Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2006, n. 16998
CASS
Sentenza 24 gennaio 2006

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La condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria.

Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adotti, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

Commentari4

  • 1Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del
    Marco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …

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  • 2Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Come ogni attività, anche il rafting può essere praticato a tutti i livelli, sia sulle rapide impetuose che su percorsi tranquilli: il dato certo è comunque l'adrenalina che questa esperienza è in grado di regalare. Occorre allora chiedersi quanto le caratteristiche del rafting incidano sul regime della responsabilità applicabile nel caso di danni. Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6 marzo 2020, n. 262) ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. Il rafting costituisce un'attività pericolosa? In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se un'attività non è specificatamente qualificata come pericolosa dal legislatore, spetta al giudice …

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  • 3Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    Come ogni attività, anche il rafting può essere praticato a tutti i livelli, sia sulle rapide impetuose che su percorsi tranquilli: il dato certo è comunque l'adrenalina che questa esperienza è in grado di regalare. Occorre allora chiedersi quanto le caratteristiche del rafting incidano sul regime della responsabilità applicabile nel caso di danni. Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6 marzo 2020, n. 262) ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. Il rafting costituisce un'attività pericolosa? In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se un'attività non è specificatamente qualificata come pericolosa dal legislatore, spetta al giudice …

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  • 4Il rafting: la responsabilità oggettiva nel caso di attività sportiva intrinsecamente rischiosa
    Maria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 14 dicembre 2020

    Come ogni attività, anche il rafting può essere praticato a tutti i livelli, sia sulle rapide impetuose che su percorsi tranquilli: il dato certo è comunque l'adrenalina che questa esperienza è in grado di regalare. Occorre allora chiedersi quanto le caratteristiche del rafting incidano sul regime della responsabilità applicabile nel caso di danni. Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6 marzo 2020, n. 262) ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. Il rafting costituisce un'attività pericolosa? In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se un'attività non è specificatamente qualificata come pericolosa dal legislatore, spetta al giudice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2006, n. 16998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16998
Data del deposito : 24 gennaio 2006

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