Sentenza 18 giugno 2013
Massime • 1
L'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la pronuncia di condanna ad una pena prossima al massimo edittale per aver definito la sanzione in motivazione come "equa e proporzionata" e tale da mantenere un rapporto di "congruità" con la "gravità della condotta").
Commentari • 10
- 1. Determinazione della pena: come valuta il giudice?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 agosto 2025
1. La questione: violazione di legge con riguardo agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e carenza di motivazione in merito alla pena irrogata La Corte di Appello di Catania confermava una sentenza con cui il GUP del Tribunale etneo aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei delitti di riciclaggio e falso per soppressione relativamente a due ciclomotori e, con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, applicata la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con la conseguente interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ciò posto, …
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Il compimento di un dovere da parte del soggetto asseritamente provocator in tanto può assumere carattere provocatorio in quanto venga esercitato con dispetto o con animo fazioso, si da rendere, in tale caso, apprezzabile lo stato d'ira del soggetto attivo ed ingiusto il fatto determinante la reazione. Le circostanze attenuanti putative sono irrilevanti, in quanto l'attenuante può essere riconosciuta solo se realmente esistente e non perché erroneamente ritenuta dall'agente: va dunque riaffermato il principio per cui non è configurabile la circostanza attenuante della provocazione, di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale …
Leggi di più… - 3. Riforma Cartabia: rateizzazione della pena pecuniaria fuori legge se inferiore a sei rate (Cass. pen. n. 18172/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 maggio 2025
1. Premessa Con la sentenza n. 18172/2025, la Quarta Sezione Penale della Cassazione annulla parzialmente una decisione del Tribunale di Bologna per violazione dell'art. 133-ter c.p., nella parte in cui aveva previsto il pagamento della pena pecuniaria in sole tre rate, in violazione della soglia minima di sei introdotta dalla riforma Cartabia. Si tratta di una pronuncia destinata a fare scuola sulla corretta applicazione delle norme in materia di pene sostitutive e sulla personalizzazione della rateizzazione. 2. Il fatto L'imputato era stato condannato per guida senza patente ai sensi dell'art. 116, comma 15, Codice della Strada, recidivo nel biennio, con pena di tre mesi di arresto e …
Leggi di più… - 4. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 5. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 27959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27959 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/06/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1288
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 12113/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SQ EF n. il 7.9.1965;
avverso la sentenza n. 10154/2010 pronunciata dalla Corte d'appello di Roma il 13.11.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 18.6.2013 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to Luppino C., che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 13.11.2012, il tribunale di Roma ha condannato EF SQ alla pena di Euro 9.000,00 di ammenda in relazione al reato di guida senza patente (poiché revocata) commesso in Roma, il 4.3.2008.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione con riguardo all'entità della pena, inflitta dal giudice a quo in termini di estrema severità, senza provvedere a dotare la decisione assunta di un adeguato sviluppo motivazionale in relazione ai criteri utilizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
Con riguardo al tema della commisurazione della pena, mette conto di richiamare il principio enunciato da questa Corte, ai sensi del quale, nel caso in cui il giudice intenda discostarsi dalla misura del minimo edittale, lo stesso assume il dovere di rendere ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale in termini di progressivo rigore, essendo chiamato a indicare in modo specifico, tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso (v. Cass., n. 35346/2008, Rv. 241189). In particolare, nei casi in cui il giudice intenda irrogare una pena di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, occorre che lo stesso corredi la decisione assunta con una specifica e dettagliata motivazione che dia conto della quantità di pena irrogata, dovendo ritenersi a tal fine insufficiente, a dar conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p., il generico richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596.
Nel caso in esame, il tribunale romano ha giustificato la ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio imposto al SQ nella misura sostanzialmente prossima al massimo edittale, evidenziando come, "tenuto conto dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p.", apparisse "equa e proporzionata" la pena inflitta proprio al fine di mantenere un rapporto di "congruità" tra detta sanzione e la "gravità della condotta".
Ad avviso di questa Corte, la motivazione così dettata dal tribunale di Roma appare irrispettosa dei principi di diritto più sopra enunciati, avendo il giudice del merito omesso di indicare, nel dettaglio, le specifiche ragioni che l'hanno indotto ad applicare, nella specie, la misura (pressoché) massima della pena astrattamente prevista dal legislatore per il reato contestato al SQ, in tal modo incorrendo in una forma solo apparente di motivazione, sostanzialmente equivalente all'ipotesi codificata della motivazione omessa.
3. - Al riscontro della fondatezza del ricorso proposto dal SQ segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con rinvio al tribunale di Roma, rimanendo ferma l'attestazione della responsabilità penale dell'imputato, da ritenersi ormai coperta dalla formazione del cd. giudicato progressivo (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, n. 22293/2004, Rv. 228199).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Roma;
dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2013. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013