quanto mai circostanziata con riferimento a modalità, importi, tecnicismi, tempistiche, contenuti e, conseguentemente, relativamente alla necessità di una corretta qualificazione della eventuale fattispecie di responsabilità penale. L'imputato, nelle sue dichiarazioni (scritte e orali) opera un netto distinguo in ordine alla qualificazione delle sue responsabilità, ma è da dubitare che possa parlarsi di responsabilità penale, mancando, nel caso di specie e con riferimento al ricorrente, tanto l'elemento oggettivo, quanto quello soggettivo del reato contestato, atteso che egli non ebbe e non poteva avere né la consapevolezza della natura fraudolenta dell'operazione, né la possibilità della previsione del dissesto. 6) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai reati sub A), B), E), F), L) (fondo RU). I giudici del merito hanno fatto affidamento sulle conclusioni del CT
OL, il quale, a sua volta, si adagia sulle parole dei sopra indicati Tonna e CC, peraltro senza adeguatamente esaminare la documentazione e la normativa.
Se così avesse operato, si sarebbe reso conto che RU non avrebbe potuto fungere da "paravento" per operazioni scorrette (né da un punto di vista giuridico, né da un punto di vista contabile). Esso certo non poteva rappresentare la "soluzione"per i ritardi nella
15 realizzazione del c.d. progetto internet, nel cui contesto si era collocata il progetto EB. In ogni caso, i contenuti documentali smentiscono che NI abbia dato un contributo causale ai falsi contabili, che costituiscono l'elemento oggettivo del reato di bancarotta societaria. Egli non fornì alcuna racOMandazione di alcuna attività dissimulatoria. Per altro, con il nuovo management, sembrava scongiurata la crisi, a seguito di un miglioramento del conto economico anche per l'annunziato progetto di ristrutturazione bancaria del debito.
Conformemente alla sua natura, RU avrebbe dovuto occuparsi di raccolta di capitale da parte di terzi sottoscrittori e conferimenti di altre società.
Tale attività di raccolta era perfettamente coerente con la tipologia del fondo in questione. Di tale finalità di raccolta esiste traccia nella documentazione del fondo RU e nella documentazione e corrispondenza dello studio professionale di NI, nonché nelle modifiche dallo stesso richieste e, addirittura, in alcuni interrogatori del ON (non considerati dai giudici del merito). E' dunque evidente che la Corte di appello ha OMpletamente errato nell'interpretare l'istituto giuridico di riferimento e le relative norme regolatrici.
A ben vedere, l'obiettivo del fondo non venne raggiunto per il concorrere di una serie di fattori (inefficienza e inadeguata condizione finanziaria della ristrutturazione del debito, confusione conseguente ai dissidi interni alla MA e alla mancata definizione di alcune operazioni finanziarie, carenza di dettagliata specifica informativa o istruzione da parte della nuova direzione finanziaria del gruppo). In realtà, il fondo RU venne utilizzato per l'esecuzione e la copertura di operazioni ritenute di natura distrattiva, per appostazioni e valutazioni contabili fittizie, per la simulazione di false operazioni di swap, a totale insaputa del ricorrente, che mai fu neanche interpellato in merito.
Invero, sotto il profilo tecnico-giuridico, non ha senso ipotizzare
(OMe fa la Corte di merito) in RU uno strumento che possa trasformare attività finanziarie immobilizzate in attività finanziarie non immobilizzate o che possa aver creato attività inesistenti o trasformato attività inesigibili in attività apparentemente realizzabili ovvero ancora che possa fittiziamente aumentare il patrimonio netto di MA.
RU non avrebbe potuto certamente, OMe invece ritengono i giudici di merito, determinare la progressiva eliminazione della visibilità del patrimonio dal "perimetro di consolidamento contabile" dei propri soci, ovvero la trasformazione di attività inesistenti e/o inesigibili in attività apparentemente realizzabili. Per quel che riguarda specificamente NI, è da dire che egli non ha mai avallato l'affermazione secondo cui MA avrebbe investito circa 600 milioni di dollari USA nel fondo. Né NI ha mai fornito contributo professionale alla diffusione di tale falsa notizia. Il suo profilo di
16 professionista legale è stato illogicamente travisato, attribuendo allo stesso OMpiti, OMpetenze e funzioni che non gli OMpetevano e che non ha svolto. Invero, per quanto egli ne poteva sapere o per quel che poteva intuire, l'operazione RU non doveva rappresentare un incremento dell'attivo, né, meno che mai, la creazione di una posta di attivo circolante. Si trattava, a ben vedere, del conferimento di titoli EB e altro, con la sostituzione di una posizione dell'attivo con un'altra. Ma se tali effetti si sono realizzati, ciò non è rapportabile alla tipologia di RU, ma alle illecite pratiche contabili della direzione amministrativa di MA, come OMprovato, oltretutto, dalla CT EA-NA. Non essendo NI, né un OMmercialista, né un revisore contabile, non gli si può addossare la consapevolezza (e quindi la responsabilità) di quanto stava accadendo, atteso che egli, a un certo punto, si trovò semplicemente al cospetto delle enormi falsità materiali di MA, alle quali reagì in maniera veemente, contestando i fatti al management e alla direzione amministrativa (CC), ottenendo anche impegni che poi non furono mantenuti
(NZ non mantenne la promessa di apportare i fondi necessari alla liquidazione della quota MA nel fondo). Ebbene, così OMe per EB, anche per RU i giudici di merito riportano erroneamente la ammissione di responsabilità di NI e ancora più erroneamente interpretano le sue parole ("...in conclusione, mi assumo la responsabilità di aver concorso alla ideazione e alla realizzazione di uno strumento che venne utilizzato per le sopra citate finalità "). Ma per ben altre finalità questo ricorrente aveva concorso alla creazione di RU. Fu solo per volontà della direzione amministrativa e finanziaria che il predetto fondo fu utilizzato per i fini "deviati" sopra ricordati. Dunque: per mancanza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, non possono essere addebitati all'odierno ricorrente i reati sub B),C),D),E),F),L) e, conseguentemente, quello associativo di cui al capo A).
7) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai capi C6),A),B),E),L). I giudici del merito hanno chiaramente dato dimostrazione di non conoscere le prassi di mercato che regolano l'operato dei professionisti del settore e dunque hanno frainteso in ordine ai contenuti della attività professionale di NI e in ordine alla collocazione temporale del suo operato. E' contestato al ricorrente di avere consentito di ottenere (anche con il concorso di funzionari di banca) ingenti prestiti obbligazionari garantiti da MA SP e, a volte, da MA Finanziaria SP. Tali operazioni avrebbero concorso a causare lo stato di insolvenza delle due predette società e delle collegate straniere. Al proposito, però, vengono addebitati a NI operazioni e atti giuridici cui lo stesso non ha mai preso parte. Non si OMprende quindi OMe il capo C6) possa originare e supportare una imputazione per il ricorrente riferita al capo E7).
17 NI, in quanto professionista legale, non aveva accesso ai rilievi statistici e di vigilanza delle autorità di controllo, né alle carte di lavoro della agenzie di rating o delle società di revisione. Né va ignorato l'esito dei giudizi svoltisi negli USA e tutti conclusisi in senso favorevole a NI, anche perché il lavoro del legale "dell'emittente" è del tutto marginale e, in un certo senso, routinario, atteso che le operazioni vengono documentate sulla base di standard documentali già consolidati;
tale lavoro non si estende alla negoziazione o trattazione delle condizioni finanziarie dell'operazione. Tali contratti, per altro, sono in genere regolati dal diritto inglese e, quindi, redatti ed elaborati da studi legali inglesi, che operano su mandato delle banche.
Infine, l'attività professionale dello studio di NI per il periodo 2001- 2003 non venne curata personalmente dal ricorrente, ma dallo studio di Milano, sotto la direzione autonoma dell'avv. Andrioli. Tale assunto è confermato dalla documentazione prelevata dallo studio milanese di NI & CI ed acquisita agli atti. Lo stesso deve dirsi in ordine alla estraneità di NI rispetto alla relativa attività professionale e alle operazioni gestite da MA tramite il consulente Sala Luca.
8) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai capi C8), al c.d. "giro dei concessionari" e quindi ai capi A), B9), L), O).
La Corte bolognese esclude che NI abbia prestato un contributo materiale alla creazione del c.d. "giro delle concessionarie". I giudicanti, in merito, sembrano aver condiviso la tesi difensiva, in base alla quale i fatti relativi a tale addebito sono accaduti prima dell'ingresso in scena del ricorrente, quale consulente del gruppo MA. Dunque, l'addebito che viene mosso a NI è quello di non aver interrotto il relativo iter criminis. Ma, in sentenza, nulla si dice circa la consapevolezza che NI avrebbe avuto in ordine alle finalità distrattive delle concessionarie. Sul punto, sono illuminanti le dichiarazioni del CC circa il limitato livello di informazioni che
NZ e ON facevano pervenire al ricorrente. E queste affermazioni trovano conferma documentale negli atti processuali, oltre che nella CT Bastia e nelle dichiarazioni dei manager AN.
Ma poi, per quel che riguarda l'elemento materiale, identificato, OMe premesso, nel non avere impedito la prosecuzione degli illeciti, è da notare che, a mente dell'art. 224 LF, tale condotta non è esigibile da parte del consulente legale, che non ha alcun obbligo in merito. Perché NI possa essere considerato concorrente nel reato sub C8), sarebbe stato necessario fornire la prova che egli avesse dato un contributo alla associazione, un contributo tale da consentire alla stessa di mantenere invariate le proprie caratteristiche, ovvero un'agevolazione in grado di migliorare l'efficacia della attività criminosa. Ebbene: la Corte di appello ritiene che il contributo sia da rinvenire nella creazione della struttura di controllo delle concessionarie mediante la costituzione di società in paesi off shore.
18 La premessa è però erronea, perché le caratteristiche della legislazione societaria statunitense non sono affatto nel senso immaginato dalla Corte bolognese, la quale, al proposito, si contraddice platealmente, perché, da un lato, afferma che la OMpleta lettura di tutti gli atti OMporterebbe l'impiego di troppo tempo, ma poi aggiunge che essa, OMunque, non appare necessaria in quanto i meccanismi truffaldini e distrattivi sarebbero abbastanza semplici, dall'altro ancora, definisce il materiale probatorio di intrinseca ed eccezionale OMplessità.
Invero, non si vede OMe si possa giudicare senza avere acquisito una precisa cognizione dell'accaduto.
Cosa certa è che nessuno Stato degli USA può essere definito uno stato off shore, neanche il DEaware, dove la EB aveva la sede legale, mentre quella operativa era nello stato di New York. Già all'epoca, negli USA, i bilanci di ogni società partecipata o controllata venivano assoggettati a tassazione.
Al proposito poi, la OMpetenza professionale di NI non sarebbe stata affatto necessaria, atteso che, per la legislazione statunitense, le società possono, in alcuni casi, essere create anche tramite internet. Allo studio del ricorrente venne semplicemente richiesto di trasferire la titolarità del capitale della Naipal PA a una società statunitense di nuova costituzione, che aveva tuttavia la medesima OMpagine sociale (TT e IN). NI e il suo studio non avevano nessuna ragione di occuparsi della "sostanza economica" di tali società o degli obblighi fiscali e contabili, in quanto ciò era del tutto estraneo al mandato professionale ricevuto. Per altro, al proposito, il IN gli fornì anche informazioni ingannevoli. 9) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento al capo C9), al c.d. sistema AW RA (cfr. capi A,B,L).
Il sistema AW RA, per quanto è stato accertato, è un sistema di finanziamento delle società sudamericane del gruppo
MA, mediante emissione di promissory notes (promesse di pagamento dal carattere astratto), rilasciate dalla predetta società uruguaiana, che, secondo quanto dichiarato da ON, venne costituita tra il 1996 e il 1997. Essa doveva servire a occultare irregolari finanziamenti alle società del OMparto sudamericano e le loro perdite. Il gruppo MA, tramite AW RA, otteneva ingenti e sistematici finanziamenti per le società del Sudamerica. La AW RA ha dunque assorbito liquidità netta dal gruppo (circa 881 milioni di dollari USA) e le indagini non hanno chiarito la destinazione di tali somme (cfr. perizia Chiaruttini). Ebbene, secondo la Corte di merito, NI sarebbe corresponsabile di tale distrazione (capo C9), perché avrebbe fornito legal opinion su tali promissory notes. I suoi pareri, in quanto fondati su presupposti non veritieri, sarebbero stati funzionalmente e consapevolmente falsi. A ciò è, viceversa, da opporre il fatto che NI non è in alcun modo correlato all'uso improprio di AW RA, atteso che né lui, né il suo
19 studio risultano coinvolti nella costituzione e gestione della società, che la sua attività professionale è riconducibile alla gestione operativa del OMparto sudamericano (egli quindi non poteva conoscere le esigenze finanziarie della MA Partecipacoes do Brasil), che era OMpletamente tagliato fuori dai flussi informativi, che non ha posto in essere alcuna attività negoziale, che non ha avuto alcun rapporto con le banche. Tutto ciò risulta incontrovertibilmente dagli atti di indagine, mentre la convinzione contraria della Corte territoriale si fonda su mere presunzioni.
Inoltre, non è assolutamente vero che lo studio del ricorrente abbia, dal 2001 al 2003, formulato pareri su promissory notes. I pareri erano sull'autonoma garanzia che veniva rilasciata in tale contesto.
Inoltre, nella prassi, tali pareri si esprimono in genere con modalità standardizzate;
esse non potevano avere alcun riferimento al finanziamento o alle operazioni OMmerciali sottostanti. Il parere, pertanto, era assolutamente fungibile e avrebbe potuto essere rilasciato anche da un altro studio legale. In ogni caso, non si vede OMe un parere legale possa essere considerato un contributo causale a una operazione illecita, se il professionista nulla sapeva dei presupposti fattuali dell'operazione. Erroneamente, quindi, la CdA identifica la partecipazione concorsuale di NI alla realizzazione dell'illecito nella emissione delle promissory notes, fondate su presupposti non veritieri e/o non accertati, anche perché non esiste una norma che imponga al consulente di accertare e verificare le operazioni OMmerciali sottostanti, dichiarate OMe esistenti dal cliente. In particolare, NI non si è mai occupato di negoziare la cessione del credito, anche perché trattasi di operazione estranea alle OMpetenze professionali di un legale. 10) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento al capo C9), al c.d. sistema AW
RA.
Secondo i giudici del merito, la responsabilità di NI discende anche dal fatto che, benché conoscesse il cliente, lo stesso ha, quantomeno, omesso di svolgere verifiche sui presupposti non accertati per la emissione delle promissory notes. Si tratta di una mera petizione di principio, in base alla quale si vuol affermare la sussistenza del dolo in capo all'imputato. E' noto che la natura dell'elemento psicologico si accerta sulla base di massime di esperienza che consentono di desumere la consapevolezza e la volontà dell'agente da elementi, per c.d., "esterni". Tale accertamento deve essere controllabile e non meramente intuitivo. Ebbene il ricorrente ha agito sulla base di quanto riferitogli dal cliente e ha gestito fondi derivanti dalle consociate brasiliane;
fondi sulla cui provenienza egli nulla sapeva. A tutto voler concedere, in tale modus operandi potrebbero riscontrarsi gli estremi di una condotta colposa. Ed è poi da notare che la medesima condotta è stata tenuta da titolari di altri studi legali, nei د cui confronti nessun addebito è stato formulato. E' stata, ad es.,
020 محم 2 trascurata la dichiarazione dell'avv.sa Zarate, la quale ha chiarito che ella stessa, con la supervisione dell'avv. Andrioli, ebbe ad operare in assoluta autonomia dalla condotta di NI. Non a caso poi, l'imputato, all'esito degli accertamenti giudiziali statunitensi, è stato ritenuto estraneo a qualsiasi responsabilità, atteso che le "condotte tecniche" da lui poste in essere non possono essere considerate in sé illecite, ma tali diventano in conseguenza dell'eventuale illecito e fraudolento utilizzo. contraddittorietà e/o manifesta illogicità 11) Mancanza, di motivazione con riferimento al capo C10), e ai cc.dd. “derivati" (cfr. capi A,B,L).
Si legge in sentenza che, anche quando ormai il dissesto era pieno e riconoscibile, i responsabili del gruppo fecero abbondante ricorso al mercato, anche mediante manovre ad alto rischio sui prodotti
"derivati".
Non si OMprende tuttavia per qual motivo di tale condotta sia stato chiamato a rispondere anche NI. Gli stessi giudici di merito scrivono che "tali episodi riguardano...marginalmente il solo imputato DE
DA", per poi giungere alla illogica conclusione che di essi deve rispondere anche NI a titolo di concorso. In realtà non esiste, né viene citata, alcuna prova in tal senso;
a ben vedere le prove assunte stanno a indicare che le responsabilità si annidano nella direzione e nella tesoreria MA e in primis al dott. Trauzzi. Nei confronti di
NI esistono solo prove favorevoli (le varie CCTT, l'esito dei giudizi conclusisi negli USA ecc.). Per altro, la semplice conoscenza delle prassi operative del mercato dovrebbe portare a riconoscere la natura autonoma dell'azione delle banche sugli strumenti finanziari derivati e le relative negoziazioni, anche OMe conseguenza della modulistica prestampata e di uso standardizzato.
Se NI è capace e OMpetente OMe riconoscono gli stessi giudici di merito, egli avrebbe tenuto un OMportamento inspiegabilmente suicida, se avesse agito OMe gli viene addebitato. 12) Violazione o erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento ai capi D30), E), F). Al proposito, va evidenziata la insanabile contraddizione tra le pronunzie di condanna in relazione ai pagamenti a favore di IS OL, nel contesto della operazione NE e la sentenza di nlp nei confronti del predetto OL, beneficiario dei suddetti pagamenti.
Il tutto si fonda su di una evidente non OMprensione della natura della operazione OMmerciale sottostante.
Poiché il riferimento (nel capo F) è al capo D30) ("distraevano e dissimulavano, anche attraverso la soc. OS OL, costituita da
NI, le società del Gruppo MA NE SR, AR SP e
TG, ora XP") non si spiegherebbero le assoluzioni per i "sottocapi" D30.1) (NE), D30.2) (AR), D30.3) (TG). Invero, se tali assoluzioni (oltre quella del OL) sono state pronunziate, non si OMprende OMe il giudicante possa essere pervenuto a una sentenza di condanna per il sottocapo F8.4.)
21 Con particolare riferimento, poi, all'operazione AR (capo D30.2), non si OMprende OMe possa permanere, con violazione del ne bis in idem, una imputazione (e una condanna) per i sottocapi F8.2),
F8.3), F8.4), E5). Tali imputazioni, poi, si pongono in netto contrasto con il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti del coindagato IT EN in relazione alle vicende NE, AR, TG, RU, OS OL. Con particolare riferimento a TG (D30.3), va ribadito che XP non è un soggetto distinto, ma è il medesimo soggetto, che ha cambiato denominazione sociale e, dunque, solo violando il ne bis in idem, può permanere una condanna per il sottocapo F2.4.3).
La sentenza poi contiene anche un refuso nella imputazione del capo
D30) a proposito della responsabilità di NI a titolo di concorso per una asserita distrazione nel contesto di operazioni lecite e per le quali il ricorrente ha già ottenuto piena assoluzione. illogicità di13) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta motivazione con riferimento ai capi D30), E), F).
Nonostante la predetta assoluzione di NI, la Corte di merito gli imputa la responsabilità per il sottocapo F2.4.3). Ma va osservato che, in relazione alla acquisizione di TG/XP, si erano conseguiti buoni risultati negoziali e dunque l'apporto di 2 milioni di dollari USA alla società partecipata XP non è altro che un passaggio della operazione realizzata attraverso il pagamento del premio di conversione di warrant XP in azioni privilegiate, warrant di titolarità MA. L'ipotesi distrattiva, pertanto, è infondata e immotivata.
Per quanto attiene a NE e AR, è contraddittorio, nel contesto del capo F), il riferimento alle operazioni del capo D30.1), atteso che sul punto è intervenuta assoluzione e ciò contrasta anche con il proscioglimento del OL e con la mancata richiesta di rinvio a giudizio di IT in relazione ai fatti dei capi D) ed F). Tali operazioni erano erroneamente state considerate di natura simulatoria;
le autorità USA, tuttavia, le hanno ritenute pienamente regolari. La tesi della simulazione era basata sul fatto che le condizioni di acquisto di NE da parte di OL venivano ritenute non soddisfacenti da un punto di vista economico e che OS
OLs aveva ricevuto finanziamenti dal gruppo MA per acquistare AR e NE. E tuttavia, al proposto, intervenne la delibera della Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGcm) che dispose in capo a MA l'obbligo di dismettere marchi, stabilimenti e linee distributive, che costituivano il patrimonio aziendale della neo creata NE;
tale delibera, impugnata da
MA, anche con il patrocinio di NI, innanzi al TAR Lazio, si è conclusa con una pronunzia di inammissibilità; in ogni caso, la
B procedura MA è rientrata in possesso, per vie legali, della NE e si è quindi trovata a vendere a condizioni meno favorevoli di quelle negoziate da NI. Comunque, sia per la legislazione italiana,
22 che per quella USA, non può ritenersi simulato un acquisto, solo perché l'acquirente ha ricevuto finanziamenti. Tanto premesso, non si OMprende OMe possano essere addebitate al ricorrente condotte e responsabilità distrattive.
14) Inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione al capo E).
Va contestata tanto la legittimità quanto la carenza di motivazione con riferimento alle ipotesi distrattive indirettamente formulate in merito a ogni altro fatto reato distrattivo riferibile fatti e condotte, situazioni e circostanze per le quali la realtà ha provato l'assoluta estraneità del ricorrente.
15) Inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione ai capi A10), B), D), E), F), K1), K2),T). Gli escrow in sentenza vengono erroneamente indicati OMe strumenti indiretti e occulti. Così non è, trattandosi, viceversa, di un istituto fiduciario, largamente diffuso nella prassi giuridica nordamericana. Ancora una volta, sono state ipotizzate connivenze in capo a NI in ragione della atipicità dell'escrow. Viceversa, norme giuridiche e deontologiche di assoluta traSPrenza regolano tali fondi depositati fiduciariamente presso gli studi legali OMe client funds, regolati da un principio di assoluta separatezza dal patrimonio del legale. Trattasi di prassi certamente frequente negli USA, regolamentata dagli escrow agreements, che precisano termini e condizioni dell'incarico fiduciario. E il caso in esame non fa eccezione.
Ne deriva la garanzia di assoluta traSPrenza dell'istituto e il principio di assoluta indipendenza e terzietà dell' escrow agent rispetto al rapporto sottostante. Non si delinea dunque alcuna ipotesi associativa ex art 416 cp, in quanto gli escrow sono strumenti giuridici diffusi e rispondenti a prassi professionali. Comunque, non si OMprende per qual motivo il solo NI, tra gli altri legali di cui si servì MA, sia chiamato a rispondere. Certo le parole del ON ("...nel 2003, avendo manifestato a NI la necessità di portare fuori altri soldi, insieme a quest'ultimo, fu studiata la possibilità di utilizzare il sistema dei depositi fiduciari, secondo il diritto americano") non possono essere poste a base della ipotesi accusatoria. Innanzitutto, non era necessario studiare alcunché, perché l'istituto degli escrow, OMe detto, è diffuso e noto, in secondo luogo, trattasi di istituto certamente non adatto alle finalità contra legem indicate da ON. In terzo luogo, non è corretto dire che si voleva "portare fuori" fondi, perché trattavasi di fondi che già si trovavano all'estero (nella disponibilità di MA TA NA e di MA RA). Attraverso tale sistema, NI non figurava certamente OMe debitore del gruppo MA, per la buona ragione che il "sistema escrow non costituisce -e non poteva costituire- "
alcuno schermo finanziario. Le ammissioni di NI, in tal senso, OMe anticipato, si riferiscono al momento successivo alla OMmissione del reato. Egli si rese conto di essere stato "usato". E non potrebbe essere diversamente, atteso che è inconcepibile che il predetto, che è
23
а
б un affermato professionista, abbia mai potuto prestare consenso per la realizzazione di un sistema distrattivo, che, da un lato, non poteva raggiungere lo scopo, dall'altro, lasciava tracce riconoscibili. La verità
è che lo stesso NI fu tratto in inganno.
16) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai capi A 10), B), D), E9, F), K1). Secondo la Corte emiliana, hanno natura distrattiva anche gli esborsi eseguiti a titolo di OMpensi, bonus, indennità stock options e NI non sarebbe estraneo a tali distrazioni. Così operando, la Corte territoriale travolge il principio del convincimento di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio e si trincera, in ultima analisi, in una inammissibile pretesa di invertire l'onere della prova in ordine alla natura di tali pagamenti. Invero, secondo i giudici di appello, al proposito, nulla è rinvenibile in atti e nulla è provato dal deducente Quanto alla documentazione, se solo si fossero adeguatamente consultati gli archivi presso la sede di Collecchio e presso lo studio NI, la esigenza sarebbe stata soddisfatta. Non si tratta dunque, OMe apoditticamente sostiene la Corte di appello, di strumenti indiretti ed occulti, atteso che per trovare non sarebbe stato necessario far altro che cercare. Meno che mai può esservi prova di accordo fraudolento, né di consapevole adesione da parte del ricorrente.
Si tratta effettivamente di somme erogate a favore del ON, di EF NZ e di ER RT a titolo di indennità di fine rapporto, stock options e OMpenso per sottoscrizione di patto di non concorrenza.
In tale contesto, NI non svolse altro che il ruolo di fiduciario e di arbitro. Considerato poi il periodo cui i predetti bonus erano relativi (circa 7 anni), il loro ammontare non può nemmeno ritenersi eccessivo e quindi ingiustificato. Al proposito, va considerato che il gruppo MA non operava solo sul mercato italiano, ma sul mercato internazionale, con la conseguenza che il livello di tali OMpensi doveva essere adeguato a quello usuale tra i manager di livello internazionale.
Ignorando tale contesto, la Corte territoriale afferma la inesistenza del "contratto sottostante". Ebbene, quale che sia la situazione sostanziale, resta il fatto che il ruolo di NI fu quello sopra descritto, sia perché egli era chiamato a svolgere una funzione prettamente di garanzia, sia perché, OMunque, rimaneva all'oscuro delle relazioni, degli accordi, delle contrapposizioni che si verificavano all'interno della dirigenza. Certo, ad es., EF NZ, personaggio arrogante e altezzoso, non si sarebbe mai confidato con lui. In ogni caso, non vi è nessun elemento in base la quale sostenere la illiceità formale di tali pagamenti.
I giudici del merito, anche in questo caso, parlano delle "ammissioni" di NI, che avrebbe OMpreso la illiceità di tali "prebende"; ma così non è. E invero, se ex post egli aveva maturato la consapevolezza della irregolarità di tali erogazioni, ciò era avvenuto sulla base di
24 specifiche cause tecnico-giuridiche, riferibili alla disciplina dei gruppi quotati, in merito ai quali aveva richiesto invano riscontro a seguito dei pagamenti e, nel cui contesto, non ricevendo risposta, aveva sospettato infine che il ON non volesse dare traSPrenza in bilancio agli stessi. I giudici di merito maturano il loro giudizio sulla base delle valutazioni formulabili nel 2010 e non si rapportano alla conoscenza che NI ne poteva avere nel 2002 o nel 2003. La richiesta di documenti avanzata dall'imputato non ha mai avuto risposta da parte del management MA.
Da questo punto di vista, appare del tutto OMprensibile il rammarico espresso da NI, quando ha ammesso di avere OMmesso gravi errori, cui è conseguita la sua imputazione nel presente processo (dichiarazioni del 29.5.2007). Errori, dunque, ma nessuna condotta di occultamento, né utilizzo di strumenti opachi, atteso che, OMe premesso, l'escrow non può, di per sé, costituire l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, costituito dal distacco del bene dal patrimonio del fallito. Né nella condotta del ricorrente possono ritenersi sussistenti gli ulteriori elementi costitutivi del delitto contestato.
Per altro, la ipotesi di irregolare attribuzione di OMpensi agli amministratori, solo apparentemente deliberati, è riconducibile allo schema dell'art. 2630 OMma II cc (già prescritto) e non integra gli estremi della bancarotta distrattiva, posto che l'art. 223 LF non contempla, nel novero dei fatti previsti dalle norme civili indicate dal n. 1 l'illecito de quo. Deve poi, a fortiori, escludersi qualsiasi responsabilità concorsuale dell'extraneus con gli organi sociali in relazione alla attività di consulenza relativa alle delibere degli stessi.
Per quanto specificamente riguarda l'indennizzo per fine rapporto liquidato al RT, la Corte territoriale sostiene non esservi traccia di controversia tra il gruppo MA e il predetto e giunge, in tal modo, alla conclusione che si trattò di una indebita regalia. Orbene, a prescindere dal fatto che tale emolumento (USA dollari 486.814,26) venne originato dalla provvista di MA Australia, società mai posta in liquidazione, ciò avvenne a seguito del radicamento di una grave controversia tra RT e la società. RT, residente all'estero, è un manager di livello internazionale, che ha ricoperto vari prestigiosi incarichi all'interno del gruppo. E' dunque evidente che, al momento del suo allontanamento, lo stesso non poteva essere tacitato con una liquidazione di "livello italiano"; anzi, secondo gli usi, egli avrebbe dovuto incassare una cifra ben maggiore di quella in effetti liquidatagli. L'ammontare del suo OMpenso di fine rapporto, per altro, fu deciso in piena autonomia da NZ EF e la parte esecutiva fu gestita dall'avv. Pazzi (socio di studio di NI) e dai manager CE e Ciasburi. NI si è limitato a interventi destinati ad "ammorbidire" le reciproche rigidità e i risvolti personali della vicenda. La conferma documentale di quanto sostenuto i giudici del merito la avrebbero agevolmente rinvenuta nelle "carte" allegate alla memoria presentata dalla difesa di NI in data 21.5.2007.
L'erogazione avvenne su di un conto del Regno unito, perché in quello stato risiedeva RT. Essa dunque non presenta caratteri di illiceità o di oscurità.
Tali essendo le premesse, si deve giungere alla conclusione che, sul punto, la motivazione della CdA è sostanzialmente inesistente.
Singolarmente poi, per l'episodio in questione, né RT, né CE, né ON risultano imputati.
NI OMunque rifiutò di utilizzare RU per contabilizzare parte dell'accredito in favore del RT.
Va ancora notato che, sotto il profilo soggettivo, la condotta dell'agente deve essere assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di OMpiere atti che possano cagionare danno ai creditori. Per meglio dire: non è richiesto l'intento specifico di arrecare danno economico ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno, che possa derivare alle ragioni creditorie. Ma è pur necessario che sia possibile formulare quantomeno una previsione del dissesto, almeno in via eventuale.
Ebbene, all'epoca del bonifico, NI non era consapevole né della presunta natura fraudolenta della operazione, né della sua eventuale finalità distrattiva.
Tali considerazioni, formulate con l'atto di appello, non hanno trovato riscontro alcuno nella motivazione esibita dalla Corte di merito.
Quanto al patto di non concorrenza relativo al ON, non può affermarsi che il contratto non esistesse. L'escrow era predisposto proprio in vista delle dimissioni del ON, che negoziò direttamente con NZ. Egli ottenne un iniziale versamento di € 600.000 e un accantonamento (escrow) di € 1.400.000, da corrispondere in due tranche da 700.000. Nel 2003, NI rinunziò all'incarico di escrow agent e chiese ai liquidatori MA e alla magistratura milanese inquirente istruzioni in merito alla residua somma, appunto di €
1.400.000. Ebbene, ancora una volta, i giudici di appello sostengono che il patto non troverebbe fondamento in alcun elemento di prova, in ciò smentiti dalla documentazione riveniente dagli archivi professionali di NI e dalle stesse parole del PM, che parla di un documento a firma di CA NZ.
Né può certo addebitarsi al ricorrente il fatto che ON non abbia inteso contabilizzare la residua somma di € 1.400.000, a proposito della quale, la CdA si lascia andare a una considerazione illogica e contraddittoria, quando afferma, che la reale finalità della erogazione era quella di OMprare il silenzio del correo, quasi che il ON avesse avuto interesse ad autodenunziarsi.
Il fatto è, piuttosto, che costui, avendo appreso che NI aveva messo la somma a disposizione di MA, OMinciò formulare, da quel momento, infondate chiamate in correità, dall'evidente sapore ritorsivo, nei confronti di NI.
26 Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, ancora una volta, la Corte bolognese, sul punto, omette di motivare, nulla obiettando che, anche per quel che riguarda ON, trattavasi di normale remunerazione, secondo gli standard di mercato (anzi, in realtà, di un OMpenso anche inferiore a quello OMplessivamente riconosciuto al top management italiano. Lo stesso deve dirsi per le stock options. In sintesi, ancora una volta, non può pretendersi che il legale, chiamato a redigere gli strumenti contrattuali o a curare l'esecuzione in via fiduciaria di adempimenti per conto della società e del management, possa essere chiamato a rispondere del merito economico della remunerazione e della stock option, della fedeltà del management all'interesse aziendale o di OMportamenti manageriali accertati successivamente, che potrebbero portare a un giudizio di immeritevolezza da parte dei beneficiari dell'erogazione o, ancora, di OMe, successivamente alla sottoscrizione degli strumenti contrattuali e/o alla esecuzione degli stessi, direzione amministrativa, amministratori, sindaci e revisori provvedano a contabilizzare la spesa.
17) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai capi E2), F 2.4), K2) SA e correlati, capi X) Y) (proc. 4017/06).
Anche con riferimento alla vicenda SA sono state collocate a carico del ricorrente responsabilità penali di tipo distrattivo. In realtà, nessuna distrazione SA e nessun credito LA venne conferito in RU. Per quanto riguarda l'oggetto dei capi F2.4) e K2), in merito ai quali si sostiene che le somme siano transitate sull'escrow NI di Citybank NY, trattasi in realtà di condotta già contestata ed erroneamente poi di nuovo espressa in una pluralità di sottocapi.
In sintesi, si sostiene che, mediante acconti per cassa, transitati sugli escrow (tra i quali fondi di OMpetenza della partecipata maltese
SA) sia stato finanziato l'acquisto di partecipazione in NI SP, riconducibile all'imputata AO VI.
Al proposito viene riportato uno stralcio delle dichiarazioni di NI
("...con tale operazione venne nella sostanza addebitato alla MA il costo di acquisto di una partecipazione nel proprio azionista di controllo, realizzandosi con ciò...una operazione di natura distrattiva a ragione del fatto che la provvista per il pagamento del prezzo delle azioni NI, cioè il socio di controllo di MA Finanziaria, veniva sottratta ala patrimonio dello stesso Gruppo MA”). Ma, anche in questo caso, il brano è arbitrariamente estrapolato, laddove la sua corretta lettura lascia intendere che il ricorrente, in un primo tempo, credette ai NZ e alla loro prospettazione della operazione, per realizzare, solo dopo, la sostanza distrattiva della operazione. Non può dunque, con riferimento a NI, parlarsi di occultamento, in quanto l'elemento soggettivo della condotta distrattiva è del tutto assente. Per altro, lo stesso si impegnò anche in un'efficace azione di recupero delle somme distaccate.
27
5
9 18) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione, violazione del principio di personalità della responsabilità penale, con specifico riferimento al capo K) (MA RA). Va premesso che illegittimamente è stata dichiarata in Italia la insolvenza di società aventi sede all'estero. Altrettanto illegittimamente sono stati duplicati in più capi di imputazione episodi sostanzialmente unici.
Per quanto riguarda il capo K), esso è stato articolato in tre sottocapi. Il K1) attiene al versamento a favore di EF NZ della somma di
€ 1.2 mln circa tramite escrow gestito da NI. Al proposito, sono da ribadire le considerazioni svolte in precedenza circa la natura e la funzione di tale istituto. Il contributo di NI fu solo di natura professionale e, sul punto, la motivazione è del tutto assente. Il K2) è relativo alla somma di € 3,2 mln circa per la vendita di azioni che AO VI deteneva NI SR;
acquirenti furono GI e LO NZ, nonché LI SR. Innanzitutto, vi è una evidente sovrapposizione con i fatti del capo F2.4). In secondo luogo, va chiarito che il negozio rappresenta l'epilogo di una OMplessa vicenda, conclusasi con un accordo transattivo. Lo strumento dell'escrow si poneva OMe garanzia di conclusione di un grave dissidio sopravvenuto. Il capo K3) riguarda il trasferimento della somma di € 1 mln da AN DE DA sul conto RI Rust.
Non viene chiarito quale sarebbe stato, in tale transazione, il contributo di NI, che, infatti, è rimasto estraneo. Estraneo del tutto il ricorrente è rimasto alla tesoreria, alla amministrazione e alla direzione del gruppo;
di talché, se pure quelle sopra descritte sono da interpretare OMe operazioni distrattive, non si vede OMe possa essere coinvolto NI, cui -per altro è contestato anche di avere, con le predette operazioni, cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Al proposito, va, ancora una volta, rilevato OMe, da un lato, i OMpensi destinati a EF NZ e alla VI non possano considerarsi anomali e fuori mercato, dall'altro, che NI certo non poteva avere sentore dello stato di dissesto verso il quale si avviava il Gruppo.
Il ricorrente ha poi appreso, solo nel corso del procedimento, che anche gli acquisti OMmerciali dei contenitori che il gruppo eseguiva presso la ditta svedese AK potrebbe aver nascosto meccanismi distrattivi: si tratta però di condotte riferibili esclusivamente alla famiglia NZ, atteso che, in merito, NI non ha mai prestato attività professionale. Tale pratica, per altro, ebbe apparentemente fine con la costituzione e l'utilizzo della società MA RA, ai cui bilanci
NI non ha mai avuto accesso. Non si OMprende, dunque, il permanere della condanna riferibile al capo F5). illogicità di19) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta motivazione, con specifico riferimento al capo T) (EN). B Anche in questo caso, si tratta di società con sede all'estero. Dunque non si OMprende OMe possa essere stato dichiarato il fallimento in
28 Italia. Lo stato di insolvenza della EN SR sarebbe stato determinato da distinti esborsi (€ 739.119 + € 12.355.606,95). Si trattava però di rimborso, effettuato parzialmente, di finanziamento a suo tempo concesso a EN dal gruppo MA, operazione, all'epoca, perfettamente legittima. Gli importi furono poi girati a diversi soggetti. Ne consegue che il sottocapo T9) risulta OMe refuso, conseguente alla inefficiente indagine contabile anche dei periti, che non hanno saputo riconoscere il finanziamento MA.
Né a conclusione diversa può giungersi per il solo fatto che la CT EA NA ha qualificato OMe distrattive le erogazioni a suo tempo effettuate da MA, perché il parziale rimborso non può valere OMe distrazione dal patrimonio di EN, ma OMe restituzione dei capitali a sua volta distratti da MA. E' evidente che non si possono considerare valide entrambe le affermazioni.
Meno che mai può essere considerata attività distrattiva il pagamento delle parcelle professionali allo studio NI (sottocapo T10), anche in considerazione della inconsapevolezza che, all'epoca, caratterizzava il ricorrente.
Per altro, la imputazione del capo T) rappresenta mera duplicazione di quelle di cui al proc. 4017/06 (capi U,V,H,X). Si è, per altro, detto OMe NI fosse rimasto del tutto estraneo alla tesoreria, alla amministrazione e alla direzione del gruppo. Egli '
dunque, dall'esterno, non aveva modo di capire o valutare il perché dell'origine delle risorse finanziarie utilizzate OMe provvista da una società piuttosto che da un'altra, né poteva immaginare che, a posteriori, il cliente potesse non contabilizzare correttamente la posta.
20) Inosservanza o erronea applicazione di legge penale e di altre norme giuridiche con riferimento ai capi Y), T10) proc. 2395/05 e dei capi di tutti i imputazione nel proc. 4017/06.
DE tutto illegittima è la condanna riferibile al c.d. OMparto turistico (capo T10 del proc.2395/05, quanto alla sopra ricordata ipotesi distrattiva del patrimonio EN). Come anticipato, si è, oltretutto, in presenza della ennesima duplicazione del medesimo fatto ed è appena il caso di ricordare il divieto di un secondo giudizio, con l'ulteriore, evidente pregiudizio per l'imputato, anche in tema di trattamento sanzionatorio.
Secondo la ipotesi di accusa, NI avrebbe avuto ruolo centrale nella ristrutturazione del settore turistico, costituita dalla fusione di IT e
IT AT e nella loro confluenza nella nuova creazione
PA. In realtà, al proposito, i vertici del gruppo si relazionarono direttamente con gli istituti di credito, OMe emerge con chiarezza dalla documentazione in atti (cfr. lettera del dott.
Lucciola che OMunica alle banche le condizioni dell'operazione). Furono poi, ovviamente, proprio le banche ad approvare il valore del OMplesso aziendale. Lo studio NI venne coinvolto solo nel gennaio
2003, una volta definite le condizioni di acquisto. Il ricorrente tenne principalmente i contatti con i legali delle banche e, in tale ruolo
29 inegoziale, fu coadiuvato da colleghi e soci di studio;
persone tutte - così OMe il notaio- non "toccate" dal presente procedimento giudiziario.
Ma, ancora una volta, è da dire che non basta il semplice ruolo negoziale, svolto da professionista, per ritenere NI concorrente nei reati che gli vengono addebitati (il "doppio giro dell'aumento di capitale"). Se non si risponde a tale obiezione, si ha palese violazione di ogni regola logica della motivazione. Invero, fermo restando che
EN era effettivamente debitrice di MA (per le ragioni già chiarite), il flusso di capitali dalla prima alla seconda deve essere correttamente qualificato come restituzione di distrazione precedentemente effettuata. In realtà, PA aveva ricevuto una prima sottoscrizione di un aumento di capitale. Essa utilizzò la relativa provvista per regolare il debito verso EN (€ 12.355.606,95), la quale finanziò per cassa, per pari importo, VA OL SR (socio di PA), la quale sottoscriveva, per l'importo ricevuto, l'aumento di PA. Si trattò di una operazione lecita e dunque la condanna del ricorrente è illegittima.
Lo stesso dicasi con riferimento ai capi U),V),W), anche essi relativi alla ristrutturazione PA. NI si OMportò OMe qualsiasi altro legale si sarebbe OMportato e nessuna responsabilità concorsuale è ipotizzabile a suo carico. Non sussistono certamente i presupposti di cui all'art. 2629 OMma I n. 3 cc, OMe richiamato dall'art. 223 LF.
NI invero interviene su di uno schema contrattuale predefinito, tentando solo di migliorare le condizioni per il suo cliente e ciò, paradossalmente, viene utilizzato allo scopo di dimostrare il coinvolgimento del legale nelle strategie finanziarie del gruppo. Parimenti errata, con riferimento alla VA OL, è la affermazione in base alla quale sarebbe stata creata una struttura societaria, apparentemente facente capo a terzi, ma, in realtà, riconducibile a NZ, laddove era -viceversa- riconducibile
EB.
Quanto alle altre imputazioni del procedimento 4017/06, nessun riscontro probatorio (e adeguata motivazione) viene fornito con riferimento ai capi G) e H). Né a NI può imputarsi la conoscenza 0 la causazione о l'aggravamento del dissesto di IT e IT AT, di Going, IS e SA, alla cui attività operativa NI è rimasto assolutamente estraneo. Tutto ciò, per altro, si pone in contrasto con la sua assoluzione dal capo M) nel procedimento collegato (aggravamento del dissesto).
DE tutto infondata e illegittima è anche la condanna per la c.d. vicenda IS (capi X e Y del proc. collegato: negoziato per un finanziamento di € 25 mln), atteso che NI e il suo studio sono rimasti del tutto estranei a tale attività contrattuale e così pure per le modalità e la redazione dei relativi atti giuridici e delle delibere societarie, attraverso le quali si è ottenuta l'accensione di ipoteca sui terreni di una società partecipata al 100% da altra società.
30 노 20
Quanto a SA, deve ritenersi che si tratti, di nuovo, di un refuso dovuto alla erronea percezione che EB ed RU siano stati collettori di distrazioni verso il settore turistico, per il tramite, appunto, di SA. Ancora più oscura è la ipotizzata responsabilità penale del ricorrente in ordine ad IS SR, che non è mai stata tra i clienti dello studio e che OMpare in atti riferibili alla sopra ricordata vicenda IS, in relazione alla quale sono state riscontrate firme contraffatte di NI e dei suoi soci.
Ancora una volta, la motivazione della sentenza appare puramente assertiva e palesemente affetta da errori logico-giuridici. 21) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione, con specifico riferimento ai capi A11) e L3) nel proc.
2395/05 e H) e W) (bancarotta documentale del gruppo IT) nel proc. 4017/06: distruzione della documentazione.
Insieme con CC, DE DA ed altri, è imputato di distruzione delle documentazione contabile di LA ed RU.
NI avrebbe dato disposizioni a CC in tal senso.
Ebbene, innanzitutto, non si OMprende perché una analoga condotta gli sia stata addebitata anche per quello che riguarda IT (capi H e W); in secondo luogo, va ancora notato che il ricorrente è un extraneus rispetto la struttura aziendale. Egli è un consulente legale e dunque non vi è motivo di coinvolgerlo nelle condotte materiali da altri tenute. Quando la distruzione dei documenti ebbe luogo, NI era in volo per New York, non senza aver prima racOMandato ai suoi clienti di agire nella massima traSPrenza, offrendo la dovuta collaborazione alle autorità inquirenti.
In pratica NI è chiamato in causa dal solo CC.
Alcune considerazioni logiche vanno poi formulate: a) innanzitutto egli è un esperto di diritto e non poteva ignorare che la distruzione della documentazione contabile integrava una vera e propria condotta di reato, b) avendo egli, a tal punto, OMpreso la situazione di dissesto, aveva, OMe sopra anticipato, dato tutt'altre indicazioni ai vertici aziendali.
A ciò deve essere aggiunto che l'archivio dello studio NI è integro e che DE DA non lo ha mai chiamato in causa per quel che riguarda la distruzione di documenti.
In data 7.12.2003, NI scrisse un appunto per il suo studio, nel quale lamentava la difficoltà della situazione e la delusione per la condotta dei vertici del gruppo MA. Nel predetto appunto, NI chiede ai suoi collaboratori di ordinare e conservare la intera documentazione relativa a MA.
Il 10.12.2003 si incontra con i vertici MA e, OMpiutamente informato della situazione, afferma che "non c'è più niente da fare". Ma la frase non può certo essere interpretata OMe un ordine rivolto a CC perché distrugga la documentazione contabile. D'altra parte, il ricorrente non esercitava alcun potere gerarchico su CC, il quale, per altro, nutriva rancore nei suoi confronti, per essere stato redarguito proprio da NI.
31 Come premesso, il ricorrente poi ripartì per New York, consigliando collaborazione con il liquidatore dott. Bondi e con l'AG. Ritornato in Italia, si recò dal PM procedente e riferì della esistenza di conti fiduciari, collaborando per altro a un'ispezione tenutasi il 31.12.2003. 22) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento al capo G), bancarotta patrimoniale CH UI e figli SP. Con riferimento a tale capo, non è risultato chiaro se sia stato condannato oppure no.
NI, amministratore unico della SP, ha riferito che, su richiesta di DE DA, ha accreditato € 1.002.000 a CA NZ. Non si OMprende, dunque, NI OMe sia coinvolto.
23) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con riferimento al delitto di calunnia di cui al capo
N).
Quella presentata non può essere qualificata "denunzia". Si trattò di una segnalazione alle OMpetenti autorità di operazioni sospette. Lo scopo era ottenere da parte di SO una verifica, a seguito di una valutazione preliminare per, solo in seguito, eventualmente, denunziare condotte penalmente rilevanti. Da parte di NI, si trattava dell'adempimento di un dovere professionale in rapporto alle disposizioni del decreto legislativo 56/2004, vale a dire di una semplice segnalazione di operazioni sospette, senza tacere il possibile coinvolgimento di MA.
L'esposto del marzo 2003 è stato predisposto e presentato in base alla direttiva CE 2003/6/CE del 28.1.2003, perché fossero portati all'attenzione della OMprendente autorità "indicatori esemplificatori di anomalia".
Ma, se sul professionista può gravare un dovere di segnalazione, non grava certo sullo stesso una funzione inquirente.
La presentazione di una denunzia, invero, era stata ipotizzata, ma si concluse che la scelta più opportuna fosse quella di sollecitare una preliminare indagine della SO.
Ma se è credibile che NZ, ON e RA potessero volere la segnalazione per motivi strumentali, lo stesso non può dirsi di NI, che ebbe solo a prestare la sua collaborazione professionale. All'epoca, infatti, egli non era informato circa la dissimulazione del dissesto.
Per altro, SO, a sua volta, richiese chiarimenti. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Parma, per parte sua, non avviò, all'epoca, alcuna indagine formale sulle presunte irregolarità contabili, né la SO rilevò, all'epoca, il dissesto 0 la dissimulazione.
Certo, col senno di poi, tutto si può dire, ma cosa certa è che l'esposto non ha minimamente sviato accertamenti o indagini.
La predetta OMunicazione aveva poi carattere riservato e la SO era tenuta al segreto di ufficio. Analoghe esigenze di riservatezza
32 vincolavano la statunitense SEC, la quale, per altro, intervenne. E, dopo alcune settimane di ritardo, la SO finalmente emise alcune delibere, foriere di provvedimenti restrittivi, inizialmente riferibili ai titoli del OMparto bancario e quindi estendendoli a tutte le società quotate.
NI, OMunque, aveva conoscenze limitate circa lo stato patrimoniale
MA, tanto che la stessa MA gli dovette fornire documentazione. E il ricorrente certamente non ha falsificato documenti, né ha replicato alle osservazioni di SO. A carico di NI ci sono solo le accuse di ON, che però aveva interesse ad "alleggerire" la sua posizione. Egli quindi è inattendibile. Le dichiarazioni di ON sono riconducibili alla strategia difensiva di costui e del NZ, dopo l'arresto. Essi desideravano OMpiacere gli inquirenti e posero in essere una tecnica di vero e proprio "scarica barile".
24) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento alle condizioni e ai presupposti del concorso del professionista legale nel reato, con particolare riguardo la capo A). La posizione di NI va valutata con particolare attenzione ai presupposti e ai contenuti della consulenza legale stragiudiziale, troppo frequentemente confusa con consulenza di altra natura, quale quella finanziaria, contabile ecc. Solo dimostrando che il ricorrente ebbe conoscenza del disegno criminoso da altri coltivato e decise di farlo proprio, si può giungere alla affermazione della sua responsabilità, senza fermarsi alla semplice presunzione di una partecipazione e conoscenza di atti illeciti posti in essere autonomamente dal cliente.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato principi fondamentali in tema di responsabilità del professionista per concorso nel reato del proprio cliente. Il professionista, in sintesi, non deve far suo l'espediente illecito, indicando la via per adottarlo, o, addirittura, adottandolo di persona. Ragionare diversamente, vuol dire violare il principio di personalità della responsabilità penale. La principale condotta tenuta da NI consistette nella sua cooperazione nella creazione di società, che poi altri utilizzarono per scopi fraudolenti. A tal punto, dovrebbero essere chiamati a rispondere anche i notai italiani che, in Italia appunto, OMpirono le medesime azioni. A NI poi vengono addebitati anche fatti anteriori rispetto all'inizio della sua collaborazione professionale. Non vi è, inoltre, prova alcuna della esistenza di un nesso causale tra la condotta di NI e i fatti per i quali è processo. Né può adottarsi lo schema ex OMma II art. 40 cp perché l'unico obbligo giuridico che gravava sul ricorrente era quello di prestare consulenza legale per le attività del gruppo MA, non quello di impedire eventi che l'altrui condotta illegale avrebbe poi determinato. Se nemmeno la partecipazione a un organo collegiale (consiglio di amministrazione, collegio sindacale) è sufficiente, di per sé solo, a determinare la responsabilità del OMponente nella illecita condotta del vertice di una società, non si vede OMe possa
33 affermarsi che tale corresponsabilità investa il semplice professionista che presta la sua opera di consulenza in campo legale. A carico di NI esistono solo fonti dichiarative, per altro ben contrastate da un imponente mole di prove documentali in senso contrario.
La sentenza di appello sostiene che il professionista avrebbe fatto proprio un intento criminoso (che egli in realtà ignorava) e afferma la sussistenza di contributi causali niente affatto provati (OMe, ad es., per il caso AW RA, capo C9); tutto ciò in palese contrasto con i principi costituzionali e con le direttive della Unione europea.
Non si vede OMe si possa sostenere che il ricorrente avrebbe "fatto proprio l'espediente illecito" quando NI non poteva che supporre la floridità finanziaria del gruppo MA, atteso che questa era la indicazione che veniva dal mercato e dagli organi indipendenti di controllo.
Mai poi un professionista della OMpetenza e della esperienza di NI avrebbe potuto rassicurare il cliente circa la efficacia del meccanismo dissimulatorio. Furono invero posti in essere espedienti inadeguati, espedienti che la stessa Corte emiliana definisce grossolani e che certamente furono studiati e attuati a Collecchio, non nello studio del ricorrente.
La OMpleta estraneità di NI, d'altra parte, è già stata provata nei procedimenti che si sono celebrati negli USA. E' emerso che certamente egli non si associò in alcun modo, né OMe partecipe, né OMe organizzatore, o promotore con gli amministratori MA per creare una fallace apparenza di floridità della stessa. Certo su NI non gravava alcun obbligo di verifica contabile, né egli ebbe modo di sospettare, almeno in un primo tempo, la condotta fraudolenta del suo cliente, se è vero OMe è vero che lo stesso presidente della SO, nel corso della sua audizione alle Camere nel gennaio 2004, ebbe ad affermare che la "truffa MA" non era percepibile neanche da parte delle persone più esperte. Orbene, la responsabilità del professionista va valutata tenendo presenti i criteri ex artt. 1176 OMma II e 2236 cc. Né si può chiedere a NI una diligenza e una capacità di intuizione superiore a quella degli organi di controllo, che, OMe premesso, fallirono nel monitoraggio del "caso MA".
Quella del legale è una obbligazione di mezzo e non di risultato e l'avvocato non può certo essere chiamato ad assumere il rischio di impresa. La sentenza impugnata, viceversa, dilata irragionevolmente e illegittimamente i contenuti, gli obblighi e le responsabilità della professione legale, asserendo inesistenti presupposti di applicazione della normativa in tema di concorso.
A tutto voler concedere, a NI potrebbe riconoscersi il ruolo di autore mediato (e quindi penalmente non responsabile) di condotta gestita da altri, di inconsapevole strumento di altrui disegni distrattivi, dissimulatori e truffaldini.
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- 25) Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e/o di altre norme: carenza di giurisdizione in relazione a reati fallimentari riferibili a società estere, non ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria e società estere ammesse in violazione del regolamento relativo alle procedure di insolvenza (regolamento CE 29.5.2000 n. 1346 e pronunzia della Corte di giustizia europea sent. n. 2.5.2006 n. C-341/04 e art. 9 LF); mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione con riferimento ai reati di bancarotta per distrazione (capi D,E,F,G,K,T), bancarotta societaria per falsità in bilancio (capo B), bancarotta documentale
(capo L), bancarotta patrimoniale (capo C) e i capi speculari nel proc. 4017/06.
La società irlandese OF IF, quella caymana MA TA NA LT, quella uruguayana AW RA furono assoggettate ad autonome procedure di liquidazione nei relativi ordinamenti giuridici.
Esse conseguirono direttamente sul mercato risorse finanziarie rivenienti da fonti estere. Nei loro confronti MA, a causa della propria insolvenza, non ha onorato garanzie patrimoniali, né crediti verso le società del turismo detenute da MA TA NA LT, ma anzi ha conseguito ritorni finanziari dalla interazione transattiva con le predette procedure, a fronte semplicemente della emissione di nuove azioni.
I giudici di merito, pertanto, errano quando danno rilievo a fatti riferibili a partecipate estere, quando hanno, in ipotesi, avuto l'effetto di generare un depauperamento della holding italiana. Invero, gli esiti delle procedure sopra ricordate non hanno prodotto tale effetto e infatti le società italiane non si sono trovate a rispondere, quali garanti, né hanno dovuto operare rimborsi verso le società estere.
Resta dunque violato il regolamento CE sopra indicato, tanto che la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema d'Irlanda ha dato luogo alla sentenza della Corte di giustizia europea, anche essa sopra riportata, relativa al caso OF che ha chiarito quando una procedura concorsuale può essere aperta in uno Stato membro diverso da quello di costituzione. Orbene, il regolamento 1346/00 è immediatamente applicabile negli stati dell'Unione ed è vincolante tanto per il legislatore, quanto per
I'AG.
Conseguentemente, per quelle società il cui dissesto è stato originato non da fatto proprio, ma dalla sopravvenuta insolvenza della holding italiana -che non è stata in grado di rimborsare i finanziamenti ottenuti dalle società emittenti i prestiti obbligazionari o di adempiere a sue obbligazioni conseguenti a forniture o ad accordi OMmerciali, non è legittima la apertura di una procedura concorsuale in Italia. Né i termini della questione cambiano per il solo fatto che nessun organo giurisdizionale straniero (tranne il caso relativo alla irlandese OF) ha proposto reclamo innanzi alla Corte europea.
35 Invero, la normativa europea prevede il caso in cui le scelte gestionali di una società possano essere controllate da una società madre, stabilita in altro Stato membro, ma ciò non è ritenuto sufficiente per superare il criterio della presunzione, legato al luogo della sede statutaria, OMe luogo della OMpetenza giurisdizionale. Ebbene: le società estere, nel caso in questione, erano effettivamente residenti e operanti all'estero, erano attive in un contesto internazionale estraneo all'Italia mediante quotazione di prestiti obbligazionari su borse estere, erano realmente gestite dall'estero con amministratori e funzioni operative e amministrative locali.
Dette società, poi, furono fondate e divennero operative ben prima del manifestarsi della crisi e della presentazione dell'istanza di fallimento. Non si trattò dunque di localizzazione all'estero fittizia o meramente formale. Né può ritenersi la giurisdizione italiana sulla base del criterio della tutela dei creditori italiani, non potendo affermarsi che questi fossero prevalenti rispetto agli stranieri. Peraltro gli investitori italiani hanno certamente beneficiato delle procedure di conciliazione, delle pronunzie giudiziali, delle azioni revocatorie e dei risarcimenti ottenuti all'estero.
26) Inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e/o di altre norme: violazione LF OMe novellata dal D. Lsvo 61/2002 e dalla legge 262/05, nonché violazione dell'art. 40 cp e 533 cpp e del principio di causalità e tassatività, con specifico riferimento ai reati di bancarotta societaria per falsità in bilancio e bancarotta documentale
(capi B,L,O), reati di bancarotta per distrazione (capi D,E,F,G,K,O,T), reati di bancarotta patrimoniale (capi C,O) e correlati capi del proc. 4071/06.
Pacificamente la genesi del dissesto MA è risalente. Essa trova la sua origine tra gli anni '80 e i '90, vale a dire in un'epoca in cui la collaborazione con lo studio NI non aveva ancora avuto inizio (cfr. dichiarazioni del OMmissario straordinario Bondi e di NZ). Dunque l'indebitamento e il peso degli oneri della gestione finanziaria (dei quali non si è offerta traccia traSPrente e veritiera nei bilanci) hanno determinato l'esito negativo. Parimenti si verificò la manipolazione del sistema informatico e la distruzione della documentazione.
Ebbene, i reati di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, alla luce del novum legislativo, (artt. 223 LF- 2621 cc), devono avere la loro origine nel falso stesso. Trattasi ormai di un reato di evento e non più di pericolo;
deve quindi essere provato il nesso causale tra la falsificazione, il dissesto e il fallimento, vale a dire si deve poter ipotizzare che, eliminato il falso, il dissesto non si sarebbe verificato.
Ne consegue, necessariamente, che il falso in bilancio deve essere antecedente e non conseguente al dissesto, vale a dire esattamente il contrario di quanto, nel caso di specie, si contesta. Non vi è infatti prova che la falsa appostazione in bilancio abbia determinato il fallimento MA. Invero il reato societario è da individuare OMe condotta e il dissesto OMe evento.
36 Né possono considerarsi, poi, condotte distrattive la percezione dei OMpensi professionali da parte di NI.
Si è già detto OMe il ricorrente, rinunziando al suo ruolo di escrow agent, abbia posto a disposizione del fallimento gli importi che deteneva a titolo fiduciario. Se bonifici non furono effettuati, ciò fu dovuto a una scelta del fallimento stesso, che optò per la richiesta di intervento alla autorità di mercato USA e dell'AG italiana e inglese per ottenere provvedimenti cautelari. Ma la vicenda si è potuta concludere solo grazie alla fattiva collaborazione dell'imputato. Sotto altro aspetto, va considerato OMe l'attività professionale di NI abbia determinato non irrilevanti "ritorni" per il gruppo. Dunque i suoi OMpensi, indebitamente definiti “regalie padronali" nella sentenza di appello, trovano ampia e giustificata spiegazione, sia nell'impegno professionale profuso da NI, sia nelle contropartite economiche favorevoli, che il suo contributo professionale determinò
a vantaggio del gruppo MA.
27) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale: calcolo della pena ai sensi artt. 81 e 133 cp. Il trattamento sanzionatorio riservato a NI è del tutto sproporzionato rispetto a quello relativo a coimputati che, già in tesi di accusa, avrebbero avuto un ruolo ben più significativo nella vicenda processuale che occupa. Il ricorrente, OMe premesso, è un extraneus, il quale, per altro, ha già dovuto subire un'anticipazione di pena piuttosto afflittiva (obbligo di dimora, divieto di eSPtrio ecc.). Per altro, la condotta di NI sarebbe stata concentrata in un arco di tempo veramente breve e avrebbe provocato danni decisamente minori rispetto a quella di altri coimputati.
Tutto ciò premesso, è da dire che gli aumenti ex art. 81 cp per ciascun capo di imputazione (mesi 5 di reclusione) appare davvero eccessivo e distante da ogni criterio di proporzionalità, anche in considerazione del fatto che gli addebiti mossi a questo imputato sono stati spezzettati in numerosissimi capi di imputazione. Ad es., la "operazione EB" (finanziamento del OMparto turistico) è stata frammentata in numerosi capi di imputazione, ma il fatto storico rimane unico. La conseguenza è che a NI, al di là delle formule, risulta essere stato applicato quasi un cumulo di pene (ben 11 aumenti), piuttosto che l'istituto della continuazione.
Nessun conto poi, evidentemente, è stato tenuto della condotta post delictum, condotta improntata a piena collaborazione, OMe attestato dagli organi inquirenti e giusdicenti degli USA.
28) Inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 27 Cost.
NI ha finito per essere il capro espiatorio tra i professionisti legali che hanno lavorato per MA. L'organizzazione degli studi legali operanti su base multinazionale è ben diversa da quella che caratterizza gli studi italiani. Non si tratta di strutture centrate su pochi collaboratori, ma di grandi uffici con decine, o addirittura, centinaia di professionisti.
37 Ebbene, da un lato, è da notare OMe l'associazione professionale italiana, nella quale è inserito NI, non ha subito alcun procedimento (ai sensi della legge 231/01), dall'altro, che l'organigramma di uno studio multinazionale non conosce la figura del dominus, che tutto accentra e controlla. L'esame dello statuto associativo dello studio nel quale NI lavorava rende evidente ciò. Ne consegue che il ricorrente non ha gestito, in prima persona o indirettamente, tutti gli "affari"
MA che a lui vengono ascritti. Molte questioni sono state trattate dai suoi soci. E ciò è agevolmente deducibile dalla documentazione presente negli archivi della NI & CI, dalle dichiarazioni della socia di studio avv.sa Veronica Zarate, dalla sentenza 1817/09 del Tribunale Milano, che afferma che gli avv.ti
Pazzi e Andrioli avevano funzione di coordinamento, direzione e supervisione del lavoro degli altri legali nello studio milanese (i due predetti avvocati hanno anche presentato istanze di ammissione al passivo per crediti professionali vantati), da una nota informativa della Polizia giudiziaria indirizzata al PM di Parma (6.12.2004). Così stando le cose, è violativa del principio di personalità della responsabilità penale la sentenza della Corte di appello che addossa a NI tutte le condotte OMunque riferibili al suo studio legale, anche con riferimento a collaborazioni (es. in campo finanziario) che nulla hanno a che fare con il suo profilo professionale.
29) Mancata assunzione di prova decisiva.
La posizione e l'operato di NI sono stati oggetto di valutazione anche da parte delle OMpetenti autorità statunitensi. All'esito delle doverose e scrupolose attività di accertamento, nessuna azione penale è stata proposta o iniziata da quella AG a carico di NI. Lo stesso dicasi per quel che riguarda il Canada,
l'Uruguay e il Brasile, Stati nei quali pure l'imputato ha operato. Innanzi al Tribunale federale di New York sono stati vagliati capi di imputazione speculari rispetto a quelli italiani, ma la AG statunitense ha escluso qualsiasi responsabilità da parte degli studi legali AV LD e NI & CI.
La relativa documentazione è stata portata all'attenzione dei giudici di merito italiani, i quali, tuttavia, non ne fanno parola. Deve dunque concludersi che il giudicante ha in effetti rifiutato di prendere piena cognizione della vicenda processuale, in tutte le sue sfaccettature. E ciò non può che tradursi in un vizio di motivazione.
Gli esiti della class action statunitense, del tutto favorevoli, sono stati colpevolmente ignorati. In particolare, le autorità USA hanno eslcuso in radice qualsiasi responsabilità di NI per le operazioni relative a AW RA e NG (capi A,B,E,F,L).
30) Inosservanza 0 erronea applicazione della legge penale: violazione del ne bis in idem ex art. 649 cpp.
La autorità USA, OMe premesso, hanno assunto provvedimenti sostanzialmente decisori nell'ambito dei procedimenti di loro OMpetenza. Pur in assenza di un formale provvedimento di archiviazione (inesistente nella procedura statunitense), la decisone
38 di non promuovere, cognita causa, l'azione penale nei confronti di
NI equivale, nel nostro ordinamento, a una pronunzia giurisdizionale. In altre parole, le autorità USA hanno, per facta concludentia, giudicato e assolto NI. Averlo sottoposto a processo in Italia per i medesimi fatti rappresenta palese duplicazione di giudicato, con violazione del dettato degli artt. 649 e 529 cpp (e questo anche alla luce delle sentenze Corte cost. 318/01 e 39/02).
Al proposito è da notare che la giurisprudenza di legittimità -con la recente sentenza delle S.U. 34655 del 2005- ha notevolmente esteso il concetto di ne bis in idem e l'ambito della sua operatività.
In data 19.5.2011 sono stati depositati dal difensore di NI motivi aggiunti, con i quali si rileva la prescrizione del reato sub N). 2. In limine, va disattesa l'istanza di esclusione del responsabile
-
civile TAia s.p.a., formulata nella memoria difensiva indicata in epigrafe.
Ed invero, a mente dell'art. 87, OMma 3, c.p.p., l'estromissione del responsabile civile consegue, direttamente, all'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato, nel caso di specie ritualmente proposta dagli imputati, odierni ricorrenti.
L'esclusione ha luogo eo ipso, in ragione del fatto che il giudizio abbreviato è procedimento che non consente al responsabile civile di interloquire.
La mancanza di apposito provvedimento del giudice - che, non a caso, può adottarlo anche di ufficio - è evento affatto irrilevante, stante l'indubbia natura dichiarativa di una pronuncia siffatta, in considerazione della rilevata inOMpatibilità delle forme del rito speciale con gli SPzi di tutela del terzo, civilmente responsabile.
Sempre in linea preliminare, va disattesa la richiesta del difensore delle parti civili FO ed altri dodici volta ad ottenere una più favorevole determinazione del quantum risarcitorio, giacché - a parte l'oggettiva improponibilità di una tale domanda in sede di legittimità si tratta di istanza proveniente da soggetto processuale non ricorrente.
2.1 - Ragioni di economia espositiva e di ordine logico-pregiudiziale impongono, ora, l'esame contestuale di questioni di rito OMuni alle diverse posizioni soggettive.
Un primo profilo, adombrato nello sviluppo argomentativo delle impugnative in esame e, OMunque, rilevabile ex officio è quello
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afferente alla singolare forma di redazione della sentenza impugnata.
L'estensore ha proceduto, infatti, ad una OMpilazione per così dire a steps, attraverso successivi, ed autonomi, livelli di approfondimento, disarticolando gli stessi argomenti, nel dichiarato intento di renderne più agevole la OMprensione e di consentire all'ideale lettore - suo
B diretto interlocutore - di avere una percezione immediata dei diversi problemi e delle singole responsabilità, rimandandolo poi alle sezioni successive per ogni eventuale approfondimento. In tutta evidenza, si tratta di assai anomala metodica, che, denunciando un'inclinazione
39 pressoché didascalica del suo ideatore, finisce però con il tradire lo scopo che l'aveva ispirata, in quanto la segmentazione e la parcellizzazione degli argomenti hanno reso particolarmente disagevole la lettura, anche se non hanno impedito l'individuazione dei temi più rilevanti, in funzione dell'esame delle censure di parte e delle pertinenti valutazioni. D'altro canto, non v'è dubbio che un'anomala forma di redazione del documento-sentenza non integri, di per sé, alcuna ragione di invalidità.
Altra cosa, ovviamente, sarebbe se l'ipotetica eccentricità di formulazione, risolvendosi in uno stravolgimento dell'ordine logico di esposizione e del tessuto motivazionale, si traducesse in un insieme argomentativo magmatico e caotico e, dunque, sostanzialmente inintelligibile. La ricaduta sul piano della validità sarebbe, in questo caso, incontrovertibile sotto il profilo della mera apparenza di motivazione. Ed infatti, all'esistenza grafica di una struttura discorsiva non farebbe riscontro un OMpendio giustificativo conforme ai parametri fissati dall'art. 546, OMma 1, lett. e), c.p.p. sicOMe radicalmente inidoneo a dar conto del processo decisionale e dell'iter logico-giuridico che lo sostanzia. In tale ipotesi, la motivazione dovrebbe ritenersi inesistente e la relativa mancanza OMporterebbe, quindi, l'applicazione della sanzione processuale positivamente prevista dall'art. 125, OMma 3, dello stesso codice di rito, ossia la nullità della sentenza. Ipotesi, però, che non è ravvisabile nel caso di specie, a parte che l'invalidità della sentenza, per la sua particolare conformazione, non è stata formalmente eccepita da alcun ricorrente.
E' stata, invece, espressamente dedotta ed eccepita l'inOMpletezza del materiale cartaceo a disposizione del giudice a quo, per mancata, integrale, trasmissione degli atti di causa al giudice di appello, in violazione dell'art. 590 del codice di rito ed in spregio dei diritti di difesa. La censura è, però, inammissibile per genericità di formulazione.
Ed invero, nessun ricorrente ha specificato quali atti processuali (od anche solo parti di essi, OMe i verbali dell'udienza preliminare) non sarebbero stati trasmessi al giudice di appello o quali altri atti contenenti elementi favorevoli agli stessi imputati sarebbero stati indebitamente trattenuti e quale rilievo decisivo avrebbero mai potuto avere a beneficio della loro posizione, al punto tale che, ove considerati, avrebbero consentito al giudice di merito una diversa, più favorevole, valutazione.
E' stato, così, eluso l'onere di assicurare all'impugnativa l'imprescindibile connotato dell'autosufficienza, la cui necessità è stata, OM'è noto, più volte affermata da questa Corte regolatrice anche con riferimento alla materia penale (cfr., tra le altre, ASN 201011910, rv. 246552; id. ASN.20093360, rv. 246499)..
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Nei termini anzidetti va, dunque, ribadito il principio di diritto già affermato da questo Giudice di legittimità secondo cui la mancata trasmissione alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado, oltre a costituire violazione dell'art. 590 c.p.p. (di per sé sfornita di sanzione processuale), integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, a condizione, però, che la parte che la invoca ne fornisca prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti (cfr. ASN 200821922, rv. 240238). E' vero, piuttosto, che il materiale processuale è stato interamente digitalizzato e trasfuso in supporti magnetici, tutti a disposizione della Corte distrettuale. Il che rende, ovviamente, irrilevante l'astratta possibilità che l'incartamento trasmesso potesse essere inOMpleto, tanto più in mancanza di sanzione processuale per il caso di violazione della menzionata previsione dell'art. 590 c.p.p. ed in mancanza della necessariaper quanto si è detto
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specificazione di quali tra gli atti, in ipotesi, non trasmessi (e neppure trasfusi in forma digitale) avrebbe avuto rilievo decisivo per il giudizio.
Nel merito delle impugnative, va detto che la puntualizzazione dei principali profili fattuali della OMplessa vicenda sostanziale in oggetto, quali emergono incontestatamente dalle convergenti ricostruzioni delle due sentenze di merito, costituisce necessaria premessa all'esame delle singole censure di parte, per meglio cogliere il senso e la rilevanza degli inevitabili riferimenti in fatto che le sostanziano, in rapporto ai diversi ruoli assunti dagli imputati, ed apprezzare, poi, il grado di pertinenza e logicità della risposta motivazionale del giudice quo.
Orbene, il relativo esame può prendere le mosse da una particolare evidenza. La divaricazione di due procedimenti
- poi riflette, riassorbita con la riunione di fatto degli stessi singolarmente, la peculiarità sostanziale del fenomeno MA, ossia la divaricazione dei due settori di attività, tra loro radicalmente diversi, in cui si è manifestato.
Ed infatti, accanto alla tradizionale attività nel OMparto alimentare - inizialmente solo lattiero, con l'innovativa OMmercializzazione del prodotto a lunga conservazione (UHT) in appositi contenitori e, via via, dei suoi derivati;
e poi ancora di prodotti agroalimentari in genere ed anche di confezioni dolciarie, in ambito non solo nazionale, ma anche europeo e poi oltreoceanico è stata intrapresa una parallela attività aziendale in settore affatto eterogeneo, ossia quello del turismo organizzato.
Le due attività erano esercitate da società tra loro collegate in un fitto reticolo di rapporti, integrante due gruppi distinti, che, nel loro OMplesso, costituivano quella che, con roboante espressione, è stata definita Galassia MA.
I due insiemi erano, all'apparenza, autonomi sì da costituire oggetto di distinti bilanci consolidati, ma di fatto erano strettamente
41 - collegati tra loro, non solo per il dato evidente della riconducibilità dei soggetti cui facevano capo al nucleo familiare del NZ ma, soprattutto, per il costante sostegno finanziario che un gruppo fu ben presto costretto ad assicurare al secondo, mediante imponenti rimesse di danaro.
Ed invero, mentre il settore caseario manteneva integra una potenziale redditività anche se, nei fatti, penalizzata da un
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ipertrofico sviluppo strutturale in varie sedi del mondo, peraltro non sostenuto da una razionale linea di strategia aziendale e dal necessario adeguamento dei sistemi gestionali (rimanendo, tra l'altro immutato il tradizionale accentramento dei poteri decisionali in capo ad una sola persona Inel caso di specie, NZ LI affatto
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inadeguato all'elefantiaca dimensione assunta dall'impianto imprenditoriale); il secondo settore di attività si rivelò ben presto improduttivo, accumulando nel corso degli anni ingenti perdite, che il primo gruppo provvedeva, sistematicamente, a ripianare, peraltro in forma trasversale o surrettizia o con modalità fraudolente, tra le quali l'interposizione della società statunitense NG e, successivamente, la creazione del fondo RU Limited, con sede nelle Isole Cayman.
Insomma, improvvide iniziative di sovradimensionamento aziendale ed attività distrattive di notevoli risorse finanziarie, per mantenere ostinatamente in vita il OMparto correlato, furono all'origine di un progressivo depauperamento anche del primo insieme societario. Da qui, il crescente ricorso a mezzi di finanziamento esterno, dapprima nelle consuete forme del credito bancario e poi - stante la quotazione in borsa della società capofila, la MA Finanziaria s.p.a. - dell'accesso al mercato regolamentato, per attingere nuove risorse attraverso il collocamento presso investitori istituzionali e privati di prodotti finanziari, tra cui bonds appositamente ed assai disinvoltamente - emessi.
Senza alcuna pretesa di approfondite diagnosi tecniche, che, certamente, non OMpetono a questo Giudice e sarebbero, del resto, affatto estranee alla logica del pertinente giudizio, ed ai soli fini di un più efficace inquadramento delle posizioni in esame nella dinamica di una crisi sistemica, può ritenersi - sulla base delle emergenze processuali ed anche di dati di OMune conoscenza integranti il notorio - che le ragioni del tracollo di un autentico colosso aziendale, che era stato un fiore all'occhiello dell'economia nazionale, siano riconducibili al progressivo indebitamento strutturale ed alla crescente, inarrestabile, difficoltà di far fronte nonostante l'apparenza offerta da raffinate strategie manipolatorie - agli obblighi assunti nei confronti sia degli istituti di credito che degli investitori.
Donde, una situazione di default di proporzioni gigantesche (prudentemente stimato in oltre 13 miliardi di euro) e le inevitabili dichiarazioni di insolvenza di numerose società collegate;
il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge
18.2.2004, n. 39 (c.d. Legge Marzano), la nomina di un OMmissario
42 straordinario in persona di EN Bondi e l'arduo OMpito, a lui affidato, della ristrutturazione economica e finanziaria di un OMplesso aziendale ormai agonizzante, quanto mai necessaria, però, sia per ovvie problematiche occupazionali che per preservare, anche per esigenze di marketing, l'immagine di un marchio prestigioso nel panorama dell'economia globale. Fino alla cronaca di questi giorni, con il buon esito di tale azione di risanamento e di ristrutturazione;
l'apporto di nuovo capitale di provenienza straniera (Lactalis), una volta che il conseguito consolidamento ha reso il sistema MA nuovamente appetibile agli occhi degli investitori stranieri.
Era giunto, però, il momento di chiedersi OMe fosse stato possibile che un sistema aziendale, così strutturato e famoso eludendo i controlli istituzionali, preposti a tutela anche del riSPrmio, oltre a quelli che, ordinariamente, avrebbero dovuto esercitare gli organi di vigilanza degli istituti di credito giungesse sull'orlo del
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baratro, pregiudicando gravemente le ragioni di tanti creditori e bruciando i riSPrmi di tantissimi privati investitori. Insomma, OMe fosse stato possibile che, nonostante inequivoci segni di sofferenza, agevolmente rilevabili da qualsiasi, pur inesperto, analista sulla base dei soli dati Bloomberg sulle obbligazioni delle informazioni della Centrale dei rischi, quanto alle esposizioni nei confronti delle banche
- peraltro in stridente dissonanza con ostentata copiosa liquidità quel sistema avesse continuato a godere del credito bancario e della fiducia dei mercati, anche grazie ai sorprendenti giudizi lusinghieri delle agenzie di rating di merito creditizio (si dovette attendere il
2003 perché finalmente un'agenzia di rating, la ER Linch, valutasse negativamente i titoli del gruppo a causa dell'inspiegabile antinomia tra la SPsmodica ricerca di risorse finanziarie e l'ostentata riserva di liquidità; nel febbraio di quello stesso anno, funzionari della Lehman RO OMinciarono a prospettare dubbi sull'effettiva esistenza della liquidità dichiarata e, per questo, furono destinatari della strumentale denuncia di aggiotaggio, datata 24.3.2003, che, a sua volta, ha originato la controdenuncia per calunnia nei confronti di NI e NZ e l'odierna imputazione sub N, ex art. 368 c.p. a loro carico). E OMe fosse stato possibile che agli occhi di un qualsiasi, attento, osservatore di dinamiche societarie sia potuta sfuggire la vera natura di alcune società, c.d. società veicolo, costituite - a bella posta al solo fine di fungere da collettore di debiti (c.d. discariche) ed accortamente collocate fuori bilancio proprio allo scopo di occultare quelle esposizioni debitorie. L'inevitabile momento di riflessione ha fatto emergere una realtà inquietante, di incontrovertibile rilevanza, anche in dimensione penalistica.
Quanto accaduto era, infatti, imputabile ad una capillare attività fraudolenta, mediante la precostituzione di una falsa rappresentazione della realtà aziendale sulla base della manipolazione dei documenti contabili e delle OMunicazioni sociali, si
43 da prospettare al controllore di turno, incredibilmente disattento o, forse, non troppo voglioso di farsi carico delle dovute inOMbenze, una situazione assai diversa dal reale. Il colosso MA sarebbe stato, dunque, null'altro che un castello di carte false, che, con ottusa pervicacia dei responsabili, ha continuato a sopravvivere nonostante tutto, sacrificando tanti interessi, ingannando tanti creditori e riSPrmiatori, portando il sistema oltre ogni limite di ragionevole aspettativa di ripresa, ove invece sarebbe bastato attivare, tempestivamente, le ordinarie procedure di salvaguardia per impedire gli effetti devastanti del dissesto economico-finanziario. Vennero, così, accertati sofisticati meccanismi di frode, tra cui, in particolare, i c.d. sistemi LA e NG. Il primo (incentrato sul perno dell'omonima società caymana, erede e prosecutore di precedente, analogo. sistema attuato fino al 1998 con le società antillane CU e ZI) era finalizzato ad occultare le ingenti perdite delle società del gruppo alimentare. Il secondo, concretizzatosi nell'interposizione della società statunitense
NG al fine di occultare l'indebito trasferimento di risorse finanziarie del gruppo alimentare alle società del settore turismo in continua sofferenza. Entrambi erano raffinati espedienti volti all'ostinato mantenimento in vita di società, delle quali già da tempo elementari regole economiche e giuridiche - e, ancor prima, di buon senso avrebbero reclamato la declaratoria di insolvenza.
Parallelamente, e per il conseguimento di identico obiettivo, vennero attuati altri meno rilevanti, sotto l'aspetto quantitativo meccanismi di frode: il c.d. sistema AW RA (volto ad occultare irregolari finanziamenti alle società del OMparto sudamericano o loro perdite), il c.d. giro dei concessionari (consistente nell'artificiosa moltiplicazione delle operazioni OMmerciali al fine di ottenere credito dal sistema bancario mediante sconto di ri.ba contraffatte); il ricorso ingiustificato ai mercati finanziari, previa disinvolta emissione di bonds, nell'anno 2003, a pochi mesi dal default, quando lo stato di decozione del sistema era ormai irreversibile.
Ma oltre al falso documentale, pur nella forma estrema della soppressione di materiale contabile, le OMplesse attività di p.g. hanno accertato anche rilevanti condotte distrattive, non solo sub specie dei già indicati finanziamenti occulti in favore di società appartenenti al distinto gruppo del turismo, ma anche in favore di diversi soggetti, OMpresi i OMponenti della governance o della stessa famiglia NZ o di persone ad essa assai vicine. Non solo, ma sono state rilevate anche particolari situazioni fattuali e relazionali che hanno indotto gli inquirenti ad ipotizzare l'esistenza di un vero e proprio sodalizio delittuoso in seno al OMplesso aziendale. Da qui, la prospettazione di una tipologia associativa del tutto inedita nel panorama criminale: non già l'ordinaria fattispecie, ben nota B all'esperienza giudiziaria, dell'associazione volta alla OMmissione di un numero indeterminato di fatti di bancarotta fraudolenta o di reati
44 tributari, ma l'associazione per delinquere per così dire intranea alla stessa struttura aziendale, il cui unico scopo era quello di porre in essere una serie indefinita di illeciti anche penali per mascherare una situazione di irreversibile dissesto e procrastinare nel tempo, oltre ogni ragionevole soglia di tolleranza, il momento della verità e dell'ineludibile emersione di responsabilità od ogni livello ed in ogni ambito istituzionale.
3. - Su questo OMplesso scenario di fondo si collocano, dunque, le posizioni degli odierni tre ricorrenti, i cui ruoli operativi nel pianeta
MA ed i relativi addebiti occorreva puntualmente specificare, ai fini di una OMpiuta focalizzazione delle rispettive censure e delle conseguenti valutazioni.
3.1 Il ricorso in favore di AN DE OD si pone decisamente in area di inammissibilità. Basti considerare, in proposito, che nell'atto di gravame l'imputato - dichiaratamente reo confesso, al di là del postumo tentativo, in sede di dichiarazioni spontanee, di minimizzare le sue responsabilità - aveva lamentato soltanto l'entità del regime sanzionatorio, reputato eccessivo rispetto al coefficiente di responsabilità a suo carico, in rapporto al ruolo realmente assunto nella vicenda MA. Profili di responsabilità sono stati, OMunque, delibati dal giudice di appello, ma solo in funzione dell'esigenza di calibrare, rispetto ad essi, la misura della pena da irrogare e l'esito di siffatta, OMplessa, procedura di dosimetria della pena non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, in quanto assistita da motivazione tutt'altro che illogica od in alcun modo carente. Il risultato finale è stato, OMunque, il ridimensionamento della misura della pena, sia pure per effetto della correzione di un vistoso errore di diritto nel quale era incorso il primo giudice in sede di regime sanzionatorio, ovverosia l'applicazione dell'istituto della continuazione in riferimento a reati relativi ad una stessa procedura di insolvenza in luogo dell'aggravante della pluralità di fatti di bancarotta di cui all'art. 219, OMma 2, n.
1. Per il resto, sia pure nella segnalata frammentazione della struttura motivazionale della sentenza impugnata, risultano evidenti le ragioni giustificative dell'entità della pena inflitta e della ritenuta sua adeguatezza al grado di responsabilità ed alla molteplicità di condotte illecite attribuite all'imputato.
Ed infatti, anche emendando l'errore in cui era incorso il primo giudice nell'individuazione dei periodi in cui il DE DA aveva assunto ruoli dirigenziali in particolari settori nevralgici di attività, restava pur sempre il fatto che egli aveva, OMunque, assunto responsabilità di alto profilo gestionale in seno al sistema MA, vuoi in qualità di membro del C.d.A. della holding capofila MA Finanziaria S.p.a. e di altre 15 società del gruppo nell'arco di
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differenziati ma significativi periodi temporali, così OMe specificato nel prospetto inserito nella sentenza impugnata vuoi come www amministratore unico di dieci società concessionarie della OMmercializzazione del latte, ed inoltre in qualità di mero
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concorrente di NZ LI, ON US, RA AL, CC
ANfranco in alcuni reati dagli stessi OMmessi, con attività amministrative e gestorie in riferimento ai primi tre ed esecutive (prevalentemente in materia di falsità documentale) in riferimento al quarto.
E, quanto alla collocazione verticistica, pur dandosi atto in sentenza che l'incarico di direttore generale dell'area finanza (C.F.O.) di MA s.p.a. era stato da lui assunto solo in data 14.11.2003 e che, in seno all'area nevralgica Amministrazione e Controllo, analogo incarico di direttore generale gli era stato conferito solo il 25.3.2003, nondimeno la pacifica anteriorità dell'ordito fraudolento, rispetto a tali momenti, è stata, motivatamente, ritenuta irrilevante ed ininfluente. Ed infatti, l'accertata e, peraltro, pacificamente
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riconosciuta illiceità della OMplessa metodica di artifici, manipolazioni, falsificazioni ed occultamenti di perdite, che ha caratterizzato il modus operandi del OMplesso MA, per le delittuose finalità evidenziate in premessa, rendeva logicamente insostenibile - e, dunque, coerentemente è stato negato che il Del
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DA, proprio, in ragione del ruolo apicale assunto in quegli anni in aree strategiche, costituenti snodo nevralgico della dinamica fraudolenta (in ambito operativo nel quale confluivano dati veri e fasulli delle varie società del gruppo ed erano elaborati ed aggregati gli elementi necessari alla formazione dei bilanci consolidati), non fosse pienamente consapevole ed anzi direttamente partecipe di quel sistema. Non solo, ma negli ultimi tempi egli stesso vi aveva dato impulso ragguardevole, partecipando con altri responsabili a riunioni operative, erroneamente definite OMitato di budget, nelle quali si decidevano le strategie manipolatorie e gli aggiustamenti ai bilanci, ed impartendo poi gli indirizzi attuativi ai suoi diretti subordinati (cfr. ff. 153 e 165).
D'altronde, a tutto concedere, anche una condotta meramente omissiva, di silente avallo e remissiva acquiescenza rispetto a quel sistema illecito, che egli, proprio per le sue attribuzioni, anziché osteggiare, continuava a ratificare, consentendone, di fatto, la perpetuazione, era tale da assicurare un fondamentale contributo causale alla consumazione degli illeciti e rispetto a quell'apporto deterministico, OMunque configurato, la pena è stata, motivatamente, ritenuta adeguata. Sicché, nessuna responsabilità di posizione, ma consapevole OMpartecipazione, per quanto possa ancora rilevare sia pure ai soli fini dell'adeguatezza del regime sanzionatorio.
Nessun profilo di illogicità è dato cogliere - neanche ai limitati fini sanzionatori di cui si è detto - nella parte della motivazione relativa alla ribadita colpevolezza per il reato sub M), in tema di aggravamento del dissesto, considerato che nessuna impugnazione sul punto specifico era stata sollevata in sede di gravame. DE resto, stante la generica affermazione di colpevolezza in prime cure per tutti i reati ascritti al DE DA e la puntuale motivazione resa dal
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giudice a quo in merito al capo M), ad integrazione di quella carente di primo grado, non è revocabile in dubbio che anche sul punto le doglianze di parte ricorrente siano palesemente infondate.
Sono, ovviamente, da disattendere le ulteriori censure relative alla pretesa inidoneità delle chiamate in correità di alcuni imputati e delle stesse dichiarazioni confessorie dell'odierno ricorrente, proprio in quanto il profilo della colpevolezza non può più essere messo in discussione in questa sede, in mancanza di motivi di appello sul punto.
E' appena il caso di osservare, dunque, che i pretesi elementi favorevoli al DE DA non avrebbero, OMunque, potuto trarsi dalle dichiarazioni dei coimputati ON e CC, in quanto di tali contributi dichiarativi, opportunamente riscontrati, i giudici di appello hanno tenuto conto, escludendo OMunque, motivatamente, che il ruolo dello stesso ricorrente, anche alla stregua delle anzidette propalazioni, potesse ritenersi davvero secondario o defilato, in guisa tale da consentire un più benevolo trattamento sanzionatorio.
-3.2 Il ricorso in favore di ZI HI si colloca alle soglie dell'inammissibilità, per gli improponibili profili di merito che involge e per la palese genericità di talune censure. Ad ogni modo, in prospettiva d'insieme, le principali doglianze che lo sostanziano sono destituite di fondamento.
Non risponde al vero, intanto, che la motivazione della sentenza impugnata non abbia dato adeguato conto dei ribaditi profili di responsabilità a carico dell'imputato, odierno ricorrente,
- pur nella disarticolata E' vero, invece, che la relativa posizione OMpilazione della sentenza impugnata si staglia, distintamente,
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sullo sfondo della OMplessa vicenda MA, ponendosi anzi in un punto focale e di maggiore delicatezza nel suo sviluppo, in ragione delle delicate funzioni di controllo che gli erano attribuite, la cui elusione, in uno alla clamorosa disattenzione dei controlli istituzionali, ha avuto per quanto si è detto in premessa
- un ruolo
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fondamentale nella genesi del dissesto. Non solo, ma dalla plausibile valutazione delle emergenze processuali, espressa dal convergente giudizio dei due giudici di merito, è emersa una sorprendente OMmistione di ruoli nella posizione dell'odierno ricorrente, laddove é stato accertato che, ad un certo punto, dismesse le vesti di controllore, egli si è posto OMe concorrente esterno del NZ e del ON, fungendo da suggeritore delle più accorte strategie fraudolente che sarebbero valse ad eludere le verifiche dei nuovi controllori, alla scadenza ex lege del mandato della società di revisione di cui egli era patner. Più esattamente, alla scadenza del termine di durata dell'incarico della ON AU
RA sas (Grant Thornton), che, sino a quel momento (ossia al
1998), era stata unico revisore del gruppo MA s.p.a., lo stesso Bianchi secondo la ricostruzione dei giudici di merito e le
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ammissioni dello stesso imputato ben consapevole che il
B precedente sistema di occultamento delle perdite mediante le società
47 ZI e CU, con sede nelle isole Antille, non sarebbe sfuggito all'attenzione del nuovo controllore (la DEoitte & Touche, che, OMunque, nell'ottobre 2003 avrebbe ugualmente rilevato le anomalie del sistema MA), suggerì il più sofisticato sistema LA, ossia la costituzione di una società, con sede nelle isole di
Cayman, che avrebbe dovuto svolgere, con taluni affinamenti, identico ruolo di discarica per l'occultamento delle perdite del gruppo, in precedenza svolto dalle società antillane. Fu così che la funzione di controllo, tradendo le ragioni di garanzia ad essa sottese, divenne per eterogenesi dei fini - forma di OMpartecipazione delittuosa.
Si tratta, a ben vedere, della manifestazione, in chiave delittuosa, dello stesso fenomeno degenerativo - segnalato anche da recente cronaca che avrebbe inquinato rilevanti settori dell'economia globale, per cui accreditati operatori di rating, dal cui severo giudizio dipende la credibilità economica di grandi imprese e persino di interi Stati (sub specie della certificata capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti: c.d. solvenza) diventano, ad un certo punto, consiglieri privilegiati del soggetto da controllare, suggerendo le iniziative strategiche più opportune per mantenere, OMunque, un determinato coefficiente di affidabilità tale da consentire, nonostante tutto, una rassicurante valutazione. Il controllore si pone, così, dalla stessa parte del soggetto che dovrebbe controllare. A parte i profili di illecito (nella specie sussistenti), siffatta OMmistione di ruoli - se in altri ambiti si traduce in disdicevoli trasgressioni di doveri di deontologia professionale - nel campo economico può avere effetti devastanti, stante le giustificate aspettative che una platea sconfinata di utenti (investitori istituzionali, piccoli riSPrmiatori, creditori e quant'altro) ripone nella serietà ed attendibilità del controllo, in quanto proprio su di esse poggiano il ragionevole affidamento sulla redditività di determinati investimenti ed il credito da accordare ° meno a determinate realtà economiche od istituzionali. E, secondo quanto è emerso in processo, nella vicenda MA proprio il fallimento della funzione di controllo è stata una delle principali cause, se non la più importante in assoluto, del disastro economico e dei gravi danni procurati agli investitori. Tali considerazioni danno certamente ragione della censurata severità del trattamento sanzionatorio riservato al HI in rapporto a quello applicato agli altri imputati.
Inutilmente, parte ricorrente si duole, poi, della valutazione delle dichiarazioni dei coimputati NZ, ON e DE DA, delle quali lamenta, persino, l'omessa verifica in sede dibattimentale, dimenticando che, per sua, libera, opzione processuale, il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato.
Il giudice a quo ha, OMunque, dato atto di corretto apprezzamento delle chiamate di correità, valutandole nel pieno rispetto dei canoni di lettura positivamente fissati dall'art. 192, OMma 3, individuando peraltro significativi momenti di riscontro non solo nella loro univoca convergenza, ma anche nella corrispondenza
48 acquisita (f. 109), nelle risultanze peritali (f. 116) e, in genere, negli accertamenti di p.g. OMpiuti. Non è neppure vero che la lettura asseritamente frazionata delle anzidette propalazioni - al di là dell'anomala modalità di redazione della sentenza di appello - abbia OMpromesso l'immediata percezione del livello di coinvolgimento del HI e del coefficiente di gravità del suo apporto causale. Né è condivisibile la censura di omessa valutazione delle dichiarazioni di CC e DE DA, che, invece, sono state apprezzate puntualmente dal giudice a quo, nel loro insieme e nelle singole parti direttamente riguardanti il HI. In nessuna contraddizione, poi, è incorso il giudice di merito, nel ritenere, in sede di determinazione della pena, che le parziali e scontate (stante l'evidenza dei fatti) ammissioni dell'imputato sul contributo offerto dalla società di revisione Grant Thornton SP per l'elaborazione del sistema LA, non integrassero confessione piena e, ad ogni modo, non sostanziassero condotta processuale apprezzabile e rilevante ai fini della dosimetria della pena. D'altronde, si è già detto che il profilo della quantificazione della pena, a fronte di motivazione adeguata e pertinente, non è suscettivo di sindacato in questa sede di legittimità.
3.3 L'estesissimo ricorso di NI ha un evidente filo conduttore.
In sintesi si afferma che la Corte bolognese ha errato nel non riconoscere che l'imputato è egli stesso un deceptus. Quando NI ha affermato di aver messo a punto sistemi e meccanismi distrattivi e dissimulatori, non ha inteso -si sostiene- ammettere la sua responsabilità. Egli ha fornito a MA un contributo OMe tecnico, ha fornito strumenti giuridici ed operativi, ma ciò ha fatto inconsapevolmente, cioè senza rendersi conto che detti strumenti sarebbero stati piegati a una finalità illecita. La sua consapevolezza, per così dire, è un post factum: egli si rese conto -si dice- della manovra distrattiva (e della sua imponenza e vastità) solo quando questa fu portata termine e quando se ne videro le conseguenze sul piano mediatico e giudiziario.
Insomma, uno "strumento cieco di occhiuta rapina". In punto di fatto, sostiene di esser rimasto del tutto estraneo alle manipolazioni contabili (fuoriuscenti, per altro, dal suo campo di OMpetenza professionale), manipolazioni che, OMunque, non hanno determinato il dissesto, atteso che esso ha la sua origine negli anni
'80-'90. In quell'epoca, il ricorrente non collaborava con MA. Peraltro, non sussisterebbe nesso causale tra il falso in bilancio e il fallimento (non certo tra gli ultimi falsi -quelli ai quali è accusato di aver partecipato- e il successivo dissesto).
Quanto al pagamento dei suoi onorari, esso è -secondo il ricorso- ampiamente giustificato professionalmente e, inoltre, OMpensato dalla attività di recupero che proprio NI pose in essere nell'interesse di MA e del Fallimento MA.
Questa, in estrema sintesi, la linea difensiva del ricorrente, linea che, prima di passare al doveroso, specifico esame dei 30 motivi, 2
49 conviene prendere in considerazione nel suo insieme, anche perché va subito chiarito che essa, in effetti, mal si concilia con i confini del devolutum, per OMe deve essere correttamente inteso, OMparando motivi di appello, sentenza di secondo grado e motivi di ricorso. E invero, contestando in radice -con il ricorso per cassazione- la sua colpevolezza, l'imputato NI si pone in contrasto con le doglianze articolate con i motivi di appello, doglianze che non hanno investito l'intera pronunzia di primo grado, ma solo alcune parti della sentenza del GUP: quelle relative a specifici reati, chiaramente individuabili sulla base di una diligente lettura, appunto, dei motivi di appello. Tanto ciò è vero che l'atto di impugnazione proposto dall'imputato innanzi al secondo giudice si conclude con la richiesta di una rideterminazione in melius del trattamento sanzionatorio, da quantificarsi nel minimo di legge, previa individuazione di "una nuova e più contenuta pena base, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, riconosciuto il vincolo della continuazione".
In realtà, OMe emerge incontrovertibilmente dalla consultazione dell'atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado (e OMe correttamente rilevato dalla Corte territoriale), NI ebbe ad appellare solo con riferimento ai reati dei capi C8), C9), F2), L), N). Quanto al capo A), chiese che la sentenza venisse riformata nella parte in cui gli si attribuiva la qualifica e il ruolo di promotore della societas sceleris.
L'esame, dunque, dei singoli motivi di ricorso, dovrà essere condotto una volta "depurato" l'atto di impugnazione dal riferimento a quei capi della sentenza che, per non essere stati impugnati innanzi al giudice di appello, devono ritenersi non sottoposti (perché non sottoponibili) all'attenzione di questa Corte di legittimità, essendosi, per altro, su di essi già formato il giudicato. Tutte le censure relative al ricordato capo A), dunque, erano proponibili solo nei limiti sopra specificati.
Per il resto:
-la censura sub 2) può essere presa in considerazione solo per quanto attiene al capo L) e non anche al capo B);
-la censura sub 3), solo per i capi F) -per la precisione F2)- ed L) e non anche per i capi B), D), E);
-la censura sub 4), per i medesimi capi, e non anche per i capi D), for E), G), K), B);
-la censura sub 5) solo per i capi F) -scil. F2- ed L) e non anche per i capi B), D), E);
-la censura sub 6) solo per i capi F2) ed L), ma non per i capi B) ed
E);
-la censura sub 7) solo per il capo L) e non anche per i capi C6), B)
ed E);
-la censura sub 8), solo per i capi C8) ed L) e non anche per i capi B9) ed O);
-la censura sub 9), solo con riferimento al capo L) e non anche al capo B);
50 -la censura sub 11), in quanto relativa al capo C10, con riferimento al quale non è stato proposto appello, è certamente inammissibile;
-la censura sub 12) solo per il capo F) -vale a dire F2- e non anche per i capi D30) ed E);
-la censura sub 13) solo per il capo F2) e non anche per i capi D 30)
-dal quale per altro NI risulta essere stato assolto- ed E);
-la censura sub 14), relativa al solo capo E), che non è stato oggetto di appello, è evidentemente (ed ictu oculi) inammissibile;
-la censura sub 15), solo per il capo F2) -oltre che A10), nei limiti sopra indicati- e non anche per i capi B), D), E), K1), K2) T);
-la censura sub 16) per i medesimi capi, e non anche per i capi B), D), E9), K1);
-la censura sub 17) per il solo capo F2.4) e non anche per i capi E2), K2), X), Y);
-per le censure sub 18), 19), 20) 22) -relative rispettivamente al capo K) e al capo T) e ai capi Y) e T10), al capo G)- devono farsi le medesime considerazioni sopra espresse a proposito delle censure sub 11) e 14);
-la censura sub 21) può esser presa in considerazione con riferimento ai capi A11) ed L3) e non anche ai capi H) e W);
-la censura sub 25) solo con riferimento ai capo L) ed F2) e non anche ai capi B), D), E), G), K), T);
-la censura sub 26) solo con riferimento al medesimo capo L) e non anche ai capi B) O), D), E), G), K), T, C). Il ricorso, che si sviluppa per ben 270 pagine, contiene intere ed estese parti scritte in lingua inglese (es. foll. 131-132) ed è corredato di un'appendice di 74 pagine, interamente redatta nella predetta lingua straniera.
Orbene è noto che la legge processuale (art. 109 cpp) stabilisce che "gli atti del procedimento penale sono OMpiuti in lingua italiana” e che, al proposito, le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 36541 del 2008, ric. Akimenko, RV 240506) hanno chiarito OMe debba essere considerata inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi di cui all'art. 581 cpp.
La pronunzia appena citata fu originata dal "caso" di uno straniero alloglotta, il quale ben avrebbe potuto avvalersi della collaborazione, a spese dello Stato italiano, di un interprete di sua fiducia;
il principio dunque è certamente (e a maggior ragione) applicabile a chi, cittadino italiano e conoscitore della lingua, decide, per un motivo non chiarito, di "produrre" estese parti del ricorso in inglese, dal momento che, nel ricorso, l'uso dei termini stranieri non è limitato ad intraducibili espressioni tecniche, ma -appunto è intenso, esteso, frequente.
Di talché se chiaro è il riferimento ai capi della sentenza impugnati OMprensione delle specifiche ragioni di diritto e del (funzionale) B (ma, per quel che si è detto, non tutti "impugnabili"), se altrettanto chiare sono le richieste del ricorrente, molto più faticosa è la
51 riferimento agli eventuali elementi di fatto, che tali richieste sono destinate a sostenere.
La difficoltà, tuttavia, non è tale da rendere non intellegibile la impugnazione, anche perché i concetti, non infrequentemente, vengono ribaditi e le doglianze reiterate e trasfuse in (formalmente) separate censure.
Se dunque, indubitabilmente, la sentenza di appello presenta -OMe hanno notato i ricorrenti e OMe si è convenuto sopra- una struttura alquanto singolare, parimenti singolare (per ragioni diverse) e non sempre di agevole lettura appare il ricorso proposto nell'interesse di NI.
Tutto ciò premesso, non sembra inopportuno ricordare, sia pur sommariamente il contenuto delle contestazioni di cui ai capi C8),
C9), F2), L), N), vale a dire gli unici addebiti non "coperti" dal giudicato, e con riferimento ai quali, il ricorrente poteva validamente articolare motivi di ricorso.
Il capo C) è relativo a fatti di bancarotta societaria per causazione del dissesto a seguito di operazioni dolose;
al suo interno, i capi C8) e C9) attengono al c.d. "giro delle concessionarie" e alle promissory notes della AW RA s.a., società con sede in Uruguay;
il capo
F) è relativo a fatti di bancarotta per distrazione;
nel suo ambito il capo F9) alla bancarotta patrimoniale MA Finanziaria per USA dollari 2.080.000; il capo L) è relativo a fatti di bancarotta documentale (falsificazione di scritture); al capo N) è contestato il delitto di calunnia (a NI, ON e NZ LI). Preliminare appare l'esame della censura sub 25), con la quale sostanzialmente si eccepisce il difetto di giurisdizione della AG italiana (tesi già anticipata, sia pur fugacemente, nelle censure sub 18 e sub 19).
Essa è infondata.
Le società estere -anche per ammissione, sia pur parziale, dello stesso Zini furono costituite perché operassero OMe strutture
-
destinate a rendere impossibile (o, quantomeno, ardua) la ricostruzione dell'effettivo percorso dei flussi finanziari dal settore alimentare a quello turistico. Conseguentemente, non può certo sostenersi, OMe pretende di fare il ricorrente, che esse fossero "attive in un contesto internazionale estraneo all'Italia". Né può avere rilievo il fatto che le stesse siano state costituite prima che si manifestasse la crisi del gruppo, perché anche per l'occultamento di tale crisi esse furono create. Tanto premesso,deve necessariamente trovare applicazione il principio giurisprudenziale da ultimo ribadito dalle S.U. civili di questa
Corte (sent. n. 11398 del 2008, La Longeva SR/Gestione Cred. Banca SP, RV 608237), in base al quale, ai sensi dell'art. 3 paragr. 1 del regolamento CE 29.5.2000 n. 1346/2000 (esattamente quello citato dal ricorrente), relativo alle procedure di insolvenza, OMpetenti ad aprire la procedura sono i giudici dello Stato membro, nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore,
52 presumendosi, per le società e le persone giuridiche, che detto centro coincida -fino a prova contraria- con il luogo in cui si trova la sede statutaria.
Nel caso in esame, per le "gemmazioni" estere della MA, la presunzione -juris tantum- di cui al principio sopra ricordato non può certo operare, in considerazione del ruolo meramente famulativo e delle finalità evidentemente contra jus delle cc.dd. "consociate estere" di cui alla censura sub 25). Deve dunque chiarirsi che esse sono attratte nella sfera di giurisdizione della AG italiana, attesa, appunto, la loro natura fittizia (e strumentale all'interno del gruppo)
e la funzione essenzialmente truffaldina delle stesse, da considerarsi entità giuridiche, solo apparentemente, autonome. 1 Con la censura sub 30), NI, OMe premesso, lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che egli è stato "sostanzialmente" già giudicato (e assolto) dalla AG statunitense, la quale non ha instaurato procedimento penale a suo carico. L'assunto è manifestamente infondato e, di riflesso, la censura inammissibile.
In mancanza di un provvedimento giurisdizionale (dal contenuto sia pur "sostanzialmente" assolutorio) e in presenza di un ordinamento - quello statunitense- notoriamente connotato dalla mancanza della obbligatorietà dell'azione penale, porre, nei sensi sopra sintetizzati, il problema del giudicato non ha senso alcuno. Invero, l'art. 649 cpp presuppone una sentenza o un decreto penale divenuti irrevocabili e, dunque, necessariamente, la instaurazione di un procedimento penale.
Strettamente connessa alla censura sub 30) è la censura sub 29), con la quale, OMe premesso, il ricorrente lamenta mancata assunzione di prova decisiva. Detta prova consisterebbe nella documentazione relativa alla attività degli inquirenti statunitensi, i quali, per quel che si è appena precisato, avrebbero "scagionato" NI.
Anche detta censura è inammissibile per manifesta infondatezza. E' lo stesso ricorrente che asserisce che la documentazione cui fa riferimento fu acquisita dai giudici del merito, i quali, tuttavia, a suo parere, non trassero da essa le auspicate conseguenze.
Dunque, a ben vedere, non di omessa assunzione di prova si tratterebbe, ma di carenza motivazionale. E allora, parte la erroneità del nomen juris, la censura in questione, non risultando articolata per quello che sostanzialmente è (nessun addebito alla struttura motivazionale viene mosso al punto sub 29) è, appunto, inammissibile.
Quanto alle censure sub 1) e sub 24), esse devono essere trattate congiuntamente, in quanto con le medesime, in parte sviluppando gli stessi argomenti, si assume che il ricorrente, in quanto prestatore di una mera opera di consulenza professionale, non può esse chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416 cp (ed evidentemente,
53 よ osserva questa Corte, se si accetta tale premessa, neanche a titolo di concorso nei singoli reati). Ebbene, al proposito si è già detto OMe l'appello proposto da NI fosse limitato a contestare il ruolo qualificato che il giudice di primo grado gli aveva attribuito nell'ambito della societas sceleris, non a contestare la esistenza della struttura predetta, né -ciò che più rileva- la partecipazione dell'imputato alla stessa. Nella parte, dunque, in cui la censura mira a porre nuovamente in discussione l'adesione di NI alla associazione delinquenziale di cui al capo A), essa appare inammissibile;
nella parte in cui implicitamente- è destinata a contestare il ruolo di organizzatore, appare infondata.
Invero, l'apporto del ricorrente è stato ricostruito nella fase del merito OMe quello di colui che, consapevole degli scopi illeciti cui la struttura malavitosa era funzionale, aveva messo a disposizione le propria OMpetenza legale e i propri studi professionali (in Italia e negli USA) per costituire alcune tra le società che dovevano servire a
"confondere le acque" nella gestione del gruppo MA, consentendo di occultare (o, quantomeno, di oscurare) il tortuoso percorso attraverso il quale risorse finanziarie venivano stornate e riaccreditate, ovvero la liquidità del gruppo veniva apparentemente "creata".
Non basta: la condotta addebitata a NI consistette (si legge in sentenza e sul punto il ricorrente nulla osserva) anche nel reperimento delle "teste di legno" cui intestare tali società. NI, OMe lo stesso non nega, consentì l'utilizzo degli escrow, predispose contratti, approntò false promissory notes. A lui pertanto è attribuito -e sul punto il giudicato si è formato- un ruolo che definire organizzativo (e in parte ideativo) è inevitabile. Dunque, corretta appare l'attribuzione della qualifica di organizzatore, atteso che essa spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica, con autonomia, la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti e/o l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, ovvero reperisce o appronta i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso (ASN 199401793-RV 198579). Né il fatto che NI non risulti inserito nella struttura criminale sin dall'inizio della sua attività può essere utilizzato per negare che egli abbia, dal momento della sua adesione, svolto tale ruolo qualificato, atteso che, OMe la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (es. ASN 199411664-RV 200937), il ruolo di organizzatore non OMpete solo all'iniziatore dell'organizzazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, provochi ulteriori adesioni, ovvero sovrintenda alla OMplessiva gestione di esso, o anche assuma funzioni decisionali.
A tutto quanto premesso consegue che, dovendo darsi per certa (in quanto giudizialmente acquisita, a seguito della mancata impugnazione in toto della pronunzia di primo grado relativa al capo
54 A) la partecipazione di NI alla sociates sceleris, rappresenta poi una intrinseca contraddizione sostenere, OMe si fa nel ricorso, che lo stesso, pur avendo predisposto materialmente gli strumenti per la perpetrazione dei reati-fine, fosse inconsapevole dei reali obiettivi che l'associazione stessa voleva perseguire attraverso l'utilizzo di quegli strumenti.
Invero, l'affectio societatis presuppone, tra l'altro, la conoscenza (e la condivisione) -almeno nelle linee generali- degli scopi per cui il sodalizio è stato costituito. E se, OMe egli stesso ammette, NI ha suggerito e approntato le modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali gli scopi illeciti furono raggiunti, non si vede OMe possa poi, nel suo ruolo di associato per delinquere, essere considerato un mero strumento in mano altrui.
La sentenza impugnata, d'altra parte, ricorda le dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'odierno ricorrente, il quale, "ad un certo punto", OMprese cosa stesse accadendo, ma, non potendo rinunziare a un cliente della importanza della MA, continuò a prestare la sua opera professionale. Si sostiene, nel ricorso, che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto gravante su NI l'obbligo di impedire l'evento; e ciò in quanto egli, OMe extraneus, non ricopriva alcuna posizione di garanzia.
La critica non coglie nel segno poiché ciò che si rimprovera al ricorrente non è di non aver impedito il dissesto, il fallimento e i reati di bancarotta, ma di avere attivamente contribuito, con la condotta sopra descritta, al loro verificarsi.
Dunque le censure di cui ai punti 2), 3), 4), 6), 7), 9), 26), nella parte relativa alla imputazione del capo L) sono inammissibili per la manifesta infondatezza, che scaturisce dalla contraddizione tra la accettazione della condanna per la partecipazione alla associazione per delinquere (che traSPre anche dalle ricordate dichiarazioni confessorie, di cui è traccia nella sentenza di appello) e la pretesa assenza dell'elemento soggettivo nei reati-fine, dedotta nel ricorso. Parimenti inammissibili sono le dette censure con riferimento alle imputazioni di cui ai capi diversi da L) -tranne quel che si è già precisato per il capo A) e quanto si dirà a proposito dei capi F2), C8), C9) per le ragioni (omessa impugnazione in appello) sopra anticipata.
In particolare, inoltre: per quel che riguarda la censura sub 2), va chiarito che la chiamata in correità in danno di NI ha, nella struttura logica della sentenza impugnata, valore meramente OMplementare, discendendo l'affermazione di responsabilità del ricorrente, oltre che dalla sostanziale sua acquiescenza al dictum del primo giudice, essenzialmente dalle risultanze degli accertamenti tecnico-contabili a suo tempo espletati;
per quel che riguarda la censura sub 3) a
3 quanto premesso, va aggiunto che, con l'atto di appello, la difesa di NI ebbe a sviluppare una critica del tutto generica in ordine alla decisione, sul punto, da parte del primo giudice, limitandosi a chiarire
55 la natura dell'istituto degli escrow;
per quel che riguarda la censura sub 4), basta aggiungere che erroneamente la difesa di NI ha ritenuto che i finanziamenti infragruppo non possano celare finalità e condotte distrattive, atteso che proprio questa Sezione (ASN
200936595-RV 245136) ha chiarito che tal tipo di operazioni, effettuate, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, costituisce condotta distrattiva, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita;
né la giurisprudenza civile, pur citata nel ricorso (ASN 200626325-RV
593437), appare pertinente, atteso che essa pone a carico dell'amministratore della società cedente la dimostrazione della sussistenza dei cc.dd. vantaggi OMpensativi, derivanti dall'appartenenza al medesimo gruppo (trattavasi allora della costituzione di ipoteca volontaria, vincolante l'intero patrimonio immobiliare, attività formalmente estranea all'oggetto sociale, in favore di società appartenente al medesimo gruppo: nel caso allora in esame, la Corte confermò la sentenza impugnata, la quale era pervenuta a riconoscere il carattere ultra vires dell'atto, sottolineando che l'accertamento della legittimità dell'atto stesso, formalmente estraneo allo scopo sociale, in nome dell'interesse di gruppo e del vantaggio che dal perseguimento di tale interesse avrebbe potuto derivare alla società partecipata, doveva essere particolarmente rigoroso, quando l'atto fosse formalmente privo di corrispettivo per la società che erogava la garanzia); per quel che specificamente riguarda la censura sub 6), non si vede OMe la frase acquisita agli atti e testualmente riportata nel ricorso possa essere interpretata in modo diverso da quanto hanno fatto i giudici del merito ("mi assumo la responsabilità di aver concorso alla ideazione e alla realizzazione di uno strumento che venne utilizzato per le sopra citate finalità"); per quel che specificamente riguarda la censura sub 7), con riferimento ai rapporti tra i fatti del capo C6) e del capo E7), deve ribadirsi che essi sono rimasti fuori dal perimetro della impugnazione innanzi al giudice di secondo grado e, dunque, non possono costituire oggetto di esame da parte del giudice di legittimità; per quanto attiene alla consapevolezza e alla volontarietà della condotta di NI, non si può che richiamare quanto premesso a proposito della sua (non contestata con i motivi di appello) partecipazione alla struttura criminosa ex art. 416 cp (capo A); per quel che specificamente riguarda la censura sub 9), è appena il caso di notare che, se pur fosse vero che i pareri richiesti al ricorrente fossero stati espressi con modalità standardizzate, ciò non deve certamente riflettersi sul contenuto dei pareri stessi e sulla rispondenza al vero dei presupposti fattuali che alla loro base si collocano;
per quel che specificamente riguarda la censura sub 26), è appena il caso di rilevare che, secondo la sentenza impugnata, non fu una sola condotta a determinare il dissesto, ma l'insieme delle condotte descritte nei vari capi di imputazione, di talché, ai sensi dell'art. 41 OMma I cpp, la
56 preesistenza di concause non esclude la valenza eziologica delle condotte poste in essere da NI.
Venendo ora alle censure relative alla imputazione di cui al capo F2),
e quindi alle censure sub 12), 13), 15), 16), 17) e -in parte qua- anche 3), 5), 6), mentre, per quel che riguarda tali ultime tre, va ricordato e ribadito quanto appena osservato con riferimento alle corrispondenti censure che hanno investito il reato sub L), si osserva:
a) quanto alla censura sub 12), le sentenze di merito evidenziano OMe la distrazione sia avvenuta anche attraverso il sistema degli escrow, ideato e gestito da NI. Tanto, unitamente alla consapevolezza della finalità illecita, appare necessario e sufficiente perché sia dichiarata la responsabilità dell'imputato, non potendo, in questa sede, trovare SPzio valutazioni “OMparative" con posizioni di altri imputati, la cui asserita assoluzione ben può essere stata conseguenza di considerazioni che non attengono all'elemento oggettivo del reato;
b) quanto alla censura sub 13), oltre alle considerazioni appena svolte, si deve osservare che il ricorrente sviluppa argomentazioni attinenti al merito, quando, contraddicendo il dictum del primo e del secondo giudice, sostiene la vantaggiosità della operazione;
al proposito non può certo pretendersi che questa Corte elabori ed espliciti una sua valutazione. Invero, anche dopo la entrata in vigore della novella dell'art. 606, OMma I lett. e) cpp (ad opera dell'art. 8 della L. 20 febbraio 2006 n. 46), il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori rimane estraneo al giudizio di legittimità, atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita;
ne consegue che, per potere stabilire se una prova non considerata (o non correttamente considerata) dal giudice del merito abbia effettivamente un significato pregnante, occorre una valutazione OMplessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità, sulla base della lettura
-necessariamente parziale- suggeritagli dal ricorso per cassazione (ASN 200618119-RV 233680);
c) quanto alla censura sub 15), il fatto che l'escrow sia un istituto del tutto legittimo nel diritto statunitense, non esclude che di esso -data anche la sua duttilità ed astrattezza- possa farsi un uso contra legem. In sintesi, ancora una volta, nel ricorso, si sostiene che NI sarebbe stato "utilizzato" dai coimputati, senza che egli si rendesse conto di quel che faceva. Le precise dichiarazioni del ON (riportate dallo stesso ricorrente) e la intervenuta (e non processualmente opposta) condanna di NI per il delitto associativo legittimano pienamente il diverso orientamento della Corte bolognese;
d) quanto alla censura sub 16), avente ad oggetto la corresponsione di irregolari OMpensi agli amministratori, il ricorrente, da un lato,
B sostiene, OMe già illustrato, di essersi limitato a curare l'aspetto tecnico della operazione, senza essere a conoscenza di pretese finalità distrattive, dall'altro, sostiene che trattavasi di "normali"
57 OMpensi, cui ON, RT ed altri avevano diritto. Ebbene, quanto al primo profilo, giova ricordare quanto si è detto circa il
"presupposto processuale" da cui il giudice di secondo grado ha preso le mosse (acquiescenza da parte di NI alla affermazione di responsabilità, pronunziata in primo grado, circa la partecipazione alla associazione per delinquere); quanto al secondo, è da rilevare OMe nella sentenza impugnata si sottolinei l'incidenza della "tempistica" nella erogazione delle predette somme: esse furono destinate ai vari manager quando oramai lo stato di decozione del gruppo era certo e conclamato. In merito alla qualificazione giuridica, è appena il caso di rilevare che la condotta de qua potrebbe essere astrattamente inquadrata nello schema della bancarotta preferenziale. E tuttavia una tale ipotesi neanche risulta prospettata dal ricorrente, né può essere autonomamente formulata da questo Collegio, in assenza di qualsiasi traccia di congruità dei OMpensi agli stessi e di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della società;
e) quanto alla censura sub 17), oltre alle considerazioni sopra svolte, è da ricordare la esplicita ammissione di NI, cui, tuttavia, il ricorso pretende si dia una interpretazione diversa da quella che emerge dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse. Al proposito si assume che la frase sarebbe stata malamente estrapolata da un contesto che le avrebbe conferito ben altro significato;
ma quale sia tale contesto e quale significato potrebbero avere tali parole non è chiarito. La censura quindi pecca di genericità. In relazione al capo C8) è stata formulata la censura sub 8). Ebbene, ancora una volta, va ricordato che, in ordine al coinvolgimento di NI nella associazione per delinquere di cui al capo A), deve ritenersi raggiunta certezza processuale. E' dunque intrinsecamente contraddittorio sostenere la inconsapevolezza dell'imputato in relazione al c.d. "giro delle concessionarie", atteso che la costituzione di società all'estero si deve proprio all'intervento di questo ricorrente. Così stando le cose, davvero poco concludenti sono le considerazioni circa la possibilità che, nell'ambito degli USA possano esistere Stati cc.dd. off shore, atteso che, OMunque, la materialità della condotta non è in discussione, mentre, per quel che riguarda l'elemento psicologico (e quindi il pieno coinvolgimento di NI), vale quanto si è premesso. La censura sub 9), oltre che alle imputazioni di cui ai capi A) ed L), è relativa anche al capo C9). Anche la censura sub 10) è relativa al capo C9).
Entrambe sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.
L'astrattezza delle promissory notes riguarda la struttura dello "strumento", ma ciò non si riflette minimamente sull'uso
-
eventualmente illecito- che di detto strumento si possa fare. E se dunque le notes erano funzionali alla condotta distrattiva e le legal opinion erano funzionali alla emissione delle notes, è di tutta B evidenza che anche la attività libero professionale che nella redazione
58 di tali pareri si sostanziava ha concorso a integrare la condotta criminosa. NI, al proposito, protesta la mancanza di consapevolezza e assume di aver dato solo un apporto tecnico al OMpimento di una operazione della quale ignorava natura illecita e finalità distrattiva, ma, in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, non può che ripetersi quanto più volte premesso. è La censura sub 5), nella parte relativa ai capi F) ed L), inammissibile per la sua assoluta genericità. Si sostiene che le ammissioni di responsabilità effettuate da NI in relazione ai fatti di bancarotta, inerenti la gestione di RU e
EB sarebbero stati male intese, perché dette ammissioni sarebbero state "circostanziate con riferimento a modalità, importi, tecnicismi, tempistiche, contenuti" (così testualmente a pag. 49 del ricorso).
E' tutt'altro che chiaro il senso della espressione, considerato che poche righe dopo lo stesso ricorso così si esprime in ordine alla posizione di NI, che si assunse: "la responsabilità di aver concorso alla ideazione ed alla realizzazione di uno strumento che venne utilizzato" da altri.
La censura dunque sembra scarsamente concludente, a meno che non si voglia sostenere, OMe per altre censure, che questo ricorrente prestò la sua opera, dette di fatto un contributo alla OMmissione dei reati, ma rimanendo estraneo e inconsapevole del fatto che gli strumenti tecnici che egli forniva sarebbero stai usati per finalità truffaldine e distrattive. Se questo è il senso ultimo della censura, la replica non può che essere che quella più volte esposta.
La censura sub 21) nella parte di cui ai capi A11) (rectius A10) ed L3), dal momento che in ordine al capi H) e W), a suo tempo il ricorrente, OMe premesso, non propose appello- è manifestamente infondata. Ovviamente inconcludente è la circostanza in base alla quale, quando i documenti furono distrutti il ricorrente non era presente, dal momento che a lui non è addebitata la materiale condotta di distruzione. Parimenti inconcludente è la considerazione consistente nel sostenere che, poiché NI è "esperto di diritto" egli non avrebbe mai consigliato la distruzione di documenti in quanto ben consapevole che ciò costituisce reato, quasi che le azioni penalmente rilevanti possano essere OMpiute solo da persone digiune di leggi e giurisprudenza o, per converso, che basti la conoscenza di una norma per evitare che essa sia violata (da chi, appunto, la conosce). Neutralizzati tali (plateali) paralogismi, non si vede in che cosa consisterebbe il vizio motivazionale denunziato;
né un qualche rilievo scriminante potrebbe avere il fatto che NI abbia redatto un appunto nel quale stigmatizzava la condotta altrui e, meno che mai, il fatto
B che abbia intimato ai suoi collaboratori di "tenere le carte in ordine".
Trattandosi, per così dire, di un "postfactum autoprodotto", non OMprende -né il ricorrente lo chiarisce- in qual modo ciò possa
59 influire sulla esatta ricostruzione della sua condotta e in cosa consisterebbe la mancanza del giudice di secondo grado nel non tenerne conto.
La censura sub 27), OMe premesso, è relativa al trattamento sanzionatorio.
Essa è inammissibile in quanto articolata in fatto e, in parte, manifestamente infondata.
E' vero, OMe si sostiene, che NI era formalmente un extraneus rispetto alla struttura aziendale, ma i giudici di merito evidenziano con chiarezza il suo ruolo centrale e determinante nell'architettare e nel portare a conclusione la "condotta obliqua" ampiamente descritta in sentenza. L'attivismo criminale di questo imputato è ben illustrato quando, ad esempio, si chiarisce che lo stesso, non solo approntò gli strumenti truffaldini sopra descritti, ma, OMe premesso, reperì anche gli "uomini di paglia" cui intestare le società di OModo, rendendo possibile l'esecuzione del piano delinquenziale e, va da sé, coinvolgendo soggetti terzi.
Se si parte da tale presupposto (adeguatamente evidenziato in sentenza), si deve giungere alla conclusione che la severità della pena, OMunque attenuata dal giudice di appello, non risulta affatto immotivata.
Nessun rilevo poi, nella determinazione del quantum sanzionatorio, può avere il fatto che a questo ricorrente, in fase di indagini, siano state imposte misure non restrittive (infungibili ai fini del calcolo del residuo pena da scontare), quali l'obbligo di dimora o il divieto di eSPtrio. DE tutto "fuori bersaglio" poi è la critica del meccanismo di incremento di pena in applicazione del dettato dell'art. 81 cp, che, OMe è noto, non può né raggiungere, né eguagliare il c.d. cumulo materiale.
La censura sub 28) è manifestamente infondata. Se fosse vero che anche altri professionisti, oltre a NI, hanno contribuito alla OMmissione dei reati di cui in imputazione, male avrebbe fatto il OMpetente PM a non indagare e a non perseguire penalmente anche costoro, ma non si vede OMe tale circostanza -si ripete: se pur fosse rispondente al vero- potrebbe determinare la violazione dell'art. 27 Cost. nei confronti di NI, la cui responsabilità penale (e, dunque, personale, OMe è ovvio) è adeguatamente motivata dai giudici del merito e, per quel che si è detto, anche ammessa dallo stesso imputato. Il fatto che, in ipotesi, non tutti i colpevoli siano stati individuati, processati e puniti, non attiva certo una vis abtractiva della condanna di chi ha avuto diversa (e più sfavorevole) sorte processuale. NI è stato giudicato per le sue condotte e non certo per quelle di altri.
Per il reato di cui al capo N), calunnia (cfr. censura sub 23), risulta maturato il termine prescrizionale. Le critiche che al proposito il ricorrente muove a tale punto della sentenza sono infondate. Invero: che la segnalazione avesse o meno la qualifica di denunzia, ciò che
60 rileva è il suo contenuto e la consapevolezza dei "segnalanti" della innocenza dei funzionari della Lehman RO;
che essa fosse diretta alla SO e non alla AG, neanche rileva, atteso che la prima
è tenuta a riferire alla seconda i fatti di rilevanza penale
(aggiotaggio); che NI si fosse prestato semplicemente a dare forma legale alla segnalazione, senza nulla conoscere del merito è affermazione ampiamente contrastante con la sua ritenuta (e consolidata) responsabilità OMe appartenente alla societas sceleris. Non potendo dunque, in merito, farsi luogo a più favorevole pronunzia e in presenza di un ricorso quello di NI, appunto- nel suo OMplesso non inammissibile (cfr. quanto scritto a proposito delle censure sub 1), 24) e 25) la sentenza impugnata va, sul punto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
va, conseguentemente annullato l'aumento di pena che, per continuazione, è stato a suo tempo fissato in mesi 3 e giorni 10 di reclusione.
Riepilogando per quel che riguarda il ricorso NI: infondate sono le censura sub 1), 24) e 25); inammissibili in radice (per asserite violazioni a suo tempo non dedotte con i motivi di appello) sono le censure sub 11), 14), 18), 19), 20), 22); inammissibili, per i motivi sopra rispettivamente, indicati sono le censure sub 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 17), 21), 26), 27), 28), 29) 30). Il delitto del capo N) è estinto per prescrizione (censura sub 23).
4. - Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata solo con riferimento al reato di calunnia contestato allo
NI, in quanto estinto per sopravvenuta prescrizione. Dalla relativa declaratoria conseguono le statuizioni di cui in dispositivo, anche con riferimento all'eliminazione della corrispondente pena. Per il resto, il ricorso dello NI deve essere rigettato, così OMe merita rigetto il ricorso in favore di HI, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
Il ricorso in favore di DE DA va, invece, dichiarato inammissibile, nei termini espressi in dispositivo.
Dalle pronunce anzidette conseguono, pure, le condanne dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, liquidate OMe da dispositivo.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di NI AN
LO, limitatamente al reato di calunnia sub N), perché estinto per intervenuta prescrizione, ed elimina l'aumento di pena per tale reato nella misura di mesi tre e giorni dieci di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso di NI;
rigetta altresì il ricorso di HI ZI che condanna al pagamento delle spese processuali;
di € 1.000 in favore della cassa delle ammende;
B dichiara inammissibile il ricorso di DE OD AN che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
61 condanna, inoltre, in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili costituite, spese che liquida in OMplessivi € 5.000,00, oltre accessori OMe per legge, in favore di quelle rappresentate dall'avv. Carlo Federico Grosso;
di OMplessivi € 5.000,00, oltre accessori OMe per legge, in favore di quelle rappresentate dall'avv. Marco De Luca;
di OMplessivi € 5.000, oltre accessori OMe per legge, per entrambe le parti civili rappresentate dall'avv. Enrica Maria Ghia;
di € 1.500,00, oltre accessori OMe per legge, in favore delle parti civili rappresentate dall'avv. Claudio Defilippi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 giugno 2011.
I CONSIGLIERI ESTENSORI
Тов Альв esm) IL PR ESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 17 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Camela Lanzuise
- au juin
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