Sentenza 24 gennaio 2006
Massime • 2
La condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 cod. civ., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare "pro quota", in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria.
Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adotti, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo.
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- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Come ogni attività, anche il rafting può essere praticato a tutti i livelli, sia sulle rapide impetuose che su percorsi tranquilli: il dato certo è comunque l'adrenalina che questa esperienza è in grado di regalare. Occorre allora chiedersi quanto le caratteristiche del rafting incidano sul regime della responsabilità applicabile nel caso di danni. Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6 marzo 2020, n. 262) ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. Il rafting costituisce un'attività pericolosa? In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se un'attività non è specificatamente qualificata come pericolosa dal legislatore, spetta al giudice …
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Leggi di più… - 4. Il rafting: la responsabilità oggettiva nel caso di attività sportiva intrinsecamente rischiosaMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 14 dicembre 2020
Come ogni attività, anche il rafting può essere praticato a tutti i livelli, sia sulle rapide impetuose che su percorsi tranquilli: il dato certo è comunque l'adrenalina che questa esperienza è in grado di regalare. Occorre allora chiedersi quanto le caratteristiche del rafting incidano sul regime della responsabilità applicabile nel caso di danni. Una recente sentenza del Tribunale di Bolzano (6 marzo 2020, n. 262) ha fornito alcuni interessanti spunti di riflessione. Il rafting costituisce un'attività pericolosa? In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che se un'attività non è specificatamente qualificata come pericolosa dal legislatore, spetta al giudice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2006, n. 16998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16998 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 24/01/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 115
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 033335/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE EZ, N. IL 03/09/1962 (parte civile);
2) AR ME, N. IL 17/01/1965 (parte civile);
3) IS NN, N. IL 05/01/1953 (imputato);
4) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
a) IR IZ, N. IL 03/01/1952 (imputato);
b) IC MA, N. IL 26/08/1954 (imputato);
c) RESPONSABILE CIVILE - COMUNE DI CAVOUR;
avverso SENTENZA del 15/05/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI Enrico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del IR T. e del IC M., e per il rigetto degli altri ricorso;
Udito per la parte civile AR I. l'Avv. CHINNI, in sostituzione dell'Avv. FICO VINCENZO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, depositando comparsa;
Udito, per la parte civile, RE E. l'Avv. ZANALDA Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi del P.G. e delle parti civili, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del IR T. e del IC M., e il rigetto del ricorso del IS G., depositando comparsa;
udito il difensore degli imputati IR T., IC M. e IS G., Avv. MERLO Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso del IS G., depositando conclusioni scritte;
udito il difensore del responsabile civile, COMUNE DI CAVOUR, Avv. ANGLESIO Massimo, che ha chiesto rigettarsi le richieste delle parti civili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.9.1998, poco dopo le 17,30, nell'impianto sportivo del Football club di Cavour si verificò un grave incidente che causò la morte del giovane RE DE, il quale, recatosi sul posto, come faceva frequentemente per allenarsi e giocare al calcio, dopo essersi appeso alla traversa di una porta del peso di circa 200 kg. non ancorata al suolo, e dopo essersi dondolato un paio di volte, fu coinvolto dalla caduta della porta, la cui traversa gli rimbalzò due volte sul capo, provocandogli una grave trauma, da cui derivò il decesso avvenuto il 22.9.1998.
Va subito precisato che la porta non era una delle due che si fronteggiano normalmente su un campo di calcio, ma altra sulle cui ubicazioni e spostamenti - come sarà esposto - si è molto dibattuto nelle sentenze di merito.
La Corte di Appello di Torino, con la sentenza del 15.5.2003 ha sostanzialmente confermato la sentenza del 20.12.2001 del Tribunale di Pinerolo, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) l'allenatore IS NI, che veniva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura del 25% nei confronti dei genitori della vittima, quantificato per la madre AR DA in L. 40.000.000, e per il padre RE ZI in L. 31.375.000. Con la stessa sentenza di appello venivano altresì confermate le assoluzioni di IR ZI e IC AR, rispettivamente presidente e vice presidente responsabili degli impianti di Cavour. La Corte territoriale, dopo avere riassunto le ragioni esposte dal primo giudice a fondamento della sua decisione, ha dapprima esaminato l'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino avverso le assoluzioni del IR T. e del IC M., ritenendo non corrispondenti al vero le argomentazioni secondo le quali:
a) non era stata attuata alcuna misura di sicurezza preventiva per la porta, che aveva causato l'incidente;
b) non era risultato che il campo fosse vigilato da custodi in servizio continuativo;
c) i dirigenti non diedero vincolanti raccomandazioni di non utilizzare la porta non ancorata al suolo.
La Corte di merito ha rilevato che il P.G. ha fondato i propri motivi di appello su quanto riferito dall'allenatore IS G., confortato dalle dichiarazioni della madre del RE E., che "avrebbe avuto modo di vedere le stesse cose".
È stato invece rilevato che il IS G. non ricordava nemmeno l'ubicazione della porta, e se era quella che ebbe a vedere in precedenza a metà campo. Inoltre, l'imputato aveva dichiarato di non ricordare se la porta era fuoricampo, e se in piedi o distesa. A sua volta anche la teste AR I. aveva dichiarato di non sapere se nei giorni precedenti la porta era in posizione verticale o distesa. Il giudice di appello ha ritenuto, pertanto, del tutto insignificanti tali dichiarazioni, che il P.G. ha sostenuto non adeguatamente valutate, ed ha espresso anche l'irrilevanza di alcune testimonianze rese, mentre non è risultato comprensibile il giudizio di inattendibilità dato dalla pubblica accusa ad alcuni testimoni, non essendo fornita alcuna spiegazione nell'atto di appello. Secondo il giudice di primo grado, la porta in questione era stata posta sotto un ciliegio, fuori del perimetro di gioco, e coricata per terra, per cui era del tutto imprevedibile stante anche il peso di 200 kg. - che fosse portata al centro del campo da ignoti e montata per l'allenamento.
È stato altresì osservato che il P.G. ha ritenuto "fatto notorio" che sul campo si svolgevano più allenamenti contemporaneamente, mentre non sussiste prova di ciò, ed essendo comunque la circostanza ininfluente in quanto la contestazione di colpa a carico del IR T. e del IC M. era quella di non avere curato che la porta venisse ancorata al suolo, e null'altro.
La sentenza di appello ha poi fatto espresso richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, rilevando che la contestazione è stata analiticamente esaminata, e che il Tribunale ha specificamente indicato le cautele adottate, trattandosi in primo luogo di un manufatto posto nell'ambito dell'impianto, e non sulla pubblica strada. In particolare, poi, secondo la sentenza di appello, il giudice di primo grado ha compiuto un'ispezione, individuando che la porta era stata situata nel luogo meno pericoloso possibile, lontano dal rettangolo di gioco, e, coricata, sotto i rami di un grande albero di ciliegio. Non si era poi potuto accertare chi avesse provveduto a spostare la porta ed a raddrizzarla, non risultando logico che avessero fatto ciò i "ragazzi" non solo per il peso, ma neppure per limitare il campo di gioco e per l'impossibilità di creare spazi aggiuntivi.
La Corte territoriale ha, invece, rigettato l'appello del IS G., fondato principalmente sulla circostanza che, al momento dell'incidente, l'allenamento non era ancora iniziato, e che quindi l'obbligo giuridico di sorveglianza dei ragazzi in capo all'allenatore non era ancora sorto. In particolare, è stato rilevato che il IS G., al quale solo questo profilo di colpa è stato addebitato (e cioè l'inadeguata vigilanza sui ragazzi), aveva autorizzato i giovani calciatori a prendere il pallone ed entrare in campo, raccomandandosi pure di "non calciare in porta". Tale frase, secondo la sentenza impugnata, significa che almeno un "preallenamento" era cominciato. Inoltre, il IS G. ha ammesso di avere seguito i ragazzi con lo sguardo, pur se, a un certo punto, girando le spalle al campo per parlare con altre due persone identificate.
Il giudice di appello ha condiviso la valutazione del Tribunale, secondo la quale in questo contesto di disattenzione si sarebbe verificato l'incidente, senza che il IS G. abbia accertato l'ubicazione della porta non ancorata al suolo, e passata del tutto inosservata. Inoltre, il IS G. ha omesso di sorvegliare con continuità i ragazzi, soprattutto quando hanno cominciato a fare uso del pallone, ed a tirare proprio verso "quella" porta poi crollata, e nella quale il RE E. aveva assunto il ruolo di portiere, mentre avrebbe dovuto allontanarli da quella fonte di pericolo. In ordine al trattamento sanzionatorio ed al risarcimento del danno nella misura del 25%, la Corte di Appello ha condiviso la motivazione del giudice di primo grado, riferita in particolare all'elevato concorso di colpa della vittima, che, seppure minorenne, non era in tenera età, e che avrebbe potuto rendersi conto che la porta non era vincolata al suolo, peraltro su un terreno non pianeggiante, e che l'appendersi ad essa ed il dondolare ne avrebbe potuto provocare la caduta.
La Corte territoriale, poi, dopo avere rilevato che gli appelli delle parti civili contenevano anche inammissibili invasioni nel campo di determinazioni penalistiche, come la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni, ha poi motivato il rigetto degli appelli delle parti civili che avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno anche del Comune di Cavour, quale responsabile civile, rilevando che l'atto di concessione disciplinante i rapporti tra detto Comune e l'ass.ne Football Club Cavour prevedeva la piena autonomia (e responsabilità) di gestione dell'impianto da parte dell'associazione suddetta, mentre al Comune non spettava alcun potere di ingerenza.
Infine, il giudice di secondo grado ha ritenuto corretta la quantificazione del danno, rilevando in particolare: che il RE E. non conviveva con il figlio, per cui il danno morale era limitato;
che il RE E. e la AR I. non hanno subito alcun danno patrimoniale;
che il danno psichico e derivante da disagio psicologico ed esistenziale, chiesto dal RE E., non era provato, anche perché la parte civile si era incomprensibilmente rifiutata di sottoporsi a perizia;
che la quantificazione del danno biologico e morale, subito dalla vittima, con correlativo diritto di credito iure hereditatis, era adeguata;
che non era applicabile nella specie l'ipotesi di solidarietà passiva di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, non essendo stati individuati corresponsabili;
che andava riformata solo la parte della sentenza relativa alla decorrenza degli interessi dalla data del fatto con rivalutazione monetaria.
Va, inoltre, precisato che la Corte territoriale ha negato (pag. 20) la solidarietà nella responsabilità del danno, e ha così diviso il quantum, e cioè nella misura del 50% a carico di ignoti, che avrebbero spostato inopinatamente la porta in un campo frequentato da minorenni;
e poi 25% ciascuno a carico dell'imputato e della vittima, non potendosi porre l'ipotesi solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. nei confronti di corresponsabili non individuati. Nella sentenza di appello è precisato che in questo modo si conferma la statuizione della decisione del giudice di primo grado, che ha diviso la quantificazione del 25% a carico del IS G. proprio per la valutazione del 50% a carico di ignoti.
Avverso la succitata sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, l'imputato IS NN, e, con atti separati, le parti civili RE ZI e AR DA.
Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 40 e 589 c.p., con rinvio per un nuovo giudizio nei confronti di IR ZI e IC AR.
Il ricorrente ha rilevato che, differentemente da quanto assunto nella sentenza impugnata, non può ritenersi adottata ogni cautela per la sola circostanza che la porta era stata situata a bordo del campo, senza essere stata ancorata al suolo o comunque bloccata, dato che quattro o cinque uomini potevano ben spostarla, come è avvenuto. Inoltre, non vi era adeguata vigilanza, tanto è vero che la porta non solo è stata spostata, ma anche usata senza il preventivo ancoraggio.
Altra circostanza non valutata sul livello insufficiente della sorveglianza è che una porta era stata vista nei giorni precedenti al centro del campo, e, pur non essendosi accertato se si sia trattato della stessa porta che ha causato l'incidente, dato che tutte le porte sono fatte allo stesso modo, è comunque dimostrato per facta concludentia l'uso di una porta aggiuntiva per motivi tecnici di allenamento, come solitamente avviene negli ambienti calcistici.
Il ricorrente ha ricavato quindi l'illogicità della motivazione dalla valutazione a pag. 14 della sentenza, dove è scritto che "ragionevolmente ritenuta la non necessità di adoperare una porta in più in un campo che ne aveva già due e che per la limitatezza degli spazi non consentiva di creare un'area aggiuntiva per l'attività sportiva, al di fuori del rettangolo di gioco", là dove era stata accertata la sistemazione di un'ulteriore porta in campo, e il disinteresse dell'allenatore IS G. per la sua rimozione, costituendo così la mancanza di cautela contestata "una pratica tollerata, se non di fatto approvata". I dirigenti avrebbero dunque dovuto fornire le necessarie raccomandazioni e adottare le misure di sicurezza elementari, in modo che l'incidente de quo non si sarebbe verificato.
IS NI, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata sui capi sia penali che civili emessi a suo carico.
Il ricorrente ha dedotto sia la violazione dell'art. 40 c.p., comma 2, art. 43, comma 3, e art. 589 c.p. che il difetto di motivazione della sentenza di appello.
La prima contraddizione rilevata è che il IS G. è stato condannato dal Giudice di prime cure per non avere visto la porta causa dell'incidente, mentre per la Corte la negligenza, consistente nel non avere sorvegliato i ragazzi con continuità, dipende dal non essersi accorto tempestivamente della presenza di "quella" porta che, per dimensioni ed ingombro non poteva passare inosservata, e quindi di non avere tempestivamente percepito la presenza della porta. Di qui il dubbio non risolto: il IS G. non ha visto la porta o non poteva non vedere "quella" porta?
Il ricorrente, a questo punto, ha assunto che la porta non solo non è stata vista dal IS G., arrivato sul campo, ma nemmeno dai testimoni PP e CANNALE IE, il primo responsabile del settore giovanile, ed il secondo dirigente della squadra allenata dal IS G., ma il manufatto non è stato visto nemmeno dalla madre della vittima, AR DA. Pertanto, la porta non è stata vista non solo dall'imputato, ma anche da tre testimoni presenti. Il ricorrente ha censurato poi la sentenza impugnata per non avere risposto su specifico motivo di appello, dando allo sviluppo dei fatti un dato temporale eccessivo, essendovi invece la repentinità del gesto di TT DE, che, dopo l'autorizzazione data alla fase di palleggio, si è appeso alla porta e ha cominciato a dondolare, mentre il IS G., colloquiando con il PP e CANNALE IE, aveva girato le spalle al campo.
Il ricorrente si è soffermato, quindi, sulla responsabilità della vittima, sia perché trattandosi di ragazzi quindicenni e sedicenni, erano in grado di comprendere il pericolo, sia perché - come risulta dalla stessa sentenza del Tribunale - era chiaro a tutti, anche ai ragazzi, il non ancoraggio della porta, ed il pericolo derivante dal suo uso, e soprattutto dall'appendersi alla traversa. Il ricorrente ha concluso, quindi, che non vi è prova che l'imputato abbia visto la porta causa dell'incidente, mancando ogni elemento significativo a suffragio di tale tesi, e che l'addebito di omessa vigilanza diligente ed assidua dei ragazzi che giocavano al calcio non può prescindere dalla tempistica dei fatti, e da altre valutazioni, come il palese pericolo derivante dall'utilizzazione della porta, situata su terreno non pianeggiante, come riconosciuto nelle sentenze di merito.
La parte civile RE ZI, a mezzo del proprio difensore, ha, con un primo motivo, dedotto la violazione degli artt. 40 e 589 c.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di omicidio colposo in relazione al IR T. e al IC M.. Il ricorrente ha, in primo luogo, rilevato che la posizione di garanzia dei due imputati imponeva loro di assicurare adeguata vigilanza delle norme si sicurezza, mentre non risulta alcun vigilante ai bordi del campo, e che non si può ritenere esimente la mancata conoscenza dell'esistenza di una terza porta nel campo, disancorata dal suolo, che, come la stessa Corte di Appello rileva, "costituiva una fonte di pericolo". Le qualifiche ricoperte attribuivano a loro una posizione di garanzia e l'obbligo di osservare le norme di sicurezza.
Con un secondo motivo di ricorso, il RE E. ha eccepito la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine al denegato accoglimento della domanda nei confronti del responsabile civile.
Il ricorrente ha assunto che i termini della convenzione, come spiegati dalla Corte di Appello, non esimevano da responsabilità civile il Comune di Cavour, sia perché il Sindaco è anche il Presidente dell'Associazione Football Club Cavour, sia perché questa associazione non aveva stipulato alcun contratto di assicurazione per la responsabilità civile in quanto inglobato nella Polizza Assicurativa di Responsabilità civile stipulata dal Comune di Cavour. Pertanto, secondo il ricorrente, indipendentemente dal titolare della posizione debitoria, il Comune di Cavour aveva un obbligo di controllare che la gestione dell'impianto sportivo fosse conforme alle misure di sicurezza.
Infine, con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2055 c.c., non applicato dal giudice di merito per la mancanza di un corresponsabile, mentre - secondo il RE E. - si è in presenza di più condotte colpose. In base a questo principio, trattandosi di responsabilità solidali, non andava fatta alcuna precisazione in ordine alla quantificazione delle colpe, in quanto civilmente ogni corresponsabile risponde per l'intero.
L'altra parte civile, AR DA, a mezzo di altro difensore, ha censurato la decisione di assoluzione degli imputati IR T. e IC M., in quanto, nelle qualità di presidente e vicepresidente della società sportiva in oggetto, avevano omesso di controllare e di vigilare sull'applicazione delle norme di sicurezza, ed in particolare sul regolamento FIGC di ancoraggio delle porte di calcio. Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato la decisione di assoluzione (rectius di mancata condanna al risarcimento del danno) del Comune di Cavour quale responsabile civile. La ricorrente ha sostenuto trattarsi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni provocati da cose date in custodia, per cui il contenuto della convenzione non esonera dalla culpa in eligendo. Diversamente in ogni caso responsabile civile sarebbe l'associazione sportiva.
In ordine alla negata applicazione dell'art. 2055 c.c., la ricorrente ha assunto che tale norma non richiede necessariamente l'individuazione di tutti i corresponsabili, e che, pertanto, essendovi ignoti non identificati che hanno fornito il loro contributo causale, trattandosi di responsabilità solidale, l'irreperibilità o l'insolvenza di alcuni corresponsabilità è a carico degli altri danneggianti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso del Procuratore Generale la sentenza impugnata è stata censurata per violazione degli artt. 40 e 589 c.p. e per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta esclusa responsabilità degli imputati IR ZI e IC AR, rispettivamente presidente e vice presidente del Football club di Cavour. In concreto, il P.G. ricorrente ha ritenuto che i predetti imputati non hanno adeguatamente vigilato sulla sicurezza dell'impianto, e in particolare sulla inamovibilità della porta, facilmente spostabile da quattro o cinque persone, come si è verificato, e non essendo evento imprevedibile che, nelle sedute di allenamento, venga aggiunta altra porta a quelle normali situate su un campo di calcio.
Va subito precisato che analoghe sono le censure della parti civili nei rispettivi motivi di ricorso.
Osserva il Collegio che è giurisprudenza costante di questa Corte che il responsabile di una società sportiva, avente quindi impianti ed attrezzature per tali attività e discipline, sia titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, e sia quindi tenuto, anche ai sensi di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti, e ad adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva (Cass. 18.4.2005 n. 27396;
Cass. 22.10.2004 n. 3446; Cass. 27.5.2003 n. 34620; Cass.
1.12.2000 n. 5816). Compito del giudice di legittimità è quindi di verificare, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 40 c.p., comma 2, se, nella specie i titolari dell'impianto del Football Club di Cavour abbiano omesso di attuare quelle cautele, in presenza delle quali l'incidente occorso alla giovane vittima non si sarebbe verificato, e se cioè abbiano fatto tutto quanto nei loro poteri (essendo indubbia la posizione di garanzia) per evitare che l'evento si verificasse. Tale valutazione comporta anche l'esame della motivazione del provvedimento impugnato, che, così come la sentenza di primo grado, ha ritenuto non responsabili il IR T. e il IC M.. Non vi è dubbio che l'attività sportiva sia prevalentemente pericolosa (e non occorre citare gli "sport estremi", o l'automobilismo, il motociclismo, il bob, il pugilato, il rugby, ma anche altri sport più comuni, come il pattinaggio veloce, l'ippica, la pallanuoto, il salto con l'asta, che pur sono stati causa di eventi lesivi ad atleti esperti), per cui non si può formulare una teoria generalizzata che faccia corrispondere alla posizione di garanzia un'automatica responsabilità per colpa.
In altre parole, il rischio è insito nell'attività sportiva, e a ciò consegue la sicura imposizione al titolare della posizione di garanzia di fare tutto il possibile, e con attenzione particolare proprio per l'insita pericolosità, per impedire il verificarsi di eventi lesivi per le persone che praticano lo sport, ma la configurabilità dell'omissione come prevista dall'art. 40 c.p., comma 2, ("non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") può essere solo equiparata alla violazione delle norme prescritte dalle singole federazioni in tema di sicurezza nell'esercizio dell'attività sportiva. Il giudice di primo grado ha comunque precisato che il regolamento della F.I.G.C., richiamato dall'art. 36 del Regolamento del settore per l'attività giovanile e scolastica, dall'art. 49 e segg. del Regolamento della Lega nazionale dilettanti e dallo stesso art. 2 dello Statuto del Football Club Cavour, impone l'ancoraggio delle porte al suolo. È, però, evidente che tale semplice norma di cautela è prevista per l'utilizzo della porta, fatto che assolutamente nella specie non si può addebitare al IR T. e al IC M..
Infatti, pur essendo gli accertamenti di fatto incompleti, per non essere state individuate le persone che hanno trasportato la porta al centro del campo, e quindi le ragioni per cui l'hanno fatto, e su disposizione di quale, o quali persone, non vi è dubbio che le sentenze di merito, sia di primo, che di secondo grado, sono congruamente e logicamente motivate sull'osservanza di condotte prudenziali da parte dei due responsabili dal club Cavour. La cautela, adottata dai titolari dell'impianto sportivo, era del tutto idonea ad evitare il pericoloso uso della porta, senza l'ancoraggio al suolo, che indubbiamente costituisce una condotta imprudente, peraltro specificamente prevista da norme di cautela della federazione competente, da porsi in relazione con l'evento lesivo.
Ne consegue che i titolari dell'impianto sportivo potevano essere dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 589 c.p., se fosse stato provato che avessero consentito l'uso della porta non ancorata al suolo, o, quanto meno, se non avessero adottato le opportune cautele per impedirne l'uso, condotta colposa da escludere per la particolare collocazione della porta.
È stato infatti accertato che la porta era stesa sotto un albero di ciliegio, al di fuori del rettangolo di gioco, a dieci metri dalla linea del fallo laterale, sul confine - delimitato da recinzione - tra il campo di calcio e quello da tennis, e coricata per terra, in modo da comprendersi in modo inequivocabile che non doveva essere utilizzata.
Differentemente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la custodia della porta nel luogo descritto corrisponde ad un effettivo "accantonamento" della porta stessa, non essendo prevedibile che terze persone, per ragioni non spiegate, la rimuovano e la pongano al centro del campo per fare allenare i giovani utenti dell'impianto sportivo, tenuto anche conto del peso della porta e delle sue naturali dimensioni, che - differentemente da quanto sostenuto dai ricorrenti - ne facevano ritenere non prevedibile la rimozione. Ne consegue che non è addebitarle al IR T. e al IC M. l'omissione come prevista dall'art. 40 c.p., comma 2, ne' altra omissione rilevante al fine di causare l'evento, valutato che la porta, così come situata prima della indebita rimozione, non poteva costituire fonte di pericolo alcuno, ed era del tutto imprevedibile la rimozione per collocarla nel campo di gioco, e la utilizzazione senza ancoraggio al suolo.
In ordine alla ritenuta prassi di usare un'ulteriore porta nelle sedute di allenamento, si tratta di affermazione del tutto apodittica, per nulla collegata con la fattispecie concreta, e che non può elevarsi neppure al rango di mero indizio, là dove la sentenza impugnata ha logicamente ritenuto che gli spazi esterni non consentivano di costituire un'altra area di gioco, circostanza che maggiormente ha fatto ritenere imprevedibile la rimozione della porta dal luogo descritto e dove era palesemente inutilizzabile. Il ricorso del P.G. territoriale va, pertanto, rigettato, perché infondato, così come i motivi delle parti civili là dove è stata dedotta la violazione degli artt. 40 e 589 c.p., e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità degli imputati IR T. e IC M.. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il ricorso dell'imputato IS NI. Il ricorrente, con un primo motivo già esposto più ampiamente alla pag. 6 di questa sentenza, ha sostanzialmente assunto che la velocità temporale dei fatti, ed il loro verificarsi ancor prima che iniziasse l'allenamento non gli hanno consentito di vedere la porta ubicata sul campo di calcio, e non ancorata al suolo, come si evincerebbe dalle testimonianze rese in sede di dibattimento, tra cui anche quella della madre della vittima.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997 n. 6402). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e) alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Si osserva che, nella specie, sia la sentenza di primo grado (pagg. da 14 a 17), che quella di appello (pagg. 11 e 12), hanno esaurientemente motivato sulla omissione di diligente vigilanza da parte del IS G., che aveva dato il pallone ai ragazzi e li aveva fatti entrare sul campo per il riscaldamento, dando così inizio all'allenamento. La circostanza che egli si sia poi fermato a parlare con altre persone, che pur appare vera, induce a ritenere comunque - come hanno logicamente e correttamente ritenuto i giudici di merito - che la sua condotta sia stata del tutto negligente, non dando neppure uno sguardo al campo, dove la presenza di un oggetto ingombrante, come una porta di calcio, al di fuori della sua sede naturale, non poteva passare inosservata, e trascurando completamente di vigilare sulla sicurezza degli utenti del campo di calcio. Il dilemma, pertanto, se "poteva" o "non poteva" vedere la porta è del tutto irrilevante, avendo egli comunque tenuto una condotta omissiva che ha causato l'evento.
Come già precisato anche nella succitata recente sentenza di questa Corte n. 27396 del 18.4.2005, l'istruttore operante in un impianto sportivo (in quel caso era una piscina) è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2, collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie, la F.I.G.C..
Essendo già stato precisato che il Regolamento della suddetta Federazione, recepito anche dallo Statuto del Football club di Cavour, espressamente prevede che le porte in uso su un campo di calcio debbano essere ancorate al suolo, il IS G. ha del tutto omesso il dovuto controllo, non effettuando alcuna vigilanza sullo stato dei luoghi, e consentendo l'inizio dell'allenamento. Pertanto, anche se non avesse visto la porta, egli sarebbe venuto meno ad un "preventivo" obbligo di controllo, per cui a suo carico si configura, senza dubbio, il concorso nella causazione dell'evento ex art. 40 c.p.p., comma 2. Egualmente infondata è la tesi, peraltro espressa in modo assolutamente generico, e senza costituire specifico motivo di ricorso, secondo la quale i ragazzi, essendo quindicenni e sedicenni, erano in grado di percepire e valutare il pericolo, e l'azione repentina del RE E. è stata la causa dell'evento. Non vi è dubbio, e le sentenze di merito lo hanno affermato, che la condotta reiterata della vittima di dondolarsi con le braccia sulla traversa sia stata condotta imprudente tale da concorrere a produrre l'evento, ma non certamente da eludere il nesso di causalità tra l'omissione del IS G. e l'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2. Come è stato costantemente ritenuto, "in tema di rapporto di causalità, la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza: in tal caso, le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa dell'evento, in base al principio (accolto dal nostro legislatore) della causalità materiale fondato sull'equivalenza delle condizioni" (Cass. 12.11.1997 n. 11124; conformi Cass. 20.6.2000 n. 8866; Cass. 13.2.2002 n. 13114; Cass.
7.6.2005 n.
36339). Nella specie, non vi è dubbio che l'imprudenza della giovane vittima si sia aggiunta all'omissione del ricorrente, costituendo antecedente concorrente, ma non causa esclusiva, dell'evento.
Anche il ricorso del IS G. va quindi rigettato, perché infondato.
Per ciò che concerne i ricorsi delle parti civili, già sono stati esaminati i motivi attinenti alla dedotta responsabilità degli imputati IR T. e IC M..
Con altro motivo prospettato da entrambe le parti civili RE ZI e AR DA, è stata censurata la sentenza di appello per avere confermato quanto già ritenuto dal giudice di prime cure in ordine al mancato accoglimento della domanda nei confronti del responsabile civile Comune di Cavour. Secondo i ricorrenti, anche a carico del concedente, quale proprietario del terreno, sussisteva l'onere di vigilanza e di controllo, affinché fosse osservato l'obbligo di adottare tutte le cautele al fine di evitare danni alle persone. La motivazione della sentenza di appello, perfettamente logica e congrua, ha ritenuto che dalla convenzione disciplinante i rapporti tra concedente e concessionario "si ricavava la piena autonomia (e responsabilità) di gestione dell'impianto, da parte dell'associazione suddetta, mentre al Comune non spettava (e non è constato aliunde spettasse) alcun potere di ingerenza". E, infatti, l'art. 10 della convenzione, approvata dal consiglio comunale di Cavour il 25.11.1996, risulta che ""il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni ed infortuni che avessero a verificarsi alle persone, alle cose anche dai terzi che possono in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione". Tale formulazione esclude sia la custodia della cosa ex art. 2051 c.c., che l'obbligo di vigilanza da parte dell'ente pubblico,
espressamente devoluto al Football club di Cavour.
Ritiene il Collegio che a tale già convincente motivazione, vada aggiunta, ad abundantiam, la già rilevata valutazione che nessuna responsabilità in ordine alla custodia della porta è stata rilevata a carico della persone ricoprenti posizioni di garanzia, essendo la porta stata spostata dal luogo dove non poteva nuocere da terzi ignoti, e che l'unico responsabile rimane l'allenatore per non avere vigilato sull'uso della porta, nel momento in cui era stata spostata dal luogo dove era inutilizzabile, da parte dei ragazzi che si allenavano, consentendo, anche se per colpa, il pericoloso aggrapparsi ad essa da parte della vittima.
Pertanto, in primo luogo, la convenzione esclude l'ipotetica responsabilità del Comune di Cavour, in persona del Sindaco, ma, anche qualora si volesse ritenere la posizione di garanzia, nulla è emerso a carico dell'ente pubblico per ritenere una qualsiasi omissione che abbia causato l'evento.
Con tali considerazioni è anche assorbito il rilievo formulato dalla parte civile RE E., secondo il quale la coincidenza nella stessa persona fisica del sindaco e del legale rappresentante dell'ente concessionario avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad una diversa valutazione.
È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso proposto dalle parti civili con il quale è stata censurata la decisione sia del giudice di primo grado, che di appello, di dividere pro quota la responsabilità, delle varie persone che hanno causato l'evento, addebitando il 50% a ignoti, il 25% all'imputato IS NI, e l'altro 25% alla vittima RE DE. Di conseguenza il ricorrente IS G. è stato condannato a risarcire alle singole parti civili solo il 25% del danno liquidato.
Tale decisione, pur mossa probabilmente da comprensibili motivi di non appesantire eccessivamente l'obbligazione da fatto illecito derivante all'unico responsabile identificato (oltre ovviamente la giovane vittima), è del tutto erronea ed inosservante dei principi fondamentali, che, nel diritto civile, regolano le obbligazioni solidali.
L'art. 2055 c.c. dispone, infatti, che "se il danno è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Il tenore letterale e logico della norma in esame, in perfetta sintonia con la disciplina che regola le obbligazioni solidali, ed è inequivoco nel senso che, in presenza di fatto dannoso addebitarle a più persone, tutte queste sono tenute per l'intero, salvo il diritto di chi paga di rivalersi sugli altri coobbligati.
Il vincolo di solidarietà non viene meno per la circostanza che alcuni autori del fatto siano rimasti ignoti, e diversamente opinando - pur se umanamente si attenuerebbe l'onere di uno solo degli autori del fatto - ingiustamente si procurerebbe una limitazione del risarcimento del danno alla vittima. Diversa è l'esclusione della quota attinente alla sua responsabilità, che ovviamente va detratta dalla liquidazione del quantum.
Tale orientamento trova un solo precedente, almeno edito, nella decisione, pur se remota, della Corte di Cassazione civile del 27.7.1979 n. 4203 (riv. 400718), che comunque riguarda un caso del tutto analogo a quello in esame, in cui è stato ritenuto che la mancata individuazione di alcuni responsabili di un fatto dannoso non può giovare ai responsabili individuati, nel senso di ridurre l'obbligo risarcitorio nei limiti del loro concreto grado di colpa, e ciò in forza della responsabilità solidale dei corresponsabili per l'intero danno prodotto ai sensi dell'art. 2055 c.c.. Nella citata sentenza questa Corte ha ritenuto comunque che se il fatto sia imputabile anche alla vittima che ha riportato danni alla persona, anche a lui deve imputarsi il fatto collettivo, con la conseguente proporzionale limitazione della responsabilità degli altri coautori del danno.
Il sicuro vincolo di solidarietà, certamente ravvisabile nell'art. 2055 c.c., applicabile nella specie, e la prevalenza che il legislatore ha voluto dare al diritto del danneggiato ad ottenere l'intero risarcimento, legittimano l'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto, nel senso che le somme già liquidate in L. 40.000.000 per AR DA e L. 31.375.000 per RE ZI, quale 25% dell'intero ammontare, vanno triplicate, e in tale misura del 75% definite, salvo il diritto del IS G. di rivalersi del 50% sugli ignoti, qualora vengano identificati.
Per il resto i ricorsi delle parti civili vanno rigettati. Nella loro interezza vanno, invece, rigettati i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, e dell'imputato IS NI, che viene anche condannato al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p.. Per ciò che concerne le spese fra le parti private, concorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate, non ostandovi l'accoglimento di uno solo dei motivi proposti dalle parti civili RE E. e AR I..
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla statuizione che determina la misura del 25% del danno a carico di IS NI, misura che qui si determina, in via solidale, nel 75%.
Rigetta nel resto i ricorsi delle parti civili.
Rigetta, inoltre, i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino e di IS NI, e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
Dichiara interamente compensate le spese tra le parti private. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006