Sentenza 19 ottobre 2011
Massime • 1
La fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima.
Commentari • 4
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E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2011, n. 47040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47040 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 19/10/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2489
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 42987/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RE NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 30.11.2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato Avv. Galluzzo Silvio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, veniva confermata la sentenza del Tribunale di Firenze in data 27.6.2007, con la quale RE NI veniva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il reato di cui alla L. Fall., art. 216, commesso quale amministratore di fatto della s.r.l. Constra, dichiarata fallita in Firenze il 22.12.2004, acquisendo in leasing senza giustificazione economica cinque autovetture, dissipando le somme corrispondenti ai relativi costi di Euro 53.410 e distraendo due computers portatili ed una stampante.
La responsabilità dell'imputato era ritenuta in base ad un giudizio di onerosità e non necessità dell'acquisizione delle autovetture rispetto alle condizioni dell'impresa, alla destinazione di due veicoli ad esigenze personali della moglie e di un collaboratore dell'imputato ed al mancato rinvenimento in sede di inventario dei computers e della stampante senza che l'imputato ne indicasse la destinazione.
2. L'imputato ricorrente deduce:
2.1. violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la dissipazione dei costi delle autovetture, osservando che la valutazione di non necessità dei veicoli per le finalità aziendali si sovrapponeva indebitamente alla libertà delle scelte imprenditoriali e non teneva conto che la fallita aveva in opera quindici cantieri dislocati in diversi comuni, che non appariva inopportuno munire gli architetti e i geometri che collaboravano con l'imputato di autovetture adeguate per raggiungere detti cantieri e che la moglie dell'imputato era socia e dipendente della fallita, e lamentando in subordine la mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice;
2.2. violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione dei computers e della stampante, osservando che dal verbale di inventario risultava mancante un solo computer di valore inferiore ad Euro, che dallo stesso verbale veniva evidenziata la presenza nella sede della fallita di effrazioni che rendevano possibile il furto del bene e che il limitato valore di quest'ultimo rende,per un verso, possibile che lo stesso sia rimasto in possesso di un collaboratore dell'imputato e, per altro illogica l'ipotesi della distrazione, e lamentando il carattere meramente formale della motivazione della sentenza impugnata a fronte di queste considerazioni;
2.3. omessa motivazione sulla mancata assunzione di prove decisive costituite dalle testimonianze di IC PA, AL RI ed EL RI, richieste con l'atto di appello in rinnovazione dei dibattimento;
2.4. violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la dissipazione dei costi delle autovetture è fondato.
Indiscusse essendo l'esistenza e la causale delle spese contestate, la questione sollevata dal ricorrente concerne la rilevanza penale di tali spese e la loro riconducibilità alla contestata fattispecie della distrazione o dissipazione piuttosto che a quella della bancarotta semplice per consumazione di patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti di cui alla L. Fall., art. 217, n.
3. La distinzione fra le due ipotesi criminose appena menzionate è data, come affermato da questa Corte, da elementi di carattere sia oggettivo che soggettivo. Sotto il primo profilo, le operazioni contestate, per essere ascritte alla fattispecie della bancarotta semplice, devono presentare un minimo carattere di coerenza e razionalità nella prospettiva delle esigenze dell'impresa (Sez. 5, n. 2876 del 10.6.18 89, imp. Vichi, Rv.212608). Per l'aspetto soggettivo, la configurabilità dell'ipotesi della bancarotta fraudolenta richiede comunque la prova del dolo tipico della distrazione o della dissipazione, ossia della consapevolezza dell'imputato di diminuire il patrimonio per scopi del tutto estranei all'impresa (Sez. 5, n. 38835 del 23.10.2002, imp. Galluccio, Rv.225398).
Orbene, la motivazione della sentenza impugnata risulta logicamente carente per entrambi gli aspetti segnalati.
Dal punto di vista oggettivo, posto che era pacifica la dislocazione delle attività imprenditoriali della fallita in un numero elevato di cantieri, la dimensione dell'ambito territoriale nel quale questi ultimi erano ristretti non vale ad escludere una minima funzionalità, rispetto alle necessità dell'impresa, della dotazione di autovetture per i collaboratori la cui opera richiedeva una presenza in tutti i cantieri, comunque non raggiungibili tempestivamente con mezzi diversi. Il riferimento della sentenza impugnata all'eccessività del numero e della potenza degli autoveicoli non è a questo punto sorretto da elementi concreti o da attendibili massime di esperienza che lo giustifichino congruamente e dimostrino che nella specie la libertà delle scelte imprenditoriali nella valutazione dei mezzi occorrenti per l'adeguato svolgimento dell'attività sia stata illecitamente esercitata. Nè questa conclusione può essere tratta, con consequenzialità non censurabile, da vicende relative all'acquisto ed alla destinazione di talune sole di dette autovetture, quali la ricezione in permuta del veicolo utilizzato dalla moglie e collaboratrice dell'imputato ed il ritiro dell'autovettura personalmente effettuato dal geometra EL Marco;
elementi, questi, irrilevanti rispetto al tema della funzionalità del successivo utilizzo dei mezzi rispetto alle esigenze dell'impresa. Quanto infine ai rilievi della Corte territoriale sul modesto utile e sulla perdita rispettivamente registrati dalla società negli anni 2002 e 2003, si tratta di dati sicuramente significativi nella valutazione dell'imprudenza delle operazioni, ma ancora una vota non conferenti rispetto al tema del superamento di tale dimensione di imprudenza nella diversa direzione della dissipazione o della distrazione.
Tali considerazioni valgono con ancor maggiore pregnanza ad evidenziare le carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta. Gli elementi esaminati, per la loro complessiva inidoneità ad escludere un minimo collegamento funzionale delle spese in discussione rispetto alle esigenze imprenditoriali, non risultano invero neppure rilevanti rispetto al tema della prova dell'esistenza in capo all'imputato di un atteggiamento di consapevolezza di sottrarre del tutto immotivatamente risorse finanziarie alla società piuttosto che di convinzione di affrontare oneri non confacenti alle condizioni economiche dell'impresa, ma comunque utili per la prosecuzione dell'attività della stessa.
2. Anche il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per la distrazione dei computers e della stampante è fondato.
Il riferimento del ricorrente all'unicità del computer non rinvenuto è per il vero il risultato di un equivoco, posto che l'apparecchio risultante dal verbale di inventario citato dal ricorrente veniva indicato nell'atto in quanto effettivamente ritrovato, mentre i due computers e la stampante oggetto di imputazione risultavano da fattura relativa a questi ed altri beni acquistati dalla fallita, e venivano segnalati dal curatore come mancanti proprio in quanto non reperiti in sede di inventario. A parte questo, tuttavia, rimane valido l'argomento difensivo dell'omesso esame, nella sentenza impugnata, del dato dell'esiguo valore dei beni mancanti;
argomento a fronte del quale il laconico richiamo dei giudici di merito al noto principio generale della ravvisabilità dell'ipotesi distrattiva nell'ingiustificata mancanza di beni dell'impresa risulta nella specie insufficiente, considerato che la limitatezza dei beni sotto i profili del numero, delle dimensioni e del valore degli stessi rende concreta, e pertanto bisognevole di confutazione in quanto prospettata con specifico motivo di appello, l'ipotesi alternativa della sottrazione o della dispersione degli oggetti per cause diverse dall'opera dell'imprenditore e dallo stesso non controllabili. Per questo e per il punto che precede la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo esame sulle segnalate carenze motivazionali, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011