Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 2026 |
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a sentenza Cass. sez. II, 28 agosto 2023, n. 25336 Sull'obbligo di comunicazione alla CONSOB delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza: tra tutela del mercato e Law …
Leggi di più… - 2. Procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob e diritto al silenzio: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E.Claudia Cea · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Dott. Danilo SorrentinoDott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
- 4. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
SOMMARIO: 1. La nuova disciplina del dirigente preposto nelle attuali tendenze degli ordinamenti giuridici in materia di corporate governance. L'ambito di applicazione. Società aperte e società chiuse - 2. Il dirigente preposto come figura organica speciale delle società. Caratteristiche - 3. Nomina, revoca. Requisiti di professionalità e di onorabilità. Concentrazione delle funzioni del dirigente preposto in altro organo o ufficio. Il dirigente preposto come dipendente-dirigente aziendale in posizione apicale. Durata dell'incarico. Il parere obbligatorio dell'organo di controllo - 4. Le funzioni del dirigente preposto. La funzione amministrativa. Predisposizione di adeguate procedure …
Leggi di più… - 5. Modelli di amministrazione e controllo nelle società quotate. Aspetti comparatistici e linee evolutiveGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2025, n. 30657Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TO IC e TO CC, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni, 44, presso lo studio dell'avvocato DE Civile Sent. Sez. U Num. 30657 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 30 VERGOTTINI PE ([...]), pec giuseppedevergottini@ordineavvocatibopec.it, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZONI IM ([...]), …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 08/04/2025, n. 13783Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AS CO, nato a [...] il [...] 2. FF TI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23/06/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Pietro Silvestri; lette le conclusioni dei Pubblici Ministeri, in persona dell'Avvocato generale, QU FI, e del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che hanno concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, Penale Sent. Sez. U Num. 13783 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 26/09/2024 limitatamente alla statuizione di …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2025, n. 29145Provvedimento: Oscuramento disposto Numero registro generale 6843/2025 Numero sezionale 290/2025 Numero di raccolta generale 29145/2025 Data pubblicazione 04/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati TO MA Primo Presidente f.f. Oggetto Disciplinare FRANCO DE STEFANO MAURO DI MARZIO ANNALISA DI PAOLTO ENZO VINCENTI IRENE TRICOMI MASSIMO LA Presidente di Sezione magistrati Consigliere Consigliere Consigliere Ud. 23/09/2025 P.U. Cron. Rel. Consigliere Consigliere RA CI LO RE Consigliere Consigliere SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 6843/2025 …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2024, n. 27284Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9929/2024 R.G. proposto da Avv. PALOMBI SONIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Arnulfo, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Liegi, n. 49; – ricorrente – contro CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI; PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE – intimati – DISCIPLINARE AVVOCATI – Prescrizione- Esercizio di un diritto Civile Sent. Sez. U Num. 27284 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: CATALDI MICHELE Data pubblicazione: 22/10/2024 2 avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 99/2024, depositata il 27/03/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Parte i : Disposizioni comuni
- Articolo 1Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) " legge fallimentare ": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea; (73)
d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorita' nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; (73)
d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; (73)
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; (73)
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; (73)
e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033 , o la Sim destinataria di una decisione dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; (73)
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; (73)
h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 ; (73)
i) "societa' di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni ((...)) ;
i.1) (("societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna" (Sicav in gestione interna): la Sicav che gestisce direttamente il proprio patrimonio;))
i.2) (("societa' di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzata" (Sicav in gestione interna autorizzata): la Sicav in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter;))
i.3) (("societa' di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): la Sicav che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata o una societa' di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;)) i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi ((...)) ;
i-bis.1) (("societa' di investimento a capitale fisso in gestione interna" (Sicaf in gestione interna): la Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio;))
i-bis.2) (("societa' di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzata" (Sicaf in gestione interna autorizzata): la Sicaf in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-ter;))
i-bis.3) (("societa' di investimento a capitale fisso sotto soglia registrata" (Sicaf sotto soglia registrata): la Sicaf in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;))
i-bis.4) (("societa' di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): la Sicaf che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38;)) i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)) ;
i-quater.1) (("societa' di partenariato": l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' in accomandita per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonche' mediante le ulteriori modalita' di raccolta definite nello statuto;))
i-quater.2) (("societa' di partenariato in gestione interna": la societa' di partenariato che gestisce direttamente il proprio patrimonio;))
i-quater.3) (("societa' di partenariato in gestione interna autorizzata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta all'albo di cui all'articolo 35-novies.2;))
i-quater.4) (("societa' di partenariato sotto soglia registrata": la societa' di partenariato in gestione interna iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce il proprio patrimonio nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;))
i-quater.5) (("societa' di partenariato in gestione esterna": la societa' di partenariato che designa come gestore esterno una Sgr autorizzata, un gestore di fondi EuVECA disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, un gestore di fondi EuSEF disciplinato ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38-bis;))
i-quater.6) (("private equity e venture capital": l'attivita' che consiste nell'investimento in imprese non quotate nei mercati regolamentati, attraverso strumenti di capitale, di debito, o altre forme similari, incluso l'investimento ulteriore nelle predette imprese successivamente all'eventuale ammissione delle stesse alla quotazione;)) j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito ((nelle attivita' di cui all'articolo 39-bis)) in base a una politica di investimento predeterminata; (60) (132)
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) (("Oicr italiano": il fondo comune d'investimento, la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato;)) m) (("Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiano" (OICVM italiano): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;)) m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE , costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) (("Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav, la Sicaf e la societa' di partenariato rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011;))
m-ter.1) (("Oicr societario in gestione esterna": la Sicav in gestione esterna, la Sicaf in gestione esterna e la societa' di partenariato in gestione esterna;))
m-quater)'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quater.1) (("FIA italiano immobiliare": il fondo comune di investimento e la Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 39;))
m-quater.2) (("partecipazioni in societa' immobiliari": le partecipazioni in societa' di capitali che svolgono attivita' di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili;))
m-quinquies) (("Oicr alternativo UE" (FIA UE): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;))
m-sexies) (("Oicr alternativo non UE" (FIA non UE): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, costituito in uno Stato non appartenente all'Unione europea;))
m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 ;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';
m-undecies) (("clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quater, lettere d-bis) e d-ter), e 2-sexies, nonche' gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;))
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; (73)
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia ((che presta il servizio di gestione collettiva del risparmio)) ;
o.1) (("societa' di gestione del risparmio autorizzata" (Sgr autorizzata): la societa' di gestione del risparmio iscritta all'albo di cui all'articolo 35;))
o.2) (("societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata" (Sgr sotto soglia registrata): la Sgr iscritta nel registro di cui all'articolo 35-quaterdecies che gestisce FIA italiani nei limiti e alle condizioni previsti dalla parte II, titolo III, capo I-ter;)) o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, ((la Sicav in gestione interna, la Sicaf in gestione interna, la societa' di partenariato in gestione interna,)) la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM.
q-bis.1) (("gestore autorizzato": la Sgr autorizzata, la Sicav in gestione interna autorizzata, la Sicaf in gestione interna autorizzata, la societa' di partenariato in gestione interna autorizzata, il gestore di ELTIF, il gestore di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani;))
q-bis.2) (("gestore di FIA sotto soglia registrato" (GEFIA sotto soglia registrato): la societa' di gestione del risparmio sotto soglia registrata, la Sicaf sotto soglia registrata e la societa' di partenariato sotto soglia registrata;))
q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) (("quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav, le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf e delle societa' di partenariato;)) r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , le societa' di gestione UE con succursale in Italia, ((le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le societa' di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonche' i gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, e i gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, italiani,)) i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; (73)
r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione UE': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 ;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011 ;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; (73)
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all' articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 , i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all' articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all' articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; (78)
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE ; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE ; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; (69) (78)
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; (69)
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014.(69)
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; (73)
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; (73)
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera.
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea. (73)
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli; (73)
w-octies) "Definizioni relative alle obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:
1) "obbligazione verde europea" o "EuGB": la denominazione disciplinata al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023;
2) "obbligazione commercializzata come ecosostenibile": un'obbligazione di cui all' articolo 2, numero 5), del regolamento (UE) 2023/2631 ;
3) "obbligazione legata alla sostenibilita'": un'obbligazione di cui all' articolo 2, numero 6) del regolamento (UE) 2023/2631 .
w-novies) (("sistema di intelligenza artificiale": il sistema come definito dall'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689, del Parlamento e del Consiglio, del 13 giugno 2024;)) w-decies) (("rischi informatici": qualunque circostanza ragionevolmente identificabile in relazione all'uso dei sistemi informatici e di rete che, qualora si concretizzi, puo' compromettere la sicurezza dei sistemi informatici e di rete, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, di operazioni e processi, oppure della fornitura dei servizi causando effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico.)) 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. (73)
1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare.
1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. (73)
2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. (73)
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare:
a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. (73)
2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c );
b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);
c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. (73)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73)
c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; (73)
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. (73)
5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta.(73)
5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema multilaterale come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio in strumenti di capitale eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale, ovvero che opta per lo status di internalizzatore sistematico.
5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. (73)
5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. (73)
5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. (73)
5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. (73)
5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. (73)
5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;
c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. (73)
5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un quantitativo fissato. (73)
5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all' articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 .
5-decies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
5-undecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73) 5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 , costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. (72)
6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. (73)
6-bis. Per 'partecipazioni' si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile .
6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE . (73)
6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE ; l'impresa controllata di un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese. (73)
6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate:
a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all' articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE , o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese;
c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. (73)
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
6-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)) .
6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. (73)
6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). (73)
6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:
a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico diretto a velocita' elevata;
b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (73)
6-octies. Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. (73)
6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. (73)
6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:
a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;
b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o
d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. (73)
6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 ;
c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 ;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento":
1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;
2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;
3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale;
b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la propria direzione generale;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 .
6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attivita' di investimento;
b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. (73)
6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. (73)
6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonche' i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013.
6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attivita' principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/E U o in attivita' di market making in relazione agli strumenti derivati su merci.
6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:
a) l'Unione europea;
b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro;
c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri;
e) un ente finanziario internazionale costituito da due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o
f) la Banca europea per gli investimenti. (73)
6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. (73)
6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che:
a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate. (73)
6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta.
--------------- AGGIORNAMENTO (60)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificata dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 , convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 , ha disposto (con l'art. 1, comma 119-ter) che "Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ". ------------ AGGIORNAMENTO (69)
Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014. ------------ AGGIORNAMENTO (72)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 , ha disposto (con l'art. 18, comma 9) che "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 16 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". ----------- AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall' articolo 93 della direttiva 2014/65/UE , con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie". --------------- AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". --------------- AGGIORNAMENTO (132)
Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026". - Articolo 2Art. 2. (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF) 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attivita' che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
(( 2-bis. Le Autorita' indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti. )) 3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.