Sentenza 15 aprile 2009
Massime • 1
Il ricorso per cassazione per la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo quando il giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con espressa statuizione nel dispositivo della sentenza, diversamente dovendo adirsi il giudice dell'esecuzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2009, n. 25135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25135 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/04/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00839
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 042423/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IA N. IL 17/03/1980;
2) DA IO N. IL 11/02/1944;
3) DA VE LV N. IL 17/03/1980;
avverso SENTENZA del 10/03/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Siniscalchi Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Palermo confermava quella del tribunale di Trapani con la quale, in data 21.3.07, ND PR, ND AR e ND AV erano stati condannati alla pena di giustizia per i reati di cui: art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. B); artt. 71 e 72 in rel. agli artt.
64, 65, 93, 94 e 95. E ciò perché in qualità di soci e titolari della F.lli ND s.a.s. realizzavano in concorso tra loro, in un fondo della predetta società, in assenza delle prescritte autorizzazioni un fabbricato con annesso wc avente superficie coperta di 95 mq ed una tettoia a falda in lamiera zincata sostenuta da pilastri metallici, quest'ultima senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori al genio civile tra il 2004 ed il 2005. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i tre imputati i quali, per il tramite del comune difensore, deducono:
1) violazione dell'art. 110 cod. pen. essendo stata immotivatamente disattesa la doglianza circa l'estraneità al reato di ND PR e AV, entrambi figli di AR ed essendo insufficiente a configurare il concorso nel reato il mero interesse alla utilizzazione del terreno;
2) violazione dell'art. 674 cod. pen. essendosi nell'atto di appello avanzata richiesta di applicazione dell'indulto e non già - come ritenuto dalla corte di merito - di eliminazione della sanzione accessoria dell'ordine di demolizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che alla data odierna le violazioni alla normativa antisismica sono prescritte essendo decorso il termine massimo triennale previsto nell'originaria formulazione dall'art. 157 cod. pen.. Poiché in presenza di due decisioni conformi sulla sussistenza del reato deve escludersi la ricorribilità di alcuna delle condizioni indicate dall'art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto e va altresì eliminata la relativa pena di gg. 4 di arresto e di Euro 100,00 di ammenda applicata in continuazione. Va invece rigettato il ricorso per i rimanenti profili dedotti in questa sede. Sul primo motivo si deve rilevare, infatti, che la corte di merito ha correttamente motivato il rigetto dell'appello motivando non già sulla mera qualità di comproprietari del terreno riconoscibile in capo a PR e AV ND, bensì sulla titolarità degli stessi dell'azienda dedita al commercio di laterizi in funzione della quale il terreno stesso veniva utilizzato benché a destinazione agricola. In aggiunta si fa riferimento in motivazione anche alle dichiarazioni rese da ND AR dalle quali si rileva, secondo il giudice di merito, la piena e consapevole condivisione dell'edificazione del manufatto. Sul secondo motivo occorre in questa sede richiamare la linea costante della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che quando all'applicazione dell'indulto non abbia provveduto il Giudice della cognizione, procede a norma dell'art. 674 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione: conseguentemente il ricorso per Cassazione con il quale si lamenti la mancata applicazione del condono è ammissibile solo quando il Giudice di merito l'abbia erroneamente esclusa, con specifica statuizione nel dispositivo della sentenza (Sez. 3, n. 6593 del 06/04/1994 Rv. 198065). Ne consegue che non avendo nella specie la corte di merito escluso la possibilità di applicare il provvedimento di clemenza ma semplicemente rimandato alla fase esecutiva la sua applicazione, la questione proposta non è deducibile in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 perché estinto per prescrizione ed elimina la pena di giorni 4 di arresto e di Euro 100,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone che copia della sentenza sia inviata all'Ufficio Tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009